Brevi spunti di riflessione sull’imposizione reddituale dei proventi illeciti, a margine di una recente giurisprudenza di legittimità
Di Cesare Simone
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(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, ord. 21 gennaio 2026, n. 1285)
Abstract (*)
Il recupero fiscale del maggiore importo imponibile determinato dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle movimentazioni bancarie non è subordinato alla preventiva prova dell’attività svolta dal contribuente ed è a carico del contribuente l’onere di dimostrare la non imponibilità dei proventi percepiti. Questo principio si applica anche ai proventi che possono derivare da “fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo”.
Brief reflections on the income taxation of illicit proceeds, in the light of recent case law – The tax recovery of the higher taxable amount determined by the tax authorities based on bank transactions is not subject to prior proof of the activity carried out by the taxpayer; rather, the burden of demonstrating the non-taxability of the income received falls on the taxpayer. This principle also applies to proceeds that may derive from “facts, acts or activities that can be classified as civil, criminal or administrative offences”.
Sommario: 1. Il fenomeno dei proventi illeciti: l’applicazione dell’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006. – 2. L’introduzione di un principio generale di tassazione dei proventi illeciti ai fini dell’imposta sui redditi: i profili di criticità della soluzione interpretativa fornita dalla giurisprudenza. – 3. Il collegamento tra la ricchezza illecita e la categoria dei redditi diversi. – 4. L’inquadramento sistematico dell’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006: la natura innovativa e formale della norma. – 5. Conclusioni.
1. La recente ordinanza n. 1285/2026, che si commenta, sollecita alcuni spunti di riflessione sulla tassazione dei proventi illeciti.
Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo a somme percepite e non dichiarate per l’anno di imposta 2007 ai fini IRPEF, IVA e IRAP oltre all’irrogazione delle sanzioni: il maggior importo da recuperare a tassazione era stato determinato sulla base dei versamenti bancari riconducibili alle prestazioni “naturali” erogate dal contribuente in cambio di denaro.
Nel ricorso di primo grado il contribuente aveva contestato, tra le altre cose, la riconducibilità a tassazione dei particolari proventi in considerazione dell’attività svolta (prostituzione). La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo imponibile il maggiore reddito accertato e annullando le sanzioni in ragione della obiettiva incertezza della normativa applicabile. A fronte dell’impugnazione, il giudice di appello aveva riformato la sentenza di primo grado con l’annullamento parziale degli avvisi di accertamento in ordine al maggiore importo determinato sulla base dei prelevamenti bancari e all’applicazione delle relative sanzioni tributarie.
Il contribuente aveva infine proposto ricorso per cassazione.
In particolare, il ricorrente ha contestato, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 1 e 3 D.P.R. n. 633/1972 per l’erronea applicazione dell’IVA sui proventi della prostituzione, che il giudice di appello ha considerato i proventi riconducibili nella categoria dei “redditi diversi”.
Sul punto, la Corte ha rilevato che il recupero fiscale del maggiore importo derivante dalle movimentazioni bancarie «non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività […] incombendo al contribuente l’onere di dimostrare» la non imponibilità dei proventi percepiti. Questo principio si applica anche ai proventi che possono derivare da “fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo” e la pronuncia di secondo grado aveva riconosciuto che i proventi illeciti devono essere inquadrabili tra i “redditi diversi”.
Con riguardo all’esercizio della prostituzione, la disciplina dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 prevede come prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera. Queste attività svolte abitualmente, anche se non in forma esclusiva, costituiscono un’attività di lavoro autonomo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’attività di prostituzione è assoggettabile all’IVA «quando sia autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume […] e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo» (sent. 20 novembre 2001, n. 268, causa C-268/99).
Il contribuente ha altresì contestato, con il quinto motivo di ricorso, la violazione dell’art. 10, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 6 TUIR., degli artt. 1 e 3 D.P.R. n. 633/1972, degli artt. 222, 2035 e 1343 c.c., nonché artt. 1 ss. L. n. 75/1958 per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto l’assenza di una obiettiva incertezza normativa in materia di imponibilità dei redditi conseguiti dall’esercizio della prostituzione.
In merito, la Corte ha fissato il principio di diritto secondo cui «in materia di Irpef, l’esercizio della prostituzione risulta soggetto ad imposizione, come in generale ogni altra attività economica, anche illecita, produttiva di reddito, che sia disciplinata dalla legge con specifiche norme o meno; con riferimento al tributo dell’Iva, l’esercizio abituale della prostituzione deve qualificarsi come un’attività di lavoroautonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (sent. n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99) e, come tale deve essere assoggettata ad imposizione ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 3, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633».
La soluzione fornita dalla Corte di Cassazione sollecita alcune riflessioni con riguardo, da un lato, all’inquadramento nella categoria dei redditi diversi della ricchezza determinata sulla base delle indagini bancarie; e, dall’altro, alla rilevanza ai fini dell’IVA dei corrispettivi derivanti dall’attività svolta dal contribuente. Ciò perché le attività riconducibili nella categoria dei redditi diversi non generano operazioni imponibili sul piano dell’imposta sul valore aggiunto[i].
Per meglio comprendere la qualificazione dei proventi percepiti dal contribuente come redditi diversi è utile porre in evidenza che la Corte sembra aver seguito l’orientamento giurisprudenziale (richiamato dal giudice di appello) che – all’indomani dell’entrata in vigore art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006 – considera imponibili i proventi illeciti «per il fatto stesso della loro sussistenza», a prescindere dalla «sussumibilità della relativa fonte in una delle categorie reddituali di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo considerati, in via residuale, come redditi diversi».
In questo modo, si verifica un’alterazione del modello di qualificazione della ricchezza che la pronuncia in esame evidentemente enfatizza.
2. Il punto di partenza della disamina non può che muovere da una breve ricognizione della normativa relativa alla tassazione dei proventi da attività illecita, a partire dall’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, che disciplina la materia attraverso una lineare attrazione dei proventi illeciti al regime ordinario dell’imposta sul reddito previo accertamento delle «condizioni di imponibilità stabilite dalle fattispecie puntualmente previste dalla legge tributaria» con l’effetto di allineare – mediante una tecnica di rinvio – la determinazione della base imponibile alle regole di ciascuna categoria reddituale.
L’art. 14, comma 4, L. n. 537/93 deve coordinarsi con il successivo intervento di interpretazione autentica (qualificazione desunta dall’espressione utilizzata dallo stesso legislatore “si interpreta nel senso che”) del suddetto articolo secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, che il legislatore introduce al fine di risolvere il tema della imponibilità dei proventi illeciti non riconducibili alle «categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi».
La peculiare regola che deriva dall’applicazione dell’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, determina la possibilità di qualificare “comunque” come redditi diversi i proventi non riconducibili all’interno delle altre categorie reddituali elencate dall’art. 6, comma 1, TUIR; da ciò consegue che l’impossibilità per la fattispecie illecita di riferire i fatti, atti o attività alle singole categorie reddituali (secondo il meccanismo delineato dall’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993) non esclude l’assoggettamento a tassazione dei proventi illeciti “innominati” sul piano fiscale.
L’impostazione descritta rompe il modello di subordinazione del prelievo fiscale alla riconducibilità del provento di carattere illecito all’interno di una delle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, sulla base di alcuni presupposti da valutare anche alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale. Da questo punto di vista sono da considerare due aspetti principali: i) l’inidoneità dell’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, a favorire una ricostruzione sistematica del fenomeno; ii) l’irrilevanza del collegamento tra la fonte e la ricchezza da sottoporre a tassazione.
In questa prospettiva, le deviazioni determinate dall’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, rispetto al regime ordinario del tributo, possono essere collocate all’interno di un diverso schema di riferimento che la giurisprudenza declina come un «principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso dello loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza e, dunque, dalla sussimibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui all’art. 6 T.U.I.R, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi»[ii], sollecitando, però, un approfondimento che deve tenere conto di quale ricchezza deve essere considerata come indice di capacità contributiva.
Il limite che caratterizza l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006 è costituito dalla difficoltà di assimilare alcune forme di ricchezza derivanti da “fatti, atti e attività” di carattere illecito al concetto di reddito quale presupposto del tributo; inoltre, il rinvio alla categoria dei redditi diversi impone un’analisi in merito alla possibilità di declinare e/o di “scomporre”[iii] la ricchezza all’interno della specifica categoria (redditi diversi) così come previsto dalla norma di interpretazione autentica.
3. Dal punto di vista sistematico, la categoria dei redditi diversi richiama due disposizioni, e, in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. f) e l’art. 67 TUIR, secondo una sequenza che riproduce la struttura del tributo, in quanto il presupposto dell’IRPEF è definito tramite il riferimento alle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, TUIR[iv], mentre ciascuna categoria è rappresentativa di un medio-sistema[v] che disciplina le regole di determinazione del presupposto e della base imponibile della singola tipologia di reddito.
È opportuno ripercorre, limitatamente agli articoli sopra indicati, le principali modifiche apportate dal legislatore del ‘86, al fine di mettere in evidenza due principali aspetti: da un lato, la decisione di mantenere il testo dell’art. 1 vigente nel ‘73, sostituendo però le parole “prodotti da qualsiasi fonte” con “prodotti nell’ambito delle categorie indicate nell’art. 6” (così come proposto dalla Commissione parlamentare dei Trenta); e, dall’altro lato, la contestuale abrogazione dell’art. 80, disposizione che includeva fra i redditi diversi “ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto”.
La disciplina delineata a seguito dell’intervento legislativo del ‘86 consegnava all’interprete un’elencazione (ex art. 6 TUIR) «dei possibili redditi conseguibili»[vi], rafforzando la strutturale autosufficienza delle singole categorie reddituali da cogliere con maggiore intensità in relazione alla eliminazione di una norma di chiusura come l’art. 80. Per tale ragione alcuni Autori reputavano «eliminata quindi in astratto l’esigenza di determinare cosa s’intende genericamente per reddito»[vii] e ponevano in rilievo l’esigenza di un’elaborazione diretta alla specificazione delle singole categorie reddituali. Cosicché i tratti essenziali della nozione di reddito coincidevano e si determinavano dalla sommatoria della casistica prevista dal legislatore all’art. 6, comma 1, TUIR.
La generale ricognizione della disciplina (artt. 1 e 80 D.P.R. n. 597/1973) è d’ausilio a comprendere le ragioni per cui in base al regime previgente andasse impostata diversamente la questione dell’imposizione dei proventi illeciti, in quanto l’espressione da “qualsiasi fonte” di cui all’art. 1 D.P.R. n. 597/1973 era idoneo a supportare una “esegesi elastica” e tale da far considerare come reddito i proventi derivanti dalle fonti contrarie alla legge[viii]; inoltre, il riferimento a “ogni altro reddito” nella clausola residuale di cui all’art. 80 determinava l’assoggettamento a tassazione di forme di ricchezza valutate come reddito sulla base dell’applicazione della formula «diverso da quelli tipologicamente individuati»[ix].
Nell’attuale sistema normativo la re-interpretazione della categoria dei redditi diversi (ex art. 67 D.P.R. n. 917/86) in chiave “residuale” è stata argomentata in base al “carattere non tassativo delle fonti generatrici di redditi imponibili”: si tratta di un’ipotesi ricostruttiva meritevole di un ulteriore approfondimento, in quanto sembrerebbe idonea a rendere sistematicamente coerente – pur con i limiti già segnalati – l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006.
In particolare, secondo l’opinione recentemente ribadita da parte della dottrina, il processo legislativo dell’imposizione sui redditi disegna una linea di continuità (ex art. 81 T.U. n. 645/1958, artt. 77 e 80 D.P.R. n. 597/1973, art. 67 D.P.R. n. 917/1986) che consente di affermare, ancora oggi, l’esistenza di un principio di residualità, «come aspetto fondamentale della nostra imposta sui redditi», che «ricompare essenzialmente» alla lettera i) e l) dell’art. 67, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, con riferimento ai redditi «derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente» o «derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere»[x].
Ovviamente, anche secondo questa impostazione, la possibilità di attrarre alle fattispecie previste delle lettere i) e l) dell’art. 67, comma 1, TUIR, le ipotesi che difettano delle condizioni per essere ricondotte alle altre categorie reddituali previste dall’art. 6, comma 1, TUIR, non è indiscriminata, dovendo sempre sussistere «una novella ricchezza derivante da una fonte produttiva» che può «scolorirsi fino al punto di consistere nella assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere ma non può mai mancare del tutto»[xi].
Sembrano prevalere, peraltro, le ragioni che inducono a considerare la natura residuale dei redditi diversi oggi vigente in termini del tutto disomogenei rispetto a quella predicabile in relazione all’art. 80 D.P.R. n. 597/1973, che considerava tassabile “ogni altro reddito” anche diverso dalle categorie reddituali previste dal decreto, e ciò a chiusura di un sistema che chiaramente stabiliva l’indifferenza della tipizzazione della fonte ai fini della imposizione, secondo la formula dell’art. 1 del medesimo decreto[xii].
Viceversa, nel nostro sistema manca una definizione onnicomprensiva del presupposto e, conseguentemente, la formulazione dell’art. 67 TUIR si presenta ampia in quanto abbraccia una serie di fattispecie “estremamente eterogenee” tra loro[xiii] – ed è in questo sembra consistere il carattere residuale della categoria – che appaiono, comunque, formanti un sistema chiuso di ipotesi tassativamente individuate.
Per quanto attiene la fattispecie prevista dall’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, pur essendo possibile attribuire alla disposizione in esame un certo grado di elasticità, la sua portata applicativa appare comunque limitata: infatti, come osservato da autorevole dottrina, le fonti reddituali relative alle obbligazioni di non fare o di permettere hanno un comune denominatore costituito dall’«impiego (o l’astensione dall’impiego) di energie individuali»[xiv]; pertanto, la fonte che genera il reddito risulta circoscritta senza alterare il modello casistico che caratterizza la legislazione vigente.
Ed è alla luce di tali considerazioni che appare evidente come una lettura dell’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, attraverso la lente del “principio di residualità” – ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR – sia una soluzione interpretativa diretta a far perdere alla disposizione il proprio “peso specifico”.
4. Se si tiene conto delle conclusioni appena raggiunte, l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006 sembra delineare una peculiare regola di qualificazione della ricchezza illecita rispetto al modello previsto dall’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993: è possibile, da questo punto di vista, declinare l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, come una norma “innovativa” e “procedimentale” che stabilisce un meccanismo di semplificazione nella determinazione del reddito derivante da atti, fatti o attività contrari all’ordinamento con riguardo alle diverse fattispecie di illecito (civile, amministrativo e penale)[xv].
Questa affermazione deve essere ulteriormente approfondita.
Occorre, in primo luogo, sottolineare che l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, si autoqualifica come norma di interpretazione autentica, ma la regola che si ricava non è ragionevolmente “compatibile”, con le potenzialità espressive dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993[xvi]: non si può, infatti, attribuire un «nesso di dipendenza strutturale»[xvii] tra la legge interpretata (art. 14, comma 4, L. n. 537/1993) e la legge interpretativa (art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006).
L’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, è in grado di esprimere un significato autonomo rispetto all’art. 14, comma 4, L. n. 537/1997: infatti, la disposizione del 2006 rimuove il «discrimine imposto dalla L. n. 537 con palese funzione riduttiva e limitatrice”[xviii]. La relativa disposizione “assegna” alla ricchezza di origine illecita (non riconducibile nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 2, TUIR) la qualifica di redditi diversi e sembra stabilire un “rapporto inferenziale” tra l’ammontare della ricchezza illecita e il maggiore reddito attribuito al contribuente.
Risulta, peraltro, coerente con questa prospettiva il fatto che la disciplina di cui agli artt. 38, comma 4, 5 e 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973, consente all’Amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione i flussi di ricchezza indipendentemente dalla loro classificazione all’interno delle categorie reddituali[xix]. A questo proposito è importante avere presente che l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, può operare al di là dei limiti previsti per l’accertamento sintetico e bancario con riguardo alla ricchezza illecita.
5. La giurisprudenza riconosce all’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, la portata di principio generale ai fini dell’assoggettamento a tassazione dei redditi di origine illecita. Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria ha tuttavia recuperato a tassazione i corrispettivi percepiti dal contribuente a prescindere dalla ricostruzione dell’effettivo rapporto giuridico che ha dato origine al maggiore reddito.
Da quanto emerge dalla ricostruzione in fatto, l’attività abituale svolta dal contribuente consentiva all’Amministrazione finanziaria di ricondurre i proventi ripresi a tassazione nella categoria dei redditi da lavoro autonomo, con conseguente possibilità di sostenere l’attrazione delle prestazioni eseguite dal contribuente nell’ambito di applicazione dell’IVA. E, infatti, per determinare la rilevanza dell’attività illecita ai fini dell’IVA la giurisprudenza della Corte di Giustizia si basa sulla ricerca di coesistenza fra attività di pari contenuto ma di segno contrario (lecito/illecito)[xx]. Questo intervento della giurisprudenza è sintomatico delle criticità dell’attuale sistema tributario a declinare sotto forma di reddito le diverse manifestazioni di ricchezza dei consociati.
Nel quadro appena delineato, l’art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, introduce un principio di carattere generale relativo alla tassazione degli incrementi di ricchezza illecita che non si possono qualificare – in base alle disposizioni vigenti –come reddito, con l’effetto di attrarre flussi di ricchezza che altrimenti non sarebbero imponibili.
Nella prospettiva che porta a riconoscere la natura sostanziale della norma (conclusione inevitabile in base alla tesi della natura di interpretazione autentica), l’impatto dell’art. 36, comma 34-bis, sembra disgregare la struttura del tributo o, meglio, il rapporto tra gli artt. 1 e 6 TUIR e, quindi, superare la logica di un sistema “chiuso” di reddito.
Se si legge, invece, l’intervento legislativo del 2006 alla luce della natura “innovativa” e “procedimentale” si può realizzare l’assoggettamento a tassazione dei guadagni illeciti attraverso un inquadramento nominale all’interno dei redditi diversi senza modificare il medio-sistema delle categorie reddituali di cui all’art. 6 TUIR.
Questa soluzione interpretativa appare del tutto compatibile con il sistema dei controlli e dell’accertamento in materia di imposta sul reddito e, in particolare, rispetto al meccanismo di semplificazione previsto dall’art. 38 D.P.R. n. 600/1973.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
[i] Beghin M., Proventi da prostituzione nella morsa del fisco, in il fisco, 2026, 8, 747.
[ii] Così, Cass., sez. V, ord. 28 dicembre 2017, n. 31026.
[iii] Boria P., La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte dirette, in Riv. dir. trib.,2015, 1, I, 17.
[iv] Cfr. Marinello A., Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, Torino, 2018, 27 ss.
[v] Boria P., Il sistema tributario, Torino, 2008, 209.
[vi] Potito E., Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1989.
[vii] Cfr. Puoti G., L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Tesauro F. (a cura di), L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1994, 10.
[viii] Della Valle E., Ancora in tema di imponibilità dei proventi derivanti da attività illecita, in Dir. prat. trib., 1991, I, 648.
[ix] Puoti G., L’imposta sul reddito delle persone fisiche, cit., 9.
[x] Falsitta G., Spunti per l’inquadramento nelle categorie reddituali dei proventi “contra bonos mores”, in Riv. dir. trib., 2016, 6, II, 309.
[xii] Gaffuri G., I redditi diversi, in Dir. prat. trib., 1979, I, 753 ss.; Viotto A., Altri redditi diversi, in Tesauro F. (diretta da), Giur. sist. dir. trib., Torino, 1994, vol. II, 993 ss.
[xiii] Russo P. – Fransoni G. – Castaldi L., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2016, 421.
[xiv] Fransoni G., Casi e osservazioni di diritto tributario, Pisa, 2018, 98.
[xv] Simone C., La rilevanza reddituale dei proventi illeciti, Pisa, 2024, 52 ss.
[xvi] Mastroiacovo V., Esiste davvero la legge di interpretazione autentica?, in Riv. dir. trib., 2012, 5, I, 540.
[xvii] Guastini R., L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, 89.
[xviii] Falsitta G., La tassazione dei proventi da reato nell’analisi della giurisprudenza dell’ultimo decennio, in Rass. trib., 2001, 4, 1145.
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Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
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Comunicazione dei dati
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I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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