Imposta di soggiorno. La giurisdizione è del giudice tributario.

Di Concetta Ricci -
La natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune, conseguente alla qualificazione normativa dell’albergatore come “responsabile d’imposta”, ex art. 64 del d.p.r. n. 600/73, ad opera del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs n. 23/2011, ha fatto venir meno la responsabilità dello stesso quale agente contabile, con conseguente devoluzione delle controversie al giudice tributario. L’ipotesi di una perdurante coesistenza delle due giurisdizioni, contabile e tributaria, oltre che inaccettabile per mancanza dei presupposti, deve essere definitivamente esclusa perché condurrebbe ad una duplicazione s. . .