IL PUNTO SU… Intelligenza artificiale e processo tributario nel prisma della riforma fiscale

Di Francesco Farri -

A. La riforma fiscale, in corso di approvazione da parte del Governo e del Parlamento, apre scenari di estrema rilevanza per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in ambito tributario. Tali scenari riguardano, direttamente e indirettamente, anche la giustizia tributaria.

Per quanto direttamente riguarda il processo, il recente schema di decreto legislativo segna il definitivo passaggio verso il processo digitale.

Se già molto avanzato era il grado di digitalizzazione prima di questo intervento, la transizione appare completata – sul piano della normativa primaria, e salva l’approvazione delle norme tecniche – con l’affermazione del principio secondo cui tutti gli atti del processo tributario, siano essi di provenienza giudiziale che difensiva, devono considerarsi nativi digitali, fatti salvi limitati casi definiti espressamente “eccezionali”. Disporrà, infatti, il nuovo art. 17-ter D.Lgs. n. 546/1992 che «Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale», a pena di nullità. Ciò comporterà un cambio di passo nella prassi delle Corti di Giustizia tributaria, anche a livello propriamente segretariale, ed è prevedibile che a tale cambio di passo si associ un ulteriore efficientamento del sistema. Principi analoghi varranno per le notificazioni, che dovranno sempre avvenire mediante PEC, in base al nuovo art. 16-bis D.Lgs. n. 546/1992.

Allo stesso modo, la possibilità di svolgimento dell’udienza anche in modalità mista presenza-remoto, pure su richiesta di una sola delle parti priva di specifiche motivazioni (cfr. nuovo art. 33, comma 1: «Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto»; cfr. altresì nuovo art. 34-ter), diffonderà ulteriormente l’utilizzo della modalità virtuale per lo svolgimento delle discussioni. Si eviteranno, così, i bizantinismi del precedente sistema, che dapprima richiedevano specifiche motivazioni per disporre l’udienza da remoto (art. 27 D.L. n. 137/2020) e poi l’unanimità della richiesta o, in caso di udienze monocratiche o cautelari, specifiche ragioni per disporre l’udienza in presenza nel caso in cui l’altra parte chiedesse di partecipare da remoto (art. 4 L. n. 130/2022). Principi implicanti un certo margine di discrezionalità che alcuni giudici, particolarmente affezionati alle modalità tradizionali di svolgimento dell’udienza in presenza, potevano interpretare in modo – diciamo così – particolarmente rigoroso1.

Soltanto nel caso in cui il giudice, disposta la testimonianza scritta ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, ed esaminate le risposte o le dichiarazioni, ritenga di chiamare il teste a deporre davanti a lui, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 257-bis c.p.c., dovrebbe essere considerata la necessità di presenza fisica quanto meno del teste, poiché la valutazione dell’attendibilità della deposizione di un testimone richiede la considerazione di un complesso di espressioni e gesti che solo in presenza possono essere apprezzati in modo appropriato.

B. Se queste modifiche incidono direttamente sul giudizio tributario, il potente rafforzamento degli strumenti digitali richiesto dalla legge delega e implementato dallo schema di decreto sul procedimento tributario renderà sempre più frequenti i casi in cui il giudice tributario sarà chiamato a valutare l’attendibilità di accertamenti fondati proprio sull’utilizzo di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale e sull’analisi automatizzata del rischio.

Mi riferisco, in particolare, ai meccanismi che consentiranno la ricostruzione induttiva del reddito sulla base del potenziamento dell’incrocio dei contenuti delle banche dati tributarie e non solo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), c) ed f), L. n. 111/2023.

Di là da ciò, non si può peraltro omettere di rilevare come la più significativa delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel diritto tributario rimarrà probabilmente esclusa dal sindacato giurisdizionale.

Mi riferisco al concordato biennale.

Secondo quanto emerge dalla legge delega (art. 16, comma 1, lett. g, num. 2) e dallo schema di decreto delegato, il concordato sarà frutto di una proposta confezionata dall’Amministrazione finanziaria in via del tutto automatizzata, sulla base dell’elaborazione algoritmica dei dati dichiarati dal contribuente. L’Agenzia dell’Entrate appronterà un algoritmo di calcolo del reddito dei contribuenti, elaborando la generalità dei dati posti a disposizione delle banche dati tributarie: più in particolare, tale algoritmo dovrà consistere in una funzione che collega alcuni dati di partenza (ad esempio, il settore merceologico, il personale dipendente, una serie di grandezze economiche) con una quantificazione media del reddito che a esso si associa (secondo un’analisi dei redditi dichiarati da tutti i contribuenti). Il contribuente dovrà poi caricare i suoi personali dati di partenza sul portale dell’Agenzia delle Entrate e attendere la quantificazione del reddito che l’algoritmo darà sulla base di essi. La permanenza dell’obbligo di dichiarazione dei dati reddituali effettivi, a pena di decadenza dal concordato (qualora l’infedeltà dichiarativa superi una certa soglia), garantirà il costante aggiornamento dei dati degli archivi tributari sulla base delle grandezze reali e il conseguente costante aggiornamento dell’algoritmo.

Ebbene, in questo meccanismo, che rappresenta il coronamento della richiesta da lungo tempo avanzata da parte della dottrina di procedere a una differenziazione delle modalità di calcolo del reddito delle piccole imprese rispetto alla ordinaria quantificazione su base contabile, la proposta di concordato confezionata in via automatizzata dal sistema non sembra né discutibile, né impugnabile. Non sembra discutibile, poiché la norma non prevede una fase di contraddittorio al riguardo con l’Amministrazione finanziaria. Non sembra impugnabile, anzitutto, perché non compresa tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e, in ogni caso, perché il diritto potestativo del contribuente di aderirvi o meno non sembra eccitare un interesse ad agire dotato del carattere di immediatezza nel caso in cui il contribuente ritenga la proposta non sufficientemente conveniente.

Sarà, allora, essenziale la fase di elaborazione del decreto ministeriale, che dovrà definire la metodologia della formulazione di tali proposte e gli algoritmi che ne stanno alla base. Sarà importante, in particolare, che in tale fase di elaborazione siano coinvolte anche categorie rappresentative dei contribuenti e dei professionisti e, in ogni caso, rimarrà ferma l’eventuale sindacabilità di fronte al giudice amministrativo, sulla base dei principi costantemente affermati dal Consiglio di Stato in materia di Intelligenza Artificiale.

C. In questo quadro di imponente sviluppo dell’uso dell’Intelligenza Artificiale in materia tributaria si inseriranno altresì gli strumenti posti a disposizione dal Prodigit.

Alcuni ulteriori ambiti potrebbero essere esplorati in questa direzione.

Si potrebbe pensare a forme di automazione delle decisioni in ordine al vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso (art. 27 D.Lgs. n. 546/1992) o di concessione o meno di misure cautelari inaudita altera parte (anche a vantaggio del Fisco, ad esempio nelle ipotesi dell’art. 22 D.Lgs. n. 472/1997).

Con riguardo alle prime, si potrebbe ad esempio automatizzare il vaglio di verifica della tempestività del ricorso e del deposito. Con riguardo alle seconde, si potrebbero tipizzare indici in presenza dei quali conferire rilievo preponderante all’elemento del periculum in mora in attesa della valutazione in contraddittorio anche dell’elemento rappresentato dal fumus boni iuris. Tali elementi, indicati in apposite campiture di compilazione dell’applicativo di deposito degli atti processuali del Sigit, potrebbero agevolmente essere analizzati dall’algoritmo ed emettere decisioni automatizzate immediate. Il limite di tali meccanismi, ovviamente, è l’esser rimessi alle dichiarazioni unilaterali delle parti e, pertanto, in caso di contestazione dovrà essere assicurata una valutazione umana in contraddittorio tra le parti.

In senso più ampio, si potrebbe evolvere il portale di deposito telematico degli atti in modo tale, per un verso, che non occorra l’intervento segretariale umano per l’apertura delle buste e conseguente assegnazione dei protocolli e, per altro verso, che i dati caricati dalle parti nel portale entrino automaticamente a formare l’epigrafe della decisione, senza necessità di intervento umano per la compilazione di tale campo del provvedimento.

Un campo nel quale l’utilizzo di sistemi di giustizia predittiva si presta a trovare ampia e proficua applicazione generalizzata è quello delle controversie catastali.

In effetti, almeno nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, i procedimenti di attribuzione di classamento e rendita si fondano strutturalmente sul metodo comparativo (in particolare, sulla comparazione tra l’unità tipo e l’unità oggetto di accertamento: cfr. art. 11 D.L. n. 70/1988) e la comparazione ha ad oggetto, non già risultati di decisioni giuridiche, ma caratteristiche strutturali e urbanistiche di beni fisici. Correlativamente, sussistono tutti i presupposti per predisporre algoritmi validamente capaci di compiere tale comparazione e sistemi suscettibili di organizzare in modo preciso e funzionale la ricostruzione della premessa maggiore del sillogismo giudiziario.

Il contenzioso catastale, quindi e quanto meno con riferimento alle controversie relative a classamento e attribuzione di rendita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, potrebbe davvero essere un ambito in cui sperimentare e applicare in modo pieno forme di giustizia predittiva di fronte alle Corti di Giustizia tributarie.

(*) Si tratta del testo della relazione tenuta dall’Autore al Convegno “Intelligenza artificiale: dall’AI Act al ruolo del Giudice Europeo e del Giudice Tributario Nazionale”, svoltosi nell’Università di Genova il 22 novembre 2023.

1 Si dava così la stura a bizzarre decisioni, come quella della Corte di Giustizia di II grado di Catanzaro, decreto prot. n. 28354/2023 che interpretava la norma di cui all’art. 4 L. n. 130/2022 nel senso di richiedere, anche a fronte di istanza congiunta delle parti, comprovate ragioni per disporre l’udienza da remoto, negandone la sussistenza per dei difensori con studio a oltre 800 km di distanza e mezza giornata di viaggio.

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