LA FARMACIA DEI SANI, LABORATORIO DI IGIENE GIURIDICA – Ping pong a gravità zero

Di Alberto Marcheselli -

Secondo la consolidata giurisprudenza, sempre validata anche dal giudizio della Corte costituzionale, non vi sarebbe sanzione processuale per la costituzione tardiva del resistente nel processo tributario.

È forse giunto il momento di ripensare criticamente questo orientamento.

E ciò, in particolare, rilevando che, se può non essere foriero di gravi distorsioni di principio (a parte, a rigore il principio della parità delle parti) ritenere privo di conseguenze sforare il termine di costituzione dei 60 giorni, ci sono casi in cui invece la distorsione può essere assai grave.

Si pensi all’ipotesi della difesa dell’ente impositore che, per esempio, scelga di costituirsi, nel rito della pubblica udienza, allo scadere del termine delle memorie (o addirittura oltre, come parte della giurisprudenza talora ammette).

E si pensi al caso in cui, da un lato, si tratti di una controversia ad elevata complessità tecnica o fattuale e, dall’altro, tale tardività non sia giustificata da alcuna ragione di forza maggiore.

In questi casi la vicenda processuale assomiglia a una partita di ping pong dove il resistente – e solo lui – gioca a gravità zero: la pallina per lui rimbalza lentissima e può addirittura rispondere con tre o quattro colpi, che, varcata la rete, diventano palline velocissime nel campo del ricorrente.

Fuor di metafora, la condotta del resistente, in questi casi, non rende impossibile la contraddizione scritta del ricorrente (il termine per le memorie è scaduto)? E, visto che mancano solo 10 giorni all’udienza non è, altresì, potenzialmente resa irragionevolmente difficile la difesa orale? E nel caso in cui la costituzione avvenga a ridosso della scadenza del termine per le memorie, non sarebbe reso irragionevolmente difficile il contraddittorio scritto?

Ovvero, ciò non ridonda nella necessità, ingiustificata, di una estremamente complessa discussione orale, quando sarebbe stato molto più efficiente e fruibile un contraddittorio scritto?

Una tale condotta non rasenterebbe se non un abuso del processo una condotta contraria a buona fede e fair play processuale?

Non si potrebbe distinguere tra costituzione tardiva, e costituzione ultra tardiva, quella lesiva del contraddittorio della controparte, quest’ultima foriera di conseguenze processuali? Conseguenze che potrebbero essere o una più severa inammissibilità e non valutabilità delle argomentazioni tardivamente allegate, oppure un doveroso rinvio dell’udienza con remissione in termini per il contraddittorio scritto.

In effetti, a rigore di principi, delle due l’una.

O le norme degli artt. 23 e 34 D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 69 e 84 Testo Unico della giustizia tributaria) si interpretano nel senso di ammettere i correttivi di cui sopra, o non sembra manifestamente infondata, in tali casi almeno, atteso che esse consentirebbero, nella denegata interpretazione che si contesta, che il ricorrente sia messo, da una condotta ingiustificata del resistente, non conforme ad alcun interesse tutelabile, nella impossibilità di svolgere un contraddittorio scritto e nella irragionevole difficoltà di svolgere le difese orali su questioni complesse.

Senza che ciò serva a soddisfare qualche contrapposto interesse, un siffatto assetto normativo lederebbe abnormemente il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., la regola costituzionale del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. (sia quanto al principio del contraddittorio, sia quanto alla parità delle armi, atteso che tale condotta processuale, capziosa e ostruzionistica, viene consentita, asimmetricamente, solo al resistente) e anche la regola del giusto processo ex art. 6 CEDU.

Fino a quando il diritto tributario resterà il Figlio di un Dio minore?

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