LA FARMACIA DEI SANI, LABORATORIO DI IGIENE GIURIDICA – 2027 Fuga dal processo

Di Alberto Marcheselli -

1997 Fuga da New York” è un vecchio film, con una interpretazione abbastanza memorabile di Kurt Russell. In vista del 2027 stiamo assistendo a una non altrettanto iconica fuga dal processo.

Beninteso, la giurisdizione è una risorsa preziosa e scarsa e va utilizzata con raziocinio, quindi finché si tratta di scoraggiare il contenzioso bagatellare o, peggio, pretestuoso, è cosa buona e giusta.

Ma ci sono dei sintomi che fanno temere una fuga di altro genere, sotto almeno due aspetti.

Il primo è che, mentre una volta dal processo si diceva fuggissero gli imputati eccellenti, ora sembra, paradossalmente, che qualche volta indulgano a fuggire dal processo addirittura … i giudici.

Non molto tempo fa, per esempio, un bravissimo magistrato a un convegno dichiarava pubblicamente e tranquillamente che, in nome della efficienza e ragionevole durata del processo, lui gli atti di parte più lunghi di 30 pagine non li leggeva, ma leggeva solo il riassunto preparatogli da Chat Gpt.

Per fare un altro esempio, sta capitando sempre più spesso che giudizi tributari in cui il provvedimento di accertamento è illegittimo perché conforme a una fonte secondaria contraria alla legge (tipicamente un regolamento comunale o provinciale), si chiudano con il rigetto del ricorso motivato sul fatto che sarebbe necessario il preventivo annullamento del secondo atto al TAR. Qui di efficiente c’è poco, nell’ottica complessiva, visto che si induce un doppio giudizio (quantomeno in tutti gli altri casi, ammesso che su quello si sia determinata una decadenza). E c’è anche molto poco, mi sembra, di giuridico. Accanto al potere di annullamento c’è il potere di disapplicazione, del giudice tributario e del giudice ordinario. Al limite si potrebbe discutere se si possano disapplicare anche provvedimenti discrezionali, ma di certo non c’è ragione al mondo per ricusare di annullare provvedimenti contrari alla legge (ad esempio, le tariffe della Tosap o Cosap eccedenti la misura legale).

Il secondo è che il processo tributario dà, a torto o a ragione, ancora un po’ l’idea di un luogo da fuggire, come un campo da hockey … inclinato dal lato dove c’è la porta di una delle parti. Si potrebbero fare tanti esempi, ma, volendone scegliere uno, apparentemente secondario, ma significativo come un sismografo sulla stabilità del sistema, si potrebbe prendere la giurisprudenza che reputa che all’ente impositore non si applichino regole quali quella della specificità dell’appello o l’onere di contestazione. A parte la asimmetria rispetto al principio costituzionale della parità delle armi, colpisce il fatto che la motivazione sarebbe l’interesse pubblico sotteso e la indisponibilità della pretesa tributaria (in qualche caso ci si spinge a valorizzare addirittura la considerazione del fatto notorio che … tanto l’ente impositore si sa che si oppone a tutto e, quindi, non c’è bisogno che lo dica con atti processuali).

Ciò che lascia veramente straniti: come se la tutela di un interesse pubblico potesse prevalere sulle regole processuali e i principi del giusto processo, come se il processo fosse un ostacolo a realizzare l’interesse pubblico e non lo strumento per verificarlo, in caso di controversia.

Obelix soleva dire “SPQR, sono pazzi questi romani”, qui sarebbe “SPQT, sono pazzi questi tributaristi. Provate a dire a un penalista che il Pubblico Ministero non è necessario che appelli la sentenza di assoluzione perché lui deve sostenere l’accusa e … quindi non è necessario che lo faccia perché ci … pensa il giudice.

Fino a quando il diritto tributario resterà il Figlio di un Dio minore?

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