IL PUNTASPILLI: segnalazioni dalla redazione

Di Gianluca Stancati e Alberto Renda -

Risposta a interpello n. 55/2025: l’Agenzia delle Entrate deve valutare anche le norme extra-tributarie

Nella filosofia dell’istituto dell’interpello, quale strumento tradizionalmente preposto al dialogo preventivo e alla salvaguardia della certezza e dell’affidamento, è onere dell’Agenzia delle Entrate risolvere dubbi interpretativi che riguardino discipline diverse da quella tributaria ogni qual volta quest’ultima operi un rinvio nell’ottica di definire l’ambito applicativo di un determinato regime.

Questo è il caso delle agevolazioni per i “lavoratori impatriati” (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023), le quali, tra le altre condizioni, richiedono che il contribuente interessato presenti i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dai decreti legislativi nn. 108/2012 e 206/2007, afferenti, rispettivamente, i titolari di una qualifica professionale superiore e le professioni regolamentate.

Al riguardo, la recente Risposta a interpello n. 55/2025 ha affrontato la fattispecie di un pilota di navi, in possesso di diploma di istituto nautico e di licenza per Comandante su imbarcazioni di stazza pari o superiore a 3000 GT, oltre che del percorso formativo/abilitante prescritto dall’International Maritime Organization. Nella istanza veniva evidenziata una incertezza in merito alla normativa evocata, quanto all’alternatività o meno tra il titolo di studio (istruzione superiore almeno triennale) e la qualificazione professionale, inquadrabile nei livelli 1-3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011. L’Amministrazione sul punto conclude per l’inammissibilità richiamando alcuni precedenti (circolari nn. 4/E/2021 e 31/E/2020) in cui è stata già affermata l’estraneità all’istituto dell’interpello di questioni tecnico-fattuali, correlate a previsioni di natura non tributaria. Analogo approccio è riscontrabile nelle successive Risposte agli interpelli nn. 66/2025 e 74/2025.

Questa affermazione non appare condivisibile per considerazioni che attengono alla natura dell’istituto medesimo e all’equilibrio dei poteri/doveri dell’Amministrazione finanziaria.

In primo luogo, l’incertezza sulla portata della norma rispetto ad una fattispecie concreta e personale, come rilevato dalla migliore dottrina, comporta inevitabilmente una analisi top down o bottom up, nel senso che si avvia l’indagine dall’ambito della disposizione per riscontrarne l’applicabilità alla fattispecie o viceversa. A prescindere dalla declinazione metodologica l’interprete è comunque chiamato a pronunciarsi su un contesto strettamente giuridico, nel senso che la questione è delimitata da confini interni all’ordinamento, vale a dire dalle discipline cui rinvia il diritto tributario. In tal senso vanno lette le disposizioni dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, che espressamente dispongono la sospensione del termine per la riposta allorché si debba richiedere un parere ad altra Amministrazione.

D’altro canto, la paventata inammissibilità creerebbe una inaccettabile asimmetria, qualificando in modo difforme poteri e oneri dell’Amministrazione, a seconda che agisca nell’esercizio puro della funzione impositiva ovvero che ricopra la posizione di soggetto onerato a fronte dell’altrui esercizio del diritto potestativo di interpello.

Se è vero, come è vero, che il conforto “tecnico esterno” può legittimare l‘azione accertatrice, nondimeno l’onere di rendere una risposta al contribuente non può risolversi in una “inammissibilità in bianco” ma deve necessariamente passare attraverso una analoga interlocuzione a scopo ermeneutico.

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