La liquidazione del tributo donativo sulla liberalità indirette (e informali)

Di Alberto Mula -
Negli ultimi anni, a seguito della “re-istituzione” dell’imposta sulle successioni e donazioni, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta reiteratamente sull’assoggettamento al tributo delle liberalità atipiche (e in particolare di quelle prive di formalizzazione). Nella sentenza annotata la Suprema Corte ha espresso con particolare enfasi il convincimento secondo cui, in tali casi, non sussiste un obbligo di registrazione della liberalità e l’assoggettamento al tributo può avvenire solo alle condizioni previste dall’art. 56-bis D.Lgs. 346/1990. Si è così chiaramente abbandonato l’orientamento espresso in passato secondo cui tali fattispecie sarebbero state tassabil. . .