Rischi e opportunità della consultazione semplificata
Di Alex Pacini
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Abstract (*)
Il saggio esamina la consultazione semplificata introdotta dall’art. 10-nonies dello Statuto dei diritti del contribuente, soffermandosi sulla natura, sulla funzione e sugli effetti del nuovo servizio digitale. L’analisi valorizza la sua possibile configurazione come banca dati più che come sistema di interlocuzione automatizzata, evidenziandone la funzione di filtro rispetto all’interpello. Ne emerge uno strumento potenzialmente idoneo a semplificare il rapporto tra Fisco e contribuente e a rafforzare la certezza applicativa, pur in presenza di rilevanti rischi interpretativi e operativi connessi al suo concreto funzionamento.
Risks and opportunities of simplified consultation – The essay examines the simplified consultation procedure introduced by Article 10-nonies of the Taxpayer’s Statute, focusing on the nature, function, and effects of this new digital service. The analysis supports its likely configuration as a database rather than as an automated interactive system, highlighting its filtering role with respect to tax rulings. What emerges is a mechanism potentially capable of simplifying the relationship between the tax administration and the taxpayer and of strengthening legal certainty in practice, notwithstanding the significant interpretative and operational risks connected with its actual functioning.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’art. 10-nonies: banca dati o chatbot? – 2.2. La soluzione prospettabile. – 3. La certezza della questione e la funzione di filtro. – 4. Gli effetti della risposta. – 5. Riflessioni conclusive
1. Il D.Lgs. n. 219/2023, attuativo della L. n. 111/2023, recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, tra le varie modifiche e novità apportate, con l’art. 1, comma 1, lett. m), ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente l’art. 10-nonies, rubricato “Consultazione semplificata”.
Tale disposizione prevede la configurazione di un servizio digitale di nuova costituzione che, anche grazie al possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale, si propone di analizzare questioni basate sui singoli casi personali dei contribuenti e rispondere ai quesiti applicativi o interpretativi attraverso risposte univoche. A tal fine, il sistema informatico contiene i documenti di cui al nuovo art. 10-sexies dello Statuto (circolari interpretative e attuative, risposte alle istanze di consulenza giuridica e di interpello), nonché le risoluzioni ed ogni altro atto interpretativo.
Non risulta ancora chiara la configurazione del servizio, che, dal dettato delle disposizioni attuali, potrebbe essere inteso tanto come un chatboti a disposizione dell’Amministrazione, quanto come una banca dati, in grado di produrre al soggetto istante il documento di prassi più idoneo all’istanza presentata.
L’accesso al servizio, totalmente gratuito, è consentito unicamente ai contribuenti di minori dimensioni, ossia «a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilità semplificata»ii.
Come si vedrà più approfonditamente, mentre i soggetti estranei all’ambito applicativo dell’art. 10-nonies possono ottenere risposta solo presentando istanza di interpello, i contribuenti di minori dimensioni hanno a disposizione uno strumento “aggiuntivo”, l’accesso al quale rappresenta, per gli stessi, tanto un’opportunità, quanto un passaggio obbligato per l’eventuale sottoposizione del quesito nelle forme dell’art. 11 dello Statuto. Infatti, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo in esame, la previa utilizzazione del sistema telematico senza ottenere risposta è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.
Così, il nuovo strumento si pone nell’ambito della volontà legislativa di limitare l’accesso all’interpello e, dunque, di ridurre il carico di istanze gravanti sull’Amministrazione finanziaria. La medesima finalità è rinvenibile anche nel necessario versamento di un contributo previsto dal riformato art. 11, comma 3.
L’esigenza di una limitazione del ricorso all’interpello deriva proprio dal successo dell’istituto, oltre che dell’ampliamento delle ipotesi di accesso operato nelle ultime decadi, che ha condotto ad un carico incompatibile con le risorse a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: occorreva far in modo che alla medesima Amministrazione venissero sottoposte solamente questioni sulle quali viga un’obiettiva incertezza. Ridotto ad un ammontare maggiormente gestibile di domande, si auspica che l’istituto possa riconquistare la sua funzione primaria, ossia assicurare un alto livello di certezza in ordine all’interpretazione dell’Amministrazione, quanto meno con riferimento alle risposte forniteiii.
Nonostante la nuova disciplina della consultazione semplificata non sia stata concepita tanto a favore del contribuente, quanto dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, come meglio si dirà più avanti, gli effetti da essa scaturenti porteranno sicuramente benefici ad entrambe le parti del rapporto, semplificandolo e assicurando ad esso, nonostante alcune criticità, maggior certezza. Tant’è che il soggetto istante che si conformi alla risposta ottenuta dal sistema informatico otterrà gli effetti del legittimo affidamento di cui all’art. 10, comma 2, e, dunque, il cristallizzarsi, in relazione al caso prospettato, della posizione dell’Amministrazione finanziaria in punto interessi e sanzioni.
Si tratta, tuttavia, pur sempre di un mezzo sperimentale e del tutto innovativo nel nostro Paese, sì da dover prendere in considerazione anche i molteplici rischi che da esso potrebbero derivare.
2. La previsione del novello art. 10-nonies non esula da possibili incertezze, in particolar modo riguardanti il concreto funzionamento dello strumento che, in sua applicazione, dovrà essere posto a disposizione del contribuente.
In particolare, non risulta chiaro il grado di automazione di cui sarà dotato il servizio di consultazione semplificata. Ci si chiede, più nello specifico, se vi sarà un impiego dell’intelligenza artificiale, volto a fornire al contribuente una risposta univoca e puntuale, generata autonomamente dal cervello elettronico attraverso l’incrocio dei dati posti a sua disposizione, ovvero se verrà costituita una semplice banca dati, la quale consentirà l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuenteiv attraverso la ricerca del documento di prassi adeguato alla risoluzione della questione posta.
Evidente come le implicazioni derivanti dall’adozione di uno o dell’altro strumento sono di rilevantissima portata.
Infatti, l’utilizzo di interlocuzione rapida con l’intelligenza artificiale prospetterebbe, tendenzialmente, una soluzione univoca al contribuente, al quale non rimarrebbe che la scelta di conformarsi o meno alla risposta ottenuta, anche senza la necessità di affidarsi ad un professionista.
Dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, inoltre, ne deriverebbe l’onere di motivazione delle risposte fornite dal cervello elettronico. Difatti, se è vero che il risultato della interlocuzione con l’IA non possa considerarsi un provvedimento amministrativov e nemmeno un atto autonomamente impugnabilevi, esulando così dalla fattispecie specificamente dettata dall’art. 7 dello Statuto, è vero anche che l’atto dovrebbe essere in grado di fornire all’istante gli elementi necessari per comprendere la logica sottesa alla soluzione prospettata. Diversamente, verrebbe meno proprio la natura interpretativa che soggiace all’istituto. In altre parole, al fine di generare una “soluzione univoca” al caso prospettato, il sistema informatico dovrebbe fornire un’interpretazione del diritto relativamente al caso concreto. Se ciò non accadesse e, dunque, non vi fosse un’interpretazione motivata, al contribuente non sarebbe data la possibilità di scientemente conformarsi o non conformarsi alla risposta ottenuta, in quanto non avrebbe elementi argomentativi a cui aderire o da cui discostarsi.
In mancanza di una specifica disposizione, così, la necessità che l’esito della consultazione semplificata sia motivato dovrebbe discendere dall’art. 11, comma 5, Statuto, il quale prevede che la risposta ad interpello è scritta e motivata: la ratio sottesa al dovere motivazionale prescritto per l’interpello dovrebbe trovare riscontro anche nell’ambito di una risposta elaborata informaticamente, la quale presenta la medesima finalità di sussidio ermeneutico al contribuente propria dell’interpello, seppur con effetti minormente vincolanti per l’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, può osservarsi che l’Amministrazione finanziaria non possa giovarsi della propria negligenza. Cosicché, il contribuente deve ritenersi coperto dal legittimo affidamentovii anche nel caso in cui si conformi ad un’indicazione immotivata fornita dall’interlocuzione rapida. Nel caso in cui il soggetto inoltrante il quesito disattendesse la risposta ottenuta, invece, manterrebbe la medesima tutela giurisdizionale derivante dalla mancata adesione ad una risposta correttamente motivata.
Inoltre, la motivazione, nell’ambito dell’interpello, presenta la funzione di vincolare la successiva attività impositiva, nel senso che l’Amministrazione finanziaria, tramite la risposta decide il proprio orientamento in relazione ad un caso specificoviii. Così, nell’eventualità di un successivo accertamento riguardante l’operazione oggetto di interpello, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe puntualmente indicare, a pena di annullabilità, i motivi che rendono la ripresa fiscale non in contrasto con la soluzione precedentemente fornita. Come la risposta ad interpello limita il successivo potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, l’esito prodotto dall’“interlocuzione rapida” limiterebbe il potere della stessa di irrogare sanzioni. Dovrebbe, dunque, esservi un feedback motivato per permettere ad un successivo accertamento di dimostrare l’assenza di contrasto tra l’irrogazione delle sanzioni e il legittimo affidamento scaturente dall’output prodotto dal servizio telematico. Ove, tale prova non fosse raggiunta, non potrebbe essere comminata alcuna sanzione.
Ne deriva che, in presenza di una risposta non motivata, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe alcun modo di dimostrare che le ragioni sottese all’accertamento non contrastino con quelle proprie dell’indicazione fornita dall’interlocuzione rapida, le quali sarebbero ignote. L’indicazione del comportamento da adottare in assenza di motivazione, dunque, comporterebbe effetti maggiormente gravosi in capo all’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe, in caso di successivo accertamento, riprendere, al più, la maggior imposta, cristallizzandosi nella non debenza delle sanzioni.
Al contrario, se a seguito della novella legislativa dovesse ritenersi che sia stata messa a disposizione degli utenti del servizio una semplice banca dati, allora verrebbe meno il nesso di automaticità tra la risposta e la scelta dell’azione da intraprendere. Infatti, attraverso la produzione di un documento di prassi, risulterà spesso necessaria un’opera ermeneutica del contribuente, la quale dovrà intervenire come passaggio mediale tra l’ottenimento dell’output e il raggiungimento della conoscenza della posizione dell’Amministrazioneix.
Così, considerando che la corretta interpretazione di un atto di cui all’art. 10-sexies necessita di competenze tecniche spesso proprie dei soli professionisti, risulterebbe evidente che la possibilità di accesso al software “anche per il tramite di intermediari specificamente delegati” si configuri più come una necessità pratica che come una mera facoltà del contribuente.
Da ultimo, con tutta ovvietà, in assenza di una risposta effettivamente elaborata dal sistema, verrebbe meno qualsiasi opportunità di motivazione dell’output, esaurendosi l’attività del software nell’individuazione, nella propria memoria, del testo più attinente al quesito caricato dall’utente.
Se questo fosse lo strumento disciplinato dall’art. 10-nonies dello Statuto, vi sarebbe, pertanto, la totale assenza di ogni sussunzione nel diritto vivente del caso specifico prospettato dal piccolo contribuente.
2.2. Entrando nel merito della questione, si può fin da subito sottolineare come siano ravvisabili elementi che suffragano entrambe le soluzioni.
Innanzitutto, l’art. 4, comma 1, lett. c), n. 3, della legge delega n. 111/2023, riconduce espressamente «l’utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale». L’uso dell’espressione “interlocuzione rapida” farebbe propendere per la produzione di una risposta da parte del cervello elettronicox, rimandando alla possibilità di ottenere una sorta di dialogo con un chatbot, il quale dovrebbe essere in grado di interiorizzare il quesito posto dal contribuente al fine di fornire un feedback preciso e ritagliato sulla specifica questione proposta.
Ancora, come già accennato, la disposizione di cui all’ art. 10-nonies, comma 3, prevede che, al termine del procedimento telematico, venga individuata una risposta univoca al quesito proposto. Così, lo strumento informatico soddisferebbe la prescrizione normativa unicamente mediante l’emissione di una soluzione puntuale, che non lasci spazio ad incertezze interpretative. Infatti, la presenza di dubbi ermeneutici, spesso caratterizzante i documenti di prassi, comporterebbe la violazione del requisito dell’unidirezionalità della risposta.
Nonostante questi elementi possano portare a ritenere che il servizio posto in essere dall’Amministrazione finanziaria si configuri come un’interlocuzione Fisco – contribuente, come se ci si trovasse effettivamente di fronte ad un “preinterpello” gestito dallo strumento informatico, si considera preferibile assumere che l’art. 10-nonies, per come configurato, faccia riferimento ad una nuova banca dati.
Va sottolineato, infatti, come qualsivoglia rimando all’intelligenza artificiale sia venuto meno nella disposizione introdotta nello Statuto, nella quale il legislatore sembra aver ridimensionato le finalità di evoluzione tecnologica intraviste nella legge delega. Ciò è ravvisabile già nella rubrica della disposizione, che anziché fare riferimento all’interlocuzione rapida, come si sarebbe potuto prospettare a seguito della legge delega, definisce la norma “Consultazione semplificata”. Viene eliminato, così, ogni richiamo ad un dialogo con l’Amministrazione virtuale, sostituito da quello che sembra, già di per sé, concernere un supporto documentale guidato dalla banca dati di nuova costituzione.
L’assenza dell’esplicito rimando all’intelligenza artificiale, tuttavia, non significa che essa non verrà in alcun modo impiegata nel funzionamento del nuovo servizio, ma, probabilmente, solo che non avrà il ruolo di primaria rilevanza che l’interlocuzione rapida permetteva di attendersi. Infatti, l’art. 3 dell’Ai Actxisancisce che per sistema di intelligenza artificiale si intende «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni, o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». Senza soffermarsi in questa sede sul significato del termine “generare”, dunque, è possibile ritenere che anche una banca dati possa rientrare nella definizione elaborata a livello europeo, in particolar modo considerando che, nel caso della consultazione semplificata, l’impulso informatico non sarà un semplice inserimento di parole chiave, ma una specifica domanda articolata dal contribuente, la quale necessita di essere capita e interiorizzata dal sistema informatico al fine di selezionare il documento di prassi maggiormente attinentexii.
Ciò detto, l’art. 10-nonies esplicitamente si riferisce, al primo comma, ad «una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all’articolo 10 – sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo».
In questa direzione sembra convergere anche il comma 3 della novella disposizione statutaria, in quanto sancisce che «la banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente». In particolare, nell’ottica del legislatore, lo strumento informatico non suggerisce direttamente la risposta al contribuente ma consente allo stesso di individuare la soluzione. Rimane, dunque, il soggetto umano il protagonista, ovvero colui chiamato a dover carpire il comportamento giuridico da tenere, sulla base dei documenti forniti dall’informatica.
In quest’ottica si pone anche la relazione illustrativa all’articolo in esame, la quale osserva che «il contribuente è supportato nella ricerca della soluzione del quesito interpretativo o applicativo esposto nella sua richiesta».
3. Una volta ipotizzata quella che, probabilmente, sarà la natura del servizio elaborato dall’Amministrazione finanziaria, appare necessario valutare quale ne sarà la funzione. Innanzitutto, è possibile osservare come la consultazione semplificata si ponga completamente al di fuori della logica dell’interpello, integrando una mera funzione di filtro rispetto al medesimo.
Infatti, il servizio telematico, in quanto banca datixiii, ha solo la possibilità di mettere a disposizione del contribuente un documento di prassi già emanato dall’Agenzia delle Entrate. Ne deriva, a rigore, che le questioni a cui il software riesce a trovare risposta devono già essere state in qualche modo affrontate dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, lo strumento informatico sarebbe in grado di fornire soluzione unicamente a quesiti che, in quanto già oggetto di documenti di prassi preesistenti, risulterebbero inammissibili in sede di interpelloxiv.
Già la legge di delega alla riforma si proponeva di «rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati».
A tal fine, è stato novellato l’art. 11, comma 4, Statuto, che, ai fini dell’interpello, sancisce, che «non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente». In realtà, tale disposizione non assume, nell’ordinamento tributario, un carattere di novità, in quanto una disposizione analoga era già presente nella versione precedente dell’art. 11, nonché nel D.M. n. 109/2001. Tuttavia, vista la volontà del legislatore di effettuare una stretta alla possibilità di accedere all’istituto, è possibile prevedere che, nei casi in cui la risposta all’istanza sia già rinvenibile in precedenti statuizioni dell’Amministrazione finanziaria, essa si limiterà, anche nelle ipotesi di istanze presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 10-nonies, nello statuire l’inammissibilità della questione, ad indicare il documento di prassi congruo al caso prospettato. Con la conseguenza che l’Agenzia delle Entrate non si pronuncerebbe più nel merito di fronte a domande nei confronti delle quali ha già preso posizione, analogamente a quanto già avveniva per l’inammissibilità c.d. “assoluta”xv.
Nel caso di istanze derivanti dai piccoli contribuenti, dunque, l’attività volta a produrre il documento di prassi e impedire l’accesso all’interpello è svolta dalla consultazione semplificata, che agisce, a ben vedere, anche a favore dell’istante, producendo la risposta in tempi brevissimi. Non solo, la consultazione semplificata agevola l’attività del contribuente, il quale, se prima, al fine di verificare l’esistenza del requisito delle obiettive condizioni di incertezza, doveva eseguire autonomamente una ricerca nella banca dati “Documentazione Tributaria“xvi, presente nei siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, con il nuovo strumento ottiene la sicurezza di poter presentare interpello senza dover eseguire alcuna indagine.
Ancora, il favore per il contribuente risulta con maggior evidenza se si confronta lo strumento della consultazione semplificata con il meccanismo previsto dall’art. 6, comma 5-ter, D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, il quale, rispetto al primo, assume una posizione speculare in ordine temporalexvii. Infatti, la produzione informatica del documento di prassi su istanza del piccolo contribuente ingenera in quest’ultimo il legittimo affidamento in via tendenzialmente preventiva rispetto alla trasmissione della dichiarazione tributaria, sollevandolo ab origine dal rischio di incorrere nella comminazione di successive sanzioni. Diversamente, la citata disposizione di cui all’art. 6, comma 5-ter prevede la non punibilità per chiunque, avendo commesso una violazione a causa di condizioni di obiettiva incertezza nell’interpretazione normativa, si conformi, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con un documento di prassi sopravvenuto. Evidente come la previa certezza della correttezza del proprio agire, o quantomeno di non incorrere in successive sanzioni tributarie, si configuri come un meccanismo di compliance più soddisfacente di una logica di non punibilità ex post che oneri il contribuente, non solo di monitorare eventuali interventi, nuovi o modificativi di un eventuale precedente orientamento, dell’Amministrazione finanziaria, ma anche di dimostrare che l’infedele dichiarazione sia derivata da condizioni di obiettiva incertezza normativa.
Ciò nonostante, come già evidenziato, il sistema nasce a favore dell’Amministrazione, deflazionandola dall’ingente carico di domande inammissibili da vagliare e a cui rispondere.
Si evidenzia che le questioni concernenti la funzione della consultazione semplificata non riguardano tutte le tipologie di interpello legislativamente previste, ma solo alcune di esse. Se risulta del tutto possibile immaginare l’applicazione del nuovo strumento in relazione alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 11, sembra si possa escludere, tanto da un punto di vista pratico quanto avendo riguardo al dettato normativo, che il sistema telematico possa essere utilizzato per verificare la possibilità di disapplicare una norma antielusiva nel caso concreto.
Invero, tali fattispecie sono connotate da un altissimo grado di specificità, la quale richiede di procedere a una profonda valutazione fattuale caso per caso. Sarebbe difficilmente immaginabile, dunque, che un’ipotesi presentata al servizio informatico fosse del tutto sovrapponibile a un’altra già oggetto di una precedente risposta ad interpello.
Inoltre, la prospettazione di una soluzione a tali quesiti, oltre a presupporre un’analisi delle particolarità del caso affrontato, richiederebbe anche la capacità di valutare eventuali elementi di prova forniti dall’istante. Tale attività, dunque, continua a poter essere esercitata solo da un funzionario, e non certo da un sistema di banca dati. Tant’è che non ci si aspetta che il servizio possa avere uno spazio per caricare gli allegati, considerando l’impossibilità di confrontare automaticamente la singola prova con un documento presente nel sistema.
Si pensi, ad esempio, al caso di una fusione nella quale l’incorporata sia priva di lavoratori dipendenti. La società incorporante dovrebbe, per ottenere il riporto delle perdite pregresse dell’incorporata, ottenere la disapplicazione del c.d. test di vitalità previsto dall’art. 172, comma 7, TUIR. A tal fine, occorrerebbe valutare l’esistenza di un’operatività da parte della società incorporata, procedura la quale non può che avvenire attraverso la disamina dell’attività imprenditoriale della stessa. Pare evidente come tale analisi non possa ridursi all’emissione di un documento di prassi.
Per le medesime ragioni, assai ardua risulterebbe l’applicazione di tale servizio agli interpelli probatori, a quelli prodromici all’accesso all’imposta sostitutiva per i rimpatriati e a quelli antiabuso. Tali istanze possono comprendere ipotesi estremamente eterogenee tra loro, tanto che ogni caso specifico presenta delle caratteristiche di unicità che lo rendono poco confrontabile con statuizioni su altre fattispecie.
Tale impostazione è riscontrabile anche nel dettato normativo dell’articolo in esame, il quale, al comma 3, fa riferimento «al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente», rimandando espressamente solo alle fattispecie che possono essere oggetto di interpello “interpretativo” o “qualificatorio”xviii. Tutte le altre ipotesi di interpello previste dall’art. 11 L. n. 212/2000, pertanto, oltre che per le delineate impossibilità di carattere tecnico, si pongono al di fuori dall’ambito applicativo dell’art. 10-nonies. Così, parrebbe legittimo ritenere che al di fuori dei casi dell’interpello interpretativo o qualificatorio, i contribuenti di minori dimensioni possano presentare direttamente istanza di interpello, senza dover previamente sottoporre il quesito allo strumento informatico.
Da ultimo, l’output fornito dalla consultazione semplificata, concretizzandosi in un documento di prassi, ha necessariamente ad oggetto una questione non connotata da condizioni di obiettiva incertezza ai sensi dell’art. 11, comma 4, Statuto del contribuente. Non per questo, tuttavia, la soluzione prodotta dal software sarà sempre univoca, ovvero in grado di suggerire al contribuente l’adozione di un comportamento chiaro e determinato. Difatti, come già accennato, i documenti di prassi di portata generale risultano spesso interpretabili, tanto da poter essere richiamati da entrambe le parti di un giudizio per sostenere le rispettive tesixix. Appare necessario chiedersi, dunque, quali conseguenze possano derivare dall’emissione, da parte del sistema, di una risposta ambigua, inidonea a fornire una soluzione inequivocabile al caso prospettato dal soggetto passivo.
A rigore, apparirebbe difficile ritenere che sia possibile proseguire nel procedimento e ottenere un “doppio grado” di rapporto con l’Amministrazione finanziaria, in quanto, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 10-nonies, deve essere la banca dati ad informare il contribuente della possibilità di presentare istanza di interpello e appare abbastanza evidente che, nel momento in cui questa fornisca un risultato, ritenga di aver espresso una regola univoca di comportamento. Un’eccezione a tale criticità potrebbe essere riscontrarsi nelle ipotesi in cui il documento emesso dal cervello elettronico non abbia alcuna attinenza al caso prospettato: in presenza di lacune così macroscopiche la risposta fornita dovrebbe considerarsi inesistente e, dunque, tale da legittimare il contribuente a presentare istanza di interpello.
Tornando alle fattispecie in cui il documento di prassi prodotto sia coerente al caso prospettato ma fornisca una risposta ambivalente, sono prevedibili una serie di casi in cui il soggetto passivo, interpretando in senso ad esso favorevole l’output ricevuto, possa utilizzare gli effetti dello strumento informatico per ottenere, con un maggior grado di sicurezza, un trattamento fiscale più vantaggioso. Sarebbe, in questo caso, conseguente onere dell’Amministrazione accertare l’infedele dichiarazione del contribuente, dimostrando la correttezza di una diversa interpretazione del documento di prassi, e assoggettare a ripresa le imposte versate dall’istante. Si osserva, tuttavia, come un eventuale accertamento in questo senso da parte dell’Amministrazione, salvo che non vi sia stata una dimostrabile malafede del contribuente, costituisca un’ammissione implicita dell’assenza di chiarezza e della diversa interpretabilità della risposta su cui l’istante ha posto il proprio affidamento. Così, lo stesso atto impositivo costituirebbe la prova della non univocità della risposta fornita dalla consultazione semplificata. Conseguentemente, la banca dati, ai sensi dell’art. 10-nonies, comma 3, avrebbe dovuto informare il contribuente della facoltà di accedere all’istituto dell’interpello.
L’eventuale contenzioso, dunque, ove la pretesa riguardasse solo la maggiore imposta, senza alcuna inflizione di sanzioni, potrebbe vertere sull’assunta erronea applicazione della legge oggetto del documento di prassi prodotto dallo strumento informatico. All’Amministrazione spetterebbe l’onere di dimostrare la correttezza della propria interpretazione, senza differenza rispetto al caso in cui il contribuente non si fosse conformato alla risposta di interpello ricevuta.
Tuttavia, la lite incardinata mediante l’impugnazione di un atto impositivo che commini anche le sanzioni, prevederebbe un onere della prova più arduo per l’Agenzia delle Entrate. Tant’è che il contribuente, in tal caso, dovrebbe fondare il ricorso, oltre che sull’erronea interpretazione delle leggi oggetto dei documenti di prassi, anche sulla violazione dell’art. 10-nonies, adducendo il mancato rispetto del legittimo affidamento da questo scaturente. In questo caso, l’Amministrazione dovrebbe provare, oltre che la correttezza della propria interpretazione e, dunque, la conseguente infedeltà della dichiarazione presentata dal contribuente, anche l’impossibilità di ricavare dal documento prodotto dal sistema informatico l’interpretazione adottata dal contribuentexx. Solo l’integrazione di una tale dimostrazione, infatti, legittimerebbe la comminazione delle sanzioni. Sarà, dunque, da valutare se il servizio telematico porterà effettivi benefici all’Amministrazione, finendo per deflazionare il carico di domande di interpello, ma non quello di atti impositivi e di contenziosi.
4. Visti i possibili rischi che potrebbero derivare da un massiccio utilizzo del nuovo software, ben si comprende come, rispetto a quelli derivanti da una risposta favorevole ad interpello, gli effetti che discendono dalla soluzione prospettata dalla consultazione semplificata siano stati ridimensionati.
Infatti, se l’art. 11 dello Statuto del contribuente dispone che la risposta ad interpello abbia un’efficacia totalmente vincolante per l’Agenzia delle Entrate, l’art. 10-nonies, comma 3,prevede degli effetti più contenuti a favore del contribuente. La risposta della banca dati, infatti, produce, solo nei confronti del soggetto istante gli effetti previsti dall’art. 10, comma 2, del medesimo Statuto. Pertanto, il soggetto passivo che si conformi alla risposta ottenuta dal servizio telematico, in caso di una successiva diversa interpretazione erariale che conduca ad una ripresa a tassazione, rimarrà in ogni caso indenne dal pagamento di sanzioni e interessi moratori, in virtù del proprio legittimo affidamento alle indicazioni ricevute.
Occorre evidenziare come la scelta di far discendere dalla risposta gli effetti previsti dall’art. 10, comma 2 dello Statuto appaia, a prima vista, assolutamente sistematica, in quanto la disposizione citata sancisce che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima». Tant’è che il contribuente, vista la configurazione del sistema come banca dati, altro non fa che adeguarsi al contenuto dei documenti di prassi. Risulta, così, del tutto conforme la perimetrazione degli effetti e la differenziazione dall’istituto di cui all’art. 11 L. n. 212/2000.
Tale impostazione si giustifica, inoltre, dalla volontà del legislatore di limitare le possibili perdite di gettito che potrebbero derivare dall’impossibilità di recuperare a tassazione anche il tributo. Infatti, non solo, come visto, la risposta fornita può essere suscettibile di diverse interpretazioni, ma, ad oggi, manca anche qualsivoglia certezza che la banca dati produca sempre il documento più adeguato al caso presentatogli. Tant’è che il comma 1 della disposizione in esame prevede che la richiesta sia relativa a casi concreti, senza tuttavia chiarire il grado di specificità che essa debba assumere o quali requisiti debba presentarexxi.
Non è ancora chiaro, dunque, quale livello di complessità della questione il sistema sia in grado di comprendere, interiorizzare e processare, con la possibilità concreta che, selezionando le parole chiave errate e giungendo ad una comprensione parziale del quesito, individuandone correttamente l’ambito ma non il preciso significato, questo fornisca al contribuente risposte più favorevoli rispetto alla posizione in realtà assunta dall’Amministrazione.
Un’ulteriore ipotesi si rinviene nell’assoluta assenza di comprensione della domanda, con conseguente autorizzazione a presentare istanza di interpello, pur in presenza di un documento di prassi già emanato sul punto. Si immagini, ad esempio, una formulazione del quesito estremamente bizantina e contorta o troppo scarna, ovvero, ancora, connotata da un linguaggio eccessivamente colloquiale e assente di riferimenti giuridici.
Tali possibilità aprono ad un’evoluzione dello strumento che, auspicabilmente, anche con meccanismi di machine learning, diverrà sempre più abile ad intercettare correttamente la tematica prospettata e a rispondere esattamente. Dall’altra parte, appare prevedibile anche uno studio sul funzionamento del servizio digitale da parte dei professionisti del settore, i quali, attraverso l’approfondimento del rapporto tra alcuni input e output, potrebbero essere in grado di aggirare il sistema informatico e ottenere il risultato maggiormente conveniente.
Questo può aprire la strada a domande volte proprio all’ottenimento del documento di prassi scorretto, ma più favorevole al contribuente, preventivando il semplice pagamento della maggior imposta in caso di successivo accertamento, come anche alla formulazione di quesiti tali da ottenere l’accesso all’istituto dell’interpello, nel caso in cui si ritenga di poter avanzare argomentazioni idonee a far mutare orientamento all’Agenzia delle Entrate o di presentare una fattispecie che esuli dalla posizione già assunta dalla medesima.
Da ultimo, si evidenzia che se fosse stato configurato il servizio di “interlocuzione rapida”, vi sarebbe stato qualche dubbio maggiore sulla portata degli effetti, vista l’assimilabilità diretta all’istituto dell’interpelloxxii. Infatti, il contribuente, in quel caso si sarebbe pur sempre adeguato ad un’indicazione fornitagli puntualmente ed espressamente sul caso prospettato. Così, considerando che il trattamento fiscale connesso ad un’operazione è in grado di determinarne l’economicità, se il soggetto passivo avesse deciso di porre in essere una determinata iniziativa di natura commerciale sulla base della risposta ottenuta sul caso prospettato, sarebbe risultato, poi, iniquo, accertare un’imposizione difforme da quella inizialmente adottata. Ciò, in particolar modo avendo riguardo, nell’ottica del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, al trattamento degradato rispetto a quello discendente dalla risposta ad interpello.
A ben vedere, non vi sono ragioni perché tale ragionamento non sia proprio anche della consultazione semplificata, così come legislativamente configurata. Infatti, se è vero che risulterebbe eccessivo, per quanto visto sopra, estendere a tale istituto gli effetti dell’interpello, è vero anche che, in questo caso, il soggetto istante non si conforma ad un atto amministrativo che lui stesso ha trovato tra i molti disponibili, ma si attiene ad un documento che lo stesso ente impositore fornisce in relazione allo specifico caso prospettatoxxiii.
5. Analizzata la natura e appurati funzione ed effetti della consultazione semplificata, si può osservare come l’introduzione del nuovo strumento di compliancexxiv e la sua messa a disposizione del contribuente può essere accolta con tendenziale favore.
Senza ombra di dubbio, infatti, il sistema presenterà delle insidie e porterà con sé alcuni rischi, ma non tali da scoraggiare un tentativo di snellire il rapporto Fisco – contribuente e condurre con sé benefici per entrambe le parti.
È possibile, così, auspicare ad un aumento della fiducia negli strumenti di intelligenza artificiale tale da giungere a rendere maggiormente ampi gli effetti che possono derivare dalla loro applicazione, fino, chissà, a pervenire, da parte dell’Amministrazione, ad un coinvolgimento dei funzionari che esuli dalle attività di controllo solo nelle casistiche che importino una novità o un’evoluzione.
Dunque, non ci si può che augurare, anche con successive modifiche e correzioni, un successo del nuovo strumento dell’Amministrazione finanziaria, sì da aprire anche la strada ad ulteriori interventi normativi che introducano una sempre maggiore semplificazione nell’individuazione del corretto adempimento tributario. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di configurare un’analoga banca dati degli avvisi di accertamento, che permetta di valutare, nel caso concreto, se un determinato comportamento economico o dichiarativo sia congruo o possa trovare correzioni.
Queste novità si inserirebbero in un’ottica di semplificazione, di elevata certezza del diritto, oltre che di maggiore trasparenza, non solo dell’agire amministrativo, ma anche della giustizia, introducendo una rivoluzione che, con timida speranza, si confida possa trovare il proprio punto di inizio proprio nell’art. 10-nonies.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
i Per chatbot deve intendersi un software in grado di intrattenere forme di conversazione (scritte o orali) simulando forme umane di intelligenza. Ne sono esempi le finestre di risoluzione dei problemi degli utenti con assistenti virtuali presenti in molteplici siti Internet, ormai anche delle Amministrazioni. Tale strumento, implementato con una forma molto sviluppata di intelligenza artificiale, potrebbe fornire risposta anche ai quesiti interpretativi posti dai contribuenti.
vi Con riferimento alla disciplina previgente, la giurisprudenza (tra le molte, Cass. civ., sez. trib., n. 36050/2022, ord. n. 32425/2019, Cass. civ., sez. VI, n. 13963/2017) riteneva le risposte ad interpello disapplicativo, in quanto idonee ad esprimere una pretesa tributaria, facoltativamente impugnabili. In dottrina, sul punto, si vedano Fransoni G., Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 2012, 11, 979-1012, nonché, per la natura, l’obbligatorietà e l’impugnabilità degli interpelli disapplicativi (o “non applicativi”), con particolare riferimento alle disposizioni antielusive speciali in tema di società di comodo, Buttus S., Spunti ricostruttivi in ordine alla natura dell’interpello nella disciplina delle società di comodo, in Innovazione e Diritto, 2012, 4, 113-131.
vii Sul legittimo affidamento, si veda Tesauro F. (a cura di), Istituzioni di diritto tributario. 1 – Parte Generale, ed. XIV, Milano, 2021, 168, nonché, anche in riferimento al legittimo affidamento in tema di tributi unionali, Della Valle E., La “valorizzazione” dell’affidamento del contribuente, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 1, 18-25.
viii Si veda Nussi M., “Prime osservazioni sull’interpello del contribuente”, in Rass. trib., 2000, 6, 1859-1870.
ix Un esempio tra molti può essere rappresentato dalla circ. n. 7/E/2013 in tema di pex. Infatti, nell’esplicare il tema del requisito della commercialità, l’Agenzia delle Entrate sancisce che la regola, in caso di assenza di attività commerciale per un periodo superiore ai tre anni, è il venir meno del regime della partecipation exemption e la conseguente deducibilità delle minusvalenze. .n. /
x In tal senso, in seguito all’emanazione della legge delega, Rizzardi R., La riforma degli interpelli: debuttano il quesito a pagamento e l’intelligenza artificiale, in Corr. trib., 2023, 7, 639-644.
xii Nello stesso senso, Dodero A., Il nuovo interpello e i supporti interpretativi che favoriscono il rapporto Fisco-contribuente, in il fisco, 2024, 3, 231-240.
xiii A ben vedere, la realizzazione di un chatbot non avrebbe in alcun modo cambiato le cose, in quanto, comunque, le risposte da questo fornite sarebbero state il frutto dell’incrocio e dell’elaborazione dei dati presenti nei documenti prassi. Vista l’incapacità degli strumenti di intelligenza artificiale di elaborare argomentazioni nuove e innovative, dunque, un’eventuale risposta da parte del sistema sarebbe derivata in ogni caso dall’inequivoca certezza della questione. ,3,
xiv Analogamente, Cazzato A.L., Il “nuovo” servizio di consultazione semplificata tra luci ed ombre dell’attuale disciplina, in il fisco, 2024, 12, 1111-1116.
xv Sulla questione, per le ipotesi che riguardavano le violazioni di precetti diversi e ulteriori rispetto a quelli recati nel D.M. n. 209/2001, ossia per le ipotesi di palese ed oggettiva incompatibilità con la funzione e i presupposti dell’interpello, Pistolesi F., Gli interpelli Tributari, Milano 2007, 56.
xvii La norma, trasposta nell’art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 173/2024, in vigore dal 1° gennaio 2027, dispone che «non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 10 – sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria».
xviii In questo senso, si veda Cazzato A.L., Consultazione semplificata e interpello: dove finisce una inizia l’altro, in il fisco, 2024, 22, 2042-2049.
xix A tal proposito, già la circ. n. 50/E/2001 sottolineava implicitamente l’interpretabilità degli atti di prassi, sancendo che «l’ambito oggettivo dell’interpello è circoscritto alla interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari». Sul fatto che tali documenti di prassi possono replicare l’“equivocità normativa”, si veda Melis G., Manuale di Diritto Tributario, III ed., Torino 2021, 151-154.
xx Sul punto, avendo riguardo al legittimo affidamento, si veda Nussi M., Mutamenti interpretativi e affidamento del contribuente, in Rass. trib., 2007, 5, 1379-1385.
xxi In questo senso, Cazzato A.L., Il “nuovo” servizio di consultazione semplificata tra luci ed ombre dell’attuale disciplina, cit., 1111-1116.
xxii Sul legittimo affidamento, anche con specifico riferimento alla sistematicità della differenza degli effetti scaturenti dalla conformazione alla risposta ad interpello e ad altre puntuali indicazioni dell’Amministrazione finanziaria sul caso concreto, si veda Petrillo G., Revirement ministeriali in peius e nuove prospettive di tutela del legittimo affidamento, in Riv. dir. trib., 2024, 2, 237-259. Analogamente, Logozzo M., Il principio del legittimo affidamento: confermata dalla Cassazione la tutela “parziale” del contribuente (nota a Cass. ord. n. 370/2019), in GT –Rivista di giurisprudenza tributaria, 2019, 7, 625-632, nonché Id., I principi di buona fede e del legittimo affidamento: tutela “piena” o “parziale?”, in Dir. prat. trib., 2018, 6, 2325-2364.
xxiiiSulla possibilità di conferire al legittimo affidamento effetti più pregnanti, tanto da includervi anche la non debenza del tributo, si veda Marongiu G., “Statuto del contribuente, affidamento e buona fede”, in Corr. trib., 2001, 35, 2613-2616, il quale precisa espressamente che «quando l’Amministrazione abbia già fornito compiutamente e chiaramente una soluzione interpretativa, non è neppure il caso di attivare l’interpello perché non c’è il suo presupposto, l’incertezza, comunque quest’ultima sia intesa. Ma allora, se l’interpretazione già accolta in una circolare è nel senso della non debenza del tributo o della debenza in una misura inferiore a quella poi accertata, la soluzione “certa e compiuta” non può avere un trattamento diverso da quella che conseguirebbe all’attivazione dell’interpello e alla sua conclusione con una risposta favorevole al contribuente», nonché Maspes P., Legittimo affidamento: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio?, in Corr. trib., 2021, 1, 91-98.
Sul punto, si veda anche Viotto A., Tutela dell’affidamento, consulenza giuridica e interpello, in Riv. dir. trib., 2017, 6, 689-705, nonché Peruzza D., Affidamento legittimo ed esigibilità del tributo, in Rass. trib., 2014, 2, 273-294.
xxiv Sul tema, anche con specifica analisi delle rationes comuni agli specifici istituti di taxcompliance, si veda Nussi M., La tax compliance del contribuente e il diritto ad una buona amministrazione”, in Pierro M. (a cura di), Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti tributari, Milano 2019, 117-149.
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