Reddito liquido-mv, transfer pricing e intelligenza artificiale

Di Giovanni Girelli -

Abstract (*) (**)

Il saggio verifica le possibili ricadute derivanti dall’applicazione della Teoria del reddito liquido-mv sulla disciplina del transfer pricing considerando anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per i modelli operativi di determinazione del prezzo secondo l’arm’s length principle.

The essay verifies the possible implications originating from the enforcement of the Liquid Income Taxation-mv on the discipline of transfer pricing also considering the use of AI for determining the arm’s length price.

 Sommario: 1. Premessa. – 2. Reddito liquido-mv e transfer pricing. – 3. Il ruolo decisivo dell’intelligenza artificiale. – 4. Conclusioni.

 

 1. Scopo del presente contributo è quello di verificare le possibili ricadute derivanti dall’applicazione della Teoria del reddito liquido-mvsulla disciplina del transfer pricing.

Il nuovo modello impositivo teorizzato da Marco Versiglioni si propone di determinare il reddito d’impresa in base ad un criterio riconducibile al più generale principio di cassa. Per la determinazione del reddito delle grandi imprese viene suggerito da Versiglioni di prendere a riferimento il rendiconto finanziario anziché il conto economico (è, quindi, mantenuta ferma la disciplina del bilancio civilistico). Ciò al fine di sottoporre ad imposizione il reddito liquido che si determina, in estrema sintesi, con una semplice formula matematica (entrate finanziarie – uscite finanziarie in un dato periodo) e che si propone di rappresentare una ulteriore e distinta tipologia di reddito che si colloca accanto alle già note reddito-prodotto, reddito-entrata e reddito-consumo.

Alla base di tale proposto nuovo criterio vi è l’idea che il corrente sistema impositivo per le imprese, basato sul reddito economico (ossia sul reddito calcolato per competenza partendo dai dati del conto economico), non apparirebbe soddisfacente nell’attuale contesto imprenditoriale globalizzato in quanto, incidendo su un reddito maturato ma non anche incassato e, quindi, non liquido, oltre a porsi in contrasto con il principio di capacità contributiva, genererebbe indebite differenze di competitività e produttività tra le imprese stesse.

Ad avviso di Marco Versiglioni, peraltro, il reddito liquido e la connessa Imposta liquida-mv – dipendendo esclusivamente da un elemento matematico, scientifico, certo e, soprattutto, semplice, in quanto focalizzato sui dati ‘scientifici’ dell’entrata liquida e dell’uscita liquida, ove le spese e i ricavi sarebbero, rispettivamente, deducibili solo al momento del pagamento e tassabili solo al momento dell’incasso – consentirebbero anche di migliorare i presenti assetti circa l’attuazione dell’obbligo impositivo e il suo relativo controllo. All’adozione del reddito liquido conseguirebbe una rimodulazione in termini di efficienza dell’attuale sistema procedimentale che va dall’adempimento dichiarativo sino ai controlli liquidatori e agli accertamenti. Tale miglioramento troverebbe fondamento nella istituzione di un peculiare metodo di sostituzione di imposta – la Sostituzione liquida-mv – che opererebbe a carattere generalizzato e con diverse modalità rispetto a quelle oggi previste. E infatti, secondo Versiglioni, la sostituzione d’imposta verrebbe operata dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati al trasferimento di denaro, i quali applicherebbero su ogni flusso liquido, rilevato in entrata su qualificati conti bancari dei contribuenti (qualified accounts-mv), una ritenuta di imposta (con aliquote minimali o comunque inferiori a quelle di attuale prassi) a titolo di acconto  nei confronti dei soggetti residenti nello Stato e una a titolo definitivo nei confronti dei non residenti. Tale sostituzione liquida renderebbe il gettito erariale maggiormente continuo, stabile e sicuro; ridurrebbe la necessità e la frequenza di milioni di dichiarazioni fiscali annuali; l’attività di controllo amministrativo verrebbe incentrata sui controlli liquidatori, anche informatizzati, rendendo del tutto residuale la tradizionale attività di accertamento in quanto le odierne “valutazioni”, peraltro spesso oggetto di contenzioso, risulterebbero nel sistema del “reddito liquido” non pertinenti.

2. Ebbene, ferma tale doverosa premessa sulla innovativa proposta di Marco Versiglioni, vanno adesso riscontrate le possibili ricadute, circa il fenomeno del transfer pricing, dell’eventuale applicazione nel nostro ordinamento dell’imposta liquida. A tale riguardo bisogna ricordare che – come ritiene anche Versiglioni – questione preliminare per la risoluzione delle annose questioni sollevate nell’ambito del diritto tributario internazionale (tra cui vi è, appunto, anche il transfer pricing) è dover adottare un necessario approccio sovranazionale, come da tempo evidenziato dalle più rilevanti organizzazioni internazionali (su tutte l’OCSE, ma anche l’ONU). Comunque, stante l’odierna frammentarietà impositiva del panorama internazionale, il miglior strumento per il momento disponibile per risolvere le criticità legate al fenomeno del transfer pricing va individuato nella compliance preventiva (su tutti gli Advance Pricing Agreements, ossia gli accordi tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e che hanno il solo scopo di fornire certezza preventiva relativamente ai criteri e ai metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento). In proposito pare, peraltro, di potersi anche sostenere che l’adozione dell’“imposta liquida” non implicherebbe alcun peggioramento circa il contrasto da attuare in materia di transfer pricing rispetto allo status quo pure in sede strettamente domestica. Anzi, tale sistema impositivo potrebbe, forse, generare effetti benefici individuabili in una minore incertezza circa la determinazione del prezzo oggetto delle transazioni cross- border. E infatti, il “reddito liquido” non comprometterebbe l’applicabilità delle metodologie di controllo ed accertamento che oggi vengono adottate per contrastare il fenomeno del transfer pricing. Tali metodologie verrebbero semplicemente ad essere serventi per la determinazione del reddito liquido anziché del «reddito economico» e con una decisiva integrazione operativa – quale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – potrebbero condurre a risultati più efficienti rispetto a quelli attuali.

Il transfer pricing – che, si ricorda, “non è una scienza esatta”, come sostenuto dall’OCSE stesso nelle sue Linee Guida sui prezzi di trasferimento – può essere descritto come quel fenomeno rappresentato dal complesso di scelte aziendali dirette, dal punto di vista fiscale, alla indebita ottimizzazione della distribuzione del reddito imponibile prodotto dalle imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale operante in diversi Stati. La centralizzazione, infatti, di interessi in un unico soggetto spesso implica che, congiuntamente ad una direzione unitaria d’impresa, assuma rilievo una politica tributaria ad hoc disegnata a livello globale e a prescindere dagli interessi delle singole società residenti in Paesi diversi. In tale contesto, è evidente che i prezzi di trasferimento costituiscono uno strumento tecnico di indubbio rilievo e del tutto idoneo a consentire la illegittima ripartizione dei risultati reddituali tra diverse unità appartenenti ad un gruppo.

3. Proprio al fine di contrastare tale fenomeno, come noto, va verificato se le operazioni infragruppo vengano effettuate rispettando il principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle), in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo praticato nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato.

Allora, dando per assodato che le operazioni infragruppo implicano sempre un pagamento tracciato (in accredito o in addebito a seconda che trattasi di ricavo o costo) tra l’entità estera e l’impresa associata residente in Italia, è possibile sostenere che il fenomeno del transfer pricing possa essere ambiente idoneo per l’applicazione della sostituzione liquida proposta da Marco Versiglioni, ma con il già accennato decisivo additivo costituito dall’implementazione dell’intelligenza artificiale.

E invero, partendo dalla modalità di tassazione dei “redditi liquidi” dell’impresa multinazionale, si è visto che il “reddito liquido” è imponibile, qualunque ne sia la fonte, nel momento in cui esso diviene, per l’appunto, liquido. Conseguentemente, se tutti i flussi in entrata relativi alle operazioni infragruppo ricevuti nel conto corrente qualificato dell’impresa residente in Italia, venissero assoggettati a ritenuta, l’imposizione nel nostro Paese sarebbe assicurata. Il problema, a livello di corretta imposizione delle imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale vi sarebbe, invece, in relazione ai redditi liquidi delle imprese associate estere atteso che, in assenza dell’applicazione del sistema di tassazione del reddito liquido anche da parte di altri Stati, non vi sarebbe alcun qualified account su cui operare la ritenuta nel Paese di destinazione.

È evidente, però, che dal punto di vista della corretta determinazione dei prezzi di trasferimento – sia in entrata che in uscita – la sostituzione liquida, da sola e anche se applicata da più Paesi, non riuscirebbe ad eliminare o, comunque, a ridurre l’illegittimo risparmio d’imposta ottenuto attraverso la dinamica dei prezzi di trasferimento. I gruppi multinazionali, difatti, riuscirebbero comunque a spostare il reddito tra un Paese ed un altro attraverso corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti.

Tali comportamenti, tuttavia, potrebbero essere avversati tramite il combinato utilizzo della sostituzione liquida e dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima, difatti, può svolgere un ruolo assai determinante nel contrastare il transfer pricing, in quanto potenzialmente idonea ad intercettare eventuali anomalie nella determinazione dei valori a cui avvengono le operazioni infragruppo in tempo reale e non, come avviene oggi in base alle metodologie di controllo vigenti, ex post.

Attraverso gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale i gruppi multinazionali sono, invero, già in grado di quasi automatizzare la preparazione della documentazione sul transfer pricing (analisi economiche, report, ecc.), tanto che la maggior parte dei dati sono caricati e assemblati in via automatizzata in report conformi alle varie normative nazionali. Così è, infatti, pure eliminata la necessità per il gruppo di sostenere i costi per svolgere quell’attività di specifica personalizzazione della documentazione richiesta dai singoli vari Paesi. Tale personalizzazione viene, appunto, effettuata attraverso le procedure automatizzate gestite dall’intelligenza artificiale. Con l’avvento dei c.d. big data e della rilevantissima capacità di elaborazione degli stessi, poi, i grandi volumi di dati non rappresentano più un limite: ad esempio, nell’analisi di benchmark, i database possono integrare feed di dati sempre più ampi. Inoltre, il campionamento, la stima e l’estrapolazione manuale di dati, attività che si presta in ogni caso a discrezionalità, possono essere sostituiti da set di dati precisi e completi elaborati dall’intelligenza artificiale.

La novità di assoluto rilievo si rinviene, tuttavia, nella circostanza che l’intelligenza artificiale è in grado di monitorare continuamente ed in tempo reale i dati di mercato, consentendo ai gruppi multinazionali di rimanere sempre aggiornati sulle dinamiche dei prezzi e di identificare modelli indicativi di tendenze di prezzo o margini di profitto in linea con il principio di libera concorrenza.

Ebbene, appare ragionevole sostenere che, se l’intelligenza artificiale, mediante algoritmi di machine learning, viene già adottata dai gruppi multinazionali per prendere decisioni fiscali (per essi) ottimali, allora la medesima intelligenza artificiale va, di converso, utilizzata dall’Amministrazione finanziaria per contrastare il transfer pricing. E infatti, per il fisco la tecnica denominata “analisi delle reti di connessioni” – ovvero l’elaborazione di una massa di dati che consente, in estrema sintesi, di trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenza di elementi sintomatici per l’imposizione – è idonea, e lo sarà sempre di più, per identificare schemi di evasione o elusione fiscale estremamente complessi di natura transnazionale, basati su transazioni finanziarie che coinvolgano numerose entità localizzate in Paesi diversi.

In tale contesto, è quindi ragionevole sostenere che l’intelligenza artificiale – assieme all’applicazione della sostituzione liquida proposta da Marco Versiglioni – potrebbe consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare i prezzi delle operazioni infragruppo in tempo reale e non più ex post, ossia solo a seguito di verifica fiscale ed eventuale successivo accertamento.

Più in dettaglio, attraverso l’utilizzo di algoritmi idonei ad identificare in tempo reale (per segmento di mercato, settore merceologico, area geografica, ecc.) il prezzo “at arm’s lenght”, il nuovo sostituto d’imposta – ossia la banca o l’intermediario abilitato al trasferimento di denaro – non solo applicherebbe la ritenuta su ogni flusso liquido rilevato sui conti bancari qualificati dei contribuenti, ma riuscirebbe immediatamente a segnalare all’Erario, ovviamente con meccanismi automatizzati, eventuali anomalie rilevate tra il prezzo praticato nelle operazioni infragruppo e quello di libera concorrenza. La transazione potenzialmente irregolare in quanto monitorata dal sostituto sarebbe così di immediata conoscenza per l’Agenzia delle Entrate. Naturalmente, affinché tale ipotizzato sistema risulti funzionale, i pagamenti cross-border dovranno essere obbligatoriamente accompagnati in sede di disposizione bancaria dall’immissione di peculiari codici identificativi del fine della transazione bancaria (acquisto di beni, pagamento di interessi, ecc.) e del settore merceologico di riferimento. Così l’intelligenza artificiale capirebbe a cosa è riferito il pagamento e potrebbe svolgere le proprie elaborazioni sul rispetto dell’arm’s length principle.

4. In conclusione, applicando sia la sostituzione liquida, sia l’intelligenza artificiale nei termini predetti, il sistema di contrasto al transfer pricing si arricchirebbe di avere tempestiva notizia di operazioni infragruppo avvenute a prezzi (presuntivamente) anomali e che necessitano di attività di controllo ed eventuale accertamento da parte del Fisco. In buona sostanza, quello che oggi avviene a campione per contribuente ed ex post, avverrebbe invece su ogni transazione al momento stesso in cui essa è eseguita. Ovviamente oggetto di analisi da parte dell’intelligenza artificiale – e conseguentemente di eventuale segnalazione – sarebbero solo i rapporti finanziari superiori ad un certo singolo ammontare, ovvero quelli dati dalla sommatoria di numerose transazioni analoghe, raggruppate per masse omogenee, e pari così a somme significative. Inoltre, grazie all’immediatezza della rilevazione dell’anomalia, l’Amministrazione finanziaria sarebbe in grado di informare subito il contribuente potenzialmente evasore. Il privato potrebbe, dunque, “ravvedersi” beneficiando di uno “sconto” sul tributo dovuto a seguito del diverso “prezzo” individuato dall’intelligenza artificiale oppure attendere il vero e proprio controllo e il confronto con l’ente impositore. In ogni caso, tale tipologia di approccio, che vede combinata la “sostituzione liquida” con l’intelligenza artificiale, avrebbe, indubbiamente, un forte effetto dissuasivo circa il voler perseguire da parte dei gruppi multinazionali politiche fiscali di addomesticamento dei prezzi, in quanto tali distorsioni sarebbero sicuramente e prontamente individuate e contestate.

(*)  Il saggio è stato sottoposto a double blind peer review con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 1/2025 (semestrale) della Rivista telematica di diritto tributario.

(**) Il contributo è destinato all’opera collettanea AA.VV., Reddito liquido-mv. Volume 2, a cura di M. Versiglioni, Pisa, in corso di pubblicazione.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Versiglioni M., Reddito liquido-mv. Volume 1. Teoria e pratica dell’Imposta liquida-mv. Verità-mv, efficienza-mv, crescita-mv e competitività-mv, Pisa, 2024

Versiglioni M., Il ‘reddito liquido’: lineamenti, argomento, esperimenti, in Riv. dir. trib., 2014, 6, I, 741 ss.

Versiglioni M., Il reddito liquido come attuale indice di effettiva capacità contributiva, in Innovazione e diritto, 2014, 2, 139 ss.

Versiglioni M., https://marcoversiglioni.it

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