Esterovestizione e Iva: verso un’automatica estensione degli effetti accertativi?
Di Federico Tarini
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Abstract (*)
Il contributo esamina i più recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di esterovestizione societaria e le relative ricadute in ambito Iva. Muovendo dalle pronunce della Corte di cassazione del 2025, l’analisi si concentra sull’estensione “automatica” degli effetti dell’accertamento della sede effettiva, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, alla determinazione della sede dell’attività economica ai fini della territorialità delle prestazioni di servizi nell’imposta sul valore aggiunto. Il lavoro mette in luce le criticità di tale impostazione, evidenziando le differenze strutturali e funzionali tra i criteri di collegamento propri dei due tributi e prospettando un possibile coordinamento interpretativo conforme ai principi dell’ordinamento unionale.
Corporate Inversion and VAT: Towards an Automatic Extension of Audit Findings? – The paper examines recent developments in Italian case law concerning corporate tax inversion (so-called esterovestizione) and their implications for VAT purposes. Focusing on a series of Supreme Court decisions issued in 2025, the analysis addresses the automatic extension of the findings on effective management relevant for income tax purposes to the determination of the place of economic activity under VAT law. The contribution highlights the critical aspects of this approach, emphasizing the structural and functional differences between the connecting factors applicable to direct taxation and VAT, and outlines a possible interpretative coordination consistent with EU law principles.
Sommario: 1. Inquadramento della problematica e premessa metodologica. – 2. Esterovestizione: inquadramento dogmatico della fattispecie. – 3. La sede dell’attività economica nell’Iva. – 4. Le ricadute dell’esterovestizione in ambito Iva nella recente giurisprudenza di legittimità. – 5. Le intrinseche differenze fra le due imposte. – 6. L’inammissibilità della sovrapposizione concettuale. – 7. Riflessioni conclusive: un possibile coordinamento.
1.Nel sistema delle imposte sui redditi la residenza fiscale costituisce il criterio di collegamento fondamentale per determinare l’estensione della potestà impositiva dello Stato nei confronti dei soggetti passivi.
In questa prospettiva, e con particolare riferimento ad enti e società, la residenza non può essere ridotta a un dato meramente formale, ma deve rispecchiare una situazione effettiva, coerente con la concreta localizzazione degli interessi personali e patrimoniali o, nel caso delle società, con il luogo in cui si assumono le decisioni gestionali e si svolge la direzione dell’attività.
La discrepanza fra ubicazione formale e reale, frequentemente accompagnata dall’intento del contribuente di ottenere un abbattimento del complessivo carico impositivo, ha però alimentato una parte significativa del contenzioso tributario, volto ad accertare la reale residenza fiscale o, in altre parole, l’esterovestizione societaria.
Nel corso degli ultimi anni è stato tuttavia osservato come la rideterminazione del criterio di collegamento territoriale possa produrre effetti rilevanti non solo nell’imposizione reddituale, ma anche nell’ambito di altri tributi nei quali la localizzazione dell’impresa assume rilievo quale presupposto di collegamento con l’ordinamento.
In questa prospettiva, risultano particolarmente significative le affermazioni della Suprema Corte in relazione alle ricadute dell’esterovestizione in materia di imposta di registro (Cass., sez. V, 20 dicembre 2023, n. 3386 commentata da Zanotti N., L’esterovestizione come principio generale applicabile anche all’imposta di registro?, in Riv. Dir. trib. Supp. Online, 17 febbraio 2024; Tomassini A. – Dulcetti A. – Valenzi G. I., La convivenza fra le norme in tema di imposte di registro e dirette all’interno dell’“esterovestizione”, in Corr. Trib., 2024, 554; Gallo F., I criteri normativi per l’esterovestizione hanno validità anche ai fini dell’imposta di registro, in Fisco, 2024, 1155).
Ed è proprio in questo contesto che devono essere collocati anche alcuni recenti interventi della Corte di cassazione. Tali decisioni hanno, per la prima volta, affrontato in modo espresso le potenziali ricadute dell’accertamento dell’esterovestizione nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
La territorialità delle prestazioni di servizi è infatti strettamente collegata al concetto di “sede dell’attività economica”. Tale nozione, che frequentemente coincide sul piano fattuale con la sede effettiva rilevante ai fini delle imposte sui redditi, può risultare sensibilmente influenzata dalla rideterminazione della residenza fiscale valevole ai fini Ires.
Occorre pertanto approfondire come i due concetti (quello di esterovestizione, da un lato, e quello di sede dell’attività economica, dall’altro) interagiscano fra loro partendo, però, da una necessaria premessa metodologica volta a delineare l’approccio che sarà seguito nel corso della trattazione.
Per poter efficacemente analizzare le interazioni tra le due imposte con riferimento ai rispettivi criteri di collegamento territoriale, è infatti necessario procedere ad un’indagine che può essere idealmente articolata in tre sezioni.
In primo luogo, occorre fornire le coordinate essenziali della materia, delineando il contesto normativo di riferimento. In questo senso, saranno quindi analizzati, seppur sinteticamente, i due concetti posti alla base dell’indagine, ovverosia quello di esterovestizione e quello di sede dell’attività economica rilevante ai fini Iva.
Una volta fatto ciò, verrà quindi analizzata la giurisprudenza che si è recentemente occupata del tema, attraverso l’esame della casistica affrontata e delle conclusioni raggiunte.
Da ultimo, saranno esaminati i punti di contatto e di divergenza fra i criteri di collegamento territoriale nelle due imposte, sia al fine di valutare e criticare le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità, sia con l’obiettivo di fornire alcune riflessioni utili a ricondurre a coerenza sistematica esterovestizione e sede dell’attività economica.
2. Il punto di partenza dell’indagine è rappresentato dalla disciplina dell’esterovestizione societaria nell’ambito del tributo reddituale, la quale, però, può essere intesa in due accezioni.
Da un lato, il termine può fare riferimento alla presunzione relativa di cui al comma 5-bis dell’art. 73, Tuir in virtù della quale la residenza fiscale (la sede dell’amministrazione fino alle modifiche del 2023) deve essere ritenuta esistente nel territorio italiano qualora i soggetti titolari del controllo dell’ente ai sensi dell’art. 2359, comma 1 Cod. civ., ovvero i componenti dell’organo amministrativo, sono residenti in Italia (Corasaniti G. – De’ Capitani P., La nuova presunzione di residenza fiscale dei soggetti Ires, in Dir. Prat. Trib., 2007, 102; Bagarotto E., La presunzione di residenza fiscale delle società “esterovestite”, Padova, 2008).
Trattasi, dunque, di uno strumento volto a superare la naturale inferiorità conoscitiva dell’Amministrazione finanziaria assicurando, però, l’effettività dell’accertamento mediante il riconoscimento, in capo al contribuente, della facoltà di fornire la prova contraria.
Quanto alla qualifica di questa prima accezione del fenomeno esso, già a partire dal dialogo instauratosi con la Commissione europea all’indomani delle modifiche apportate dal Dl 223/2006 (AIDC, Denuncia n. 6/2009 e UE-Pilot, Caso 777/10/TAXU), viene scollegato da una qualsivoglia dimensione abusiva o evasiva.
È infatti stato rilevato che «la norma si applica a tutte le società esterovestite, a prescindere dal carico fiscale cui le medesime sono effettivamente soggetto nello Stato estero, o dalla sussistenza di uni effettivo scambio di informazioni tra quest’ultimo e l’Italia». Pertanto, ogni riferimento alla «giurisprudenza comunitaria in materia di abuso delle libertà comunitarie di stabilimento e circolazione dei capitali (e, in particolare, alle sentenze C-364/01, Barbier; C-196/04, Cadbury Schweppes) non appare del tutto conferente» (Risposta dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di informazione della Commissione europea, 19 marzo 2010, prot. 2010/39678, in dottrina Cerioni L., The ‘Place of Effective Management’ as a Connecting factor for Companies’ Tax Residence Within the EU vs. the Freedom of Establishment: The Need for a Rethinking?, in German Law Journal, 2009, 1095).
In altre parole, si tratta di un meccanismo presuntivo sconnesso dagli elementi costitutivi dell’abuso ai sensi dell’art. 10-bis, l. 212/2000 e, al contempo, inidoneo a dar vita a forme di evasione fiscale (Carinci A., I criteri di residenza non costituiscono più strumenti di contrasto all’esterovestizione, in Quotidiano Più del 29 luglio 2022).
Più controversa è, invece, la ricostruzione della natura giuridica dell’esterovestizione intesa quale fenomeno derivante dall’applicazioni dei criteri di collegamento di cui all’art. 73, comma 3, Tuir.
In linea generale, in base a questo secondo approccio, è esterovestita una società la cui residenza fiscale estera non risponde a criteri di effettività, risultando l’ubicazione territoriale all’estero puramente formale e diretta ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Tale effettività dell’insediamento è tipicamente collegata ai criteri di matrice gestionale, ovverosia la sede della direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale, che, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno sostituito la sede dell’amministrazione (Della Valle E., Revisione dei criteri di determinazione della residenza fiscale di società, in Fisco, 2024, p. 434; Id., Residenza fiscale delle società, in Ferranti G. (a cura di), Fiscalità internazionale, Milano, 2024, 42; Amatucci F., La revisione del concetto di residenza delle Persone giuridiche e la parziale attuazione della delega per la riforma fiscale, in Dir. Prat. Trib. Int., 2025, 7).
Come detto, dottrina e giurisprudenza si sono però a lungo interrogate circa la qualifica della fattispecie, la quale, nel corso del tempo, è stata considerata talvolta come fenomeno abusivo e talvolta come ipotesi evasiva.
Per quanto attiene alla prima prospettiva, la Cassazione, anche in tempi recenti (Cass., sez. V, 22 agosto 2025, n. 23707), ha ritenuto che l’esterovestizione rappresenti una forma di abuso del diritto trattandosi di un indebito sfruttamento della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE (Dorigo S., Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’unione europea, Padova, 2012).
Siffatta ricostruzione trova fondamento nella giurisprudenza europea in materia di libertà di stabilimento e, nello specifico, nelle note sentenze Cadbury Schweppes (sentenza 13 dicembre 2005, C-196/04, Cadbury Schweppes) e Halifax (sentenza 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax), a mente delle quali una restrizione alle libertà fondamentali è legittima solo in presenza di idonee cause di giustificazione.
Uno Stato può infatti negare la libertà di stabilimento solo qualora ciò sia necessario, tra l’altro, a contrastare le “frodi e gli abusi”, ovverosia allo «scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta» (sentenza, C-196/04, punto 55; sentenza 20 dicembre 2017, C-504/16 e C-613/16, Deister Holding AG, commentata da Bundgaard J. – Koerver Schmidt P.– et al., When Are Domestic Anti-Avoidance Rules in Breach of Primary and Secondary EU Law?, in European Taxation, 2018, 130; sul tema anche Grilli S., Le costruzioni di puro artificio nella giurisprudenza della corte di giustizia: considerazioni in tema di effettiva attività economica, in Rass. Trib., 2008, 1155).
L’esterovestizione dovrebbe quindi essere definita come la «fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (Cass., sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2869; Cass., sez. V, 21 dicembre 2018, n. 33234; Cass., sez. V, 8 marzo 2022, n. 7454; Cass., sez. V, 15 marzo 2022, n. 8297; Cass., sez. V, 19 gennaio 2023, n. 1544; Cass., sez. V. 12 dicembre 2025, n. 32438, in dottrina Nanetti F. – Tieghi R., Dalla residenza fiscale alla “libertà di stabilimento: spunti in tema di “delocalizzazione societaria” ed “esterovestizione”, in Riv. dir. trib., 2015, 83; Purpura A., Note in tema di esterovestizione, libertà di stabilimento e (non) abusività delle norme tributarie a margine di recente giurisprudenza di legittimità, in Dir. Prat. Trib., 2020, 276).
Adottando questa chiave di lettura, l’attrazione della residenza in Italia impone però di dimostrare, oltre alla presenza nel territorio italiano di uno dei criteri di collegamento di cui all’art. 73, comma 3, Tuir (principalmente il criterio gestionale), anche gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 10-bis della l. 212/2000 in relazione a alla richiamata disposizione.
L’Amministrazione finanziaria è quindi tenuta a provare l’assenza di sostanza economica, la quale richiede di evidenziare, utilizzando le parole del giudice europeo, la “non genuinità” dell’entità estera. Al contempo, occorre altresì dare prova della presenza e della centralità del vantaggio fiscale indebito, generalmente configurabile allorquando la società formalmente estera è ubicata in un paese a “fiscalità privilegiata” (Rossetti A. L., Petracca A., La natura evasiva o elusiva dell’esterovestizione societaria nell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e del pensiero della dottrina, in Riv. Dir. tri. Supp. Online, 16 marzo 2023).
Siffatta ricostruzione è però stata ampiamente criticata sia dalla dottrina che dalla stessa giurisprudenza di legittimità, più volte ritornata sui propri passi.
Come noto, il presupposto fondamentale dell’abuso del diritto è dato dal rispetto formale delle norme tributarie, le quali vengono utilizzate per ottenere un vantaggio fiscale non coerente con la ratio legislativa.
L’esterovestizione o, più precisamente, la fittizia alterazione della residenza fiscale può però dare vita a una vera e propria violazione diretta delle disposizioni di legge concernenti gli obblighi posti in capo ai soggetti residenti (es. dichiarazione, liquidazione e versamento). L’art. 73 è infatti una disposizione ad applicazione necessaria, in quanto ogni società o ente, indipendentemente dal luogo di costituzione, deve imprescindibilmente essere qualificato come soggetto residente ovvero non residente.
Ne discende, dunque, che occultare il collegamento con il territorio nazionale, così come simulare la residenza estera, realizza una evidente violazione del dettato normativo.
È quindi del tutto irrilevante il riferimento all’artificiosità dello stabilimento estero, poiché il contribuente ben potrebbe presentare un idoneo collegamento con lo Stato ai sensi dell’art. 73, comma 3, Tuir anche qualora la società svolga una reale attività economica nello Stato estero (ferma restando, chiaramente, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni) (Miele L., L’esterovestizione tra abuso ed evasione, in La Gestione straordinaria delle imprese, 2022, 4, 145).
In questo senso, secondo parte della dottrina, il riferimento alla giurisprudenza europea in tema di libertà di stabilimento sarebbe del tutto inconferente. La rideterminazione della residenza fiscale in forza dei criteri sostanziali previsti dall’ordinamento nazionale non dà vita a una restrizione, ma si limita semplicemente ad individuare il territorio dove il soggetto passivo manifesta a pieno la propria capacità contributiva (Arginelli P., Contributo all’inquadramento dogmatico del fenomeno dell’esterovestizione societaria, in Dir. prat. trib. int., 2021, 2, 699 ss.).
Deve infine essere sottratta rilevanza anche all’elemento soggettivo, poiché l’esterovestizione è basata sulla sola applicazione della fattispecie astratta di cui all’art. 73, comma 3, Tuir, indipendentemente dall’intenzione del contribuente di ottenere un vantaggio fiscale indebito. Tale elemento potrà eventualmente assumere importanza nell’accertare l’integrazione di una condotta penalmente rilevante conseguente all’esterovestizione, come può essere, ad esempio, l’omessa dichiarazione (Pisani M., Le implicazioni penali dell’esterovestizione, in Corr. Trib., 2008, 2495; Valente P., Tax audits to identify fictitious corporate residence, in Intertax, 2010, 692; Valente P. – Caraccioli I., Esterovestizione: Profili Penal-Tributari e Conseguenze Sanzionatorie, in Riv. GdF, 2015, p. 1301; Valente P., Italian tax authorities action against fictitious corporate tax residence, in Intertax, 2017, 353; Santoriello C., Esterovestizione e reato di omessa dichiarazione, in Fisco, 2020, 1771).
Nonostante questo secondo approccio appaia maggiormente condivisibile, la Cassazione, anche nelle pronunce che saranno di seguito richiamate, sembra, ancora oggi, propendere per una ricostruzione abusiva del fenomeno imponendo, quindi, la verifica non solo dell’assenza di effettività dell’insediamento, ma anche la dimostrazione degli ulteriori elementi dell’abuso.
3. A differenza di quanto accade nelle imposte sui redditi, nell’Iva la residenza fiscale del contribuente non costituisce un elemento determinante ai fini della soggettività passiva.
Difatti, mentre l’Iva è focalizzata sulle operazioni effettuate dal soggetto passivo, le imposte sui redditi sono concentrate sul soggetto passivo che effettua tali operazioni, sicché il luogo in cui l’operazione è tassata risulta logicamente prioritario rispetto al luogo in cui è ubicato il soggetto passivo.
In altre parole, il concetto di soggetto passivo ai fini dell’Iva ha portata mondiale e non dipende dallo stabilimento dell’operatore economico (Van Doesum A. J. Et Al., Fundamentals of EU VAT Law, Amsterdam, 2025, 65).
Ciò, tuttavia, non significa che il luogo di stabilimento sia del tutto irrilevante ai fini Iva. Esso costituisce, infatti, uno degli elementi fondamentali per determinare la territorialità dell’imposta con riferimento alle prestazioni di servizi.
Trattasi, però, di una rilevanza che è il risultato di un lungo processo evolutivo volto a individuare un criterio armonizzato per la determinazione della territorialità di tale tipologia di operazioni.
Nell’originario impianto normativo, la territorialità delle prestazioni di servizi era determinata in base al “luogo di utilizzazione”, il quale esprimeva la destinazione del servizio alla soddisfazione di un interesse direttamente coinvolto nei rapporti che si svolgevano all’interno di una determinata collettività.
Tale criterio, fin dalla sua originaria introduzione, ha tuttavia manifestato rilevanti difficoltà operative derivanti dalla stessa natura delle prestazioni di servizi, le quali difettano di qualsivoglia “fisicità”. La nozione di utilizzazione, infatti, non solo presentava evidenti criticità interpretative, ma risultava altresì suscettibile di assumere un significato differente a seconda dell’ordinamento chiamato ad applicare l’imposta (Fantozzi A., Realtà e prospettive in materia di IVA, in Rass. trib., 1988; Fazzini E., Il principio di territorialità nel tributo sul valore aggiunto, Padova, 1995, 83-84, Adonnino P., La territorialità nell’IVA, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1973, 520).
Così, al fine di contrastare i salti d’imposta e le duplicazioni del prelievo potenzialmente derivanti dall’applicazione di tale criterio, la sesta Direttiva Iva introdusse una “oggettivizzazione” del luogo di utilizzazione, prevedendo alcune presunzioni assolute di utilizzazione, fra le quali, appunto, il luogo in cui il prestatore avesse fissato la sede della propria attività economica ovvero avesse costituito un centro di attività stabile (Fransoni G., La territorialità nel diritto tributario, Milano, 2004, 332; Giorgi M., Territorialità IVA nei servizi internazionali, in Dial. dir. trib., 2005, 946; Serafini A., Servizi soggetti ad i.v.a. e territorialità dell’imposta. Un problema in evoluzione, in Giur. comm., 1978, 105).
Anche tale modifica, tuttavia, presentava diverse carenze.
Non solo tali concetti non venivano definiti a livello europeo, lasciando un ampio margine interpretativo agli Stati membri, ma la medesima Direttiva prevedeva numerosi criteri speciali per specifiche prestazioni di servizi, il che, inevitabilmente, minava l’obiettivo di armonizzazione perseguito dal legislatore europeo.
La definitiva consacrazione del criterio della sede dell’attività economica si ebbe dunque solo a seguito della Direttiva 2008/8/CE, la quale modificò gli artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE, prevedendo tale criterio come principale collegamento territoriale ai fini delle prestazioni di servizi.
A livello domestico, le previsioni europee sono state recepite dal d.lgs. 1° febbraio 2010, n. 18, il quale ha modificato gli artt. 7 ss. del d.P.R. 633/1972, ove, ai sensi dell’art. 7-ter, «le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato».
Segnatamente, è da considerarsi stabilito nel territorio dello Stato il «soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (…) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva».
Di importanza fondamentale è però quanto previsto dal Reg. 282/2011 (regolamento esecutivo Iva), il quale, sempre nell’ottica di fornire un’interpretazione uniforme della territorialità delle prestazioni di servizi, introduce una definizione europea del concetto di sede dell’attività economica.
Gli artt. 10 e 11 del regolamento chiariscono il significato da attribuire a tale nozione, stabilendo che la sede dell’attività economica deve essere individuata nel «luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica», vale a dire il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. A tal fine, prosegue il secondo comma della disposizione, «si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione».
Tuttavia, «se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa».
Muovendosi su tali premesse, anche l’Agenzia delle Entrate, all’indomani dell’entrata in vigore del regolamento Iva, ha fornito alcune precisazioni circa l’interpretazione del criterio generale.
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che «l’articolo 10 del regolamento individua il luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria attività in quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa, vale a dire in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione», ha precisato che «il luogo individuato dal regolamento coincide, in linea generale, con quello della sede legale, a meno che non emergano elementi in senso contrario» (Circ. 29 luglio 2011, n. 37/E).
A tal riguardo, anticipando alcune delle considerazioni che saranno meglio approfondite infra, occorre sin da ora rilevare come tale tendenziale coincidenza fra sede legale e sede dell’attività economica, sebbene non del tutto irrealistica, soprattutto nelle realtà imprenditoriali medio-piccole, non risulti pienamente coerente con le indicazioni fornite dal regolamento.
La normativa europea, infatti, sembrerebbe attribuire priorità a un’analisi di tipo sostanziale, nella quale la sede legale rappresenta soltanto uno degli elementi concorrenti all’individuazione della sede dell’attività economica.
Ne consegue che, mentre il diritto europeo impone un’indagine casistica, idonea a valorizzare anche (ma non prevalentemente) la localizzazione formale dell’impresa, la prassi domestica sembra invertire l’approccio, imponendo di muovere dal criterio formale e di estendere l’indagine ad altri elementi solo in presenza di specifici dubbi.
Trattasi, come è evidente, di un approccio influenzato dalle elaborazioni proprie dell’ambito reddituale. Tuttavia, se, ai fini della residenza fiscale di cui all’art. 73, comma 3, Tuir, la sede legale costituisce un vero e proprio criterio di collegamento, ai fini Iva l’unico elemento rilevante è la sola sede dell’attività economica, la quale, come è logico, non può essere semplicemente sovrapposta alla sede legale.
4. Proseguendo seguendo l’ordine tracciato in premessa, è ora necessario addentrarsi nell’ analisi della ricostruzione recentemente offerta dalla Corte di cassazione sul rapporto tra accertamento dell’esterovestizione ai fini reddituali e sue ricadute in ordine alla localizzazione delle operazioni ai fini dell’Iva.
Un primo pronunciamento meritevole di essere ricordato (Cass., sez. V, 20 giugno 2025, nn. 16605, 16606, 16607 e 16609) ha ad oggetto una società costituita e residente a San Marino, successivamente incorporata dalla controllante italiana, in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate contestava, su più periodi d’imposta, l’inapplicabilità degli artt. 7, 8 comma 1 lett. a, 71 e 19 del d.P.R. 633/1972 proprio in virtù dell’esterovestizione della società sammarinese, ritenendo che la sede effettiva della stessa fosse in realtà localizzata in Italia.
Il contribuente, soccombente in entrambi i gradi di merito, rilevava la non sovrapponibilità fra i criteri di determinazione della residenza fiscale di cui all’art. 73, comma 3, Tuir e quelli di territorialità Iva ex art. 7 del d.P.R. 633/1972, non potendo l’amministrazione semplicemente trasporre la disciplina dell’esterovestizione nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, trattandosi, secondo tale prospettazione, di criteri di collegamento distinti e autonomi.
La Cassazione conferma la pretesa erariale fondando il proprio convincimento sulla posizione del giudice europeo in tema di libertà di stabilimento e sulla giurisprudenza nazionale in materia di esterovestizione societaria ex art. 73, comma 3, Tuir, valorizzando quindi l’accertamento della sede effettiva quale elemento fattuale rilevante anche ai fini della ricostruzione del presupposto territoriale IVA.
Con specifico riferimento alle tematiche Iva, la Corte, dopo aver richiamato il contesto normativo di riferimento (artt. 4, 7 e 8 del d.P.R. 633/1972), rileva come «non vi è stata alcuna estensione della disciplina di cui all’art. 73 TUIR, avendo la Commissione tributaria regionale basato il suo giudizio sulla frode posta in essere dalla società (…) la contribuente si serviva di due società “esterovestite” per distribuire i propri prodotti in Italia, conseguendo dei vantaggi ai fini IVA».
Conseguentemente, «Il pagamento dell’IVA in Italia è dunque conseguenza diretta dell’accertamento della “esterovestizione”».
In altre parole, secondo la Cassazione, la rideterminazione della territorialità ai fini Iva non deriva dall’applicazione diretta dell’art. 73, comma 3, Tuir, ma, al contrario, la concezione abusiva dell’esterovestizione evidenzierebbe una frode Iva idonea a giustificare la ripresa impositiva, cosicché l’accertamento del collegamento sostanziale con il territorio italiano funge da presupposto logico per la riqualificazione territoriale delle operazioni.
Le conclusioni raggiunte dalla Corte meritano di essere contestualizzate anche alla luce dell’inquadramento dogmatico dell’esterovestizione offerto dalle sentenze. A tal riguardo, i giudici di legittimità non forniscono alcuna espressa qualificazione dogmatica della fattispecie. Tuttavia, gli ampi richiami alla giurisprudenza europea, congiuntamente all’assenza di qualsiasi riferimento al comma 5-bis dell’art. 73, inducono a propendere per una ricostruzione abusiva della fattispecie.
Simile ricostruzione, anch’essa basata sul solo comma 3 dell’art. 73, è alla base di un secondo e, allo stato attuale, ultimo pronunciamento.
Il caso aveva ad oggetto una società costituita in Portogallo e operante nel settore del rimorchio d’altura e dell’assistenza a piattaforme petrolifere, qualificata dall’Agenzia delle Entrate come esterovestita in quanto gestita, in base alla ricostruzione erariale, da un soggetto residente a Brindisi (Cass., sez. V, 25 agosto 2025, n. 23842).
Segnatamente, l’erario, oltre a contestare l’esterovestizione ex art. 73, comma 3, Tuir, rilevava altresì la violazione degli artt. 7 e 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 poiché le prestazioni rese dalla società esterovestita avrebbero dovuto essere considerate territorialmente rilevanti, ai fini IVA, in Italia, sul presupposto che la sede dell’attività economica fosse in concreto situata nel territorio nazionale.
Sul punto, è interessante notare come l’Agenzia, soccombente in appello, contesti la sentenza impugnata adducendo, tra l’altro, una motivazione non del tutto dissimile da quella avanzata dal contribuente nel caso precedentemente citato. Viene infatti rilevato come la decisione della CTR sia viziata nella parte in cui ha «tratto l’illegittimità dell’atto dall’insussistenza dell’esterovestizione della cessionaria in quanto nel caso in esame, ai fini IVA, non rileva il dettato dell’articolo 73 del TUIR, bensì la previsione del terzo comma dell’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972».
Ebbene, anche in questo caso, la Corte rigetta il ricorso sulla base di una motivazione che denota, ancor di più rispetto al caso precedente, la connessione fra le due imposte, ritenendo che l’esito dell’accertamento in punto di residenza fiscale condizioni in via preliminare anche la valutazione del collegamento territoriale ai fini IVA.
Segnatamente, le doglianze in materia Iva vengono ritenute inammissibili e infondate poiché la ritenuta infondatezza delle censure attinenti all’esterovestizione societaria ex art. 73, comma 3, Tuir «rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le tante, ultimamente, Cass. n. 5102 del 2024)».
Dunque, l’insussistenza dell’esterovestizione societaria impedisce di configurare anche un diverso collegamento territoriale rilevante ai fini IVA, con la conseguenza che viene meno il presupposto stesso per qualificare come imponibili in Italia le prestazioni di servizi rese dalla società estera.
5. Le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione non appaiono totalmente condivisibili.
Esse omettono di tenere in considerazione una serie di importanti differenze che contraddistinguono il collegamento territoriale ai fini Iva da quello rilevante nelle imposte sui redditi.
In quest’ottica, si rende opportuno inquadrare con precisione come le divergenze in ordine al collegamento territoriale nelle due imposte al fine di valutare come le stesse incidano sul rapporto fra sede dell’attività economica Iva ed esterovestizione.
Prima di procedere oltre, occorre soffermarsi su un dato che, per quanto possa apparire elementare, assume rilievo decisivo ai fini dell’analisi. I criteri di collegamento territoriale rilevanti nel caso di specie trovano infatti fondamento in disposizioni normative distinte: l’art. 73, comma 3, Tuir, ai fini delle imposte sui redditi, e l’art. 7, d.P.R. 633/1972, ai fini dell’Iva.
Già tale rilievo consente di formulare significative perplessità rispetto al percorso argomentativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità. In linea di principio, infatti, la verifica di un’eventuale violazione o elusione deve essere condotta esclusivamente alla luce della specifica disposizione ritenuta applicabile, non potendo essere automaticamente traslata su norme diverse, ancorché afferenti al medesimo ambito materiale.
Ne consegue che qualificare come fittizia, ai fini dell’art. 7, d.P.R. 633/1972, la localizzazione della sede dell’attività economica sulla base di elementi valorizzati in relazione ai criteri di collegamento di cui all’art. 73, comma 3, Tuir comporta, di fatto, l’imputazione di una violazione riferita a una disposizione differente e strutturalmente autonoma rispetto a quella rilevante in materia di Iva.
La non condivisibilità dell’impostazione accolta dalla Corte di cassazione si radica, inoltre, nelle profonde differenze strutturali e funzionali che connotano i due tributi che, come detto, devono essere attentamente analizzate.
Partendo dal profilo funzionale, l’obiettivo della residenza fiscale e, quindi, della sede effettiva nelle imposte dirette è quello di individuare un collegamento stabile e duraturo, al fine di determinare il luogo in cui imputare la capacità contributiva complessiva del soggetto passivo. In quest’ottica, i criteri di collegamento ex art. 73 Tuir sono incentrati sul rapporto Stato-contribuente, per determinare un radicamento effettivo e duraturo, idoneo ad assicurare una tassazione coerente con il reale insediamento dell’attività dell’impresa.
Al contrario, come si è già rilevato in precedenza, la sede dell’attività economica non è un elemento determinante ai fini della soggettività passiva Iva, ma è concepita per garantire la corretta ripartizione della potestà impositiva tra Stati in relazione a singole operazioni, assicurando, così, la neutralità dell’imposta.
La sede dell’attività economica è dunque strumentale a individuare il luogo in cui possono considerarsi perfezionate le prestazioni di servizi, indipendentemente dalla stabilità ed effettività della connessione Stato-contribuente. Ne discende che la medesima espressione terminologica assume, nei due tributi, una funzione profondamente diversa, con conseguenze dirette sulla portata e sul significato della nozione.
In questo senso, significative sono le ripercussioni concernenti il requisito temporale.
Nelle imposte sui redditi è infatti richiesto che il collegamento soggettivo Stato-contribuente sia mantenuto per la maggior parte del periodo d’imposta, non essendo sufficiente una connessione meramente istantanea o occasionale. Solo in tal modo è possibile assicurare quella stabilità della partecipazione del soggetto passivo alla comunità statale che è alla base della residenza fiscale.
I criteri di localizzazione nell’Iva sono invece intrinsecamente connessi al momento di effettuazione delle operazioni, sicché è sufficiente che la sede effettiva risulti radicata nel territorio nazionale per il tempo necessario al perfezionamento della prestazione di servizi, senza che sia richiesto un radicamento duraturo del rapporto tra soggetto e ordinamento.
Questa differenza comporta due rilevanti conseguenze. Da un lato, la sede dell’attività economica nell’Iva richiede una valutazione puntuale e dinamica, che mal si concilia con l’analisi complessiva richiesta nell’imposizione reddituale. Così, ad esempio, un’impresa che trasferisce la propria sede effettiva negli ultimi mesi dell’anno potrebbe ancora essere considerata residente in Italia ai fini Ires, mentre le prestazioni di servizi dovrebbero essere localizzate nel luogo di nuova ubicazione.
Dall’altro lato, il requisito temporale incide anche sulla prospettiva da adottare in sede di accertamento. La localizzazione territoriale nelle imposte sui redditi presuppone, per sua stessa natura, una valutazione ex post, in quanto la stabilità della residenza fiscale può essere verificata solo a conclusione del periodo d’imposta. Al contrario, la sede dell’attività economica ai fini Iva impone l’adozione di una prospettiva ex ante, poiché l’operatore economico deve essere in grado di determinare il luogo in cui considerare eseguita la prestazione al momento del suo perfezionamento.
Differenze significative possono essere rilevate anche con riferimento al concetto di attività amministrativa valorizzato dalle due imposte.
Sebbene in entrambi i casi debba essere attribuito un ruolo centrale alla gestione apicale, dal punto di vista reddituale occorre riconoscere rilevanza decisiva al potere direttivo complessivo dell’impresa. Al contrario, nella prospettiva Iva la gestione amministrativa rilevante non si esaurisce nell’espressione del potere direttivo, ma è piuttosto incentrata sulla capacità del soggetto passivo di rendere o ricevere prestazioni.
In tale contesto, ciò che rileva è dunque la concreta operatività della struttura, ossia la sua attitudine a interagire stabilmente con il circuito degli scambi, più che la mera localizzazione del vertice decisionale.
Questo profilo risulta oggi ancor più complesso a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 209/2023, sia ai criteri di collegamento di cui all’art. 73, comma 3, Tuir, sia alla presunzione di esterovestizione di cui al comma 5-bis.
La riforma ha infatti separato la gestione ordinaria (day-to-day management) da quella apicale (top management), sicché non appare del tutto irrealistico immaginare situazioni in cui la rideterminazione della residenza fiscale sia fondata prevalentemente sulla gestione quotidiana (fatta salva l’applicazione delle convenzioni), profilo che può risultare irrilevante dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, nella quale assume rilievo primario la capacità operativa della struttura rispetto alle singole operazioni.
Un ultimo e conclusivo aspetto concerne le differenze sotto il profilo accertativo e probatorio.
Nell’imposizione sui redditi, l’individuazione della sede effettiva si inserisce in un accertamento complesso e tendenzialmente globale, volto a ricostruire la reale organizzazione dell’impresa al di là delle apparenze formali. La prova della sede effettiva si fonda, dunque, su un giudizio nel quale assumono rilievo molteplici indici fattuali, non sempre immediatamente verificabili ex ante dal contribuente e spesso apprezzabili solo in un’ottica retrospettiva.
Diversamente, nell’Iva, l’individuazione della sede dell’attività economica richiede criteri caratterizzati da un più elevato grado di certezza e prevedibilità, con la conseguenza che il collegamento territoriale non può essere ricostruito esclusivamente attraverso valutazioni ex post senza incidere negativamente sul principio di certezza del diritto e, quindi, sulla neutralità dell’imposta.
In sintesi, pare dunque possibile affermare che, ferma la parziale sovrapposizione terminologica, la sede effettiva non costituisce una categoria unitaria e trasversale. Essa, al contrario, è un concetto il cui significato e la cui portata applicativa variano in ragione della struttura e della finalità dell’imposta di riferimento.
Pertanto, mentre nell’imposizione sui redditi la sede effettiva è chiamata a esprimere un giudizio complessivo e strutturale sul radicamento soggettivo dell’ente e, quindi, sulla sua partecipazione alla comunità statale, nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto essa opera come criterio operativo e puntuale di localizzazione delle singole operazioni.
6. Alla luce della ricostruzione generale offerta nelle pagine che precedono e delle differenze fra le due imposte delineate, appare del tutto evidente che, fermo alcuni evidenti punti di contatto, il concetto di residenza fiscale e, a valle, quello di sede effettiva rilevante ai fini reddituali non è perfettamente sovrapponibile alla sede dell’attività economica valevole in ambito Iva.
Ciò emerge già da un semplice raffronto fra la ratio dell’art. 73 Tuir e quella dell’art. 10, Reg. 282/2011, così come recepito dall’art. 7 del d.P.R. 633/1972.
La sede effettiva e, più in generale, la residenza fiscale costituisce un criterio volto a determinare l’intensità del collegamento Stato-contribuente e, quindi, l’estensione del prelievo impositivo, in funzione dell’effettiva partecipazione del contribuente alla comunità statale.
In tale contesto, è lo stesso Stato a essere onerato di dimostrare, nella prospettiva nazionale, il reale luogo di ubicazione del centro decisionale dell’impresa, funzionale alla determinazione della residenza fiscale.
Nell’Iva, la sede dell’attività economica persegue una finalità ben diversa. Essa non costituisce, di per sé, un criterio di collegamento in senso proprio, ma, al contrario, una presunzione, ancorché assoluta, che, congiuntamente agli altri criteri alternativi, consente di individuare in modo tendenzialmente certo il luogo, altrimenti vago e difficilmente determinabile, di utilizzo del servizio.
In quest’ottica, lo scopo perseguito dal legislatore europeo nell’introdurre e, soprattutto, nel definire i concetti di sede dell’attività economica e di stabile organizzazione era, come precedentemente ricordato, quello di predisporre una nozione comune a tutti gli Stati membri, assicurando, così, un’applicazione uniforme del tributo.
Ne discende, dunque, che un’automatica estensione in ambito Iva dei risultati di un accertamento, quale quello dell’esterovestizione societaria, fondato su una lettura prevalentemente “interna” del collegamento territoriale, si pone in aperto ed evidente contrasto con la ratio e la funzione della sede dell’attività economica di cui all’art. 10, Reg. 282/2011.
Mantenendo il focus sull’ambito accertativo, ulteriori criticità emergono anche con riferimento alla prospettiva da adottare in sede di controllo.
La residenza fiscale nell’imposizione diretta richiede infatti l’adozione di una visione complessiva, essendo necessario verificare la permanenza di uno dei criteri di collegamento nel territorio dello Stato per un periodo pari alla “maggior parte del periodo d’imposta”. Nell’Iva, invece, la territorialità delle prestazioni di servizi deve essere determinata con riferimento all’esatto momento di perfezionamento dell’operazione, risultando irrilevante la situazione antecedente o successiva.
Ora, sebbene, in via generale, vi sia una continuità della sede effettiva per l’intero periodo d’imposta, non è del tutto irrealistico immaginare situazioni in cui l’ente sposti il proprio centro decisionale in corso d’anno.
Si pensi, ad esempio, al caso di una società estera acquisita da un soggetto italiano nella prima metà dell’anno, la quale, a seguito del completamento dell’operazione, venga sostanzialmente eterodiretta da soggetti nazionali. Da un punto di vista reddituale, l’ente dovrebbe essere riqualificato come soggetto residente in Italia, in quanto lo spostamento del top management per la maggior parte del periodo d’imposta comporta la modifica della residenza fiscale per l’intero periodo.
Per quanto riguarda l’Iva, al contrario, lo spostamento del centro decisionale risulterebbe del tutto irrilevante con riferimento alle prestazioni di servizi eseguite nella prima metà dell’anno, poiché, in quel momento, la sede dell’attività economica non era ancora ubicata nel territorio nazionale.
Assume poi rilievo un ulteriore profilo attinente al contenuto della stessa nozione. L’attività gestionale rilevante ai fini dell’imposizione reddituale non è infatti limitata alla sola “alta amministrazione”, ma comprende anche la gestione quotidiana. Ciò vale sia nel passato, ove quest’ultima veniva frequentemente ricondotta nell’ambito della sede dell’amministrazione, sia per il futuro, in virtù dell’introduzione della gestione ordinaria in via principale.
Anche se, alla luce del dato convenzionale, il top management assume spesso un ruolo decisivo, non può essere negata una certa rilevanza del day-to-day management, implicitamente confermata, tra l’altro, dalla riformulazione dell’art. 73, comma 5-bis, che ha visto la sostituzione della sede dell’amministrazione con il più ampio concetto di residenza fiscale.
Ebbene, il Reg. 282/2011, nel definire la sede dell’attività economica, non sembra attribuire alcun rilievo alla gestione quotidiana, riconoscendo invece importanza decisiva al solo luogo in cui vengono assunte le «essential decisions concerning the general management of the business», vale a dire al top management.
Un ultimo ma certamente centrale profilo che impedisce ogni automatismo concerne la ricostruzione dell’esterovestizione come fenomeno abusivo ovvero evasivo.
Partendo dalla prospettiva abusiva, valorizzata nelle decisioni richiamate in precedenza, occorre rilevare che, sebbene l’Amministrazione finanziaria, al fine di contrastare fenomeni abusivi, possa certamente avvalersi di strumenti presuntivi, l’art. 10-bis della l. 212/2000 richiede comunque una dimostrazione puntuale degli ulteriori presupposti dell’abuso, ossia l’assenza di sostanza economica e l’intento di conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Tali elementi non possono essere desunti in via implicita, né tantomeno automatica, dai rilievi formulati in relazione a una fattispecie distinta, quale è il controllo della residenza fiscale ai fini dell’Ires.
Il fattore decisivo è però rappresentato dalla struttura stessa dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto. Come noto, la norma, in linea di estrema sintesi, sanziona tutti quei comportamenti volti a conseguire un indebito vantaggio fiscale tramite un utilizzo distorto delle disposizioni tributarie.
Pertanto, per poter contestare l’abusività di una data operazione è necessario individuare la specifica norma (o norme) di cui si ritiene violata la ratio.
Ora, se così è, appare evidente come l’accertamento dell’abuso richieda di dare evidenza dell’utilizzo distorto della specifica disposizione che si ritiene “aggirata” e non, invece, di una norma diversa.
Ne deriva che, calando queste considerazioni nel caso di specie, l’accertamento dell’esterovestizione, basato su un utilizzo indebito dei criteri di collegamento di cui all’art 73, Tuir in contrasto con la libertà di stabilimento, non può produrre effetti diretti e immediati in relazione alla territorialità Iva proprio perché quest’ultima è fondata su una norma diversa ossia l’art. 7 del Dpr 633/1972.
Occorre invece dimostrare, in maniera autonoma e distinta, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 10-bis l. 212/2000 e, quindi, l’utilizzo distorto anche in relazione a questa seconda (e diversa) disposizione.
Queste conclusioni non risultano però suscettibili di mutare neppure ove si qualifichi l’esterovestizione in termini di fattispecie evasiva. Anche in tale prospettiva, infatti, il fenomeno presuppone, nei suoi tratti essenziali, la verifica di una concreta inosservanza di obblighi tributari ovvero, in altri termini, di una diretta violazione delle norme fiscali applicabili.
La contestazione della violazione delle regole in materia di territorialità delle prestazioni di servizi richieda necessariamente la dimostrazione dell’effettiva inosservanza delle disposizioni contenute nel d.P.R. 633/1972, non potendosi ritenere che una violazione dell’art. 73, comma 3, Tuir comporti automaticamente una corrispondente violazione anche degli artt. 7 ss. del d.P.R. 633/1972.
Neppure potrebbe legittimarsi, come fatto dalla Cassazione, un’automatica sovrapposizione fra esterovestizione e frode Iva. La Corte di giustizia ha infatti avuto modo di rilevare che l’amministrazione, al fine di contestare una frode Iva, non può limitarsi a fare ricorso a meri strumenti presuntivi, ma deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode. Circostanza, questa, che mal si concilia con la natura “a posteriori” dell’accertamento della residenza fiscale ai fini Ires (sentenza 11 gennaio 2024, C-537/22, Global Ink Trade commentata Fidelangeli A., La rilevanza della prassi amministrativa in materia di prova della partecipazione a una frode Iva, in Riv. Dir. trib. Supp. Online del 24 settembre 2024).
Ne discende, ancora una volta, che una mera estensione delle conclusioni raggiunte nell’ambito dell’imposizione reddituale non può trovare diretta e immediata applicazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
In sostanza, pare quindi possibile affermare che una violazione normativa, sia essa una diretta inosservanza dell’obbligo di legge o un utilizzo indebito delle disposizioni tributarie, può essere contestata solo dimostrando un comportamento contrario proprio alla norma di cui si assume la trasgressione.
Ogni altra e ulteriore violazione di disposizioni diverse non può quindi comportare alcun effetto automatico, indipendentemente dal grado di connessione fra le norme.
7. La territorialità dell’imposta sul valore aggiunto, da un lato, e la residenza fiscale nell’imposizione diretta, dall’altro, sono due concetti che non possono essere semplicemente sovrapposti. Le innumerevoli differenze evidenziate impongono, infatti, di tenere distinti il concetto di sede effettiva da quello di sede dell’attività economica, sicché deve essere esclusa in radice qualsivoglia automatica efficacia diretta dell’esterovestizione in ambito Iva.
Ciononostante, non possono essere negati i numerosi punti di contatto fra i due criteri.
Entrambi risultano infatti fondati sull’attività gestionale dell’ente, con un focus prevalente sull’alta direzione, concetto che, indipendentemente dalla prospettiva adottata, presenta un nucleo tendenzialmente unitario.
Al contempo, sia nell’ottica dell’imposta sul valore aggiunto sia in quella del tributo reddituale, emerge l’esigenza di contrastare costruzioni di puro artificio, contrarie, come più volte rilevato, allo stesso ordinamento europeo.
Diviene quindi necessario adottare un approccio “mediato”, ossia idoneo a valorizzare le convergenze fra sede effettiva e sede dell’attività economica, ma altresì capace di tenere in debita considerazione le ineliminabili differenze strutturali, funzionali e normative fra i due tributi.
In tale prospettiva, pare possibile affermare che l’esterovestizione, o più precisamente la rideterminazione della sede effettiva nelle imposte sui redditi, costituisce certamente un importante indizio ai fini dell’accertamento della sede dell’attività economica rilevante ai fini Iva, senza tuttavia poterne giustificare un’automatica e indiscriminata trasposizione sul piano dell’imposta sul valore aggiunto.
Ragionare diversamente finirebbe, tra l’altro, per dar vita proprio a quella illegittima violazione della libertà di stabilimento più volte richiamata dalla Corte di cassazione. Questo perché i soggetti passivi Iva si vedrebbero assoggettati alle conseguenze di un accertamento fiscale anche in assenza di una diretta violazione della norma fiscale o della prova di una “costruzione di puro artificio” rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Una simile impostazione finirebbe, dunque, per ostacolare o, quantomeno, scoraggiare, l’esercizio delle libertà fondamentali riconosciute dal diritto primario dell’Unione europea.
In conclusione, ne esce dunque rafforzata, ancora una volta, quella natura sostanziale della sede effettiva, concetto che assume rilievo centrale sia nell’imposizione reddituale sia nell’Iva**, in quanto, in entrambe le imposte, non può essere eluso un accertamento fattuale indipendente da qualsiasi rilevanza di automatismi e rilievi meramente formali.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blid peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
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Diritti degli interessati
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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