I conferimenti di partecipazioni minusvalenti: riflessioni alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Di Raul Angelo Papotti, Andrea Basi, Retjona Kola
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Abstract
Il presente contributo analizza il contenuto della recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 ottobre 2023, n. 56 in tema di conferimento di partecipazioni minusvalenti di cui all’art. 177 TUIR, con cui è stato sciolto uno dei principali dubbi emersi in dottrina negli ultimi anni in relazione al corretto trattamento fiscale da riservare alle operazioni di conferimento di partecipazioni di cui all’art. 177 TUIR qualora, a seguito del trattamento contabile dell’operazione, emerga in capo al conferente una minusvalenza. Essa offre anche importanti spunti di riflessione in merito al regime fiscale da attribuire ai conferimenti di partecipazioni eseguiti ai sensi dell’art. 175 TUIR, avendo riguardo alle similitudini che caratterizzano gli istituti in questione.
The contribution of loss-making shares: some thoughts in light of the recent clarification of the Italian Revenue Agency – This paper deals with the recent clarifications issued by the Italian Revenue Agency in Resolution No. 56 of 16 October regarding the contribution of “loss-making” shares under Article 177 of the TUIR. The Resolution is welcomed as resolves one of the main doubts arisen among scholars, in recent years, concerning the tax treatment applicable to the share contributions under Article 177 of the TUIR in cases where the accounting treatment of the transaction results in a capital loss for the transferor. The Resolution provides some important insights also with regard to the tax regime of the transfers of shares governed by Article 175 of the TUIR, given the similarity between the dispositions at hand.
Sommario: 1. Brevi cenni sul regime fiscale delle operazioni di conferimento di partecipazioni. – 2. I conferimenti “minusvalenti”. – 3. La ris. 16 ottobre 2023, n. 56/E. – 4. I conferimenti soggetti alla disciplina dell’art. 175 alla luce della ris. n. 56/E/2023.
1. Il trattamento fiscale riservato ai conferimenti di partecipazioni è senz’altro una delle principali variabili da considerare nella strutturazione di operazioni di riorganizzazione societaria.
Come noto, gli artt. 175 e 177 TUIR, consentono di effettuare operazioni di conferimento di partecipazioni in totale neutralità fiscale mediante il ricorso al meccanismo del realizzo controllato, la c.d. “neutralità indotta”.
Entrambe le disposizioni subordinano gli effetti fiscali dei conferimenti al trattamento contabile riservato alle stesse operazioni dai soggetti coinvolti; vale a dire, a seconda dei casi, dal conferente e/o dal conferitario.
Nonostante tale tratto comune, i regimi fiscali disciplinati dagli artt. 175 e 177 TUIR presentato rilevanti differenze per quanto concerne gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione.
In particolare, l’art. 175 disciplina i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.1 che coinvolgono soggetti residenti che svolgono attività d’impresa, individuando quale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite il maggiore tra (i) quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito nelle scritture contabili del conferente o (ii) quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario.
La norma, dunque, oltre ad individuare in modo specifico l’ambito soggettivo di applicazione – circoscrivendo la propria portata ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento realizzati tra soggetti fiscalmente residenti in Italia che esercitano attività d’impresa – stabilisce quale criterio prescelto per la determinazione del valore di realizzo il “valore contabile” attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito nella contabilità del conferente ovvero, se maggiore, il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio del conferitario.
L’art. 177 regola, invece, i conferimenti di partecipazioni, da chiunque effettuati, che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. ovvero di integrare, in virtù di obblighi legali o statutari, una partecipazione già di controllo.
In tale ipotesi, la norma, ai soli fini di determinare il reddito del conferente, individua quale valore da mettere a confronto con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite “la quota del patrimonio netto” formato nel bilancio della conferitaria per effetto del conferimento.
Alla luce di ciò, la prima differenza riscontrabile tra le disposizioni in commento attiene all’ambito soggettivo di applicazione, infatti l’art. 175 si rende applicabile ai soli conferimenti effettuati tra soggetti che esercitano attività d’impresa, viceversa l’art. 177 regola i conferimenti da chiunque effettuati tanto nell’esercizio di impresa quanto al di fuori di essa e include, di conseguenza, anche i conferimenti di partecipazioni effettuati da persone fisiche.
Un’ulteriore differenza interessa l’ambito oggettivo di applicazione dei regimi fiscali dei conferimenti. Invero, l’art. 175 si riferisce ai conferimenti di sole partecipazioni di controllo e collegamento, invece, l’art. 177 disciplina i conferimenti che consentono al soggetto conferitario di acquisire e integrare il controllo nella società le cui azioni e/o quote hanno costituito l’oggetto del conferimento, disinteressandosi, dunque, della percentuale conferita.
In altri termini, la prospettiva di analisi per l’applicazione delle due norme differisce in quanto, l’art. 175 considera unicamente la tipologia di partecipazione conferita (i.e., di controllo o collegamento) mentre l’art. 177 pone attenzione al risultato raggiunto a valle del conferimento ovvero l’acquisizione e/o integrazione del controllo da parte del soggetto conferitario.
Ciò posto, si possono tuttavia verificare casi in cui l’operazione di conferimento sia in astratto riconducibile ad entrambe le fattispecie normative: si pensi, a titolo esemplificativo, al conferimento avente ad oggetto una partecipazione di controllo effettuato tra due soggetti IRES.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello, n. 248 del 6 agosto 2020, e Risposta ad interpello n. 552 del 29 luglio 2021), con due risposte ad istanze di interpello, ha chiarito che nelle fattispecie in cui siano applicabili entrambe le disposizioni normative, l’art. 175 prevale sull’art. 177, comma 2, (Rossi L. – Lapecorella G. – Basi A., I conferimenti di partecipazioni: applicabilità congiunta degli artt. 175 e 177, secondo comma, del TUIR, in Boll. trib., 2021, 20, 1417 ss.).
Fatte queste premesse di carattere generale, si procede ad analizzare la recente presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria in tema di c.d. “conferimenti minusvalenti” e la relativa compatibilità con il meccanismo di “neutralità indotta” di cui all’art. 175 TUIR.
2. Come osservato in precedenza, le disposizioni di cui agli artt. 175 e 177 non delineano un regime di neutralità fiscale per le operazioni di conferimento di partecipazioni che, dunque, conservano la loro natura realizzativa, ma si limitano ad individuare un criterio di valutazione ai fini della determinazione del loro valore di realizzo rimandando, a tal proposito, al trattamento contabile riservato alle stesse.
Pertanto, la neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di partecipazioni è una mera conseguenza del trattamento contabile adottato in sede di rappresentazione dell’operazione nelle scritture contabili del conferente o del conferitario (a seconda dei casi).
In particolare, i criteri individuati dalle predette disposizioni introducono una deroga (implicita) alla regola generale di cui all’art. 9 TUIR2, che individua, quale valore di realizzo per i conferimenti di partecipazioni, il valore normale delle azioni e/o quote ricevute in cambio.
Il regime della c.d. “neutralità indotta”, per i conferimenti di partecipazioni di controllo e scambi di partecipazioni, era originariamente previsto, rispettivamente, dagli artt. 3 e 5 D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 successivamente abrogati dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che ha introdotto all’interno del TUIR gli artt. 175 e 177.
In particolare, la relazione illustrativa all’art. 3 D.Lgs. n. 358/1997 (trasfuso nell’attuale art. 175 TUIR) chiariva che il meccanismo di realizzo controllato – volto a riconoscere quale valore di realizzo delle partecipazioni conferite il maggiore tra (i) il valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente e (ii) quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario – si rende(va) applicabile solo ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza derivante in capo al conferente per effetto del conferimento. La Relazione illustrativa aveva, infatti, precisato che «esulano dall’articolo in questione, che si riferisce solo alle “plusvalenze”, i criteri di determinazione delle minusvalenze, che rimangono pertanto quelli ordinari; per ottenere la deduzione di una minusvalenza non appaiono infatti sufficienti le mere valutazioni operate dalla conferitaria, ma occorre che il valore di perizia sia inferiore al valore contabile dell’azienda, ai sensi dell’art. 9 del Tuir».
Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 38/2012 – dopo aver enunciato la ratio comune degli istituti di cui agli artt. 175 e 177 – estendeva le conclusioni sopra descritte con riferimento all’art. 175 alle operazioni di scambio di partecipazioni di cui all’art. 177, comma 2.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che «[s]embra, pertanto, più corretto, a livello sistematico, interpretare anche l’articolo 177, comma 2, del TUIR, nel quale è previsto (con qualche differenza nel meccanismo applicativo) lo stesso criterio del “realizzo controllato” disciplinato dall’articolo 175 del TUIR, nello stesso senso di quest’ultimo, consentendo, quindi, la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un “valore normale” delle partecipazioni nella società “scambiata” inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)». Concludendo che – in assenza di una espressa previsione normativa che contempli i criteri da applicare per la determinazione delle minusvalenze fiscalmente rilevanti – occorreva fare riferimento alla regola generale del “valore normale” e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell’art. 9 TUIR (Committeri G.M., Conferimento di partecipazioni: realizzo “controllato” anche se la minusvalenza non si deduce, ne il fisco, 2024, 1, 16, ss.).
Sempre in tema di c.d. conferimenti “minusvalenti”, l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 10/2020 e la Risposta ad interpello n. 537 pubblicata nel medesimo anno, riprendendo l’orientamento precedentemente esposto, ha affermato che, al ricorrere dei presupposti per l’applicazione del criterio generale del valore normale (i.e., in caso di conferimenti minusvalenti) il corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente doveva valutarsi in base al valore normale delle azioni conferite determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR3.
Sulla base della ricostruzione svolta, appurato che il regime della “neutralità indotta” si rende(va) applicabile ai soli conferimenti di partecipazioni aventi un valore “normale” superiore al proprio costo fiscale, sorgeva il dubbio circa il corretto trattamento fiscale da riservare ai conferimenti che, seppur in un’ottica squisitamente contabile, davano luogo a componenti di reddito negativi.
In particolare, non appariva chiaro se l’incremento del patrimonio netto registrato nella contabilità della conferitaria per un valore inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita (oltre a non consentire il riconoscimento fiscale della minusvalenza) comportasse, altresì, l’obbligo di determinare il reddito del conferente, derivante per l’effetto del conferimento, tramite il ricorso alle regole generiche di cui all’art. 9 TUIR, e quindi la inapplicabilità, nel caso di specie, del regime della “neutralità indotta”.
A titolo esemplificativo, si osservi il seguente esempio i cui valori si riferiscono alla partecipazione conferita:
costo fiscale della partecipazione: 100;
valore normale ex art. 9 TUIR: 120;
valore contabile attribuito dalla conferitaria ex art. 177, comma 2, TUIR: 90.
Tale scenario, si prestava a due linee interpretative.
Secondo un primo approccio, l’incremento del patrimonio netto registrato nella contabilità della conferitaria per un valore inferiore al costo fiscale della partecipazione (90 vs. 100), avrebbe comportato esclusivamente l’impossibilità di portare in deduzione la minusvalenza (10) pari alla differenza tra (i) il valore contabile attribuito dalla conferitaria (90) e (ii) costo fiscale della partecipazione (100). Tale impostazione non determinerebbe, pertanto, la fuoriuscita dal regime di realizzo controllato di cui all’art. 177 (cfr. Leo M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2022, 3406; Andreani G. – Dodero A. – Ferranti G., Testo Unico Imposte sui Redditi, III ed., Assago, 2022, 3645 ss.).
Tuttavia, secondo un altro approccio – data l’impossibilità di ricorre al meccanismo del realizzo controllato per l’effetto della rilevazione di una minusvalenza contabile pari alla differenza negativa tra (i) il valore contabile attribuito alla partecipazione conferita nella contabilità della conferitaria e (ii) il costo fiscale della partecipazione – il conferente avrebbe dovuto rilevare una plusvalenza (20) imponibile pari alla differenza tra il valore normale ex art. 9 TUIR (120) e il valore fiscale (100) delle partecipazioni conferite.
Sebbene quest’ultima ipotesi fosse frutto di un approccio restrittivo, rilevante dottrina condivideva che il linguaggio utilizzato dall’Amministrazione fiscale con il Principio di diritto n. 10/2020 e la successiva Risposta n. 537/2020 lasciava spazio a tale interpretazione (cfr. Albano G. – Miele L. – Russo V., a cura di, Manuale del reddito d’impresa, Torino, 2022; Piazza M. – Sironi R., Partecipazioni, minusvalenze con deducibilità limitata, in NT+Fisco, Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2020; De Rosa L. – Russo A., Realizzo controllato, strada aperta per le minusvalenze nei conferimenti, in NT+Fisco, Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2023).
3. Il dubbio interpretativo in esame è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella recente ris. n. 56/E/2023.
Nel caso oggetto della risoluzione, una persona fisica manifestava l’intenzione di conferire, in una holding dalla stessa controllata, alcune partecipazioni detenute in una società residente, sia in nuda sia in piena proprietà, mediante il ricorso al regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2-bis, TUIR. Per esigenze di tipo economico e finanziario, l’operazione di conferimento prevedeva che la conferitaria iscrivesse le partecipazioni ricevute dal conferente ad un valore inferiore rispetto (i) al loro costo fiscale e (ii) al relativo valore “normale” determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR. L’istante evidenziava, inoltre, che il valore “normale” delle partecipazioni conferite risultava, in ogni caso, superiore al loro costo fiscale. Sulla base di tali premesse, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate «se nel caso in cui il conferimento risulti ”minusvalente” possa continuare a valere il metodo di determinazione del reddito ”a realizzo controllato” o ”neutralità indotta” ovvero se debba essere applicato il metodo del valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir».
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato i precedenti di prassi, ha chiarito che l’iscrizione delle partecipazioni conferite, nelle scritture contabili del conferitario, ad un valore inferiore rispetto al costo fiscale, non comporterebbe la fuoriuscita dal regime di realizzo controllato di cui ai commi 2 e 2-bis, dell’art. 177 TUIR, ma determinerebbe esclusivamente l’emersione di una minusvalenza non deducibile in capo al conferente. E’ stato osservato in particolare che il regime fiscale del “realizzo controllato” previsto per lo scambio di partecipazione di cui ai commi 2 e 2-bis, dell’art. 177 conserva la propria portata in tutte le ipotesi in cui l’oggetto del conferimento sia rappresentato da partecipazioni aventi un valore “normale” superiore al costo fiscale di carico (c.d. conferimenti plusvalenti). Sulla base di tali premesse, è stato analizzato il trattamento fiscale della minusvalenza generata dall’applicazione dei criteri valutativi individuati dall’art. 177, affermandone la sua irrilevanza.
La soluzione adottata, pienamente condivisibile a parere di scrive, è volta a circoscrivere la rilevanza fiscale delle minusvalenze su partecipazioni alle sole ipotesi in cui le stesse siano da considerarsi “effettivamente” realizzate, evitando, dunque, il manifestarsi di fenomeni di arbitraggio fiscale che potrebbero altrimenti verificarsi considerando che sia le disposizioni del codice civile, sia i principi contabili di riferimento consentono al conferitario di attribuire alle partecipazioni conferite un valore inferiore rispetto al valore di mercato, purchè superiore all’aumento di patrimonio netto deliberato in sede di conferimento.
L’orientamento fatto proprio con la risoluzione in esame appare in linea con i principi generici previsti dall’interno TUIR che rendono irrilevanti, ai fini fiscali le variazioni di valore dei titoli partecipativi derivanti da processi valutativi: parrebbe, in altre parole, che l’Agenzia delle Entrate abbia trovato una “sintesi” che consenta, da un lato di riconoscere rilevanza fiscale alle minusvalenze solo effettivamente realizzate e, dall’altro di consentire al contribuente di regolare autonomamente gli effetti fiscali dei conferimenti di partecipazioni c.d. “plusvalenti” in base alle specifiche ragioni economiche o finanziarie dell’operazione che si intende porre in essere.
In questo modo si valorizza, a nostro parere, la finalità economica che governa le operazioni di conferimento di partecipazioni individuando un giusto equilibrio tra il trattamento tributario delle minusvalenze “effettive” e dei componenti di reddito derivanti dal regime del “realizzo controllato”. Tanto è evidente se appena si considera che le operazioni di conferimento hanno solitamente natura riorganizzativa (e non realizzativa), e in ragione di ciò è stato formulato il regime “ad hoc” del realizzo controllato per subordinare gli effetti fiscali di tali operazioni alla volontà dei soggetti coinvolti, ad eccezione dei casi in cui tale scelte potrebbero prestarsi a comportamenti abusivi.
4. Date le similitudini, appare opportuno analizzare le ricadute della soluzione sposata dall’Agenzia nel pronunciamento in esame sul regime fiscale dei conferimenti contemplato dall’art. 175 TUIR.
A questo proposito è utile notare che, diversamente dalla fattispecie normativa di cui all’art. 177, l’art. 175 individua quale valore di realizzo della partecipazione conferita il maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente e il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
La norma impone, dunque, ai fini della determinazione del valore di realizzo, un confronto tra (a) il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito nel bilancio del conferente e (b) il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio del conferitario.
Nonostante ciò, i precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’art. 177 potevano far emergere il ragionevole dubbio su quale fosse il corretto trattamento fiscale da adottare per i conferimenti ex art. 175 nell’ipotesi in cui il conferente avesse iscritto le partecipazioni A, ricevute in cambio del conferimento, ad un valore contabile (e.g., 90) inferiore al valore fiscale delle partecipazioni B conferite (e.g., 100) sebbene tali partecipazioni B avessero un valore normale superiore al loro costo fiscale (e.g., 120) (nell’assunto che il conferitario iscrivesse le partecipazioni ricevute al relativo costo fiscale).
Non era chiaro, in particolare, se il comportamento adottato dal conferente potesse mettere in discussione l’applicabilità del regime di realizzo controllato, con conseguente emersione in capo allo stesso di una plusvalenza imponibile – per l’effetto dell’applicazione della regola generale di cui all’art. 9 – o se dovesse ritenersi prevalente il criterio individuato dall’art. 175 secondo cui occorrerebbe valorizzare il maggior importo attribuito dal conferitario alle partecipazioni conferite che avrebbe escluso, a monte, l’emersione di qualsiasi componente di reddito rilevante.
Ebbene, il chiarimento in esame reso dall’Agenzia con riferimento all’art. 177 dovrebbe ragionevolmente poter essere esteso anche ai conferimenti di cui all’art. 175, attesa l’origine e la ratio comune di queste due norme, con il risultato che:
se il conferente attribuisce alle partecipazioni A ricevute in cambio dell’oggetto di conferimento un valore inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite B, mentre il conferitario attribuisce alle partecipazioni B oggetto di conferimento un valore pari al loro costo fiscale non vi sarà l’emersione di alcun componente di reddito fiscalmente rilevante in quanto, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 175, il confronto del costo fiscale delle partecipazioni conferite deve essere effettuato con il maggiore tra i valori di cui al sub. A e B;
se il conferente e il conferitario attribuiscono, rispettivamente, (i) alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito e (ii) alle partecipazioni conferite un valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni conferite si avrà alternativamente:
la rilevazione in capo al conferente di una minusvalenza fiscalmente irrilevante, in quanto di carattere prettamente valutativo ciò nell’assunto che il valore “normale” delle partecipazioni sia, in ogni caso, superiore al loro costo fiscale; o
ad una minusvalenza fiscalmente rilevante, in quanto effettivamente realizzata, nell’assunto che il valore “normale” delle partecipazioni sia inferiore al loro costo fiscale. In tale casistica, l’effettiva deducibilità della minusvalenza, pari alla differenza tra il costo fiscale delle partecipazioni conferite e il valore di mercato ai sensi dell’art. 9, verrà valutata in base alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87 TUIR.
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1 Art. 2359 c.c. stabilisce che «Sono considerate società controllate:
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».
2 Ai sensi dell’art. 9 TUIR per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore di mercato è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
3 Invero, non è del tutto chiaro se il richiamo all’applicazione del valore normale per la determinazione del corrispettivo fosse riferito solamente ai casi in cui il conferente riecevesse in contropartita per le partecipazioni conferite, azioni di una società quotata. Infatti, il Principio di diritto n. 10/2020 così precisa «[n]elle ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione del “criterio generale” del valore normale (i.e conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, il corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensidell’art. 9, comma 2, del TUIR» (sottolineatura aggiunta).
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Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
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Comunicazione dei dati
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I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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