Il “differimento dell’imposizione” quale vantaggio estraneo alla sfera dell’abuso del diritto
Di Angelo Contrino
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Abstract (*) (**)
In chiave costruttiva, il saggio sottopone a esame critico la tesi, sostenuta nell’atto di indirizzo del MEF, secondo cui il differimento dell’imposizione può integrare un vantaggio fiscale censurabile ai sensi della disciplina dell’abuso, argomentando come il beneficio finanziario derivante dal rinvio del prelievo sia estraneo alla nozione di vantaggio fiscale di cui all’art. 10-bis e debba essere, invece, ricondotto alla distinta figura della «rimozione del presupposto». Assumendo, poi, che tale beneficio rientri nell’ambito applicativo della disposizione, si dimostra che il suo carattere indebito non può essere desunto dalla durata, ancorché indefinita, del differimento, ma postula l’individuazione di un parametro normativo dal quale risulti che l’imposizione anticipata costituisce il trattamento fiscalmente dovuto. La clausola antiabuso, infatti, non può integrare la fattispecie impositiva mediante l’introduzione di un obbligo di realizzazione del presupposto non contemplato dalle norme tributarie. La ricostruzione prospettata trova conferma nei documenti interpretativi di fonte sovranazionale in materia di abuso delle Convenzioni fiscali, nei quali il differimento dell’imposizione è oggetto di espresso riferimento.
The “deferral of taxation” as an advantage falling outside the scope of abuse of law – From a constructive perspective, the article critically examines the position advanced in the Italian Ministry of Economy and Finance (MEF) policy guidance, according to which the deferral of taxation may constitute a tax advantage subject to challenge under the abuse-of-law doctrine. It argues that the financial benefit arising from the postponement of taxation falls outside the notion of a tax advantage within the meaning of Article 10-bis and should instead be characterised as the distinct phenomenon of the “non-occurrence of the taxable event”. Assuming, moreover, that such a benefit may fall within the scope of that provision, the article demonstrates that its undue nature cannot be inferred from the duration of the deferral, even where indefinite, but requires the identification of a normative benchmark establishing that earlier taxation constitutes the tax treatment legally required. Indeed, the anti-abuse rule cannot supplement the taxable-event requirements by introducing an obligation to bring about a taxable event that is not contemplated by the applicable tax provisions. This interpretation finds support in supranational interpretative materials concerning the abuse of double taxation conventions, which expressly refer to the deferral of taxation.
Sommario: 1. Il differimento del prelievo quale ipotesi di vantaggio fiscale censurabile. – 2. La natura del vantaggio da differimento e la figura della rimozione del presupposto. – 2.1. In termini generali: il vantaggio finanziario non è vantaggio fiscale. – 2.2. Il vantaggio da differimento quale ipotesi di rimozione del presupposto. – 3. Sul differimento quale vantaggio fiscale nella disciplina dell’abuso. – 3.1. L’autonomo accertamento dell’indebito nel rinvio dell’imposizione. –3.2. Il parametro normativo di comparazione nel vantaggio da differimento. – 4. La matrice internazionale del tax deferral quale conferma della ricostruzione proposta.
1. Nell’atto di indirizzo del MEFi, è stato affermato che la nozione di vantaggio fiscale rilevante ai fini dell’art. 10-bis comprenderebbe anche «i differimenti di imposizione, cioè situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo»ii. L’affermazione è stata ancorata al riferimento testuale ai benefici «anche non immediati», contenuto nel comma 2, lett. b), per descrivere i vantaggi censurabili in astrattoiii, con utilizzo tuttavia di una forma di attenuazione epistemica (“può indurre a ricomprendere”), che esprime un’ipotesi e non una certezza, e ciò pare, di per sé, significativo.
Ancorché riscontrabile anche in documenti interpretativi di carattere sovranazionale in tema di abuso delle Convenzioni contro le doppie imposizioniiv, su cui si ritornerà alla fine, l’inclusione dei differimenti di tassazione nella nozione di vantaggio fiscale, che diventa così “a compasso allargato”, non pare condivisibile sotto il duplice profilo ontologico e dogmatico, e dunque in termini generali.
Anche ad assumere, poi, che vi possa rientrare, l’abuso non può essere contestato, nell’ambito specifico dell’art. 10-bis, affermando meramente che esiste un’alternativa che comporta la tassazione immediata rispetto a quella attuata che differisce il prelievo, dovendosi individuare una disciplina tributaria la cui funzione sia stata frustrata.
2. In generale, se è vero che il differimento dell’imposizione esprime un “vantaggio” di carattere economico, individuabile negli interessi da ritardato pagamento, esso non ha natura schiettamente “tributaria” e non è dogmaticamente idoneo, in ogni caso, a determinare l’incasellamento del “fatto” determinativo, quale evento giuridicamente rilevante, nelle figure dell’abuso del diritto o del legittimo risparmio di imposta, in ragione del suo carattere “indebito” o meno.
2.1. Nell’atto di indirizzo, i differimenti di imposizione “non meramente temporanei”, gli unici considerati di rilievo, sono definiti come «le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario».
La qualificazione del beneficio come meramente “finanziario” pone, innanzitutto, il problema della sua effettiva riconducibilità alla nozione di vantaggio “fiscale” rilevante ai fini dell’art. 10-bis, che è presupposto di applicabilità della clausola antiabuso.
Nel contesto dell’art. 10-bis, il vantaggio fiscale è normalmente individuato in un differenziale impositivo risultante dal confronto fra il trattamento tributario concretamente applicato e quello alternativo assunto come parametro normativamente corretto, e dunque in una minore imposta definitivamente dovuta. Il differimento, per contro, lascia immutato il quantum del tributo e produce solo il beneficio economico derivante dalla temporanea disponibilità delle somme corrispondenti all’imposta, la quale – se si tratta realmente di un mero rinvio del prelievo – sarà assolta in un momento successivo.
Si vuol dire, in altre parole, che un vantaggio finanziario da differimento non comporta mai una riduzione definitiva del tributo da pagare, ricadendosi in caso contrario nella diversa ipotesi del “salto d’imposta”, che è autonomamente censurabile già al momento della realizzazione della condotta: se vi è, infatti, un effettivo differimento del prelievo, il contribuente pagherà le imposte in un secondo momento, rispetto a quello di realizzazione della condotta, nel frattempo conservando la disponibilità delle somme corrispondenti e godendo degli eventuali frutti.
In questa prospettiva, non è significativa – oltre a risultare comunque arbitraria, priva di confini e fonte di inaccettabile discrezionalità – la dicotomia tra il rinvio “temporaneo” della tassazione, che nella prospettiva del MEF non dovrebbe costituire vantaggio fiscale in astratto censurabile, e il rinvio “non meramente temporaneo”, che dovrebbe invece determinare un vantaggio fiscale suscettibile di accertamento.
Né, all’interno di quest’ultima categoria, appare rilevante l’ulteriore discrimine fra rinvio “significativamente posticipato” e rinvio “sine die”: a parte la considerazione circa l’assoluta indeterminatezza delle fattispecie, in entrambi i casi le imposte saranno prima o poi pagate, differendo unicamente il grado di determinabilità del momento in cui ciò avverrà, previsto o prevedibile nel primo caso, e subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto, nel secondo. In quest’ultima ipotesi potrà configurarsi un vero e proprio “salto d’imposta”, come tale autonomamente accertabile, solo se, e quando, risulti escluso in modo definitivo il verificarsi dell’evento.
Una conferma in tal senso sembra potersi ricavare dalla sentenza della Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, C-103/09, che – a una lettura veloce – potrebbe essere richiamata a sostegno della possibilità di configurare, come fa l’atto di indirizzo, una nozione ampia di vantaggio tributariov.
Nel caso esaminato, alcune società appartenenti a uno stesso gruppo, che svolgevano attività in larga misura esenti da IVA, anziché acquistare direttamente determinati beni avevano utilizzato lo strumento del leasing, così evitando di sopportare immediatamente tutta l’IVA non detraibile sul prezzo di acquisto e realizzando una ripartizione nel tempo del suo pagamento attraverso i canoni di leasing. In tale contesto, la Corte di Giustizia ha sì vagliato il beneficio finanziario derivante dal differimento temporale nell’ambito della nozione di vantaggio fiscale rilevante ai fini dell’abuso, ma ha escluso il carattere abusivo della condotta che l’aveva determinato in ragione anche del fatto che «l’IVA su tale operazione di leasing è debitamente e integralmente versata».
L’inciso mette bene in evidenza che il vantaggio finanziario da differimento non è stato considerato di per sé sufficiente a integrare una pratica abusiva, risultando quanto meno decisiva la circostanza che la scelta negoziale alternativa compiuta dal contribuente, pur determinando una posticipazione del pagamento del tributo, non ne abbia comportato la definitiva sottrazione.
Ciò conferma, sul piano sistematico, la prospettata tesi secondo cui, ai fini dell’individuazione del vantaggio fiscale inopponibile, è centrale non il differimento del prelievo in quanto tale, bensì la sua eventuale attitudine a risolversi in una definitiva sottrazione all’imposizione e, dunque, in un vero e proprio “salto d’imposta”.
2.2. Se non si traduce in un “salto d’imposta”, il rinvio della tassazione non può essere ricondotto, sotto il profilo teorico, né all’interno della categoria del lecito risparmio di imposta, come sembrerebbe aver fatto la Corte di Giustizia nella citata sentenza, né nell’area dell’abuso del diritto: ciò perché ricade, invero, nella diversa fattispecie della “rimozione del presupposto” del tributovi.
Essa ha in comune con le più note, e oggi codificate, fattispecie di evasione, abuso e legittimo risparmio di imposta il fatto di determinare un risparmio di imposta o vantaggio fiscale.
Ne differisce, tuttavia, per una circostanza fondamentale.
Nelle tre fattispecie considerate la condotta fiscalmente rilevante si confronta, in particolare, con una disciplina impositiva già applicabile e il risparmio scaturisce dalla realizzazione del presupposto impositivo, senza tuttavia adempiere all’obbligo sorto, nel caso dell’evasione, vanificando la ratio di una normativa o i principi generali, nel caso dell’abuso o, alternativamente, dandone attuazione, nel caso del legittimo risparmio di imposta. Nell’ipotesi in esame, invece, il risparmio scaturisce, più radicalmente, dalla mancata realizzazione del fatto al quale la legge collega il sorgere dell’obbligazione tributaria: il contribuente non pone volutamente in essere, quanto meno nell’immediato, la condotta fiscalmente rilevante e l’imposta non sorge finché il relativo presupposto non si perfeziona, ottenendo medio tempore un risparmio fiscalevii.
Questa fattispecie è stata studiata nell’ambito degli effetti economici dell’imposta e definita con l’etichetta di “rimozione del tributo” (Griziotti, Arena, Cosciani), ma, in ambito strettamente tributario, l’espressione “rimozione del presupposto” del tributo descrive forse meglio la condotta del contribuente che, pur di non pagare imposte, gioca d’anticipo e rinuncia a perfezionare la fattispecie che darebbe luogo all’onere fiscale (il compimento di un atto, di un fatto, di un’operazione, di un’attività, il consumo di un bene, ecc.): in questo caso l’imposta è preclusa “a monte”, perché – appunto – si sceglie di non realizzare il presupposto e di evitare, in radice, l’obbligo di pagarla.
In relazione al differimento, quale ipotesi di vantaggio fiscale astrattamente censurabile secondo l’atto di indirizzo, una cosa è che una fattispecie imponibile già integrata sia assoggettata a prelievo in un momento successivo a quello richiesto da una certa disciplina tributaria, altra cosa è che il fatto cui la legge ricollega specificamente la nascita dell’obbligazione tributaria non si sia ancora verificato e si verificherà in futuro.
Le due situazioni possono produrre effetti analoghi sotto il profilo finanziario, ma non sono giuridicamente sovrapponibili.
E infatti, la qualificazione del fenomeno come “differimento dell’imposta” risulta addirittura fuorviante nel secondo caso, poiché il lessico del differimento tende a presupporre proprio ciò che dovrebbe essere dimostrato: che esiste già un’imposizione normativamente riferibile alla fattispecie e che il contribuente ne abbia soltanto procrastinato l’applicazione. Quando invece manca uno degli elementi ai quali la legge subordina la nascita dell’obbligo di corrispondere il tributo, non vi è ancora – e non vi può essere – un’imposta temporalmente spostata in avanti, ma si è in presenza di una fattispecie impositiva non perfezionata in tutti i suoi elementi costitutiviviii.
Questo profilo palesa la piena capacità descrittiva della categoria della “rimozione del presupposto”, come sopra delineata in termini generali, in relazione alla fattispecie del rinvio della tassazione.
La rimozione è distinta dall’abuso in quanto il risultato di sottrazione al tributo non deriva dall’aggiramento di una disciplina che abbia previamente attribuito rilevanza fiscale alla condotta alternativa, ma dal fatto che il contribuente conforma il proprio comportamento in maniera da non integrare la fattispecie impositiva: l’elemento discriminante è, precisamente, la mancanza di quella “predeterminazione normativa” che consenta di ricondurre al tributo anche il comportamento scelto in luogo di quello ordinariamente assunto a presupposto.
Né siffatto comportamento può essere sussunto nel legittimo risparmio di imposta, perché il contribuente non realizza in radice la condotta integrante il presupposto impositivo, neanche, in ipotesi, quella prevista e incentivata dal legislatore con un regime fiscale di favore: poiché non è integrata alcuna fattispecie imponibile, non vi è alcuna necessità, sin dall’origine, di valutare il carattere indebito o meno del vantaggio fiscale, rientrando a fortiori nelle libertà fondamentali costituzionali garantite la scelta radicale del contribuente di non porre in essere condotte fiscalmente rilevanti.
Quanto affermato non vuol dire necessariamente che la rimozione del presupposto elimini l’imposizione in maniera definitiva, il che sarebbe comunque non censurabile: il mancato prelievo, infatti, conserva carattere meramente temporaneo laddove permangano le condizioni affinché il presupposto inizialmente evitato possa realizzarsi in un momento successivo. Ed è quanto può accadere anche nelle fattispecie qualificate come “differimento” secondo la nozione accolta nell’atto di indirizzo: la mancata realizzazione del presupposto determina un mero vantaggio finanziario fintantoché permane la possibilità che si verifichi l’evento futuro e incerto cui è collegata la sua integrazione; è solo quando il verificarsi di tale evento diviene impossibile che il rinvio si consolida in una definitiva sottrazione al prelievo e, dunque, in un effettivo “salto d’imposta”.
3. Con le osservazioni svolte si è escluso che il vantaggio meramente finanziario, derivante dal differimento del prelievo, possa essere qualificato come vantaggio fiscale sotto il duplice profilo ontologico e dogmatico.
Per completezza d’indagine, si vaglia adesso l’ipotesi che – come affermato nell’atto di indirizzo – il vantaggio finanziario sia in effetti annoverabile tra i vantaggi fiscali astrattamente rilevanti ai fini dell’abuso come disciplinato nell’art. 10-bis, e ciò al fine di verificare a quali condizioni, in tale ipotesi, il vantaggio fiscale possa essere effettivamente contestato.
3.1. In via preliminare, è necessario sgomberare il campo da un equivoco che, almeno a quanto emerge dai primi commenti sull’attuazione dell’atto di indirizzo, sembra essersi manifestato nella prassi degli Uffici: un rinvio della tassazione “non meramente temporaneo” non qualifica, di per sé, il vantaggio fiscale come “indebito”, dovendosi anche in questo caso accertare tale attributo in modo autonomo, come peraltro va fatto in via generale
Tanto dovrebbe essere già chiaro leggendo l’atto di indirizzo, ove l’ipotizzata esistenza della nozione ampia di vantaggio fiscale, comprensiva del rinvio di tassazione, è preceduta dalla specificazione che, in presenza di un vantaggio fiscale potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 10-bis, «si deve in ogni caso verificare la natura indebita prima di poter considerare integrato uno dei requisiti dell’abuso del diritto»: se i differimenti dell’imposizione sono configurati come vantaggio fiscale astrattamente censurabile ai sensi di tale disposizione, il loro carattere “indebito” non può essere considerato implicito, ma va dimostrato a parte.
Diversamente, si finirebbe per sovrapporre impropriamente la potenziale esistenza economica del beneficio alla sua qualificazione normativa: il carattere “indebito” di un vantaggio fiscale nella specie di vantaggio finanziario non può desumersi dalla sua entità, dalla sua durata o dalla sua stabilità, esprimendo l’indebito una relazione di incompatibilità del risultato fiscale conseguito con la ratio di una disposizione o con i principi generali dell’ordinamento tributario. Assumere il rinvio in sé o la sua durata come elemento dimostrativo del carattere “indebito” del vantaggio significherebbe invertire l’ordine logico proprio della clausola antiabuso, trasformando una possibile modalità economica del vantaggio, almeno secondo l’atto di indirizzo del MEF, nel fondamento della sua qualificazione giuridica.
In definitiva, anche a identificarlo come vantaggio fiscale, come lo identifica l’atto di indirizzo, il differimento della tassazione non porta con sé in dote il connotato dell’indebito: è la previa dimostrazione che il rinvio del prelievo contraddice la funzione della disciplina applicabile a consentire, eventualmente, la sua qualificazione come contenuto indebito del vantaggio.
3.2. Nel contesto dell’abuso disciplinato dall’art. 10-bis, commi 1-3, la difficoltà di annoverare sic et simpliciter il vantaggio finanziario da differimento tra i “vantaggi fiscali” astrattamente censurabili emerge con particolare evidenza ove già si consideri che la nozione di vantaggio fiscale è necessariamente relazionale: il suo accertamento, infatti, presuppone sempre un confronto tra il trattamento tributario applicato in concreto e il regime fiscale alternativo assunto come parametro normativamente corretto.
L’individuazione di tale benchmark è problematica nelle ipotesi di differimento della tassazione: la mera constatazione che il contribuente avrebbe potuto compiere un diverso atto, dal quale sarebbe scaturita un’imposizione anticipata, non dimostra infatti che quest’ultima costituisca il trattamento fiscale che secondo l’ordinamento avrebbe dovuto verificarsi.
Una condotta alternativa non diviene, e non può divenire, termine normativo di comparazione per il solo fatto di essere fiscalmente più onerosa. Se così non fosse, il giudizio sull’abuso finirebbe con l’essere costruito assumendo quale situazione “fisiologica” non quella conforme alla ratio legis, ma quella produttiva del maggior gettito tra le diverse condotte astrattamente disponibili, con evidente alterazione dell’assetto e della funzione dell’art. 10-bis.
In materia di differimento, l’Amministrazione non può dunque limitarsi a porre a confronto l’imposizione attuale e l’imposizione futura, ma deve preliminarmente dimostrare perché, alla luce della specifica disciplina considerata, la pretesa imposizione attuale costituisca il termine normativamente dovuto nella prospettiva del suddetto confronto.
Se, ad esempio, l’imposizione in capo al socio presuppone la distribuzione di utili da parte della società, la permanenza di tali utili nel patrimonio sociale non differisce, in senso proprio, un’obbligazione tributaria già sorta in capo al socio, ma impedisce che si verifichi il fatto cui l’ordinamento collega quella specifica imposizione, secondo la logica tipica della “rimozione del presupposto” ix.
Per sostenere che la mancata distribuzione produca un vantaggio indebito non è sufficiente osservare che, qualora gli utili fossero stati distribuiti, il socio avrebbe sopportato un prelievo immediato, ma occorre dimostrare qualcosa di logicamente anteriore: che la distribuzione costituisca, nella prospettiva della disciplina tributaria rilevante, il comportamento che deve essere tenuto in base alla ratio di quella disciplina, cosicché la scelta di mantenere gli utili presso la società determina una frustrazione di tale ratio. In assenza di tale dimostrazione, il raffronto con una distribuzione ipotetica finisce con l’assumere come parametro di confronto proprio l’operazione che il contribuente non ha realizzato, senza spiegare per quale ragione essa debba essere considerata doverosa sotto il profilo giuridico-fiscale, condizione imprescindibile per dimostrare l’indebito.
La clausola antiabuso è destinata a operare in assenza di una violazione formale della disposizione tributaria, ma ciò non elimina l’esistenza e la necessità di individuare una disciplina la cui funzione sia stata frustrata.
La differenza è essenziale: una cosa è affermare che il contribuente abbia aggirato la ratio di una disposizione mediante atti formalmente conformi al suo tenore letterale, altra cosa è desumere dalla clausola antiabuso l’esistenza del comportamento positivo che il contribuente avrebbe dovuto compiere affinché il presupposto sorgesse.
Nel primo caso, infatti, l’art. 10-bis preserva l’effettività di un precetto già presente nell’ordinamento, mentre nel secondo finirebbe per produrre il precetto rispetto al quale dovrebbe essere accertato l’aggiramento, con l’effetto di far assumere al ragionamento una struttura circolare: dalla mancata realizzazione del fatto imponibile deriverebbe il differimento; dal differimento verrebbe desunto il carattere indebito; e da quest’ultimo si ricaverebbe, infine, l’obbligo del contribuente di avere realizzato anteriormente quel medesimo fatto. Così procedendo, il dovere di anticipare il presupposto, che dovrebbe costituire la premessa normativa del giudizio, verrebbe irragionevolmente ricavato dalla sua conclusione.
La distinzione rispetto alla rimozione del presupposto permette l’individuazione di un limite funzionale della clausola generale.
La fattispecie tributaria non determina soltanto quanto debba essere assoggettato a imposizione, ma stabilisce anche quali fatti e in quale momento assumano rilevanza per l’ordinamentox: in questa prospettiva, se il legislatore collega la tassazione alla realizzazione, alla percezione, alla distribuzione o ad altro evento giuridicamente qualificato, la scelta del momento impositivo è parte della stessa delimitazione normativa del presupposto.
La possibilità per il contribuente di non compiere l’atto realizzativo non rappresenta, per ciò solo, una lacuna della disciplina, ma costituisce la conseguenza del modello di imposizione prescelto dal legislatore. E quando la volontà è quella di impedire che determinate condotte alternative permettano al contribuente di sottrarsi in tutto o in parte al prelievo, il legislatore deve attribuire loro rilevanza fiscale attraverso una specifica predeterminazione normativa: l’assenza di tale predeterminazione non può essere automaticamente colmata assumendo che ogni mancata realizzazione protratta nel tempo integri abuso.
La conferma si ricava, sul piano sistematico, dalle numerose tecniche attraverso le quali il legislatore neutralizza espressamente il rinvio della tassazione quando lo ritenga incompatibile con gli obiettivi del sistema: le imputazioni per trasparenza, le imposizioni per maturazione, le ipotesi di realizzo presunto, le regole di exit taxation, i meccanismi anti-deferral, le fattispecie di distribuzione presunta, come quella prevista, per gli utili, dall’art. 47, comma 1, TUIRxi.
Tali discipline condividono il dato strutturale di rendere fiscalmente irrilevante, per deliberata scelta normativa, il mancato compimento dell’atto che secondo le regole ordinarie determinerebbe l’imposizione.
La loro esistenza evidenzia come il superamento del criterio ordinario di realizzazione non costituisca una semplice operazione interpretativa, ma richieda una diversa conformazione legislativa della fattispecie. Se si ricavasse il medesimo effetto dalla clausola generale antiabuso, sulla sola base della protrazione temporale della non imposizione, l’art. 10-bis finirebbe per svolgere una funzione surrogatoria rispetto a una regola di deemed realization che il legislatore non ha introdotto.
Anche in questa prospettiva, il riferimento al differimento “sine die”, contenuto nell’atto di indirizzo, perde gran parte della propria capacità qualificatoria.
E infatti, se con tale espressione si è voluto indicare una costruzione dalla quale consegua la definitiva sottrazione della materia imponibile al tributo, non si è più dinanzi a un semplice differimento, ma a un vero e proprio “salto d’imposta”: il risultato da sottoporre al giudizio di abuso è, dunque, la definitiva eliminazione del prelievo. Se, invece, con “sine die” si è voluto indicare soltanto l’impossibilità di individuare il momento in cui il fatto imponibile si realizzerà, la qualificazione non esprime altro che un rinvio a termine incerto, e l’indeterminatezza del quando non dimostra e non comporta la definitiva esclusione del se. Trasformare l’assenza di una data predeterminata in una presunzione di sottrazione stabile all’imposizione significa confondere due fenomeni diversi sul piano logico prima ancora che giuridico.
La medesima obiezione vale per il differimento “significativamente posticipato”, indicato sempre nell’atto di indirizzo.
Il limite decisivo della formula risiede nell’assenza di un criterio capace di spiegare come il decorso del tempo possa mutare la qualificazione normativa di una certa situazione. Se la mancata realizzazione del presupposto è conforme alla disciplina tributaria nel momento iniziale, occorre infatti l’esistenza di una regola espressa che consenta di affermare che essa cessi di esserlo dopo un certo periodo. Il tempo può incrementare il valore finanziario del rinvio e può concorrere con altri elementi alla prova di una costruzione orientata alla stabile neutralizzazione del tributo, ma non può creare la ratio della disciplina violata. Il valore finanziario della disponibilità temporanea delle somme dimostra l’esistenza di un beneficio economicamente misurabile, ma nulla dice, di per sé, sul suo carattere indebito: il differimento potrà essere considerato abusivo solo se, a prescindere dalla sua durata, si accerti l’incompatibilità del risultato temporale conseguito con la ratio di una disciplina fiscale rilevante.
Da quanto osservato discende una conseguenza anche sul piano metodologico.
Se si ritiene che il vantaggio finanziario rientri tra i vantaggi fiscali censurabili ai sensi dell’art. 10-bis, la qualificazione abusiva di un differimento, per sussistenza di un vantaggio di carattere “indebito”, richiede l’individuazione in successione di questi quattro elementi: (i) la disciplina assunta quale parametro; (ii)la sua specifica finalità quanto al momento dell’imposizione; (iii) il trattamento temporale che da tale finalità discende; e infine (iv) le operazioni attraverso le quali il contribuente ha frustrato quel risultato.
Quando il preteso differimento deriva dalla mancata realizzazione del presupposto d’imposta non è sufficiente allegare che la condotta omessa costituisce una possibile alternativa fiscalmente più onerosa, ma è necessario dimostrare che essa rappresenta il termine di comparazione imposto dalla disciplina tributaria: soltanto dopo aver assolto tale onere dimostrativo si può passare a discutere se il rinvio dell’imposizione rappresenti il contenuto di un indebito vantaggio fiscale. Non è sufficiente la mera constatazione che, adottando un comportamento diverso, il contribuente avrebbe pagato prima, individuando ciò un controfattuale economicamente possibile, ma non un controfattuale normativamente corretto.
In conclusione, anche ad assumere che il vantaggio finanziario integri un’ipotesi di vantaggio fiscale censurabile, le due fattispecie di differimento “non meramente temporaneo”, considerate dall’atto di indirizzo, non possono configurare un vantaggio abusivo, ex art. 10-bis, se manca una regola o una finalità normativa sufficientemente determinata da cui ricavare che l’imposizione anticipata costituisce il termine di comparazione dovuto, mancanza, questa, che non può essere colmata dalla mera preferenza per un’alternativa che anticipa il prelievo.
In caso contrario, l’art. 10-bis condurrebbe non già a disconoscere gli effetti di un’operazione contraria alla ratio legis, ma a integrare la fattispecie impositiva mediante un elemento che essa non contiene: l’obbligo di realizzare il presupposto entro un tempo ritenuto fiscalmente congruo.
Questo passaggio è sistematicamente decisivo.
Segna, infatti, il confine tra la funzione propria della clausola antiabuso, che è quella di impedire al contribuente di neutralizzare le finalità delle norme fiscali e i principi generali dell’ordinamento tributario, e una funzione diversa, inammissibile anche sul piano costituzionale, che è quella di conformare ex novo il presupposto o il suo momento di realizzazione.
4. Le conclusioni raggiunte trovano un significativo riscontro anche nel contesto sovranazionale, proprio là dove il differimento dell’imposizione è espressamente incluso tra i benefici rilevanti ai fini di una clausola generale antiabuso.
Il riferimento è, come ricordato in apertura, alla Relazione finale all’Azione 6 del progetto BEPS e al Commentario all’art. 29 del Modello OCSE del 2017, che includono il deferral tra i benefits suscettibili di essere assoggettati alla Principal Purpose Test (PPT): per comprenderne l’esatta portata, e valutarne di riflesso il richiamo nell’ambito dell’art. 10-bis, è indispensabile chiarire in che modo e a quali condizioni esso opera nel contrasto al treaty shopping.
A tal fine, occorre muovere dalla funzione che la nozione di benefit assolve nella PPT: il beneficio al quale la clausola si riferisce non coincide con qualsiasi utilità economica conseguente alle scelte del contribuente, ma deve essere uno specifico beneficio ottenuto “under the Convention”.
In questa prospettiva, il par. 175 del Commentario all’art. 29 chiarisce che il termine comprende tutte le limitazioni alla potestà impositiva degli Stati contraenti derivanti dalla Convenzione, includendo espressamente, accanto alla riduzione, all’esenzione e al rimborso dell’imposta, anche il suo deferral. Il rinvio, dunque, assume rilevanza in quanto costituisce, esso stesso, un effetto favorevole normativamente riconducibile all’applicazione della disciplina convenzionale e identificabile attraverso il raffronto con le conseguenze fiscali che si produrrebbero in sua assenza.
È questa collocazione del deferral all’interno del sistema convenzionale a rendere particolarmente significativo il raffronto con l’ipotesi interna esaminata nel presente lavoro.
Nel contesto della PPT è, infatti, già individuata la fonte normativa del beneficio temporale: è la Convenzione a produrre la limitazione della potestà impositiva che integra il benefit. Il counterfactual rispetto al quale quest’ultimo viene identificato non consiste, pertanto, nella realizzazione di un diverso comportamento che il contribuente avrebbe potuto tenere, ma nelle conseguenze fiscali che sarebbero derivate in assenza del beneficio convenzionale.
Nelle ipotesi prese in considerazione nell’atto di indirizzo, ossia il differimento “sinedie” o “significativamente posticipato”, è proprio questo dato a mancare: non si fa in alcun modo riferimento a un’imposizione attuale che una disposizione più favorevole abbia rinviato, ma sembra farsi sostanzialmente riferimento a un fatto imponibile che non si è ancora perfezionato. In questo contesto, il confronto con un’imposizione anticipata presuppone l’assunzione a parametro di una diversa condotta del contribuente, senza che tuttavia sia ancora dimostrato che quest’ultima rappresenti il comportamento normativamente dovuto.
La differenza appare ancora più rilevante considerando la struttura della PPT, perché l’inclusione del deferral nella nozione di benefit non comporta che il differimento sia qualificato abusivo in quanto tale.
Questa clausola è scomponibile in tre distinti momenti: (i) un result test, diretto ad accertare che dall’operazione sia derivato, direttamente o indirettamente, un beneficio convenzionale; (ii) un purpose test, relativo alla finalità perseguita mediante l’operazione; e (iii) un object and purpose test, concernente la compatibilità del riconoscimento del beneficio con l’oggetto e la finalità delle disposizioni convenzionali rilevantixii.
In tale contesto, e per quanto qui d’interesse, l’applicazione dell’object and purpose test richiede, innanzitutto, l’identificazione delle “relevant provisions” rispetto alle quali il beneficio deve essere valutato. Tra queste rientra la specifica disposizione invocata per ottenere il beneficio convenzionale, ma può anche rilevare la disposizione del trattato che la costruzione negoziale mira ad aggirare, se questo è il fine della condottaxiii. Solo dopo aver individuato il dato normativo è possibile ricostruirne oggetto e finalità per verificare, in seconda battuta, se nel caso concreto il riconoscimento del beneficio sia conforme all’uno e alle altrexiv.
Anche se un’operazione ha uno scopo fiscale, ciò non è sufficiente a determinare il disconoscimento del beneficio: un tax-driven arrangement or transaction è colpito infatti dalla clausola soltanto se il beneficio fiscale perseguito non risulta giustificato alla luce dell’oggetto e della finalità della disciplina convenzionale rilevantexv. È per questa via che, pur non essendo formulate come autonomi requisiti testuali della PPT, le commercial reasons e l’economic reality assumono rilievo nel giudizio antiabuso ai fini della ricostruzione teleologica della disciplina convenzionale e, quindi, per la verifica in concreto se il beneficio ottenuto sia proprio quello che gli Stati contraenti hanno inteso accordarexvi.
Come si nota, anche in un sistema nel quale il deferral è espressamente qualificato come benefit, la sua rilevanza in chiave antiabuso non deriva dalla natura, dalla consistenza economica o dalla durata del vantaggio temporale, ma dal distinto giudizio circa la sua conformità alla finalità della disciplina convenzionale: l’intensità dello scopo fiscale e l’entità del beneficio rimangono concettualmente distinte dalla questione decisiva della sua giustificazione normativa.
La matrice internazionale del tax deferral consente così di mettere a fuoco due profili diversi.
Il primo riguarda l’individuazione del vantaggio: nell’ambito della PPT, il differimento può costituire un benefit, perché anche una limitazione meramente temporale della potestà impositiva di uno Stato contraente attribuisce al contribuente un’utilità economicamente apprezzabile. Il secondo riguarda il giudizio di abuso: anche dopo aver accertato l’esistenza del beneficio convenzionale e persino la finalità di conseguirlo, rimane necessario individuare le disposizioni rilevanti e stabilire se il beneficio sia conforme al loro oggetto e alla loro finalità.
Il fattore temporale descrive, dunque, il contenuto del beneficio, ma non costituisce il parametro della sua spettanza.
La disciplina internazionale che reca l’espresso riferimento al deferral – il quale è, fra l’altro, incluso tra i benefici rilevanti, ai fini della PPT, senza distinzione della durata del rinvio, e in particolare senza richiedere, come fa invece l’atto di indirizzo, che esso sia “sine die” o “significativamente posticipato” – conferma pertanto la necessità di mantenere distinti i due momenti: prima si identifica il beneficio derivante dal rinvio, poi si stabilisce se il suo riconoscimento sia incompatibile con la finalità delle disposizioni che lo disciplinano. La durata del differimento può incidere sulla consistenza economica del primo giudizio, ma non fornisce il parametro normativo necessario al secondo.
La conclusione assume particolare rilievo rispetto alle fattispecie “interne” prospettate nell’atto di indirizzo del MEF, in cui il preteso differimento deriva, in sostanza, non dall’applicazione di una norma che posticipa un’imposizione altrimenti attuale, ma dal mancato verificarsi dell’evento cui l’ordinamento collega il prelievo.
Se anche nella PPT, ove il deferral costituisce un beneficio convenzionale normativamente identificabile, il disconoscimento richiede il passaggio ulteriore attraverso l’object and purpose delle disposizioni rilevanti, a maggior ragione l’art. 10-bis non può consentire di desumere la censurabilità dalla sola circostanza che il presupposto d’imposta rimanga irrealizzato per un tempo particolarmente lungo o indeterminato.
Occorre previamente individuare la disciplina dalla cui finalità risulti che l’imposizione avrebbe dovuto verificarsi anteriormente: in caso contrario, e in modo inaccettabile, sarebbe la stessa clausola antiabuso a creare il parametro normativo rispetto al quale qualificare come abusiva la condotta.
Il contesto internazionale conferma la conclusione prospettata: la durata lunga o indefinita del rinvio non può sostituire l’individuazione della norma o del principio la cui funzione sia stata frustrata.
Così come nel sistema della PPT il deferral diviene abusivo solo se il riconoscimento del beneficio risulta incompatibile con l’object and purpose delle disposizioni convenzionali rilevanti, all’uopo individuate, nel contesto dell’art. 10-bis il differimento non può essere contestato in assenza di un parametro normativo dal quale risulti che l’imposizione anticipata costituisce, alla luce della finalità della disciplina tributaria applicabile, il trattamento fiscalmente dovuto.
(*) Saggio sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 2/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
(**) Il saggio fa parte di un trittico dedicato all’analisi dell’atto di indirizzo del MEF in materia di abuso e alla giurisprudenza di legittimità recente: v. Contrino A., Dall’evasione all’abuso del diritto: quando i poteri di qualificazione giuridica si traducono nella sostituzione giudiziale della causa impositionis, in corso di pubblicazione in Riv. tel. dir. trib., 1° ottobre 2026, e Id., Questioni in tema di abuso del diritto alla luce dell’Atto di indirizzo del MEF, in corso di pubblicazione in Riv. dir. trib., 2026, 5.
i Per la disamina delle soluzioni interpretative riguardanti i profili sostanziali della disciplina antiabuso e della natura giuridica dell’atto, v. Zizzo G., L’atto di indirizzo e le criticità irrisolte in tema di abuso del diritto, in Riv. tel. dir. trib., 2025, 1 e pubblicato online il 14 aprile 2025, www.rivistadirittotributario.it; Fransoni G., L’abuso del diritto nel recente atto di indirizzo: da principio a regola, in Rass. trib., 2025, 3, 492 ss. e Della Valle E., Abuso del diritto: l’Atto di indirizzo disegna i confini rispetto a legittimo risparmio d’imposta ed evasione, in il fisco, 2025, 15, 1293 ss.
ii Per taluni esempi, a ridosso dell’emanazione dell’atto di indirizzo, Miele L., Differimento di imposizione tra i vantaggi fiscali indebiti, in Eutekne.info, 28 febbraio 2025; Id., Senza vantaggi indebiti le operazioni poste in essere per fruire di regimi di favore, in Eutekne.info, 11 marzo 2025 e Zanetti E., Il differimento di imposizione sine die non è sempre indebito, in Eutekne.info, 18 marzo 2025, nonché Della Valle E., Abuso del diritto: l’Atto di indirizzo disegna i confini rispetto a legittimo risparmio d’imposta ed evasione, cit., 1295-1296, il quale fa anche notare come l’atto non si occupi di «quei vantaggi, sempre di natura temporanea, che possono essere neutralizzati da corrispondenti svantaggi in uno o più periodi di imposta successivi». Si tratta di ipotesi esplorate da Zizzo G., La clausola generale antiabuso. Tra certezza del diritto ed equità del prelievo, Pisa, 2022, 74-75, il quale ha individuato anche talune soluzioni interpretative, condivise dal precedente Autore, sia per il caso in cui l’assorbimento del risparmio di imposta sia già avvenuto al momento della contestazione dell’abuso da parte dell’Amministrazione, sia per quello opposto, che determinerebbe fenomeni sistematicamente distorsivi di doppia imposizione. Il tema del differimento, come ipotesi di vantaggio fiscale rilevante nella prospettiva dell’abuso, è stato specificamente affrontato, di recente, da Magliarisi S., La «non distribuzione» di utili sotto la lente del giudizio di elusività. Riflessioni critiche, in Rass. trib. – Attualità, 7 maggio 2026, in relazione alla permanenza degli utili all’interno delle holding.
iii Per una lettura di tale riferimento nella prospettiva definitoria dell’ambito soggettivo di contestazione dell’abuso, Paparella F., Abuso del diritto: oneri procedimentali e requisiti essenziali dell’atto impositivo, in Riv. dir. trib., 2017, 3, I, 247.
iv Il riferimento è alla Relazione finale all’Azione 6 del progetto BEPS dell’OCSE (par. 26) e al Commentario OCSE al Modello di Convenzione nella versione 2017 (par. 175 di commento all’art. 29), ove il differimento del prelievo è incluso tra i benefici rilevanti ai fini dell’applicazione della PPT (Principal Purpose Test), che è, notoriamente, clausola generale antiabuso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni finalizzata a contrastare il treaty shopping.
v La sentenza è stata commentata, fra gli altri, da Waterston R. – Farmer P., HMRC v Weald Leasing Ltd and HMRC v RBS Deutschland Holdings GmbH: abuse of law developments, in British Tax Review, 2011, 2; De La Feria R., Weald Leasing. Application of the abuse of law test in the VAT sphere. Court of Justice (comments by de la Feria), in Highlights & Insights on European Taxation (H&I), 2011, 3.10, e, quanto alla dottrina italiana, Basilavecchia M., L’autonomia contrattuale recupera sull’abuso del diritto, in GT – Riv. giur. trib., 2011, 4, 287 ss., nel contesto di una più ampia disamina dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea in tema di abuso del diritto; Colli Vignarelli A., Pratica abusiva e autonomia contrattuale: un ulteriore contributo della Corte di giustizia UE, inRass. trib., 2011, 6, 1607 ss.
vi Questa categoria era stata esplicitata nella risalente opera monografica, Contrino A., Elusione fiscale, evasione fiscale e strumenti di contrasto. Profili teorici e problematiche operative, Bologna, 1996, 17 ss., ove anche, alle pagine 45-47, la specifica distinzione e collocazione temporale delle quattro fattispecie all’interno del “ciclo di vita” dell’obbligazione tributaria. Da essa si attingerà, pertanto, per completare gli argomenti a confutazione della rilevanza del vantaggio finanziario nella prospettiva dell’abuso, postulata nell’atto di indirizzo del MEF.
vii Utilizza l’espressione “erosione di imposta”, per descrivere lo stesso fenomeno, Basilavecchia M., Corso di diritto tributario, Torino, 2017, 74, secondo cui la fattispecie così etichettata «si attua astenendosi dal porre in essere il presupposto d’imposta, ad esempio evitando il fumo per non pagare l’accisa sui tabacchi lavorati».
viii Sulla rilevanza dell’elemento temporale nel contesto del presupposto impositivo, v. Paparella F., Lezioni di diritto tributario. Parte Generale, Padova, 2025, 104-105. Il tema è stato trattato funditus dall’Autore nell’opera Id., Possesso di redditi e interposizione fittizia, Milano, 2000, 9 ss., testo e note.
ix A tale conclusione giunge anche Magliarisi S., La «non distribuzione» di utili sotto la lente del giudizio di elusività. Riflessioni critiche, cit., in sede di verifica della sussistenza dei singoli elementi costitutivi dell’abuso, ex art. 10-bis, nel caso di holding che trattengono gli utili e le riserve di utili all’interno della società.
x V., specificamente, Paparella F., Lezioni di diritto tributario. Parte Generale, cit., 104.
xi Proprio questa disposizione è considerata da Della Valle E., Abuso del diritto: l’Atto di indirizzo disegna i confini rispetto a legittimo risparmio d’imposta ed evasione, cit., 1295, una conferma indiretta, in relazione ai dividendi non distribuiti, del «legittimo diritto del socio (persona fisica, non fiscalmente imprenditore) a non monetizzare necessariamente l’utile, anche, ove occorra, ricorrendo ad una propria holding».
xii V. Duff D.G., Tax Treaty Abuse and the Principal Purpose Test: Part II, in Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne, 2018, vol. 66, n. 4, 29 ss.
xiv Cfr. Duff D.G., op. cit., 91-93, il quale in aggiunta rileva che, nonostante la particolare struttura probatoria della PPT, l’Amministrazione finanziaria sarà in concreto chiamata a spiegare perché il riconoscimento del beneficio risulti contrario alla finalità delle disposizioni rilevanti.
xv Cfr. Schön W., The Role of “Commercial Reasons” and “Economic Reality” in the Principal Purpose Test under Article 29(9) of the 2017 OECD Model, in Pistone P. (ed.), Building Global International Tax Law. Essays in Honour of Guglielmo Maisto, IBFD, Amsterdam, 2022, 243 ss. (spec. 256 ss. e 263 ss.).
xvi V. ancora, Schön W., op. cit., 256-258 e 263-268. La centralità di tale secondo livello del giudizio è sottolineata anche da Van Weeghel S., A Deconstruction of the Principal Purposes Test, in World Tax Journal, 2019, vol. 11, n. 1, la cui analisi della PPT si concentra specificamente sulla parte della disposizione che consente il riconoscimento del beneficio pur in presenza del tax avoidance motive, quando esso risulti conforme all’object and purpose delle disposizioni rilevanti. Dopo aver esaminato criticamente gli esempi contenuti nel Commentario, l’Autore evidenzia, da un lato, le difficoltà insite nell’individuazione dell’oggetto e dello scopo delle singole disposizioni convenzionali e, dall’altro, la funzione essenziale che tale verifica assume nel delimitare l’ampiezza altrimenti assai estesa del principal purpose test. Più di recente, Dziurdź K., The Concept of the “Object and Purpose” in Tax Treaty Law Based on the Vienna Convention (1969) and the Principal Purposes Test Rule, in Bulletin for International Taxation, 2024, vol. 78, n. 3, 110-126, il quale ha esaminato in modo specifico significato, individuazione e rilevanza dell’object and purpose alla luce della Convenzione di Vienna, proponendo un’interpretazione della PPT che, pur rimanendo entro i limiti testuali della clausola, attribuisce priorità proprio al parametro teleologico.
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