Operazioni permutative e rischio di evasione fiscale nel sistema di tassazione del reddito liquido (LITS)
Di Giovanni Consolo
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Abstract (*)
Il contributo esamina le operazioni permutative nel sistema di tassazione del reddito liquido (LITS) elaborato dal Professor Marco Versiglioni, evidenziandone la tendenziale neutralità e la capacità del modello di assorbire fisiologicamente lo sfasamento temporale derivante dalla tassazione di eventuali conguagli. Con riguardo alle operazioni non monetarie permangono, tuttavia, profili di rischio evasivo, cui il sistema reagisce mediante una specifica presunzione anti-evasiva, configurata quale presidio di effettività del prelievo nelle fattispecie in cui la sottrazione del reddito al circuito tracciato dei flussi finanziari risulta strutturalmente più probabile e difficilmente intercettabile, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica.
Exchange transactions and the risk of tax evasion in the liquid income tax system – The article examines barter transactions within the Liquid Income Tax System (LITS) developed by Professor Marco Versiglioni. It highlights their general neutrality and the model’s ability to absorb timing mismatches arising from cash adjustments. Non-monetary transactions, however, may pose evasion risks, addressed through a specific anti-avoidance presumption aimed at preserving effective taxation where income is more likely to escape traceable financial flows.
Sommario:1. Premessa: le regole di determinazione dell’imponibile nel modello “puro” di tassazione del reddito liquido (LITS). – 2. (Segue). Operazioni permutative nei due modelli di tassazione del reddito economico e del reddito liquido. – 3. La permuta “fisiologica” nel prototipo LITS. – 4. (Segue). Il meccanismo di compensazione nelle permute con conguaglio. – 5. (Segue). Lo sfasamento temporale dell’imposizione del conguaglio alla luce dei principi generali del modello del reddito liquido. – 6. La permuta “evasiva” nel modello LITS. – 7. (Segue). La presunzione anti-evasiva nel caso di permuta con funzione solutoria. – 8. (Segue). Ratio della presunzione nelle operazioni “non monetarie”.
1. Rispetto ai vari modelli di tassazione fondata sul criterio di cassa, che sono stati esplorarti ed elaborati a livello internazionale nel corso degli annii, la teorica del “Sistema di tassazione del reddito liquido” (LITS) – elaborata dal Prof. Marco Versiglioniii – si contraddistingue, soprattutto, per il fatto di proporre soluzioni nuove ai problemi applicativi che hanno ostacolato l’implementazione di tali modelli, tra cui si possono annoverare anche i rischi di evasione connessi a scelte negoziali orientate a escludere o, anche solo, a rinviare nel tempo le vicende “di cassa” che costituirebbero la naturale attuazione dei singoli rapporti obbligatori.
Rischi che, in un sistema impositivo basato sui flussi di cassa, possono astrattamente configurarsi – oltre che nell’ipotesi “classica” di pagamenti non tracciati o di pagamento “estero su estero” – anche e soprattutto nelle ipotesi dei c.d. “proventi in natura”, ossia degli incrementi del patrimonio delle imprese di carattere materiale che si realizzano in presenza di operazioni non regolate con un corrispettivo monetarioiii.
Per indagare, in questa prospettiva, il tema specifico delle “operazioni permutative” nell’ambito del sistema LITS occorre tracciare, sintetizzando al massimo, le coordinate generali della nozione di reddito liquido che il modello– definisce come «flusso netto positivo di liquidità che deriva dalla successione unitaria, in un dato arco temporale, dei singoli flussi di liquidità in entrata e dei singoli flussi di liquidità in uscita», intendendo per “liquidità” le «consistenze di diponibilità liquide e mezzi ad esse equivalenti esistenti nei conti correnti bancari qualificati» (i quali non sono altro che i conti correnti bancari dell’impresa dichiarati al Fisco)iv.
Se, infatti, la logica generale dell’imposizione può essere sintetizzata con la breviloquente espressione “chi paga deduce, chi incassa versa”, l’adesione al modello dovrebbe comportare l’irrilevanza delle operazioni “in natura”. Con l’ulteriore conseguenza che, rispetto al “modello tradizionale” del reddito economico (nel quale le cessioni con corrispettivo materiale, tra cui le operazioni permutative, concorrono alla determinazione dell’imponibile), nel sistema LITS non dovrebbe, in via di principio, trovare applicazione il criterio del “valore normale” quale metro generale di monetizzazione degli incrementi patrimoniali di carattere materialev.
Le operazioni permutative tra imprese dovrebbero quindi assumere rilevanza tributaria solo se, e nella misura in cui, sia previsto un conguaglio in denaro da parte dell’impresa cedente o cessionaria, nel senso che tale flusso monetario sarebbe suscettibile di rappresentare, a seconda del soggetto pagatore, o un’uscita liquida o un’entrata liquida rilevante ai fini della determinazione della base imponibile liquida.
La ragione è individuabile nella logica stessa del modello, nel quale dovrebbero appunto rilevare esclusivamente i flussi monetari con l’obiettivo di “ridurre al minimo” il ricorso alle “valutazioni”vi, in euritmia con la teorica del c.d. “diritto matematico”vii, che è alla base del reddito liquido, volta appunto ad assicurare che tutti i tributi abbiano ad oggetto elementi quanto più possibile certi e non controvertibili, seppur in una scala caratterizzata da diversi gradi di veritàviii.
2. Con specifico riguardo alle operazioni permutative nelle dinamiche d’impresa, in dottrina è stato dimostrato che un sistema di tassazione “liquido” non dovrebbe, in via di principio, essere suscettibile di generare salti d’imposta, né, a fortiori, problematiche specifiche di evasione fiscaleix.
Si è osservato, in particolare, che, qualora il bene ricevuto in permuta sia un “bene merce”, esso finirebbe per concorrere alla formazione dell’imponibile al momento della sua successiva cessione con corrispettivo monetario (ovvero al momento della monetizzazione del bene o del servizio nel quale esso sia stato incorporato), e che, qualora la contropartita sia invece rappresentata da un bene strumentale (in quanto tale impiegato nell’attività commerciale per più anni), il valore economico incorporato nel bene emergerebbe indirettamente attraverso i corrispettivi monetari dei beni o dei servizi alla cui produzione esso abbia contribuito nel corso del tempo.
Da ciò discenderebbe una duplice conseguenza.
Da un lato che, nell’ambito di un sistema di tassazione liquida, il bene ricevuto in contropartita, pur non concorrendo immediatamente alla determinazione, parteciperebbe comunque alla formazione dell’imponibile nel momento della sua monetizzazione; e, dall’altro, che, rispetto al sistema del reddito economico, il sistema liquido genererebbe un mero sfasamento temporale dell’imposizione e una diversa modalità di concorso alla formazione del reddito imponibile della contropartita in natura, senza che il valore economico incorporato nei beni d’impresa sfugga al prelievo.
Alla luce di tali approdi dottrinali, che costituiscono il punto di partenza per la presente indagine, è ora possibile esaminare il tema delle operazioni permutative nella specifica prospettiva del prototipo legislativo del LITSx.
3. Il prototipo prende, anzitutto, in considerazione il caso della «permuta fisiologica (non evasiva) di beni fiscalmente non plusvalenti», ricorrendo al seguente esempio:
ALFA cede a BETA il bene A, il cui valore fiscale – pari a 100 – coincide con il suo valore normale;
BETA cede in permuta ad ALFA il bene B, il cui valore fiscale – pari a 80 – coincide anch’esso con il suo valore normale, versando altresì un conguaglio monetario pari a 20.
In tale situazione non si produce alcun incremento o decremento patrimoniale:
ALFA sostituisce il bene A del valore di 100 con il bene B dal valore di 80 e con un conguaglio (cassa) di 20;
BETA sostituisce il bene B del valore di 80 con il bene A dal valore di 100, corrispondendo però un conguaglio (facendo fuoriuscire cassa) di 20.
Secondo la logica di fondo del reddito liquido sopra brevemente richiamata, l’unico elemento rilevante dovrebbe dunque essere il flusso monetario costituito dal conguaglio, sicché – in assenza di altri flussi monetari rilevanti – l’operazione farebbe emergere un reddito liquido di 20 in capo ad ALFA e una perdita liquida di 20 in capo a BETA.
4. Sennonché, il prototipo legislativo LITS interviene su tale fattispecie mediante un meccanismo di compensazione, previsto dall’art. 5, comma 8, lett. c), che valorizza la sostanziale “neutralità patrimoniale” dell’operazione, in punto di quantum, elidendo gli effetti generati dal flusso di cassa monetario del conguaglio e dando attuazione al principio contenuto nel comma 2 del medesimo art. 5, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile liquida «le permute di beni […] che, in generale, implichino un mutamento patrimoniale meramente qualitativo e non implichino una variazione quantitativa delle consistenze di denario ed altri mezzi liquidi ad esso equivalenti».
In particolare, se non si è frainteso, attraverso tale meccanismo:
nel conto di ALFA (LIQuA) l’entrata liquida di 20 (corrispondente al conguaglio ricevuto) dovrebbe essere incrementata mediante la registrazione di un’entrata liquida compensata di 80 (corrispondente al valore del bene B ottenuto in permuta) e poi neutralizzata mediante registrazione di una uscita liquida compensata di 100 (corrispondente al valore del bene A ceduto in permuta);
simmetricamente,
nel conto di BETA (LIQuA) l’uscita liquida di 20 (corrispondente al conguaglio pagato) dovrebbe essere incrementata con un’uscita liquida compensata di 80 (corrispondente al valore del bene B ceduto in permuta) e poi neutralizzata mediante registrazione di una entrata liquida compensata di 100 (corrispondente al valore del bene A ottenuto in permuta).
In tal modo, il sistema dovrebbe ricostruire e valorizzare la neutralità economica dell’operazione, facendo sì – come osservato dal Prof. Versiglioni – che «il diritto [torni] a narrare esattamente la realtà costituita, appunto, da un’assenza di reddito per [ALFA] e una corrispondente assenza di perdita per [BETA]», nel senso che «la scelta delle parti di regolare i propri interessi senza ricorrere alla traduzione in denaro (che, se fosse stata realizzata, avrebbe condotto all’identico risultato, ossia 100=100) costituisce una scelta con verità, vera e, come tale, “essa deve essere resa neutrale anche dal sistema prefigurato nel prototipo LITS (perché anch’esso con verità)»xi.
5. Se si prescinde dalle specificità del LITS – che, come accennato in premessa, affonda le sue radici nell’apparato teorico del “diritto matematico”xii – la fattispecie appena illustrata può essere letta anche con “lenti diverse”, alla luce dei “principi generali” su cui è assiso il modello fiscale del reddito liquido: invero, in applicazione di tali principi, il sistema sembra fisiologicamente in grado di assorbire lo sfasamento temporale generato dalla tassazione del conguaglio.
E infatti, nella logica dei modelli di tassazione basati sui flussi di cassa la mancata tassazione immediata dell’intero valore economico dell’operazione non sembra costituire una lacuna del sistema, quanto piuttosto una conseguenza fisiologica della sua struttura, poiché il valore economico incorporato nei beni scambiati è destinato a emergere nel momento della loro successiva monetizzazione.
Tornando all’esempio precedente:
quando ALFA monetizzerà il bene B per 80, il sistema registrerà in quel momento una corrispondente “entrata liquida” di pari importo, che si sommerà al flusso monetario di 20 già emerso a titolo di conguaglio;
analogamente,
quando BETA monetizzerà il bene A per 100, emergerà una entrata liquida di pari importo, da contrapporre all’uscita liquida di 20 già generatasi per effetto del pagamento del conguaglio.
In altri termini, e ancor più esplicitamente, riconducendo idealmente a unità i flussi monetari che si manifestano nel tempo, ALFA realizza entrate liquide complessive pari a 100 (20 + 80) a fronte della dismissione di un bene del valore di 100, mentre BETA realizza un saldo monetario netto pari a 80 (100 – 20) a fronte della dismissione di un bene del valore di 80.
Tali risultati corrispondono esattamente al valore dei beni originariamente detenuti dalle parti (100 per ALFA e 80 per BETA), sicché l’operazione nel suo complesso non genera alcun reddito economico, ma determina soltanto una diversa sequenza temporale di manifestazione dei flussi monetari.
In questa prospettiva, risulta dunque confermato che la tassazione immediata del conguaglio determinerebbe un mero sfasamento temporale tra valore economico dell’operazione e imponibile liquido, che sarebbe destinato a essere riassorbito attraverso la successiva monetizzazione dei beni ricevuti in permuta.
In definitiva, il sistema del reddito liquido sembra in grado di auto‑adattarsi fisiologicamente anche nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento: il differenziale implicito, ove esista, emerge comunque nel momento della successiva monetizzazione; e lo sfasamento temporale non compromette né la logica né la completezza del prelievo.
6. Il prototipo LITS prende poi in considerazione un secondo caso, quello della permuta «apparentemente fisiologica di beni fiscalmente non plusvalenti (ma realmente evasiva in quanto dissimulante una prestazione in luogo di adempimento)», ricorrendo al seguente esempio:
ALFA cede a BETA il bene A, il cui “valore fiscale e dichiarato” è pari a 100, ma il cui “valore normale effettivo” è pari a 150;
BETA cede ad ALFA il bene B, del valore “dichiarato ed effettivo” di 80, e corrisponde un conguaglio monetario di 20.
Se si guarda ai valori “dichiarati”, l’operazione prospettata è identica alla precedente e, nella logica del prototipo LITS, il meccanismo di compensazione disciplinato dall’art. 5, comma 8, ne assicurerebbe – come si è visto – la neutralità.
Se si guarda, invece, ai “valori effettivi”, la situazione in esame produce un incremento patrimoniale in capo a BETA pari a 50 e un corrispondente decremento patrimoniale in capo ad ALFA:
ALFA sostituisce il bene A del “valore effettivo” di 150 con il bene B del valore di 80 e con un conguaglio di 20xiii;
BETA sostituisce il bene B del valore di 80 con il bene A del “valore effettivo” di 150, corrispondendo un conguaglio di 20xiv.
In particolare, nella prospettazione del Prof. Versiglioni, in tale caso la divergenza tra valori “effettivi” e valori “dichiarati” consentirebbe alle parti di occultare un corrispettivo di 50, in ipotesi dovuto a BETA in luogo dell’adempimento di un’obbligazione sorta a causa di una “attività sommersa” svolta dalla medesima BETA in favore di ALFA.
7. In relazione a questo caso, il Prof. Versiglioni osserva ulteriormente che il reddito implicito potrebbe rimanere definitivamente occultato qualora il bene ricevuto da BETA venisse successivamente monetizzato al valore effettivo di 150, ma la componente corrispondente al differenziale di 50 fosse realizzata mediante somme non tracciabilixv.
Per prevenire tale eventualità (e, in generale, riportare il diritto a narrare esattamente la realtà), l’art. 3, comma 2xvi, del prototipo legislativo introduce una “presunzione assoluta” in base alla quale il reddito liquido implicato da permute, prestazioni in luogo di adempimento e altre pattuizioni non regolate mediante flussi monetari tracciati si considera «posseduto in denaro ed equivalenti al denaro, senza possibilità di prova contraria».
La disposizione è volta a impedire che operazioni non monetarie trasformino in occultamento permanente quello che, come dimostrato sopra, nella logica fisiologica del sistema dovrebbe rappresentare soltanto uno sfasamento temporale della tassazione.
Invero, qualora il bene ricevuto in permuta fosse successivamente monetizzato all’interno del circuito tracciato dei flussi finanziari, il differenziale di valore emergerebbe automaticamente nel momento della sua effettiva conversione in liquidità.
Inoltre, la soluzione prospettata nel modello finisce per comportare il ricorso a una valorizzazione economica dei beni scambiati nella misura in cui la presunzione di reddito implicito richieda l’individuazione del differenziale tra il valore dichiarato e il valore effettivo dell’operazione. Si introduce così, sia pure per finalità anti-evasive, un ulteriore momento valutativo (in aggiunta a quello presente nel meccanismo di compensazione analizzato nel precedente paragrafo) che il modello del reddito liquido tende, nella sua impostazione generale e “pura”, a ridurre al minimo, se non ad azzerare.
In definitiva, il modello funziona nella sua configurazione “pura”, anche se la clausola di cautela procedimentale rende l’imposta liquida più facilmente applicabile nella realtà quotidiana.
8. In relazione alla fattispecie prospettata, e alla ratio giustificatrice della presunzione in esame, si può ulteriormente osservare che la criticità connessa all’eventuale utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati non sembra riguardare esclusivamente le operazioni “permutative” o le “dazioni in pagamento”, ma costituisce un rischio insito a qualsiasi sistema impositivo fondato sulla rilevazione dei flussi monetari.
Inoltre, il prospettato rischio di evasione non appare affatto diverso da quello che sussiste nel modello tradizionale di tassazione del reddito economico, in quanto, come noto, anche nell’attuale sistema di imposizione del reddito d’impresa la possibilità di percepire corrispettivi in contanti o mediante conti non riconducibili all’attività d’impresa, omettendone la dichiarazione, rappresenta la forma più tipica di evasione fiscale.
Si tratta, dunque, di condotte evasive sostanzialmente analoghe a quelle che nell’ambito del LITS dovrebbero essere contrastate mediante gli ordinari strumenti di accertamentoxvii.
Sempre sotto il profilo della ragionevolezza della presunzione, appare inoltre difficilmente ipotizzabile un ritorno al “baratto” nei rapporti tra imprese, ancorché, come osservato in dottrinaxviii, nell’ambito di un “sistema liquido” potrebbe non essere «così assurdo fantasticare sulla creazione di app che consentano “pagamenti”, rectius permute mediante scambi di beni, o anche solo badge virtuali monetari», né ipotizzare una maggiore «diffusione a livello di produttori di forme di scambio in natura» o la «immobilizzazione di ingenti ricchezze in forme illiquide e immateriali» difficilmente intercettabili attraverso gli strumenti ordinari di accertamento.
Nella prospettiva del Prof. Versiglioni, le tensioni appena evidenziate potrebbero essere ricomposte collocando la presunzione nel passaggio da un modello “puro” di imposta liquida, quello originariamente tratteggiato, a un modello “puntuale” o “pratico”, nel quale il prototipo legislativo tiene conto dei possibili usi distorti degli strumenti negoziali che consentono lo scambio di beni o servizi senza impiego di denaroxix.
Letta in questa chiave, la presunzione in esame dovrebbe quindi configurarsi come un presidio di effettività del sistema impositivo, operante rispetto a quelle operazioni nelle quali il rischio di sottrazione del reddito al circuito tracciato dei flussi finanziari appare strutturalmente più elevato e difficilmente intercettabile, e rispetto alle quali, complice anche l’evoluzione tecnologica, il sistema del LITS potrebbe non avere sufficienti “anticorpi”.
(*) Testo, con l’aggiunta delle note e di alcuni spunti emersi nel corso del dibattito, della relazione svolta dall’Autore il 10 aprile 2026 nell’ambito del Convegno “Reddito liquido. Pensieri e voci per un vero diritto con verità, vero” organizzato dall’Università di Perugia.
i Cfr. Us Treasury Deparment, Blueprints for Basic Tax Reform (1977), Institute for Fiscal Studies (IFS), The Structure and Reform of Direct Taxation – Report of a Committee chaired by Professor J.E. Meade (1978) (the “Meade Report”) e, più recentemente, OECD (2007), Fundamental Reform of Corporate Income Tax, OECD Tax Policy Studies, No. 16, Parigi. In dottrina, v., tra i contributi più recenti, Devereux M.P. – De La Feria R., Designing and Implementing a Destination-Based Corporate Tax, University of Oxford CBT, Working Paper 14/07 (2014); Auerbach A.J. – Devereux M.P., Cash Flow Taxes in an International Setting, Saïd Business School Research Papers 2015-3, University of Oxford (2015), Patel E. – Mcclelland J.; What Would a Cash Flow Tax Look Like for U.S. Companies? Lessons from a Historical Panel, US Treasury Department, Office of Technical Assistance (OTA) Working Paper no. 116 (2017); Devereux M.P. – Vella J., Implications of digitalization for international corporate tax reform, Oxford University Centre for Business Taxation, Working Paper 17/07; Garnaut R. – Emerson C. – Finighan R. – Anthony S., Replacing Corporate Income Tax with a Cash Flow Tax, in The Australian Economic Review, 2020, vol. 53, no. 4, 463 ss.; Avi-Yonah R.S., Klaus Vogel Lecture 2023: The Past, Present and Future of Destination-Based Income Taxation, in Bull. Intl. Taxn., 2024, vol. 78, no. 2.
ii Cfr., oltre ai più recenti contributi che saranno richiamati infra, Versiglioni M., Il reddito liquido: lineamenti, argomenti ed esperimenti, in Riv. dir. trib., 2014, 6, I, 741 ss.; Id., Il reddito liquido come attuale indice di effettiva capacità contributiva, in Innovazione e diritto, 2014, 2, 139 ss.; Id., “Liquinomics” e “Iva a doppia aliquota”: una discussione sulla “creazione di valore”, in Riv. tel. dir. trib., 2020, 1, 87 ss.; Id., Reddito liquido e Imposta liquida. Riforma fiscale e modello logico dell’Imposta, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 1, 49 ss.; Id., L’imposta liquida come modello di legislazione per tutelare le entrate e tassare l’economia digitale, in Tax news, 2023, 1, 324 ss.; Id., Liquid Income Taxation System, Big Data Royalty and Destination-Based Taxation: A Dialogue with Professor R.S. Avi-Yonah, in Bull. Intl. Taxn., 2024, vol. 78, no. 5.
iii Per un inquadramento generale che prescinde dai diversi modelli e che valuta le questioni di fondo dell’ipotesi di tassazione dei flussi di cassa nelle imposte sui redditi, ancorché in un diverso contesto d’indagine), Fedele A., Modello digitali nel trattamento dei dati e innovazioni della disciplina sostanziale dei tributi, in Carpentieri L. – Conte D. (a cura di), La digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione e tutela dei diritti del contribuente, vol. I, Milano, 2023, 162-165.
iv Il prototipo legislativo del modello LITS è consultabile in Versiglioni M., Reddito liquidomv, vol. I, Pisa, 2024, 294-299.
v Cfr., in merito, Contrino A., Teoria della tassazione del reddito liquidomv, proventi in natura e pagamenti estero su estero, in Versiglioni M. (a cura di), Reddito liquidomv, vol. II, Pisa, 2025, 657 ss.
vi Cfr., tra i vari scritti, Versiglioni M., Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell’Imposta, cit.: «condizionare l’imposta al ‘Momento liquido’ della capacità contributiva implica eliminare a priori gran parte delle odierne “valutazioni”, siano esse spontanee o autoritative, e implica concentrare invece l’attenzione su elementi apparentemente illiquidi e di nuovo interesse anti-evasivo, come le permute, le prestazioni in luogo di adempimento, i pagamenti estero su estero o su residue componenti realmente illiquide e di noto interesse anti-evasivo, come le valutazioni rese necessarie dall’applicazione di criteri, quali l’inerenza, la causalità o la casualità, che qualunque definizione concettuale fiscalmente rilevante porterà a lungo con sé»; «D’altro canto, perdendo rilevanza le valutazioni, il passaggio al momento liquido realizzerebbe un implicito e automatico effetto di “regolarizzazione fiscale” delle divergenze eventualmente esistenti tra valori dichiarati o accertati come fiscalmente riconosciuti e valori effettivi esistenti».
vii È appena il caso di rammentare che, nella sistematica elaborata dal Prof. Versiglioni, il c.d. “diritto matematico” è il nuovo linguaggio giuridico a base logica matematica che consente la produzione legistica degli articolati dispositivi tipici del diritto tributario quale Diritto con verità(ossia il diritto la cui validità giuridica dipende dalla sua conformità con un dato parametro di validità costituzionale, europeo, internazionale, ecc.) e di tutti gli altri che rientrano in tale categoria: si veda, tra i contributi più compiuti, Versiglioni M., Diritto Matematico. Diritto Con Verità e Diritto Senza Verità, Pisa, 2020, passim.
viii Che, se non si è frainteso, sono quattro: due di carattere “scientifico”, connotati da oggettività (Vera identitàe Verità puntuale), e due di carattere “etico” (Verità intervallav e Verità impossibile in un ambiente e possibile in altro ambiente), che sono il frutto dell’id quod plerunque accidit eche, in quanto tali, implicano valutazioni di carattere soggettivo.
xvi Se ne riporta qui il testo integrale: «Si intende posseduto in denaro ed equivalenti al denaro, senza possibilità di prova contraria, il reddito liquido implicato da permute, prestazioni in luogo di adempimento e altre simili pattuizioni non regolate in denaro ed equivalenti in denaro».
xvii In questo senso, in sede di formulazione dei “principi generali” del modello lo stesso Versiglioni M., Il ‘reddito liquido’: lineamenti, argomenti ed esperimenti, in Riv. dir. trib., 2014, 6, I, 743 ss. spec. par 6 e note 24-25, evidenziava che eventuali fenomeni patologici di sottrazione dei flussi al circuito tracciato potevano essere affrontati mediante gli ordinari strumenti di controllo e accertamento, i quali – come osservava l’Autore – «potrebbero continuare a operare» e, «a parità di risorse, diverrebbero probabilmente molto più potenti ed efficienti».
xviii Cfr. Marcheselli A., Tassazione del reddito liquido, problemi vecchi e nuovi dell’accertamento della ricchezza, tra baratto e “visibilità”, in Versiglioni M. (a cura di), Reddito liquidomv, vol. II, Pisa, 2025, 337-338.
xix Cfr. Versiglioni M., op. ult. cit., 290-291: «un prototipo legislativo pensato in astratto ben può limitarsi a prefigurare un modello teorico dell’Imposta liquida sul reddito ideale; ma, così facendo, quella legistica teorica incorre certamente nel rischio di omettere o lasciare nel dubbio molti risvolti critici di un’eventuale applicazione di un modello siffatto nella vita reale. Se, invece, il prototipo legislativo è pensato per il concreto, così come accade quando si attua una sperimentazione, allora esso deve poter comprendere e spiegare anche il modello teorico dell’Imposta liquida sul reddito puntuale o pratica […]. Come si è detto più volte, uno dei punti critici nel quale il modello teorico ideale dell’Imposta liquida subisce certamente la minaccia dell’umana debolezza tributaria è costituito dal possibile falso uso di atti o negozi giuridici mediante i quali beni o servizi possono essere legittimamente scambiati senza uso di denaro. Per tale motivo, il prototipo LITS, dovendo tenere conto almeno di ciò, non può delineare un modello di imposta liquida ideale […], ma disegna un modello di imposta liquida puntuale (o pratica) […]. Dunque, la reale base imponibile liquidamv dell’imposta liquida astrattamente prefigurata può includere, mediante un apposito traduttore in forma liquida, anche gli effetti economici di operazioni che celino redditi liquidi impliciti (e che dunque diventino tassabili come tali, se accertati)” e “le quali, se fossero svolte con regolazione in denaro o equivalenti al denaro, genererebbero maggiori entrate liquide (per il ricevente) e minori uscite liquide (per il disponente)».
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raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
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L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
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