La neutralità fiscale della scissione mediante scorporo
Di Eugenio Della Valle
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Abstract (*)
Lo scritto analizza la nuova disciplina fiscale della scissione mediante scorporo contemplata dall’art. 173 TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024, la quale offre una prospettiva privilegiata onde interrogarsi sulla sistematicità e sulla dimensione del principio di neutralità a fronte di un’operazione in cui è particolarmente evidente la tensione tra forma e sostanza e dove la tralatizia distinzione tra operazioni sui beni ed operazioni sui soggetti, cui convenzionalmente si ricollega l’alternativa realizzazione/neutralità, si rivela non del tutto adeguata sotto il profilo sistematico.
The tax neutrality of the division by separation – The paper analyses the new tax discipline of the division by separation contemplated by art. 173 TUIR, as amended by Legislative Decree no. 192/2024, which offers a privileged perspective to question the systematicity and the dimension of the principle of neutrality in relation to an operation in which the tension between form and substance is particularly evident and where the traditional distinction between operations on assets and operations on subjects, to which the alternative realization/neutrality is conventionally linked, turns out to be not entirely adequate from a systematic point of view.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli elementi identificativi del tipo. – 3. La delega fiscale. – 4. La dimensione della neutralità. – 5. La neutralità “a geometria variabile”. – 6. Conclusioni.
1. La novella disciplina fiscale della scissione mediante scorporo (di seguito semplicemente “scorporo”) contemplata dall’art. 173 TUIR, siccome modificato dal D.Lgs. n. 192/2024, offre una prospettiva privilegiata onde interrogarsi sulla sistematicità e sulla dimensione del principio di neutralità, tradizionalmente riferito, nell’imposizione sul reddito, alle c.d. operazioni straordinarie1, oggi anche quelle che riguardano l’esercizio dell’attività artistica o professionale2.
Il perché è presto detto.
Lo scorporo, per come emerge nei suoi elementi identificativi quali ritraibili dall’art. 2506.1. c.c. (rubricato, appunto, “Scissione mediante scorporo”), rappresenta un’operazione in cui è particolarmente evidente la tensione tra forma e sostanza e dove la tralatizia distinzione tra operazioni sui beni ed operazioni sui soggetti cui convenzionalmente si ricollega l’alternativa realizzazione/neutralità, già provata dalla neutralità del conferimento di compendi aziendali (ed ancor prima dai regimi dei conferimenti di cui al D.Lgs. n. 358/1997), si rivela non del tutto adeguata sotto il profilo sistematico3.
Ed invero la disciplina codicistica dello scorporo è sì collocata all’interno di quella dedicata alla scissione, tipica operazione sui soggetti governata dalla neutralità fiscale per ragioni di “forma”, ma è operazione, in disparte talune porzioni di disciplina4, sovrapponibile strutturalmente e funzionalmente al conferimento in natura giacchè le partecipazioni della beneficiaria, almeno nella sua conformazione standard, vengono attribuite alla stessa scissa e non già ai suoi soci e, al pari del conferimento, consente la “societarizzazione” o, secondo altra prospettiva, il deconsolidamento5 di parte del patrimonio (quand’anche non proveniente dal regime dei beni d’impresa6).
Non solo, ma lo scorporo, come del resto la scissione c.d. tradizionale (e finanche la fusione7), ben può avere ad oggetto cespiti diversi da compendi aziendali, il che pone il problema della coerenza di un ordinamento, quello domestico, in cui la circolazione di beni uti singuli (incluse le partecipazioni) comporta la realizzazione di ricavi ovvero plus o minusvalenze quando attuata mercè un conferimento8, laddove, invece, la medesima circolazione, quando conseguente ad un’operazione strutturalmente e funzionalmente ad esso accostabile, è il caso dello scorporo, è fiscalmente neutrale (nei termini che si vedranno più avanti)9.
E ciò in ragione della funzione che il legislatore tributario attribuisce oggi alla categoria formale dell’operazione.
Di qui il motivo delle presenti note volte ad indagare, muovendo da una rapida ricognizione degli elementi identificativi del tipo e della fiscalità ad esso relativa come tracciata dai nuovi commi 15-ter e 15-quater dell’art. 173 TUIR (limitandoci a taluni profili che attengono allo scorporo che non riguarda vicende cross-border), la tenuta di un sistema che, appunto, quanto all’applicazione del regime di neutralità fiscale10, legato alla forma dell’operazione, copre fenomeni lato sensu circolatori coinvolgenti singoli beni (è il caso dello scorporo) anche quando fungibilmente replicabili, in termini di effetti giuridici, ricorrendo a moduli realizzativi (come quello del conferimento in natura).
2. Orbene, quanto alla struttura dello scorporo, il dato di partenza è rappresentato dal su citato art. 2506.1. c.c., disposizione, come noto, introdotta nell’ordinamento domestico con l’art. 51 D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione alla Direttiva UE 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Trattasi di operazione che nasce, su impulso unionale, per consentire, secondo quanto si legge nell’art. 51, comma 3, D.Lgs. n. 19/2023, «alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione»11; l’avverbio “anche” rende evidente come il nuovo istituto si possa affiancare funzionalmente al conferimento, altro atto mercè il quale si può costituire una nuova organizzazione societaria12. La ratio dell’introduzione nel nostro ordinamento di tale forma di scissione, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 19/2023, consiste nel «far sì che le medesime forme di scissione siano previste sia nelle scissioni nazionali sia in quelle transfrontaliere o internazionali».
L’art. 2506.1 c.c., applicabile sia agli scorpori cui partecipano società di diritto italiano che a quelli transfrontalieri soggetti all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 19/2023 (v. art. 41, comma 1, lett. a) di tale decreto))13, definisce oggi l’operazione in questione come quella per mezzo della quale una «società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività».
Gli elementi identificativi del tipo, che parte della dottrina distingue dalle scissioni in senso proprio14 ed al quale, si legge nel secondo comma dell’art. 2506.1 c.c., non possono ricorrere le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo, sono dunque i seguenti:
l’“assegnazione” parziale del patrimonio della scissa a una o più società beneficiarie di nuova costituzione;
l’“assegnazione” delle quote/azioni nella beneficiaria direttamente alla società scissa (e non già ai soci di quest’ultima come avviene nelle scissioni c.d. tradizionali);
la continuazione dell’attività della società scissa15.
Quanto al primo elemento identificativo, l’utilizzo del verbo assegnare (peraltro in apparente contraddizione con il wording dell’art. 51, comma 3, D.Lgs. n. 19/2023, che, si è visto, individua la finalità dell’operazione nel “trasferimento di attività e passività”) si ritiene da alcuni significativo in ordine alla volontà del legislatore di confermare, per lo scorporo, la teoria “modificazionista” della scissione (di cui lo scorporo è, appunto, una species) cui ha aderito il legislatore della riforma societaria del 200316.
Ciò che si assegna con lo scorporo è solo una parte del patrimonio17, incluse passività non isolatamente conferibili18, onde deve escludersi l’ammissibilità di uno scorporo che determini l’estinzione della scissa posto che la suddetta disposizione codicistica contempla il solo caso dell’”assegnazione” di “parte” del patrimonio della scissa alla società beneficiaria (o alle società beneficiarie). Non si dubita peraltro del fatto che oggetto di assegnazione possano essere anche singoli asset e non necessariamente compendi aziendali19.
Nonostante la lettera della norma, che trae origine da quanto prevede l’art. 160-ter, n. 3, Direttiva UE 2019/2121 che definisce la società beneficiaria come una “nuova società costituita nel corso della scissione transfrontaliera”, la prevalente opinione in dottrina e la prassi notarile si esprimono nel senso della possibilità di un’assegnazione a società preesistente20 (onde nessuna differenza sul punto si registra in relazione al conferimento in natura).
Stante l’inammissibilità della costituzione per atto unilaterale di società di persone, la beneficiaria dello scorporo non può che essere una società di capitali salvo il caso in cui all’atto di costituzione della beneficiaria non partecipino altri soggetti (che, a loro volta, si scindano mediante scorporo)21.
Secondo elemento caratterizzante lo scorporo è l’assegnazione delle quote/azioni nella società beneficiaria direttamente alla società scissa e non ai soci della stessa.
In ragione di detta assegnazione, il patrimonio netto contabile della società scissa non subisce, dunque, alcuna contrazione22; ed infatti, in luogo degli asset trasferiti (c.d. beni di primo grado) viene iscritto un importo corrispondente a titolo di partecipazione nella società beneficiaria (c.d. bene di secondo grado). Trattasi di un elemento, questo, che differenzia profondamente lo scorporo dalla scissione c.d. tradizionale e che l’avvicina, al contempo, all’operazione di conferimento in natura23; a differenza della scissione tradizionale, infatti, nella quale si ha una scomposizione del patrimonio sociale e (nelle scissioni non proporzionali) anche dell’azionariato, nello scorporo vi è una mera riallocazione delle risorse giacchè, come accade nel conferimento, la scissa continuerà a detenere le attività e/o passività scorporate indirettamente per il tramite della beneficiaria24.
Sul presupposto di un unico progetto di scissione, si registra nella prassi notarile anche l’ammissibilità dello scorporo con assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria non solo alla scissa, ma anche ai soci della scissa25.
L’ultimo elemento identificativo dello scorporo, invero non chiarissimo, è la continuazione dell’attività in capo alla società scissa. Trattasi di caratteristica che va letta in una alla natura di scissione “parziale” della vicenda che ne occupa, venendo assegnato all’avente causa solo una porzione del patrimonio della scissa.
Una lettura riduzionistica di tale elemento nel senso di ritenerlo sussistente per il semplice fatto che la scissa continua ad esistere, potrebbe condurre a ritenere possibile anche la trasformazione della scissa, per effetto dello scorporo, in una holding pura (effetto pacificamente ottenibile mercè il conferimento in natura), ma a ciò, evidentemente, parrebbe ostare la natura di scissione parziale dello scorporo26.
La scissa può comunque divenire una holding pura almeno nel caso in cui sia già una holding mista e proceda allo scorporo dell’attività operativa ovvero del patrimonio residuo rispetto alle partecipazioni già detenute in altre società27.
3. Su tale struttura dello scorporo si innesta, dunque, la sua disciplina ai fini delle imposte sui redditi siccome contemplata dai nuovi commi 15-ter e 15-quater dell’art. 173 TUIR, introdotti dall’art. 16 D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES.
Trattasi di disposizione, quest’ultima, come noto attuativa dell’art. 9, comma 1, lett. e), L. n. 111/2023, rubricata “Delega al Governo per la riforma fiscale”, laddove si prevede che «[n]ell’esercizio della delega di cui all’art. 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici: […] e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dal l’art. 2506.1 del Codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Previsione genericamente riferita alla “disciplina fiscale” che non forniva delle coordinate certissime al legislatore delegato28. Perlomeno non ne orientava l’azione quanto alla disciplina relativa all’imposizione sul reddito cui attingere posto che, di fronte alla struttura dell’operazione, nel suo nucleo essenziale, come detto, accostabile al conferimento in natura, si aveva in teoria sia la soluzione della neutralità fiscale, tradizionalmente riservata all’operazione straordinaria di scissione che quella della realizzazione e/o neutralità, a seconda dell’oggetto del conferimento in natura, oggi applicabile alla operazione cui è strutturalmente e funzionalmente accostabile29; fermo restando che, comunque, l’eventuale adesione alla prima soluzione lasciava aperto il tema di come in concreto articolare la neutralità fiscale nelle sue diverse espressioni.
La suddetta alternativa soluzione, come detto, conseguiva al fatto che, come detto, sia il conferimento che lo scorporo (quest’ultimo nella sua ordinaria configurazione ossia con assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria solo alla scissa e non anche ai suoi soci) consentono di pervenire al medesimo risultato, a seconda dei casi della c.d. societarizzazione di asset o il deconsolidamento di una porzione del patrimonio di un soggetto preesistente, la scissa o il conferente (con alcune differenze in punto di disciplina civilistica). Senonchè lo scorporo è delineato dal legislatore unionale e civilistico come una species del genus scissione, operazione quest’ultima ai fini dell’imposizione sul reddito, diversamente dal conferimento non avente ad oggetto compendi aziendali, tradizionalmente neutrale.
Ed invero, il conferimento in natura costituisce fenomeno ordinariamente realizzativo ex art. 9, ult.co., TUIR30, anche allorquando l’oggetto sia rappresentato da partecipazioni31, quale che sia la natura del soggetto conferente; fa eccezione il caso in cui oggetto dello stesso sia un complesso aziendale (venendo in considerazione la neutralità di cui all’art. 176 TUIR32). La scissione, diversamente, quale che sia l’assetto contabile, costituisce operazione fiscalmente neutrale (per i soggetti IAS/IFRS v., infatti, l’art. 4 D.M. n. 48/2009).
Di qui l’interrogativo, stante la mancanza di certe coordinate nella delega, circa la sorte della fiscalità diretta dello scorporo.
Interrogativo cui il legislatore delegato ha dato una risposta con il su citato art. 16, optando, in considerazione della collocazione codicistica dello scorporo nel genus scissione e fors’anche condizionato da un percorso già tracciato da Assonime nella circolare n. 14 dell’11 maggio 202333, per la soluzione ibrida della estensione all’operazione in questione della disciplina fiscale della scissione di cui all’art. 173 TUIR con alcune varianti collegate alla sua particolare struttura.
Di seguito una rapida rassegna dei principali aspetti della novella fiscalità dello scorporo come disegnata dai nuovi due commi 15-ter e 15-quater dell’art. 173 TUIR, considerando il solo caso del deconsolidamento a favore di società neo-costituite con assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria alla scissa e non anche ai suoi soci34.
4. Il regime dello scorporo ai fini dell’imposizione sul reddito è nel nuovo art. 173 TUIR un regime ibrido in cui, limitandoci solo a taluni aspetti della novella ed assumendo, come detto, che la beneficiaria dello scorporo sia in effetti una società neo-costituita (e che la scissa sia una società a forma commerciale), la neutralità assume dimensioni variabili a seconda di ciò che viene deconsolidato35.
Trattasi di una disciplina che consegue dalla combinazione di talune regole valide per le scissioni “tradizionali” con altre poste tenendo conto della specificità dell’operazione; prevede infatti il comma 15-ter dell’art. 173 che «Alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate […]».
Onde il regime applicabile all’operazione è quello della neutralità fiscale di cui al primo comma dell’art. 173 TUIR, secondo cui «la scissione […] non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento»36; neutralità la cui dimensione risulta determinata alla luce delle integrazioni di cui alle lettere dalla a) alla f) del comma 13-ter.
Muovendo da ciò che il comma 15-ter dell’art. 173 esclude dall’applicazione allo scorporo, vengono in considerazione le previsioni di cui ai commi 3, 7, 9 e 10 dello stesso art. 173, tutte incompatibili con la struttura dell’operazione o, comunque, disciplinate autonomamente nello stesso comma 15-ter.
Ed invero, configurandosi lo scorporo come scissione parziale a favore di società di nuova costituzione in cui la scissa non contrae il proprio patrimonio, non possono ad esso applicarsi le previsioni relative alla retrodatazione fiscale (che presuppongono l’estinzione della scissa), alla circolazione delle perdite o di altri attributi fiscali della scissa (rilevanti solo nel caso di beneficiaria pre-esistente) ed alla neutralità del concambio quanto alle partecipazioni detenute dai soci (che nello scorporo non ricevono le partecipazioni della beneficiaria).
Quest’ultima esclusione fa sì che la neutralità dello scorporo si snodi, a differenza di quanto accade nelle scissioni “tradizionali”, attraverso due sole direttrici ossia quella della scissa e quella della beneficiaria (trattasi di una neutralità, se si vuole, solo “bisogettiva”), posto che, come detto, ai soci della prima società non viene assegnata alcuna partecipazione e, dunque, viene meno la prospettiva della neutralità che riguarda il c.d. concambio; il legislatore delegato ha, dunque, escluso l’applicazione allo scorporo del terzo comma dell’art. 173 TUIR giacchè, come si legge nella relazione illustrativa, «le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci e non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare ex novo il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa». Trattasi di neutralità che potrebbe in teoria investire anche le differenze di scissione posto che il comma 15-ter non esclude l’applicazione allo scorporo del secondo comma dell’art. 173 TUIR ossia la disposizione che, appunto, dispone l’irrilevanza reddituale di avanzi e disavanzi; senonchè la loro emersione con la conseguente possibilità di iscrivere maggiori valori potenzialmente suscettibili di riconoscimento fiscale mercè pagamento di un’imposta sostitutiva parrebbe da relegare al solo caso di scorporo di una porzione di patrimonio il cui valore contabile risulti negativo37.
Secondo quanto risulta dalle lett. a) e b) del comma 15-ter, la neutralità dello scorporo si asside su un generalizzato regime di continuità dei valori fiscali delle attività e passività assegnate alla beneficiaria, valori che si traslano tel quel sulla partecipazione assegnata alla scissa38.
Ed invero:
in capo alla società beneficiaria le attività e passività oggetto di scorporo assumono quale valore fiscalmente riconosciuto quello che le stesse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c. (anche l’eventuale avviamento assumendo presso la beneficiaria il medesimo valore fiscale che aveva presso la scissa nel caso di scorporo di un compendio aziendale39), ciò che, come noto, non si verifica nel caso di conferimento di beni uti singuli laddove il soggetto conferitario non è affatto vincolato dal valore fiscale che il bene conferito aveva presso il conferente;
in capo alla società scissa le partecipazioni ad essa assegnate (0 “ricevute in cambio”40) assume il medesimo valore fiscale netto delle attività e passività trasferite, anche qualora queste non configurino un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., in tal modo, evidentemente, dipartendosi da quanto ordinariamente accade nel conferimento di singoli cespiti (incluso il caso del conferimento di partecipazioni).
Quanto alla durata del possesso delle attività e passività trasferite, rilevante ai fini dell’eventuale applicabilità dell’art. 86, comma 4, TUIR alla successiva cessione dei beni “scorporati”, la lett. c) del comma 15-ter prevede che le stesse si considerino possedute dalla società beneficiaria anche per il periodo di possesso della società scissa; quanto alla scissa, invece, le partecipazioni ricevute, secondo quanto prevedono la predetta lett. c) e la successiva lett. d), n. 2, ereditano il periodo di possesso vuoi dell’azienda oggetto di scorporo, circostanza rilevante, come noto, ai fini della futura applicabilità dell’art. 87 TUIR alla cessione della partecipazione nella beneficiaria (e sul punto la disciplina, analoga a quella applicabile alle scissioni “tradizionali”, coincide con quella riservata ai conferimenti di complessi aziendali dall’art. 176 TUIR)41, vuoi delle partecipazioni PEX scorporate (senza considerare, ai fini della qualificazione come partecipazioni PEX, il requisito dell’holding period).
La scissa, invece, parrebbe non ereditare, relativamente alle partecipazioni ad essa assegnate, il periodo di possesso delle attività e/o passività scorporate non aventi natura di compendio aziendale, né di partecipazioni PEX42, in ciò non distinguendosi, lo scorporo, dalle scissioni “tradizionali” e dal conferimento che non ha ad oggetto complessi aziendali43.
Allorquando lo scorporo abbia ad oggetto vuoi compendi aziendali, vuoi partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione di cui al su citato art. 87 TUIR (le si è sopra qualificate “partecipazioni PEX”), senza considerare quello di cui al comma 1, lett. a) (ossia relativo all’holding period), del medesimo articolo, le partecipazioni “ricevute in cambio” dalla scissa non solo conservano il periodo di possesso, rispettivamente, del compendio aziendale o delle partecipazioni oggetto di scorporo, segnandosi qui una ulteriore differenziazione rispetto al caso del conferimento di partecipazioni (PEX o meno), ma si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della medesima scissa (così la lett. d), nn. 1 e 2 del comma 15-ter)44.
In sintesi, nel caso di scorporo è previsto un regime di continuità dell’holding period in capo alla scissa applicabile, però, solo qualora siano deconsolidati un compendio aziendale ovvero partecipazioni PEX45.
Qualora lo scorporo abbia ad oggetto partecipazioni diverse dalle c.d. partecipazioni PEX di cui sopra, si hanno le seguenti ipotesi46:
qualora le partecipazioni scorporate non soddisfino il requisito della classificazione in bilancio di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 87, le partecipazioni assegnate alla scissa non potranno mai maturare tale requisito dopo la scissione e ciò in quanto, come per le scissioni “tradizionali”, la scissa acquisisce le partecipazioni con la medesima qualificazione di bilancio delle partecipazioni deconsolidate47;
qualora le partecipazioni scorporate non abbiano i requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 87 TUIR (rispettivamente quello della residenza e della commercialità della partecipata), le partecipazioni ricevute dalla scissa potranno maturare tali requisiti successivamente.
Nel caso, infine, di scorporo di beni, attività e passività diversi da un compendio aziendale (e da partecipazioni, per le quali, si è appena visto, esiste una disciplina ad hoc), le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse al regime PEX se e quando matureranno i relativi requisiti48.
In sintesi, in ipotesi di scorporo di compendio aziendale ovvero di partecipazioni PEX (senza considerare l’holding period), la neutralità fiscale dello scorporo assume la sua massima estensione giacchè, alla stessa stregua di quanto accade nelle scissioni “tradizionali” e nel conferimento di compendi aziendali, “copre” anche la continuità nel possesso dei beni di primo e secondo grado e l’eredità della classificazione come immobilizzazioni finanziarie delle partecipazioni ricevute dalla scissa (nelle scissioni “tradizionali” dai soci in regime di impresa).
Diversamente, nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto beni, attività e passività non costituenti un compendio aziendale o partecipazioni prive dei requisiti di cui alle lett. c) e d), dell’art. 87 TUIR, come accade per il conferimento dei beni medesimi, le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse a beneficiare del regime PEX solo al maturare dei requisiti di cui al medesimo art. 87.
Quanto, infine, alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, la lett. f) del comma 15-ter prevede, diversamente da quanto accade nel caso di scissioni “tradizionali”, una disciplina conforme a quella applicabile al conferimento di compendi aziendali giacchè:
la scissa conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica dello scorporo (ciò valendo anche per le riserve in sospensione d’imposta, che non vanno ricostituite in capo alla beneficiaria, permanendo in capo alla scissa);
il patrimonio netto contabile della beneficiaria generatosi per effetto dello scorporo si considera come un quid novi rispetto a quello della scissa, onde ai fini fiscali lo si qualifica come riserva di capitale alla stregua di un apporto patrimoniale49.
5. Orbene, emerge da quanto precede come, la veduta disciplina dello scorporo di cui ai due nuovi commi dell’art. 173 TUIR, consista, come del resto quella delle scissioni “tradizionali”50, in una neutralità fiscale a geometria variabile, applicabile: (i) quanto allo scorporo di compendi aziendali e partecipazioni PEX (non considerando il requisito dell’holding period) anche relativamente alla continuità nel possesso ed alla classificazione in bilancio delle partecipazioni ricevute dalla scissa; (ii) quanto allo scorporo di beni uti singuli diversi dalle partecipazioni (per le quali ultime esiste un’apposita disciplina), applicabile, invece, in una dimensione ridotta ossia quella sostanzialmente limitata alla trasmissione (e traslazione) dei valori fiscalmente riconosciuti di ciò che viene deconsolidato.
Una disciplina, dunque, ibrida, che evidentemente risente della specialità di un’operazione che consente la circolazione in assetto neutrale di cespiti che, quando trasferiti mediante conferimento, determinerebbero, al contrario, la realizzazione51.
Non si tratta di un tentativo, la novellazione dell’art. 173 TUIR, di coniugare realizzazione e neutralità quanto ad un’operazione la cui forma è quella di un’operazione sui soggetti, ma la sostanza (struttura e funzione) è accostabile a quelle sui beni giacchè lo scorporo è comunque fiscalmente neutrale pur quando coinvolga beni uti singuli; lo è nel senso di non emersione di nuovi valori fiscalmente riconosciuti, fatta eccezione per quello relativo al bene di secondo grado generato dall’operazione medesima (la partecipazione nella scissa) trasmesso, senza soluzione di continuità, dai beni di primo grado deconsolidati.
Ed invero, la circolazione dei beni uti singuli nelle operazioni straordinarie sui soggetti era fiscalmente neutrale anche prima della novellazione dell’art. 173 TUIR. La vera novità allora è, appunto, la neutralità confermata quanto all’assegnazione dei beni uti singuli anche in relazione ad un’operazione che non si differenzia strutturalmente e funzionalmente da una tipica operazione sui beni qual è il conferimento in natura.
La dimensione della neutralità nello scorporo, come nelle scissioni “tradizionali”, è variabile. Raggiunge la massima estensione nel caso di compendi aziendali e partecipazioni PEX ed è ridotta quando si deconsolidano singoli cespiti52.
Il minimo comun denominatore della neutralità dello scorporo, quale che sia la porzione del patrimonio assegnato dalla scissa è, infatti, la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti che si traghettano all’assegnataria e si ribaltano sulle partecipazioni ricevute dalla scissa; in particolare il valore fiscale dell’oggetto assegnato rimane lo stesso presso la beneficiaria e si trasmette del pari sulle partecipazioni assegnate alla scissa. Nella sua massima estensione, ciò che vale per l’assegnazione di compendi aziendali e le partecipazioni PEX, la neutralità si estende ad altro rispetto alla continuità dei valori posto che, lato beneficiaria, investe il periodo di possesso del patrimonio deconsolidato (il c.d. roll over dell’anzianità del possesso) e, lato scissa, oltrechè il periodo di possesso delle partecipazioni detenute nelle beneficiarie, la classificazione delle partecipazioni medesime come immobilizzazioni finanziarie.
Quanto a beni diversi da compendi aziendali e partecipazioni PEX ed alle passività non inerenti al predetti compendi, la neutralità ha una dimensione minore giacchè non riguarda, lato scissa, il periodo di possesso delle partecipazioni (che potrebbe rilevare ai fini della eventuale fruizione della “rateizzazione” delle plusvalenze ex art. 86 TUIR).
E’ proprio questa la particolarità della disciplina dello scorporo ossia l’applicazione di una neutralità fiscale a geometria variabile o “spuria” ad un’operazione, per così dire, a causa mista (scorporo/conferimento).
E ciò evidentemente assumendo che il principio di neutralità fiscale non riguardi solo la trasmissione senza soluzione di continuità di valori fiscalmente riconosciuti, potendo investire anche aspetti contermini o, se si vuole, dei “corollari”, quali, appunto, l’eredità del periodo di possesso dei beni di primo e di secondo grado nonché, nei suoi riflessi fiscali, la classificazione contabile53.
6. La vera novità fiscale dello scorporo sta, dunque, nella estensione della neutralità a geometria variabile ad un’operazione strutturalmente e funzionalmente sovrapponibile al conferimento in natura ossia ad un’operazione sui beni.
Soluzione, questa della predetta estensione, che è dotata di una sua innegabile ragionevolezza, coniugando forma e sostanza ed il suo pendant sul piano fiscale rappresentato, nel rapporto scorporo di singoli beni/conferimento in natura, dall’alternativa neutralità/realizzazione54.
In effetti nonostante la sovrapposizione strutturale e funzionale di scorporo e conferimento in natura, la loro distinzione sul piano teorico (ed in taluni aspetti anche su quello pratico55) allo stato permane.
Il conferimento è operazione gestoria, normalmente rimessa alla competenza dell’organo amministrativo, che non necessariamente comporta la modifica dell’oggetto sociale del conferente e che determina il trasferimento di beni e crediti (nonché, eventualmente, passività inerenti gli asset trasferiti)56; lo scorporo, in quanto species del genus scissione, costituisce operazione non gestoria la cui funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte finalizzata alla prosecuzione dell’esercizio di un’attività economica e non già la circolazione di beni in cambio di un corrispettivo o per animo liberale57.
E ciò pur dovendosi dare atto della circostanza che la ricostruzione in termini puramente traslativi del conferimento in natura non è affatto unanimamente accolta.
Non lo è sia nella dottrina tributaria laddove è nota la posizione di chi ritiene il conferimento in natura, almeno quando effettuato nell’esercizio di impresa, atto dell’organizzazione al quale debba trovare applicazione la neutralità58, che nella stessa dottrina giuscommercialista, la quale, qualifica come bizantina, muovendosi sul piano degli effetti piuttosto che su quello degli obiettivi degli istituti, l’ipotesi secondo cui l’unica ragione di distinzione tra conferimento e scorporo «risieda nel fatto che la prima realizza sempre un’operazione traslativa, con l’applicazione di tutti i presidi del caso, e la seconda si risolva, invece, come ogni altra scissione, in una vicenda modificativo-organizzativa (per cui ad essa detti presidi non siapplicano)»59.
E comunque una soluzione diversa da quella adottata dal legislatore delegato della neutralità dello scorporo, ancorchè “spuria”, difficilmente avrebbe potuto giustificarsi.
Ed invero, l’alternativa era intervenire sulla disciplina dei conferimenti in natura estendendo agli stessi la neutralità fiscale anche nel caso di patrimonio deconsolidato non rappresentato da compendi aziendali ovvero deneutralizzare le operazioni sui soggetti laddove circolassero solo beni uti singuli. In entrambi i casi soluzioni, se si vuole, rivoluzionarie e di difficile attuazione concreta: la prima si poneva, infatti, in aperto contrasto con la concezione tradizionale, che risale ex positivo iure alla riforma degli anni ‘70, del conferimento come atto realizzativo e, almeno quando non posto in essere nell’esercizio di impresa, non “riorganizzativo”; la seconda contro la ricostruzione in termini di atti riorganizzativi, quale che sia il patrimonio coinvolto, delle operazioni sui soggetti.
(*) Testo, opportunamente rivisitato, della relazione svolta dall’Autore al Convegno “Ipercorsi della riforma tributaria – IV Convegno Annuale AIPSDT”, svoltosi a Milano il 9 e 10 maggio 2025. Il saggio è destinato alla raccolta degli Atti del Convegno in corso di preparazione.
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1 Categoria, come noto, di incerta perimetrazione.
2 Quanto alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali di cui al nuovo art. 177-bis TUIR, attuativo dell’art. 5, lett. f), n. 2.4), v. Ferranti G., La riforma fiscale elimina gli ostacoli alle aggregazioni e riorganizzazioni degli studi professionali, in Corr. trib., 2024, 7, 579 ss. (si legge nella Relazione illustrativa che accompagna la legge delega n. 111/2023 che con l’intervento previsto dall’anzidetto art. 5, comma 1, lett. f), n. 2.4) si è inteso introdurre, «nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale […] criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione […], attualmente caratterizzate dal principio di realizzo. La neutralità del l’operazione straordinaria comporta che i valori facenti parte del patrimonio del dante causa sono acquisiti dall’avente causa al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori»).
3 Sulla prospettiva fiscale della dicotomia operazioni sui soggetti/operazioni sui beni v., tra gli altri, Fantozzi A. – Lupi R., Aspetti fiscali delle operazioni riguardanti la struttura aziendale e societaria, in Colombo G.E. – Portale G.B., Trattato delle società per azioni. Profili tributari e profili concorsuali, Torino, Vol. IX, tomo II, 1993, 153 ss.
4 Nello scorporo, ad esempio, non è necessaria la relazione giurata di stima della parte di patrimonio assegnato alla beneficiaria redatta da un esperto indipendente (richiesta, invece, nel caso di conferimento in società di capitali ove la scissa sia una società di persone) e non è consentito al socio di s.r.l. ed al socio di società di persone che non hanno consentito al compimento dello scorporo il diritto di recedere (anche nel conferimento il recesso non è consentito a meno che l’oggetto della società conferente non muti sostanzialmente per effetto dell’operazione: sul punto v. Busani A., La scissione mediante scorporo, in Le Società, 2023, 4, 406 e, seppur dubitativamente, Boggiali D. – Atlante N., La scissione mediante scorporo, Studio n. 45-2023/I approvato dalla Commissione Studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 27 luglio 2023, 12): sulle differenze di disciplina emergenti da un confronto tra conferimento e scorporo, oltre al dianzi citato Studio n. 45-2003/I, v. Guerrieri G., La scissione mediante scorporo. Division by separation, in Orizz. dir. comm., 2024, 1, 2 ss. e Magliulo F., L’attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 nell’ordinamento italiano, in Riv. not., 2023, 633 ss.
5 Cfr. la circolare Assonime 11 maggio 2923, n. 14 e Di Siena M., Lo scorporo nelle imposte sui redditi: i rapporti con la disciplina delle operazioni straordinarie “domestiche”, in Della Valle E. – Fransoni G. (a cura di), Profili tributari dello scorporo, Torino, 2024, 28, in nota 18.
6 Ed invero, il soggetto conferente potrebbe non essere un soggetto che produce reddito d’impresa così come la scissa ben potrebbe essere una società semplice, che, per definizione, non esercita alcuna attività commerciale (sulla fiscalità diretta delle operazioni straordinarie che coinvolgono società semplici v. Zagà S., Le società semplici. Disciplina reddituale e forme di trasparenza fiscale, Milano, 2023, 70 ss.).
7 Si consideri il caso della fusione di due società ognuna delle quali possiede beni uti singuli gestiti staticamente (non necessariamente partecipazioni): una fusione di questo tipo non è evidentemente vietata dalla vigente normativa codicistica.
8 Come noto, i regimi di realizzo controllato di cui agli artt. 175 e 177 TUIR non escludono la natura ordinariamente realizzativa del conferimento di partecipazioni di controllo e/o di collegamento ovvero dello scambio di partecipazioni mediante conferimento ivi contemplati.
9 La circolazione di asset uti singuli in occasione di operazioni di scissione, come noto, è fattispecie osservata tradizionalmente con particolare sospetto non solo dall’Amministrazione finanziaria (v., tra le altre, le Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate nn. 133/2022 e 263/2023), bensì anche dallo stesso legislatore; si pensi ad esempio all’art. 123-bis, comma 16, TUIR laddove si prevedeva il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti mediante scissioni non aventi ad oggetto compendi aziendali o non proporzionali (su tale disposizione v. Stevanato D., La vicenda legislativa delle scissioni non aventi ad oggetto aziende e delle scissioni non proporzionali, in Lupi R. – Stevanato D., a cura di, La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, 526 ss. Lupi R., La strutturale neutralità delle scissioni non proporzionali e non aventi ad oggetto aziende, ivi, 538 ss.).
10 Sul principio di neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie v., tra gli altri, Lupi R., Profili tributari della fusione di società, Padova, 1989, 39 ss.; Id., Le operazioni straordinarie tra reddito d’impresa e meccanismi di coordinamento della tassazione societaria con quella dei soci, in Lupi R. – Stevanato D., La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, cit., 43 ss.; Id., La specificazione legislativa del concetto di reddito, i riferimenti civilistici e le operazioni straordinarie, ivi, 64 ss.; Stevanato D., Rivalutazioni, continuità dei valori e plusvalenze iscritte nell’eterogenea disciplina delle riorganizzazioni aziendali, ivi, 115 ss.; Fedele A., Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria, in Riv. dir. trib., 2000, 5, I, 485 ss.; Id., Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende d’impresa, in Aa.Vv., Il reddito d’impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, 780 ss.; Zizzo G., Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Milano, 1996, 19 ss.; Paparella F., Le operazioni straordinarie nell’ordinamento tributario, in Della Valle E – Ficari V. – Marini G. (a cura di), Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, 3 ss.; Ragucci G., La scissione di società nell’imposizione diretta, Milano, 1997, 71 ss.; Di Siena M., Il principio di neutralità nella circolazione di compendi aziendali, Padova -Milano, 2017.
11 Nel Considerando 8 della Direttiva (UE) 2019/2121 si legge che: «la presente direttiva regolamenta le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l’intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell’Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri».
12 Così Guerrieri G., La scissione mediante scorporo. Division by separation, cit., 12.
13 Lo scorporo è operazione fruibile anche da associazioni, riconosciute o meno, e da fondazioni e ciò ai sensi dell’art. 42-bis c.c. (evidenzia Cetra A., Le operazioni straordinarie negli enti del libro primo del c.c. e negli enti del terzo settore, in Giur. comm., 2024, 3, 544/I, come nelle fondazioni l’operazione di scissione possa ipotizzarsi solo nella variante dello scorporo).
14 È la tesi di Caridi V., Distribuzione di valori e scissione di società, Milano, 2024, 274 ss. e 288-289, secondo cui nello scorporo sarebbe meramente eventuale la componente funzionale della riorganizzazione dell’investimento (presente nel solo caso di scorporo di compendio aziendale).
15 Occorre peraltro segnalare come l’art. 2, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 19/2023 – AG 258, intervenga sulla definizione della scissione mediante scorporo prevedendo, da un lato, la possibilità di deconsolidare anche l’intero patrimonio della scissa e, dall’altro di assegnare il patrimonio deconsolidato anche a beneficiarie preesistenti (si sopprime inoltre il riferimento alla continuazione dell’attività della scissa).
16 Così Dibattista G., La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna, in Le Società, 2023, 8/9, 932 e 933; per una svalutazione del dato letterale rappresentato dal passaggio da “trasferimento” di cui al previgente art. 2504-septies ad “assegnazione” di cui all’odierno 2506 c.c. v., tuttavia, Caridi V., op. cit., 317 ss.
17 Si è tuttavia sopra segnalato come lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 19/2023 – AG 258 modifichi l’art. 2506.1 c.c. nel senso di consentire il deconsolidamento dell’intero patrimonio della scissa (sopprimendo il riferimento alla continuazione dell’attività della scissa medesima).
18 La circostanza è valorizzata, onde distinguere lo scorporo dal conferimento da Dibattista G., op. e loc. cit., 934, il quale rileva come nella seconda operazione «debiti o passività non sono conferibili a meno che non rientrino all’interno del bene effettivamente conferito (in quanto, per esempio, costituiscano i debiti dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto del conferimento) o rispettino, secondo le prospettazioni più concessive, in ogni caso la condizione di inerenza (siano cioèstrettamente inerenti al bene conferito»; con riferimento alla fusione, per un “rigurgito” della teoria successoria, senza tuttavia negare il carattere modificativo-organizzativo dell’operazione straordinaria, v. Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970.
19 Sul punto, per tutti, v. Pecoraro C., Scissione mediante scorporo: lineamenti generali, in Della Valle E. – Fransoni G. (a cura di), Profili tributari dello scorporo, cit., 5.
20 Quanto alla prassi notarile v. la Massima n. 209 del 7 novembre 2023 del Consiglio notarile di Milano e la Massima n. 89/2024 del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato. In dottrina nello stesso senso, tra gli altri, Busani A., op. cit., 404, il quale argomenta la conclusione dal fatto che il medesimo risultato ottenibile mercè lo scorporo a favore di società preesistente potrebbe comunque essere raggiunto «organizzando una fusione per incorporazione immediatamente a ridosso delloscorporo»; contra Caridi V., op. cit., 288-289, secondo cui l’art. 2506.1, nel delineare la struttura dello scorporo, costituirebbe norma inderogabile (si è visto poc’anzi come lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 19/2023 si allinei alla tesi prevalente laddove modifica la definizione della scissione mediante scorporo prevedendo la possibilità di assegnare tutto o parte del patrimonio della scissa anche a beneficiarie preesistenti).
21 Così Guerrieri G., op. cit., 10; nel senso dell’ammissibilità dell’ipotesi di uno scorporo di più scisse in favore di un’unica beneficiaria v. anche Boggiali D. – Atlante N., op. cit., 10.
22 Come rileva Assonime nella citata circolare n. 14/2023, «Poiché le azioni/quote della beneficiaria vengono assegnate direttamente alla società scissa, quest’ultima non viene mai a subire una riduzione del proprio patrimonio netto contabile. In luogo degli asset/passività trasferiti la scissa viene infatti ad iscrivere – come detto – un importo corrispondente a titolo di partecipazione nella società beneficiaria. Pertanto, il patrimonio della scissa non subisce alcuna riduzione. Anzi, in caso di scissione di un patrimonio netto negativo il patrimonio della scissa potrebbe anche incrementarsi, tenuto conto che la scissa verrebbe a sostituire elementi patrimoniali con saldo negativo con una partecipazione che avrà un valore contabile positivo, esprimendo il valore corrente dei medesimiasset».
23 Sulla sovrapponibilità delle due operazioni in una prospettiva anche storica v. Santagata R., Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell’impresa, in Riv. soc., 2024, 2/3, 269 ss., il quale evidenzia come sia proprio l’effetto di continuazione della partecipazione sociale dei soci della scissa nelle beneficiarie, tipico della scissione “tradizionale”, la cui definizione è stata introdotta nel 1991 con l’attuazione della Direttiva 82/891/CEE (v. l’originario art. 2504-septies c.c.), che ha consentito «la distinzione della scissione da operazioni di ristrutturazione ad essa affini, quali lo scorporo, da quel momento storico comunemente identificato — salvo qualche eccezione in parte giustificata da definizioni contenute in una legislazione speciale non proprio perspicua — con il conferimento d’azienda. Si è così cominciato a qualificare “scorporo” l’atto di disposizione di parte del patrimonio di una società ad una o più beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, a fronte del corrispettivo dell’attribuzione delle azioni o quote di quest’ultime alla stessa scorporata; società, quest’ultima, interessata da una mera variazione della composizione qualitativa (e non già quantitativa) del suo patrimonio ed i cui soci originari non risultano assegnatari di partecipazioni nella (o nelle) beneficiaria(-e), come accade invece nella scissione. Se ne è dedotta, in punto di disciplina, la diversa rappresentazione contabile delle due operazioni e la necessità di applicare allo “scorporo” le regole dei conferimenti in natura (con correlativa necessità della relazione giurata di stima del ramo d’azienda assegnato) in luogo di quelle dettate in tema di scissione».
24 Così ancora Dibattista G., op. cit., 927 e 928.
25 Per l’ammissibilità, ferma restando in tal caso la non applicazione delle semplificazioni procedurali, v. il parere L.G.2 pubbl. n. 10/23 – motivato 10/23 del Comitato interregionale dei Consigli notarili del Triveneto.
26 Ritiene ammissibile lo scorporo di un complesso aziendale che trasformi la scissa in holding pura (con modifica di fatto dell’oggetto sociale), siccome esito cui può comunque pervenirsi mediante conferimento, in tal caso, tuttavia, non potendosi applicare né l’esenzione del diritto di recesso, né le semplificazioni procedimentali contemplate dal combinato disposto degli artt. 2506-bis, comma 4, e 2506-ter c.c., che priverebbero i soci delle informazioni contenute nella relazione degli amministratori (ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c.), evidentemente decisive, proprio in questi casi, ad un loro consapevole esercizio del voto in assemblea, Santagata R., Scissione mediante scorporo e riorganizzazione dell’impresa, cit., 302; nel senso che la scissa possa diventare una holding pura e che quindi sia assegnabile alla beneficiaria l’intero patrimonio della scissa v. altresì la citata Massima n. 89/2024 del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, laddove si afferma che il riferimento alla continuazione dell’attività della società scissa deve guardare alla continuazione dell’attività da un punto di vista fattuale, con la conseguenza che sono consentiti dopo la scissione, e per effetto di questa, sia la continuazione della propria attività in un settore economico diverso da quello originario sia la modifica della attività statutaria (il sopra citato schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 19/2023 – AG 258 pone fine alla querelle laddove modifica l’art. 2506.1 c.c. nel senso di consentire anche il deconsolidamento dell’intero patrimonio della scissa, sopprimendo altresì il riferimento alla continuazione dell’attività della scissa medesima).
27 Così Pecoraro C.,, op. cit., 11, secondo il quale in tal caso «si potrebbe ritenere che la scissa continui nella propria attività, intesa come l’attività di holding la quale andrebbe anzi a consolidarsinei termini di core business esclusivo della società scissa».
28 Nel senso che il silenzio serbato dal D.Lgs. n. 19/2023 circa i profili tributari dello scorporo «è in grado di alimentare le più variegate ricostruzioni, sistematiche e non», v. Di Siena M., Lo scorporo nelle imposte sui redditi, cit., 23.
29 Benchè l’essere, lo scorporo, comunque una forma di scissione legittimava l’aspettativa di chi (Michelutti R. – Iascone E., Scissione mediante scorporo alla prova dei benefici fiscali, in www.Eutekne.Info, 29 marzo 2023) riteneva che, per quanto gli aspetti tributari dell’operazione non fossero stati espressamente regolati l’art. 2506.1 c.c., la delega comportasse l’estensione del regime di neutralità fiscale di cui all’art. 173 TUIR e l’imposizione di registro in misura fissa di cui all’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR previste per il caso di scissione; sulle prospettive scaturenti dalla delega quanto alla fiscalità dello scorporo v. anche Albano G. – Conti A.M., Scissione mediante scorporo: il principio di neutralità fiscale detta la disciplina applicabile, in Corr. trib., 2023, 25, 2399 ss.
30 Sulla fiscalità dei conferimenti la letteratura è vastissima: basti qui rinviare, anche quanto ad una attenta ricognizione dell’evoluzione storica della relativa disciplina, ai contributi di Paparella F., Profili tributari delle operazioni societarie disciplinate dalla legge “Amato”, Milano, 1993; Id., Conferimenti (dir.trib.), in Enc. giur. Treccani, 1995 e 2009; Corasaniti G., Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società, Padova, 2008; Turchi A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 2008; Esposito R., I conferimenti in natura – contributo allo studio degli atti di riorganizzazione nel diritto tributario, Milano, ed. provv., 2005; Cardella P., Il conferimento in società nel sistema di imposizione sul reddito, in Rass. trib., 2002, 1, 262 ss.; Porcaro G., Il conferimento in società tra neutralità e simmetria, in Lupi R. – Stevanato D. (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, cit., 277 ss.
31 I regimi applicabili alle partecipazioni di cui agli artt. 175 e 177 TUIR, infatti, non valgono a negare la natura ordinariamente realizzativa del conferimento, limitandosi «ad approntare uno strumento tale da realizzare in concreto l’operazione in modo fiscalmente neutrale» (così Di Siena M. Il principio di neutralità nella circolazione di compendi aziendali, cit., 81-82).
32 Oggi, se si vuole, “pura” giacchè l’attuale formulazione dell’art. 176 TUIR, siccome novellato per effetto del D.Lgs. n. 192/2024, prevede espressamente il subentro del soggetto conferitario anche quanto al valore fiscale dell’avviamento; con ciò evidentemente superandosi la nota circ. n. 8/E/2010, la quale si era espressa nel senso che l’avviamento doveva continuare ad essere gestito dal soggetto apportante, non potendo essere trasferito al conferitario.
34 Non si considerano nelle presenti note i profili che attengono alla sorte delle posizioni soggettive, alla trasformazione della stabile organizzazione in subsidiary ed alla non abusività dello scorporo di compendio aziendale seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute.
35 Che la neutralità (fiscale) non sia un concetto di mera elaborazione teorica risulta evidente, a tacer d’altro, dalla rubrica dell’art. 179 TUIR (“Regime di neutralità fiscale”) e dal seguente testo di cui all’art. 27, comma 1, L. n. 724/1994: «Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d’imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi di sospensione d’imposta continuano, per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate. La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell’articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell’articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite (enfasi aggiunta)» (per neutralità fiscale, come noto, si intende convenzionalmente la generica incapacità di talune vicende di dare origine in sé a redditi o perdite incidenti sulla determinazione del reddito imponibile delle società partecipanti, ovvero, secondo altra prospettiva, maggiormente aderente al tessuto normativo, inidonee a provocare il realizzo di plus o minusvalenze dei beni della(e) organizzazione(i) originaria(e), e, al più anche delle partecipazioni eventualmente oggetto di sostituzione, inidoneità che sfocia nella continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dei medesimi cespiti: per questa duplice prospettiva della neutralità v. Zizzo G., op. cit., 20-21, il quale così riassume le diverse impostazioni della dottrina).
36 Sulla nuova disciplina fiscale dello scorporo di cui al novellato art. 173 TUIR v. Necci S. – Miele L., La scissione mediante scorporo alternativa al conferimento, in Corr. trib., 2025, 2, 109 ss.; Capitta F. – Vacca A., L’istituto civilistico della scissione mediante scorporo trova una specifica disciplina fiscale, in il fisco, 2025, 7, 579 ss.; Vitali A. – Paccagnella F., La scissione con scorporo della branch: questioni aperte e vantaggi operativi, in Corr. trib., 2024, 11, 913 ss.; Bettarini M., Scissione con scorporo “in entrata” di stabile organizzazione italiana, in il fisco, 2024, 35, 3235 ss.; Sorgato L., Insufficienti le modifiche per scissioni con scorporo e conferimenti seguiti da cessione di partecipazioni, in il fisco, 2024, 29, 2738 ss.; Vial E., Regolamentata la scissione mediante scorporo, in il fisco, 2024, 21, 1947 ss.; Id., È ammessa la scissione mediante scorporo con beneficiaria preesistente?, in il fisco, 2025, 13, 1113 ss.; Miele L. – Regalbuto S. – Saggese P. – Vernassa F. – Zanetti E. (a cura di), Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria, documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e della Fondazione dei Commercialisti, 30 maggio 2024.
37 Sul punto v. Di Siena M., Lo scorporo nelle imposte sui redditi, cit., 49-51.
38 La nuova disciplina si applica alle operazioni di scissione mediante scorporo effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 (i.e., 2024 per i soggetti solari). È previsto altresì, e la disciplina sul punto si ritiene priva di ragionevolezza alcuna, che si applichi retroattivamente anche per i periodi d’imposta precedenti, laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad essa (quanto alle operazioni realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto decreto, nella Relazione illustrativa al sopra citato art. 16 si legge che comportamenti difformi rispetto alla nuova disciplina «non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con la dichiarazione integrativa, non potendo, altresì, generare istanze di rimborso»).
39 Trattasi di previsione coerente con il contenuto del novellato art. 176, comma 1, secondo periodo, TUIR in materia di conferimenti di azienda, con cui, si è visto, si è superata l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 8/E/2010) secondo la quale il valore fiscale dell’avviamento iscritto nel bilancio della società conferente non può essere trasferito, ai fini fiscali, alla società conferitaria (così Necci S. – Miele, La scissione mediante scorporo alternativa al conferimento, cit., 113).
40 Curioso notare come nel comma 15-ter dell’art. 173 TUIR, quanto alle partecipazioni rivenienti dalla scorporo e destinate alla scissa, si utilizza indifferentemente il participio passato “assegnate” e l’espressione “ricevute in cambio”, quest’ultima involontariamente evocativa di una natura sinallagmatica dello scorporo, che dottrina e giurisprudenza, al contrario, escludono.
41 Sulla maturazione dell’holding period nelle riorganizzazioni societarie, tra gli altri, Mastroiacovo V., Operazioni di riorganizzazione societaria e maturazione del “periodo di possesso” dei cespiti relativi all’impresa, in Riv. dir. trib., 2001, 7/8, I, 793 ss.
42 Diversamente v. Capitta F. – Vacca A., op. cit., 581, i quali ritengono che a favore della tesi per cui la partecipazione ricevuta dalla scissa eredita l’holding period delle partecipazioni non PEX o dei singoli asset scorporati (non costituenti un compendio aziendale) deporrebbe il principio di neutralità nonché il passaggio della Relazione tecnica al D.Lgs. n. 192/2024 laddove si legge che «le partecipazioni ricevute dalla scissa ereditano non soltanto i valori, ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni trasferiti, in analogia a quanto previsto per le scissioni “tradizionali” e per i conferimenti di azienda».
43 Quanto al conferimento di partecipazioni ex art. 175 TUIR, v. la circ. 13 febbraio 2006, n. 6/E, quesito 5.4.; sulle interrelazioni tra il regime PEX e le scissioni tradizionali v., invece, la circ. 4 agosto 2004, n. 36/E, par. 2.3.6.
44 Rilevano a proposito dello scorporo di un compendio aziendale Necci S. – Miele, op. cit., 114, come sarebbe stato opportuno sostituire il riferimento alle “attività e passività dell’azienda” con il mero riferimento all’azienda oggetto di scorporo al fine di rendere “vana” la criticata pronuncia della Corte di Cassazione 22 marzo 2023, n. 8235 che, a questi fini, ha attribuito rilevanza al periodo di possesso dei beni anziché a quello dell’azienda unitariamente considerata.
45 Non è chiaro, peraltro, quale sia il criterio da applicare in caso di scorporo di partecipazioni PEX con diversi holding period e ciò al fine di assegnare un unico holding period alla partecipazione ricevuta dalla scissa: le soluzioni possono essere diverse, variando dalla fissazione di un criterio per individuare un periodo medio di possesso della partecipazione ricevuta alla “scomposizione” della stessa in diverse tranches con periodi di possesso differenti: così Rossi L. – Babele M., La disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, in Modulo24 Wealth Planning, settembre-ottobre 2024.
46 Ipotesi formulate da Miele L. – Regalbuto S. – Saggese P. – Vernassa F. – Zanetti E. (a cura di), Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria, cit., 6.
47 V. circ. n. 36/E/2004, par. 2.3.6.2 e la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 laddove si legge che in tale ipotesi, «per la partecipazione ricevuta dalla scissa a seguito dello scorporo avente a oggetto una partecipazione che non soddisfa il requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 87 (i.e., iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di iscrizione della partecipazione) non potrà mai maturare tale requisito. Infatti, resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni ‘tradizionali’, che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima classificazione in bilancio relativa alle partecipazioni scorporate».
48 Restano privi di disciplina nella prospettiva della società scissa oltre al caso, si è visto, del deconsolidamento di partecipazioni PEX acquisite in epoche differenti, anche quelli dello scorporo di una pluralità di cespiti, alcuni allocati come immobilizzazioni ed altri nell’attivo circolante, ovvero ancora costituiti da partecipazioni PEX e da beni che non costituiscono un compendio aziendale; nel caso di scorporo di cespiti diversi da un compendio aziendale, alcuni allocati come immobilizzazioni ed altri come attivo circolante, secondo la citata circolare Assonime n. 14/2024, 12, «sembra logico che, ai fini fiscali, le partecipazioni ricevute dalla scissa debbano considerarsi iscritte ab origine tra le immobilizzazioni ovvero nell’attivo circolante secondo un criterio di prevalenza. In altri termini, le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero qualificarsi come partecipazioni immobilizzatequando il valore contabile netto del patrimonio trasferito sia costituito in misura preponderante da beni di primo grado che, ante fusione, erano iscritti tra le immobilizzazioni» (sul punto v. anche Capitta F. – Vacca A, op. cit., 581, secondo cui, nel caso di scorporo di beni con diversa classificazione di bilancio «In linea con il principio della continuità dei valori, un possibile criterio da considerare è che la partecipazione assegnata alla scissa conservi pro quota la medesima composizione delle attività scorporate»).
49 Nelle scissioni “tradizionali” la scissa riduce proporzionalmente tutte le poste del proprio patrimonio netto, le quali si riproducono, come tali, nel patrimonio netto della beneficiaria a prescindere dalla relativa qualificazione civilistico-contabile.
51 Nel caso di scorporo che non attribuisca alla beneficiaria un compendio aziendale, in termini di «continuità ibrida» si esprime Di Siena M., Lo scorporo nelle imposte sui redditi, cit., 42, in quanto l’attività d’impresa non prosegue in maniera necessariamente uniforme fra la scissa e la beneficiaria, da ciò derivandone «che non vi sia motivo per ipotizzare che la beneficiaria risultante dallo scorporo debba essere considerata necessariamente una immobilizzazione finanziaria da parte della scissa così come può fondatamente escludersi che la partecipazione possa ereditare l’anzianità di possesso dei beni attribuiti alla beneficiaria nel contesto dell’operazione».
52 La variabilità della neutralità ed in particolare la sua riferibilità anche agli attributi della durata del possesso e della classificazione rilevante ai fini fiscali parrebbero sganciare la neutralità medesima dal principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e legarla invece al carattere riorganizzativo dell’operazione straordinaria.
53 Corollari che svolgono comunque un ruolo non secondario nella determinazione del reddito di periodo.
54 Con riferimento alle operazioni di scissione non proporzionale ed a quelle che non hanno ad oggetto compendi aziendali, nel senso che una diversità di regime tributario possa configurarsi «senza vulnerare il principio costituzionale di eguaglianza, anche all’interno di classi di operazioni civilisticamente omogenee, quando ricorrono elementi di differenziazione” (come nel caso delle predette scissioni, di discontinuità soggettiva o oggettiva tra organizzazione originaria e derivata) “capaci di giustificarla e di dimostrarne la ragionevolezza”, v. Zizzo G., Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, cit., 71.
55 Si pensi, tra l’altro, al diverso regime di responsabilità per le passività fiscali originato dalla due operazioni.
56 Tralasciando il caso del conferimento di opere e servizi ammesso nelle s.r.l.
57 Tuttavia nel senso che la neutralità della scissione non possa essere giustificata ricorrendo alla distinzione tra attività organizzativa ed attività di gestione, bensì a ragioni atecniche ed empiriche, v. Ragucci G., op. cit., 79 ss., il quale ritiene che «per l’ordinamento tributario nulla sembrerebbe impedire che la scissione, sebbene diretta alla riorganizzazione del complesso produttivo, possa considerarsi una fattispecie che concorre al conseguimento dell’utile, e perciò funzionalmente collegabile agli atti che compongono l’attività generatrice di reddito imponibile».
58 V. Esposito R., I conferimenti in natura – contributo allo studio degli atti di riorganizzazione nel diritto tributario, cit., 230 ss.
59 Dibattista G., op. e loc. cit., 941, in nota 67.
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