IL PUNTASPILLI: segnalazioni dalla redazione.

Di Alessandro Vicini Ronchetti -

Dalla riunione del 14 gennaio 2026

La vicenda riguardante la qualifica del regime di non tassazione dei contributi Covid e le implicazioni sulla quantificazione delle perdite fiscali.

In data 22 dicembre 2025, il vice Ministro Maurizio Leo ha adottato, ai sensi dell’art. 10 septies, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’atto d’indirizzo riguardante l’interpretazione degli artt. 84, comma primo, terzo periodo del TUIR e 109, comma 5, del medesimo testo unico, in relazione alle conseguenze derivanti dalla assegnazione di contributi non imponibili. In particolare, quelli erogati alle imprese in occasione della crisi pandemica avvenuta ad inizio del 2020.

L’atto si è reso necessario a seguito di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in base alle quali il regime di non imposizione fiscale di tali contributi sarebbe stato qualificabile di esenzione (le leggi istitutive non recavano la qualifica della non imponibilità) e pertanto, ai sensi dell’art. 84 sopra citato, le perdite fiscali riportabili sarebbero state eccedenti rispetto a quanto prevede il citato art. 84.

La posizione interpretativa dell’Agenzia ha destato polemiche che hanno portato al punto che è stata chiesta una interpellanza al fine di chiedere una formale ed autorevole interpretazione del regime tributario applicabile ai contributi di cui sopra.

In data 29 ottobre 2025, venivano forniti chiarimenti da parte della sottosegretaria Lucia Albano in merito alla “Qualificazione giuridica dei contributi concessi alle imprese durante la pandemia da COVID-19 ai fini delle imposte sui redditi”.

L’interpretazione fornita dal Ministero conferma quella adottata dall’Agenzia delle Entrate e che ha indotto gli uffici a muovere le contestazioni volte a disconoscere parte delle perdite fiscali conseguite dalle società destinatarie dei contributi sopradetti. In particolare, afferma l’interpellato Dicastero, la detassazione dei contributi Covid prevista dall’articolo 1O-bis, bis del decreto-legge n. 137 del 2020 costituisce una norma agevolativa, che, in base ai principi generali, “non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche”. Ne consegue che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto dall’articolo 84 del TUIR, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. L’assenza di una deroga esplicita, secondo l’interpellato Dicastero, appare, dunque, essere indicativa della volontà normativa di considerare i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.

Sempre secondo quanto affermato nella risposta all’interpellanza, “un approdo esegetico in linea con le aspettative degli Interroganti necessiterebbe pertanto di un intervento normativo correttivo”.

È quindi intervenuto il viceministro Maurizio Leo che con l’atto di indirizzo sopra citato ha constatato la sussistenza di tertium genus riguardante la qualificazione di contributi non rilevanti fiscalmente. Si afferma, difatti, che sono stati progressivamente introdotte nell’ordinamento diverse misure agevolative che hanno previsto la concessione (e il caso, ad esempio, dei contributi erogati in occasione della pandemia da COVID-19) di contributi sotto forma di crediti d’imposta per i quali, di volta in volta, è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che gli stessi “non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi”.

Il legislatore ha inteso chiarire, attraverso la loro dichiarata irrilevanza fiscale, che gli stessi non possono essere considerati proventi esenti né esclusi.

L’atto di indirizzo, nel corroborare la tesi della sussistenza di un tertium genus di irrilevanza fiscale di taluni redditi ha evocato il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il quale dispone che non possono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, “esenti, esclusi o non concorrenti”. Conclude quindi l’atto di indirizzo che, poiché l’articolo 84 del TUIR fa riferimento ai proventi esenti, lo stesso non si applica a quelli che non concorrono alla formazione del reddito come i contributi erogati per l’emergenza Covid.

Emergono tre riflessioni a seguito della vicenda descritta.

La prima. Nonostante gli sforzi del legislatore per rendere sempre meno incerta l’interpretazione delle disposizioni tributarie, il caso di specie evidenzia quanto sia ancora lunga la strada da percorrere per giungere ad un diritto “meno incerto” (abbiamo dato conto di due contrapposte interpretazioni, entrambe provenienti dal medesimo organo).

La seconda, meno di politica tributaria ma più tecnica, riguarda il fatto che sarebbe opportuno che ci sia intervento del legislatore che chiarisca, in via definitiva, la differenza tra esclusione ed esenzione; considerato che anche dalla risposta all’interpellanza emergono considerazioni contraddittorie. Si afferma, infatti, che “la nozione di proventi «esclusi» attiene più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto, ad esempio, o sono stati già tassati (come, ad esempio, i dividendi, perché considerati tassati in capo al soggetto che li eroga) o lo saranno in futuro”. Invero, occorre osservare, che anche la non tassazione delle plusvalenze ex art. 87 del TUIR non ha natura agevolativa – trattandosi di ricchezza che teoricamente è già stata tassata in capo alla società ceduta (è verosimile difatti, che il realizzo di un plusvalore al momento della cessione è connesso all’incremento patrimoniale a seguito degli utili realizzati e quindi tassati da parte della società ceduta, ovvero, agli utili che saranno realizzati sempre dalla società ceduta, secondo le previsioni degli acquirenti/venditori) – tuttavia il plusvalore realizzato è qualificato come “esente”.

La terza, in base alla quale, in futuro, in presenza di contributi erogati in assenza di una qualificazione del regime di non tassazione, si dovrebbe ritenere applicabile il sopradetto tertium genus di generica non tassazione che non implica l’applicazione delle “rettifiche” alle perdite fiscali e alla deducibilità delle spese di cui, rispettivamente, agli artt. 84 e 109 del TUIR.

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