Anche l’Agenzia delle Entrate sotto la “mannaia” della condanna aggravata se non si conforma alla proposta di definizione accelerata
Di Caterina Brignolo
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(commento a/notes to a Cass. civ., sez. trib., 5 marzo 2026, n. 4917)
Abstract (*)
Con l’ordinanza in commento, l’Agenzia delle Entrate, è stata condannata al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per aver richiesto la decisione, nonostante la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. La pronuncia offre l’opportunità di approfondire la giurisprudenza della Sezione tributaria che ha iniziato ad applicare tale strumento anche in danno degli Enti e degli Agenti della riscossione: una innovazione significativa che può, nel lungo termine, modificare prassi e consuetudini delle Amministrazioni e dei contribuenti. Viene altresì esaminato l’istituto, introdotto dalla Riforma Cartabia, nelle sue implicazioni pratiche e di sistema più rilevanti, quali la compatibilità con il principio di collegialità del giudizio di cassazione, la terzietà del collegio giudicante di cui fa parte l’attore della proposta di definizione accelerata, la non automaticità della condanna, le ipotesi in cui le sanzioni non trovano applicazione.
Even the Revenue Agency will be under the “axe” of an aggravated sentence if it does not comply with the proposal for an accelerated resolution – With the order under discussion, the Italian Revenue Agency was ordered to pay the sanctions provided for under Article 96, paragraphs 3 and 4 of the Italian Code of Civil Procedure, for having requested a ruling despite the proposal for expedited resolution pursuant to Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The decision provides an opportunity to further examine the case law of the tax section, which has begun to apply this instrument also to the detriment of public entities and tax collection agents: a significant innovation that may, in the long term, alter the practices and customs of both administrations and taxpayers. The measure introduced by the Cartabia Reform is also examined, with particular focus on its most relevant practical and systemic implications, such as its compatibility with the principle of collegiality in proceedings before the Court of Cassation, the impartiality of the panel that includes the author of the expedited resolution proposal, the non-automatic nature of the sanction, and the cases in which such sanctions do not apply.
Sommario: 1. La vicenda processuale e la condanna dell’Agenzia delle Entrate ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c. – 2. L’evoluzione della giurisprudenza: dalla timida esclusione alla piena applicazione delle sanzioni agli Enti impositori. – 3. Genesi e disciplina dell’istituto. – 4. La “valutazione legale tipica” della sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata e i dubbi sulla terzietà del collegio cui partecipa il giudice che ha formulato la proposta. – 5. Le altre possibili decisioni della Corte. – 6. Conclusioni.
1. L’Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza di merito che aveva annullato alcuni atti di recupero IVA, mediante i quali l’Amministrazione aveva contestato l’irregolarità del cosiddetto “visto di conformità” apposto da un professionista, ritenendolo “infedele”.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire un consolidato principio di diritto: il visto “infedele”, a differenza di quello “omesso” o apposto da soggetto non abilitato, costituisce una violazione meramente formale che non legittima il recupero del credito d’imposta utilizzato in compensazione, ma espone il professionista che lo ha rilasciato a una specifica sanzione amministrativa.
Al di là del merito della questione, l’aspetto più rilevante della pronuncia risiede nella parte dedicata alle conseguenze procedurali.
Il giudizio era stato preceduto da una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., che evidenziava la manifesta infondatezza del ricorso alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate insisteva per la trattazione in pubblica udienza.
La Corte, nel decidere in piena conformità con la proposta, ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dal comma 3 del medesimo articolo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e qualificando la condotta dell’Amministrazione come un’ipotesi normativa di abuso del processo. In particolare, statuendo che «in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente».
Sulla base di tale presupposto, la Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate non solo alla rifusione delle spese legali (liquidate in 18.000,00 euro, più esposti e accessori), ma anche al pagamento di una somma di 9.000,00 euro in favore della società controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria e di una somma di 4.500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., a titolo di sanzione pecuniaria per l’abuso dello strumento processuale.
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione dà quindi piena attuazione all’istituto della definizione accelerata del procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. senza risparmiare alle Amministrazioni finanziarie e agli Agenti della riscossione la “mannaia” costituita dalla sanzione prevista dall’ultimo comma.
2. In una delle prime pronunce sul tema, con l’ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29639 la stessa Sezione tributaria, pur condannando l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., aveva esplicitamente escluso l’applicazione della sanzione pecuniaria destinata alla Cassa delle Ammende, affermando che: «Nessuna condanna ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. può essere adottata, risultando soccombente un’amministrazione statale».
L’orientamento è mutato a partire dalla pronuncia Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2024 n. 15354, resa nell’ambito di un procedimento introdotto ai sensi dell’art. 3 L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), per il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo in cui convenuto era il Ministero della Giustizia. In questo caso la Corte ha affermato che, essendo il beneficiario della sanzione (la Cassa delle Ammende) un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero obbligato, «non può discorrersi di confusione della relativa obbligazione» e ha disposto «non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico» la condanna del Ministero anche ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
A partire da tale pronuncia la Cassazione si è attenuta al principio della condanna alla sanzione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., anche a carico di Amministrazioni statali o pubbliche.
Non ha fatto eccezione la Sezione tributaria: le ordinanze Cass. civ., sez. trib., 6 marzo 2025 n. 6060; 16 giugno2025 nn. 16131, 16133, 16136; 17 febbraio 2026, n. 3615 (quest’ultima riguardante l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) hanno tutte applicato la duplice condanna prevista dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nei confronti degli Enti che avevano inutilmente richiesto la decisione nel merito a fronte di una proposta di definizione accelerata.
Le pronunce successive a quella in commento hanno confermato il principio condannando sia l’Agenzia delle Entrate (ad esempio, Cass civ., sez. trib., 18 marzo 2026, n. 6469; 25 marzo 2026, n. 7161; 7 aprile 2026, n. 8643; 30/03/2026, n. 7734), che i concessionari della riscossione (ad esempio, Cass. civ., sez. trib., 29 marzo 2026, n. 7513).
Si può quindi parlare di un orientamento che può definirsi oggi consolidato.
Viene invece sempre fatto salvo il principio secondo cui, essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica altresì l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002i.
Se è vero che la condanna degli Enti pubblici rappresenta l’aspetto di maggiore novità, è altrettanto vero che il meccanismo sanzionatorio dell’art. 380-bis c.p.c. è stato concepito per applicarsi a tutte le parti processuali. I precedenti in cui i contribuenti sono stati condannati per aver resistito a una proposta di definizione agevolata sono, infatti, ancora più numerosi.
Tra i precedenti che hanno visto la condanna aggravata a carico del contribuente si segnala la curiosa vicenda in cui il ricorrente era una società iscritta all’Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli Enti locali, la quale veniva attinta da un avviso di accertamento emesso da un’altra società, concessionaria della riscossione dei tributi del Comune in cui la ricorrente aveva la sede, per l’omesso versamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per delle fioriere collocate nella pubblica viaii.
Per la legge del contrappasso lo scontro tra società di riscossione ha visto la ricorrente soccombere e subire la condanna aggravata di cui all’art. 380-bis c.p.c.
3. La vigente formulazione dell’art. 380-bis c.p.c. è stata introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia del processo civile), attuativa dell’art. 1, comma 9, legge delega (L. n. 206/2021).
In dottrina si evidenzia che l’art. 1, comma 9, lett. e), n. 3), legge delega, non prevedeva il meccanismo sanzionatorio introdotto dal legislatore delegato ma solo l’esonero della parte soccombente che aderiva alla proposta di definizione accelerata dal pagamento del doppio del contributo unificatoiii, per cui si è passati da un’ipotesi di “rinuncia incentivata”iv alla previsione di una sanzione per l’ipotesi di “mancata rinuncia”.
L’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. prevede che «Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto».
Si è osservato in dottrina che la disposizione, nel prevedere la congiunzione “e” tra il ricorso principale e quello incidentale, lascia ben intendere, di conformità alla rotta già tracciata dall’art. 375 c.p.c., che l’opportunità di accedere al rito accelerato sia subordinata alla possibilità che la proposta di definizione anticipata possa essere estesa a tutte le posizioni processuali, vale a dire sia a quella del ricorrente sia a quella dell’eventuale controricorrentev.
Rispetto alla previgente disciplina del “filtro” in Cassazione, la Riforma Cartabia introduce la categoria dell’improcedibilità, così recependo la prassi interpretativa già accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenzavi, ma elimina la manifesta fondatezza del ricorso, introducendo così un “filtro a senso unico”vii.
Sempre ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis, «La proposta è comunicata ai difensori delle parti» e, ai sensi del secondo comma «Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391».
La mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente è quindi considerata un comportamento concludente, equiparato alla manifestazione di volontà di rinunciare al ricorsoviii, cosicché il presidente della Sezione o il consigliere da lui delegatoix pronuncia il decreto di estinzione del procedimento ex art. 391, comma 1, c.p.c.: di regola tale pronuncia comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, ma non al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatox, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002xi.
Sia la giurisprudenzaxii che la dottrinaxiii ritengono che contro una erronea declaratoria di estinzione sia esperibile il procedimento disciplinato dall’art. 391, comma 3, c.p.c.
Il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce che «Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96».
Se viene avanzata richiesta di decisione da parte del ricorrentexiv si applica quindi il procedimento camerale “ordinario” e, se anche al suo esito si dovesse confermare la valutazione contenuta nella proposta, la conseguenza per la parte sarà l’applicazione delle sanzioni processuali previste dall’art. 96, commi 3 e 4, vale a dire la sua condanna «al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» (comma 3) e «al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000» (comma 4)xv.
4. La ratio della norma è stata evidenziata da due pronunce a Sezioni Unite, di poco successive all’entrata in vigore della stessa. La prima è Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, secondo cui tale disposizione «contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna» che codifica un’ipotesi di «abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale». La seconda è Cass. civ., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433, nella quale si precisa che «non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata», e il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame […] sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo»xvi.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l’applicazione delle sanzioni processuali sarebbe addirittura un automatismo, che prescinde da ogni valutazione discrezionale.
In questo senso Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2025, n. 19641 afferma che «La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni […] non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, “di default”, dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta». Tale pronuncia non ha applicato la sanzione prevista dal comma 3, «per la carenza di svolgimento di attività difensiva in questa sede da parte dell’intimata» che non aveva svolto difese né presentato controricorso, ma ha comunque applicato la sanzione prevista dal comma 4 (condanna in favore della Cassa delle Ammende)xvii.
In dottrina si è osservato che un’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., svincolata dalla verifica in concreto della temerarietà della lite e riconnessa semplicemente alla volontà di prosecuzione del giudizio, violerebbe addirittura l’art. 23 Cost., difettando nella norma primaria il requisito (insito nella norma costituzionale) dell’individuazione dei presupposti cui viene ricollegata l’imposizione della prestazione patrimonialexviii.
In realtà, già le pronunce, quali Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 e 27 settembre 2023, n. 27433, pervenivano all’applicazione delle sanzioni «in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma», così lasciando intendere che la «valutazione legale tipica» potesse essere derogata da una diversa valutazione del giudicante.
La Corte ha esplicitato il concetto nella pronuncia Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069, in cui ha affermato che «va esclusa una interpretazioneche conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto» e che l’applicazione delle sanzioni «rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie». Successivamente, in Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 ha ribadito che si raccomanda una interpretazione «che non conduca ad un indifferenziato automatismo sanzionatorio».
È quindi oggi prevalente l’orientamento secondo cui l’applicazione delle sanzioni non è automatica, ma è «affidata al vaglio delle peculiarità del caso concreto», come affermato anche dalle pronunce della Sezione tributariaxix.
È appena il caso di evidenziare che la decisione della Corte di provvedere ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è considerata pienamente discrezionale. Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 ha avuto modo di confermare questo principio, in un procedimento per revocazione, in cui il ricorrente lamentava tra l’altro che «se avesse ricevuto la proposta di improcedibilità del ricorso, avrebbe evidenziato al Collegio l’errore di percezione in cui l’estensore della proposta sarebbe incorso». La Corte ha evidenziato che «l’attivazione della procedura, prevista dall’art. 380-bis c.p.c., è del tutto discrezionale, come si desume dalla stessa locuzione verbale (“può formulare”, impiegato il verbo servile “potere”, qui con chiaro significato di abilitazione o concessione di facoltà), che figura nel testo dell’art. 380-bis c.p.c. novellato».
In dottrina si è affermato che il meccanismo dell’art. 380-bis, laddove attribuisce a un giudice singolo il potere di definire il giudizio di legittimità avviandolo verso l’estinzione senza una istanza di parte, sembra di fatto introdurre il giudice singolo in Cassazione, in contrasto con l’art. 106 Cost. e con l’art. 67 ord. giud.xx.
Molti dubbi, anche di costituzionalitàxxi, sono stati sollevati sulla nuova normativa, evidenziando la sproporzione tra gli oneri potenzialmente insostenibili, soprattutto per i soggetti deboli costretti ad agire in giudizio, e lo scopo di disincentivare e punire l’abuso del processo, soprattutto nei casi previsti dall’art. 360-bis c.p.c.xxii.
Il tema più delicato tra quelli sollevati è però quello relativo alla possibilità che il giudice che ha formulato la proposta partecipi al collegio, addirittura quale relatore.
Si è sostenuto che la “proposta” sarebbe in realtà«una “decisione” camuffata»xxiii, trattandosi di provvedimento idoneo a determinare, in assenza di una chiara e formale manifestazione di volontà delle parti, l’estinzione del procedimento: sarebbe quindi una vera e propria anticipazione di giudizio, di carattere decisorio (in quanto potenzialmente idonea a definirlo), che dovrebbe produrre l’incompatibilità del consigliere proponentexxiv. Dovrebbe, infatti, trovare applicazione l’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo cui il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha conosciuto della causa «in altro grado del processo»: norma finalizzata a evitare che il collegio sia privo di terzietà e alterità, per la presenza di un componente che potrebbe, anche inconsapevolmente, essere propenso a difendere il proprio precedente operatoxxv.
La Corte ha invece escluso la sussistenza dell’incompatibilità, con la pronuncia Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. Il Supremo Collegio afferma che la proposta «non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa».
Secondo le Sezioni Unite l’istanza di decisione del ricorrente «non apre una nuova “fase” del giudizio di cassazione» e l’art. 51, n. 4, c.p.c. non potrebbe essere interpretato nel senso di imporre un giudice diverso per ogni atto che scandisce il processo. La proposta di decisione accelerata «non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio», «è priva di autonomia», «non “decide” anticipatamente», «non definisce il procedimento», essendo, al pari della relazione e poi della proposta di cui alle previgenti versioni dell’art. 380- bis c.p.c., uno strumento per attivare il prima possibile, riducendo l’effetto “sorpresa” della decisione, il contraddittorio e stimolare la dialettica sugli eventuali vizi da cui sia affetto il ricorso.
In particolare la Corte sottolinea che a condurre alla chiusura del giudizio non sarebbe la proposta, ma la successiva inattività del ricorrente, da cui scaturirebbe un decreto di estinzione, non già una statuizione confermativa del vizio ravvisato dalla proposta. Neppure, secondo le Sezioni Unite, si realizzerebbe un’ipotesi di «reiterazione provvedimentale», in quanto «la proposta e l’ordinanza del collegio non danno luogo a “due decisioni” sulla stessa causa, rimanendo unico il convincimento decisorio espresso nel provvedimento finale»xxvi.
5. All’esito della fissazione dell’udienza in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente, la Corte può esercitare in pieno i propri poteri decisori.
Può quindi definire il giudizio in conformità alla proposta, addirittura limitandosi, ove lo ritenga, a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell’inammissibilità del ricorsoxxvii.
Non mancano, tuttavia, in concreto numerosi casi in cui la Corte si pronuncia in difformità dalla proposta del relatore e accoglie il ricorso, anche in sede di Sezione tributariaxxviii.
Allo steso modo può decidere di discostarsi dalla proposta e, ritenendo la questione di rilevanza nomofilattica, rinviare la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione in udienza pubblicaxxix.
In proposito, Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 560 ha affermato che «la rimessione alla pubblica udienza – fissata in esito all’adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico – esclude la conformità della decisione definitiva all’iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.».
In camera di consiglio, inoltre, la Corte potrebbe, ovviamente, decidere di dichiarare inammissibile il ricorso, ma per ragioni diverse da quelle contenute nella proposta di definizione accelerata. Al riguardo, Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2025, n. 5580 ha affermato che «non può applicarsi l’ultima proposizione del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., poiché il giudizio non viene definito in conformità alla proposta».
Probabilmente diversa sarebbe la soluzione se il ricorso fosse dichiarato inammissibile per plurimi motivi, compreso quello indicato nella proposta.
Si rammenta infine che la Suprema Corte ha ritenuto che la sintetica proposta di definizione del giudizio può concernere esclusivamente l’inammissibilità, ovvero l’improcedibilità, del ricorso principale, e non anche del ricorso incidentale tardivo, dal momento che, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., si considera inefficace in caso di declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità, del ricorso principalexxx.
La giurisprudenza ha chiarito infine che la rinuncia al ricorso, anche se successiva alla richiesta di discussione, preclude l’applicazione delle sanzioni.
Come evidenziato da Cass. civ., sez. trib., 15 aprile 2025, n. 9872, la rinuncia, anche in assenza di partecipazione o accettazione da parte degli avversari, costituisce una manifestazione di carenza sopravvenuta di interesse che conduce alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.: in questo caso non è applicabile la condanna né al pagamento dell’importo pari al contributo unificato, né al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, in quanto il dato testuale della norma prescrive tali conseguenze aggravate solo «nel caso in cui la indicazione della PDA trovi conferma, esito che certamente non ricorre nel caso di specie, in cui la decisione non è “in conformità” con la proposta».
Si rammenta, tra l’altro, che la rinuncia al ricorso in cassazione non richiede l’accettazione delle altre parti, a differenza di quanto accade nel giudizio di merito ai sensi dell’art. 306 c.p.c., che serve solo a evitare la condanna del rinunciante alle spesexxxi.
6. La nuova formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., introdotta dalla Riforma Cartabia, rappresenta un’innovazione notevole per il giudizio di legittimità.
Particolarmente significativa, per il diritto tributario, è la piena e ormai consolidata applicazione dell’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 380-bis c.p.c. anche all’erario e agli Agenti della riscossione, sottoposti a un inedito vaglio di responsabilità: lo strumento potrebbe scoraggiare la proposizione e la coltivazione di ricorsi inammissibili o infondati, che gravano sul sistema giustizia e sui contribuenti, per i quali la stessa pendenza del giudizio costituisce spesso un peso molto rilevante.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
i Trattasi di principio già affermato da Cass. civ., sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778, sul presupposto che la prenotazione a debito di cui all’art. 3, lett. s), D.P.R. n. 115/2002 consiste «nell’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero» e «l’amministrazione pubblica non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo» essendo «principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge». Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840, sulla scia di quanto già stabilito da Corte cost., 11 febbraio 2005, n. 73, ha precisato che il contributo unificato ha natura tributaria e che tale natura si «conserva anche relativamente al raddoppio».
ii Cass. civ., sez. trib., 15 aprile 2025, n. 9872.
iii Naselli Flores M., Contributo allo studio del filtro in Cassazione: un confronto con l’esperienza spagnola, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2025, 1, 165.
iv Bruno E. – Menicucci M., Cassazione: le riforme di dettaglio, in Giorgi F.M. – Ciaschi S.(a cura di), Riforma del processo e controversie di lavoro. Con approfondimenti sul giudizio di cassazione, Torino, 2023, 135 ss.
vi Mandrioli C. – Carratta A., Diritto Processuale Civile, II, XXX ed., Torino, 499 ss. in nota; Naselli Flores M., op. cit.; Cass. civ., sez. VI, 17 novembre 2020, n. 26056 e Cass. civ., sez. VI, 18 ottobre 2011, n. 21563.
vii Santagada F., Sub art. 380-bis c.p.c., in Tiscini R. (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 149, Pisa, 2023, 576.
viii Giorgi F.M., Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimento accelerato (focus sulle controversie lavoristiche), in Giustizia civile.com, 14 dicembre 2022, parla di fictio iuris della rinuncia tacita, desumibile dalla mancata presentazione di una istanza di decisione, «meccanismo che sembra parzialmente mutuato dalla perenzione nel giudizio amministrativo».
ix Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 conferma che «il giudizio viene definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizio emesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la forma monocratica)». Graziosi A., Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione, in Riv. dir. proc., 2024, 4, 681 evidenzia che a differenza di quanto previsto nella legge delega, che affidava la pronuncia del decreto di estinzione al “giudice” che aveva formulato la proposta, il legislatore delegato attribuisce tale compito alla “Corte”. Naselli Flores M., op. cit., rileva, tuttavia, che la relazione illustrativa specifica che la pronuncia del decreto di estinzione e la liquidazione delle spese è effettuata dal presidente o dal consigliere delegato e che ciò induce, quindi, a ritenere che l’utilizzo dell’espressione “Corte” sia il frutto di un mero refuso, essendo la pronuncia del decreto d’estinzione un provvedimento monocratico demandato all’Autore della proposta.
x Già Cass. civ., sez. trib., 12 ottobre 2018, n. 25485, aveva affermato che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
xii Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 conferma che «la previsione secondo cui “la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391” comporta l’operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale “[i]l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione”».
xiv La giurisprudenza ha chiarito che deve essere un’istanza esplicita rimanendo irrilevante la proposizione di una memoria illustrativa (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2024, n. 2614) o un diverso atto avente differente finalità (Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2005, n. 8001).
xix Ad esempio vds. le ordinanze Cass. civ., sez. trib., 18 marzo 2026, n. 6469 e 25 marzo 2026, n. 7161. Si veda anche Spirito G., Lite temeraria e definizione del giudizio in conformità alla proposta (Nota a Corte di cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 2023, n. 27947), in Njus.it, 4 ottobre 2023.
xx Capponi B., Una novità assoluta per il giudizio di legittimità: il giudice monocratico nel procedimento “accelerato”, in Il Processo, 2023, 1, 313.
xxi Giorgi F.M., op. cit. e, nello stesso senso, Russo R., Celeritas versus iustitia. Il non rito accelerato in Cassazione come ingiusta sfida, in Judicium.it, 22 ottobre 2023; Graziosi A., op. cit., 681.
xxii In base all’art. 360-bis c.p.c comma 1 «Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa».
xxiii Tiscini R., Procedimento in cassazione per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle Sezioni Unite, in Judicium.it, 2 ottobre 2023.
xxiv Capponi B., L’art. 380 bis c.p.c. sotto la lente delle sezioni unite, in Foro Italiano, 2023, 10, I, 2775.
xxv Vaccarella R., Note sull’art. 380-bis c.p.c., in Judicium.it, 3 ottobre 2023.
xxvi Scalvini C., Ricorso per cassazione. L’autore della proposta ex art. 380- bis c.p.c. può partecipare alla decisione del ricorso, in Giur. it., 2025,2, 312. Si vedano in proposito anche le note (adesive alla sentenza) di Nicolai F., Sulla tassatività delle ipotesi di astensione obbligatoria quali disposizioni a tutela dell’accettabilità del risultato della giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2024, 4, 1399 e Capasso V., Non tutte le modifiche vengono per nuocere: il meccanismo ex art. 380 bis c.p.c. tra continuità legislativa e coerenza sistematica, in Foro Italiano, 2024, 9, I, 2470 e di Damiani F.S., Decisione accelerata, deflazione e fair play nel giudizio di legittimità, in Foro Italiano, 2024, 6, I, 1827.
xxvii In questo senso Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2025, n. 15219 ove si legge che l’aggiunta di ulteriori elementi a sostegno dell’inammissibilità del ricorso «costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.».
xxviii In ultimo ad esempio Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2026, n. 8458 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, discostandosi dalla proposta di definizione accelerata, così come, in precedenza: Cass. civ., sez. trib., 28 marzo 2026, nn. 7421, 7422 e 7423; 24 marzo 2026, n. 7007 e altre.
xxix Ad esempio, Cass. civ., sez. trib., 31 marzo 2026, nn. 7920 e 7926.
xxx Cass. civ., sez. II, 5 gennaio 2025, n. 131, con nota di Volpe M.P., Sulle sorti del ricorso incidentale tardivo nel procedimento per la decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., in Foro Italiano, 2025, 4, I, 1064, secondo cui «sarebbe stato più giusto, e logico, propendere per una diversa interpretazione dell’art. 380 bis c.p.c., pretendendo una proposta di definizione del giudizio attinente ad entrambi i ricorsi».
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