Principio di derivazione rafforzata, determinazione della base imponibile e reddito liquido-mv
Di Samuele Donatelli
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Abstract (*)
Il saggio analizza l’impatto della teoria del Reddito liquido-mv nella determinazione del reddito di impresa. L’analisi viene svolta in una duplice prospettiva: da una parte, esaminando la determinazione della base imponibile in guisa da dimostrare come, con l’applicazione della teoria in esame, si semplifichi notevolmente il calcolo del reddito imponibile; con l’effetto ulteriore di giungere al superamento del principio di competenza ad appannaggio di quello di cassa. Dall’altra, evidenziando le difficoltà, e le considerevoli complicazioni, che un totale recepimento del principio di derivazione rafforzata comporterebbe per gli enti commerciali (e in particolare per i soggetti IAS); difficoltà che si potrebbero superare se nella prospettiva della teoria del Reddito liquido si utilizza come base di partenza per la determinazione del reddito imponibile il Rendiconto finanziario (al posto del Conto economico).
Strengthened derivation principle, determination of the taxable base and liquid income-mv – The essay analyses the impact of the Liquid Income-mv theory in determining business income. The analysis is carried out from a dual perspective: on the one hand, examining the determination of the taxable base in such a way as to demonstrate how, with the application of the theory in question, the calculation of taxable income is significantly simplified; with the further effect of overcoming the principle of competence in favour of the cash principle. On the other hand, highlighting the difficulties, and considerable complications, that a total implementation of the principle of strengthened derivation would entail for commercial entities (and in particular for IAS entities); difficulties that could be overcome if, from the perspective of the Liquid Income theory, the Financial Statement (instead of the Profit and Loss Statement) is used as the starting point for determining taxable income.
Sommario:1. Premessa. – 2. Determinazione della base imponibile e reddito liquido. – 3. il principio di derivazione rafforzata nella prospettiva del reddito liquido.
1. Con l’art. 6, comma 1, L. 9 agosto 2023, n. 111 – come è noto questa legge ha attribuito al Governo la delega “Per la riforma fiscale per la riforma del sistema tributario” – il legislatore ha previsto, sul piano dei principi, di razionalizzare e semplificare i regimi di raccordo dei valori fiscali con quelli contabili.
Nella Relazione illustrativa a questa legge si evidenzia, a commento dell’art. 6, che si «delega il Governo a razionalizzare e semplificare i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di: prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti con riferimento al riallineamento, comprese le ipotesi di mutamento dell’assetto contabile; limitare i possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti. […] Si tratta di regimi che hanno l’obiettivo di evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico e fiscale».
Dunque, il compito del legislatore delegato sarà quello di “avvicinare” o cercare di “identificare” il più possibile il reddito imponibile ai fini IRES con il risultato del bilancio di esercizio.
L’effetto che ciò dovrebbe comportare è quello di una ulteriore accelerata al principio c.d. di derivazione rafforzata tra risultato di esercizio e reddito di impresa.
2. Questa prospettiva di immedesimazione e di dipendenza totale (o pressoché totale) del reddito di impresa dal dato civilistico, si pone perfettamente nell’ottica di dipendenza quasi assoluta dal bilancio civilistico che la innovativa teoria del Reddito liquido-mv aveva già formulato circa una decina di anni or sono.
L’unica differenza che sussiste tra le due modalità di “dipendenza e immedesimazione” è che quella della del reddito liquido pone al centro del sistema il Rendiconto finanziario rispetto a quanto ora è previsto con riguardo al Conto economico.
2.1. Secondo la dottrina che ha studiato e creato questa innovativa forma di reddito1, esso scaturirebbe dal susseguirsi di entrate e uscite finanziarie verificatesi nel periodo di imposta, e coinciderebbe con la differenza positiva pari al risultato del confronto algebrico delle disponibilità liquide esistenti all’inizio con le disponibilità liquide esistenti alla fine del periodo di imposta. Inoltre, non sarebbe nemmeno necessaria l’individuazione analitica delle singole voci afferenti alle tre principali categorie nelle quali si classificano le componenti del Rendiconto finanziario2.
Nella prospettiva del Reddito liquido la determinazione della base imponibile del reddito di impresa, al contrario di quella che è l’attuale disciplina normativa, dipendendo dal Rendiconto finanziario (civilisticamente inteso)3 avrebbe il vantaggio di essere adattabile a tutte le imprese essendo in grado di funzionare in modo ‘non controvertibile’.
Pertanto, assumerebbero rilievo preminente, al fine di determinare la base imponibile, le spese inerenti che sarebbero deducibili solo al momento del pagamento e i ricavi che diverrebbero tassabili solo al momento dell’incasso.
Dunque, il reddito liquido altro non sarebbe che il netto tra entrate e uscite monetarie che opererebbe in luogo del classico reddito economico4.
2.2. Il raffronto tra reddito liquido, da un lato, e reddito economico, dall’altro, potrebbe far sorgere la domanda se sia corretto definire “reddito” un saldo monetario positivo realizzato in un certo periodo di tempo5 (secondo la teoria di Versiglioni).
Invero, come si è acutamente notato, la risposta deve muovere dall’assunto che le diverse nozioni note, come il reddito prodotto, il reddito entrata e il reddito consumo, sono soltanto il frutto di elaborazioni della scienza economica e presentano un minimo comune denominatore: il reddito è identificato come un “incremento patrimoniale” in un certo orizzonte temporale. Ragion per cui, muovendo da questa premessa, dato che anche il reddito liquido si identifica in un netto monetario eccedente il minimo vitale in una determinata proiezione temporale, non vi sono ostacoli concettuali e definitori alla possibilità di elevare normativamente il reddito liquido a base imponibile del prelievo fiscale6.
2.3. Ancora una considerazione.
Poc’anzi abbiamo detto che sarebbero decisive, al fine di determinare la base imponibile, le spese inerenti deducibili solo al momento del pagamento e i ricavi tassabili solo al momento dell’incasso.
È chiaro che questa impostazione porta con sé una immediata (e decisiva) conseguenza: ossia che risulta superato il principio di competenza ex art. 109 D.P.R. n. 917/1986, ad appannaggio del principio di cassa sicuramente più lineare e di facile applicazione (fermo restando che il reddito liquido non è il reddito di impresa ottenuto da un conto economico “per cassa”, ma è proprio un diverso concetto di reddito tassabile7).
Difatti, v’è chi riconosce, proprio nella dinamica concettuale della determinazione della base imponibile al fine di calcolare il reddito liquido, come il privilegiare il principio di cassa, lungi dall’essere una soluzione di ripiego, diretta essenzialmente a soddisfare esigenze di semplicità, costituisce al contrario la scelta più corretta anche sul piano della coerenza costituzionale con il principio di capacità contributiva, implicando di fatto l’adozione di un sistema di tassazione basato sulla valorizzazione degli incassi effettivi e delle spese realmente sostenute; ragion per cui questa dottrina propone la previsione di correttivi contro gli inconvenienti tributari connessi alla discontinuità dei risultati reddituali, ossia alla possibilità che agli utili si alternino perdite di periodo8.
3. La circostanza che la legge delega preveda di ampliare i casi di dipendenza totale o (quasi totale) del reddito di impresa dal risultato del bilancio di esercizio conferma la fondatezza, da questo punto di vista, del concetto di reddito liquido e della relativa determinazione della base imponibile.
Peraltro, questi aspetti di consonanza e di opportunità (che si appuntano sulla rivalutazione del principio di dipendenza) costituiscono il corollario di ragioni ben più rilevanti.
3.1. In primo luogo, il reddito liquido ha di fondo una finalità sociale che viene prima dell’aspetto propriamente tributario: invero, in un momento storico di sconvolgimenti mondiali, di certezze sbriciolate su ogni fronte, una determinazione della ricchezza che avvenga nella maniera più semplice possibile, in guisa da superare strumentazioni giuridiche complesse (e se si vuole anche più precise), è fondamentale.
Le imprese, dopo le innumerevoli crisi che si sono abbattute sul mercato (nazionale e internazionale) nel giro di tre lustri, ad iniziare dagli effetti della globalizzazione dei mercati sino a finire alle recenti guerre, hanno bisogno di avere liquidità per pagare le imposte e fronteggiare la crisi.
In questo scenario il reddito liquido è uno strumento di rilevazione della capacità contributiva semplice ed efficace perché non espone mai le imprese ad anticipazioni di imposte senza avere previamente posseduto sufficienti flussi finanziari netti.
3.2. In secondo luogo, laddove si mantenesse l’idea tradizionale di avvicinare il reddito di impresa al risultato di esercizio quale risulta nel conto economico, verrebbero inevitabilmente conservate, se non ulteriormente amplificate, le complicazioni di carattere operativo.
Anche a voler mettere in disparte l’ipotesi del reddito liquido – opzione tecnico-legislativa condivisibile o meno – sono comunque note, e restano sul tappeto, le problematiche connesse all’adozione di una dipendenza piena (o quasi) del reddito imponibile IRES con il risultato del conto economico civilistico.
A questo si aggiunga che la problematica si amplifica ancora di più per i soggetti IAS.
Infatti, non sfugge agli studiosi di diritto tributario, come per questi soggetti il vero problema del coordinamento tra reddito imponibile-risultato di esercizio sia dovuta ad una circostanza difficilmente superabile: la caratteristica fondamentale dei soggetti IAS è che la loro informativa di bilancio è ispirata ad una concezione basata sul c.d. “fair value” e, soprattutto, sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma9.
Quest’ultimo principio sovverte le regole del sistema di calcolo del reddito di impresa10, in quanto si passa da un approccio giuridico-formale delle norme tributarie11 – così congegnate, tanto, per ragioni di certezza del rapporto tributario, quanto per finalità di politica fiscale – ad un approccio improntato ad una impostazione economico-sostanziale12.
Non a caso ci si è posti il problema, confrontando la logica giuridico-formale del TUIR con l’approccio economico-sostanziale degli IAS, se e in che misura il primo (ossia il TUIR) resista, nella sua formulazione attuale, all’opposto principio che ispira i secondi (gli IAS)13.
Per cui, francamente, non si sa sino a che punto si possano verificare in concreto quelle semplificazioni operative, a cui fa riferimento la legge delega della riforma fiscale in fieri (che sicuramente non aveva in mente l’opzione teorica di calcolo del reddito liquido).
3.3. In terzo luogo, se davvero si volesse raggiungere il risultato di semplificare un oneroso doppio binario civilistico-fiscale, si potrebbe quantomeno riflettere sulle utilità che un accoglimento del reddito liquido, e della conseguente determinazione della base imponibile delle società, potrebbe comportare.
Infatti, l’adozione del reddito liquido – e la connessa peculiare tipologia di determinazione della base imponibile – sarebbe la migliore forma di semplificazione che si possa, sotto certi aspetti, realizzare.
Ciò perché si sgancerebbe il reddito di impresa dalla disciplina civilistica del conto economico, ossia dall’enorme numero di valutazioni che costi e ricavi implicano, e ai fini fiscali il reddito sarebbe determinato in totale assenza di valutazioni in base al Rendiconto finanziario civilistico, qualunque sia la dimensione o il tipo di attività svolta dalla società, ente o impresa individuale.
In questo modo, non si tratterebbe più di raccordare un oneroso doppio binario civilistico-fiscale, in quanto entrambi (reddito imponibile e risultato di conto economico) non entrerebbero mai in contatto, in guisa da escludere a priori qualunque necessità di raccordo poiché non vi sarebbe nessuna interferenza reciproca.
Si avrebbe dunque un “binario unico liquido” (dal civile al fiscale) basato sul Rendiconto finanziario, ossia, come dice Marco Versiglioni, su dati scientifici-mv (‘non controvertibili’)14.
(*) Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 2/2025 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario. Il saggio, con alcune modifiche, è destinato all’opera collettanea Aa.Vv., Reddito liquido-mv, Vol. II, a cura di Versiglioni M., Pisa, in corso di pubblicazione.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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Falsitta G., I caratteri essenziali dei redditi tassabili con Irpef ed Ires, in Falsitta G. (a cura di), Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2016, 39
Gallo F., L’imposizione sui redditi societari 10 anni dopo la riforma del diritto societario, in Riv. trim. dir. trib., 2014, 4, 847 ss.
Lupi R., Riflessioni sul “reddito liquido” tra superamento del principio di competenza e garanzia di effettività della ricchezza da assoggettare a tassazione, in Dialoghi diritto tributario, 2015, 4, 407 ss.
Melis G., Derivazione rafforzata e principi contabili nazionali, in Aa.Vv., Il libro dell’anno Treccani, Roma, 2019, 6.
Montanari F., La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Milano, 2019, 41 ss., passim
Salvini L., Gli Ias/Ifrs e il principio fiscale di derivazione, in Aa.Vv., IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007, 197
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Zizzo G., Il principio di derivazione a dieci anni dall’introduzione dell’Ires, in Rass. trib., 2014, 6, 1303 ss.
Zizzo Z., La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali, in Falsitta G. (a cura di), Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2016, 330
1 Condivisibile o meno che sia l’impostazione di questo Autore, mi pare che siano innegabili tanto l’originalità quanto la capacità sistematica di ordinare a sistema l’intera materia.
2 Cfr. Versiglioni M., Reddito liquido: lineamenti, argomenti ed esperimenti, in Riv. dir. trib., 2014, 6, I, 748 ss.; Id., Il reddito liquido come attuale indice di effettiva capacità contributiva, in Innovazione e diritto, 2014, 2, 141 ss.; di recente, Id., Reddito liquido e imposta liquida. Riforma fiscale e modello logico dell’imposta, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 1, 49 ss..
3 Cfr. Versiglioni M., Reddito liquido: lineamenti, argomenti ed esperimenti, cit., 750 – 751.
4 Così Contrino A., Contributo allo studio del “Liquid Income Taxation System” (LITS): osservazioni, spunti e proposte, in Riv. dir. trib., 2024, I, 703 testo e note.
5 Individua subito questa problematica Contrino A., op. cit., 703 e ss.
6 Così Contrino A., op. cit., 703 – 704, note 14-16, che evidenzia come il reddito liquido costituisce il dato che più fedelmente sembra rispecchiare l’arricchimento prodotto dall’esercizio di una attività commerciale.
7 Sul superamento del principio di competenza oramai incostituzionale vd. Versiglioni M., op. ult. cit., 749 ss.;in maniera più dettagliata su questo specifico aspetto, Versiglioni M., Imprese minori, Compecassa e Liquid Income Taxation System, in Riv. tel. dir. trib., 2017, 1, 115 ss. In ordine alla peculiarità del nuovo concetto di reddito tassabile e alle differenze tra il Sistema di tassazione del reddito liquido-mv (LITS-mv) e la teoria della Cash flow tax, vd. Versiglioni M., The ‘Liquid Income Taxation System’. A proposal for creating ‘Economic energy’, in Bulletin for international taxation, 2019, vol. 73, n. 9, 3 ss.
8 Così Lupi R., Riflessioni sul “reddito liquido” tra superamento del principio di competenza e garanzia di effettivitàdella ricchezza da assoggettare a tassazione, in Dialoghi dir. trib., 2015, 4, 407 ss.
9 Definito “principio nebuloso” da Falsitta G., I caratteri essenziali dei redditi tassabili con Irpef ed Ires, in Falsitta G. (a cura di), Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2016, 39; Del Federico L., Forma e sostanza nella tassazione d’impresa: spunti per qualche chiarimento concettuale, in Riv. dir. trib., 2017, 2, I, 139 ss.; Zizzo Z., La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali, in Falsitta G. (a cura di), Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2016, 330; Montanari F., La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Milano, 2019, 41 ss., passim.
10 Cfr. Salvini L., Gli Ias/Ifrs e il principio fiscale di derivazione, in Aa.Vv., IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007, 197; Zizzo G., Il principio di derivazione a dieci anni dall’introduzione dell’Ires, in Rass. trib., 2014, 6, 1303 ss.
11 Vd., per tutti, Gallo F., L’imposizione sui redditi societari 10 anni dopo la riforma del diritto societario, in Riv. trim. dir. trib., 2014, 4, 860-861.
12 Così definito da Melis G., Derivazione rafforzata e principi contabili nazionali, in Aa.Vv., Il libro dell’anno Treccani, Roma, 2019, 6.
13 Così Salvini L., Gli Ias/Ifrs e il principio fiscale di derivazione, cit., 197-198.
14 Sul punto, per più ampie e stimolanti considerazioni, cfr. Versiglioni M., https://marcoversiglioni.it
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