Riflessioni sulla rilevanza reddituale delle mance dopo la l. n. 197/2022

Di Roberto Schiavolin -
 In base agli artt. 49 e 51 t.u.i.r., il reddito di lavoro dipendente include le liberalità derivanti dal rapporto di lavoro, ma secondo la dottrina maggioritaria le mance non sono imponibili, perché erogate dai clienti, che non sono parte di tale rapporto. Invece, una recente decisione della Cassazione ha affermato che le mance sono reddito di lavoro dipendente e poi la l. n. 197/2022 ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance per i lavoratori di alberghi, bar e ristoranti ad essi riversate dal datore di lavoro, applicabile se mance e reddito di lavoro dipendente non superino certe soglie. Questo articolo ha ad oggetto tale nuova imposta e il dibattito sulla rilevanza dell. . .