MLBO e detrazione IVA: tanto tuonò che piovve. Il revirement dell’Agenzia delle Entrate sui transaction costs
Di Benedetta Benincasa
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Abstract (*)
Il contributo si propone di analizzare la disciplina della detraibilità ai fini IVA dei costi di transazione (cc.dd. transaction costs) sostenuti dalle società veicolo (cc.dd. SPV) nell’ambito delle operazioni di Merger Leveraged Buy Out (MLBO), soffermandosi sugli effetti sistematici del recente mutamento di orientamento dell’Amministrazione Finanziaria. Dopo aver richiamato il quadro interpretativo pregresso, che negava il diritto alla detrazione per le holding “statiche” sul presupposto della loro estraneità gestionale (v. circ. n. 6/E/2016), si esamina la dirompente evoluzione della giurisprudenza unionale e domestica. Particolare attenzione viene posta alle pronunce che hanno sdoganato l’operazione, riconoscendo la natura transeunte del veicolo e il nesso di strumentalità dei costi preparatori rispetto alle future operazioni imponibili della società risultante dalla fusione. L’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate (ris. 12 febbraio 2026, n. 7/E del) – adeguatosi alle sentenze della Corte di Cassazione dell’agosto 2024 – ha contribuito a delineare un quadro più chiaro, offrendo spunti per affrontare il tema della soggettività passiva e del principio di neutralità dell’imposta, e fornendo una cornice più sicura – ma ancora non certa – per tentare di disinnescare i contenziosi pendenti e agevolare la gestione fiscale delle operazioni tipiche del private equity.
MLBO and VAT deductions: it thundered so much that it rained. The Revenue Agency’s reversal of transaction costs. – This article analyses the VAT deductibility rules for transaction costs incurred by Special Purpose Vehicles (SPVs) within Merger Leveraged Buyout (MLBO) operations, focusing on the systemic effects of the Italian Revenue Agency’s recent shift in interpretation. After outlining the previous interpretative framework – which denied the right to deduct VAT for “static” holding companies based on their lack of managerial involvement (s. circular n. 6/E of 2016) – the analysis examines the groundbreaking evolution of EU and domestic case law. Particular attention is devoted to the rulings that have validated the operation, acknowledging the transient nature of the vehicle and the instrumental link between preparatory costs and the future taxable transactions of the post-merger entity. The clarifying intervention by the Italian Revenue Agency (resolution No. 7/E of February 12, 2026) – which aligns with the Supreme Court (Corte di Cassazione) rulings of August 2024 – has helped delineate a clearer framework. It offers key insights for addressing the issues of VAT status and the principle of tax neutrality, while providing a more secure – though not yet certain – environment to attempt to defuse pending litigation and facilitate the tax management of typical private equity operations.
Sommario: 1. Il (superato) orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate. – 2. Le criticità emerse e gli orientamenti giurisprudenziali. – 2.1 La soggettività passiva della SPV quale fulcro della neutralità del tributo. – 3. La ris. n. 7/E/2026 e il (formale) riallineamento ai principi eurounitari di proporzionalità e certezza del diritto. – 4. Le coordinate operative per il recupero: il binario obbligato del rimborso straordinario. – 4.1. Il valore della “giusta imposta” e le criticità procedurali nel recupero del credito. – 5. Conclusioni.
1. Le dinamiche impositive connesse alle operazioni societarie straordinarie, e in modo peculiare alle acquisizioni con indebitamentoi (d’ora in avanti anche Merger Leveraged Buy Out o MLBO), costituiscono da tempo un terreno di acceso confronto tra prassi amministrativa e giurisprudenza, specialmente con riferimento al perimetro applicativo del diritto alla detrazione dell’IVAii.
Come noto, il sistema dell’IVA si fonda sul principio di neutralitàiii, il quale esige che l’onere del tributo non gravi sugli operatori economici, trovando nel meccanismo della detrazione il suo indefettibile inveramento normativo.
Come altresì noto, affinché tale diritto possa essere legittimamente esercitato, la disciplina eurounitaria e interna richiedono la sussistenza di un duplice requisito: il primo di natura soggettivaiv, ossia la qualifica di soggetto passivo d’imposta in capo a colui che pone in essere l’operazione, e uno di natura oggettiva, consistente nella ravvisabilità di un nesso di stretta strumentalità tra i servizi acquistati “a monte” e le future operazioni attive imponibili “a valle”. In ossequio al principio della neutralità, infatti, il diritto alla detrazione sorge anche a fronte di attività meramente preparatoriev, a condizione che gli oneri sostenuti siano concretamente e oggettivamente riferibili alla produzione di ricavi futuri.
In questo scenario, tuttavia, la qualificazione fiscale dei costi di transazionevi (d’ora in avanti anche transaction costs) – quali spese legali, di due diligence, commissioni bancarie e oneri di consulenza sostenuti dalle società veicolo (d’ora in avanti anche SPV) costituite ad hoc per l’acquisizione della target – ha per anni scontato un orientamento marcatamente restrittivo e formalistico da parte dell’Amministrazione Finanziariavii.
Quest’ultima, infatti, tendeva a disconoscere in radice il presupposto soggettivo in capo alle neocostituite newco. Nella visione pregressa dell’Agenzia delle Entrate – cristallizzata in documenti di prassi quali la circ. n. 6/E/2016viii e la successiva Consulenza giuridica n. 17/E/2019 – la società veicolo veniva assimilata tout court a una mera “holding statica”. Dal momento che, in una prima fase, la SPV si limitava al puro possesso delle partecipazioni nella società acquisita senza interferire attivamente nella gestione di quest’ultima, l’Amministrazione riteneva che essa difettasse dello status di operatore economico ai fini IVA. Tale impostazione precludeva in via assoluta il recupero dell’imposta assolta sugli oneri preparatori, trasformando l’IVA in un costo occulto e definitivo.
Il limite di questa interpretazione risiedeva nel valutare la società veicolo in modo rigido e temporalmente parziale, ignorando la reale architettura delle operazioni di Merger Leveraged Buy Out. In un MLBO, infatti, l’acquisizione delle partecipazioni non è mai fine a sé stessa, ma costituisce solo il primo segmento di un’operazione unitaria e preordinata, che culmina fisiologicamente con la fusione per incorporazione tra la newco e la società operativaix. Tale fusione si rende strutturalmente necessaria per allineare il debito contratto per l’acquisizione agli effettivi flussi di cassa generati dalla target. Di conseguenza, la natura della SPV non è statica, bensì squisitamente “transeunte” e strumentale al compimento dell’intera operazione economicax. Negando tale nesso funzionale, l’Amministrazione finiva per sanzionare impropriamente la fisiologica assenza di operazioni attive immediate da parte del veicolo, ponendosi in contrasto con il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta relativa ad acquisti propedeutici all’avvio dell’attività d’impresa.
2. Il perimetro di rigidità delineato dalla prassi erariale ha fisiologicamente innescato un vasto contenzioso, all’interno del quale i contribuenti hanno costantemente eccepito l’incompatibilità del concetto di “holding statica” con la reale natura dinamica e preordinata dei veicoli di acquisizione. Diversamente da quanto accaduto in altre fattispecie tributarie, dove la stratificazione di norme ha generato pronunce contraddittorie, in questo ambito la giurisprudenza ha progressivamente eroso le certezze dell’Amministrazione, tracciando un percorso interpretativo via via più netto e ancorato ai principi unionalixi.
Le prime significative crepe nel muro eretto dall’Agenzia delle Entrate si sono registrate in sede di giurisprudenza di merito. A titolo esemplificativo, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza 5 dicembre 2022, n. 3361, si era già espressa in favore della spettanza del diritto alla detrazione dell’IVA sui transaction costs sostenuti da una SPV. In tale scia si è inserita, consolidando questo orientamento, anche la sentenza 20 dicembre 2023, n. 3755 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. I giudici regionali hanno confermato la piena legittimità della detrazione per oneri di consulenza, spese legali e due diligence sostenuti da una SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO culminata con la fusione ex art. 2501-bis c.c. tra la società target e il veicolo.
In tale occasione, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha espressamente richiamato – ritenendone condivisibili le conclusioni – la norma di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), 1° giugno 2023, n. 220. Secondo tale autorevole indirizzo, l’IVA assolta dalla SPV sugli acquisti preordinati alla realizzazione di un MLBO è detraibile a condizione che la società risultante dalla fusione si qualifichi come soggetto passivo IVA e goda a sua volta del diritto alla detrazione. Tale impostazione, recependo i dicta della Corte di Giustizia dell’Unione Europeaxii (a partire dal 1985 causa C-268/83, Rompelman; causa C-110/94, Inzo; causa C-400/98, Breitsohl; causa C-137/02, Faxworld; causa C-527/11, Ablessio; causa C-249/17, Ryanair Ltdxiii; causa C-42/19, Sonaecom) ribadisce che la legittimità della detrazione sussiste per gli acquisti strumentali all’avvio dell’attività d’impresa, includendo nel concetto di strumentalità anche le attività meramente preparatorie, purché oggettivamente riferibili alla produzione di ricavi futuri.
Il superamento del contrasto interpretativo ha trovato il suo definitivo compimento con l’intervento della Suprema Corte di Cassazione con le (ormai note) sentenze “gemelle” del 9 agosto 2024, n. 22608 e n. 22649. I giudici di legittimità hanno espressamente rigettato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che una SPV non può ritenersi una mera “holding statica”, ma uno strumento funzionale a raccogliere risorse per gestire direttamente l’azienda a seguito della fusione.
Sotto questa rinnovata prospettiva, la Suprema Corte ha qualificato i transaction costs non come oneri legati al possesso passivo di quote, bensì come spese prodromiche all’attività economica post-fusione. Sebbene attenta dottrina avesse evidenziato come tali pronunce lasciassero aperti alcuni interrogativi – ad esempio sull’individuazione del beneficiario effettivo tra promotore e SPV – l’impatto dirompente delle sentenze del 2024 ha di fatto travolto il preesistente impianto dell’Amministrazione.
La statuizione della Corte ha così reso indifferibile una retromarcia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, sfociata nell’emanazione della ris. n. 7/E/2026xiv, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha (finalmente) allineato la propria prassi al diritto vivente.
2.1.Il superamento dell’impasse interpretativo sopra delineato poggia, in ultima analisi, sul riconoscimento della SPV quale soggetto passivo IVA ab origine, scardinando definitivamente la fallace assimilazione del veicolo di acquisizione a una mera “holding statica”xv. Tale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale valorizza il ruolo “prodromico” e “preparatorio” svolto dalla società rispetto all’attività economica che verrà esercitata solo all’esito dell’integrazione con la targetxvi. Come autorevolmente sancito dalle sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, il sostenimento di oneri di investimento orientati all’acquisizione di partecipazioni azionarie non può essere isolato dal contesto dell’intera operazione straordinaria. Esso, piuttosto conferisce all’ente la piena qualifica di operatore economico, anche laddove i beni e servizi acquistati siano destinati a un utilizzo funzionale e differito nel tempo. Secondo il principio di cui all’art. 168 Direttiva n. 2006/112/CE, infatti, il diritto alla detrazione dell’IVA a monte spetta in relazione all’acquisto di beni o servizi impiegati “ai fini” di operazioni soggette ad imposta, e quindi anche in funzione della loro effettuazionexvii.
Ne consegue che l’operazione di MLBO deve essere letta nella sua effettiva sostanza economica e giuridica unitaria, rifiutando quei frazionamenti artificiosi che per anni hanno isolato la fase di acquisizione da quella gestionale.
In tale cornice, i transaction costs perdono la natura di oneri legati al mero possesso di quote per assumere la qualifica di costi generali del progetto imprenditoriale, intrinsecamente destinati a confluire nel prezzo dei beni o servizi ceduti dalla società post-fusione. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 7/E/2026 recepisce finalmente questa impostazione, confermando che il diritto alla detrazione in capo alla SPV è da considerarsi “in sé perfetto” già al momento del sostenimento della spesa. Tale approccio non solo ristabilisce la coerenza tra prassi e diritto vivente, ma permette alla società risultante dalla fusione di “ereditare” e azionare tale creditoxviii, assicurando l’effettiva operatività del principio di neutralità del tributo (oltre che dell’operazione straordinaria) ed evitando che l’imposta si trasformi in un onere definitivo e improprio per l’impresa.
3. Ebbene, come si accennava l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 7/E/2026 si rivela determinante di fondamentale importanza, allineandosi finalmente alle garanzie a tutela del contribuente sancite sia dalle norme nazionali (in primis lo Statuto dei diritti del contribuente, L. n. 212/2000) che dai principi europei di neutralità e proporzionalità. In particolare, l’interpretazione dell’Ufficio, recependo i dicta della Suprema Corte, riconosce che il disconoscimento del diritto alla detrazione avrebbe determinato una lesione dei diritti fondamentali del contribuente, il quale si trovava esposto a un’incertezza patrimoniale non coerente con i canoni di ragionevolezza oltre che con il diritto di proprietà (art. 1 Protocollo n. 1 CEDU). Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDUxix, la prevedibilità delle conseguenze fiscali e il rispetto dell’affidamento legittimo costituiscono presidi irrinunciabili per l’equilibrio tra le potestà di accertamento erariale e la libertà di iniziativa economica. In questo senso, la ris. n. 7/E/2026 non si limita a sdoganare una detrazione, ma ristabilisce la coerenza tra il dato normativo e la realtà delle operazioni straordinarie, confermando che l’IVA assolta dalla SPV è detraibile in quanto funzionalmente connessa alle future operazioni imponibili della società post-fusionexx.
Tale prospettiva si colloca all’interno di un quadro più ampio concernente il ruolo della prassi e della giurisdizione tributaria, istituzionalmente chiamate ad assicurare una tutela effettiva contro l’eccessivo formalismo. Secondo questa impostazione – già da tempo valorizzata in sede europea (Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussilaxxi) – l’Amministrazione è tenuta a uno scrutinio che privilegia la sostanza economica dell’operazione. L’approdo della prassi, superando l’approccio atomistico che isolava la fase di acquisizione da quella di gestione, riconosce la natura unitaria del processo di MLBO. Ciò garantisce non solo la neutralitàxxii del tributo, ma anche quella stabilità interpretativa necessaria ad evitare contenziosi seriali, restituendo alla disciplina dell’IVA la sua funzione di imposta neutrale per i soggetti passivi.
4. L’evoluzione interpretativa cristallizzata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 58 del 2 marzo 2026 definisce un perimetro operativo estremamente rigoroso per i contribuenti che intendano recuperare l’imposta assolta sui transaction costs. In via preliminare, l’Amministrazione ha recisamente escluso l’esperibilità dello strumento della dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998. Tale preclusione poggia sulla convinzione che l’omesso esercizio del diritto alla detrazione, qualora derivi da un prudenziale ossequio a prassi amministrative successivamente dichiarate illegittime, non sia riconducibile alla nozione tecnica di “errore od omissione” emendabile, bensì rappresenti l’esito di una “scelta consapevole” del soggetto passivo, come tale non suscettibile di rettifica dichiarativa postuma. In questo quadro, l’unico rimedio procedimentale riconosciuto per ripristinare la neutralità del tributo è individuato nella domanda di restituzione dell’imposta non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972xxiii. L’Amministrazione corrobora tale orientamento ancorando il termine di decadenza biennale per la presentazione dell’istanza al 9 agosto 2024, data di deposito delle sentenze della Suprema Corte (nn. 22608 e 22649) che hanno riconosciuto la detraibilità di tali oneri, identificando in tale pronunciamento il presupposto giuridico per la restituzione. Il buon esito della procedura rimane tuttavia subordinato a un gravoso onere probatorio in sede istruttoria, gravante sul contribuente, il quale è tenuto a dimostrare l’avvenuta e tempestiva registrazione delle fatture passive, l’effettiva assenza della detrazione e l’inesistenza di un indebito arricchimento, documentando, laddove necessario, il recupero a tassazione dell’imposta eventualmente imputata a costo.
4.1. In questo complesso scenario, l’analisi del binomio diritto-procedura impone una riflessione sul concetto di “giusta imposta”xxiv, intesa come valore ordinamentale preminente cui deve tendere l’applicazione delle norme tributarie. Tale principio agisce da necessario contrappeso a interpretazioni formalistiche della disciplina procedimentale, specialmente quando queste rischiano di svuotare di contenuto i diritti sostanziali. Nella materia tributaria, infatti, la giustizia sostanziale nell’imposizione rappresenta la «spina dorsale del fenomeno tributario nello stato costituzionale e attraversa orizzontalmente i diversi segmenti nel quale il fenomeno impositivo si articola e struttura»xxv. In quest’ottica, l’astratta libertà per il contribuente di optare per differenti strumenti di recupero ex post – sia essa la dichiarazione integrativa “a favore” o l’istanza di rimborso straordinaria – rappresenterebbe un presidio indefettibile per garantire che il prelievo fiscale resti costantemente ancorato all’effettiva capacità contributiva sancita dall’art. 53 Costituzionexxvi.
Sul punto, la portata della ris. n. 7/E/2026 e il successivo consolidamento della prassi con la Risposta n. 58/2026 impongono una riflessione critica sulle modalità operative di recuperoxxvii, che rischiano di tradursi in un nuovo percorso a ostacoli burocratico. Sebbene la dichiarazione integrativa “a favore” appaia lo strumento naturale per rimediare all’omessa detrazione, come detto l’Amministrazione Finanziaria – proprio nella citata Risposta n. 58/2026 – ne ha recisamente escluso l’esperibilità. Ciò sul rigido presupposto secondo cui l’omesso esercizio del diritto (alla detrazione) non è riconducibile a “errori od omissioni”, ma a una “scelta consapevole” del contribuente, che avrebbe agito in prudenziale ossequio a una prassi pregressa ancorché illegittimaxxviii.
Tale severa interpretazione, che nega la natura di errore all’adeguamento spontaneo del contribuente a indicazioni ufficiali poi sconfessate dalla giurisprudenza, costringe il soggetto passivo verso il binario obbligato dell’istanza “anomala” ex art. 30-ter D.P.R. n. 633/1972xxix.
Tale istanza è tuttavia soggetta a un rigoroso termine biennale di decadenza che la prassi ha ancorato al 9 agosto 2024, data di deposito delle sentenze della Suprema Corte (nn. 22649 e 22608), identificando in tale momento il presupposto per la restituzione, comprimendo sensibilmente i tempi di tutela.
Inoltre, la stessa Amministrazione Finanziaria subordina il buon esito del rimborso a una complessa fase istruttoria volta a dimostrare la tempestiva registrazione delle fatture e l’assenza di un indebito arricchimento.
Ne deriva un sistema in cui la salvaguardia dei diritti primari rischia di soccombere dinanzi alle cautele erariali, rendendo quanto mai attuale l’auspicio di un intervento chiarificatore che ripristini la coerenza tra il dato normativo e il principio di effettività della tutela, in un’ottica di certezza del diritto e reciproca lealtà tra Fisco e contribuente.
5. In conclusione, l’analisi condotta mette in evidenza come il lungo contrasto interpretativo sulla detraibilità dell’IVA per le società veicolo negli MLBO abbia inciso profondamente sull’operatività del private equity, alimentando per anni un contenzioso che ha gravato sugli operatori con rilevanti incertezze applicative.
Sebbene la ris. n. 7/E/2026 offra un contributo chiarificatore essenziale, prendendo atto della natura transeunte e strumentale delle SPV, non si può sottacere come tale approdo giunga dopo un decennio di prassi marcatamente restrittiva che ha sistematicamente disconosciuto la neutralità del tributo.
Il superamento della figura della “holding statica” rappresenta il necessario ripristino dei principi di capacità contributiva e di neutralità fiscale, impedendo che l’imposta si trasformi in un onere definitivo in grado di minare la stessa ratio del tributo. Solo un rigoroso rispetto dei canoni di proporzionalità può garantire la stabilità dei rapporti giuridici, evitando che la soggettività passiva della SPV venga atomizzata e decontestualizzata dall’operazione unitaria di fusione. Come sancito dalla giurisprudenza unionale e dalla Corte EDUxxx, la certezza del diritto costituisce, in definitiva, un limite invalicabile all’azione impositiva, imponendo che la sostanza economica prevalga su inquadramenti formali che svuotano di contenuto le garanzie del contribuente.
Nondimeno, la portata della citata ris. n. 7/E/2026 ed il successivo consolidamento della prassi con la Risposta n. 58/2026xxxi impongono una riflessione critica sulle modalità operative di recupero, che rischiano di tradursi in un nuovo percorso a ostacoli burocratico. La soluzione operativa offerta dall’Amministrazione finanziaria – che, come detto, ha recisamente escluso l’esperibilità della dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, sostenendo che l’omessa detrazione derivante da un prudenziale ossequio alla prassi allora vigente non configuri un errore emendabile, bensì una scelta consapevole del contribuente costringendo il soggetto passivo verso l’istanza “anomala” ex art. 30-ter D.P.R. n. 633/1972 – sottende plurime criticità.
In primo luogo, dal punto di vista squisitamente giuridico, si evidenzia che, come autorevolmente rilevato in dottrinaxxxii, l’utilizzo del sopramenzionato art. 30-ter, seppure considerato norma di chiusura che fissa un principio generale esperibile da chi ha versato l’IVA erroneamente come debitore, è in sostanza giustificato dal fatto che il diritto sorge da imposte acquisite dall’Erario in base a versamenti originariamente non dovuti, distinguendo nettamente l’eccedenza di IVA detraibile dalle fattispecie di puro indebito oggettivo. Il caso tipico, infatti, riguarda l’imposta versata ma non dovuta per legge su operazioni esentixxxiii. Sotto tale profilo, appare quindi determinante l’indirizzo espresso dalla prassi.
In secondo luogo, da un punto di vista operativo, appare opportuno evidenziare che questa statuizione, oltre a comprimere sensibilmente i tempi di tutela, lascia irrisolti nodi cruciali. Innanzitutto, l’Agenzia omette di chiarire quale sia il limite temporale retroattivo per la presentazione dell’istanza, ovvero “quanto indietro” sia possibile risalire. Sebbene il richiamo all’art. 30-ter evochi il termine ordinario di prescrizione decennale proprio dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e stabilito dall’art. 2946 c.c., il dies a quo rimane incerto, lasciando aperto il dubbio della necessità di dover coordinare quest’ultimo con i (noti) termini di decadenza sanciti dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973.
Ancora, ombre interpretative concernano il comportamento da tenere per chi abbia continuato a uniformarsi all’orientamento restrittivo nel lasso di tempo tra il deposito delle sentenze (2024) e la pubblicazione dei chiarimenti ufficiali (2026). Sotto il medesimo profilo operativo, ulteriori criticità risiedono nell’obbligo di recuperare a tassazione il valore dell’IVA precedentemente imputata a costo e ciò in via preliminare al rimborso. Risulterebbe, infatti, paradossale onerare il contribuente di una rettifica dichiarativa – gravata da sanzioni e interessi – per un costo a suo tempo dedotto, senza neppure la certezza dell’effettivo accoglimento dell’istanza. Più coerente con i principi di neutralità e buona fede, a parere di chi scrive, sarebbe consentire la contabilizzazione di una sopravvenienza attiva solo all’atto del materiale incasso del rimborso.
In definitiva, pur apprezzando il riconoscimento della detraibilità dei transaction costs, l’attuale impianto procedurale rappresenta un’occasione persa per privilegiare quella semplificazione indispensabile per porre (realmente) fine all’ostracismo verso le SPV attraverso meccanismi di restituzione agili, così che la neutralità dell’IVA non rimanga una mera affermazione di principio ma trovi reale applicazione riparatoria nello Stato di diritto tributario.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
i Il riferimento normativo è l’art. 2501-bis c.c., inserito ad opera dell’art. 6 D.Lgs. n. 6/2003. L’articolo in argomento si rivolge, testualmente, alle operazioni «di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti». Sul tema cfr., ex multis, Grammegna F., Note in punto di Leveraged Buy-Out, in Riv. dir. comm., 1993, II, 77; Magliulo F., Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, in Magliulo F. (a cura di), La fusione delle società, II ed., Milano, 2009.
ii Specificamente sul tema, Bartolazzi Menchetti E.M., “Attività economica” e IVA sui transaction costs, nelle operazioni di merger leveraged buy out in Cardella P.L. – Della Valle E. – Maspes P., Paparella F. (a cura di), L’imposta sul valore aggiunto. Casi e questioni, Padova – Milano, 2025, 127-164.
iii Sul tema, ex multis, v. sentenza della Corte di Giustizia UE 11 novembre 2007, cause riunite C-283/06 e C-312/06, in cui si rileva che «a ciascun passaggio, l’IVA si può esigere solo previa detrazione dell’IVA che ha gravato direttamente sul costo dei vari fattori che compongono il prezzo dei beni e dei servizi» e che «il sistema delle detrazioni è disciplinato dall’art. 17, n. 2, della Sesta Direttiva, in modo che i soggetti passivi siano autorizzati a detrarre dall’IVA da essi dovuta gli importi di IVA che hanno già gravato sui beni o sui servizi a monte e che tale imposta colpisca ogni volta solo il valore aggiunto e vada, in definitiva, a carico del consumatore finale».
iv Intesa nel significato di cui all’art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, secondo cui «Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività».
v Lo ha rilevato, per prima, la nota sentenza CGCE, 14 febbraio 1985, Rompelman, C-268/83. Di recente tale principio è stato recepito dai giudici di legittimità, Cass., sez. V, 9 agosto 2024, n. 22608 e n. 22649.
vi Sul punto v. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello, n. 529 del 27 ottobre 2022,.
vii Cfr. circ. 30 marzo 2016, n. 6/E nonché le Risposte a interpello n. 17 del 17 giugno 2019; n. 529/2022 e n. 250 del 9 dicembre 2024.
viii Secondo la circ. n. 6/E/2006 cit., «la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configura lo svolgimento di un’attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell’imposta».
ix Per un approfondimento circa la struttura dell’operazione, v., fra gli altri, Frignani A., (voce) Leveraged buy out, in Digesto comm., agg., 1989; Pallini G., Il levereged buy out nell’ordinamento giuridico italiano ed in altri ordinamenti, Milano, 2023; Soldati N., “Leveraged buy out”: la posizione dei soci di minoranza, in Dir. prat. soc., 2002, 5, 12.
x In tal senso v. Cass., sez. V, 9 agosto 2024, nn. 22608 e 22649.
xi Cfr. tra le moltissime, CGUE, 17 ottobre 2018, C-249/17, Ryanair; CGUE, 12 novembre 2020, C-42/19, Sonaecom; CGUE, 8 giugno 2000, C-400/98, Breitsohl; CGUE, 14 marzo 2013, C-527/11, Ablessio; CGUE, 29 febbraio 1996, C-110/94, Inzo.
xii Sul punto v. Tassani T., Società holding e diritto di detrazione, in Riv. dir. trib., 2010, 2, IV, 49-70.
xiii In particolare, CGUE, sentenza 17 ottobre 2018, causa C-249/17, Ryanair Ltd secondo cui in tal caso, l’IVA sui costi sostenuti dalla holding per acquistare le partecipazioni della target e per fornire i servizi di gestione (la c.d. interferenza diretta) potrà essere detratta, e la holding potrà essere considerata soggetto passivo limitatamente a tale attività laddove le spese sostenute siano, in linea di principio, motivate esclusivamente dall’attività economica considerata, vale a dire dalla fornitura alla società target delle prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’IVA.
xiv Questo documento di prassi origina dall’impulso della Commissione europea, investita dalla denuncia presentata il 20 giugno 2025 dall’AIDC di Milano – sulla scorta della propria Norma di comportamento n. 220 del 31 maggio 2023 – volta a segnalare il contrasto tra la prassi interna (circ. n. 6/E/2016) e i principi unionali di neutralità dell’IVA. La Commissione, pur riscontrando la fondatezza delle critiche relative all’ingiustificata limitazione del diritto alla detrazione, ha successivamente disposto l’archiviazione della denuncia sul presupposto che i contribuenti risultassero ormai adeguatamente tutelati dal nuovo “diritto vivente” nazionale (sentenze Cass., 9 agosto 2024, sez. trib., nn. 22608 e 22649) che ha definitivamente riconosciuto la detraibilità dell’imposta sui transaction costs preordinati alla realizzazione di operazioni di MLBO.
xv Sul tema della soggettività IVA declinato specificamente sulle holding, si vedano Ficari V., Il profilo soggettivo nell’imposta sul valore aggiunto: l’impresa e l’impresa dell’ente commerciale, in Riv. dir. trib.,1999, 6, I, 547 e Contrino A., Incertezze e punti fermi sul presupposto soggettivo dell’imposta sul valore aggiunto, in Dir. prat. trib., 2011, 3, I, 535.
xvi In tema, v. Bartolucci M., Atti preparatori all’esercizio d’impresa e diritto alla detrazione IVA, in Rass. trib., 2000, 3, 974; Corrado M.D., Attività preliminari al compimento di operazioni imponibili e detrazione dell’IVA pagata: inammissibilità della prova sottoposta a condizioni, in Riv. dir. trib., 2000, III, 165 ss.; Stevanato D., Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario, Padova, 1994; Tassani T., Gli atti preparatori e l’esercizio dell’impresa, in Rass. trib., 2000, 2, 455.
xvii In questi termini v. Bartolazzi Menchetti E.M., op. cit.
xviii Il riferimento normativo è l’art. 5-bis, comma 2,D.P.R. n. 322/1998 secondo il quale «In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data[, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese] in via telematica». Ciò in virtù del principio di “neutralità” della fusione, riconosciuto anche ai fini IVA, ad esempio nella ris. 22 novembre 2002, n. 367.
xix In particolare, si v. la sentenza della Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-183/14, Salomie e Oltan, secondo cui «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento devono essere rispettati dalle istituzioni dell’Unione europea, ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione» e, ancora, «la normativa dell’Unione deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti, e tale esigenza di certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa che può comportare conseguenze finanziarie». Parimenti, il principio è espresso nell’ordinamento interno ad opera della nuova previsione dell’art. 10, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. In argomento si veda Bagarotto E.M., I documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, in Giovannini A. (a cura di), I diritti del contribuente, gli adempimenti e la tutela giurisdizionale, Pisa, 2024, 177-178 e, più in generale Fazio A., L’attività para-normativa dell’Amministrazione finanziaria, Milano, 2025.
xx Tassani T., Società holding e diritto di detrazione, cit., 55, osserva che, per la holding, il «possesso di partecipazioni di controllo» assume «un carattere strumentale, rispetto all’attività in grado di realizzare una “interferenza” nella gestione delle società del gruppo».
xxi Lo scrutinio dell’Amministrazione finanziaria deve privilegiare la sostanza economica dell’operazione rispetto a formalismi paralizzanti, in linea con l’orientamento della Corte EDU (sentenza 23 novembre 2006, Jussila), la quale impone che le violazioni dei principi del giusto procedimento ex art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’Uomo e le libertà fondamentalipossano essere tollerate solo se al contribuente è consentito, senza sforzo eccessivo, porre rimedio alle asimmetrie informative e probatorie in sede processuale. La negazione del diritto alla detrazione per ragioni meramente procedurali, nel caso in esame, contrasterebbe con il canone dell’equality of arms e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
xxii Come osservato da Fantozzi A. – Paparella F., Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova – Milano, 2019, 396, «il principio di neutralità per mea la disciplina e qualifica la ratio del tributo, giustificando la rilevanza che gli viene univocamente riconosciuta nel diritto vivente e nell’elaborazione della dottrina».
xxiii L’art. 30-ter D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) – introdotto dall’art. 8 L. 20 novembre 2017, n. 167 “Legge Europea 2017” – definisce attualmente il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata. In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria», prevedendo che, in tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa». I commi richiamati sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo art. 30-ter, a mente del quale «la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
xxiv Il dibattito dottrinale post-costituzionale ha delineato il concetto di “giusta imposta”, in una fase storica segnata dal progressivo distaccamento del diritto tributario dalla scienza delle finanze. In tale ambito, la ricostruzione dell’imposta “giusta” si è affrancata dai paradigmi meramente quantitativi – propri della nozione di imposta “ottima” di matrice einaudiana – per giungere a una distinta dimensione, squisitamente giuridica, orientata alla tutela della sfera patrimoniale del contribuente. Tale modello si è evoluto nel concetto, di più ampio respiro procedimentale, di “giusta imposizione”, locuzione frequentemente declinata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con riferimento ai limiti e all’esercizio del potere di autotutela. La “giusta imposizione” non esaurisce la propria portata nella corretta determinazione del quantum del tributo in ossequio ai principi di eguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), ma si estende ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). In tale prospettiva, la pretesa tributaria è legittima solo allorché risulti coerente con il principio di neutralità e con l’effettività della tutela del soggetto passivo, rifuggendo da approcci meramente formalistici che ne svuotino la ratio sostanziale. Il riferimento è Einaudi L., La scienza italiana e la imposta ottima. Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, 1967. In precedenza, si veda la fondamentale opera di Berliri L.V., La giusta imposta. Appunti per un sistema giuridico della pubblica contribuzione. Lineamenti di una riforma organica della finanza ordinaria, Milano, 1945.
xxv Così Giovannini A., Sapresti spiegarmi cos’è la giustizia? (un discorso su interesse fiscale e IA), in Dir. prat. trib., 2025, 5, 1803. Dello stesso Autore, sul tema in argomento, si vedano anche Note controvento su interesse fiscale “giustizia nell’imposizione” come diretto fondamentale (muovendo dall’intelligenza artificiale), in Riv. dir. trib., 2023, 3, I, 249 ss. e Guerra, solidarietà politica e capacità contributiva, in Giur. cost., 2024, 3, 1059 ss. Ancora, sulla dimensione economica, solidaristica e politica del dovere di contribuzione cfr. Id., La capacità contributiva ai tempi straordinari della storia: un appunto, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 2, 599 ss.
xxvi Sulla portata del principio di capacità contributiva la dottrina è ovviamente ampissima: si vedano, senza pretesa di esaustività, Falsitta G., Il principio della capacità contributiva, Milano, 2014, specie 173 ss. e 189 ss.; Moschetti F., Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973, 261 ss.; Id., Profili generali, in Moschetti F. (a cura di), La capacità contributiva, Padova, 1993, 18 ss. Il tema è stato indagato anche dalla dottrina giuspubblicistica più recente, cfr. Zuddas P., Principio costituzionale di solidarietà e dovere tributario. L’evoluzione dell’Amministrazione finanziaria da strumento a soggetto del rapporto solidale, Torino, 2023, in part. 121 ss. e 131 ss., ove si discorre dell’«angolo visuale dell’art. 53 Cost.» («Amministrazione finanziaria come strumento per rendere concretamente operante la relazione solidale tra i consociati») e della prospettiva complementare dell’«angolo visuale dell’art. 97 Cost.» («il buon rapporto tra Amministrazione e amministrati come declinazione del buon andamento e come applicazione del principio solidaristico alla relazione tra cittadini e istituzioni»).
xxvii Sul tema del recupero dell’IVA detraibile, Miceli R., Il recupero dell’IVA detraibile tra principi comunitari e norme interne, in Rass. trib., 2006, 6, 1871; Id, L’effettività della disciplina nazionale sull’esercizio del diritto di detrazione IVA in caso di accertamento tributario, in Riv. dir. trib., 2008, 9, II, 219.
xxviii Ciò in linea Risposta a interpello n. 115/E/2025 con cui l’Agenzia ha negato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per una fattura ricevuta e non tempestivamente registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è sorto il diritto a detrazione.
xxix Sul tema v. Centore P., Detrazione dell’IVA non dovuta: una scelta di serietà, in Corr. trib., 2018, 30, 2307 ss.; Salvini L., L’IVA non dovuta. Restituzione e detrazione, in Comelli A. (a cura di), Nuovi profili dell’IVA, verso una disciplina definitiva, Roma, 2019, 47 ss.
xxx Il principio di tutela del legittimo affidamento, di derivazione unionale, assurge a limite invalicabile per la pretesa impositiva laddove il comportamento dell’Amministrazione abbia ingenerato nel contribuente il ragionevole convincimento di non dover assolvere il tributo. Sul tema si vedano, ex multis, Corte di Giustizia, sentenza 14 dicembre 2006, nei procedimenti riuniti da C-181/04 a C-183/04, Elmeka vs. Ypourgos Oikonomikon; Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, causa C-183/14, causa Salomie e Oltean; Corte di Giustizia, sentenza 1° agosto 2025, Határ Diszkont, causa C-427/23.
xxxi Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 58/2026, la quale nega la natura di errore all’adeguamento spontaneo del contribuente a una prassi illegittima, rendendo di fatto inutilizzabile lo strumento dell’integrativa a favore e costringendo il soggetto passivo all’iter del rimborso straordinario ex art. 30-ter D.P.R. n. 633/1972.
xxxii Che, in particolare, il credito da eccedenza di IVA detraibile non possa essere considerato derivante da indebito è stato ampiamente evidenziato dalla dottrina: per tutti si veda Fantozzi A., Diritto tributario, cit., p. 399; Tesauro F., Il rimborso dell’imposta, Torino, 1975, 43; Ingrosso M., Il credito d’imposta, Milano, 1984, 7; Tabet G., Contributo allo studio del rimborso d’imposta, Roma, 1985, 79.
xxxiii Come già più volte chiarito dalla prassi (cfr. per tutte, la Risposta a interpello, n. 66 dell’11 marzo 2024), la citata disciplina del rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario. Sul punto v. ris. 3 ottobre 2025, n. 50/E.
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