Diritto al silenzio e diritto di accesso: due Cenerentole in attesa del Principe Azzurro

Di Alberto Marcheselli -

Abstract (*)

Il contributo analizza il what, why, where and when del tema del diritto al silenzio nell’ambito del procedimento tributario e delle relative implicazioni, anche alla luce di due recenti sentenze della Corte costituzionale.

The right to silence and the right of access: two Cinderellas awaiting Prince Charming. – The paper examines the what, why, where and when of the right to remain silent in tax procedures, as well as its related implication, in the light of two recent judgments of the Italian Constitutional Court.

Sommario: 1. Premessa: what, why, where and when diritto al silenzio? – 2. Cosa è il diritto al silenzio, cosa vuol dire costrizione? Il problema delle sanzioni improprie. – 3. Casi particolari: l’accertamento bancario e la compensazione delle spese nel caso di documenti decisivi prodotti solo in giudizio. – 4. La tutela del diritto al silenzio in pratica. Inutilizzabilità a cascata degli elementi acquisiti in violazione. – 5. Non c’è difesa senza accesso. – 6. Diritto di accesso e muro di gomma: la pretestuosa eccezione del segreto. – 7. Le conseguenze del mancato accesso: annullabilità dell’atto e ostacolo alla pienezza della funzione giurisdizionale. – 8. I pericoli del silenzio: non contestazione, ammissione, argomento di prova? – 9. Le fonti del diritto al silenzio. 10. L’area del diritto al silenzio: dove e che cosa posso tacere? – 11. Obblighi di cooperazione, diritto al silenzio e proporzionalità.

1. Il tema che mi è stato affidato è il diritto al silenzio nel procedimento tributario, tema che, quando ho cominciato ad occuparmene, nel 2010, sembrava di fantascienza pura, ma adesso è stato oggetto di due pronunce della Corte costituzionale e ha e si avvia ad avere rilevanti implicazioni di carattere pratico.

Per trattarne, seguirei la regola che una volta si diceva essere del giornalismo: le 4 W: what, why, where and when. Cioè: cosa, perché, dove e quando.

2. Cominciando da what, domandiamoci che cos’è il diritto al silenzio. Il diritto a non essere costretti a cooperare a un procedimento che comporti come esito la propria punizione ovvero, forse più correttamente, l’illegittimità delle costrizioni, ovvero, lo diciamo ancora in un altro modo, che la previsione di costrizioni a cooperare è illegittima non può avere effetto.

Qui sul piano pratico c’è già un primo problema: cosa vuol dire “essere costretti” a cooperare? La costrizione a cooperare oggetto di questi principi è solo la previsione espressa di un obbligo? La risposta è parallela a quella che la Corte costituzionale ha dato ai tempi quando ci si domandava cos’è una prestazione patrimoniale imposta e, come tutti sappiamo, si rispose che rileva sia la coazione diretta, in senso formale, sia la coazione sostanziale, quando si è costretti solo di fatto e senza una previsione espressa dell’obbligo (o di una sanzione propria per chi non cooperi). Quindi, può esserci un problema di lesione del diritto al silenzio non solo se c’è una norma che prevede un obbligo di dire cose contro di me o di fornire cose contro di me, oppure la previsione espressa di punizioni, ma anche quanto al silenzio consegua non una sanzione in senso proprio (multa, sanzione pecuniaria, un qualsiasi istituto appartenente al diritto sanzionatorio): c’è costrizione anche se io subisco per il silenzio una conseguenza negativa di tipo differente.

Lo sosteneva prima la dottrina e ora lo ha sancito la Corte costituzionale nella sentenza n. 137/2025 della Corte costituzionale, una sentenza che avrà, se adeguatamente recepita, degli effetti cospicui.

Sono costrizioni contrarie al diritto al silenzio, allora, anche le sanzioni improprie: conseguenze sfavorevoli delle proprie condotte diverse da quelle qualificate come sanzionatorie.

Qui qualche approfondimento è opportuno.

Innanzitutto, che non tutte le conseguenze sfavorevoli conseguenti a omissioni di cooperazione hanno una funzione sanzionatoria: se io distruggo la contabilità il fatto che per farmi l’accertamento non ci sia più la condizione di verificare la contabilità è una conseguenza, se vogliamo, negativa ma è una conseguenza necessitata: non è una punizione. Cosa diversa, che rientra invece nella logica sanzionatoria, è la norma, che adesso non ha più rilevanza, ma che consentiva l’accertamento induttivo se uno non comunicava i dati degli studi di settore. Qui non è che se uno non comunica i dati degli studi di settore non abbia la contabilità e quindi la contabilità non possa essere esaminata, ma si diceva: se non cooperi indicando i dati io ti faccio scaturire, con finalità sostanzialmente sanzionatoria, una conseguenza sfavorevole, un accertamento che potrebbe condurre a risultati più severi.

Il concetto di sanzione impropria, anche proprio con riguardo all’accertamento induttivo è stato sdoganato in maniera ufficiale dalla sentenza n. 137/2025 della Corte costituzionale. Sentenza che, tra le sanzioni improprie comprende non solo l’accertamento induttivo, ma anche l’accertamento bancario nella ipotesi in cui un soggetto si vede imputati i prelevamenti di cui non indica il soggetto beneficiario. Anche questo è un inciso della Corte costituzionale molto interessante. A rigore, non è strettamente attinente al diritto al silenzio (può essere, ma anche no, perché il fatto che io non dica a chi ho dato i soldi che ho prelevato non è detto che sia funzionale alla mia difesa), ma è molto importante perché la Corte costituzionale individua per la prima volta, che io sappia, nell’accertamento bancario una funzione sanzionatoria.

3. Il che apre uno scenario, che non è pertinente pienamente al diritto silenzio, ma è interessantissimo dal punto di vista processuale e anche dal punto di vista pratico perché l’accertamento bancario è un po’ accerchiato: dalla sentenza Ferrieri Bonassisa della Corte europea dei diritti dell’uomo, che lo ha azzoppato nei presupposti richiedendone una maggiore concretezza e questa sentenza della Corte costituzionale che, quanto ai prelevamenti ne individua una funzione sanzionatoria, che potrebbe essere di legittimità assai dubbia. La norma nasce con il segreto bancario, quando cioè era assai difficile recuperare dati bancari sui contribuenti – e poteva essere proporzionato obbligare quello il cui segreto bancario fosse stato perforato con l’obbligo di rivelare a chi era destinato il prelievo, ma tale regime resta proporzionato oggi, che il segreto bancario non c’è più? E, ancora, è legittimo far pagare il tributo a un soggetto, per una ricchezza verosimilmente non sua, solo per punirlo del fatto che non rivela il reale titolare?

Ancora, potenzialmente problematica rispetto al diritto al silenzio è la previsione che non consente il riconoscimento delle spese giudiziali a chi vinca in giudizio grazie a documenti decisivi non ostesi nella fase amministrativa. Sembra in effetti predicabile anche a questa norma la natura di sanzione impropria e, nella misura in cui la omessa collaborazione nella fase amministrativa fosse giustificata dal diritto al silenzio (ergo, il documento decisivo non era inequivocabilmente favorevole ma, secondo la dizione della Corte costituzionale aveva contenuto misto, cioè interpretabile o utilizzabile anche contra se, secondo una prognosi ex ante) anche la norma sul mancato ristoro delle spese appare di dubbia giustificazione.

4. Sorge qui poi un ulteriore problema pratico: ma per tutelare il diritto al silenzio cosa occorre fare?

In astratto, in primo luogo, non prevedere obblighi di cooperare, non applicare sanzioni proprie o improprie a chi non coopera. Ma ciò basta?

Eh no, se fossero raccolti dei materiali in violazione del diritto al silenzio (ammettendo, come pare logico, che chi rivela dati contra se sotto la minaccia di una sanzione, illegittima, non abbia dato un libero consenso e che quindi vi sia una violazione investigativa), occorre prevedere una sanzione. Essa, evidentemente, è la inutilizzabilità.

Ma solo dei dati immediatamente acquisiti? Anche qui la giurisprudenza costituzionale sembra introdurre degli elementi ulteriori da cogliere. Nella sentenza n. 84/2021, vi è infatti un prezioso riferimento alla preclusione a trarre dalla fonte non solo prove, ma anche spunti investigativi.

Questo cosa vuol dire? Una cosa molto interessante dal punto di vista pratico, e cioè che, per eliminare la violazione del diritto al silenzio non basta stabilire che le cose, per esempio i documenti, che sono stati ottenuti illegittimamente non sono utilizzabili, ma anche di più: se la tutela si spinge anche gli spunti investigativi, dovrebbe esservi una utilizzabilità a cascata: non sono solo non utilizzabili le cose ottenute direttamente attraverso la condotta non legittima, ma anche le cose ottenute grazie alle cose ottenute illegittimamente. Per esempio, se con coazione illegittima per violazione del diritto al silenzio io ottengo la notizia di un rapporto commerciale con un cliente, sicuramente non è utilizzabile il documento che prova il rapporto con il cliente (ad esempio, il contratto) per desumerne un ricavo ricevuto dal cliente, ma il documento non dovrebbe essere utilizzabile neppure per desumerne il rapporto con il cliente, spunto investigativo grazie al quale si ricerchino altri ricavi. Osservazione molto interessante, perché riguarda non solo gli spunti investigativi ottenuti violando il silenzio ma, in generale, tutti i materiali probatori. Sembra derivarne che la inutilizzabilità non riguarda solo la prima stazione, ma se il semaforo è rosso le indagini si devono fermare e sono acquisiti illegittimamente tutti i materiali a valle della acquisizione illegittima e che dipendono dalla acquisizione illegittima.

5. Questo allora ci induce, ragionamento in termini pratici, a un tema strettamente connesso: per poter esercitare un controllo sulla corretta gestione dei materiali istruttori è necessario che l’interessato possa conoscere tutti i materiali istruttori. Non può esserci, insomma, tutela, se non vi è pieno diritto di accesso al fascicolo istruttorio.

Non è sufficiente in proposito la motivazione dell’avviso di accertamento e la motivazione e dello schema d’atto, perché questi danno solo atto dei fondamenti indispensabili del dispositivo: la motivazione è selettiva cioè c’è scritto solo ciò che è ritenuto sufficiente a giustificare l’atto e opportuno far conoscere. Invece, per tutelare questo diritto costituzionale occorre poter andare a vedere che sia stato tutto regolare e, se ci sono delle irregolarità, “tagliare” i collegamenti: cioè pretendere che, se c’è stata una violazione, tutto ciò che ne segue sia inutilizzabile.

La tutela contro le illegittimità, tra cui la violazione del diritto al silenzio, richiede la pienezza del diritto di accesso.

Diritto che è logica conseguenza della giurisprudenza costituzionale appena citata e della sentenza Glencore della Corte di Giustizia, che dice un’altra cosa abbastanza dirompente e finora non recepita: il diritto di difesa (e non solo il diritto di difesa, ma anche la pienezza della funzione giurisdizionale, come vedremo tra poco) implica una conoscenza completa delle fonti raccolte durante il procedimento.

Non basta la motivazione, non basta un riassunto, di pare, ma occorre un accesso pieno al fascicolo istruttorio.

Vi è solo un approdo possibile per realizzare tale risultato, estendere al procedimento tributario la regola, processualpenalistica, del deposito degli atti e del diritto di prenderne contezza, secondo le movenze dell’art. 415-bis c.p.p.

Tale principio stenta a decollare. In passato, in assenza di norma apposita, si opponeva un generale divieto di accesso. Esso è stato però riconosciuto privo di base normativa. I giudici amministrativi hanno riconosciuto sia il diritto dell’interessato, completato il procedimento, di accedere anche agli atti tributaria, sia il generale accesso difensivo, cioè una persona, anche un terzo può dimostrare di avere un interesse per la sua difesa di conoscere il contenuto di un fascicolo tributario.

6. È poi in proposito intervenuta la previsione dell’art. 6-bis Statuto del contribuente, ma il diritto di accesso stenta comunque a decollare.

Cosa gli si oppone?

Vari pretestuosi ostacoli.

Ad esempio, la necessità di un’istanza adeguatamente motivata. Requisito privo di base normativa: l’accesso dell’interessato è riconosciuto e non è condizionato a nessuna giustificazione: che è in re ipsa: controllare come si è giunti a provvedere contro di sé. Richiedere una puntuale motivazione è come dire che se per strada c’è il semaforo verde tu bisogna dimostrare il motivo per passare.

In secondo luogo, viene opposto che la domanda di accesso dovrebbe essere specifica. Requisito ugualmente privo di base normativa: il diritto di accesso è incondizionato e integrale a tutto il fascicolo.

In terzo luogo, è irrilevante che la sentenza Glencore riguardi materie armonizzate: la giurisprudenza amministrativa e lo Statuto del contribuente non consentono distinzioni – che peraltro sarebbero assurdamente discriminatorie – tra tributi.

In quarto luogo, taluno evoca un possibile contrasto tra accesso e segreto d’ufficio. Argomentazione del tutto illogica: il riconoscimento del diritto di accesso implica un termine e un limite al segreto di ufficio, dove esiste il primo, il secondo è stato legislativamente abrogato. Di ciò le Agenzie debbono prendere atto: non è possibile per esempio rifiutare a Tizio che abbia ricevuto uno schema d’atto l’accesso all’istruttoria perché vi siano dati che riguardano Caio, che è ancora sotto investigazione amministrativa: poché vi è diritto di accesso, anche i provvedimenti debbono essere sincronizzati e il pericolo per le indagini deve essere evitato da una condotta diligente della Amministrazione, non negando i diritti al primo contribuente contro cui si provvede.

In quinto luogo, potrebbe ritenersi vi sia un ostacolo quando oggetto dell’accesso siano atti che provengono dalle indagini penali e trasmessi in deroga alle norme sul segreto investigativo: può il segreto investigativo essere opposto all’accesso? Per esempio, caso ricorrente, il Pubblico Ministero autorizza la trasmissione di atti di indagine all’Agenzia delle Entrate per il tramite la Guardia di Finanza perché si utilizzino a fini fiscali, accade spesso per le frodi grandi frodi IVA. Quando si provvede nei confronti del contribuente Tizio, se questo chiede di vedere le carte, glielo si può negare opponendo il segreto investigativo? La risposta è nuovamente perfettamente logica. Se il Pubblico Ministero autorizza la trasmissione per l’uso fiscale, autorizza un uso che per legge comporta, al termine, il diritto di accesso. Per cui tertium non datur. O vince il segreto investigativo, e non si deve autorizzare la trasmissione, o se si autorizza la trasmissione vuol dire che si autorizza anche la deroga al segreto. Non può certo il Pubblico Ministero che consegna agli atti opporre che “non sapeva” che esisteva il diritto di accesso. Né provvedersi da parte della Agenzia con prove segrete, che non sono mai consentite, neppure rispetto ai delitti più efferati.

In sesto luogo, se nel fascicolo ci sono informazioni su terzi, può rifiutarsi l’accesso per tutelare questi? Anche qui la risposta è imposta dalla logica e dalla proporzionalità: è una questione di bilanciamento di soluzione ovvia. Se l’Agenzia delle Entrate può usare quelle informazioni contro il terzo cioè la riservatezza del terzo perde nei confronti dell’interesse delle indagini, l’interesse difensivo di chi richiede l’accesso è almeno allo stesso livello di quello delle indagini (perché senza difesa non si può provvedere): sono un interesse pubblico e un diritto fondamentale che lo limita e condiziona (ai sensi tra gli altri degli artt. 24 e 113 della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali UE, della giurisprudenza del Consiglio di Stato della Corte di Giustizia). Allora l’interesse del terzo, è logica elementare non può essere opposto, e la sua opposizione è, evidentemente solo strumentale e quasi ipocrita.

Ne consegue la necessità di un pieno ed effettivo diritto di accesso.

7. Il che conduce a un ulteriore interrogativo. Ma cosa succede se esso viene rifiutato, in tutto o in parte? Ci sono due possibilità: la prima è prevedere la inutilizzabilità, per il fondamento del provvedimento, di tutti i dati su cui esso si fonda e non siano stati fatti conoscere tramite l’accesso. La seconda, più corretta, ritenere l’atto radicalmente annullabile per carenza di un contraddittorio effettivo e informato. La differenza è che, nella seconda ipotesi, l’atto cade automaticamente, indipendentemente dalla prova della rilevanza dei dati non rivelati: non è necessaria la prova di resistenza.

Il che fa sì che la gestione degli accessi da parte degli enti impositori andrebbe gestita con molta prudenza: una resistenza a consentire gli accessi inserisce nel procedimento una possibile bomba, che potrebbe detonare molti anni dopo, magari solo in Cassazione, ove si rilevi la violazione del diritto di difesa.

Vale poi del resto anche la pena di rilevare che l’opposizione di un segreto lederebbe anche un ulteriore interesse, quello alla pienezza dell’esercizio della funzione giurisdizionale: è come se riconoscesse che il padrone di tutto è l’ente impositore, iudicis solutus. Il giudice sarebbe sostanzialmente soggetto all’Agenzia delle Entrate, dovrebbe limitarsi ad esaminare la motivazione gli atti che una parte graziosamente si degna di ostendere. La cosa è particolarmente preoccupante, e ricorrente: in materia di frodi IVA, spesso le prove e gli atti vengono da indagini nei confronti di terzi, quarti, e quinti, ma assai raramente sono conoscibili le indagini svolte verso questi terzi quarti e quinti. Può essere che non siano rilevanti, ma può essere il contrario e, poco ma sicuro, il giudice non è un fedele a cui si chieda di credere, ma una Autorità che deve capire e convincersi, razionalmente e non in base ad atti di fede.

8. Sotto altro profilo ci si potrebbe poi domandare se, fermo restando che non si può essere puniti, propriamente o impropriamente, per il silenzio, se il silenzio non potrebbe incidere comunque sulla decisione.

Ciò che potrebbe avvenire in vario modo, sempre seguendo la suggestione che nasce dalla Corte costituzionale quando parla degli “spunti probatori”.

Una prima possibilità sarebbe evocare il principio della contestazione. Si potrebbe sostenere che durante la fase amministrativa il soggetto accertato deve contestare se no, se non contesta non c’è bisogno di provare da parte della Agenzia delle Entrate? Va rilevato che esiste una differenza, sottile, tra diritto al silenzio e contestare (a rigore, contestare significa solo negare, e non necessariamente sbilanciarsi in affermazioni positive e sono le affermazioni positive quelle che si ha il diritto di omettere), la questione presenta comunque un interesse. Un onere dovrebbe essere previsto dalla legge, esiste tale previsione? Qualcuno evoca l’art. 115 c.p.c., che tuttavia riguarda il processo (cioè la fase garantita davanti al Giudice) e non il procedimento amministrativo (cioè la fase non garantita davanti all’Inquisitore). Inoltre, la sua applicazione in fase amministrativa avrebbe esiti inauditi e paradossali. Come dice il professor Giovannini, a furia di provocarlo il diritto poi si vendica: la cosa dovrebbe valere anche al contrario e ciò che tutte le affermazioni del contribuente in fase amministrativa non immediatamente confutate dalla Agenzia non avrebbero più bisogno di essere provate dalla difesa…

Una seconda possibilità sarebbe, spostandosi dall’onere della prova alla prova, ritenere che il silenzio sia una possibile prova: posso trarre una prova decisiva dal silenzio? Evidentemente no: se io ho il diritto tacere e posso riservarmi le mie difese successivamente, sarebbe assurdo affermare che il silenzio è una sostanziale confessione (più correttamente, ammissione). Residua uno spazio: che il silenzio corrobori un po’ il convincimento probatorio, quale argomento di prova, contro il contribuente attraverso un’altra strada: non è un po’ sospetto che le difese non arrivino subito? Si potrebbe ragionare così: questa cosa se fosse vera l’interessato l’avrebbe detta subito, perché ha aspettato così tanto, forse perché si è fabbricato la difesa successivamente ma non è vera? Ciò si traduce in una soluzione mediana per il difensore: è sempre bene contestare e riservarsi la distesa esposizione delle difese a una fase successiva.

9. Quanto al Why, il fondamento del diritto al silenzio, esso è agevole: certamente l’art. 24, quale componente del diritto di difesa, verosimilmente l’art. 111 Cost., ma anche l’art. 6 Convenzione EDU, per il tramite, dell’art. 117 Cost. e, per lo stesso tramite, gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, quantomeno nelle materie armonizzate.

Ne consegue che, se ci fossero delle norme che negano tale diritto, ne sarebbe dovuta, in materie oggetto di diritto dell’Unione Europea, addirittura la disapplicazione e, comunque, in tutte le materie vi sarebbe l’obbligo di interpretazione conforme o, altrimenti, le norme sarebbero incostituzionali.

10. Un po’ più articolata è la questione del where, cioè dove c’è il diritto al silenzio. In realtà questo è un problema che era complicato in passato ma adesso la Corte costituzionale ha spianato la questione. Una volta si diceva: tu hai diritto di stare zitto solo se sei già dentro il procedimento penale: non è che puoi tacere in generale ma solo se sei già dentro le indagini preliminari o dentro processo penale, come indiziato o indiziabile o come imputato.

Già 15 anni fa rilevavo la assurdità di tale tesi: non ho il diritto di stare zitto se sono davanti a un’Autorità che è sicuro che mi denuncerà? Davanti al funzionario dell’Agenzia delle Entrate devo confessare i miei reati, quando lui sarà obbligato a fare rapporto al Pubblico Ministero? La Corte costituzionale ha demolito tale abnormità: ormai è pacifico che il diritto al silenzio esista davanti a qualsiasi Autorità, quando comporti la possibilità di inizio o segnalazione per l’inizio di un procedimento sanzionatorio di qualunque natura (non solo penale).

Qui potrebbe sorgere un interrogativo: ma se ho diritto di tacere per evitare conseguenze sfavorevoli, visto che l’imposta è un risultato sfavorevole posso essere costretto a contabilizzare, tracciare, dichiarare la ricchezza? Chi sostenesse questo avrebbe perso i sensi: il diritto al silenzio protegge dalle sanzioni, non dai tributi.

Questo ha una implicazione importantissima, in materia tributaria esistono due tipi: la collaborazione di primo grado e collaborazione di secondo grado. La prima è la cooperazione che serve a rivelare la propria ricchezza ed è quella che copre l’obbligo di dichiarare, l’obbligo di contabilizzare, di usare mezzi di pagamento tracciati, di dichiarare e pagare. Qui il diritto al silenzio non c’entra niente: non sono cooperazioni richieste per punire.

Il diritto al silenzio viene dopo, non nella fase degli obblighi dichiarativi dove la collaborazione serve a rivelare la ricchezza, ma durante il controllo successivo, cioè quando si controlla se io ho commesso delle violazioni, Una cosa è che dovevo tenere la contabilità, devo usare pagamenti tracciabili, devo fare la dichiarazione, devo pagare e qui, un’altra è cooperare per far vedere che non ho contabilizzato, ecc. cooperare a controllare se sono stato bravo o cattivo. Io ho l’obbligo di essere bravo ma non ho l’obbligo di cooperare a scoprire se sono stato bravo o cattivo: è una differenza fondamentale.

Tale questa differenza però curiosamente non era stata percepita originariamente dalla Corte costituzionale perché nella sentenza n. 84/2021 essa partiva magnificamente rispetto alle premesse riconoscendo il diritto al silenzio ma poi operava un distinguo distonico. Visto che esiste l’obbligo di cooperare col Fisco, tutte le cose che ho dovuto fare per cooperare col Fisco le devo comunque consegnare al Fisco anche in sede di controllo. Cioè, concretamente, dato che io ho l’obbligo di tenere la contabilità ho anche l’obbligo di consegnarla.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 84/2021 sanciva che il diritto al silenzio vale solo per la cooperazione che si attua creando nuovi materiali probatori, non per quelli già precostituiti, che vanno consegnati. Soluzione radicalmente illogica perché confondeva l’obbligo di cooperare primario con quello secondario.

Per mostrare quanto fosse non sostenibile questa tesi possiamo usare una metafora individuando un esempio penalistico dove l’imputato avesse, a priori, un dovere di precostituire delle possibili prove di fatti che a posteriori si rivelino indiziari di delitto. È del tutto logico il parallelo con il diritto penale, perché, lo dice la Corte costituzionale, il diritto al silenzio è unico per tutte le sanzioni. Supponiamo allora che ci sia un autista di una corriera che commette un omicidio stradale doloso: voglia investire una persona e non freni in una strada senza testimoni o telecamere. Assumiamo che ci sia l’obbligo di attivare la cosiddetta scatola nera, la documentazione che tiene traccia dei parametri di guida. La soluzione della Corte costituzionale equivarrebbe alla seguente: poiché l’autista assassino doveva tenere il cronotachigrafo, lo deve consegnare al Pubblico Ministero anche se è prova della sua colpevolezza.

Tale orientamento è stato superato dalla Corte costituzionale, anche questo non è stato molto notato, nella sentenza n. 137/2025, che afferma la generalità del diritto al silenzio, anche per le prove precostituite.

11. Sotto un profilo più generale, potrebbe osservarsi anche che la rilevanza del diritto al silenzio riceve un rafforzamento anche sotto un altro profilo. Gli enti impositori dispongono ormai di una rilevantissima serie di poteri di indagine e strumenti conoscitivi, che finiscono per privare di effettiva rilevanza le condotte cooperative (e, di conseguenza, le relative omissioni).

Ma i poteri pubblici non sono facoltà, liberamente esercitabili o no, ma funzioni: i poteri debbono essere utilizzati, pena la violazione dell’art. 97 Cost., che implica che per ben provvedere bisogna ben conoscere. Quindi i poteri di indagine sono in realtà doveri. Tenuto conto della diffusione di sempre maggiori poteri e fonti conoscitive (ad esempio, banche dati) diviene sempre più sproporzionato e ingiustificato non solo conculcare il diritto al silenzio, ma anche richiedere la cooperazione del contribuente e sempre più spazio si dovrebbe dare a una delle norme più calpestate dello Statuto del contribuente, quella che esclude che al contribuente siano richiesti dati conosciuti o conoscibili altrimenti dall’ente impositore. Anche in questo settore si assiste a violazioni marchiane della legge e dei principi, ad esempio nel campo delle esenzioni IMU per gli alloggi sociali, dove i Comuni, che partecipano alla assegnazione degli alloggi, conoscono le caratteristiche degli immobili (e comunque le potrebbero facilmente conoscere con l’accesso alle stesse banche dati che offrono ai cittadini) spesso negano l’esenzione, richiedendo al contribuente di dimostrarne il fondamento.

Molta strada insomma resta da fare sulla via di un diritto tributario efficiente, proporzionato e civile.

(*) Trascrizione della relazione in materia di Diritto al silenzio, resa nell’Università degli Studi di Milano il 6 febbraio 2026.

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