Dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti e recupero delle imposte assolte nello Stato della fonte

Di Alessia Funari -

Abstract (*)

Il saggio analizza criticamente gli orientamenti in tema di recupero delle imposte assolte all’estero sui dividendi tassati in Italia con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito.

Foreign-source dividends received by resident individuals and recovery of taxes paid in the State of source. – This paper critically examines the issue of recovering foreign taxes paid on dividends that are taxed in Italy by way of a withholding tax at source as a final tax or a substitute tax, in light of recent case law both of the Supreme Court and courts of first and second instance.

 

Sommario: 1. I termini della questione. – 2. Il quadro normativo di riferimento. – 3. La dirompente posizione della giurisprudenza di legittimità, seguita da quella di merito. – 4. L’iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte. – 5. Le perplessità della soluzione giurisprudenziale. La prima: l’effettiva riconducibilità dell’imposta sostitutiva nell’ambito dell’art. 2 delle Convenzioni fiscali. – 6. (Segue). La seconda: la clausola “su richiesta del contribuente” e la sua funzione di discrimen per l’accesso al credito per le imposte estere. – 7. (Segue). La terza: l’effettiva sussistenza di un contrasto tra la clausola convenzionale e la disciplina interna sul foreign tax credit. – 8. Ulteriori osservazioni critiche di carattere sistematico.

1. È in corso di consolidamento l’orientamento giurisprudenziale, inaugurato da Cass., sez. trib., 1° settembre 2022, n. 25698, secondo cui in presenza di una Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni la persona fisica residente ai fini fiscali nel nostro Paese può recuperare l’imposta estera versata a titolo definitivo sui dividendi, e sui proventi assimilati, anche laddove essi non concorrano alla formazione del reddito complessivo perché assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Come si osserverà più nel dettaglio infra, tale conclusione – che si basa su una lettura a contrario ed estensiva di una clausola contenuta in numerose e risalenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia – sconfessa la soluzione opposta propugnata dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 5 marzo 2015, n. 9/E del aprendo la strada alle richieste di rimborso, da parte delle persone fisiche non imprenditori, a fronte delle imposte assolte all’estero non solo sui dividendi, ma su ogni reddito estero tassato nello Stato della fonte e sottoposto in Italia alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure a imposizione sostitutiva.

Trattasi, dunque, di tema di estremo interesse teorico e pratico, in ragione anche delle implicazioni che la presa di posizione della Corte Cassazione, ribadita nella successiva sentenza 16 aprile 2024, n. 10204, determina in chiave sistematica.

2. Prima di entrare nel merito della questione occorre sinteticamente delineare il quadro normativo di riferimento, partendo dalla fondamentale distinzione tra i dividendi assoggettati alla ritenuta alla fonte e quelli sottoposti all’imposizione sostitutivai.

I commi 4 e 4-bis dell’art. 27 D.P.R. n. 600/1973 prevedono che i redditi derivanti da partecipazioni estere percepiti tramite un intermediario stabilito in Italia siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota del 26%, calcolata al netto delle ritenute operate dallo Stato estero di residenza della società erogante (il c.d. “netto frontiera”). In altri termini, la base di calcolo sulla quale commisurare la ritenuta è data dall’importo dei dividendi al netto dell’intero ammontare delle imposte estere applicate dal soggetto eroganteii.

Se invece l’utile distribuito è percepito direttamente, l’art. 18 TUIR dispone l’applicazione di un prelievo sostitutivo delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta, ma sull’ammontare lordo, ossia senza sottrarre le eventuali ritenute subite nello Stato della fonte (sul tema, v. la Risposta ad interpello n. 111 del 2020 e la ris. 26 aprile 2007, n. 80/E; in termini più generali si consulti anche la circ. n. 9/E/2015 del). Questo regime impositivo è obbligatorio per le persone fisiche, essendo loro preclusa la possibilità di optare per il regime di tassazione IRPEF, che consentirebbe ex lege il riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero.

E infatti, l’art. 165 TUIR prevede tra le condizioni per beneficiare del credito d’imposta il concorso del reddito di fonte estera alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, coerentemente con la sua precipua finalità, che è quella di evitare o, quantomeno, attenuare la doppia imposizione giuridica internazionale. In tale prospettiva, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina sul credito per le imposte assolte all’estero «non è applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione»iii.

Sotto il profilo strutturale, anche nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al Modello O.C.S.E. la concessione del credito d’imposta è subordinata al concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del percipiente. La disciplina convenzionale sul foreign tax credit è notoriamente di carattere generale e suscettibile di essere integrata dalle norme interne dei singoli Stati contraenti in relazione agli aspetti di dettaglioiv.

Dato questo quadro, risulta chiaro che – in relazione ai redditi derivanti da partecipazioni in società estere non residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato (in tale ultimo caso, concorrono per l’intero alla formazione del reddito imponibile IRPEF) e indipendentemente dalla presenza o meno di un intermediario localizzato in Italia – l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate finisce per il precludere alla persona fisica non imprenditore l’accesso al credito per le imposte estere tanto di fonte interna quanto di fonte convenzionale, posto che nell’ipotesi in esame i dividendi esteri non concorrono mai alla formazione della base imponibile rilevante ai fini IRPEF.

3. Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità è giunta tuttavia a conclusioni opposte con la sentenza 1° settembre 2022, n. 25698, seguita poi dalla sentenza del 16 aprile 2024, n. 10204.

In particolare, è stato affermato che, «qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, come nell’ipotesi di cui all’art. 27, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui all’art. 18, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[el] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d’America si deve considerare detraibile []. Tale interpretazione trova conferma nella diversità del testo vigente degli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, secondo cui «nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana» [] Ed invero, in base ad una interpretazione conforme della norma pattizia (prevalente) la locuzione «anche sui richiesta del contribuente», che figura nel testo di tali accordi, conferma che quando l’Italia ha inteso negare il credito d’imposta non solo nei casi in cui l’assoggettamento dell’elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente».

Questo orientamento è stato ampiamente accolto e recepito dalla giurisprudenza di meritov. A quanto consta, l’unica pronuncia che non ha seguito l’orientamento della Corte di Cassazione è la sentenza della CGT I grado di Treviso, 19 agosto 2025, n. 298, la quale ha ritenuto che, «in merito alla sentenza di Cassazione n. 25698/2022 citata dalla società ricorrente, va rilevata la valenza non dirimente in casi diversi da quello trattato, trattandosi inoltre di un precedente isolato che, in alcun modo, può scalfire il vigente dettato normativo».

4. In particolare, secondo la Suprema Corte, la disposizione di cui all’art. 23, par. 3, presente nella maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia non rinvia espressamente all’art. 165 TUIR e non prevede che il reddito estero debba confluire nel reddito complessivo IRPEF, richiedendo piuttosto che esso concorra alla formazione della base imponibile di una delle imposte contemplate dall’art. 2 della Convenzione. E la lettura a contrario di tale norma consente di ritenere che, qualora il prelievo sia obbligatorio (non “su richiesta del beneficiario” del reddito) e al contribuente non sia consentito optare per il regime ordinario di imposizione, l’imposta sul reddito assolta nello Stato estero deve considerarsi comunque detraibile: per la Corte, la conclusione trova conferma anche nel fatto che, laddove il legislatore italiano abbia inteso negare il foreign tax credit, lo ha fatto attraverso locuzioni specifiche, quali “anche richiesta del contribuente” o “su richiesta o meno del beneficiario”.

In tale solco interpretativo si inserisce la considerazione secondo cui l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 TUIR assolve ad una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, con la conseguenza che, in forza del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell’art. 2 della Convenzione, la suddetta imposta sostitutiva deve ritenersi ricompresa nell’ambito di applicazione della Convenzionevi.

Nel declinare il contenuto e i confini della disposizione convenzionale, i giudici hanno precisato che la essa opera sul quantum del credito (ossia, sul criterio di determinazione) e che il diritto di detrazione è subordinato al ricorrere di tre requisiti: i) il reddito deve essere percepito da un residente italiano, ii) deve essere assoggettato ad imposizione nello Stato della fonte e iii) deve risultare incluso nella base imponibile di una delle imposte disciplinate dalla Convenzione. E in presenza di tali requisiti, il conflitto tra norma interna e convenzionale in tema di credito per le imposte estere va risolto in termini di prevalenza della norma pattizia su quella domestica.

Nel suo iter argomentativo, la Corte di Cassazione omette di considerare se in caso di utili erogati da una società di persone estera qualificata trasparente nello Stato estero sia corretto applicare la disciplina dell’imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d’imposta in luogo della disciplina ordinariavii.

Benché sia favorevole al contribuente, l’orientamento della Corte di Cassazione non manca di destare perplessità sul piano teorico.

5. La prima perplessità riguarda l’effettiva riconducibilità dell’imposta sostitutiva ex art. 18 TUIR nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 2 delle Convenzioni fiscali in ragione della sua asserita “funzione del tutto sovrapponibile” alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all’art. 27, comma 4, D.P.R. n. 600/1973.

Al riguardo non è superfluo precisare che il par. 3 dell’art. 2 stabilisce che «la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali», mentre il successivo art. 23 – dopo aver sancito che l’Italia deve consentire la deduzione dalle imposte sul reddito quelle pagate nello Stato della fonte – al par. 3 specifica che «tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito».

Muovendo da tali considerazioni, si pone il problema se la semplice sovrapponibilità funzionale tra imposta sostitutiva e ritenuta alla fonte a titolo di imposta, implichi anche una loro “natura identica o analoga” e, di conseguenza, l’inclusione della prima nell’ambito di applicazione della Convenzione: se così non fosse, verrebbe meno anche l’obiezione secondo cui il mancato inserimento di una certa imposta non determina la sua automatica esclusione dal novero delle imposte disciplinate dalla Convenzione stessa, considerato che l’elenco di cui all’art. 2 non è “tassativo”, né “esaustivo”.

La risposta non è univoca e in dottrina si registrano orientamenti differentiviii.

Secondo alcuni Autori le ritenute a titolo d’imposta appartengono alla categoria giuridica delle imposte sostitutive in quanto, al pari di queste ultime, sostituiscono l’imposta generale, sottraendo taluni redditi al regime ordinario di imposizioneix.

Secondo altri Autori – la cui impostazione appare preferibile – i due istituti devono essere mantenuti distinti: mentre l’imposta sostitutiva costituisce, in linea di principio, un vero e proprio regime fiscale alternativo rispetto all’imposta sostituita, la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta rappresenta un modo diverso di applicare l’imposta medesima e «non consente di ravvisare un tributo autonomo anche perché non sono assistite da una disciplina autonoma»x.

Quanto osservato è rilevante nel dibattito in merito all’inclusione delle imposte sostitutive e delle ritenute alla fonte nell’ambito applicativo dell’art. 2 della Convenzione: se i due istituti presentano – com’è condivisibile – una natura diversa, giocoforza la conclusione non può che essere nel senso dell’esclusione della prima dall’ambito di applicazione dell’art. 2 della Convenzione, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto alla detrazione delle imposte estere.

6. (Segue). La seconda perplessità concerne la clausola “su richiesta del contribuente” e la sua funzione di discrimen per l’accesso al credito d’imposta.

Tale formulazione trae origine dall’evoluzione della disciplina della ritenuta sui dividendi ed è tipica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate prima del 2003, ossia quando il regime dei dividendi prevedeva la loro inclusione parziale nella base imponibile IRPEF, mentre quello cedolare era alternativo e opzionalexi. Per la Suprema Corte, il mutato assetto normativo si è tradotto nell’impossibilità per il contribuente di accedere al regime di tassazione ordinario, e per tale ragione l’imposizione sui dividendi subita dallo stesso in via definitiva nello Stato estero deve considerarsi detraibile.

Invece, le Convenzioni più recenti contengono la precisazione “anche su richiesta del beneficiario” o “su richiesta o meno del beneficiario” e sembrano introdurre un limite espresso alla possibilità di effettuare la detrazione, indipendentemente dall’obbligatorietà dell’applicazione dell’imposta sostitutiva o della ritenuta alla fonte. Dall’impostazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità discende ulteriormente che, in assenza di una clausola convenzionale che riconosca il credito d’imposta anche in caso di imposta sostitutiva, il contribuente rischia una tassazione perfino superiore a quella prevista dalla circ. n. 9/E/2015.

Invero, l’interpretazione letterale della disposizione va nel senso che il credito d’imposta non spetta né in caso di opzione per l’imposta sostitutiva, né quando tale opzione non è prevista dalla normativa nazionale.

7. (Segue). La terza perplessità concerne l’effettiva sussistenza di un contrasto tra la clausola convenzionale in tema di credito per le imposte estere e la disciplina interna di cui all’art. 165 TUIR.

Al riguardo, una parte della dottrina ha sostenuto che, quando la ritenuta estera a titolo d’imposta è applicata in via necessaria e non dipende da una scelta del percettore, il contribuente dovrebbe comunque accedere al credito d’imposta. Tale impostazione, ora accolta dalla giurisprudenza, muove dall’idea che la mancanza di un’opzione in capo al beneficiario precluda la possibilità di evitare la duplicazione impositiva e, quindi, giustifichi il riconoscimento del foreign tax credit anche in presenza di prelievi esteri sostitutivi o definitivixii.

Una simile ricostruzione si espone a rilievi di ordine logico e normativo.

In particolare, l’opinione secondo cui la natura obbligatoria della ritenuta estera basterebbe a giustificare il riconoscimento del credito prescinde del tutto dal presupposto fondamentale dell’istituto: l’operatività della detrazione è subordinata al concorso necessario del reddito estero alla formazione del reddito complessivo imponibile. Tale requisito costituisce un presupposto sostanziale poiché rinvia alla tassazione ordinaria e progressiva dei redditi personali: solo quando il reddito estero è attratto nel sistema IRPEF può configurarsi una doppia imposizione “piena”xiii.

Al contrario, i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva sono tassati in via autonoma e definitiva, senza concorrere alla determinazione del reddito complessivo, né scontare l’ordinaria imposizione progressiva. Per tale ragione, essi non possono essere qualificati come redditi “considerati” ai fini delle Convenzioni ai sensi dell’art. 2. La doppia imposizione che si realizza in tali casi non è, infatti, una duplicazione “piena” sul medesimo presupposto, ma un effetto riflesso della natura sostitutiva del prelievo interno, il quale, per tale motivo, non può consentire il riconoscimento del credito d’imposta.

A ciò si aggiunge un’osservazione di natura sistematica: la presenza nell’ordinamento delle ritenute alla fonte non può essere considerato espressione dell’intento legislativo o convenzionale di riconoscere il credito anche quando il reddito estero non concorre all’imponibile complessivo. Tali regimi (tra cui rientra la cedolare sui dividendi) rappresentano un mero retaggio di precedenti assetti normativi e non possono essere elevati a parametro interpretativo per ampliare la sfera applicativa dell’art. 165 TUIR.

Pretendere il contrario equivale ad attribuire a discipline concepite per finalità di semplificazione e di certezza un ruolo che non hanno mai avuto: quello di esprimere una “volontà di apertura” verso il credito convenzionale. Al contrario, la struttura e l’evoluzione del sistema dimostrano un atteggiamento costante di chiusura verso la possibilità di attrarre nel perimetro del credito i redditi soggetti a regimi sostitutivi, in quanto tali regimi sottraggono la ricchezza estera all’ambito delle ordinarie imposte sui redditi e interrompono la condizione del concorso.

Da queste considerazioni deriva che la differente formulazione, riscontrabile in alcune Convenzioni fiscali italiane più risalenti, tra clausole redazionali (quali “anche”, “ove”, “su richiesta”) non altera in alcun modo la struttura del credito d’imposta pattizio.

La disciplina convenzionale sul credito non si differenzia dalla “clausola modello” OCSE neppure quando contiene una “clausola di chiusura”, poiché anch’essa è conforme al limite generale secondo cui «l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo».

Il punto decisivo è proprio questo: il limite proporzionale conferma che il credito convenzionale presuppone, in modo imprescindibile, l’inclusione del reddito estero nel reddito complessivo. Se tale inclusione manca, come accade nei regimi sostitutivi in senso lato, il credito è ontologicamente inoperante.

In tale prospettiva, non è rilevante l’affermazione secondo cui il credito dovrebbe essere riconosciuto per evitare una duplicazione non imputabile al contribuente in un sistema, come quello attuale, in cui non è possibile scegliere tra ritenuta alla fonte e regime ordinario di tassazione,

E infatti, anche in tali ipotesi la mancata attrazione del reddito estero nel regime ordinario IRPEF impedisce, sul piano logico e sistematico, che il prelievo interno e quello estero insistano sul medesimo presupposto impositivo: non concorrendo il reddito alla formazione della base imponibile, è esclusa la riconducibilità del caso al modello convenzionale di eliminazione della doppia imposizione, che richiede una doppia imposizione “piena”.

Il quadro che si delinea è, dunque, nitido: proprio perché sottraggono la ricchezza estera alle imposte ordinarie sui redditi, i regimi sostitutivi sono destinati a rimanere estranei all’ambito applicativo del foreign tax credit, senza che assuma rilievo la circostanza – obbligatoria o opzionale – della ritenuta estera e senza che le differenze testuali tra vecchie e nuove Convenzioni possano condizionare tale conclusione.

8. In via di estrema sintesi, la ricostruzione proposta consente di delineare due tesi tra loro radicalmente antitetiche, che, in quanto tali, producono esiti diametralmente opposti.

La prima – fatta propria anche dalla Cassazione – tende a privilegiare il risultato dell’eliminazione della doppia imposizione sempre e comunque, con un’interpretazione di natura sostanzialistica del diritto interno e convenzionale. La seconda – sostenuta dall’Agenzia delle Entrate – resta, invece, rigorosamente ancorata al dato letterale e alla coerenza sistematica delle disposizioni interne e convenzionali, negando la configurabilità di un conflitto tra le fonti e superando “a monte” la questione della prevalenza: si tratta di un approccio propriamente formalistico.

La contrapposizione di queste due soluzioni sollecita ulteriori considerazioni.

La prima considerazione è che le ritenute alla fonte a titolo d’imposta rispondono a esigenze ben definite: si pensi, ad esempio, alla ritenuta alla fonte sui redditi di capitale che, oltre a perseguire ragioni di semplicità applicativa e cautela fiscale, mira anche a sopperire, almeno in parte, al fatto che detti redditi sono tassati al lordo, ossia senza consentire al contribuente la deduzione delle spese o degli oneri sostenuti per la loro produzione. In ambito internazionale, inoltre, la ritenuta assolve la funzione, altrettanto rilevante, di garantire e assicurare la riscossione dei tributi dovuti da parte dello Stato della residenza.

Anche il regime previsto per i dividendi è concepito per assolvere a queste cruciali finalità e la scelta del legislatore fiscale di prevedere l’istituto della ritenuta – e, quindi, di sottrarli alla formazione del reddito complessivo e all’imposizione delle ordinarie aliquote IRPEF – risponde esattamente all’esigenza di evitare la sommatoria tra il prelievo interno e quello già subito dal contribuente nello Stato estero della fonte. L’assetto normativo vigente, infatti, evita che all’aliquota ordinaria si sommi l’imposizione subita dal contribuente nello Stato estero della fonte: in altri termini, la transizione da un regime ordinario al 43% a un sistema fondato su una ritenuta del 26% finisce indirettamente per sterilizzare il fenomeno della doppia imposizione giuridica.

Sembra confortare quanto affermato anche la Corte di Giustizia, che nella sentenza Kerckhaert and Morres, Causa C-513/04, 14 novembre 2006, ha sancito che l’adozione delle misure necessarie per prevenire la doppia imposizione – utilizzando i criteri di ripartizione seguiti nella prassi fiscale internazionale – spetta ai singoli Stati e che, più in generale, l’esercizio parallelo del potere impositivo da parte di due Stati membri – e la conseguente doppia imposizione giuridica cui sono soggette le distribuzioni transfrontaliere di dividendi – non costituisce violazione né della libertà di stabilimento né della libera circolazione dei capitali.

Non risulta perciò convincente l’obiezione secondo cui i dividendi distribuiti da società italiane sono a loro volta tassati al 26%: in tale ipotesi, infatti, la ritenuta opera con lo scopo di eliminare la doppia imposizione economica, mentre, nel caso dei dividendi esteri, essa interviene a presidio della diversa esigenza di attenuare la doppia imposizione giuridica.

Vi è, inoltre, un ulteriore profilo critico.

L’adesione alla tesi “sostanzialistica” potrebbe generare effetti distorsivi nel sistema impositivo.

Se, infatti, lo Stato della fonte applicasse una ritenuta pari al 26%, il dividendo percepito dal contribuente residente non subirebbe alcun prelievo in Italia e l’intero gettito verrebbe acquisito dallo Stato estero. Ciò comporterebbe un’ingiustificata attribuzione allo Stato della fonte della piena competenza impositiva, con conseguente violazione non solo del principio cardine della tassazione in base alla residenza, ma anche della stessa logica del credito d’imposta, che presuppone – proprio in forza del criterio della residenza – la worldwide taxation. Non è pertanto condivisibile l’opinione di chi ritiene che non vi sarebbe «alcuna duplicazione di benefici nella contemporanea applicazione dell’aliquota “agevolata” dell’imposizione sostitutiva e del credito per le imposte estere», come nel caso dei dividendi percepiti direttamente e per i quali non si applica il netto frontiera – diversamente vi sarebbe se il riconoscimento convenzionale del tax credit «si aggiungesse alla deduzione delle medesime imposte previste dalla disciplina nazionale», come nel caso della ritenuta in ingresso degli intermediari sul reddito nettoxiv.

Per tali ragioni, la soluzione accolta dalla Cassazione meriterebbe un’analisi più approfondita, che tenga conto dell’insieme dei principi strutturali dell’ordinamento tributario.

Da ultimo, ma non meno rilevante, emerge un profilo strettamente applicativo.

Il contribuente persona fisica che intendesse detrarre direttamente l’imposta estera non potrebbe, “materialmente”, farlo: nel quadro RM della dichiarazione dei redditi non è presente alcun campo idoneo allo scopo, né è possibile utilizzare sezioni diverse che accolgono altri elementi informativi. L’unica via percorribile resta, dunque, l’istanza di rimborso di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/1973, da presentare entro 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta estera.

Ancor più complessa è la situazione quando la ritenuta è applicata a titolo d’imposta tramite un intermediario: infatti, oltre a mancare una norma che gli attribuisca il potere di riconoscere il credito d’imposta, l’intermediario sarebbe tenuto a valutare caso per caso l’idoneità della documentazione prodotta dal percettore ai fini della prova della definitività dell’imposta esteraxv.

(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2026 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.

i V., per tutti, Paparella F., Lezioni di diritto tributario. Parte Generale, II ed., Padova, 2025, 15-16 e 127 ss.

ii Sul tema, in generale, Marinello A., Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, Torino, 2018 e Corasaniti G., Diritto tributario delle attività finanziarie, Milano, 2012.

iii Così circ. 5 marzo 2015, n. 9/E del.

iv Per approfondimenti amplius Contrino A., Contributo allo studio per le imposte estere, Torino, 2012.

v V., fra le più recenti, CGT II grado del Lazio, 11 marzo 2025, n. 1599; CGT II grado della Lombardia, 21 gennaio 2024, n. 567; CGT I grado di Milano, 14 gennaio 2025, n. 27; CGT I grado di Bergamo, 30 gennaio 2025, n. 21; CGT I grado di Padova, 6 febbraio 2025, n. 253; CGT I grado di Roma, 9 aprile 2025, n. 2841; CGT I grado di Bologna, 10 giugno 2025, n. 316; CGT I grado di Ferrara, 1° luglio 2025, n. 114; CGT I grado di Torino, 22 luglio 2025, n. 841

vi Cfr. AIDC, Norma di comportamento n. 227, gennaio 2025, e, in precedenza, Crosti A. – Vignoli S., Finalmente la Cassazione si esprime sul disconoscimento del credito per le imposte estere verso le imposte sostitutive domestiche, in Fisc. comm. int., 2023, 2, 10 ss.; sul tema si veda anche Rolle G., Dividendi esteri: credito d’imposta anche con regimi sostitutivi, in Corr. trib., 2023, 2, 175.

vii Per approfondimenti, Manzitti A., Distribuzione di utili da partnership estere a persone fisiche italiane: spetta il foreign tax credit?, in Riv tel. dir. trib., 2022, 1, 1077 ss. e Mayr S. – Paciello V. A., La modalità di tassazione degli utili relativi alla partecipazione in società di persone estere secondo l’ultima interpretazione della Corte di cassazione, in Boll. trib., 2022, 21, 1524 ss.

viii Per una completa e dettagliata ricognizione, v., per tutti, Cardella P.L., Il prelievo sostitutivo improprio nel sistema di imposizione sul reddito, Torino, 2018, 4 ss., e Cipolla G.M., Ritenuta alla fonte, in Dig. IV, disc. priv., sez. comm., Torino, 1996, XIII, 1 ss.

ix In questo senso, per tutti, Rinaldi R., Contributo allo studio dei redditi di capitale, Milano, 1989, 103, Amendola-Provenzano V. – ‎Dedola S. – ‎Di Felice P., La tassazione degli strumenti finanziari, Milano, 2013, 22 ss.; nella manualistica, invece, Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, 2017, 129 ss.; Falsitta G., Manuale di diritto tributario, Parte generale, 2017, 239.

x Così, in modo chiaro ed efficace, Paparella F., Lezioni di diritto tributario. Parte Generale, cit., 16, nonché Fantozzi A., Diritto tributario, Torino, 2003, 65 e anche 332 ss.; per ulteriori considerazioni cfr. Cardella P.L., op. cit., 62 ss.; in questo senso è anche l’opinione di Marcheselli A., Manuale di diritto tributario. Parte generale, 2024, 69; Schiavolin R., Sostitutive (imposte), in Dig. IV, disc. priv., sez. comm., Torino, 1998, XV, 48 ss.

xi Per approfondimenti, e senza pretesa di completezza, si rinvia a Fantozzi A., Osservazioni sull’imposta cedolare dopo le leggi di riforma e sulle società, in Impresa, Ambiente e Pubblica Amministrazione, 1975, 82 ss. e, più di recente, Ferranti G., Redditi di natura finanziaria, Milano, 2008, 5 ss.; Corasaniti G., Diritto tributario delle attività finanziarie, cit., 70 ss.; Marinello A., Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, principi e regole impositive, cit., 49 ss.

xii Così, Nobili F., Il credito per le imposte assolte all’estero, in Aa.Vv., La nuova imposta sul reddito delle società, Milano, 2004, 252, e Id., Il credito per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, in Uckmar V. – Garbarino C. (a cura di), Aspetti fiscali delle operazioni internazionali, Milano, 1995, 218 ss.; in termini sostanzialmente analoghi anche Mayr S., La disciplina del credito d’imposta per i redditi esteri (III), in Boll. trib., 2007, 1268.

xiii Cfr. Contrino A., Contributo allo studio per le imposte estere, cit.

xiv Il riferimento è a Rolle G., op. cit., 177.

xv Sul punto Piazza M. – Volante M., Foreign tax credit anche per i dividendi esteri. Ammesso lo scomputo per gli utili assoggettati all’imposta sostitutiva, in La settimana fiscale, Il Sole 24 Ore, 2022, 44; Crosti A. – Vignoli S., op. cit. 15.

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