Spunti in tema di tassazione delle erogazioni effettuate da trust di San Marino a favore di beneficiari residenti in Italia e rilevanza della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni
Di Antonello Montanari
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Abstract (*)
Le somme provenienti dai trust localizzati nella Repubblica di San Marino a favore dei beneficiari italiani scontano in Italia l’imposizione sui redditi? La circ. n. 34/E/2022 risponde con affermazioni alquanto discutibili, dimenticandosi che fra l’Italia e la Repubblica di San Marino esiste la Convenzione contro le doppie imposizioni che è rilevante ai fini della individuazione della corretta soluzione interpretativa nel caso di specie.
Taxation of transfers made by San Marino trusts in favour of beneficiaries resident in Italy and relevance of the relevant Double Taxation Convention – Are the sums coming from trusts located in the Republic of San Marino in favor of Italian beneficiaries subject to income tax in Italy? Circular no. 34/E/2022 responds with rather questionable statements, forgetting that between Italy and the Republic of San Marino there is a Convention against double taxation which is relevant for the purpose of identifying the correct interpretative solution in this case.
Sommario: 1. Osservazioni introduttive al tema: la posizione generale dell’Agenzia delle Entrate sulle distribuzioni effettuate a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia da parte di trust esteri “opachi” localizzati in Paesi “a fiscalità privilegiata”. – 2. I regimi “alternativi” di tassazione dei redditi prodotti dai trust di San Marino, che sono statutariamente “soggetti passivi” dell’imposta sui redditi con applicazione dell’aliquota ordinaria. – 3. Alla luce del quadro normativo tracciato, i trust soggetti alla normativa civilistica e fiscale di San Marino rientrano nella nozione di Paese “a fiscalità privilegiata” di cui all’art. 47-bis TUIR? La risposta negativa è da preferire. – 4. Sulla rilevanza della Convenzione fiscale Italia-San Marino valutare la tassazione dei trust sammarinesi nell’ipotesi in cui si voglia qualificare il relativo regime fiscale come “speciale” ai sensi dell’art. 47-bis TUIR.
1. La circ. 20 ottobre 2022, n. 34/E del dell’Agenzia delle Entrate, che ha ad oggetto la disciplina fiscale dei trust, al paragrafo 3.3 – intitolato “Trust opaco estero” – esamina la tassazione ai fini delle imposte sui redditi in Italia delle somme distribuite da trust localizzati all’estero a favore di beneficiari residenti ai fini fiscali nel nostro Paese, alla luce dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies, TUIR1.
In particolare, l’Agenzia afferma che nel caso di trust opaco stabilito in Stati e territori considerati a “fiscalità privilegiata”, le attribuzioni ai beneficiari fiscalmente residenti in Italia (anche se non rientranti nella fattispecie dei c.d. “beneficiari individuati”) “assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi”2 ai sensi del citato art. 44, comma 1, lett. g-sexies.
Il concetto di Stato o territorio a fiscalità privilegiata è contemplato nell’art. 47-bis, comma 1, lett. b), TUIR, secondo cui si considerano privilegiati quegli Stati o territori in cui «il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibileidonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto (enfasi aggiunta)».
Secondo la circ. n. 34/E/2022, in esame, in questo caso le attribuzioni ai beneficiari fiscalmente residenti in Italia da parte di trust esteri opachi (e, dunque, senza beneficiari individuati) sono assoggettati a tassazione nel nostro Paese come redditi di capitale nel periodo di imposta in cui sono incassati (art. 45 TUIR).
2. Per la Repubblica di San Marino, l’art. 3 L. 17 marzo 2005, n. 38 (e succ. mod.) – che è denominata “Regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati” – sancisce che «Il trust è soggetto passivo dell’imposta sui redditi dei trust» e che «L’aliquota dell’imposta sui redditi del trust è quella prevista dal primo comma dell’art. 12 della legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni». Attualmente, l’aliquota dell’imposta sui redditi di cui al citato art. 12 L. n. 91/1984, che si applica agli enti e alle società di capitali della Repubblica di San Marino, è del 17%.
Con specifico riferimento ai trust, ferma la suddetta aliquota di tassazione dei redditi, la normativa di San Marino prevede tre diversi regimi fiscali applicabili, in alternativa, al verificarsi delle condizioni ivi specificamente previste.
In particolare, l’art. 5 della L. n. 38/2005 sancisce che: «1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività dell’80 percento all’ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni i trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d’imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta, e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e i frutti derivanti dai beni in trust che siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto 24 gennaio 2005 n. 2.
2 bis. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai beni in trust i costi inerenti all’amministrazione e gestione dei beni in trust sostenuti e pagati nell’anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.
3. Per i redditi derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino e inclusi tra i beni in trust si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
I redditi prodotti per effetto della titolarità di diritti relativi ai predetti beni immobili concorrono, con il reddito determinato ai sensi dei precedenti commi, alla formazione del reddito complessivo del trust».
Al verificarsi delle condizioni specificamente previste, la scelta del regime fiscale da applicare in concreto spetta, insindacabilmente, al Trustee, il quale presenterà la dichiarazione dei redditi in funzione del regime prescelto e pagherà le imposte nella corrispondente misura.
La scelta fra i due regimi forfettari e quello analitico di determinazione della base imponibile del trust va effettuata dal Trustee in ogni periodo di imposta, non determinando la scelta di un anno vincoli per quelli successivi, con la conseguenza che il regime fiscale in concreto applicato può variare di anno in anno.
3. Come si è visto, un Paese o territorio è considerato “a regime fiscale privilegiato” quando il “livello nominale” di tassazione risulta inferiore al 50% di quella applicabile in Italia, tenendo anche conto di “regimi speciali” di tassazione, i quali sono definiti nell’art. 47-bis come regimi che (i) non sono applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti passivi e (ii) prevedono “esenzioni” o “altre riduzioni della base imponibile” idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite. L’applicabilità di tale nozione ai trust è prevista nella circ. n. 34/E/2022, ove l’Agenzia si è premurata di chiarire che bisogna tenere conto anche di «eventuali regimi speciali applicabili ai trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee e ridurre il prelievo nominale».
Alla luce di tale ricostruzione, la domanda che ci si pone è se i trust soggetti alla normativa civilistica e fiscale di San Marino rientrino nella nozione di Paese “a fiscalità privilegiata” di cui all’art. 47-bis TUIR, con le conseguenze che ne derivano in punto di tassazione come redditi di capitale delle erogazioni effettuate a favore di soggetti residenti in Italia.
Se si guarda all’aliquota nominale del 17% prevista a San Marino per gli enti e le società di capitali, compresi i trust, la risposta alla domanda risulta ovviamente negativa, posto che tale aliquota è di molto superiore al 50% dell’aliquota IRES italiana del 24 o dell’aliquota del 26% prevista per la maggior parte dei redditi di natura finanziaria, che sono additate come soglie per l’individuazione dei Paesi e territori “a regime fiscale privilegiato”3.
Per fornire una risposta definitiva, occorre tuttavia verificare se nel caso dei regimi alternativi di tassazione dei trust previsti a San Marino possano essere considerati – secondo la chiosa fornita dall’Agenzia delle Entrate – «regimi speciali applicabili ai trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee e ridurre il prelievo nominale».
Vi sono ragioni che militano nel senso di escludere tale circostanza.
Come si è visto dal testo normativo sopra riportato, i tre regimi previsti per la tassazione dei trust di San Marino non sono “speciali” nel senso di rappresentare “agevolazioni” (sotto forma di “esenzione” o di mero “abbattimento” della base imponibile) rispetto al regime generale di tassazione degli enti in tale Paese, ma prevedono solo una modalità di calcolo della base imponibile “forfetaria”, in due casi, e addirittura “analitica”, nel terzo caso, che scaturisce sempre dalla contrapposizione fra i componenti negativi e positivi di reddito, con applicazione in tutti i casi dell’aliquota ordinaria del 17%.
E infatti, i due coefficienti di redditività previsti dall’art. 5 L. n. 38/2005 della Repubblica di San Marino individuano, a contrario, l’ammontare complessivo delle spese che forfetariamente sono considerati deducibili, alla stessa stregua di quanto accade in Italia per il c.d. “regime forfetario” degli imprenditori e dei professionisti “piccoli” (i proventi complessivi non devono superare la soglia degli 85.000 euro), il cui reddito imponibile si determina, notoriamente, applicando ai ricavi o ai compensi un coefficiente di redditività variabile in ragione dell’attività esercitata: in questo caso, l’agevolazione è rappresentata, non dalle modalità di computo della base imponibile – ancorché determinata in maniera forfetaria – ma dall’aliquota del 15% (o del 5%, per chi inizia una nuova attività e per i primi cinque anni) che sostituisce l’imposizione progressiva IRPEF.
Peraltro, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di applicare il “regime forfetario”, per i quali rappresenta in tale caso il regime fisiologico ex lege applicabile, possono scegliere di passare al “regime ordinario”, che significa determinare la base imponibile in maniera “analitica” e applicare le aliquote ordinarie IRPEF, esattamente com’è a San Marino: infatti, pur integrando le condizioni di uno o entrambi i regimi “forfetari” di determinazione della base imponibile, che sono anche in questo caso regimi fisiologici ex lege applicabili, il Trustee può comunque scegliere di applicare il regime “analitico”, anch’esso applicabile in maniera fisiologica, ferma rimanendo – addirittura – l’aliquota ordinaria di tassazione al 17%.
Peraltro, se la valutazione viene effettuata con le lenti del nostro ordinamento, va evidenziato che in Italia i regimi speciali di tassazione nascono dall’esigenza di offrire, a determinate categorie di contribuenti o a determinati settori economici, agevolazioni e semplificazioni al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale o sostenere attività che sono valutate come strategiche. E non è certo questo il caso dei regimi fiscali previsti, alternativamente, a San Marino per i trust retti dalla legge di tale Paese, ove, lo ripete ancora una volta, la riduzione della base imponibile con il sistema del coefficiente di redditività non rappresenta una esenzione in senso tecnico e neanche un’agevolazione fiscale di carattere sostanziale.
4. Per completezza d’indagine, è opportuno esplorare la diversa ipotesi che la disciplina fiscale dei trust di diritto sammarinese possa essere considerata “speciale” ai sensi dell’art. 47-bis TUIR.
In questa evenienza, ai fini della valutazione della soglia del 50%, l’aliquota nominale del 17% cede il passo alle aliquote effettive di tassazione, che sono diverse in ragione del regime fiscale specificamente applicato: nei due regimi forfetari di determinazione della base imponibile, che hanno coefficienti di redditività diversi, le aliquote effettive di tassazione sono dell’1,7% e del 13,60%; nel regime analitico, l’aliquota effettiva coincide, invece e ovviamente, con quella nominale del 17% cento.
Inoltre, considerato che in ogni periodo d’imposta il Trustee può decidere di applicare – o, se non sono integrate le condizioni specificamente previste, essere obbligato ad applicare – un regime fiscale diverso da quello applicato nei periodi di imposta precedenti, il confronto dell’aliquota di tassazione a San Marino con quella italiana andrebbe effettuata anno per anno, tenendo memoria dei redditi prodotti ogni anno e dell’aliquota applicata, con complicazioni di carattere operativo che sono del tutto evidenti.
Occorre a questo punto chiedersi quale sia l’aliquota italiana da confrontare con l’aliquota effettiva scontata dal trust di San Marino per valutare se sia inferiore al 50%, ai sensi dell’art. 47-bis TUIR.
Come si è anticipato, oltre che l’aliquota IRES del 24%, nella circ. n. 34/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenuta alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fine del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento)».
Tale affermazione è ineccepibile per i trust di diritto estero che ricevono esclusivamente redditi finanziari prodotti in Italia ma che sono localizzati in Paesi privi di Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, essendo pacificamente applicabile in tale caso le aliquote di tassazione dei redditi finanziari previsti dalla normativa interna italiana.
Ma non è questo il caso della Repubblica di San Marino.
E infatti, com’è noto, in questo caso vi è la Convenzione contro le doppie imposizioni fra l’Italia e San Marino, firmata il 21 marzo 2002 e modificata con Protocollo 13 giugno 2012, entrata in vigore in Italia il 3 ottobre 2013, di cui non si può non tenere conto, costituendo normativa sovraordinata e prevalente rispetto alla normativa interna italiana.
In particolare, gli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni), come modificati dal Protocollo 13 giugno 2012, di tale Convenzione prevedono che i dividendi, gli interessi e i canoni pagati o provenienti da una società residente di uno Stato contraente (ad esempio, l’Italia) ad un residente dell’altro Stato contraente (nell’esempio, San Marino) sono imponibili in detto altro Stato (nell’esempio, San Marino); essi possono essere imponibili anche nel primo Stato contraente (nell’esempio, l’Italia) in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta così applicata non può eccedere percentuali che vanno dallo zero per cento (al ricorrere di determinate condizioni) al 15%.
Ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 47-bis, in caso di trust opaco sammarinese sono le aliquote convenzionali che vanno prese in considerazione per il confronto con le aliquote di tassazione effettiva a San Marino e non l’aliquota interna italiana del 26%, come afferma l’Agenzia delle Entrate, se il predetto trust è destinatario di redditi derivanti da dividendi, interessi e royalties distribuiti da società italiane e il suo reddito complessivo è composto soltanto da redditi aventi natura finanziaria.
In tale ipotesi, dunque, l’aliquota effettiva di tassazione del trust di San Marino – che è dell’1,7% o del 13,60%, in caso di applicazione dei regimi forfetari di determinazione della base imponibile, e del 17%, in caso di adozione del regime “analitico” – vanno confrontati con le aliquote convenzionali previste per dividendi, interessi e royalties che sono lo zero per cento, il 10%, il 13% e il 15%, a seconda della la natura dei proventi interessati e della integrazione o meno delle condizioni ivi previste.
Per fare un esempio, nel caso di distribuzione di dividendi da una società italiana a favore di un trust sammarinese, che ne è socio, al ricorrere di determinazione condizioni l’aliquota di imposta in Italia non può eccedere lo zero per cento (ossia nessun prelievo può essere applicato in uscita) in forza della Convenzione fra Italia e San Marino4: in questa evenienza, anche se il Trustee decide di applicare a San Marino il regime forfetario che determina un’aliquota di tassazione effettiva dell’1,7%, il trust sammarinese fuoriesce dalla sfera applicativa dell’art. 47-bis TUIR, non essendo varcata la soglia della tassazione a San Marino inferiore al 50% di quella applicabile e applicata in Italia, che, in base alla Convenzione, è appunto lo zero per cento.
(*) Testo della relazione svolta al Convegno “Analisi e comparazione degli strumenti di pianificazione patrimoniale e di riorganizzazione societaria” svoltosi a Rimini il 27 giugno 2025 e organizzato da Accademia del trust della Repubblica di San Marino e Università di Pavia – GI.
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1 Si riporta, per comodità di lettura, il testo: Art. 44 – Redditi di capitale. «[…] […]
2 L’Agenzia ricorda che per “beneficiari individuati” si intendono i beneficiari di “reddito individuato”, cioè ogni soggetto titolare del diritto di pretendere dal Trustee l’assegnazione di parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Il beneficiario individuato è, quindi, colui che vanta un diritto attuale e concreto (e non una mera aspettativa) di percepire il reddito del trust (o la quota dello stesso che gli spetta). La nozione è rilevante per i trust trasparenti ai sensi del comma 2 dell’art. 73 TUIR.
3 Come si dirà subito infra nel testo, è la circ. n. 34/E/2022 che fa riferimento all’utilizzo dell’aliquota del 26% nel caso di trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, senza fra l’altro tenere conto che alcuni redditi finanziari soggiacciono in Italia ad un’aliquota del 12,5%, com’è, ad esempio, per i titoli di Stato e assimilati.
4 L’art. 10 della Convenzione Italia-San Marino, così come modificato dal Protocollo del 13 giugno 2012, prevede che i dividendi distribuiti da una società italiana possono essere tassati anche in Italia, ma l’aliquota on può superare lo zero per cento se l’effettivo beneficiario è un trust di San Marino che detiene almeno il 10% del capitale della società italiana e per un periodo di almeno 12 mesi dalla data della delibera di distribuzione.
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