Accessibilità dei dati giuridici e digitalizzazione delle sentenze tributarie, alla luce della L. n. 111/2023 e di alcune esperienze europee
Di Stefano Didoni
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Abstract (*)
Il presente contributo analizza l’evoluzione dell’accessibilità dei dati giuridici in Italia, con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle decisioni giudiziarie nelle banche dati. Tuttavia, l’accesso telematico generalizzato, promosso anche a livello europeo per aumentare la trasparenza e la coerenza della giurisprudenza, solleva complesse questioni di bilanciamento di interessi, in particolare tra il principio di pubblicità del processo e la tutela della riservatezza e dei dati personali. Una problematica specifica riguarda la pubblicazione dei nominativi dei giudici, in linea con il principio di pubblicità del processo. La dottrina e le esperienze internazionali sollevano però perplessità circa i rischi associati al riutilizzo generalizzato e illimitato di tali dati per il profiling dei giudici, che potrebbe portare a pratiche come il forum shopping o minare la fiducia nel sistema giudiziario.
Accessibility of legal data and digitalization of judicial decisions in tax matters. Some observations in light of Law 111/2023 and other European experiences – This contribution analyzes theevolution of accessibility to legal datain Italy, with particular attention todigitalizationand thepublication of judicial decisionsin databases. However, the generalized electronic access, also promoted at the European level to increase transparency and coherence in case law, raises complex questions regarding thebalancing of interests, particularly between theprinciple of public hearings/publicity of judicial proceedingsand theprotection of privacy and personal data. A specific issue concerns the publication of thenames of the judges, in line with the principle of publicity of judicial proceedings. Legal scholarship and international experiences, however, raise concerns about therisks associated with the generalized and unlimited reuseof such data for theprofilingof judges, which could lead to practices likeforum shoppingor undermine confidence in the judicial system.
Sommario: 1. L’accessibilità del dato giuridico e il ruolo della digitalizzazione. – 2. L’accesso pubblico alle decisioni giudiziarie nel quadro europeo e nazionale, la legge delega n. 111/2023 e la “Banca dati della giurisprudenza tributaria di merito”. – 3. Le limitazioni e i rischi connessi all’accesso pubblico delle decisioni giudiziarie. – 4. Conclusioni.
1. La tecnologia informatica, com’è noto, viene utilizzata anche per il trattamento delle informazioni (dati) nel campo giuridico, che vengono immagazzinate, aggiornate e utilizzate attraverso le banche datii.
Sotto il profilo normativo l’art. 2, comma 1, n. 9, L. n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) definisce le banche dati come «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo»ii. Ormai da tempo si sono però diffuse le banche dati elettroniche, la cui struttura si basa, sostanzialmente, su un archivio elettronico di dati (strutturati e archiviati, secondo diverse modalità e indicizzati), da un software di ricerca (ad esempio, testuale mediante operatori booleani o mediante chiavi concettuali, basata sul linguaggio naturale, ecc.) e da una interfaccia grafica di interrogazioneiii.
Nel campo giuridico le banche dati elettroniche svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo della scienza giuridica, poiché consentono la conservazione e l’accesso alle informazioni giuridiche (quali le fonti del diritto, nazionali e sovranazionali, gli atti regolamentari, le decisioni giudiziarie, la prassi amministrativa, le opere e i contributi dottrinali, ecc.), in un contesto in cui la produzione giuridica alluvionale sarebbe altrimenti inaccessibileiv.
È interessante però notare come le banche dati sviluppate da aziende private sono di regola più ampie, sotto il profilo della tipologia dei contenuti accessibili, ma non necessariamente complete. Le banche dati pubbliche tendono, invece, ad essere più complete, ma limitate a specifiche tipologie di dati.
Ne sono un esempio, in ambito nazionale, la banca dati “Normattiva”, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale sono accessibili le fonti normativev. La banca dati Documentazione Economica e Finanziaria del Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (CeRDEF), gestito dal Dipartimento delle Finanze. Ovvero la banca “ItalgiureWeb”, arricchita peraltro dalle pronunce della Corte costituzionale e da una selezione di giurisprudenza, gestita dal CED della Corte di Cassazione, il quale «svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica»vi, nonché dalla Direzione genarle dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustiziavii.
L’accesso a quest’ultima non è libero, ma soggetto a restrizioniviii. Per i magistrati la consultazione della banca dati è liberamente accessibile, anche per i magistrati onorari in servizioix, nonché per i magistrati tributari, limitatamente alla durata delle funzionix.
Per le decisioni giurisprudenziali la pubblicazione dei provvedimenti nelle banche date solleva maggiori problematiche di natura pratica, nonché (come si vedrà) di ordine teorico e sistematico.
In merito al primo profilo vengono in rilievo la natura pubblica dell’infrastruttura coinvolta nel processo e, in particolare, del livello di digitalizzazione.
La digitalizzazione di una struttura pubblica presuppone la creazione di una infrastruttura digitale per accedere alle informazioni necessarie per svolgere il servizio previstoxi. In termini semplicistici, se tra i servizi connessi alla giustizia rientrasse la pubblicazione delle decisioni giudiziarie in una banca dati, sarebbe necessario che la struttura giudiziaria avesse un adeguato livello di digitalizzazione, secondo due criteri principali. Il primo, che consenta la dematerializzazione dei documenti esistenti e la creazione di nuovi documenti (c.d. nativi) in formato esclusivamente digitale, immediatamente leggibili, accessibili, integri, autentici e affidabili; il secondo, che consenta la raccolta, la conservazione e la fruizione digitale dei dati (passaggi che, peraltro, rappresentano il presupposto per trattare i dati mediante l’impiego di algoritmi)xii.
La digitalizzazione ha rappresentato, fino a tempi relativamente recenti, un ostacolo alla creazione di banche dati giurisprudenziali (si pensi, ad esempio, alla banca dati “SentenzeWeb” che raccoglie le decisioni della Corte di Cassazione a partire dal 2020). E ciò in ragione della modalità di redazione e deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie dei provvedimenti in formato analogico, con l’esigenza, dunque, di utilizzare necessariamente del personale amministrativo per digitalizzare i provvedimenti.
L’obbligo di deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale è stato introdotto in via generalizzata solo in tempi relativamente recentixiii. Nel processo tributario la redazione dei provvedimenti giudiziari in formato elettronico è possibile dal 2021, poiché i giudici tributari hanno la disponibilità tra le funzioni della “Scrivania del giudice” presenti nel SIGIT dell’applicativo “Provvedimento giurisdizionale digitale” (PGD)xiv.
L’obbligo di redazione delle decisioni in formato elettronico è però applicabile ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024xv. L’obbligatorietà della redazione e deposito telematico si evince, in particolare, dal tenore dell’art. 17-ter, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, rifuso a decorrere dal 1° gennaio 2026 nell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 175/2024 (che sanziona con la nullità l’omessa sottoscrizione del provvedimento giudiziario con firma digitale)xvi.
L’applicativo informatico per la redazione e il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti, sulla base dei dati diffusi dal Dipartimento della Giustizia Tributaria è stato ad ogni modo ampiamente utilizzato da parte dei giudici (nel 2024 la modalità nativa digitale è stata adottata per il 98% dei provvedimenti in primo grado e il 96% in appello, contro, rispettivamente, il 45,3% e il 28,9% nel 2021)xvii.
Questo aspetto non è di poco conto, se si considera che il soggetto che consulta una banca dati potrebbe avere a disposizione una porzione limitata (e, dunque, parziale) delle decisioni intervenute su una determinata controversia, in ragione del fatto che potrebbero non essere incluse nella banca dati quelle pronunce che non sono state digitalizzate, vuoi per mancanza di risorse disponibili a tale compito, vuoi per semplice inerzia (la stessa problematica si pone, ad esempio, qualora le decisioni da pubblicare siano oggetto di “segnalazione” da parte di specifici soggetti)xviii.
2. L’Unione Europea promuove la pubblicazione delle decisioni giudiziarie e l’accesso telematico ad esse da parte del pubblico. Garantire l’accesso online alle decisioni giudiziarie avrebbe l’effetto di aumentare la trasparenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri, di aiutare i cittadini e le imprese a comprendere i loro diritti e contribuire alla coerenza della giurisprudenzaxix.
Tra gli Stati membri alcuni prevedono una pubblicazione solo selettiva delle decisioni e, sovente, limitata, direttamente o indirettamente, a quella delle pronunce delle giurisdizioni superiori, mentre altri, benché pongano quale principio quello della pubblicazione generalizzata delle decisioni, lasciano poi spazio alla discrezionalità del giudice in merito alla valutazione circa la non opportunità di procedere alla pubblicazionexx.
Tuttavia, la pubblicazione online delle decisioni degli organi giurisdizionali richiede, oltre all’implementazione dei fattori legati alla digitalizzazione (le decisioni redatte secondo standard definiti possono essere consultate e prelevate attraverso una banca dati), il bilanciamento di interessi diversi (quali, ad esempio e in primo luogo, l’esercizio dei principi democratici di informazione e di critica giudiziaria da un lato, la tutela della riservatezza e dei dati personali, dall’altro).
Le disposizioni nazionali che regolano tale ambito devono, peraltro, coordinarsi con le disposizioni europee che disciplinano la protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, di seguito anche “GDPR”) ovvero l’apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblicoxxi. In particolare, fra le limitazioni ai diritti e obblighi in materia di trattamento dei dati personali che l’ordinamento nazionale può introdurre vi sono quelle volte a tutelare «la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari» (art. 23, comma 1, lett. f), GDPR).
In ambito sovranazionale, la pubblicità dei provvedimenti giudiziari rappresenta uno dei corollari del giusto processo (art. 6 CEDU), poiché rappresenta «un elemento di controllo esterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie» (Cass., 21 marzo 2025, n. 7558).
Nella prospettiva nazionale, oltre a condividersi la medesima valutazione (ex art. 111 Cost.), se la trasparenza può considerarsi un valore di regola positivo nella Pubblica Amministrazione in quanto promuove la responsabilizzazione attraverso la valutazione pubblica dei procedimenti e delle decisioni (rilevante in relazione all’art. 97, comma 2, Cost.), nel settore giudiziario valgono delle regole specifiche, tese a tutelare i soggetti coinvolti nel giudizio.
La nozione di pubblicità delle decisioni giudiziarie si è evoluta nel corso del tempo in relazione al concetto di “accessibilità” del dato giuridico. In linea generale, la pubblicazione della sentenza non si riconduce all’esercizio di un potere, ma di un servizio per i cittadini in nome dei quali la giustizia è amministrata (artt. 101 e 104, comma 1, Cost.).
Nel processo tributario la pubblicità della decisione si realizza mediante il deposito presso la segreteria dell’ufficio giudiziario attraverso l’inserimento nel fascicolo telematicoxxii. L’accesso a tale documento non è però libero, ma può avvenire da parte del pubblico – ossia dei soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo, ai quali il provvedimento è comunicato in quanto parti del giudizio – a seguito di una richiesta, eventualmente motivata, e pagamento dei diritti di copia, se previstixxiii.
Invero, la pubblicazione online delle decisioni giudiziarie, liberamente accessibili al pubblico, è prevista, in via generale, per le «sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile», che sono «rese pubbliche mediante deposito in segreteria» ed altresì «contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali» (art. 56, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, di seguito anche “CAD”).
Per le decisioni delle Autorità giudiziarie diverse da quelle amministrativa e contabile, inclusa, quindi, quella tributaria, si applica il comma 2-bis dell’art. 56 CAD, introdotto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 159/2006, in base al quale «le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003». La disposizione di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 196/2003, cui si fa rinvio, disciplina la pubblicità dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria (comma 1) e, al comma 2, delle decisioni giudiziarie le quali sono «rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet», osservando tuttavia le disposizioni del Capo IIIxxiv, ossia dell’art. 52 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003.
Tale disposizione ammette, quale regola generale, «la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali» (comma 7). La regola generale appena enunciata subisce, tuttavia, delle limitazioni. Dette eccezioni non riguardano i dati giuridici contenuti nel provvedimento, ma i dati personali (generalità e altri dati identificativi) di alcuni soggetti e, segnatamente: (i) delle persone offese nel caso di procedimenti penali per violenza sessuale, (ii) delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, (iii) delle parti o di terzi (in relazione anche ad “altri dati”, diversi dalle generalità e altri dati identificativi), «dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori» (comma 5), (iv) delle parti che facciano, prima della conclusione del grado di giudizio, richiesta di «precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento», sulla base di “motivi legittimi” (comma 1). La giurisprudenza, in mancanza di indicazioni normative che declinino i “motivi legittimi”, rinvia alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” del 2 dicembre 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, che indicano quali criteri la natura sensibile dei dati o la delicatezza della vicenda (cfr. Cass., Sez. Un., 3 ottobre 2024, n. 36764). Inoltre, le restrizioni, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 40 D.L. n. 201/2011xxv al D.Lgs. n. 196/2003, non si applicano ai soggetti diversi dalle persone fisiche (cfr. Cass., 23 agosto 2023, n. 25173).
In questo contesto, muovendo dagli obiettivi collaterali enunciati nel PNRR, la Commissione “Della Cananea” aveva promosso una linea di intervento volta a migliorare l’accesso alle fonti giurisprudenziali, mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblicoxxvi.
La L. n. 130/2022, non ha, tuttavia, introdotto sul punto previsioni significative. La successiva L. n. 111/2023, recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale” ha invece previsto «al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa», di «garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini» (art. 19, comma 1, lett. i), L. n. 111/2023 cit.).
Il Ministero delle Finanze, tramite il Dipartimento della Giustizia tributariaxxvii ha sviluppato una nuova banca dati (Banca dati della Giurisprudenza Tributaria), gratuita e liberamente accessibile, alimentata dalle sentenze di merito e dalle ordinanze di rinvio alle Corti superiori pronunciate a partire dal 2021 (alla data del 9 dicembre 2025 risultavano pubblicate 782.686 decisioni), nonché le massime delle sentenze tributarie di merito redatte e trasmesse dall’Ufficio del Massimario Nazionalexxviii e gli estremi dei provvedimenti della Corte di Cassazione di definizione dei ricorsi. I documenti consultabili sono le decisioni redatte in formato elettronico (c.d. nativi digitali) e in formato analogico per le quali è stato possibile avviare il processo di digitalizzazione.
Sotto il profilo tecnico, la banca dati consente una tipologia di ricerca testuale (inserendo una o più parole chiave), con differenti modalità di ricerca per parola (“Tutte le parole”, per cui il sistema ricerca in tutto il testo della sentenza le parole indicate, indipendentemente dalla posizione oppure, “Almeno una parola”, “Frase esatta”, “Parole adiacenti”, per cui il sistema ricerca i documenti che contengano i termini inseriti vicini tra loro, in un intorno di massimo cinque parole) o con operatori logici, filtrando eventualmente per l’anno di interesse. È inoltre possibile ricercare una specifica sentenza, mediante l’inserimento dell’anno di deposito e del numero del provvedimento, nonché utilizzare la sezione “Ricerca Avanzata”, che contiene ulteriori filtri che si possono utilizzare per la ricerca. Ad esito della ricerca il sistema propone le decisioni rilevanti, secondo i criteri impostati, che – con i dati anonimizzati – possono essere visualizzate online (“Visualizzazione”) oppure estratte in formato digitale (“Scarica”).
3. La pubblicità dei provvedimenti giudiziari nelle banche dati, come accennato, solleva delle questioni in relazione agli interessi che sono coinvolti dalla accessibilità (diffusa) dei dati in essi contenuti e, principalmente, ai dati relativi alle parti del giudizio.
Come esposto nel precedente paragrafo, la pubblicazione integrale del testo di una decisione giudiziaria rappresenta la regola, mentre la rimozione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti nel giudizio rappresenta un’eccezione.
Ancorché gli obblighi di omissione siano circoscritti, i dati identificativi presenti nelle sentenze disponibili nelle banche dati pubbliche sono, in genere, anonimizzati o pseudononimizzati. Le procedure sono differenti, in quanto l’anonimizzazione rende i dati irreversibilmente anonimi, impedendo la ricostruzione dell’identità dell’interessato (i dati anonimizzati, ad esempio, non sono più considerati dati personali e non sono soggetti al GDPR), mentre la pseudonimizzazione sostituisce i dati identificativi diretti con pseudonimi, ma permette, tramite l’uso di informazioni aggiuntive, di risalire all’identità dell’interessato.
Tale procedimento può, tuttavia, risultare illegittimo, laddove applicato in via generalizzata e mediante procedure automatizzate – come nel caso della Banca dati della giurisprudenza tributaria – in quanto contrastante con la normativa in materia di protezione dei dati.
Infatti, la giurisprudenza, con riferimento alla Banca dati pubblica delle decisioni di merito (BDP) in materia civilexxix ha ritenuto illegittimo l’oscuramento generalizzato, mediante sistemi automatizzati, dei dati personali dai provvedimenti pubblicati nella banca dati, in quanto tale prassi contrasterebbe con gli artt. 51 e 52 D.Lgs. n. 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall’Autorità giudiziaria. In particolare, l’oscuramento generalizzato disposto dalla Pubblica Amministrazione dei dati contenuti nei provvedimenti pubblicati contrasterebbe con i principi del giusto processo, poiché la «il principio di pubblicità espresso dall’art.6 Cedu (e implicitamente dell’art.111 Cost.) si debba estendere oltre l’istante della celebrazione dell’udienza, involvendo anche (e soprattutto) l’esito del processo, ossia la sentenza, la quale deve di regola essere disponibile in maniera integrale al pubblico. Ad analoghe conclusioni conduce una lettura teleologicamente orientata anche dell’art.47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza)» (T.A.R. Lazio, sez. I, sent. 17 aprile 2025, n. 7625).
La questione non ha però una rilevanza limitata ai dati personali delle parti processuali, ma coinvolge altresì, in generale, tutti i soggetti coinvolti nel processo (quali difensori, terze parti, cancellieri, funzionari, ecc.). Dunque, anche i dati personali riferibili ai giudici e, in particolare, il nome del giudice singolo o dei componenti del collegioxxx.
Da parte della dottrina è stato evidenziato, da un lato, che non esisterebbe nell’ordinamento, in virtù della legislazione nazionale o europea, alcuna disposizione che tuteli il diritto alla riservatezza dei giudici rispetto a una sentenza pronunciata e, anzi, i principi generali derivati dall’art. 101 Cost. imporrebbero esattamente il contrarioxxxi. Dall’altro lato sono state sollevate, tuttavia, delle perplessità in ragione dei rischi connessi all’accesso generalizzato e illimitato a tali dati e, in particolare, il loro riutilizzo. Le pratiche sono associate al c.d. profiling (profilazione) dei giudici e variano dalla elusione del giudice naturale competente (c.d. forum shopping), alla influenza sull’opinione pubblica (ad esempio, attraverso una comparazione fondata sul tasso di accoglimento ovvero di rigetto di una certa tipologia di domande, in cui vanno considerate le possibili conseguenze negative dovute all’incontrollata diffusione di risultati di profilazione o di analisi sostanzialmente errati)xxxii.
La questione, apparentemente semplice, solleva invero numerose tematiche ed è stata oggetto di attenzione anche in ambito europeo.
La Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha confermato che la menzione dei nomi dei giudici nelle decisioni giudiziarie sia un obbligo comune per gli Stati membri, in relazione al principio di pubblicità del processo sancito dall’art. 6, par. 1, CEDU, al fine di garantire l’imparzialità oggettiva dei giudici, che devono essere identificabili, legalmente nominati e assegnati alle funzioni che svolgono e il rispetto delle norme procedurali quali, ad esempio, pubblicità e collegialità. Ha però evidenziato che la questione in merito alla legittimità o meno della pubblicazione dei nomi dei giudici nelle decisioni rese pubbliche nelle banche dati non andrebbe ritenuta correlata all’obbligo di indicare i nomi dei medesimi al momento di pubblicazione della decisione. Il dibattito andrebbe, piuttosto, spostato sull’esigenza di trovare un bilanciamento tra rendere trasparenti le attività pubbliche, consentendo ai cittadini di conoscere e valutare i propri giudici, nonché la tutela della privacy dei giudici, le cui funzioni non dovrebbero limitare le garanzie fondamentali nell’esercizio della giurisdizionexxxiii. Mentre la Corte di Giustizia considera la pubblicità dei nominativi dei giudici un elemento essenziale per il regime di pubblicità delle sentenze e tende a escluderne l’oscuramentoxxxiv.
Guardando ad altri Paesi europei è emblematico il caso della Francia, in cui il percorso di pubblicazione online delle decisioni giudiziarie è più risalentexxxv. Il Governo ha successivamente incaricato una commissione ministeriale (affidata a Loïc Cadiet) di valutare l’impatto della legge e nel documento conclusivo è stata evidenziata la possibile sproporzione tra i rischi derivanti dalla diffusione digitale nelle banche dati dei nominativi dei giudici coinvolti nelle decisioni, che vengono così comunicati a un numero indefinito di individui, potendo indebolire, anziché rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, senza contribuire efficacemente agli obiettivi perseguiti dalla pubblicazione online delle decisioni, rispetto all’identificazione degli stessi giudici nella copia originale delle decisioni che, al contrario, è resa disponibile a una cerchia ristretta composta dalle parti e da poche terze partixxxvi.
Il legislatore francese non ha tuttavia preso una posizione definitiva sulla pubblicazione dei dati identificativi dei giudici, decidendo invece di vietare le condotte produttive di rischi, ossia il riutilizzo dei dati identificativi dei magistrati con la finalità o l’effetto di valutare, analizzare, confrontare o prevedere le loro pratiche professionali effettive o presuntexxxvii.
Altro caso interessante è quello belga, in cui l’ordinamento non detta una disciplina uniforme per la pubblicazione online delle decisioni giudiziarie (la pubblicazione delle decisioni nella banca dati Juridat è largamente discrezionale)xxxviii. Tuttavia, in dottrina è stata avviata una riflessione prima che la pubblicazione online delle decisioni assumesse l’attuale apportata ed era stata avanzata la proposta di assimilare il dato contenente il nominativo del giudice (ma anche degli altri operatori pubblici nel processo) al concetto di dato personale, come definito dalle fonti europee, che appare sufficientemente ampio da ricomprendere tale categoria di soggetti e, dunque, estenderne il relativo trattamento in base alla normativa europea (in particolare, il principio di minimizzazione previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c), GDPR), poiché le esigenze di pubblicità e trasparenza sarebbero già sufficientemente garantiti dalla pubblicità delle udienze e dalla possibilità, per i soggetti interessati, di consultare gli originali delle pronunce attraverso le cancelleriexxxix.
4. L’evoluzione dell’accessibilità ai dati giuridici in Italia è strettamente legata al processo di digitalizzazione della giustizia, che rappresenta il presupposto tecnico per la creazione di banche dati complete e accessibili. L’obbligo di redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale, sebbene introdotto in via generalizzata solo di recente, sta progressivamente superando gli ostacoli che in passato limitavano la creazione di banche dati giurisprudenziali complete, in particolare nel processo tributario.
L’accesso telematico generalizzato, promosso anche dall’Unione Europea per aumentare la trasparenza e la coerenza della giurisprudenza, solleva complesse questioni di bilanciamento di interessi. Da un lato, si afferma il principio di pubblicità del processo (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.) che implica la disponibilità integrale delle decisioni giudiziarie al pubblico. Dall’altro, vi è l’esigenza di tutelare la riservatezza e i dati personali delle parti coinvolte. Un punto critico di questo bilanciamento riguarda la pubblicazione dei nominativi dei giudici. Nonostante la dottrina e la giurisprudenza tendano a non considerare la loro identità come un dato da oscurare, la pubblicazione illimitata nelle banche dati solleva serie perplessità e rischi. Tali rischi sono associati al riutilizzo dei dati per la profilazione dei giudici, una pratica che potrebbe sfociare in fenomeni come il forum shopping o minare la fiducia nel sistema giudiziario, come evidenziato anche dalle esperienze e dalle riflessioni internazionali.
Sebbene l’Italia abbia istituito una nuova Banca dati della Giurisprudenza Tributaria gratuita e liberamente accessibile, che mantiene i nomi dei giudici, la mancanza di un intervento normativo specifico per la limitazione del riutilizzo dei dati identificativi dei magistrati in linea con le cautele adottate in altri ordinamenti, espone il sistema ai rischi di profiling. In conclusione, è auspicabile una riflessione sui temi sollevati e, eventualmente, un intervento normativo che bilanci l’obiettivo di massima trasparenza con la necessità di proteggere il sistema giudiziario dalle conseguenze negative dell’accesso illimitato ai dati, concentrandosi in particolare sulla regolamentazione del riutilizzo dei nominativi dei giudici.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
i In generale, sul tema Carullo G., Dati, banche dati e interoperabilità dei sistemi informatici nel settore pubblico, in Cavallo Perin R. – Galetta D.U. (a cura di), Il diritto dell’Amministrazione Pubblica digitale, Torino, 2025, 257 ss.
ii La disposizione è stata modificata dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 169/1999, in attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
iii In tema, Borruso R. – Mattioli L., Computer e documentazione giuridica. Teoria e pratica della ricerca, Milano, 1999.
iv Cfr. Simitis S., Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati, ed. ital. a cura di Caizzone G., Milano, 1977.
v A norma dell’art. 1, comma 310, L. n. 147/2013, «La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale», ossia l’istituto Poligrafico dello Stato.
xi In ambito amministrativo, Galetta D.U., Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione (Il procedimento amministrativo, fra diritto UE, nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione), in Cavallo Perin R. – Galetta D.U. (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, cit., 77 ss.; F. Merloni, Sviluppo dell’eGovernment e riforma delle amministrazioni, in Introduzione all’eGovernment: pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, F. Merloni (a cura di), Torino, 2005
xii Galetta D.U., Transizione digitale e diritto a una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare, in federalismi, 2022, 7, 103 ss.; Cavallo Perin R., Pubblica amministrazione e data analysis,in Cavallo Perin R. (a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale, Quaderni del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino, 2021, 20, 11 ss.; Falcone M., “Big data” e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 3, 601 ss.; Carullo G., Big Data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati interconnesse, in Conc. Merc., 2016, 23, 181 ss.; Id., Dati, banche dati e interoperabilità dei sistemi informatici nel settore pubblico, cit., 257 ss. M. – F. – A. – L. – M.2024,
xiii Nel processo civile si veda l’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 149/2022, di attuazione L. n. 206/2021 (c.d. “riforma Cartabia”), come modificato dall’art. 35, comma 3, lett. b), D.L. n. 13/2023 conv., con mod., dalla L. n. 41/2023, che si applica a decorrere dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a tale data.
xiv Le regole tecnico-operative sono contenute nel decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
xv Artt. 17-ter, comma 2, e 37, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. h) e r), D.Lgs. n. 220/2023, nonché, per il decorso temporale, art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220, cit.
xvi Rivetti G. – Gatto U., Sentenze digitali nel processo tributario: la firma digitale tra nullità e intellegibilità, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 2, 813 ss.
xvii Cfr. Ministero delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria, Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull’attività delle corti di giustizia tributaria per l’anno 2024.
xviii Cfr. per alcune riflessioni sul tema, Marello E., Prodigit: alcune domande di metodo e qualche semplice risposta, in Riv. tel. dir. trib., 2023, 1, 198 ss.
xix Commissione UE, COM(2024) 950 final, Quadro di valutazione UE sulla qualità della giustizia2024, 60 ss.
xx Cfr. Présidence française du Conseil de l’Union européenne 2022, Ministère de la justice, Tableau comparatif sur l’encadrement de l’accès en données ouvertes aux décisions de justice.
xxi Direttiva 2003/98/CE e Direttiva UE 2019/1024.
xxiii Art. 40 D.P.R. n. 115/2002, che non è derogato dall’art. 51 D.Lgs. n. 196/2003 il quale fa salve le «disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti».
xxiv Inserito nella Parte II, Titolo I, relativo al trattamento dei dati in ambito giudiziario.
xxviii Istituito dall’art. 24-bis D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. r), L. n. 130/2022.
xxix La banca dati è operativa dal 14 dicembre 2023 e contiene i provvedimenti resi dai Tribunali e dalle Corti d’appello dal 2016. In tema, D’Alessandro E., Ricerca, informazione e dissemination in diritto processuale civile: la Banca Dati di Merito Pubblica (Obiettivo PNRR M1-C1 Riforma 1.8), in Il Diritto Processuale Civile Italiano e Comparato, 2024, 1, 333 ss.
xxx Nella prassi tali informazioni possono non essere pubbliche, come nella banca dati Documentazione economica e finanziaria del CeRDEF nella quale i nomi dei giudici vengono completamente rimossi, oppure pubbliche come nella banca dati SentenzeWeb in cui sono mantenuti i nominativi del collegio giudicante, indicando anche i ruoli dei consiglieri, estensore e presidente, nonché nella Banca dati della giurisprudenza tributaria nella quale i nomi dei giudici sono presenti sia nella versione consultabile online, sia nella copia informatica del provvedimento che è possibile estrarre dal portale.
xxxi Marello E., Prodigit come banca dati intelligente, in Loading Prodigit. Dal diritto naturale al diritto digitale: l’intelligenza artificiale nella giustizia tributaria, Marcheselli A. – Marello E. (a cura di), in Riv. tel. dir. trib., 2022, fascicolo monografico, 94 ss., in particolare, 101.
xxxii Capasso V., Open data giudiziari, protezione dei dati personali e accountability del giudice: esperienze straniere, in Il Diritto Processuale Civile Italiano e Comparato, 2024, 1, 350 ss., in particolare, 351 e 361.
xxxiiiCEPEJ, European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, Strasburgo, 2018, 27-28.
xxxiv Iannone C. – Salemme E., L’anonimizzazione delle decisioni giudiziarie della Corte di Giustizia e dei giudici degli Stati membri dell’Unione europea, in Ciriello A. – Grasso G. – Lo Moro D. (a cura di), Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, Roma, 2021, 109.
xxxv La Loi n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016 ha approvato la pubblicazione online delle decisioni giudiziarie.
xxxvi Cfr. Rapport sur l’open data des décisions de Justice – L’open data des décisions de justice. Mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public des décisions de justice, Rapport à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, pubblicato il 10 gennaio 2018.
xxxvii Cfr. art. 33, par. II, 1, terzo capoverso, Loi n. 2019-222 del 23 marzo 2019. In dottrina, Capasso V., Tra protezione dei dati personali e accountability del giudice: spunti di riflessione dall’esperienza franco-belga, in DPCE Online, 2024, vol. 64, n. 2, 1067 ss.
xxxviiiBuyle J.P. – Van Den Branden A., La robotisation de la justice, in L’intelligence artificielle et le droit, in De Streel A. – Jacquemin H. (autheur), Bruxelles, 2017, 278 ss.
xxxixMont J., RGDP: faut-il anonymiser la jurisprudence publiée?, in Journal des Tribunaux, 2019, n. 6776, 442 ss., in particolare, 444.
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