EDITORIALE – Innocenti evasori: la Cassazione verso il triplo binario (e oltre). Osservazioni a Cass. civ., sez. V, 14 febbraio 2025, n. 3800
Di Adriana Salvati
-
I. Con una recentissima e articolata sentenza, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha esaminato presupposti e limiti di applicabilità del nuovo art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, adottando una soluzione interpretativa piuttosto suggestiva, con la quale, tra il detto e non detto, la recente novella legislativa viene sostanzialmente confinata in un ambito di minore “rilevanza”.
L’occasione è data da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, relativa ad una contestazione di fatture per operazioni inesistenti: a fronte dell’assoluzione in sede penale, la Corte di Giustizia tributaria aveva ritenuto che la sentenza penale fosse decisiva anche a fini fiscali.
Nel caso di specie, vi sarebbe stato un errore dirimente da parte del giudice tributario, che aveva ritenuto la sentenza penale irrevocabile quando, invece, era ancora pendente il giudizio d’appello. Sennonché, dall’esame della fattispecie, la Corte trae spunto per operare un’ampia e complessa ricostruzione dei rapporti tra processo penale e tributario, alla luce della modifica operata con l’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000.
Limitandosi agli aspetti più rilevanti della pronuncia, la Corte censura la sentenza di merito, (ri)affermando il noto principio per cui la sentenza penale, anche irrevocabile e ancorché con la formula “il fatto non sussiste”, non è idonea ad esplicare alcun effetto vincolante nel processo tributario, assumendo solo il rilievo di elemento di prova, soggetto ad autonoma valutazione da parte del giudice tributario (Cass. n. 2814/2020; n. 6532/2020). E tanto anche se i fatti oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione siano gli stessi per i quali è stato emanato l’avviso di accertamento (Cass. n. 6918/2013; n. 2938/2015; n. 10578/2015, n. 17258/2019; n. 4645/2020).
Questo principio viene ritenuto dalla Corte tutt’ora vigente e questo perché l’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, relativo alle sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, emesse a seguito di dibattimento, si riferirebbe solo al trattamento sanzionatorio e non all’imposta. Secondo la Cassazione, la norma si inserirebbe «nei principi e direttive mirate alla nuova determinazione dell’assetto sanzionatorio e penale», al solo scopo di rafforzare l’integrazione dei sistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem.
L’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, esplicherebbe, quindi, i suoi effetti esclusivamente con riguardo alle sanzioni irrogate, mentre con riguardo all’imposta la valutazione della sentenza penale resterebbe autonoma, esattamente come avveniva prima della riforma. Si legge nella sentenza che: «il rapporto di imposta tra contribuente ed erario non partecipa al rapporto penale che attiene invece al rapporto sanzionatorio», per il quale soltanto si porrebbe l’esigenza di una valutazione unitaria.
Per sostenere questa tesi, la Corte esamina il complesso delle disposizioni, di cui al D.Lgs. n. 74/2000, dal quale emergerebbe inalterata la struttura binaria che governa i rapporti tra i due processi, penale e tributario, e al cui interno la disposizione introdotta all’art. 21-bis avrebbe previsto un meccanismo di riequilibrio solo con riferimento all’applicazione delle sanzioni.
La suddetta interpretazione sarebbe conforme anche alla giurisprudenza unionale, perché, limitando l’efficacia del giudicato penale alle sole sanzioni, eviterebbe le criticità connesse alla compatibilità con i principi europei, secondo cui l’Amministrazione fiscale deve poter autonomamente accertare la sussistenza di operazioni fraudolente ai fini IVA (ad esempio, causa C-108/19, EN.SA.): in sostanza, secondo la Corte, se la sentenza penale vincolasse automaticamente il giudice tributario, si rischierebbe di limitare l’autonomia dell’accertamento fiscale, potenzialmente in contrasto con il diritto europeo.
Infine, la limitazione all’ambito sanzionatorio dell’art. 21-bis sarebbe in linea anche con i principi costituzionali, di capacità contributiva, di uguaglianza, e assicurerebbe il diritto alla difesa dell’Agenzia delle Entrate, che non partecipa al processo penale.
Da tale ricostruzione si è dedotto che,se sulla sanzione è preminente la necessità che il regime sanzionatorio sia unitario in applicazione del ne bis in idem, sull’imposta, invece, l’accertamento mira ad assicurare l’attuazione delle norme impositive per realizzare la“giusta imposta”, nell’equilibrio tra dovere contributivo e principio di capacità contributiva.
Per quel che attieneall’efficacia temporale della norma, la Corte ritiene che essa trovi immediata applicazione a tutte le controversie pendenti non solo per le violazioni realizzate dopo il 1° settembre 2024, ma anche per le precedenti.
La sentenza conclude, quindi, affermando che il giudice di merito dovrà apprezzare, con valutazione autonoma, la sentenza penale di assoluzione al fine dell’accertamento dell’imposta dovuta, mentre, con riguardo alla sanzione, verificata la sussistenza dei medesimi fatti sui quali è intervenuta la sentenza penale, dovrà applicare l’art. 21-bis, annullando la sanzione.
***
II. Quanto all’entrata in vigore dell’art. 21-bis, le conclusioni della sentenza appaiono senz’altro condivisibili, laddove si evidenzia che l’art. 5 D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha stabilito l’irretroattività degli interventi innovatori solo per le altre modifiche normative e che la relazione di accompagnamento avvalora tale tesi, sottolineando la necessità di adeguarsi agli orientamenti CEDU e della stessa Corte costituzionale. La conclusione è omogenea a quella di Cass. n. 936/2025, ove pure si è affermato che l’indicato ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 87/2024, purché, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello.
Quanto, invece, alla limitazione alle sole sanzioni dell’ambito applicativo dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, seppure ampiamente motivata e non senza alcuni spunti di interesse, la pronuncia sembra contrastare, in modo netto, con il dato normativo e con la ratio legis.
***
III. In prima battuta, non può non sottolinearsi che è la crisi del sistema del doppio binario a porsi alla radice della riforma. Le criticità di tale sistema, infatti, sono state più volte sottolineate e rinvengono la propria matrice proprio in ambito giurisprudenziale, ove sovente si è messa in luce l’inadeguatezza del doppio binario così come originariamente concepito (cfr. per una rassegna sul tema, ex multis, Giovanardi A., Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, in Riv. tel.. dir. trib., 2024, 1, 354 ss.; Giovannini A., Diritto punitivo tributario: residualità applicativa del ne bis in idem e rapporti tra processi, in Riv. tel. dir. trib., 4 settembre 2024; Id., Sui rapporti fra principio di proporzionalità, ne bis in idem e specialità nel riformato sistema punitivo tributario, inRiv. tel. dir. trib., 2024, 2 e pubblicato online il 20 luglio 2024, www.rivistadirittotributario.it; Dorigo S., Il doppio binario nella prospettiva penale.Crisi del sistema e spunti per una riforma, in Rass. trib., 2017, 2, 436 ss., che sottolineava che «è, insomma, il “diritto vivente” che si è incaricato di depotenziare istituti ormai non più confacenti al mutato contesto e di preparare la strada verso nuove soluzioni»).
La riforma operata con il D.Lgs. n. 87/2024, allora, lungi dal lasciare inalterato lo schema del doppio binario, ha inteso, invece, innovarne proprio la struttura, come emerge dall’art. 20 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Ed infatti, il legislatore poneva proprio l’obiettivo di «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i princìpi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale».
La riforma, quindi, è intervenuta sul complesso coacervo dei rapporti tra processo penale e tributario e non si è limitata ad agire solo sul fronte dell’adeguamento delle sanzioni al principio del ne bis in idem, come paventato dalla sentenza.
***
IV. In seconda battuta, si rileva che l’interpretazione della norma, proposta dalla Corte, sembra alludere al rischio di un acritico automatismo nella trasposizione della sentenza penale all’interno del processo tributario, come se l’assoluzione penale potesse ostacolare l’accertamento della violazione del contribuente evasore sul piano tributario. Eppure il dettato normativo è chiaro laddove fa riferimento all’efficacia dell’accertamento dei fatti materiali: la richiesta esplicita del legislatore, nella legge delega, di prevedere che «i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario» non lasciano spazio ad alcun dubbio rispetto alla valenza complessiva dell’accertamento operato in sede in penale.
La valorizzazione dell’univocità dell’accertamento materiale del fatto costituisce l’obiettivo principale della riforma, anche nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem, e questo per armonizzare la disciplina con i principi generali dell’ordinamento.
La disposizione risponde, innanzitutto, all’esigenza di attuare il principio di non contraddizione e di coerenza del sistema, rispetto ai quali, in moltissime occasioni, si è avvertito stridente il rapporto con il sistema del doppio binario (si vedano in particolare i rilievi di Tesauro F., Ammissibilità nel processo tributario delle prove acquisite in sede penale, in Rass. trib., 2015, 2, 323 ss., e Marcheselli A., La circolazione dei materiali istruttori dal procedimento penale a quello tributario, in Rass. trib., 2009, 1, 83 ss.).
Sottolineo l’aspetto della materialità del fatto perché è su di esso che si incentra l’equivoco di fondo alla base della pronuncia: la norma non sancisce, sic et simpliciter, l’efficacia del giudicato penale della sentenza di assoluzione, ma chiaramente lo circoscrive all’accertamento del fatto materiale. E tanto è stato puntualmente evidenziato da altra pronuncia di Cassazione (15 gennaio 2025, n. 936) che ha sottolineato che la disposizione non si riferisce al giudicato penale in sé e per sé, ma all’accertamento dei fatti contenuti nella relativa decisione.
Ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti di fatto.
Ecco, allora, che le distorsioni paventate nella sentenza in esame non sono realistiche.
***
V. Nella sostanza, non può disconoscersi che il recupero della omogeneità della verità processuale sul fatto risponde alla necessità di attuare il principio di non contraddizione.
Questo principioattiene alla essentia, alla sostanza, e stride con la possibilità che, per effetto di un doppio binario processuale, ciò che non esiste dal punto di vista fenomenico in ambito penale, possa invece esserlo in ambito tributario, e tanto nonostante i noti sofismi sulla diversa struttura dei due processi e il differente impianto probatorio.
L’essere è e non può non essere, come sostenuto da Parmenide.
Vale a dire che, quando i fatti e le prove esaminate nel processo penale e in quello tributario sono i medesimi e le conclusioni raggiunte nel primo processo sono che “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, è chiaramente illogico e incoerente che, nel processo tributario, si attesti una realtà fenomenica del tutto opposta.
Ecco allora che, se è il fatto ad essere centrale e se esso va giustamente circoscritto alle ipotesi oggettive e naturalistiche, non si comprende come il medesimo fatto possa esistere in un ramo dell’ordinamento e non in un altro.
Questa precisazione non è del tutto estranea alla sentenza in esame, laddove, pur ritenendo di circoscrivere l’efficacia del giudicato penale alle sole sanzioni, afferma la necessità di verificare la coincidenza del fatto in relazione al capo di imputazione e riferire la formula assolutoria alla contestazione.
Questo significa che la Corte ha ben compreso la centralità al fatto, specificando che esso andrà riguardato sotto «il versante naturalistico», «nucleo oggettivo nella sua materialità fenomenica» edè certamente corretta la precisazione della sentenza in merito alla delimitazione dell’efficacia ai fatti comuni all’ipotesi di reato e all’illecito.
Ma tanto non comporta affatto una limitazione dell’efficacia della sentenza di assoluzione alle sole sanzioni: la riaffermazione dell’autonoma valutazione del giudice tributario va, invece, riferita alla verifica del fatto materiale accertato, alla c.d. attinenza ai fatti, in modo da distinguere le ipotesi in cui il reato tributario si fonda su diversi elementi (ad esempio, la prova del dolo o il superamento delle soglie di punibilità) e verificare che l’assoluzione sia stata determinata da uno specifico accertamento che il fatto non sussiste o l’imputato non vi abbia partecipato e non da insufficienti elementi di prova, distinguendosi la diversa rilevanza dei due commi dell’art. 530 c.p.p.
Con la conseguenza che, con riferimento al l’ipotesi richiamata dalla Corte, l’assoluzione connessa al mancato superamento della soglia di punibilità non comporta di per sé l’inesistenza dell’illecito tributario sotto soglia.
***
VI. Questo ragionamento può essere comprovato anche con riguardo al principio di circolarità delle prove. Ed infatti, le antinomie tra il sistema del doppio binario, il principio di circolarità delle prove e il coordinamento del materiale probatorio, nei diversi ambiti, sono stati oggetto soprattutto di interventi giurisprudenziali che, in diverse occasioni, hanno sottolineato l’utilizzabilità del materiale istruttorio raccolto in ciascun procedimento, quale elemento di prova e fonte di convincimento da parte del giudice che istruisce l’altro (ex multis, Cass. civ., sez. V, 22 settembre 2021, n. 25632; 2 settembre 2022, n. 25962; sul tema Marcheselli A., La circolazione dei materiali istruttori dal procedimento penale a quello tributario, cit., 83, già sottolineava che «non è chiaro perché sia esclusa l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario, quando nel processo penale non si sia fatto uso di alcuna delle prove vietate dal processo tributario»).
Il principio era stato chiaramente circoscritto già dalla nota pronuncia della CEDU, che metteva in luce la necessità di «sapere se i procedimenti in questione si sono svolti in una maniera che evita, per quanto possibile, qualsiasi ripetizione nella raccolta e valutazione degli elementi di prova, principalmente attraverso un’interazione adeguata tra le diverse autorità competenti, facendo sembrare che la statuizione dei fatti effettuata in uno dei procedimenti è stata ripresa nell’altro» (cfr. CEDU, 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia, ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11. Sul tema si veda Giovannini A., Il ne bis in idem per la Corte Edu e il sistema sanzionatorio tributario domestico, nota a sentenza, Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 4 marzo 2014, n. 18640, in Rass. trib., 2014, 5, 1164 ss.).
Il principio va coniugato con il divieto del bis in idem in senso sostanziale, che opera non soltanto sul piano delle pene, ma anche su quello dei procedimenti e dei processi per fatti materiali sostanzialmente identici (così Giovannini A., Recepimento e limiti dei princìpi “superiori” nel processo tributario, in Rass. trib., 2017, 2, 344 ss.).
Ecco allora che il riconoscimento dell’efficacia del giudicato penale, quanto ai fatti accertati e nelle ipotesi previste dal legislatore, risponde alla necessità di porre un argine alle distorsioni che il sistema del doppio binario genera anche con riferimento al principio di circolarità delle prove, coniugandolo con le esigenze sottese al principio del ne bis in idem e di coerenza del sistema.
***
VII. La Cassazione ritiene che la limitazione all’ambito sanzionatorio dell’art. 21-bis risponda ad esigenze di carattere costituzionale e di rispetto del principio di capacità contributiva e questo perché, mentre per l’applicazione delle sanzioni sarebbe preminente l’esigenza di unitarietà in ragione della regola del ne bis in idem, sull’imposta, invece, è preminente l’accertamento della “giusta imposta”, nell’equilibrio tra dovere contributivo e principio di capacità contributiva.
A ben vedere, però, è la lettura della Corte a prospettare una collisione dell’art. 21-bis con i principi costituzionali e, in special modo, con il principio di capacità contributiva. E questo perchè vi è uno stretto nesso tra la capacità contributiva e l’accertamento della effettiva realtà dei fatti che la manifesta: l’effettività e la realità del presupposto sono elementi strutturali della nozione, sicché l’inesistenza del fatto materiale, accertata nel processo penale, confligge di per sé con il fondamento del dovere contributivo.
In sostanza, se si valorizza l’efficacia del giudicato penale con riferimento al fatto, la prospettiva corretta è esattamente inversa: èl’accertamento dell’inesistenza dei fatti materiali ad impedire agli stessi di essere assunti a presupposto d’imposta.
Questo elemento è dirimente anche rispetto alle considerazioni operate dalla Corte con riferimento agli orientamenti europei sulla necessaria autonomia dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dell’imposta, che, nell’esempio richiamato, attengono alla sussistenza di operazioni fraudolente ai fini IVA.
Ebbene, a me pare che, nel ragionamento avanzato, siano sovrapposti piani differenti, atteso che l’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario non lede in alcun modo l’autonomia valutativa dell’Amministrazione.
Il lavoro di accertamento, operato in ambito amministrativo, è oggetto del controllo giurisdizionale in sede tributaria e, in ipotesi di reato, anche in sede penale: se in quest’ultima sede, è comprovata la insussistenza del fatto (o il compimento dello stesso) non vi è ragione alcuna per escludere l’efficacia di tale accertamento nel processo tributario e tanto non ha alcuna relazione con quanto autonomamente valutato a monte dall’Amministrazione nel procedimento, oggetto di controllo giurisdizionale.
***
VIII. La sentenza in esame ritiene che la limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 21-bis alle sole sanzioni sia avvalorata dalla collocazione sistematica della norma ed, essenzialmente, dalla sopravvivenza della regola del doppio binario nell’impianto legislativo: in sostanza, l’efficacia di giudicato riconosciuta alle sentenze penali di assoluzione, quanto all’accertamento delle imposte dovute, si porrebbe in antitesi rispetto al principio generale dell’autonomia dei due processi.
Anche questa tesi non sembra condivisibile, soprattutto considerando la trasposizione della disposizione nell’art. 119 del Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024).
L’odierna collocazione viene considerata ininfluente dalla Corte perché la predisposizione dei Testi Unici non ha valenza innovativa, eppure la scelta legislativa esprime chiaramente l’intento di dare rilevanza alla ricostruzione unitaria del fatto nel processo.
In ogni caso, fermo restando che proprio le criticità del doppio binario sono alla radice della riforma, tale regola non è in alcun modo contraddetta da quanto disposto dall’art. 21-bis.
Come più volte evidenziato, ferme restando tutte le perplessità sulla limitazione operata dalla norma (ad esempio, con riferimento al decreto di archiviazione o all’esito del giudizio abbreviato, sulle quali si rinvia a Flora G., Profili penali della legge delega per la riforma fiscale, in Dir. pen. proc., 2023, 11, 1413 ss.; Giovanardi A., Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, cit. e – mi si consenta il richiamo – al mio, Riflessioni sulla mancata considerazione del ruolo dell’archiviazione nel decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, in Riv. trim. dir. trib., 2024, 3, 545 ss.), resta il fatto che la disposizione ha inteso attribuire efficacia nel processo tributario alle sole sentenze irrevocabili di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, pronunciate, nei confronti del medesimo soggetto, in seguito a dibattimento.
Questo significa chiaramente che, in tutte le altre ipotesi, il doppio binario continua ad operare, sicché non vi è alcuna necessità di ridurre l’ambito applicativo della norma alle sole sanzioni per giustificare la convivenza delle diverse disposizioni.
IX. Alla radice della scelta legislativa, che ha imposto un allineamento per la fattispecie di cui all’art. 21-bis, vi è inequivocabilmente il riconoscimento che il processo penale costituisce il sistema più efficace per l’accertamento dei fatti materiali controversi, «consentendo alla ricostruzione conseguente di raggiungere un livello di verosimiglianza tale da poter essere ragionevolmente considerata come la sola rilevante per il diritto, giacché la migliore possibile nel momento storico dato» (in questi terminiGiovannini A., Diritto punitivo tributario: residualità applicativa del ne bis in idem e rapporti tra processi, cit.).
E questo riconoscimento non può essere limitato solo all’accertamento della sanzione e tanto è già è stato rilevato, con un intervento precursore della possibile deriva interpretativa in esame, da Marcheselli A., Imposta evasa, profitto del reato tributario, il mito del doppio binario della prova tra penale e amministrativo e le nuove frontiere del profitto confiscabile, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 1, 372 ss., che sottolineava che si potrebbe ritenere, logicamente, che il differente standard probatorio non riguardi, genericamente, il diritto tributario e il diritto penale, ma solo il diritto penale e il diritto tributario sostanziale, non quello sanzionatorio, con la conseguenza inaudita di un doppio standard, perché la parte relativa all’imposta potrebbe fondarsi solo sul “più probabile che non”, mentre la parte sanzionatoria dovrebbe attingere il livello dell’oltre ragionevole dubbio.
Come se solo uno standard probatorio meno accurato potesse soddisfare l’art. 53 Cost.
E, del resto, a seguire il ragionamento operato dalla Cassazione, ci troveremmo dinanzi ad una situazione paradossale in cui, a fronte di un’assoluzione penale perché il fatto non sussiste, il medesimo fatto potrebbe essere ritenuto esistente per l’accertamento di un’imposta evasa, ma non per le sanzioni.
Si legge nella sentenza che il giudice di merito dovrebbe valutare la sentenza penale di assoluzione, al fine dell’accertamento dell’imposta dovuta, mentre, con riguardo alla sanzione, dovrà applicare l’art. 21-bis, annullando la sanzione.
Ne consegue che si potrebbero generare ulteriori ibridi concettuali per cui, non solo a fronte di un’assoluzione per inesistenza del fatto, potrebbe riscontrarsi la sussistenza di un illecito, fondato sui medesimi fatti comprovatamente inesistenti, ma tale illecito non sarebbe punibile con la sanzione (o le sanzioni) che al compimento dello stesso sono strettamente connesse.
La conseguenza di questo ragionamento è che, in sostanza, si va a sostituire il doppio binario con uno triplo, atteso lo sdoppiamento del processo tributario quanto agli esiti attinenti all’imposta, da un lato, e alla sanzione, dall’altro.
È evidente, allora, che la lettura corretta è quella collegata all’interpretazione letterale, logica e sistematica della disposizione: diversamente opinando, si aprono le porte a quella dimensione del subconscio, cara ad Arthur Schnitzler in Doppio sogno, in cui ci si perde nei labirinti della coscienza, in quel medio-conscio in cui si incrinano le certezze e si demolisce la sovranità del dogma di coerenza.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.