IL PUNTASPILLI: segnalazioni dalla redazione

Di Matteo Demetri -

Dalla riunione del 14 gennaio 2026 

Tendenze del diritto amministrativo generale: in attesa di una proficua contaminazione (*)

Il 18 dicembre 2025 è entrato in vigore l’art. 1 L. 2 dicembre 2025, n. 182 (cd. Legge Semplificazioni) che ha modificato l’art. 21-nonies L. n. 241/1990, riducendo il termine ordinario di cui al comma 1 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi da 12 a 6 mesi dalla data del provvedimento stesso. La nuova disposizione esprime l’orientamento del legislatore di garantire la stabilità delle decisioni amministrative e la certezza del diritto. Ciò, peraltro, è indice di una generale tendenza del diritto amministrativo generale proveniente tanto dal legislatore, che ha positivizzato nell’art. 10-bis L. n. 241/1990 il principio del cosiddetto one shot temperato, quanto dalla Corte costituzionale, che ha recentemente sconfessato, nella pronuncia n. 88/2025, la tradizionale connotazione del potere di riesame come inesauribile (peraltro già sottoposta a profondi ripensamenti critici da parte della dottrina).

Al contrario, nel diritto tributario, la giurisprudenza della Cassazione continua a riferirsi al potere impositivo qualificandolo come un potere perenne, che la Corte individua negli artt. 2 e 53 Cost., salvi i limiti costituiti dal termine di decadenza e dall’intervenuto giudicato, fondandosi sull’asserita estraneità del divieto di bis in idem – oggi tutelato dall’art. 9-bis dello Statuto – rispetto al potere di riemettere in autotutela il primo atto emendato che, in quanto provvedimento di secondo grado, non sarebbe autonomo rispetto al primo.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, tale potere di riesame, lungi dal considerarsi perenne, non dovrebbe costituire espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va ad incidere, è assoggettato a regole specifiche, e segnatamente a quelle oggi previste nello Statuto dei diritti del contribuente. E tali regole non sembrerebbero ammettere nuove incisioni nella sfera giuridica del destinatario a seguito del consolidamento della valutazione dello stesso materiale istruttorio.

Anche ponendosi nell’ottica – distonica – della Cassazione e ammettendo un principio di perennità nell’ordinamento tributario, desta più di qualche perplessità l’ampio limite temporale di detto potere in malam partem, che teoricamente potrebbe essere esercitato anche infinite volte entro i termini di decadenza.

Sempre ammesso che non si possa fare a meno del principio di perennità che stride, tra le altre cose, con la natura ablativa della funzione amministrativa che viene praticata, si potrebbe invocare, se non, de iure condendo, trapiantare a livello legislativo, il limite temporale previsto nel menzionato art. 21-nonies.

Invero, lungi dal trattarsi (solamente) di un problema di aspettativa del contribuente sul consolidamento della valutazione dello stesso materiale istruttorio già esaminato, viene in rilievo un interesse, di matrice collettiva, alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici, che inerisce anche alle relazioni tra privati e Amministrazione, fino a condizionare le dinamiche di mercato, la fiducia degli investitori e l’affidabilità del “sistema Paese”.

(*) La rubrica ospita gli spunti di riflessione emersi nelle riunioni del Comitato di redazione, che non confluiranno nel fascicolo della Rivista telematica di diritto tributario né nella Rivista digitale.

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