La teoria del “Liquid Income Tax System” (LITS) nella prospettiva delle fattispecie con elementi di estraneità e della fair taxation

Di Pietro Mastellone -

Abstract (*)

La teoria dell’imposta liquida elaborata da Marco Versiglioni – che prende le mosse dalla dottrina anglosassone della destination-based cash flow taxation (DBCFT), pur risolvendone alcune criticità di fondo – sta sollevando grande interesse e dibattito all’interno della comunità scientifica dei tributaristi, e non solo in Italia. Essa, andando ad interessare segmenti pressoché universali della tassazione sui redditi, può trovare applicazione anche a livello sovranazionale, dovendo però valutare le sue implicazioni sui Trattati fiscali in vigore.

The theory of the “Liquid Income Tax System” (LITS) from the perspective of cases with elements of extraneousness and fair taxation – Marco Versiglioni’s liquid tax theory – which draws on the Anglo-Saxon doctrine of destination-based cash flow taxation (DBCFT), while addressing some of its main criticalities – is generating a considerable interest and debate within the tax community, and not only in Italy. Such a theory, which affects several universal segments of income taxation, could also be applied at the supranational level, although its implications for existing tax treaties must be assessed.

Sommario: 1. Imposta liquida e idoneità ad una sua applicazione globale. – 2. Imposta liquida e raggiungimento di obiettivi lato sensu “pacifisti”. – 3 (Segue). Imposta liquida e pace c.d. verticale. – 4. (Segue). Imposta liquida e pace c.d. orizzontale. – 5. Riflessioni conclusive.

1. L’innovativa teoria della tassazione del reddito liquido (Liquid Income Tax System, d’ora in avanti LITS) postula, in estrema sintesi, la percorribilità di un meccanismo di prelievo imperniato sull’altrettanta imposta liquida, il quale, pur prendendo le mosse dalla dottrina anglosassone della destination-based cash flow taxation (DBCFT)[i], ne supera i principali problemi applicativi e le maggiori criticità, permettendo, con particolare riguardo alle imprese, di orientare la pretesa impositiva degli Stati verso un indice di capacità contributiva che abbracci il “formante” reale, quello finanziario e anche quello azionario[ii].

Com’è oramai noto[iii], il LITS si atteggia come sistema impositivo che mira a colpire tutte le movimentazioni di cassa, all’esito dell’applicazione della formula matematica entrate finanziarie – uscite finanziarie, da verificarsi in un determinato periodo di tempo. L’imposta liquida così calcolata verrebbe carpita sul piano riscossivo mediante un peculiare meccanismo sostitutivo, la sostituzione liquida, operato da banche e intermediari finanziari che gestiscono i “qualificati conti bancari” (qualified accounts) riferibili ai contribuenti sotto forma di ritenuta a titolo di acconto, se residenti nello Stato, e di ritenuta a titolo d’imposta, se non residenti nel territorio dello Stato.

Di talché, il reddito liquido va ad arricchire, come inedito e dirompente quartum genus, il prisma della tripartizione classica “nominalistica” proposta dalla dottrina tra reddito-prodotto, reddito-entrata e reddito-consumo[iv].

Trattandosi di un sistema teorico di tassazione del reddito, e in quanto tale astrattamente applicabile a qualunque ordinamento tributario, nel prosieguo proveremo a fare qualche riflessione – inevitabilmente ancora acerba, ma che ci si augura possa fornire qualche spunto al chiaro Autore – circa la sua declinabilità in una prospettiva globale.

L’Autore ha, in più occasioni, rilevato che «il Sistema di tassazione del reddito liquido tasserebbe un indice di capacità contributiva costituito esclusivamente dal reddito e, in linea di principio, non implicherebbe alcun adeguamento alla frontiera. […] Inoltre, il Sistema di tassazione del Reddito liquido non comporterebbe l’introduzione di un nuovo tipo di imposta rispetto agli attuali sistemi nazionali e internazionali, che sono già basati sull’imposta sul reddito. L’‘Imposta sul reddito liquido’ (ossia la ‘Liquid Income Taxation’ – ‘LIT’) è una vera e propria “imposta sul reddito”, ossia un’imposta diretta sugli utili liquidi realizzati dalle imprese. Dal punto di vista della sua natura, il Reddito liquido è tanto reddito quanto lo è il Reddito economico»[v].

Siffatta convinzione ci pare fondata da un punto di vista teorico[vi], ma anche praticabile dal punto di vista applicativo.

Una ipotetica “conversione” dell’ordinamento nazionale in chiave di LITS, infatti, risulterebbe agevolata dall’utilizzo di principi ed istituti tutto sommato familiari nel diritto tributario internazionale, che l’Autore – pur apportando inevitabili correttivi – applica agli Uni tributari sostanziali. Vengono, in tal senso, valorizzati i concetti di residenza (art. 4, commi 1 e 2, Prototipo LITS), di non residenza (art. 4, commi 1 e 3, art. 10, Prototipo LITS), il worldwide tax principle (art. 5, comma 1, Prototipo LITS) e, ovviamente, il principio di territorialità (art. 5, comma 2, Prototipo LITS). Concetti che sono oggi imprescindibili per rivolgere la pretesa fiscale verso le c.d. fattispecie con elementi di estraneità[vii].

Quanto al tema dell’imposta liquida al cospetto dei criteri di collegamento soggettivi (residenza v. non residenza), ci si potrebbe chiedere se un’eventuale introduzione del LITS a livello di legislazione domestica implichi una compatibilità di dette definizioni con le regole pattizie contenute nei Trattati bilaterali contro la doppia imposizione.

Ma anche a tale quesito sembra doversi rispondere in senso positivo, come anche già osservato in dottrina secondo cui gli artt. 1, comma 1, 2 e 4, comma 1, Modello OCSE contro la doppia imposizione risulterebbero compatibili e operanti: «se fosse adottata un’imposta sul reddito liquido, nella forma proposta da Marco Versiglioni, tutte le condizioni previste sarebbero integrate. […] Né le convenzioni né il Commentario al Modello Ocse definiscono il reddito imponibile, coerentemente al fatto che non esiste una definizione univoca di reddito imponibile. Ciò significa che ogni nozione di reddito (inclusa quella di reddito liquido) è, in linea generale, compatibile con i trattati fiscali. Dal Commentario al Modello Ocse 2017 emerge altresì che, tra gli scopi dell’art. 2, vi è quello di ampliare il più possibile l’ambito di applicazione delle convenzioni, prescindendo dalle modalità di prelevamento […]. Pertanto, nemmeno la modalità di prelievo basata su una sostituzione d’imposta d’impresa suscita perplessità. Parimenti, non suscita perplessità il fatto che il terzo comma dell’art. 2» non contenga «un elenco esaustivo, ben potendo accadere che un tributo, introdotto dopo la stipula della convenzione, rientri nel suo ambito di applicazione […] Laddove ciò avvenga, sorge però un obbligo informativo ai sensi dell’art. 2, comma 3, delle convenzioni»[viii].

Appurata la tendenziale capacità di adattamento del LITS da parte degli ordinamenti tributari, nonché la sua compatibilità con le regole di funzionamento contenute nelle Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizioni ispirate al Modello OCSE, rimarrebbe sul tavolo il non trascurabile tema della previa verifica che le asimmetrie impositive tra uno Stato c.d. LITS “adopter” e uno Stato c.d. non- LITS “adopter” non si traducano in eccessive perdite di gettito a danno del primo o a patologiche situazioni di “doppia non-imposizione”. Scenario che, se dovesse astrattamente profilarsi, dovrebbe implicare la previsione di correttivi per renderlo “appetibile” allo Stato che dalla sua adozione rischierebbe – limitatamente alle c.d. fattispecie con elementi di estraneità – di subire perdite di gettito legati a tale asimmetria.

 

2. Nell’ipotesi, quindi, che il sistema LITS iniziasse ad essere implementato a livello legislativo, da uno o più Stati, cerchiamo adesso di capire se esso possa considerarsi in qualche modo idoneo a perseguire obiettivi lato sensu di pace.

Pace da indagarsi sia nella dinamica c.d. verticale, tra contribuente ed ente pubblico sovraordinato che rivesta la qualifica di soggetto attivo nella duplice prospettiva dell’imposizione “giusta” dal punto di vista sostanziale e procedimentale, sia nella dinamica c.d. orizzontale, tra varie tipologie di contribuenti differenziabili in base alla capacità contributiva liquida, alla natura del reddito liquido ad essi riconducibile, ai criteri di collegamento soggettivo e/o oggettivo palesati, ecc.

 

3. Dal punto di vista dell’accertamento tributario, l’idea di fondo attorno alla quale ruota la LTS consiste nella rilevazione per cassa delle entrate e delle uscite finanziarie che transitano (rectius che affluiscono e/o defluiscono) su «qualificati conti rapporti, bancari o similari» (art. 1, comma 2, Prototipo LITS).

La valorizzazione del reddito liquido come radicale alternativa ad un sistema fondato sul reddito economico presenta, dunque, l’immediato vantaggio di sfrondare l’attività di accertamento fiscale da tutte quelle tematiche – foriere di grande contenzioso tra Fisco e contribuenti – relative ai profili “valutativi” e, in generale, «consentirebbe di superare i problemi di allocazione temporale dei costi secondo il principio di competenza, facendo venir meno il rispetto di discipline complesse, quali quelle […] dell’ammortamento»[ix].

Non solo. L’elevazione del principio di cassa a regola generale, al posto del principio di competenza che oggi lo è per il reddito d’impresa, avrebbe il vantaggio di non dover «costringere il contribuente a indebitarsi per pagare le imposte. […] appare quindi di intuitiva evidenza che il principio di cassa non rappresenta affatto un’eccezione dettata da esigenze di semplicità, ma costituisce tendenzialmente una regola strutturale, rispondente all’esigenza che il contribuente disponga della liquidità necessaria per far fronte al pagamento delle imposte, pena, altrimenti, la necessità di attingere dal resto del suo patrimonio (come del resto accade per i tributi patrimoniali sugli immobili, sulle auto, sugli atti giuridici, ecc.), che però potrebbe tranquillamente non essere sufficientemente capiente, o addirittura mancare del tutto. […] Ecco dunque che privilegiare il principio di cassa, lungi dall’essere una soluzione di ripiego, diretta essenzialmente a soddisfare esigenze di semplicità, costituisce al contrario la scelta più corretta anche sul piano della coerenza costituzionale con il principio di capacità contributiva, implicando di fatto l’adozione di un sistema di tassazione basato sulla valorizzazione degli incassi effettivi e delle spese realmente sostenute».[x]

Inquadrando questa metodologia impositiva nella cornice dell’art. 53 Cost., il reddito liquido risulta prima facie compatibile con il principio di capacità contributiva, atteso che esso: i) palesa una idoneità o potenzialità a concorrere ai carichi pubblici, e ii) ha come presupposto fatti che esprimono una forza economica qualificata ed effettiva, e, quindi, fiscalmente rilevante.

È soprattutto il connotato dell’effettività della manifestazione di capacità contributiva che viene sottoposta a prelievo attraverso l’imposta liquida a innescare un circolo virtuoso che impatta positivamente sul rapporto Fisco-contribuente.

Nell’ottica del contribuente, infatti, la tassazione ricorrerebbe «solo nel periodo di imposta in cui abbia conseguito un flusso di cassa liquido positivo netto pari almeno alle imposte da versare e al minimo vitale»[xi]. La tendenziale sottoposizione a prelievo di manifestazioni di capacità contributiva non solo effettiva, ma che permetta altresì di salvaguardare il minimo vitale, dovrebbe essere in grado di realizzare una pace c.d. verticale, perché la pretesa impositiva verrebbe percepita come “giusta” (fair tax).

Sin dai tempi del giusnaturalismo illuminista, gli studiosi evidenziavano che «le leggi politiche ed economiche […] provveggono alla conservazione de’ cittadini; le leggi criminali garantiscono la loro tranquillità. […] L’interesse personale di ogni uomo è di conseguire qualche beneficio, o di evitare qualche male. La speranza o il timore sono dunque i due sostegni delle leggi (enfasi aggiunta)»[xii].

Inforcando gli occhiali della contemporaneità, appare chiaro che le leggi tributarie abbiano indubbiamente come fine ultimo quello della “conservazione” dei contribuenti, nel senso che il pagamento delle imposte risulta funzionale alla tutela dei loro diritti individuali c.d. negativi (e.g. diritto di proprietà privata, ecc.), ma soprattutto alla tutela – e consequenziale “vera” fruizione – di tutti i diritti sociali e delle libertà che il welfare State odierno garantisce a questi ultimi attraverso la tassazione. È proprio attraverso la percezione dei tributi che lo Stato è in grado di rendere effettivi quei diritti sociali che ab origine prevede.

Come noto, attorno al “nocciolo duro” dei diritti naturali gran parte degli Stati democratici prevede i diritti sociali, i quali sono «istituiti, voluti e mantenuti dalla comunità con il fine di migliorare la qualità della vita collettiva e individuale. […] gli altri diritti sono finanziati dalla comunità, almeno in parte, perché risolvono problemi difficili e garantiscono benefici a vantaggio di tutti. Sono finanziati dalla collettività perché sono considerati beni collettivi. […] Il fatto che si debbano pagare le tasse prima che i diritti possano essere protetti in modo affidabile implica soprattutto che la libertà del singolo dipende dagli sforzi comuni dell’intera collettività più di quanto si voglia comunemente a mettere. La circostanza che ogni diritto costringa le pubbliche autorità a imporre tasse e a spendere suggerisce inoltre quanto sia speciosa la distinzione, ormai logora, tra diritti positivi e diritti negativi»[xiii].

Affinché un sistema tributario funzioni e risulti efficiente, le pretese impositive devono essere, innanzitutto, oggetto di una fisiologica “accettazione” da parte dei contribuenti, sempre che questi, a monte, le considerino giuste e proporzionate. L’intervento c.d. visibile dello Stato dovrebbe essere limitato alle – auspicabilmente eccezionali – situazioni patologiche di riscontrata violazione, più o meno grave, delle norme tributarie da parte dei contribuenti, mentre l’intervento c.d. invisibile – cioè quello di controllo “dietro le quinte” del corretto assolvimento dei doveri da parte dei consociati (anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e altri strumenti automatizzati) – è “ordinario” e deve rimanere costante, ma non percepito direttamente dai cittadini.

Questo è, proiettato nel diritto tributario, l’equilibrio tra c.d. forza sociale e c.d. forza organizzata teorizzata a livello generale dal prof. Giuseppe Guarino, il quale attribuisce fondamentale importanza al “supporto” che alla legge deve provenire dal basso (i.e. dai membri che compongono la collettività) come imprescindibile requisito per il funzionamento dello Stato di diritto, in una visione circolare di pesi e contrappesi[xiv].

Allora la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente. Il LITS, se attuato in concreto, sarebbe in grado di ricevere – con un ragionevolmente elevato grado di probabilità – un sufficiente “supporto” da parte della platea dei contribuenti destinatari?

Ad avviso di chi scrive, la risposta parrebbe essere di segno positivo, perché il sistema, per come concepito, risulta di semplice attuazione e di immediata comprensione anche ai “non addetti ai lavori”, e, andando a carpire con un’operazione algebrica il differenziale positivo (pur salvaguardando il minimo vitale) tra entrate liquide e uscite liquide in un determinato periodo d’imposta, si rivolge ad una capacità contributiva con una più pronunciata connotazione di effettività rispetto a quella che mediamente viene colpita con il criterio del reddito economico.

Con particolare riguardo al reddito d’impresa, che nell’ordinamento vigente soggiace al principio di competenza, si condivide l’assunto secondo cui quest’ultimo può permettere una tendenziale tassazione della capacità contributiva effettiva «in un’economia che “gira”», ma «in tempo di crisi […] non può più esserlo in alcun modo, potendo quel presidio di costituzionalità essere assicurato solo e soltanto dal principio di cassa (ovviamente se si muove dalla premessa, dalla quale sembra doversi muovere, che anche una ideale disciplina delle perdite su crediti sarebbe sempre e comunque, almeno in parte, anelastica)»[xv].

Detto altrimenti, il modello LITS si basa su concetti universalmente comprensibili (e.g. entrata liquida e uscita liquida) e altrettanto universalmente applicabili, a differenza di definizioni tecniche complesse come, ad esempio, quella di “reddito d’impresa”, la quale è ineluttabilmente ancorata alla legislazione tributaria nazionale che la definisce. Questo rende il sistema LITS logicamente neutrale e applicabile globalmente. Il LITS, insomma, ben può estendersi a livello internazionale, perché si fonda su strumenti, concetti e meccanismi semplici e di agevole “adozione” in altri ordinamenti tributari.

Se il contribuente destinatario dell’imposta liquida la ritiene “giusta”, “giustificata”, “proporzionata”, ecc., e la paga, da un punto di vista sostanziale il sistema potrebbe raggiungere il traguardo di quella che abbiamo chiamato pace c.d. verticale[xvi]. E questa conclusione dovrebbe essere rafforzata dai connotati di opzionalità che caratterizzano il sistema quando assume portata transnazionale, permettendo, già di partenza, che il contribuente adotti una forma mentis di “pace” rispetto ai tributi previsti e, in generale, al rapporto con il Fisco.

Di conseguenza, se la platea dei soggetti passivi considera il LITS come un sistema che esprime una giusta imposizione, dovrebbero di riflesso anche ridursi gli attriti con l’Amministrazione finanziaria che danno luogo a contenziosi, anche perché la tassazione risulta maggiormente prevedibile di quella imperniata sul reddito economico[xvii]. Se così fosse, allora anche dal punto di vista procedimentale il sistema LITS di Marco Versiglioni sarebbe in grado di garantire un maggior livello di pace c.d. verticale, anche agevolato dalla proliferazione di strumenti deflattivi del contenzioso e di dialogo preventivo che negli ultimi anni sono stati introdotti dal legislatore.

 

4. Spostiamo adesso l’attenzione sulla possibilità che l’imposta liquida sia, altresì, capace di perseguire il raggiungimento di una pace c.d. orizzontale, cioè tra diverse categorie di contribuenti.

Qui il discorso si fa più complesso e, in questa sede, ci limiteremo a dare solo qualche flash che potrà essere oggetto di più approfondite discussioni future.

Nell’ambito della costruzione scientifica del LITS, è stato spesso ribadito che, sebbene esso nasca per prospettare una diversa e praticabile alternativa alla tassazione del reddito d’impresa (che da economico diviene liquido, appunto), la sua malleabilità lo rende una sorta di passe-partout in grado di applicarsi anche ad altre tipologie di reddito (e.g. personale, familiare, ecc.)[xviii] e financo a chi produce ricchezza nell’odierno contesto dell’economia digitale[xix].

Questa caratteristica di generalizzata applicabilità del sistema alle diverse manifestazioni di capacità contributiva potrebbe favorire l’eliminazione o, quantomeno, la diminuire di quelle ormai troppo frequenti discriminazioni impositive ancorate alla natura del reddito di cui il contribuente è titolare (e.g. reddito di lavoro dipendente tassato solitamente in modo più pesante rispetto al reddito di capitale, ecc.) oppure alla natura soggettiva del contribuente stesso (e.g. la vexata quaestio delle imprese multinazionali che sono in grado, proprio grazie alla loro portata globale, di ridurre – legittimamente – il proprio onere fiscale, rispetto ad altre tipologie di contribuenti maggiormente radicati al territorio di un determinato Stato e che non riescono e/o non vogliono dover migrare per pagare meno tributi).

La pace c.d. orizzontale sarebbe, altresì, promossa da un sistema fiscale imperniato sull’imposta liquida che, rendendo i contribuenti maggiormente propensi a pagare i tributi richiesti (e, di riflesso, ma sempre in linea teorica, meno propensi ad evadere), garantirebbe un più sicuro e stabile afflusso di entrate nelle casse dello Stato, permettendo a quest’ultimo di attuare una migliore redistribuzione della ricchezza a favore di classi di contribuenti meno abbienti o che versano in situazioni soggettive/familiari di più pronunciata “debolezza”. Questo fenomeno dovrebbe ridurre le diseguaglianze sostanziali, perché ridando centralità al valore della solidarietà ed enfatizzando la funzione (anche) sociale della tassazione[xx], rafforzerebbe – o, in alcuni casi, ricreerebbe – le condizioni di pace tra le persone che fanno parte della comunità, nazionale, europea e globale.

 

5. Se i ragionamenti sinora svolti possono considerarsi logicamente corretti (ma non necessariamente condivisibili in toto), uno Stato che decidesse di “convertire” il proprio sistema fiscale implementando il LITS dovrebbe essere in grado di constatare rapidamente una più diffusa compliance da parte dei consociati, i quali – percependo una maggiore giustizia e semplicità delle obbligazioni tributarie – dovrebbero essere più propensi ad ottemperare agli obblighi tributari[xxi].

L’immediato beneficio dal lato del soggetto attivo sarebbe un più costante afflusso di entrate pubbliche, che garantirebbero allo Stato – autonomamente, ma anche nel contesto di organizzazioni sovranazionali e internazionali – di poter pianificare politiche virtuose nel medio-lungo termine.

Le varie conseguenze positive della teoria dell’imposta liquida avrebbero un’indubbia portata interna allo Stato che la dovesse attuare, ma anche esterna e rivolta verso la dimensione globale, sempre tenendo presente la necessità di apportare dei correttivi alle possibili asimmetrie impositive (che si traducono in correlate perdite di gettito) tra uno Stato c.d. LITS “adopter” e uno Stato c.d. non- LITS “adopter”, e sempre muovendosi nella cornice degli attuali obblighi pattizi previsti dal network di Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Per tirare le file di questo breve intervento, il LITS, affrontando in modo “non ortodosso” il fenomeno dell’imposizione reddituale, rilegge, rielabora e riformula efficacemente strumenti, meccanismi, criteri di collegamento e principi tipici del diritto tributario, in tal modo fornendo degli indubbi spunti di originalità, che si condividono specialmente se proiettati nell’epoca globale, anch’essa liquida e mutevole.

D’altronde, i pensatori,[xxii] gli artisti[xxiii] e i giuristi[xxiv] che “navigano” all’interno di temi liquidi, non a caso vengono spesso apprezzati da chi li legge e da chi li ascolta, proprio perché propongono un inedito ed imprevisto modo di affrontarli che, stravolgendo la prospettiva, danno vita a nuove idee.

(*) Il contributo riprende, con taluni adattamenti e l’aggiunta delle note, la relazione tenuta al Convegno “Reddito liquido-mv. Volumi 1,2 e 3. Pensieri e voci per un vero diritto tributario con verità, vero-mv”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Perugia il 10-11 aprile 2026.

[i] Sul punto, si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, ai seguenti scritti: Institute for Fiscal Studies, The structure and reform of direct taxation, Report of a Committee chaired by Professor J.E. Meade, London, 1978, accessibile su https://ifs.org.uk/sites/default/files/output_url_files/meade.pdf; King M.A., The cash flow corporate income tax, in Feldstein M. (a cura di), The effects of taxation on capital accumulation, Chicago, 1987, 377 ss.; Auerbach A.A. – Bradford D.B., Generalized cash flow taxation, Working Paper n. 8122/2001, National Bureau of Economic Research, February 2001, accessibile su www.nber.org/system/files/working_papers/w8122/w8122.pdf; Zee H.H., A superior hybrid cash-flow tax on corporations, IMF Working Paper WP/06/117, May 2006, accessibile su www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2006/117/article-A001-en.xml; Panteghini P., Cash-flow taxation: pros and cons, Brescia, 2007; European Commission, Experiences with cash-flow taxation and prospects. Final report, Taxation Papers, Working Paper n. 55/2015, accessibile su https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/taxation_paper_55.pdf; Patel E. – McClelland J., What would a cash flow tax look like for U.S. companies? Lessons from a historical panel, Working Paper 116/2017, U.S. Department of the Treasury – Office of Tax Analysis, accessibile su https://home.treasury.gov/system/files/131/WP-116.pdf; Collier R. – Devereux M.P., The destination-based cash flow tax and double tax treaties, Working Paper n. 17/06, Oxford University Centre for Business Taxation, July 2017, accessibile su https://oxfordtax.sbs.ox.ac.uk/files/wp17-06pdf; Auerbach A.J. – Devereux M.P. – Keen M. – Vella J., Destination-based cash flow taxation, in Devereux M.P. – Auerbach A.J. – Keen M. – Oosterhuis P. – Schön W. – Vella J. (a cura di), Taxing profit in a global economy, Oxford, 2021, 267 ss.

[ii] Per cui, v. Versiglioni M., Reddito liquido-mv. Volume 1 – Teoria e pratica dell’Imposta liquida-mv. Verità-mv, efficienza-mv, crescita-mv e competitività-mv, Pisa, 2024, passim e, in particolare, 129-131, ove afferma che «la differenza fondamentale è che, diversamente dai modelli di Meade (1978), il Sistema di tassazione del reddito liquido (LITS) tasserebbe un indice di capacità contributiva a cui contribuirebbero tutti gli elementi del reddito d’impresa (reale, finanziario, azionario). Inoltre, anche prendendo come riferimento il più completo dei modelli di Meade (Base R+F), si può notare che, a differenza di questo modello, il sistema di tassazione del reddito liquido non considera le variazioni (positive o negative) del saldo di cassa (e dei suoi equivalenti) come componenti (positive o negative) del calcolo, ma tende a vederle come il risultato del calcolo. […] Questa evidente differenza tra le componenti e il risultato del calcolo riflette la differenza tra gli obiettivi delle due diverse logiche di calcolo. L’obiettivo della logica di calcolo del Sistema di tassazione del reddito liquido deriva dalla definizione della nozione di Reddito liquido come tipo innovativo di reddito d’impresa puro imponibile e il suo scopo è quello di dimostrare l’esistenza concreta in natura della nozione, della forma e della sostanza del Reddito liquido. Al contrario, l’obiettivo delle tre diverse logiche di calcolo presentate nella relazione Meade è quello dimodify traditional (UK) income tax” [“(on) true profit of a corporation” or (on) “true income of an individual”] “in the direction of an expenditure basee di conseguenza separare e confrontare i flussi di fondi in categorie (reali, finanziarie o azionarie), flussi di fondi, che, se presi tutti insieme, producono sempre, come sembra confermato dalla prospettiva di Meade, un risultato nullo».

[iii] Anche grazie ai diversi saggi pubblicati su questa Rivista, che, insieme alla Rivista di diritto tributario, è stata fra le prime a dare iniziale voce e poi ampio spazio a questa nuova teoria dell’imposizione della ricchezza: cfr. Versiglioni M., Il reddito liquido: lineamenti, argomenti ed esperimenti, in Riv. dir. trib., 2014, I, 741 ss.; Id., Dirittomatematico.it. L’algoritmo del dovere di contraddittorio preventivo, in Riv. tel. dir. trib., 2019, 2, 249 ss.; Id., ‘Liquinomics’ e ‘IVA a doppia aliquota’: un discorso sulla «creazione di valore», in Riv. tel. dir. trib., 2020, 1, 87 ss.; Id., Reddito liquido e Imposta Liquida. Riforma fiscale e Modello Logico dell’Imposta, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 1, 49; Id., Il Codice Versiglioni. Un metodo matematico come regola di convivenza dell’essere umano con l’umanoide-mv, in Riv. tel. dir. trib., 2023, 2, 553 ss.; Id., Il concordato biennale tra diritto con verità-mv, diritto senza verità-mv e liquinomics, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 1, 181 ss; Id., Contraddittorio statutario e Contraddittorio matematico-mv nel Diritto con verità, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 1, 129 ss.; Contrino A., Contributo allo studio del “Liquid Income Taxation System” (LITS): osservazioni, spunti e proposte, in Riv. dir. trib., 2024, 6, I, 697 ss.; Salvati A., Contributo allo studio del “reddito liquido”: effettività e certezza del prelievo, rinnovata etica dell’imposta e implicazioni sul rapporto d’autorità in ambito tributario, in Riv. tel. dir. trib., 2025, 1, 31 ss.; Donatelli S., Principio di derivazione rafforzata, determinazione della base imponibile e reddito liquido-mv, in Riv. tel. dir. trib., 2025, 2, 565 ss.; Girelli G., Reddito liquido-mv, transfer pricing e intelligenza artificiale, in Riv. tel. dir. trib., 2025, 1, 41 ss.; Id., Sostituzione liquida plus “sostituzione informativa”: verso un controllo algoritmico in tempo reale del rispetto dell’arm’s length principle, in Riv. tel. dir. trib., 2026, 1 e pubblicato online il 21 maggio 2026, www.rivistadirittotributario.it

[iv] Sul punto, v., per tutti, Rinaldi R., L’evoluzione del concetto di reddito, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1981, 3, I, 439-440, e Tinelli G., Il reddito d’impresa nel diritto tributario, Milano, 1991, 54 ss.

[v] In questi termini, v. M. Versiglioni, Reddito liquido-mv. Volume 1 – Teoria e pratica dell’Imposta liquida-mv. Verità-mv, efficienza-mv, crescita-mv e competitività-mv, cit., 131-132.

[vi] V., in merito, Contrino A., Contributo allo studio del “Liquid Income Taxation System” (LITS): osservazioni, spunti e proposte, cit., ove l’Autore dimostra e afferma che «non pare revocabile in dubbio che il reddito liquido esprima “capacità economica”, anche se la relazione inversa non è sempre verificata, essendo – come detto – un “incremento patrimoniale” (e, dunque, “novella ricchezza”) in un arco temporale definito: anzi, il reddito liquido costituisce il dato che più fedelmente sembra rispecchiare l’arricchimento prodotto dall’esercizio di un’attività commerciale (limitandosi al profilo del reddito di impresa in esame). Per questa – e più tradizionale – via argomentativa risulta condivisibile la conclusione raggiunta da Marco Versiglioni, attraverso il linguaggio del suo Codice, che – al cospetto dell’art. 53 Cost. – individua “la tassazione sulreddito liquido’ come ‘la’ miglior ‘ragione di verità’ o, comunque, una ‘ragione di verità’ preferibile, quanto ad ‘effettività’, alla ragione sottesa alla tassazione sul tradizionale concetto di ‘reddito’”».

[vii] Come rileva Cordeiro Guerra R., Le fattispecie con elementi di estraneità, in Id. (a cura di), Diritto tributario internazionale. Istituzioni, II ed., Padova, 2016, 35, «a differenza delle fattispecie impositive interne, che presentano legami unicamente con l’ordinamento di un determinato Stato, quelle con elementi di estraneità possiedono punti di contatto pure con altri ordinamenti; contatti che, più precisamente, possono attenere al versante oggettivo o a quello soggettivo».

[viii] Così, condivisibilmente, Sartori N., Reddito liquido-mv nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in Versiglioni M. (a cura di), Reddito liquido-mv. Volume 2 – LITS-mv e Liquinomics-mv. 65 Dialoghi, Pisa, 2025, 643-644.

[ix] Così, Amatucci F. – Russo F., Brevi considerazioni sulla maggiore conformità all’effettività del principio di capacità contributiva ed ai principi UE di un sistema fiscale societario fondato sul reddito liquido-mv, in Versiglioni M. (a cura di), Reddito liquido-mv. Volume 2 – LITS-mv e Liquinomics-mv. 65 Dialoghi, cit., 716.

[x] Lupi R., Riflessioni sul «reddito liquido», tra superamento del principio di competenza e garanzia di effettività della ricchezza da assoggettare a tassazione, in Dialoghi Tributari, 2015, 4, 407-408, il quale, però, evidenzia alcune perplessità del LITS legate alle situazioni in cui vi è discontinuità dei risultati reddituali, alla necessità di preservare un meccanismo di riporto in avanti delle perdite e, soprattutto, della ricchezza non dichiarata: «non ci sembra infine che il sistema del “reddito liquido” abbia particolari capacità antievasive e sia funzionale ad un’estensione generalizzata della sostituzione di imposta. In realtà, proprio con riguardo a tale aspetto, il “reddito liquido” si presta agli stessi comportamenti evasivi di quando si opera al consumatore finale, che non può chiaramente operare come sostituto d’imposta. In altre parole, anche a fronte di un’eventuale generalizzazione dell’obbligo di effettuare la ritenuta, il flusso finanziario correlato al “reddito liquido” corrisposto dal consumatore finale all’operatore economico verrebbe semplicemente evaso, talché non si porrebbe neppure il problema della relativa registrazione per cassa o per competenza» (ibidem, 409).

[xi] Così, Tosi L. – Zardini E., Sul Valore liquido della capacità contributiva-mv, in Versiglioni M. (a cura di), Reddito liquido-mv. Volume 2 – LITS-mv e Liquinomics-mv. 65 Dialoghi, cit., 280.

[xii] Così, Filangieri G., La scienza della legislazione (con giunta degli opuscoli scelti), Libro III Delle leggi criminali, Parte I Della procedura, Capo I Introduzione, Milano, 1822, 3 ss.

[xiii] In questi termini, Holmes S. – Sunstein C.R., Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, trad. it. di Caglieri E., Bologna, 2000, 227-228 e 231.

[xiv] Guarino G., L’uomo-istituzione, Roma-Bari, 2005, 25-27, ritiene che «quanto maggiore è il consenso raccolto dalle norme […] tanto più solida e costante sarà la forza sociale, tanto meno numerosi saranno inversamente i casi in cui si renderà indispensabile ed opportuno il ricorso ai meccanismi della forza organizzata. […] La forza organizzata è certamente un coadiuvante della forza sociale. Prevenendo gli illeciti ed assicurando l’ordine, si concorre ad estendere l’area dei comportamenti conformi. Tuttavia, è una illusione vana e pericolosa quella di ritenere che la forza organizzata sia sufficiente da sola ad ottenere comportamenti conformi alle norme» (sott. ns.).

[xv] Così, Versiglioni M., Il ‘reddito liquido’ come attuale indice di effettiva capacità contributiva, in Innovazione & Diritto, 2014, 2, 143-144, il quale aggiunge che «anche sul piano del presupposto di imposta non parrebbero ravvisabili ostacoli insuperabili. In effetti, si tratterebbe in ogni caso del possesso di un reddito di impresa, ancorché specificato in via esclusivamente finanziaria. Sul versante della determinazione della base imponibile, a differenza di quanto avviene oggi, il reddito di impresa liquido non dipenderebbe in alcun modo dal risultato del conto economico (civilisticamente inteso). Inoltre, a differenza di quanto avviene a fini contabili, per la determinazione del reddito di impresa liquido non sarebbe necessaria neppure l’individuazione analitica delle singole voci afferenti alle tre principali categorie nelle quali si classificano, secondo gli attuali standard, le componenti del rendiconto finanziario (quelle economico-reddituali, quelle di investimento e quelle di finanziamento, proprio o di terzi). Continuerebbe a rilevare, invece, il principio di inerenza che muterebbe solo il suo oggetto (le uscite, finanziariamente intese, in luogo delle spese o dei costi). In definitiva, il concetto di reddito liquido presenterebbe un’estrema adattabilità, apparendo esso astrattamente in grado di funzionare in modo puntuale (non controvertibile) per tutte le imprese. In quanto concetto scientifico, il reddito liquido sarebbe facilmente provabile sia per le grandi imprese, perché tenute al rendiconto finanziario, sia per le altre imprese, o in contabilità ordinaria, perché tenute alle schede contabili delle disponibilità, o in contabilità semplificata, perché aventi a portata di mano l’estratto del conto corrente bancario (del resto, questo è quanto sta già in parte avvenendo per i contribuenti-minimi)».

[xvi] Si condividono, in tal senso, le suggestioni di Parlato M.C., Imposta liquida-mv universale e democraticità, in M. Versiglioni (a cura di), Reddito liquido-mv. Volume 2 – LITS-mv e Liquinomics-mv. 65 Dialoghi, cit., 621, la quale ritiene che «i benefici correlati al sistema, che potrebbero permettere il raggiungimento dell’obiettivo della democraticità – oltre a quello basilare della tassazione della capacità effettiva – consistono anche nella riduzione dello stress derivante dall’incidenza dell’imposta, con conseguente diminuzione del malcontento derivante da una imposizione non percepita come “giusta” dal singolo “unità”».

[xvii] Così, Salvati A., Imposta liquida universale-mv e modi di creazione delle condizioni di pace nel mondo, in Versiglioni M. (a cura di), Reddito liquido-mv. Volume 2 – LITS-mv e Liquinomics-mv. 65 Dialoghi, cit., 611, ove osserva che «l’adozione di concetti indeterminati […] contrasta con l’accessibilità delle regole e con la prevedibilità della loro applicazione al caso concreto. Per superare le aporie ricostruttive sottese alle diverse modalità di determinazione della base imponibile da tassare, alle valutazioni necessariamente connesse ai concetti indeterminati e alle regole “valutative” adottate sovente in ambito tributario, la tassazione del reddito liquido-mv può costituire la chiave di volta, rendendo più certa e facile la determinazione del reddito di impresa e più sicura la prevedibilità delle conseguenze dei comportamenti fiscali per evitare le contese tra amministrazione e contribuente».

[xviii] Versiglioni M., ‘Liquinomics’ e ‘Iva a doppia aliquota’: un discorso sulla «creazione di valore», cit., 87 ss.

[xix] Versiglioni M., L’imposta liquida-mv come modello di legislazione per tutelare le entrate e tassare l’economia digitale, in Tax News, 2023, 1, 324 ss.

[xx] In dottrina, v. per tutti Stevanato D., La giustificazione sociale dell’imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza tra diritto e politica, Bologna, 2014.

[xxi] Sempre Parlato M.C., Imposta liquida-mv universale e democraticità, cit., 621-622, reputa che il LITS-mv dovrebbe assicurare «una diminuzione […] dell’evasione, e un aumento […] della compliance».

[xxii] La mente corre subito a Zygmunt Bauman (1925-2017), di cui si ricordano: Bauman Z., Vita liquida, Roma-Bari, 2008; Id., Paura liquida, Roma-Bari, 2009; Id., Modernità liquida, Roma-Bari, 2011; Id., Amore liquido, Roma-Bari, 2006; Id., Culture in a liquid modern world, Cambridge, 2011; Id., La solitudine del cittadino globale, Milano, 2015; Id., Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, Roma-Bari, 2015; Id., Consumo, dunque sono, Roma-Bari, 2017.

[xxiii] Non si può non ricordare il supergruppo progressive metal noto come “Liquid Tension Experiment”, formato da musicisti di élite provenienti dai Dream Theater e dai King Crimson, il quale ha pubblicato tre dischi strumentali che mescolano, in modo geniale, vari generi.

[xxiv] Quiroz Vitale M.A., Il diritto liquido. Decisioni giuridiche tra regole e discrezionalità, Milano, 2012.

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