LA FARMACIA DEI SANI – EPISODIO 6 – GURDULÙ alle PIRAMIDI: note critiche su contraddittorio e favor rei nella riforma fiscale

Di Alberto Marcheselli -

 

Abstract

L’intervento espone alcune riflessioni critiche sulle bozze dei decreti delegati della riforma fiscale, in particolare per quanto attiene il principio del contraddittorio e la riforma delle sanzioni amministrative tributarie.

Some critical observations on the draft tax reform regarding the adversarial principle and the reform of administrative tax sanctions.

 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Virtuosismi e cadute in tema di contraddittorio, tra proporzionalità ed efficienza del procedimento. – 3. Deroga al favor rei e “pezze peggiori del buco”: un caso di analfabetismo di ritorno in materia di successione della norma sanzionatoria nel tempo.

1. Per la musica non ho grande orecchio, ed è, egoisticamente, una fortuna: quando improvviso un assolo, mi sembra invariabilmente bellissimo, visto che non mi accorgo degli errori.

Non ho, temo, la stessa fortuna con la logica e il diritto: qui le “stecche” le sento e mi provocano dolore fisico.

Quindi, nel contesto degli schemi di decreti delegati di attuazione della delega fiscale, in mezzo a cose orecchiabili (e anche a cose liriche), le mie orecchie patiscono, qua e là.

Oh, intendiamoci, la partitura (la legge delega) è complessivamente armoniosa, con tratti di ambizione Mahleriana e, anche, lirismo à la Čajkovskij.

Grandissima qualità ho ascoltato anche durante le prove d’orchestra, affidate a direttori esperti e musicisti virtuosi (me escluso, ovviamente), sia nelle componenti accademiche, sia in quelle istituzionali. Una concertazione di livello e un’arte del contrappunto raffinata. Ho, in particolare, molto apprezzato gli …Ottoni delle Agenzie e il robusto sostegno dei Legni e delle Percussioni della Guardia di Finanza, preziosi a compensare, nel registro del basso, le arie a volte un po’ troppo eteree e tzigane degli… Archi della dottrina.

Avvicinandosi la prima, però, si sono cominciate a sentire, in qualche passaggio, delle stecche prodigiose e sorprendenti in sala prove, come se nella Filarmonica di Berlino avesse fatto irruzione il Gurdulù de Il Cavaliere inesistente di Italo Calvino, con tutto il suo bagaglio di passione vitale ed entusiasmo, ma tra le mani una zampogna sfiatata.

Mi limiterò a due movimenti della sinfonia e a qualche osservazione da musicologo.

2. Il primo passaggio è, nella norma sul contraddittorio, a proposito della clausola di salvezza per l’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Si capisce benissimo il sano impulso vitale di Gurdulù: il contraddittorio (che ai suoi occhi terragni comporta una “perdita di tempo” e, in effetti, spesso potrebbe anche esserlo, e, quando lo è, va obiettivamente scoraggiato) a volte può creare un pericolo per l’efficienza del procedimento: consentire all’evasore di scappare.

Ma il rimedio individuato è una stecca mirabolante nella sua arditezza: niente contraddittorio.

Nel processo penale, per ricorrere a esempi facili e chiari, quando l’imputato sta per scappare o inquinare le prove non è che lo si… condanni senza ascoltarlo o senza consentirgli la presenza del difensore. Cesare Beccaria si rivolta nel sacello, a sentire una tale ipotesi. Gli si applichi una misura cautelare, che elimini il pericolo, e poi lo si processi come Dio comanda.

L’accertamento è, esattamente, come una condanna in primo grado, addirittura provvisoriamente esecutiva: condanna senza diritti per chi potrebbe fuggire?

Da un po’ di tempo lo sport preferito del Legislatore italiano è, per arrangiare il discorso in modo dixieland, buttare via il bambino con l’acqua sporca, sparare alle zanzare con la bomba H, agire sull’onda di pulsioni corrette, ma in modo confuso, senza distinguere: Franza o Spagna purché se magna.

Le orecchie di un giurista, però, sanguinano a sentire queste cose.

Tra l’altro, in questa soluzione, c’è una dissonanza inascoltabile anche sotto un altro profilo: sacrificare un diritto (fondamentale, si dice) quando non ce ne è bisogno (e basterebbe la misura cautelare) è, esattamente, violare il canone di proporzionalità che, guarda caso, è uno dei principi e criteri direttivi della delega.

“Gurdulù, stappati le orecchie, non la senti la cacofonia?”

3. La seconda stecca da recensire qui riguarda la efficacia nel tempo della (progettata) riforma delle sanzioni, riforma che ne comporterebbe una parziale riduzione.

Preliminarmente, per la verità, andrebbe detto che mi risultava si pensasse di compensare tale riduzione con la “riduzione della riduzione” in caso di – endemica – definizione anticipata. Ma questo aprirebbe il capitolo “giuristi e matematica”, e qui c’è già abbastanza da dire su “giuristi e musica”, quindi passiamo oltre.

Orbene, stando ai “si dice”, tale intervento riformatore sarebbe stato condizionato alla sua efficacia “scivolata in avanti”, in deroga al favor rei. Si applicherebbero le nuove sanzioni solo alle violazioni successive (o alle contestazioni successive, non ho capito bene).

Fin qui non mi scandalizzo: è possibile farlo e anche motivarlo in modo orecchiabile: se la minor gravità delle condotte si ha solo da un certo momento in poi (cioè, non è che cambia la valutazione del legislatore di condotte sempre ugualmente offensive, ma cambia la offensività in relazione a un nuovo contesto normativo e fattuale), è giustificato continuare a sanzionare come prima i fatti di prima: prima erano peggiori!

Ma, lo sappiamo, al Legislatore non piacciono le cose semplici e usare un banale ammazzamosche per scacciare i moscerini. Ecco, allora, evocato il Santo Graal del Pareggio di Bilancio e l’Interesse Finanziario. Le sanzioni non si possono ridurre per il passato perché ciò diminuirebbe il gettito.

Santa Polenta: ogni volta che questa frase viene pronunciata muoiono all’unisono un professore di diritto penale e uno di diritto tributario.

Ma da quando, esattamente, le sanzioni sono uno strumento di finanza pubblica?

Le sanzioni, credevo lo dicesse una tradizione secolare del diritto e la Costituzione, servono a punire e rieducare, in ossequio ai principi di offensività, proporzionalità, prevenzione mediante rieducazione.

Scopriamo, invece, che le sanzioni servono a fare cassa.

Meno male che non si devono costruire le Piramidi, verrebbe da dire, perché, altrimenti, i Decreti delegati della riforma fiscale prevederebbero come sanzione il lavoro forzato (la logica, ahimé, è esattamente la stessa).

I miei Maestri, a sentire uno studente del secondo anno dire una cosa del genere all’esame, avrebbero scaraventato il libretto universitario in cortile.

Secondo Frank Zappa una stecca ripetuta è solo l’inizio di un nuovo arrangiamento. Nel diritto, a furia di stecche ripetute si diventa prima sordi, e poi si torna dritti, è un po’ che lo ripeto, nel Medio Evo.

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