La recidiva nella recente riforma delle sanzioni tributarie: presupposti di applicazione, cause di esclusione e principio di proporzionalità
Di Daria Coppa
-
Abstract (*)
Il recente intervento riformatore suscita perplessità per i presupposti di applicazione e per l’eccessiva limitazione delle cause che escludono l’automatico incremento sanzionatorio. Inoltre, l’aumento della misura dell’incremento sanzionatorio e il mantenimento dell’obbligatorietà non sembrano coerenti con l’obiettivo di una piena attuazione del principio di proporzionalità nella disciplina della determinazione della sanzione.
Recidivism in the recent reform of tax penalties: prerequisites for application, grounds for exclusion, and principle of proportionality – The recent reform intervention gives rise to perplexity because of the conditions of application and the excessive limitation of the causes that exclude the automatic penalty increase. Moreover, the increase in the extent of the sanction increase and the retention of the mandatory nature of the sanction do not seem consistent with the objective of fully implementing the principle of proportionality in the regulation of the determination of the sanction.
Sommario:1. Premessa. – 2. Presupposti di applicazione della recidiva. – 3. Cause di esclusione dell’incremento sanzionatorio. – 4. Misura ed obbligatorietà dell’incremento sanzionatorio.
1. Nella disciplina della determinazione della sanzione amministrativa tributaria un ruolo rilevante è attribuito all’istituto della recidiva. Nella legge delega (art. 20, comma 1, lett. c), n. 3, L. n. 111/2023) il criterio direttivo prescrive «l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva».
Con il decreto emanato in attuazione del predetto criterio direttivo le modifiche apportate alla disciplina attengono esclusivamente al presupposto cui è subordinata l’operatività dell’istituto (l’avvenuto accertamento definitivo del precedente illecito) nonché la misura dell’inasprimento sanzionatorio (fino al doppio della misura edittale)[1].
Non deve tuttavia sottovalutarsi la circostanza che nel nuovo sistema delineato dalla riforma, caratterizzato dalla sostituzione di una sanzione fissa (seppur proporzionale al tributo) a quella precedentemente comminata in misura variabile[2], la recidiva è destinata ad operare come circostanza aggravante avente il ruolo di sopperire all’impossibilità di modulare la conseguenza punitiva tra un minimo e un massimo: non può che condividersi quanto recentemente rilevato sul discutibile uso delle circostanze in sostituzione del previgente “compasso edittale”, trattandosi di elementi accidentali che dovrebbero aggiungersi e non sostituirsi agli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria (Mercuri G., Il principio di proporzionalità nel diritto tributario, Milano, 2024, 432, nt. 53).
La previsione normativa, anche a seguito delle modifiche, continua pertanto a suscitare perplessità sotto vari profili.
2. Con riguardo ai presupposti in presenza dei quali la recidiva è destinata ad operare deve rilevarsi che, a seguito delle modifiche intervenute, l’inasprimento della conseguenza punitiva non è più subordinata al semplice compimento, nel triennio precedente, di un’altra violazione della stessa indole, ma all’avvenuto accertamento definitivo del precedente illecito in virtù di sentenza passata in giudicato ovvero per mancata impugnazione dell’atto con il quale è stata contestata la violazione o irrogata la sanzione.
Si tratta di una previsione in realtà ricognitiva di un orientamento cui era già approdata la giurisprudenza di legittimità, come del resto affermato anche nelle relazioni illustrative sia della legge delega che del decreto delegato: ad avviso della Corte di Cassazione la recidiva di cui all’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, può essere applicata solo quando le violazioni antecedenti a quella della cui sanzione si controverte risultino definitivamente accertate dal giudice tributario o siano divenute definitive per mancata impugnazione dell’atto con il quale è stata contestata la violazione o irrogata la sanzione (cfr. Cass., 17 maggio 2019, n. 13330; Cass., 22 maggio 2019, n. 13742; Cass., 9 giugno 2020, n. 10975; Cass., 18 giugno 2020, n. 11831; Cass., 11 settembre 2020, n. 18867; Cass., 25 novembre 2022, n. 34726. Da ultimo, Cass., 27 febbraio 2024, n. 5115).
Con particolare riguardo alle ipotesi di inoppugnabilità dell’atto è stata già rilevata la palese violazione della legge delega, ove non si rinviene alcun riferimento ad una maggiorazione della sanzione in dipendenza di una precedente violazione divenuta definitiva senza il previo accertamento giudiziale (Del Federico L., Gli interventi sul decreto n. 472/1997: tra legge delega, vincoli di sistema e fiscalismo, in Logozzo M., a cura di, L’attuazione della riforma tributaria, Atti del Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, Napoli, 10-11 maggio 2024, Pisa, 2024, 197 ss.).
A ciò si aggiunga che il presupposto per l’applicazione della recidiva continua ad essere costituito dal compimento di un’altra violazione “della stessa indole”.
Nonostante la declinazione normativa[3], rimasta immutata a seguito della riforma, il concetto di violazioni della “stessa indole” permane ampio e, soprattutto, privo di un’adeguata definizione.
Invero, non dovrebbero considerarsi della “stessa indole”, ai fini della recidiva, violazioni che, pur essendo riconducibili ad una medesima tipologia di fattispecie sanzionatoria (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, ecc.), non presentano “profili di sostanziale identità”, diverso essendo il tributo cui si riferiscono e ontologicamente differente essendo il comportamento in concreto posto in essere (Melis G., Le sanzioni amministrative tributarie nella legge delega: questioni aperte e possibili soluzioni, in Rass. trib., 2023, 3, 521).
A tale conclusione si perviene ove si consideri l’interpretazione estensiva fornita dall’Amministrazione finanziaria, ad avviso della quale della “stessa indole” sarebbero, ad esempio, la violazione di infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, ove la rettifica abbia avuto ad oggetto l’indebita deduzione di una quota di ammortamento, nonchè di infedele dichiarazione ai fini IVA, pur essendo evidente l’assenza di identità tra le due condotte illecite (circ. n. 180/E/1998).
3. Perplessità suscita altresì l’eccessiva limitazione delle ipotesi in cui la recidiva non può trovare applicazione. La novella prevede infatti che l’incremento sanzionatorio non operi ove la violazione commessa successivamente non sia stata definita con ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, ovvero con adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997: a differenza della previgente normativa, non hanno più rilievo la definizione agevolata ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997, nonché l’estinzione della violazione in virtù di accertamento con adesione e di conciliazione.
A questo riguardo non si comprendono i motivi per i quali la definizione della violazione, l’accertamento con adesione e la conciliazione[4] non debbano assumere rilievo al fine di escludere l’incremento sanzionatorio nei confronti del trasgressore che si sia avvalso di istituti aventi le medesime finalità e i medesimi effetti premiali del ravvedimento operoso e dell’adesione al verbale di constatazione: appare evidente la disparità di trattamento che la modifica normativa è destinata a determinare nei confronti del trasgressore, a seconda della modalità con la quale aderisca, seppur parzialmente, alla pretesa impositiva e/o sanzionatoria (Giovanardi A., Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, in Riv. tel. dir. trib, 2024, 1, 354 ss. Contra Melis G., Le sanzioni amministrative tributarie nella legge delega: questioni aperte e possibili soluzioni, cit., 521, ad avviso del quale «altre vicende estintive, di qualsivoglia natura (acquiescenza compresa), devono invece considerarsi irrilevanti, perché il contribuente ha ritenuto di “accettare” – totalmente o parzialmente – la contestazione dell’amministrazione finanziaria e con essa, implicitamente, anche quelle relative agli anni successivi»)..
La formulazione letterale della nuova disposizione, tuttavia, non sembra avere una ratio comprensibile nella parte in cui esclude l’operatività della recidiva ove la successiva violazione sia stata definita con il ravvedimento operoso.
A questo proposito non si condivide l’approdo ermeneutico cui è approdata la stampa specializzata ove si è affermato che la recidiva può essere evitata allorché la “precedente” violazione sia stata definita con il ravvedimento (Deotto D. – Lovecchio L., Recidiva in tre anni dal giudicato, aumento sanzioni fino al doppio, in Norme&Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2024, ID., Recidiva, maggiorazione e riduzione per sproporzione, in Riforma fiscale 9 – Violazioni e sanzioni tributarie, Il Sole 24 Ore, luglio 2024, 489): la formulazione letterale della norma[5], per quanto criticabile, non consente di accogliere una siffatta interpretazione.
Infatti, posto che una violazione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o sia divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione, e nei tre anni successivi sia stata commessa un’ulteriore violazione della stessa indole, per questa successiva violazione, ove definita con il ravvedimento operoso, nessuna pretesa sanzionatoria può essere esercitata.
Ne consegue che in tale ipotesi la recidiva non potrebbe mai e in ogni caso trovare applicazione: l’avvenuta estinzione della violazione con il ravvedimento operoso non consente al competente Ufficio di emanare un provvedimento sanzionatorio con il quale possa essere accertata la reiterazione dell’illecito e applicato l’aumento della sanzione.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle violazioni definite ai sensi degli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997, ovvero in sede di accertamento con adesione o con adesione al processo verbale di constatazione o, ancora, in sede processuale con la conciliazione giudiziale. In tali ipotesi la pretesa sanzionatoria è stata esercitata, poiché la violazione è stata acclarata con il processo verbale di constatazione (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997) ovvero con l’atto di contestazione o, infine, con il provvedimento di irrogazione contenuto in seno all’avviso di accertamento (artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997), a seguito dei quali il trasgressore potrebbe fruire delle rispettive forme di definizione.
Lo stesso può dirsi con riguardo alle ipotesi di definizione della violazione in sede di conciliazione giudiziale.
In definitiva, in tutti i casi nei quali la violazione è stata accertata e la sanzione è stata applicata il trasgressore, a seguito delle modifiche intervenute con la riforma, non è più in grado di evitare l’applicazione della recidiva ove decidesse di avvalersi di uno dei suddetti istituti deflattivi, fatta salva solo la definizione con adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997.
Con la nuova previsione normativa sono state pertanto eliminate tutte le ipotesi (accertamento con adesione, definizione ex artt. 16 e 17, conciliazione giudiziale)[6] nelle quali l’adesione del trasgressore alla pretesa sanzionatoria, esercitata con riguardo ad una successiva violazione della stessa indole, avrebbe potuto escludere l’operatività della recidiva; l’effetto premiale è stato invece mantenuto in relazione alla successiva violazione della stessa indole definita con ravvedimento operoso, per la quale la regolarizzazione dell’inadempimento esclude ab origine l’irrogazione della sanzione e il relativo incremento dovuto alla reiterazione dell’illecito.
Si consideri, altresì, che la nuova formulazione della norma in esame, estendendo l’operatività della recidiva anche alle ipotesi nelle quali la precedente violazione sia divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’atto impositivo, produce l’effetto di disincentivare il ricorso all’istituto dell’acquiescenza di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 218/1997, avvalendosi del quale il trasgressore non potrà comunque evitare l’incremento sanzionatorio connesso alla reiterazione dell’illecito.
4. Deve infine essere richiamata l’attenzione sull’eccessivo rigore mostrato dal legislatore delegato che, pur in assenza di criteri direttivi, ha modificato la misura dell’incremento sanzionatorio applicabile in caso di recidiva (aumento fino al doppio)[7], mantenendo la natura obbligatoria dell’istituto, frutto delle modifiche intervenute con la precedente riforma del 2015[8].
L’obbligo di applicare la recidiva comporta infatti un automatico inasprimento del trattamento sanzionatorio che non consente, in sede di irrogazione della sanzione, di «accertare in concreto se, in rapporto ai precedenti, il nuovo episodio illecito sia indicativo di una più accentuata riprovevolezza» (Miscali M., La recidiva automatica del terzo comma dell’art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: dubbi di legittimità costituzionale, in Glendi C. – Corasaniti G. – Corrado Oliva C. – De Capitani di Vimercate P., a cura di, Per un nuovo ordinamento tributario, Milano, 2019, II, 1540).
Il predetto automatismo è da ritenersi in contrasto con il principio della gradualità sanzionatoria e con il principio di proporzionalità, enfaticamente introdotto in seno all’art. 3 D.Lgs. n. 472/1997[9] in attuazione dei criteri direttivi della già citata legge delega n. 111/2023, non risultando così consentito «quel giudizio tecnico e di valore posto in essere dal Giudice – e, prima ancora, dall’ente che irroga la sanzione – anche solamente per stabilire il quantum della pena» (Montanari F., La dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse declinazioni del principio di offensività-proporzione, in Riv. dir. trib., 2017, 4, I, 501).
L’automatismo applicativo introdotto nella disciplina delle sanzioni tributarie sembra inoltre contrastare con l’orientamento della Corte costituzionale (Corte cost., sent. 23 luglio 2015 [8 luglio 2015], n. 185, in Giur. cost., 2015, 4, 1400 ss., con commento di Pelissero M., L’incostituzionalità della recidiva obbligatoria. Una riflessione sui vincoli legislativi alla discrezionalità giudiziaria, ivi, 1412 ss.; Bartoli R., Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 c.p.: la Corte costituzionale demolisce l’ultimo automatismo, in Giur. it., 2015, 11, 2484 ss.; Di Chiara G., Sistema della recidiva e accertamento dei presupposti: incostituzionali i “rigidi automatismi”, in Diritto penale e processo, 2015, 10, 1209 ss.) la quale si è più volte pronunciata sulla illegittimità delle norme penali che stabilivano l’obbligatorietà dell’aumento di pena per recidiva.
Da ultimo, nel 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 99 c.p. proprio nella parte in cui disponeva l’obbligatorietà dell’aumento di pena per recidiva con riguardo a taluni reati ritenuti dal legislatore di particolare gravità e allarme sociale. La sentenza esprime la «tendenziale refrattarietà della Corte a legittimare automatismi sanzionatori che impediscono — o quantomeno limitano — una verifica dell’adeguatezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto al fatto concreto» (Pelissero M., L’incostituzionalità della recidiva obbligatoria. Una riflessione sui vincoli legislativi alla discrezionalità giudiziaria, cit., 1416): nel solco del medesimo percorso argomentativo appare non del tutto ragionevole la scelta del legislatore tributario di fondare la presunzione assoluta di una più accentuata colpevolezza sul compimento di un’altra violazione della stessa indole.
Il predetto automatismo solo in parte può considerarsi controbilanciato dalla riconosciuta possibilità di ridurre le sanzioni fino al ad un quarto della misura edittale qualora «concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile»[10]: la previsione normativa, in quanto vaga dal punto di vista definitorio e pertanto suscettibile di arbitrarie interpretazioni, non appare idonea a mitigare il rigore della misura punitiva scaturente dall’applicazione obbligatoria della recidiva.
Non si comprende infatti quale sia l’elemento da prendere in considerazione ai fini della comparazione tra “violazione commessa” e “sanzione applicabile” onde pervenire, conseguentemente, ad un giudizio di “manifesta sproporzione”: sarebbe stato preferibile fare riferimento, per esempio, al disvalore della condotta del trasgressore piuttosto che a non meglio definite “circostanze” la cui valutazione discrezionale, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, resta comunque affidata al soggetto titolare del potere sanzionatorio.
A ciò si aggiunga che il mantenimento di un limite alla riduzione sanzionatoria (oggi prevista ad un quarto della misura edittale) mal si concilia con «la portata generale e cogente del principio di proporzionalità», specie quando nella fattispecie concreta la risposta punitiva «rende intollerabile la sproporzione fra il disvalore del fatto e il livello di compressione della sfera individuale» (Mercuri G., Il principio di proporzionalità nel diritto tributario, cit., 447).
Si può concludere nel senso che il recente intervento riformatore, seppur apprezzabile per avere finalmente codificato l’inapplicabilità della recidiva anteriormente all’avvenuto accertamento definitivo del precedente illecito, suscita tuttavia perplessità con riguardo alla eccessiva limitazione delle cause che ne escludono l’automatica operatività. Allo stesso modo, l’aumento della misura dell’incremento sanzionatorio e il mantenimento dell’ampia nozione di violazione della stessa indole consentono di ritenere solo parzialmente conseguito, con riguardo all’istituto della recidiva, l’obiettivo di una piena attuazione del principio di proporzionalità nella disciplina della determinazione della sanzione a presidio del diritto del trasgressore alla giusta conseguenza punitiva.
(*) Il testo, rivisto e integrato, riproduce il contenuto del contributo pubblicato in Logozzo M., a cura di, L’attuazione della riforma tributaria, Atti del Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, Napoli, 10-11 maggio 2024, Pisa, 2024.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Alfano R., Sanzioni amministrative tributarie e tutela del contribuente, Napoli, 2020, 134 ss.
Bartoli R., Recidiva obbligatoria ex art. 99.5 c.p.: la Corte costituzionale demolisce l’ultimo automatismo, in Giur. it., 2015, 11, 2484 ss.
Beretta G., Considerazioni sulla riduzione delle sanzioni amministrative per manifesta sproporzione, in Rass. trib., 2017, 1, 78 ss.
Bonfanti L., Presunzione di (non) colpevolezza e automatismi sanzionatori, in Corr. trib., 2021, 6, 599 ss.
Buttus S., Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie, in Giovannini A. – Di Martino A. – Marzaduri E. (diretto da), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Milano, 2016, 1347 ss.
Coppa D., Le sanzioni amministrative tributarie: principi e deroghe tra diritto interno e interpretazioni sovranazionali, in Dir. prat. trib. int., 2018, 4, 990 ss.
Coppa D., Spunti critici sulla vigente disciplina delle sanzioni amministrative, in Glendi C. – Corasaniti G. – Corrado Oliva C. – De Capitani di Vimercate P. (a cura di), Per un nuovo ordinamento tributario, Milano, 2019, II, 1419 ss.
Cordeiro Guerra R., Le sanzioni tributarie ad un bivio: riforma o restaurazione, in Fregni M.C. et al. (a cura di), Studi in onore di Francesco Tesauro, Milano, 2023, II, 827 ss.
Del Federico L., Gli interventi sul decreto n. 472/1997: tra legge delega, vincoli di sistema e fiscalismo, in Logozzo M. (a cura di), L’attuazione della riforma tributaria, Atti del Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario (A.I.P.S.D.T.), Napoli, 10-11 maggio 2024, Pisa, 2024, 197 ss.
Del Federico L., La riforma delle sanzioni amministrative: profili generali e principi di novità, in Giovannini A. (a cura di), La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti, Vol. III – Accertamento, sanzioni e rapporti fra processi, Pisa, 2024, 183 ss.
Deotto D. – Lovecchio L., Recidiva in tre anni dal giudicato, aumento sanzioni fino al doppio, in Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2024
Deotto D. – Lovecchio L., Recidiva, maggiorazione e riduzione per sproporzione, in Riforma fiscale 9 – Violazioni e sanzioni tributarie, Il Sole 24 Ore, luglio 2024
Di Chiara G., Sistema della recidiva e accertamento dei presupposti: incostituzionali i “rigidi automatismi”, in Diritto penale e processo, 2015, 10, 1209 ss.
Fanni M., Recidiva tributaria: una proposta per valorizzarne ratio e collocazione nel “sistema sanzionatorio tributario”, in il fisco, 2020, 13, 1248 ss.
Giovanardi A., Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, in Riv. tel. dir. trib., 2024, 1, 354 ss.
Lodoli L. – Santacroce B., Automatismo o discrezionalità nell’applicazione della recidiva per le sanzioni? Limiti di proporzionalità, in il fisco, 2016, 4, 355 ss.
Logozzo M. (a cura di), L’attuazione della riforma tributaria, Atti del Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario (A.I.P.S.D.T.), Napoli, 10-11 maggio 2024, Pisa, 2024
Lovecchio L., Le criticità nell’applicazione della recidiva nelle sanzioni tributarie, in il fisco, 2021, 19, 1863 ss.
Melis G., Le sanzioni amministrative tributarie nella legge delega: questioni aperte e possibili soluzioni, in Rass. trib., 2023, 3, 502 ss.
Melis G., La riforma delle sanzioni amministrative tributarie e il principio di proporzionalità, in Manzon E. – G. Melis (a cura di), Il diritto tributario nellastagione delle riforme – Dalla legge 130/2022 alla legge 111/2023, Pisa, 2024, 227 ss.
Mercuri G., Il principio di proporzionalità nel diritto tributario, Milano, 2024, 403 ss.
Miscali M., La recidiva automatica del terzo comma dell’art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: dubbi di legittimità costituzionale, in Glendi C. – Corasaniti G. – Corrado Oliva C. – De Capitani di Vimercate P. (a cura di), Per un nuovo ordinamento tributario, Milano, 2019, II, 1535 ss.
Miscali M., È legittima costituzionalmente la recidiva automatica? in Corr. trib., 2017, 43, 3359 ss.
Mistrangelo R., L’applicazione del favor rei e la nuova recidiva obbligatoria, in Dir. prat. trib, 2018, 1, II, 442 ss.
Montanari F., La dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse declinazioni del principio di offensività-proporzione, in Riv. dir. trib., 2017, 4, I, 471 ss.
Pelissero M., L’incostituzionalità della recidiva obbligatoria. Una riflessione sui vincoli legislativi alla discrezionalità giudiziaria, in Giur. Cost., 2015, 4, 1412 ss.
Sepio G., “Nuova” recidiva tra automatismo e motivazione delle scelte sanzionatorie, in il fisco, 2016, 38, 3646 ss.
[1] Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 D.Lgs. n.472/1997, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, «la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto o dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
[2] Si pensi alle violazioni di omessa e di infedele dichiarazione, ora punite con la sanzione amministrativa, rispettivamente, del 120% e del 70% dell’ammontare delle imposte dovute (art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471/1997, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 3), della citata L. n. 111/2023.
[3] Il citato comma 3 dell’art. 7 prevede che «sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità».
[4] L’esclusione delle violazioni estinte in dipendenza di mediazione costituisce ovvia conseguenza dell’abrogazione dell’istituto.
[5] «La sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, […], è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto».
[6] Fatta salva, si ribadisce, solo la definizione della violazione a seguito di adesione al verbale di constatazione ex art. 5-quater D.Lgs. n. 218/1997.
[7] In precedenza, era previsto un aumento sino alla metà.
[8] Si tratta delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con le quali l’inciso “può essere” è stato sostituito con “è”.
[9] Cfr. art. 3, comma 3-bis, ai sensi del quale «la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività».
[10] Cfr. art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. d), n. 3), del citato D.Lgs. n. 87/2024.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.