Profili ricostruttivi di carattere tecnico-operativo del Country-by-Country Report “qualificato” ai fini del transitional CbCR safe harbour (Parte II)
Di Raimondo Rossi, Filippo Manfredi, Aldo Russo e Stefano Schiavello
-
Abstract (*)
Il saggio analizza le regole previste a livello OCSE (e recepite in ambito domestico) in merito all’adozione del regime dei transitional safe harbour, che si basano sul Country-by-Country Report “qualificato” che i gruppi sono tenuti a predisporre per poter beneficiare delle regole di semplificazione previste per il periodo transitorio (2024-2026). Dopo una panoramica dei test previsti dai transitional safe harbour, l’articolo mette a confronto le regole previste ai fini della predisposizione del CbCR c.d. “tradizionale” (ovvero relativo al regime introdotto dall’Action 13 dell’OCSE e dalla L. n. 208/2015) e del CbCR “qualificato” (ovvero abilitante all’adozione del regime semplificato durante il periodo transitorio). Partendo da un’analisi sulla fonte dei dati, l’articolo esamina gli elementi costitutivi del CbCR (quali la definizione di constituent entities e le caratteristiche delle varie voci richieste dal CbCR), concludendo con una panoramica di alcuni temi specifici (ad esempio, le disposizioni applicabili ad alcune tipologie di entità, le regole in materia di allocazione del prezzo di acquisto e le disposizioni anti-abuso).
Technical and Operational Aspects of the Country-by-Country Report “qualified” in the Context of the Transitional CbCR Safe Harbour (Part two) – In order to apply the transitional safe harbour rules for the initial period of application of the GloBE Model Rules (so called Pillar Two), multinational groups are required to draft a “qualified” country-by-country report. Outside the application of the transitional safe harbour rules, the groups would be required to apply the entire set of GloBE/Pillar Two rules starting in the 2024 tax period without using the safe harbour rules. This article intends to provide an overview on how country-by-country report should be adjusted to meet the conditions to be considered “qualified”.
Sommario:1. Elementi costitutivi del CbCR. Constituent Entity. – 2. (Segue).La giurisdizione di residenza fiscale. – 3. (Segue). I Ricavi. – 4. (Segue). Utile (perdita) prima delle imposte. – 5. (Segue).Imposte sul reddito. – 5.1. Imposte pagate. – 5.2. Imposte contabilizzate. – 6. (Segue). Capitale sociale. – 7. (Segue). Utili non distribuiti. – 8 (Segue). Numero di dipendenti. – 9. (Segue). Immobilizzazioni materiali. – 10. Ulteriori temi. Entità e fondi di investimento. – 11. (Segue). Società di persone. – 12. (Segue). Allocazione del prezzo di acquisto. – 13. (Segue). Rettifiche dei prezzi di trasferimento. – 14. (Segue). Disposizioni antiabuso. – 15. Conclusioni.
1. Il CbCR richiede che vengano riportati i dati aggregati di tutte le Constituent Entities presenti in una giurisdizione (“imprese” nella tassonomia adottata dal Decreto).
A tal fine, per Constituent Entity si intende qualsiasi entità di un gruppo inclusa nel bilancio consolidato della consolidante di ultimo livello o che non è ivi inclusa solo per motivi di dimensione o rilevanza e tutte le stabili organizzazioni, se predispongono un bilancio separato per motivi di rendicontazione finanziaria, normativi, fiscali o di controllo o di gestione interna1. Non è determinante che la Constituent Entity sia controllata dal gruppo multinazionale alla fine del relativo periodo d’imposta (i.e., al 31 dicembre, per i soggetti solari), essendo sufficiente infatti che i dati relativi alla stessa siano consolidati ai fini contabili anche per un periodo di tempo limitato durante il periodo di riferimento (i.e., consolidamento pro rata)2.
Ai fini Pillar Two, le Model Rules OCSE ed il Decreto Legislativo forniscono una definizione di Constituent Entity, allineata a quella ai fini CbCR: tali entità3 sono quelle facenti parte del “gruppo” nazionale o multinazionale, incluse le rispettive stabili organizzazioni. Al riguardo, il “gruppo” (come definito dalle Model Rules OCSE4 e dal Decreto Legislativo)5 include l’insieme delle entità tra loro collegate per effetto di rapporti di controllo o di proprietà che sono incluse nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo attraverso il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Nel “gruppo” sono comprese le entità escluse dal bilancio consolidato per motivi legati alle loro dimensioni, al principio di rilevanza o perché detenute con finalità di vendita. Queste ultima hanno un trattamento diverso ai fini del CbCR6.
Inoltre, va segnalato come ci siano alcune particolarità per quanto riguarda la definizione di stabile organizzazione: tale entità (anche se non registrata ai fini civilistici come branch ma avente solo rilevanza ai fini delle imposte sui redditi) deve essere inclusa nel CbCR come Constituent Entity se presenta dati separati rispetto alla società madre. Al riguardo, le Model Rules OCSE sul CbCR e la normativa nazionale contengono una definizione più ristretta di tali entità, in quanto viene previsto che rientrino nell’ambito di applicazione delle regole GloBE/Pillar Two le stabili organizzazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ossia, in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al Modello di Convenzione OCSE o alle disposizioni domestiche della giurisdizione in cui viene svolta l’attività d’impresa, indipendentemente dalla necessità di una reportistica finanziaria separata rispetto alla casa madre7.
In merito alle entità a controllo congiunto (c.d. Joint Venture, rilevanti ai fini delle disposizioni GloBE/Pillar Two8), l’OCSE ha chiarito che il relativo trattamento ai fini CbCR deve seguire il relativo trattamento contabile9: di conseguenza, se i principi contabili applicabili dalla società consolidante richiedano che tali entità siano consolidate integralmente o proporzionalmente, esse si qualificano come Constituent Entity. Il medesimo approccio deve essere seguito ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 novembre 2017, n. 275956 secondo cui: «sono incluse nella rendicontazione paese per paese le sole entità appartenenti al gruppo, di cui al numero 5 dell’articolo 1 del decreto [MEF del 23 febbraio 2017], che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto».
Alla luce di quanto sopra, qualora le entità a controllo congiunto vengano consolidate col metodo del patrimonio netto, le stesse non dovranno essere incluse nel CbCR.
Medesimo principio vale per le eventuali partecipazioni oggetto di cessione nell’anno di rendicontazione, fattispecie in merito alla quale l’OCSE ha chiarito che: «The determination as to whether any financial data of the sub-group of entities sold to Group B in Y1 should be included in the CbC report of Group S for Y1 should be governed by the accounting principles/standards (as determined in accordance with the guidance to identify the accounting principles/standards for determining the existence and membership of a group) applicable to Group S. Thus, if the governing accounting principles/standards applied to Group S require Group S’s Consolidated Financial Statements to incorporate a pro rata share of the financial data of the sub-group of entities sold to Group B, the CbC report of Group S should also include a pro rata share of the financial data of the sub-group»10.
2. Nella prima colonna, della Tabella 1, del CbCR è necessario riportare tutte le giurisdizioni in cui il gruppo è presente per il tramite di una Constituent Entity ivi localizzata11. È possibile che, sulla base della legislazione domestica delle giurisdizioni interessate, una Constituent Entity sia considerata residente ai fini fiscali in entrambi tali Stati (c.d. dual tax resident entity). In tale scenario, la giurisdizione di residenza fiscale di tale Constituent Entity dovrà essere identificata sulla base dell’applicazione delle tie breaker rules previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento (ove presente ed applicabile), ovvero, in mancanza considerando la giurisdizione in cui si trova il place of effective management12della Constituent Entity. Infine, nel caso in cui la Constituent Entity non risulti residente in alcuna giurisdizione fiscale, dovrà essere riportata in una riga autonoma ed indicata come entità “apolide” (o “stateless”)13.
3. Il dato dei ricavi totali delle Constituent Entities riportato nel CbCR è il dato rilevante ai fini del de minimis test.
Al riguardo, nella quarta colonna, della Tabella 1, del CbCR, devono essere indicati i ricavi che il gruppo ha conseguito nella relativa giurisdizione, che risultano pari alla somma di tutti i ricavi conseguiti dalle Constituent Entities del gruppo ivi localizzate ai fini fiscali. Nel dettaglio, nella seconda e terza colonna della Tabella del CbCR devono essere indicati rispettivamente i ricavi derivanti da operazioni con soggetti terzi ed i ricavi conseguiti con le entità correlate.
Nell’ambito dei “ricavi” vanno compresi quelli da vendita di beni e servizi, le royalties, gli interessi, i premi, le sopravvenienze e qualsiasi altro importo14, includendo quindi anche i ricavi aventi natura straordinaria e le plusvalenze derivanti da attività di investimento15. Le voci di ricavo contabilizzate tra gli Other Comprehensive Income, le rivalutazioni e/o le plusvalenze non realizzate che si riflettono nell’attivo e nel patrimonio netto non devono essere considerati come ricavi nel CbCR16. Inoltre, tale voce non comprende i pagamenti ricevuti da altre Constituent Entities che sono trattati come dividendi nella giurisdizione fiscale del pagatore17. Al riguardo, l’OCSE18 ha chiarito che, qualora la fonte dei dati utilizzata per la compilazione del CbCR nella giurisdizione del pagatore qualifichi il pagamento effettuato ad un’altra entitàcome un flusso diverso da un dividendo (ad esempio, come una spesa per interessi), tale flusso deve essere incluso nella voce “Ricavi” ai fini del CbCR. A tal fine, viene, quindi conferita rilevanza alla fonte dei dati utilizzata per la compilazione del CbCR nella giurisdizione del pagatore.
I dati devono essere riportati su base aggregata indipendentemente dal fatto che le transazioni siano avvenute a livello transfrontaliero o all’interno della medesima giurisdizione, o tra parti correlate o non correlate19; una specifica esenzione è prevista al riguardo nel caso in cui la giurisdizione fiscale della Ultimate Parent Entity consenta la tassazione di più entità costitutive a livello consolidato20 (in linea con quanto previsto ai fini GloBE/PillarTwo dall’art. 3.2.8. delle Model Rules OCSE)21.
4. Nella quinta colonna della Tabella 1 del CbCR va riportato l’utile (o la perdita) prima delle imposte conseguito a livello di singola giurisdizione, costituito dalla sommatoria del risultato prima delle imposte di tutte le Constituent Entities localizzate in tale giurisdizione. Tale dato assume un’importanza centrale in quanto è rilevante per tutti e tre i test del transitional CbCR safe harbour. Tale dato deve includere proventi e spese aventi natura straordinaria22 e, come chiarito dall’OCSE, non deve comprendere i pagamenti ricevuti dalle altre Constituent Entities che sono trattati come dividendi nella giurisdizione fiscale del pagatore23. Viceversa, in linea con quanto menzionato in precedenza per la voce “Ricavi”, qualora la fonte dei dati utilizzata per la compilazione del CbCR nella giurisdizione del pagatore qualifichi il pagamento effettuato ad un’altra entità come un flusso diverso da un dividendo (ad esempio, come una spesa per interessi), la voce ad oggetto deve comprendere tale flusso.
Ancorché le regole generali del transitional CbCR safe harbour prevedano espressamente l’impossibilità di apportare modifiche ai dati desunti dal CbCR (ed anche dai bilanci delle varie Constituent Entities)24, ai fini dei tre test è previsto che dalla voce in oggetto venga espunto l’ammontare della Perdita Netta da Valutazioni di Partecipazioni (c.d. Net Unrealised Fair Value Loss ai fini OCSE)25, ove di importo superiore a 50 milioni di euro per una giurisdizione fiscale e determinata sulla base di valutazioni effettuate a fair value, se tale perdita è relativa a partecipazioni che attribuiscono diritti agli utili, al capitale o alle riserve superiore al 10% (c.d. non portfolio participation). In caso contrario (inclusa ove in una giurisdizione fiscale il gruppo abbia realizzato una plusvalenza netta da fair value, ossia quando le plusvalenze da fair value ed i ripristini di valore sono superiori alle perdite di fair value ed alle svalutazioni), nessun aggiustamento dovrà essere effettuato. Sul punto, secondo un approccio prudenziale, dovrebbe essere oggetto di rettifica l’intero importo della Perdita Netta da Valutazioni di Partecipazioni (e non solo la parte eccedente la citata soglia di 50 milioni di euro)26.
Infine, è stato chiarito che se i principi contabili applicabili da una Constituent Entity consentono di includere l’utile di un’altra Constituent Entity nell’utile (perdita) ante imposte del soggetto partecipante, tale ammontare deve essere considerato alla stregua di un dividendo e quindi debba essere escluso dalla voce “Utile (perdite) prima delle imposte” del CbCR27.
5. Nella sesta e settimana colonna della Tabella 1 del CbCR devono essere indicate, rispettivamente, le imposte sul reddito pagate ed accantonate a livello di singola giurisdizione. Tali dati non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del transitional CbCR safe harbour in quanto al riguardo devono essere considerati i valori delle imposte sul reddito desunti dalle fonti dati utilizzate per alimentare il CbCR28. Nell’ottica dei test del transitional CbCR safe harbour, l’importo delle imposte sul reddito appare in ogni caso d’interesse al fine di un riscontro sulla coerenza interna con il dato “extra-CbCR” delle Constituent Entities.
5.1. Con riferimento alle imposte pagate, il dato da riportare nella sesta colonna della Tabella 1 del CbCR dovrebbe includere il totale delle imposte sul reddito pagate dalla Constituent Entities residenti nella giurisdizione di riferimento durante il periodo di rendicontazione, sia laddove tali imposte siano state versate alla giurisdizione di residenza fiscale sia ove siano state sostenute in altre giurisdizioni, ad esempio per effetto di ritenute alla fonte su redditi prodotti in un altro Stato. Un’eccezione al riguardo è prevista nel caso di stabili organizzazioni, per le quali è necessario che le imposte sul reddito versate dalla stabile organizzazione siano riportate esclusivamente nella giurisdizione di localizzazione (e non anche in quella della casa madre) al fine di evitare duplicazioni nei dati esposti nel CbCR (principio rilevante, salvo specifiche eccezioni, anche per le altre voci del CbCR)29.
L’importo delle imposte pagate dovrebbe includere non solo le imposte sul reddito pagate relative all’anno fiscale in corso, ma anche quella relative agli esercizi precedenti e gli acconti30, nonché a rimborsi di imposte sul reddito ricevuti nel corso del periodo di riferimento31. Nella misura in cui i dividendi provenienti da altre Constituent Entities siano esclusi sia dai dati relativi ai ricavi sia da quelli relativi all’utile (perdita) prima delle imposte sul reddito, sulla base del principio di coerenza, dovrebbero essere escluse anche le relative imposte sul reddito e le ritenute eventualmente operate su tali flussi32. Il dato in oggetto non include eventuali imposte anticipate e differite contabilizzate dalle Constituent Entities.
5.2. Il dato relativo alle imposte sul reddito contabilizzate (da riportare nella settima colonna della Tabella 1 del CbCR) include le sole imposte sul reddito accantonate nell’esercizio di riferimento del CbCR (a differenza del dato relativo alle imposte pagate). Eventuali imposte sul reddito anticipate e differite ed accantonamenti per posizioni fiscali incerte in materia di imposte sul reddito contabilizzate non devono essere tenute in considerazione33.
Così come per le imposte sul reddito pagate, anche le imposte contabilizzate relative a dividendi esclusi dal CbCR non dovrebbero essere tenute in considerazione, al fine di garantire coerenza nell’esposizione complessiva dei dati34.
6. Nell’ottava colonna della Tabella 1 del CbCR deve essere riportata la sommatoria del capitale sociale e delle varie riserve di capitale delle Constituent Entities residenti nella giurisdizione di riferimento. Tale dato non risulta rilevante ai fini del transitional CbCR safe harbour.
Le stabili organizzazioni non devono indicare un capitale sociale separato rispetto alla casa madre, a meno che non vi sia un requisito di capitale definito ai fini normativi (ad esempio, per le filiali bancarie costituite sotto forma di stabili organizzazioni in una giurisdizione diversa da quella della casa-madre).35
7. Nel CbCR, la colonna 9 della Tabella 1 riporta l’ammontare degli utili non distribuiti. In assenza di specifiche indicazioni nelle Linee guida CbCR e nel Provvedimento 28 novembre 2017, la voce in oggetto dovrebbe essere pari alla sommatoria degli utili e delle perdite derivanti da precedenti periodi d’imposta relativi a tutte le Constituent Entities residenti ai fini fiscali una specifica giurisdizione di pertinenza. Sulla base dei chiarimenti forniti dall’OCSE, il valore indicato in tale colonna può assumere anche un valore negativo36.
Inoltre, qualora in una medesima giurisdizione siano fiscalmente residenti più Constituent Entities, con riporto di perdite ed utili da precedenti esercizi, tali ammontari devono essere compensati, con l’esposizione nel CbCR del dato aggregato. In tal caso, nella Tabella 3 dovrebbe essere indicato che gli utili non distribuiti includono anche importi negativi.
Le stabili organizzazioni non devono indicare importi a titolo di utili accantonati, in quanto questi devono essere dichiarati nella giurisdizione fiscale della casa madre37.
8. Un ulteriore dato da indicare nel CbCR (colonna 10 della Tabella 1) è quello relativo al numero di dipendenti impiegati a tempo pieno da ciascuna Constituent Entity. In relazione a tale dato, è possibile indicare sia il numero di dipendenti alla fine dell’anno sia il numero di dipendenti occupati mediamente durante l’anno, nonché ulteriori criteri di conteggio, purché rimangano coerenti nel corso dei vari esercizi.
I collaboratori esterni (rectius, diversi dai dipendenti) che partecipano alle attività operative ordinarie possono essere indicati in tale voce dipendenti ove specifiche condizioni siano riscontrate38. Sebbene, il numero di dipendenti non sia richiesto per i test del transitional CbCR safe harbour, il routine profit test, essendobasato sullo SBIE, appare opportuno verificare se tale dato sia allineato ed in coerenza a quanto riportato nel CbCR per una determinata giurisdizione.
9. Nell’undicesima colonna della Tabella 1 del CbCR, l’impresa dichiarante deve indicare la somma del valore netto contabile delle attività materiali di tutte le Constituent Entities residenti ai fini fiscali nella giurisdizione di riferimento.
Al riguardo, non è prevista una definizione specifica di immobilizzazioni materiali, ma procedendo a contrariis secondo le indicazioni dell’OCSE, tale voce dovrebbe includere il totale delle attività escluse le disponibilità liquide (o equivalenti), le immobilizzazioni immateriali e quelle finanziarie.
Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le attività devono essere dichiarate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione39.
Sebbene il dato relativo alle attività materiali sia richiesto per il routine profit test ai fini dei transitional safe harbour, tale dato non viene desunto dal CbCR (ancorché “qualificato”) ma direttamente dal bilancio consolidato della controllante capogruppo. Al riguardo, il valore rilevante ai fini del routine profit test tiene in considerazione la media del valore contabile (al netto di ammortamenti e svalutazioni, gli importi attribuibili alla capitalizzazione delle spese per il personale nonché le rettifiche relative agli “intercompany sales”) all’inizio ed alla fine dell’anno fiscale di riferimento.
Infine, le Linee guida CbCR non escludono particolari categorie di immobilizzazioni materiali e, pertanto, la totalità delle immobilizzazioni materiali è da includere nella Tabella 1 del CbCR mentre, ai fini del computo della riduzione delle immobilizzazioni materiali per il calcolo dello SBIE, le immobilizzazioni detenute a scopo di investimento, vendita o leasing devono essere escluse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili40, con un evidente impatto in termini di aggravio operativo per i gruppi, tenuti a considerare una sorta di “doppio binario” ai fini CbCR e ai fini dell’applicazione dei transitional safe harbour.
10. Nel Decreto MEF CbCR e nei vari provvedimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate per regolamentare gli aspetti attuativi di tale adempimento non si rinviene alcun preciso riferimento ai fondi o alle entità di investimento, definiti ai fini GloBE/PillarTwo quali “investment entity”, termine che ricomprende sia il caso degli “investment funds” che dei “real estate investment vehicles”.
L’OCSE41, confermando quando indicato nel report BEPS Action 13, ha chiarito che ai fini CbCR non risulta essere presente alcuna esenzione per i fondi di investimento (“investment entities”). Pertanto, anche in questo caso, ciò che rileva ai fini della configurazione di un gruppo multinazionale tenuto alla predisposizione e presentazione del CbCR è il trattamento contabile previsto dai principi contabili applicati: ai fini CbCR, se i principi contabili prevedono che un investment fund non sia tenuto a consolidare contabilmente le società partecipate, queste ultime non fanno parte della nozione di “gruppo” rilevante ai fini di tale adempimento.
Le disposizioni GloBE/Pillar Two non prevedono indicazioni specifiche in merito alla rilevanza delle entità e dei fondi di investimento ai fini CbCR: tali entità, qualora incluse nel CbCR, devono essere riportate nelle giurisdizioni fiscali in cui sono fiscalmente residenti e qualora non abbiano una residenza fiscale (ad esempio, i fondi di investimento trasparenti), devono essere indicate come entità apolidi, con l’applicazione delle medesime regole previste per le partnerships.
Ai fini del transitional CbCR safe harbour,un’entità d’investimento residente in un Paese ai fini del CbCR non può accedere al transitional CbCR safe harbour e, di conseguenza, dovrà applicare le regole ordinarie GloBE/Pillar Two senza eccezioni a partire dal 2024. Tuttavia, se non è esercitata l’opzione di cui agli artt. 7.5 o 7.6 delle Model Rules OCSE (artt. 49 o 50 del Decreto Legislativo) e tutte le imprese proprietarie dell’entità di investimento sono residenti nel suo Paese di residenza, l’opzione esercitata dal gruppo per il transitional CbCR safe harbour in tale Paese, rileverà anche per l’entità di investimento ivi residente.
11. Mentre le Linee guida CbCR utilizzano il termine “partnership”, le Model Rules OCSE ed i documenti correlati utilizzano il termine più ampio di “flow-through entities”42. Come i fondi di investimento, le società di persone devono essere riportate nel CbCR solo se incluse nel bilancio consolidato della Ultimate Parent Entity.
Nel caso in cui la società di persone non sia residente ai fini fiscali in alcuna giurisdizione e non sia attribuibile ad una stabile organizzazione che si qualifica come Constituent Entity separata, la società di persone deve essere segnalata separatamente in qualità di entità apolide43. Ove, invece, il reddito della società di persone sia attribuito ai fini fiscali al socio, i dati della società di persone devono essere inclusi sia in capo al partner (per la quota a questo attribuito) ed anche indicati separatamente in qualità di entità apolide44.
12. A seguito del processo di consolidamento ai fini contabili, può essere previsto (ad esempio, ai sensi dell’IFRS3) di rideterminare il valore delle attività e passività di determinate entità oggetto di acquisizione. Le Linee guida CbCR non contengono disposizioni in merito, in quanto il gruppo multinazionale può scegliere le fonti dati da utilizzare, che ne determinano il trattamento ai fini contabili. Anche il Safe Harbour Paper non contiene alcuna disposizione in merito all’utilizzo di valori rettificati. Tuttavia, alcune norme relative ai test del transitional CbCR safe harbour hanno comunque un impatto sullo status di “qualificato” del CbCR (per un commento alla disciplina del purchase price accounting method ai fini del transitional CbCR safe harbour, si veda: IFA, Position Paper sul TransitionalCbCRSafe Harbour, 2025, 56-64; Grilli S. – Patti G.F., La purchase price allocation e le regole GloBE, in Corr. trib., 2025, 7, 619 ss.).
In particolare, secondo quanto indicato dall’art. 11 del Decreto TSH (D.M. 20 maggio 2024) – in linea con le disposizioni OCSE45 – i rendiconti utilizzati ai fini della predisposizione del CbCR non possono essere considerati qualificati qualora includano rettifiche relative all’allocazione del prezzo di acquisto (c.d. Purchase Price Allocation). È prevista però una deroga a tale principio, secondo cui, tali rendiconti possono considerarsi comunque qualificati qualora siano rispettate congiuntamente le seguenti due condizioni:
il CbCR per ciascun periodo d’imposta con inizio successivo al 31 dicembre 2022 sia stato presentato, includendo i valori contabili rettificati o se tali rettifiche siano state imposte da precise disposizioni normative (c.d. “principio di coerenza”);
le rettifiche per riduzioni di valore dell’avviamento, che hanno comportato una riduzione dell’utile, qualora relative a transazioni effettuate dopo il 30 novembre 2021 devono essere aggiunte all’utile ante imposte utilizzato ai fini del de minimis test e del simplified effective tax rate test46.
Sebbene i test del transitional CbCR safe harbour si applicano generalmente a partire dal periodo d’imposta 2024, la prima delle due condizioni di cui sopra deve già essere soddisfatta nel 2023 (i.e., l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 per i contribuenti solari).
13. Le Linee guida CbCR non forniscono specifiche indicazioni in relazione alle rettifiche dei prezzi di trasferimento. Per quanto riguarda il CbCR “qualificato”, è richiesto che questo sia preparato sulla base dei “Rendiconti finanziari qualificati”. Di conseguenza, non risulterebbero ammesse rettifiche, ed è per tale ragione che nel CbCR qualificato non possono trovare spazio le rettifiche dei prezzi di trasferimento. Anche l’OCSE ha confermato esplicitamente tale concetto nelle Administrative GuidanceDecember 2023 in relazione ai post-year adjustment47(sul rapporto tra disposizioni sui prezzi di trasferimento e disposizioni GloBE/Pillar Two, si vedano Bilaney S.K. – Nori S., Interplay between Pillar Two and Transfer Pricing Rules, in International Transfer Pricing Journal, 2024, vol. 31, n. 3; Petruzzi S. – Padwalkar A., Pillar One, Pillar Two, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle: A Tangled Web of New and Old Taxing Rules, in Bulletin for international taxation, 2023, vol. 77, n. 10).
14. Fatta eccezione per i dividendi che sono fiscalmente deducibili nella giurisdizione fiscale della Constituent Entity che li distribuisce (per i quali viene previsto che il soggetto ricevente, includa il relativo ammontare sia nei “Ricavi” che nell’“Utile (perdite) prima delle imposte”), le Linee guida CbCR non contengono norme antielusive sugli accordi che possono determinare risultati c.d. ibridi (ovvero qualificati ai fini contabili e/o fiscali in maniera diversa tra due giurisdizioni). Tuttavia, nell’ambito delle Administrative GuidanceDecember 2023, sono state emanate diverse norme specifiche relative a specifici accordi stipulati (c.d. Hybrid Arbitrage Arrangements) dopo il 15 dicembre 2022 (accordi di deduzione/non inclusione, accordi di duplicazione delle perdite ed accordi di doppio riconoscimento di imposte)48, recepite a livello domestico dal decreto TSH49. Ove venissero riscontrati accordi stipulati dopo il 15 dicembre 2022 che determinato risultati c.d. “ibridi” (ossia accordi di deduzione/non inclusione, accordi di duplicazione delle perdite ed accordi di doppio riconoscimento delle imposte) ai fini del calcolo dei test del transitional CbCR safe harbour dovrebbe quindi essere necessario apportare delle modifiche “esterne” ai dati del CbCR per effettuare i necessari aggiustamenti50 (sulla disciplina dei c.d. Hybrid Arbitrage Arrangement ai fini delle regole GloBE/Pillar Two, si vedano Peeters B. – Vanneste L., The Hybrid Financial Instruments: The Effects of the OECD BEPS Action 2 Report and the ATAD, in Intertax 2020, 48, 14 ss.; IFA Position Paper T-CbCR SH, cit., 65-94; più in generale, sui disallineamenti da ibridi ai fini delle imposte sui redditi, si vedano i volume collettanei Pistone P. – Weber D. (eds), The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study, Amsterdam, IBFD, 2018; Della Valle E. – Miele L., a cura di, I disallineamenti da ibridi, Padova, 2021 e Busia M. – Grilli S., Hybrid mismatch arrangements, Pisa, 2021; nonché i saggi Fibbe G.K. – Stevens T., Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II, in EC Tax Review, 2017, vol. 26, n. 3, 153 ss.; Karaianov K., The ATAD 2 Anti-Hybrid Rules versus EU Member State Tax Treaties with Third States: Is Override Possible?, in European Taxation, 2019, vol. 59, n. 2/3; Patti G.F., ATAD II – Overview and open issues, in Dir. prat. trib. int., 2019, 2; Bundgaard J., Hybrid Financial Instruments and Primary EU Law – Parts 1 and 2, in European Taxation, 2023, vol. 53, nn. 11 e 12.
15. Prima dell’entrata in vigore delle regole GloBE/Pillar Two, il CbCR rivestiva una funzione principalmente “statistica” e di reportistica complessiva dei risultati di un gruppo multinazionale, senza particolari riflessi di natura impositiva. A valle dell’introduzione della Global Minimum Tax, il CbCR è invece diventato il “perno” fondamentale sul quale poggiano i tre test previsti dal regime opzionale del transitional CbCR safe harbour, portando ad una nuova centralità tale documento ed in particolare il relativo status di “qualificato” che questo deve avere affinché il gruppo possa accedere al regime opzionale. La recente entrata in vigore della Direttiva Europea sul “public CbCR” ha peraltro accelerato ed enfatizzato il ruolo del CbCR anche in ottica di comunicazione pubblica dei dati di un gruppo, incrementando l’attenzione su tale adempimento, tipicamente gestito a fine anno in concomitanza con la scadenza dichiarativa ma che assume un’importanza primaria nell’attuale contesto normativo successivo all’entrata in vigore delle disposizioni GloBE/Pillar Two51.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 2/2025 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Bilaney S.K. – Nori S., Interplay between Pillar Two and Transfer Pricing Rules, in International Transfer Pricing Journal, 2024, vol. 31, n. 3
Bundgaard J., Hybrid Financial Instruments and Primary EU Law – Parts 1 and 2, in European Taxation, 2023, vol. 53, nn. 11 e 12
Busia M. – Grilli S., Hybrid mismatch arrangements, Pisa, 2021
Della Valle E. – Miele L., a cura di, I disallineamenti da ibridi, Padova, 2021
Fibbe G.K. – Stevens T., Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II, in EC Tax Review, 2017, vol. 26, n. 3, 153 ss.
Grilli S. – Patti G.F., La purchase price allocation e le regole GloBE, in Corr. trib., 2025, 7, 619 ss.
IFA, Position Paper sul TransitionalCbCRSafe Harbour, 2025 disponibile online
Karaianov K., The ATAD 2 Anti-Hybrid Rules versus EU Member State Tax Treaties with Third States: Is Override Possible?, in European Taxation, 2019, vol. 59, n. 2/3
Patti G.F., ATAD II – Overview and open issues, in Dir. prat. trib. int., 2019, 2
Peeters B. – Vanneste L., The Hybrid Financial Instruments: The Effects of the OECD BEPS Action 2 Report and the ATAD, in Intertax 2020, 48, 14 ss.
Petruzzi S. – Padwalkar A., Pillar One, Pillar Two, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle: A Tangled Web of New and Old Taxing Rules, in Bulletin for international taxation, 2023, vol. 77, n. 10
Pistone P. – Weber D. (eds), The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study, Amsterdam, IBFD, 2018
1 Cfr. BEPS Action 13, 31 e Decreto MEF CbCR (D.M. 23 febbraio 2017), art. 1, comma 1, n. 5.
5 Cfr. Decreto Legislativo, Allegato A, definizione n. 25).
6 Nella definizione di Constituent Entity ai fini CbCR (cfr. BEPS Action 13, 39) non viene fatto alcun riferimento alle entità detenute per la vendita (entities held for sale) mentre invece espressa menzione viene fatta alle entità escluse dal bilancio consolidato per motivi legati alle loro dimensioni («a Constituent Entity of the MNE group is (i) any separate business unit of an MNE group that is included in the Consolidated Financial Statements of the MNE group for financial reporting purposes, or would be so included if equity interests in such business unit of the MNE group were traded on a public securities exchange; (ii) any such business unit that is excluded from the MNE group’s Consolidated Financial Statements solely on size or materiality grounds, […]»). Ulteriore conferma dell’esclusione delle entità detenute per la vendita dal perimetro CbCR si desume dal par. 44 del documento OCSE del dicembre 2022 il quale conferma che «GloBE is broader than CbCR because it also applies to Group Entities that have been excluded from the Consolidated Financial Statements on the grounds that they are held for sale (see Articles 1.2.2(b) and 1.3.1(a))».
8 L’art. 43 del Decreto Legislativo estende l’applicabilità delle norme Pillar Two anche alle entità a controllo congiunto. Pur non essendo le entità a controllo congiunto incluse nel perimetro CbCR, è prevista in ogni caso la possibilità per tali entità di accedere al Transitional CbCR Safe Harbour, applicando i relativi test sulla base, non già dei dati riportati nel CbCR, ma di quelli riportati nei loro Rendiconti finanziari qualificati, con un calcolo autonomo (i.e. senza applicazione del c.d. jurisdictional blending) come per le regole Pillar Two.
11 La giurisdizione va intesa come uno Stato o una giurisdizione non statale dotata di autonomia fiscale. Al riguardo, si veda: BEPS Action 13, 35 e Provvedimento, 28 novembre 2017, n. 275956, 3.
12 Come definito all’art. 4 del Modello di Convenzione OCSE e nel relativo Commentario.
20 Nello specifico, la CbCR Guidance (8) prevede che: «Where the jurisdiction of the UPE has a system of taxation for corporate groups which includes consolidated reporting for tax purposes, and the consolidation eliminates intra-group transactions at the level of individual line items, that jurisdiction may allow taxpayers an option to complete the CbC report using consolidated data at the jurisdictional level, as long as consolidated data are reported for each jurisdiction in Table 1 of the CbC report and consolidation is used consistently across the years. Taxpayers choosing this option should use the following wording in Table 3 that (or in local language): “This report uses consolidated data at the jurisdictional level for reporting the data in Table 1”, and should specify the columns in Table 1 in which the consolidated data is different than if aggregated data were reported».
21 Nell’ambito dell’ordinamento italiano, tale opzione è contenuta al comma 15, dell’art. 23 del Decreto Legislativo.
22 Cfr. BEPS Action 13, 33 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 4.
24 Cfr. Administrative Guidance December 2023, 13.
25 Per Perdita Netta da Valutazioni di Partecipazioni si intende «una perdita, al netto degli utili, registrata in un Paese in relazione a variazioni del fair value di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio» (decreto TSH, art. 1, comma 1, n. 9). Il Safe Harbour Paper, definisce le “Net Unrealised Fair Value Loss” come «[…] all losses, as reduced by any gains, arising from changes in fair value of Ownership Interests». La definizione riportata nel Decreto Legislativo risulta in linea con quella riportata nel Safe Harbour Paper. In merito alle modalità di calcolo delle perdite nette derivanti da valutazione di partecipazioni, un punto aperto è relativo alla necessità di includere solo le perdite derivanti da valutazione a fair value (come sembrerebbe suggerire il riferimento all’art. 3.2.1 (c) delle Model Rules OCSE nella definizione delle Net Unrealised Fair Value Loss) o anche le svalutazioni per le partecipazioni valutate al costo, e.g., ove derivanti da perdite durevoli di valore.
28 Cfr. Safe Harbour Paper, 9-10 in cui si considerano le “Imposte sul reddito” incluse nel CbCR come fonti dati non adeguate ai fini del calcolo del transitional CbCR safe harbour.
29 Cfr. BEPS Action 13, 33 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 5.
30 Cfr. CbCR Guidance, 9 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 5.
42 L’art. 10.2.1. delle Model Rules OCSE, prevede che «An Entity is a Flow-through Entity to the extent it is fiscally transparent with respect to its income, expenditure, profit or loss in the jurisdiction where it was created unless it is tax resident and subject to a Covered Tax on its income or profit in another jurisdiction».
51 Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, recante attuazione della Direttiva 2021/2101/UE, ha introdotto nell’ordinamento italiano la normativa relativa al “public CbCR”.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.