La Direttiva madre-figlia tra libera circolazione dei capitali, doppia imposizione e principio di reciprocità

Di Giacomo Duprè -
L’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 consente di esentare, dalla ritenuta alla fonte, i dividendi distribuiti a società residenti in Stati membri dell’Unione Europea ovvero in Stati appartenenti al SEE (soddisfatte tutte le condizioni previste nel menzionato articolo). Si tratta di una disposizione introdotta, come noto, al fine di trasporre la Direttiva “madre-figlia”. Nel contributo, l’Autore intende verificare se la predetta esenzione, nella parte in cui non risulta operante in relazione ai dividendi distribuiti a “società madri” residenti in Paesi terzi (vale a dire non appartenenti all’UE o al SEE), possa reputarsi compatibile con il diritto primario europeo, avuto rig. . .