Trasferimento della nuda proprietà di quote sociali e acquisizione del controllo ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione

Di Giuseppe Corasaniti -

Abstract (*)

Con la sentenza 19 marzo 2026, n. 6616 la Corte di Cassazione ha precisato che la donazione della nuda proprietà di quote societarie, con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili, non realizza un effettivo trasferimento del controllo, in quanto permane in capo all’usufruttuario la possibilità di incidere sulle decisioni assembleari fondamentali. Non sussistono, dunque, i presupposti per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS, atteso che la norma richiede una titolarità effettiva del controllo di diritto, inteso come capacità di determinare l’esito complessivo delle principali deliberazioni assembleari.


Transfer of the bare ownership of shares and acquisition of control for the purposes of the inheritance and gift tax exemption – In Judgment No. 6616 of 19 March 2026, the Italian Supreme Court clarified that the donation of bare ownership of shares in a company, whereby the beneficiary of the usufruct retains the right to vote on matters relating to profits, does not constitute an actual transfer of control, as the usufructuary retains the ability to influence fundamental decisions of the shareholders’ meeting. Consequently, the conditions for benefiting from the exemption scheme provided for in Article 3, paragraph 4-ter, of the Italian Consolidated Law on Inheritance and Gift Tax (TUS) are not met, given that the provision requires the actual exercise of legal control, understood as the ability to determine the overall outcome of the main resolutions adopted by the general meeting of shareholders.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il trasferimento di aziende e di partecipazioni: la fattispecie di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS. – 3. Il requisito del controllo tra prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità. – 4. Conclusioni.

1. Nella sua evoluzione più recentei, la disciplina dell’imposta di successione e donazione ha acquisito un ruolo sempre più centrale nell’ambito della pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa, includendo – a determinate condizioni – i trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali nel novero delle vicende non soggette al tributo.

Invero, l’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (d’ora in poi, TUS), volto ad agevolare, mediante l’abbattimento totale dell’onere fiscale, il trasferimento – sia inter vivos che mortis causa – di aziende, quote sociali o azioni, prevede, nella sua formulazione oggi vigente, che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni «i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni […] In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento». Pertanto, con riguardo alle partecipazioni in società di capitali, il beneficio spetta limitatamente ai trasferimenti che consentono all’avente causa di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; per le aziende o rami d’azienda, invece, è richiesta la prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.

Sin dalla sua introduzione, tuttavia, la sopracitata disposizione ha dato luogo ad un ampio dibattito interpretativo, specie con riferimento ai requisiti necessari richiesti per beneficiare del regime di favoreii. L’Agenzia delle Entrateiii, in particolare, ha progressivamente delimitato l’ambito applicativo dell’esenzione in discorso, subordinandola anzitutto al “proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa” da parte dei beneficiari. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, per poter beneficiare dell’agevolazione è imprescindibile – al fine di rispettare la ratio della norma – la presenza di una “azienda di famiglia”, intesa quale struttura imprenditoriale produttiva, meritevole di tutela in sede di trasferimento generazionale. Tale impostazione, sorretta anche da considerazioni di natura antielusiva, ha trovato il proprio fondamento anche nella sentenza n. 120/2020 della Corte costituzionaleiv, con la quale si è affermato che la finalità dell’agevolazione consiste nel garantire la continuità dell’impresa familiare e nel salvaguardarne il valore, con l’obiettivo ulteriore di evitare crisi occupazionali, in coerenza con il rilievo costituzionale attribuito alla tutela del lavoro e con il dovere delle istituzioni pubbliche di promuoverne il mantenimento.

Successivamente, tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, che – con l’ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082 – ha affermato che, ai fini dell’esenzione, è necessaria l’esistenza di un’impresa o società di famiglia, così escludendo espressamente l’applicabilità dell’art. 3, comma 4-ter, TUS ai trasferimenti di partecipazioni di controllo in società aventi come oggetto un’attività di mero godimento immobiliare.

La normativa in discorso – come è noto – è stata però oggetto di revisione ad opera del D.Lgs. n. 139/2024, con il quale il legislatore delegato, nel tentativo di razionalizzare, tra le altre, anche l’imposta di successione, è intervenuto sul tema, chiarendo, in modo più puntuale, il perimetro e le condizioni applicative dell’esenzione in discorso. Per quanto qui rileva, il legislatore delegato, in modo quasi didascalico, ha esplicitato le (pur già chiare) condizioni oggettive cui l’agevolazione è subordinata, chiarendo che, per il trasferimento di quote di società di capitali, sia necessaria la sola acquisizione del controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., oppure l’integrazione di un controllo già esistentev.

La nozione di “controllo”, richiamata mediante rinvio all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria), ha dato adito a talune incertezze applicative, in quanto, se sul piano formale il riferimento alla maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria sembrerebbe offrire un criterio sufficientemente chiaro, sul piano sostanziale si sono poste questioni rilevanti in presenza di assetti negoziali complessi, nei quali il diritto di voto risulta modulato o frazionato tra diversi soggetti, come può accadere nelle ipotesi di trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni con contestuale riserva del diritto di usufrutto.

Ebbene, è proprio in tale contesto che si inserisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione, 19 marzo 2026, n. 6616vi, che affronta il tema della possibile coesistenza del regime di esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS con la riserva, in capo all’usufruttuario, di specifiche prerogative assembleari.

La vicenda oggetto di giudizio – in particolare – trae origine da un atto di donazione con cui il socio di una s.r.l. trasferiva ai figli, in comunione tra loro, la nuda proprietà dell’intero capitale sociale, pur riservando a sé il diritto agli utili, nonché il diritto di voto limitatamente alle deliberazioni aventi ad oggetto la loro distribuzione. A fronte della richiesta di applicazione dell’esenzione, l’Amministrazione finanziaria ne disconosceva la spettanza, ritenendo non integrato il requisito del controllo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato tale impostazione, adottando una lettura sostanziale del requisito normativo e valorizzando una nozione di controllo intesa non in senso meramente formale, bensì come effettiva titolarità del potere di incidere sull’insieme delle decisioni assembleari ordinarie. Ne deriva che l’esenzione può trovare applicazione solo quando il trasferimento realizza un reale passaggio del potere decisionale, tale da consentire al donatario una gestione effettiva dell’impresa, restando invece escluse dall’ambito di applicazione dell’esenzione quelle operazioni in cui il disponente conserva prerogative idonee a comprimere in modo significativo tale potere, svuotando di contenuto la posizione del beneficiario.

I principi affermati dai giudici di legittimità, dunque, appaiono destinati a orientare la prassi applicativa, richiedendo agli operatori una cura particolare nella definizione delle clausole che disciplinano il riparto dei diritti di voto.

2. Come anticipato in premessa, con la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore ha sottratto all’imposta sulle successioni e donazionivii, con norma eccezionale di esenzione, «i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni», introducendo il comma 4-ter all’art. 3 TUS. La sottrazione al prelievo era stata raccomandata dalla Commissione europea, che, dapprima, con la Raccomandazione 7 dicembre 1994 e, poi, con le Comunicazioni n. 94/C 204/01 del 25 maggio 1994 e 98/C 93/02 del 27 marzo 1998 aveva sollecitato gli Stati membri ad intervenire al fine di moderare il carico fiscale nel passaggio generazionale dell’azienda.

Nella sua formulazione primigenia, la norma esentativa subordinava la spettanza dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione alla ricorrenza di presupposti ben definiti, dal cui esame si evinceva come ad essere agevolata non fosse tanto la mera conservazione dei beni dell’impresa o l’esigenza di garantire la continuità aziendale, quanto la prosecuzione dell’attività in capo ai familiari del dante causa. In particolare, con riguardo ai limiti e alle condizioni richieste per l’applicazione della esenzione in discorso, era previsto che «[i]n caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spett[asse] limitatamente alle partecipazioni mediante le quali [fosse] acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile», purché gli aventi causa proseguissero l’esercizio dell’attività di impresa o mantenessero, attraverso le partecipazioni ricevute, il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il regime di esenzione dal tributo successorio, dunque, poggiava sulla coesistenza di tre requisiti.

In primis, sotto il profilo soggettivo, la norma richiedeva che l’avente causa fosse un discendente in linea retta del dante causa. A distanza di appena un anno dall’introduzione del comma 4-ter, poi, la legge finanziaria del 2008 estese l’applicabilità dell’esenzione per i trasferimenti aziendali e partecipativi anche al “coniuge”viii. Dal punto di vista oggettivo, invece, il regime agevolativo si applicava ai trasferimenti aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda, azioni o quote sociali. Più nello specifico, per quanto riguarda le partecipazioni in società di capitali residenti, il beneficio era riconosciuto solo laddove tali partecipazioni consentissero l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto sull’ente partecipato.

Per quanto concerne la condizione dell’“integrazione” del controllo, in particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che l’esenzione potesse trovare applicazione solo nei due seguenti casi: i) quando oggetto del trasferimento fosse una partecipazione già di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., e ii) quando ad essere trasferita fosse una partecipazione che, pur non essendo di controllo, avrebbe consentito, se sommata a una quota già detenuta dal beneficiario, di raggiungere una posizione di controllo in capo a quest’ultimoix.

La normativa in discorso è stata poi oggetto di revisione ad opera del già più volte citato D.Lgs. n. 139/2024, che, con particolare riferimento al trasferimento di azioni o quote in società di capitali, ha meglio definito il requisito del controllo e previsto che «il beneficio spett[i] limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile o integrato un controllo già esistente». Su questo tema, come anticipato, l’Amministrazione finanziaria si è sempre espressa diversamente, sostenendo, al contrario, che l’espressione «acquisire o integrare il controllo» intendesse disciplinare la sola situazione nella quale un soggetto, socio di minoranza di una società, ne acquisisce il controllo per effetto del trasferimento di una ulteriore partecipazione.

La “nuova” disciplina dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione continua, tuttavia, a non prendere in considerazione alcune fattispecie piuttosto ricorrenti nella prassi, la cui soluzione è stata affidata all’elaborazione interpretativa della dottrina, della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente emersione di orientamenti non sempre univoci e con il permanere di margini di incertezza applicativa. Tra tali fattispecie assume particolare rilievo il trasferimento della nuda proprietà di partecipazioni sociali con contestuale riserva di usufrutto in capo al disponente, schema, quest’ultimo, frequentemente utilizzato nella pianificazione del passaggio generazionale. In tali ipotesi, il tema centrale riguarda la possibilità di ritenere integrato il requisito del controllo in capo al nudo proprietario, in presenza di una scissione tra diritti patrimoniali e diritti amministrativi.

3. Il requisito del controllo rappresenta uno degli aspetti più delicati e controversi nell’applicazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUS, come si evince dal confronto tra gli orientamenti della prassi amministrativa, della giurisprudenza di legittimità e della dottrina.

Secondo una parte della dottrinax, in particolare, la norma in esame, che subordina l’esenzione dall’imposta di successione e donazione alla circostanza che si tratti di “partecipazioni” che attribuiscano “la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, presuppone il trasferimento della proprietà piena delle partecipazioni stesse. In quest’ottica, le partecipazioni oggetto di trasferimento non devono essere gravate da un altrui pegno, un sequestro, oppure un diritto di usufrutto, salvo che l’usufruttuario sia privato del diritto di voto ai sensi dell’art. 2352, comma 1, c.c. Di conseguenza, «la normativa di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS, non si applica al caso del trasferimento del diritto di nuda proprietà, a meno che al nudo proprietario non sia espressamente attribuito il diritto di voto»xi.

In linea con questa impostazione, anche il Consiglio Nazionale del Notariatoxii ha sottolineato che, laddove il trasferimento abbia ad oggetto la nuda proprietà di partecipazioni, non vi sarebbero ragioni ostative all’applicabilità del regime di esenzione, qualora il diritto di voto venga attribuito espressamente al nudo proprietario, consentendogli di esercitare effettivamente il controllo di diritto sulla società.

In tale quadro interpretativo si inserisce altresì la sentenza in commento, che offre un contributo significativo con riguardo alla definizione del requisito del controllo.

La pronuncia, infatti, affronta il tema con riferimento ad un’operazione di trasferimento della nuda proprietà di partecipazioni sociali, accompagnata dalla riserva, in capo al disponente, di talune prerogative assembleari: nel caso di specie, pur essendo attribuito ai donatari il diritto di voto per la generalità delle deliberazioni assembleari, il disponente aveva mantenuto il diritto di voto in ordine alla distribuzione degli utili.

La Suprema Corte ha ritenuto tale assetto incompatibile con il riconoscimento dell’agevolazione, affermando che il requisito del controllo non può essere inteso in senso meramente formale, quale semplice titolarità della maggioranza dei voti, ma deve essere valutato in termini sostanziali, quale effettiva possibilità di incidere sull’insieme delle decisioni dell’assemblea ordinaria. Secondo i giudici di legittimità, dunque, la riserva del voto su una materia centrale, qual è la destinazione degli utili, è idonea a comprimere in modo significativo il potere decisionale dei beneficiari, impedendo di configurare in capo agli stessi un controllo effettivo della società. Nel ragionamento della Corte, pertanto, il “controllo” ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. non può prescindere dal diritto di voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, in quanto «deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o patrimonio trattenuto dalla società, incide su[i] diritti dei soci e [sulla] struttura finanziaria dell’ente».

Tale impostazione sembra, a prima vista, porsi in contrapposizione con l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 271/2025xiii, con la quale è stata ritenuta applicabile l’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni ad una fattispecie anch’essa caratterizzata dal trasferimento della nuda proprietà di una partecipazione di controllo, con contestuale riserva di usufrutto in capo alla disponente. Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, tuttavia, l’atto di donazione prevedeva espressamente, mediante apposita convenzione, l’attribuzione ai nudi proprietari della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, così da consentire loro di acquisire immediatamente il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.

La citata Risposta ad interpello valorizza, dunque, un approccio incentrato non tanto sulla qualificazione formale del diritto reale trasferito, quanto sull’effettiva titolarità del potere di voto conseguente all’operazione. In tale prospettiva, quindi, ciò che rileva ai fini dell’agevolazione non è il nomen del diritto attribuito, bensì l’individuazione del soggetto che, per effetto dell’atto e in forza del relativo titolo, risulta in grado di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea.

La fattispecie esaminata dall’Amministrazione presenta, inoltre, la variabile dei diritti particolari attribuiti alla disponente ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. (quali il potere di convocare l’assemblea, il diritto di veto su specifiche deliberazioni e il diritto agli utili), ma, a tal proposito, l’Agenzia ritiene che tali prerogative non siano idonee a incidere sul trasferimento del controllo di diritto in capo ai donatari, in quanto la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria è di per sé sufficiente a integrare il controllo, indipendentemente dalla presenza di clausole statutarie o diritti particolari che, pur incidendo sulla governance societaria, non fanno venir meno tale maggioranza.

La divergenza tra i due approcci, tuttavia, sembra essere più apparente che reale, potendo essere ricondotta a un diverso atteggiarsi delle clausole negoziali nei due casi concreti. Nella Risposta ad interpello, infatti, il trasferimento del controllo si realizza in modo pieno e immediato, senza che residuino in capo all’usufruttuario poteri idonei a incidere sulle scelte fondamentali dell’assemblea ordinaria; nella fattispecie decisa dalla Corte di Cassazione, invece, la riserva del diritto di voto sugli utili determina una compressione significativa del potere decisionale dei donatari, tale da impedire il perfezionamento del controllo nei termini richiesti dalla norma.

In questa prospettiva, le due posizioni possono essere lette in chiave complementare, contribuendo a delineare con maggiore precisione i confini applicativi dell’agevolazione in discorso: da un lato, si conferma la compatibilità, in linea di principio, tra donazione della nuda proprietà e fruizione dell’esenzione, purché il diritto di voto sia integralmente attribuito ai donatari; dall’altro, si chiarisce che tale attribuzione deve riguardare l’intero spettro delle competenze assembleari ordinarie, non essendo sufficiente una titolarità parziale o selettiva dei diritti amministrativi.

Ne emerge, in definitiva, un quadro interpretativo nel quale il requisito del controllo, pur ancorato a un parametro legale di natura quantitativa, richiede una verifica sostanziale della effettiva pienezza dei poteri assembleari trasferiti, con conseguente necessità, per gli operatori, di prestare particolare attenzione alla redazione delle clausole relative al riparto dei diritti di voto, al fine di evitare soluzioni che, pur formalmente idonee a superare la soglia del 50%+1, possano risultare inidonee a integrare un controllo effettivo ai fini dell’agevolazione.

4. Fin dalla sua introduzione, l’art. 3, comma 4-ter, TUS ha dato luogo a molteplici questioni interpretative, che hanno reso necessario l’intervento tanto dell’Amministrazione finanziaria, quanto della Corte di Cassazione, oltre a costituire oggetto di un ampio e articolato dibattito dottrinale.

Tra i profili maggiormente problematici emerge quello concernente il requisito del controllo nelle società di capitali oggetto di trasferimento, dal momento che la disposizione in discorso stabilisce che, nel caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, il beneficio si applica esclusivamente con riferimento alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero è integrato un controllo già esistente. Risulta confermato, quindi, che il controllo richiesto dalla norma sia quello previsto dal n. 1 del primo comma dell’art. 2359 c.c., ossia la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

A tal proposito, la sentenza 19 marzo 2026, n. 6616 appare allineata alla ratio della norma, accogliendo una concezione sostanziale del controllo, che non si esaurisce nella mera titolarità quantitativa della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ma richiede anche la pienezza e l’effettività del potere decisionale trasferito. In particolare, la pronuncia evidenzia come la riserva, in capo al disponente, di prerogative assembleari su materie centrali – quali la distribuzione degli utili – sia idonea a incidere in modo significativo sull’assetto dei poteri societari, precludendo la configurabilità di un effettivo trasferimento del controllo e, conseguentemente, l’accesso al regime agevolativo.

L’approccio sostanziale valorizzato dai giudici di legittimità consente di superare una lettura meramente formale del dato normativo, orientando l’interprete verso una verifica concreta dell’effettiva distribuzione dei poteri decisionali all’interno della compagine sociale. In tal modo, il parametro quantitativo della maggioranza dei voti viene integrato da una valutazione qualitativa della loro incidenza sulle principali scelte gestionali, in coerenza con la ratio della disposizione agevolativa, che è quella di favorire un autentico passaggio generazionale dell’impresa.

Ne deriva che la compatibilità tra il trasferimento della nuda proprietà e la fruizione dell’esenzione non può essere affermata in via astratta, ma richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto dell’effettiva allocazione dei diritti amministrativi. In particolare, occorre verificare che il beneficiario sia posto nella condizione di esercitare un potere decisionale pieno e non meramente nominale e che siano assenti vincoli, riserve o prerogative in capo al disponente, in grado di incidere in modo significativo sulle deliberazioni assembleari di maggiore rilievo.

Solo in presenza di un trasferimento effettivo e non svuotato del controllo, infatti, può ritenersi soddisfatto il presupposto richiesto dalla norma ai fini dell’accesso al regime agevolativo.

(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 2/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.

i La disciplina dell’imposta di successione e donazione è stata oggetto di modifica ad opera del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” ed attuativo della L. 9 agosto 2023, n. 111. Per un esame delle novità introdotte ad opera del D.Lgs. n. 139/2024, si rinvia a Corasaniti G., La riforma del TUSD in materia di trust, in Trusts, 2024, 4, 564 ss.; Id., Trust, osservazioni sulla tassazione “in entrata”, in Il Sole 24 Ore, 29 ottobre 2024, 22 ss.; Tassani T., Il trust nel decreto di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, in Trusts, 2024, 6, 936 ss.; Id., Prime note sul d.lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di trust, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 99/2024/T, 11 ottobre 2024. Si veda anche Mastroiacovo V., La razionalizzazione delle agevolazioni sul passaggio generazionale dell’azienda, in Trusts, 2024, 5, 878 ss., la quale evidenzia come il legislatore delegato, nel tentativo di razionalizzare la disciplina dell’imposta di successione e donazione e, in particolare, dell’agevolazione sul passaggio generazionale, non abbia tenuto conto dei passaggi argomentativi della sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2020, n. 120.

ii Per un’approfondita disamina delle condizioni per ammettere l’applicabilità dell’esenzione in esame, Lupi R., Il passaggio generazionale dell’impresa tra imposte sui redditi e imposte sui trasferimenti gratuiti, in Rass. trib., 1995, 11, 1759 ss.; Zizzo G., I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in Corr. trib., 2007, 17, 1351 ss.; Gaffuri G., L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008, 209 ss.; Mastroiacovo V., L’imposizione indiretta del passaggio generazionale dell’azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema, in Rass. trib., 2012, 3, 615 ss.; Id., Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazionale dell’azienda, in Corr. trib., 2008, 4, 325 ss.; Tassani T., Profili fiscali del passaggio generazionale dell’impresa, in Studi e Materiali, 2012, 1, 137 ss.; Tinelli G., Profili tributari delle riforme successorie, in Rass. trib., 2019, 4, 695 ss.; Corasaniti G., Gli aspetti tributari sul passaggio generazionale delle imprese alla luce della recente prassi dell’Agenzia delle Entrate, in Riv. trim. dir. trib., 2020, 2, 293 ss.

iii Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021.

iv Corte cost., 23 giugno 2020, n. 120, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 78, lett. a), L. n. 296/2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 29, Cost., dalla Comm. trib. reg. Emilia-Romagna, ordinanza 1˚ febbraio 2019, n. 125. Sul fondamento costituzionale di tale norma si vedano Gallo F., Introduzione del dibattito sulla costituzionalità delle imposte successorie e sulle donazioni, in Dir. prat. trib., 2020, 5, 2110 ss.; Corasaniti G., I profili tributari del passaggio generazionale delle imprese tra condizioni di obiettiva incertezza interpretativa e (probabili) interventi di riforma, in Dir. prat. trib., 2020, 5, 1872 ss.; Stevanato D., Successioni d’impresa e agevolazioni fiscali tra discrezionalità del legislatore e principio di uguaglianza, in GT – Riv. giur. trib., 2021, 1, 5 ss.; Trivellin M., L’originaria esclusione del coniuge dall’agevolazione fiscale sui trasferimenti di imprese. Un’occasione per riflettere sull’approccio metodologico alla soluzione di un problema di costituzionalità, in Riv. dir. trib., 2021, 1, I, 145 ss.

v Su questo tema, l’Amministrazione finanziaria si è sempre espressa diversamente, sostenendo, al contrario, che l’espressione “acquisire o integrare il controllo” prevista nella formulazione della norma ante D.Lgs. n. 139/2024 intendesse disciplinare la sola situazione nella quale un soggetto, socio di minoranza di una società, ne acquisisce il controllo per effetto del trasferimento di una ulteriore partecipazione (da ultimo, si v. Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 72 del 18 marzo 2024).

vi Nello stesso senso anche Cass., 19 marzo 2026, n. 6614. In senso contrario, invece, CTR Lazio Roma, sez. XVI, 22 gennaio 2019, n. 186 la quale ha riconosciuto l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS nell’ipotesi di una donazione dal padre ai figli della nuda proprietà delle quote di una s.r.l., con riserva di usufrutto in capo al donante, che si era riservato il diritto di voto alla ripartizione degli utili. In particolare, secondo detta pronuncia «la donazione della nuda proprietà delle quote […] rispetta pienamente le previsioni normative per l’esenzione da imposizione ed infatti:- la donazione è stata fatta a favore dei figli del donante; i beneficiari si sono obbligati a detenere il controllo della società e a non cedere le quote sociali per un periodo non inferiore a cinque anni;- la quota trasferita rappresenta l’intero capitale sociale della S.r.l., è stata donata in parti uguali, indivise e non frazionate ed è quindi, in astratto, idonea ad attribuire la totalità dei voti nell’assemblea ordinaria della società;- i poteri attribuiti ai donatari della nuda proprietà – così come configurati dall’art. 3 dell’atto di donazione – integrano assolutamente la fattispecie di controllo stabilito dall’art. 2359, comma 1, n. 1, in quanto permettono ai soci nudi proprietari di esprimere la totalità dei voti in assemblea ordinaria e straordinaria su ogni materia, con una sola limitata eccezione (ripartizione degli utili). È infatti di tutta evidenza che i poteri conferiti attribuiscono in maniera piena e determinante la facoltà di gestire, dirigere e controllare».

vii La sottrazione al prelievo è stata raccomandata dalla Commissione europea con gli atti 94/1069/CE e 98/C93/02. In dottrina, Gaffuri G., L’imposta sulle successioni e donazioni, cit., 498 ss.; Marongiu G., La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, in Dir. prat. trib., 2000, 6, 1284 ss.; Basilavecchia M., Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Le implicazioni del patto di famiglia. Aspetti sistematici, in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006, 194; Stevanato D., L’agevolazione delle trasmissioni di impresa nel diritto successorio, in Dialoghi trib., 2007, 4, 588 ss.; Mastroiacovo V., Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazionale dell’impresa, in Corr. trib., 2008, 4, 325 ss.

viii Si veda l’art. 1, comma 31, L. n. 244/2007. In particolare, la questione relativa alla mancata applicazione originaria del regime agevolativo al coniuge è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2020. In tale occasione, la Corte – pur essendo stata sollecitata a intervenire con una pronuncia “additiva” che estendesse il beneficio anche ai trasferimenti in favore del coniuge – ha ritenuto legittima la norma, riconoscendo al Legislatore un ampio margine di discrezionalità nella definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio, in coerenza con le finalità da esso perseguite.

ix Si v. Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 72 del 18 marzo 2024.

x Busani A., L’agevolazione per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di partecipazione al capitale di società, in Le Società, 2018, 12, 1355.

xi Busani A., op. cit., 1355; De Marinis M., Commento all’art. 3, d.lgs. 346/1990, in Codice delle leggi tributarie, Fedele A. – Mariconda G. – Mastroiacovo V. (a cura di), Torino, 2014, 630.

xii Fasano D., Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni – Art. 3 comma 4-ter d.lgs. n. 346/1990: casi e questioni di interesse notarile, Studio n. 17-2020/T.

xiii Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 271 del 27 ottobre 2025. Per un commento, Migazzi M. – Eugeni F., L’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta per i passaggi generazionali, in Corr. trib., 2026, 2, 153 ss.

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