Ancora sulle caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio: brevi note a margine di una recente e condivisibile pronuncia della Cassazione
Di Andrea Colli Vignarelli
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(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., ord. 14 aprile 2026, n. 9413)
Abstract (*)
L’ordinanza in commento affronta in modo compiuto la problematica afferente all’errore di fatto revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., precisando i vari requisiti che lo stesso deve presentare ai fini della revocazione di una sentenza.
The order under review fully addresses the issue of the error of fact of revocation pursuant to Articles 391-bis and 395, no. 4, of the Code of Civil Procedure, specifying the various requirements that the same must present for the purposes of revoking a judgment.
Sommario: 1. Il perimetro dell’errore revocatorio. – 2. L’erronea percezione del fatto e l’estraneità all’attività valutativa. – 3. Il nesso di causalità e i caratteri di eccezionalità dell’impugnazione. – 4. Rapporti con il procedimento di correzione ed esiti decisori del giudizio di revocazione.
1. Con riguardo all’errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c. e, con riferimento alle pronunce della Suprema Corte, art. 391-bis, comma 1, c.p.c.), i confini tracciati con rigore dalla dottrina di settorei sono stati confermati dalla recentissima ordinanza che si commenta.
Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è consentita la revocazione della sentenza se questa «è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa».
L’errore di fatto indicato nella norma si risolve nell’affermazione dell’esistenza di un fatto la cui realtà è esclusa senza dubbio alcuno o, all’opposto, nell’affermazione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è viceversa certa. Elemento distintivo della fattispecie è la sua rilevabilità ex actis: l’errore deve emergere dal raffronto diretto tra la rappresentazione contenuta nella sentenza e le risultanze del fascicolo processuale, senza necessità di indagini extratestuali o della produzione di nuovi documenti.
Poiché il contrasto tra la decisione e gli atti è palese, la revocazione assume natura ordinaria; ciò consente di far valere il vizio nei termini ordinari di impugnazione e impedisce la formazione del giudicato ai sensi degli artt. 324 e 327 c.p.c. Dunque, caratteristica dell’errore in cui è incorso il giudice è quella di risultare dal raffronto tra due rappresentazioni antitetiche del medesimo oggetto, l’una contenuta nella sentenza, l’altra risultante agli atti e documenti del processo, alla quale, ex lege, deve darsi la prevalenza, mentre la prima è destinata a cadere con la revocazione della sentenza impugnataii.
In proposito occorre osservare: i) in primo luogo, che, dovendo l’errore emergere dal raffronto tra atti di causa e sentenza, non è possibile produrre nuovi documenti nell’ambito di giudizio di revocazione al fine di far risultare il contrasto esistente tra queste due realtà; ii) in secondo luogo, che, risultando l’errore revocatorio direttamente dal confronto tra sentenza e atti e documenti del processo, il motivo revocatorio è “palese”, rientrandosi quindi in un’ipotesi di revocazione ordinaria. Ciò comporta che il relativo motivo può essere fatto valere in via immediata, nei termini normali di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dalla pubblicazione in sua mancanza); inoltre, la proponibilità dell’impugnazione in questione impedisce la formazione del giudicato (artt. 324 e 327 c.p.c.)iii.
Quanto osservato trova conferma nella pronuncia di Cassazione in commento, la quale afferma che «l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità», precisando che siffatto errore «presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa»: viene così ribadito che caratteristica dell’errore revocatorio è la rilevabilità ex actis dell’errore legittimante l’impugnazione.
2. Secondo la definizione “tradizionale”, l’errore revocatorio deve risultare «frutto di una mera svista materiale del giudice, di una erroneapercezione e non di un errore digiudizio»iv. Si è precisato, infatti, che il vizio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. «ha ad oggetto un fatto, anzi un fatto così come risulta ex actis. In tal caso, difetta qualsiasi valutazione da parte del giudice di merito, il quale, invece, suppone, con evidente errore di percezione e non di giudizio, a livello decisorio, l’inesistenza di un fatto o l’esistenza di un fatto che dagli atti viceversa risulta incontrovertibilmente esistenteo inesistente»v.
L’ordinanza in esame chiarisce, in proposito, che «deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito a fatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, non potendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto (Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n. 13140)».
Per tali ragioni, l’errore non può riguardare l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche: non può, dunque, tradursi in un errore di diritto, sostanziale o processuale.
Con precipuo riferimento alle norme giuridiche, si è specificato in dottrina che, «mentre l’art. 395, n. 4, concerne l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti […] la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso diobliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesidellaviolazione)»vi.
In maniera quasi identica, si legge nella pronuncia in esame che non può farsi «rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di […] fatti, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione». Sempre in tema di errore di diritto, sostanziale o processuale, la Cassazione sottolinea che «la giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto tracciandone […] il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo».
Altra caratteristica dell’errore di cui si discute è che la sua rilevazione «non deve richiedere speciali argomentazioni induttive o particolari indagini ermeneutiche, in quanto l’errore stesso deve caratterizzarsi per l’assoluta immediatezza e la semplice econcreta rilevabilità»vii. Allo stesso modo si esprimeva la dottrina sotto la vigenza del c.p.c. del 1865, affermando che «l’errore […] può esser motivo di rivocazione solo quando sia evidente, indiscusso, e manifesto» aggiungendosi che la revocazione è «un rimedio […] per casi gravi di errore evidente, indiscusso e indiscutibile»viii.
Sul punto l’ordinanza in esame afferma che «l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n.4, c.p.c. […] deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività», precisando che lo stesso «non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si siapronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001,n. 5369)». Infatti, «per sciogliere l’incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve […] valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva», e quindi non può parlarsi di errore revocatorio.
In proposito, occorre infatti ricordare che l’art. 395, n. 4, c.p.c., dopo aver stabilito che vi è errore di fatto rilevante «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita», precisa che «tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare»ix.
3. Una sentenza è revocabile, a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., se la stessa «è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». Tale formula, analoga (“se … effetto”) a quella utilizzata dai nn. 1 e 6 dell’articolo citato, implica che il vizio debba aver esercitato un’influenza determinante sulla decisione: in altri termini, tra motivo legittimante e decisione impugnata deve sussistere un nesso di causalità, nel senso che l’errore è stato determinante per il contenuto della sentenza (che sarebbe stato diverso se l’errore non ci fosse stato)x. In proposito è necessario operare una distinzione tra l’errore di fatto sic et simpliciter, e l’errore di fatto revocatorio, il quale solo è – ai fini della revocazione – giuridicamente rilevante in quanto dotato di efficacia causale per l’accoglimento del ricorso proposto. Quindi, la sentenza impugnata potrà ben essere caratterizzata da un errore di fatto, ma – effettuato dal giudice l’esame del merito – essere confermata da quest’ultimo, qualora giudichi l’errore non “sufficiente” per giustificare una riforma della sentenzaxi.
Quanto sopra osservato è pure evidenziato dalla Suprema Corte, là dove afferma che «l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. […] deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e ladecisione resa».
È stato sottolineato come la revocazione sia un’impugnazione limitata, a critica vincolata, in quanto proponibile esclusivamente per i motivi indicati in modo tassativodal legislatore, non suscettibili di interpretazione analogica, in considerazione, in particolare, del fatto che si tratta di un rimedio eccezionale suscettibile di incidere anche sul giudicatoxii. La tassatività dei motivi – con conseguente inammissibilità di un’eventuale integrazione analogica – è punto fermo dell’interpretazione dottrinalexiii e giurisprudenziale, come risulta dall’ordinanza in esame, ove si afferma che «il carattere d’impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865)».
4. Per completare il discorso sull’errore di fattoxiv (anche se sul punto non si è pronunciata la Cassazione nel caso specifico) occorre precisare, infine, che lo stesso va tenuto distinto dall’errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. xv, e ciò pur avendo identità di naturaxvi, in quanto l’errore materiale è rilevabile direttamente dalla sentenza, mentre l’errore di fatto, come già precisato, risulta dal confronto tra questa e gli atti di causa.
L’ordinanza in esame conclude il giudizio dichiarando l’inammissibilità del ricorso in revocazione per mancanza dei requisiti caratterizzanti il motivo revocatorio invocato («nessuna delle censure esposte nel ricorso appare configurare un errore revocatorio», si legge infatti nell’ordinanza).
In proposito occorre ricordare (in generale) che la sentenza del giudice della revocazione (in genere) può diversificarsi, a seconda delle circostanze, e consistere in una pronuncia di:
inammissibilità del ricorso per mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge o comunque per violazione di una norma sanzionata, appunto, a pena di inammissibilità: es. ricorso privo dell’indicazione del motivo per cui si chiede la revocazione, presentato oltre i termini di legge, ecc.;
rigetto della domanda per insussistenza del motivo invocato; essendo i motivi semplici indici o sintomi di ingiustizia della sentenza, svolgenti il ruolo di elementi costitutivi della fattispecie del potere di impugnativaxvii, il cui accertamento si risolve in una valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, la pronuncia in questione si risolve in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso (come avvenuto nel caso di specie);
accoglimento della domanda circa la sussistenza del motivo revocatorio, ma rigetto della stessa nel merito, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
accoglimento della domanda sia con riferimento alla sussistenza del motivo invocato, sia con riguardo al merito della stessa, con conseguente riforma della pronuncia in discussione.
Per quanto concerne la Cassazione in particolare, se la Corte pronuncia la revocazione procede anche a decidere la causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 2/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
i V. Colli Vignarelli A., La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 2007, 111 ss., e dottrina ivi citata; Id., La nozione di errore di fatto ai fini della revocazione della sentenza, in Riv. giur. trib., 2015, 12, 950 ss.; Id., La Cassazione (sentenza 26 gennaio 2021, n. 1562) si pronuncia in tema di doppia conforme ed errore di fatto revocatorio, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 1, 181 ss.
ii Parlano di divergenza delle rappresentazioni dello stesso oggetto, tra gli altri, Glendi C., La revocazione delle decisioni delle Commissioni tributarie, in Dir. prat. trib., 1981, I, 100; Andrioli V., Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1956, II, 630; Consolo C., Sub art. 391-bis, in Consolo C. – Luiso F.P., Codice di procedura civile commentato, Milano, 2000, 1973; Marinelli M., La revocazione, in Consolo C. – Glendi C., Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2012, 780; Turchi A., Sub art. 64, in Tesauro F., Codice commentato del processo tributario, Torino, 2011, 750.
iii Cfr. Colli Vignarelli A., La revocazione delle sentenze tributarie, cit., 78; Cossignani F., Sub art. 395, in Carratta A. (a cura di), Codice di procedura civile ragionato, Molfetta, 2024, 522.
iv V. Colli Vignarelli A., La revocazione delle sentenze tributarie, cit., 113; Id., La revocazione, in Uckmar V. – Tundo F., Codice del processo tributario, Piacenza, 2007, 1103; Pistolesi F., Il processo tributario, Torino, 2024, 320; Liberati A., Manuale pratico del processo civile e tributario di Cassazione, Pisa, 2025, 930.
v Glendi C., L’errore di fatto revocatorio tra violazione di legge e vizio di motivazione, in Riv. giur. trib., 2001, 1, 37 ss.
vi Così Rota F., Della revocazione, in Carpi F. – Taruffo M., Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2002, 1173; Onniboni C., Della revocazione, in Consolo C. – Luiso F.P., Codice di procedura civile commentato, cit., 2005.
vii Colli Vignarelli A., La Cassazione (sentenza 26 gennaio 2021, n. 1562) si pronuncia in tema di doppia conforme ed errore di fatto revocatorio, cit., 7; Carinci A., Manuale sul processo tributario, Torino, 2024, 169;Rota F., Della revocazione, cit., 1172; Onniboni C., Della revocazione, cit., 2003; Cerino Canova A. – Tombari Fabbrini G., Revocazione (Diritto processuale civile), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, XXVII, 4; Satta S., Diritto processualecivile, Padova, 1981, 530, nota 17; Liberati A., Manuale pratico del processo civile e tributario di Cassazione, cit., 930.
viii Cfr. La Rosa S., Revocazione della sentenza civile,Catania, 1893, 13.
ix Interessante sul punto quanto specificato da Cass., sent. 5 febbraio 2020, n. 2726, ove si legge che «è escluso l’errore revocatorio tutte le volte che un fatto costituisce un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, in quanto se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall’ambito della revocazione l’erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 14929/2018)», e, per il processo amministrativo, Consiglio di Stato, sent. 4 dicembre 2024, n. 9704, ove si legge che «non sussiste […] vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (Cons. Stato sez. II, 7 luglio 2023, n. 6632). Infatti, per errore su un ‘punto controverso’, come tale non rilevante ai fini della revocazione, si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del Giudice (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1476 del 2021 […]; VI, 29 aprile 2020 n. 2744; id., Sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 1418; Sez. II, 16 novembre 2020, n. 7091; Sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5248)».
x Secondo il tenore letterale della norma in esame («se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto […]»), dunque, deve sussistere un nesso di causalità tra motivo e sentenza «tale che, una volta eliminato l’errore, cada il presupposto o uno dei presupposti necessari sui quali si è fondato il convincimentodecisorio, […] e ciò nel senso che in mancanza dell’errore la decisione impugnata sarebbe stata con certezza, in tutto o in parte, di segno opposto» (Onniboni C., Della revocazione, cit., 2004).
xi Nello stesso senso, con riguardo a tutti i motivi revocatori, v. Pistolesi F., Il processo tributario, cit., 324.
xii «Una così grave eccezione alle conseguenze del passaggio in giudicato deve essere possibile in casi ben delineati e per eventi particolarmente gravi. Perciò il codice configura la revocazione straordinaria come proponibile soltanto per vizi che elenca tassativamente»: così Mandrioli C. – Carratta A., Corso di diritto processuale civile, Il processo di cognizione, Torino, 2017, 331.
xiii Per tutti, di recente, Carinci A., Manuale sul processo tributario, cit., 168; Carinci A. – Tassani T., Manuale di diritto tributario, Torino, 2025, p. 549.
xiv Per un’interessante pronuncia della giustizia amministrativa, che riprende alcuni dei punti da noi sottolineati, v. Consiglio di Stato, sent. 16 dicembre 2025, n. 9918, ove si specifica che: «in termini generali va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio, il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: i) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall’ambito della revocazione l’erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione” (Cassazione civile, sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 2726); iii) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7294: Id., 5 marzo 2024, n. 2168; Id., Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714)».
xv In proposito v. Cerino Canova A. – Tombari Fabbrini G., Revocazione, cit., 4; Colesanti V., Sentenza civile (Revocazione della), in Nov. dig. it., Torino, 1969, XVI, 1168; Pistolesi F., Il processo tributario, cit., 320.
xvi In proposito v. in particolare Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 558, in Foro it., 1990, I, col. 372.
xvii Per approfondimenti, ci sia consentito rinviare a Colli Vignarelli A., La revocazione delle sentenze tributarie, cit., 64 ss., ove anche riferimenti alle due diverse tesi sulla natura della revocazione, sostitutiva o rescindente, con indicazioni di dottrina.
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Diritti degli interessati
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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