IL PUNTASPILLI: segnalazioni dalla redazione

Di Andrea Bodrito -

Quando il Fisco genera sfiducia e conflitto: l’azienda sanitaria paga somme non dovute e il medico esce dal forfetario

(Risposta a Interpello n. 26 del 10 febbraio 2026)

1. L’ordinamento giuridico ha come scopo la generazione di fiducia tra i consociati, tra i consociati e le Autorità. Uno scopo riconducibile alla ragionevolezza (art. 3 Cost.). Lo scrive e lo ripete Tommaso Greco, anche con riferimento a provvedimenti che incidono sulla vita quotidiana (l’obbligo del biglietto sul bus a pena di discesa immediata: in ogni circostanza?). Perché solo così il diritto si avvicina all’orizzonte della giustizia. Per il nostro specifico settore, si vedano Angelo Contrino e Adriana Salvati (La centralità della fiducia e del rapporto con l’autorità nell’adempimento dell’obbligazione tributaria: le indicazioni ritraibili dagli studi psico-sociali e di “cinema e diritto”, in Riv. tel. dir. trib., 2025, 1, e pubblicato online il 23 ottobre 2025, www.rivistadirittotributario.it, gli Autori rinviano anche al modello di tassazione dell’imposta liquida-mv di Marco Versiglioni).

2. L’Agenzia Entrate nella Risposta a Interpello n. 26 del 10 febbraio 2026, affronta il caso di un medico in regime forfettario a cui l’Amministrazione dell’Azienda sanitaria, per errore, eroga nel 2024 un reddito indebito a causa del quale il medico supera la soglia degli 85.000 euro di permanenza nel regime forfetario. Accortosi dell’errore nel gennaio 2025, il medico denuncia l’errore e restituisce l’indebito. L’Amministrazione sanitaria, però, include nella Certificazione Unica per il 2024 la somma indebita e non accetta di correggerla.

3. Il tetto del regime forfetario dell’anno 2024 è stato superato? Risposta d’impatto: il diritto forse dice di sì, la giustizia certamente dice di no. L’Agenzia delle Entrate, nella detta Risoluzione, si allinea al diritto e nega la giustizia. Perché, si legge nella Risposta, «l’art. 1, c. 54, lett. a), L. 190/2014, afferma che nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso – in assenza di indicazioni di senso opposto da parte del successivo comma 55 percepito dal professionista -, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)».

Siamo sempre alla famosa scena del fiorino del film “Non ci resta che piangere”, e in effetti il medico qualche lacrima l’avrà versata, e sai che risentimento. Non sarà che il medico chieda all’Amministrazione sanitaria il risarcimento dei danni cagionati con l’errore?

Così, in un colpo solo, generata sfiducia e conflitto.

4. La Risposta dell’Agenzia è criticabile. Perché la lettera del comma 54 cit. non afferma che nel calcolo del tetto rientra “ogni compenso percepito”, e la formulazione del testo non si pone dal punto di vista del reddito chiamato alla contribuzione. Invece, il testo della norma si pone dal punto di vista del contribuente e sancisce che «I contribuenti persone fisiche esercenti […] professioni applicano il regime forfetario […] se […] nell’anno precedente: a) hanno […] percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000».

La formulazione dal punto di vista del contribuente e l’assenza nella lettera della legge della parola “ogni”, aggettivo indefinito che invece compare nella risposta all’interpello dell’Agenzia per qualificare i “compensi” di cui si tratta, è significativa. La lettera del comma 54 consente un’interpretazione, per il caso in esame, escludente dal tetto le somme percepite per l’errore manifestamente attribuibile all’erogante e con la buona fede del percipiente. Il legislatore usa spesso l’aggettivo indefinito “ogni”, anche nella locuzione “ogni caso” per riferirsi, appunto, a fattispecie indefinite.

Da ciò deriva pure che il successivo comma 55, che esclude la rilevanza degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (si tratta dell’integrazione dei componenti positivi al fine di migliorare il voto di affidabilità fiscale), e che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, assume nel tetto la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate, ha una specificità tecnica tale da non poter essere impiegata nel senso indicato dall’Agenzia delle Entrate. Infatti la Risposta a interpello sostiene che il comma 55, non prevedendo l’esclusione delle somme indebitamente percette, ne ammette la rilevanza. Però il comma 55 è norma integrativa la definizione del presupposto dell’agevolazione (percezione di compensi non superiore a 85.000 euro) in ragione della necessità di coordinamento tecnico con le norme di legge ivi individuate.

Dunque c’è spazio per un ripensamento.

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