Notifica degli atti processuali a mezzo PEC e conseguenze in caso di inosservanza delle forme previste per il deposito telematico degli atti e dei documenti

Di Stefano Didoni -

(commento a/notes to Cass., 8 giugno 2023, n. 16189)

Abstract

L’articolo esamina il principio giuridico espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza pubblicata l’8 giugno 2023, con il quale viene chiarito che la violazione delle disposizioni in materia di notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e di deposito telematico degli atti può comportare la nullità (sanabile) della notifica dell’atto introduttivo. L’articolo affronta le tematiche della regolarità della notificazione a mezzo PEC e della prova, soffermandosi sulle differenze tra processo civile telematico e processo tributario. Ci si sofferma, infine, sull’applicabilità delle regole telematiche ai ricorsi tributari davanti alla Corte di Cassazione a partire dal 1° gennaio 2023, evidenziando la semplificazione offerta dalle notifiche della PEC e dal deposito telematico nei ricorsi tributari presso la Corte di Cassazione

The use in the trial of certified email (PEC) for notifications and consequences in case of non-compliance with the prescribed procedures for the electronic filing of documents to the court. – The article discusses a legal principle established by the Court of Cassazione in a judgment published on June 8, 2023. The principle clarifies that the violation of regulations and technical rules pertaining to notification with certified email (PEC) and electronic filing of documents may result in the nullity of the notification of the initiating document in a trial but not its complete non-existence. The article also addresses the differences between telematic civil and tax processes, emphasizing the applicability of telematic rules to tax appeals before the Court of Cassation from January 1, 2023. It further highlights the simplification provided by certified email notifications and electronic filing in tax appeals at the Court of Cassation.

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contenuto della notificazione a mezzo posta elettronica certificata. – 3. Il deposito telematico della notificazione. – 4. Il controllo sulla regolarità della notifica da parte del giudice. – 5. Raccordo tra processo tributario e civile telematico nel grado di legittimità.

 

 

1. La Corte di Cassazione, con il principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 16189, pubblicata l’8 giugno 2023, ha chiarito che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazioni degli atti processuali a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) e di deposito con modalità telematiche determina la nullità e non l’inesistenza della notifica.

Il principio è in linea con il regime delle nullità processuali, incluse quelle relative alla notifica, che sono di regola sanabili se l’atto raggiunge lo scopo (artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo Cass., sent. 8 novembre 2017, n. 26476 la costituzione del convenuto sana ogni vizio) o mediante altri rimedi (come la rinnovazione ex artt. 162, comma 1, e 291, comma 1, c.p.c. o l’applicazione della rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c.). Se la nullità della notificazione dell’atto introduttivo viene rilevata nei gradi di impugnazione, il processo retrocede con rimessione al primo giudice (artt. 354, comma 1, e 383, comma 3 c.p.c.), come rilevato nella pronuncia in commento, «perché il giudizio sia rinnovato a contraddittorio integro e correttamente instaurato».

L’atto inesistente, diversamente dall’atto nullo, non può essere corretto, sanando il vizio. Esso, quindi, non è idoneo a produrre effetti processuali. Ad esempio, nel processo tributario, se il giudice rileva la nullità della notifica del ricorso può disporre la rinnovazione, previa rimessione in termini ove sia maturata la decadenza (Cass., Sez. Un., sent. 18 dicembre 2018, n. 32725). Invece, se la notifica è inesistente ed è decorso il termine per la proposizione del ricorso, quest’ultimo è inammissibile e l’atto non è più contestabile (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992).

In tema di notificazioni la giurisprudenza di legittimità ravvisa l’inesistenza «oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917; in tema di inesistenza della notifica si veda anche Cass., sent. 27 aprile 2017, n. 13090; Cass., ord. 15 febbraio 2019, n. 4529). La categoria dell’inesistenza introduce quindi delle ipotesi di nullità (insanabile) per inosservanza delle forme previste per gli atti del processo senza incorrere nella violazione del principio di tassatività (art. 156, comma 1, c.p.c.).

Per quanto riguarda le notifiche con modalità telematiche esse sono eseguite mediante l’utilizzo della PEC, il cui funzionamento è disciplinato dal D.P.R. n. 68/2005 e dal D.Lgs. n. 82/2005, oltre che dal D.M. 2 novembre 2005, concernente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione della PEC. Può essere utilizzata, facoltativamente, per la «notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale» (artt. 1 e 3-bis, L. n. 53/1994 e art. 55 L. n. 69/2009), mentre è obbligatoria per le notifiche nel processo tributario, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (ad eccezione delle controversie entro il limite di valore indicato nell’art. 12, comma 2).

Le ipotesi di nullità della notificazione di un atto processuale eseguita a mezzo PEC sono individuate dall’art. 11, comma 1, L. n. 53/1994 che, diversamente dall’art. 160 c.p.c., ne estende la rilevanza anche ai casi in cui «mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi» per eseguire la notifica e «se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti» sulle modalità e il contenuto della notifica. Inoltre, la nullità della notifica eseguita a mezzo PEC ex L. n. 53/1994, per espressa previsione, è rilevabile d’ufficio.

La giurisprudenza di legittimità riconosce l’operatività, anche per le notifiche a mezzo PEC, della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. Un., sent. 18 aprile 2016, n. 7665).

Nel processo tributario, invece, l’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e le disposizioni attuative (D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e D.M. 4 agosto 2015) non introducono espressamente specifiche ipotesi di nullità della notifica eseguita a mezzo PEC. Poiché la regolarità e la tempestività della notifica costituiscono cause di inammissibilità del ricorso, i vizi del procedimento notificatorio sono rilevabili d’ufficio.

La pronuncia in commento estende la disciplina della nullità della notifica (sanabile) alla violazione della normativa regolamentare che disciplina il deposito telematico della documentazione relativa alla notificazione, ravvisandone la necessità «in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale» (il riferimento è all’art. 19-bis, comma 5, del Provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, contenente le specifiche tecniche previste dal D.M. n. 44/2011, il quale richiama l’atto notificato ai sensi della L. n. 53/1994 e le ricevute di accettazione e di consegna previste dall’art. 3-bis, comma 3).

2. La pronuncia in commento offre quindi l’occasione di svolgere alcune considerazioni in tema di notifica a mezzo PEC e di deposito telematico degli atti processuali, sia sotto il profilo della validità della notificazione, sia della prova del perfezionamento della notifica ai fini della regolarità del contraddittorio.

La validità della notifica presuppone, in primo luogo, che notificante e destinatario siano muniti della PEC e che tale indirizzo sia censito in un pubblico elenco (la disciplina rientra nell’ambito del c.d. “domicilio digitale”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. n-ter), D.Lgs. n. 82/2005 ed è obbligatorio per i soggetti individuati dall’art. 3-bis, comma 1, del CAD). Nel processo tributario gli elenchi validi per le notificazioni sono individuati dal D.M. n. 163/2013, richiamato dall’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92. Per le agenzie fiscali l’indirizzo PEC estratto deve essere quello dell’ufficio con legittimazione processuale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 546/1992 ossia l’ufficio «al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso». Nel processo civile l’art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994 fa generico riferimento alla nozione di «pubblici elenchi» (la cui individuazione è contenuta nell’art. 16-ter, comma 1, D.L. n. 179/2012). Per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 «la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179» (ossia l’indirizzo risultante dall’IPA previsto dall’art. 6-ter del medesimo decreto e dall’art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 82/2005), salvo «quanto previsto (…) in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» (art. 3-bis, comma 1-bis, L. n. 53/1994, inserito dal D.Lgs. n. 149/2022), mentre ai procedimenti pendenti a tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 149/2012).

La notifica in materia civile effettuata ad un indirizzo non presente nei pubblici elenchi è nulla, ai sensi dell’art. 11 L. n. 53/1994.

Nel processo tributario, invece, la circostanza che le notificazioni «sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di p.e.c.» risultante da pubblici elenchi è prevista da una fonte secondaria (artt. 5, 7 e 9 D.M. n. 163/2013, richiamato dall’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992).

La giurisprudenza di legittimità non sembra avere un orientamento consolidato sul punto (Cass., ord. 27 giugno 2019, n. 17346 ha ritenuto inesistente la notifica; in senso contrario, seppure incidentalmente, Cass., ord. 19 gennaio 2023, n. 1702).

Le notificazioni effettuate nel corso del processo, comprese le impugnazioni, sono effettuate all’indirizzo PEC indicato come domicilio digitale del difensore nel ricorso o nell’atto di appello (artt. 18 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e 6, commi 1 e 3, D.M. n. 163/2013; per il processo civile si vedano gli artt. 330 c.p.c. e 16-sexies D.L. n. 179/2012, modificato dall’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 149/2022). La notifica dell’impugnazione eseguita con altre modalità o nei confronti di un diverso soggetto è nulla (Cass., sent. 12 novembre 2021, n. 33806; Cass., sent. 23 maggio 2019, n.14140; Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).

La notificazione in materia civile deve essere accompagnata dalla relazione di notificazione, redatta dal difensore «su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata» (art. 3-bis, comma 5, L. n. 53/1994).

Nel processo tributario non è previsto che il difensore rediga e inserisca nella busta la relazione di notificazione, con la conseguenza che la mancanza di essa non determina né l’invalidità della notifica né l’inammissibilità del ricorso (la circ. 4 luglio 2019, n. 1/DF ha tuttavia fornito indicazioni sul contenuto della busta, ricalcando il contenuto dell’art. 3-bis L. n. 53/1994).

Per quanto riguarda la procura alle liti rilasciata al difensore, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., essa «si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato» (art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 48/2013). Anche nel processo tributario la procura rilasciata ai sensi dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992 su documento informatico (nativo digitale ovvero prodotto mediante estrazione di una copia per immagine su supporto informatico dell’originale rilasciato su supporto cartaceo) deve essere inserita nel messaggio PEC insieme all’atto cui si riferisce (artt. 4 e 9 D.M. n. 163/2013, nel secondo caso è attestata conforme ex art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 mediante sottoscrizione con firma digitale da parte del difensore, come previsto dall’art. 25-bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992).

Perciò se il documento informatico contenente la procura non è inserito nella busta della notifica a mezzo PEC, essa non può considerarsi apposta “in calce” all’atto cui si riferisce e, dunque, sarebbe rilevabile il difetto di ius postulandi.

Il ricorso tributario sarebbe quindi inammissibile qualora sia sottoscritto dal difensore e contenga l’indicazione dell’incarico (art. 18 comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992), che postula la preesistenza o la coesistenza della procura, ma quest’ultima non sia notificata insieme all’atto cui si riferisce (Cass., Sez. Un., sent. 21 dicembre 2022, n. 37434 ha ritenuto che l’inesistenza o la mancanza agli atti processuali della procura alle liti non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.).

In assenza di riferimenti alla procura nel ricorso, invece, potrebbe trovare applicazione l’art. 125, comma 2, c.p.c., in virtù del quale la procura può essere rilasciata «in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata».

Inoltre, ancorché abbia scarsa applicazione, va ricordato che nel giudizio tributario l’incarico al difensore può essere conferito in udienza (art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992).

Nel giudizio di cassazione la mancanza originaria della procura speciale in calce all’atto determina l’inammissibilità del ricorso (Cass., ord. 7 aprile 2023, n. 9542, non operando gli artt. 125, comma 2, e 182 c.p.c.).

Infine, assume rilevanza l’assenza della sottoscrizione da parte del difensore del documento informatico contenente l’atto notificato a mezzo PEC.

Il difensore, come noto, deve sottoscrivere l’atto introduttivo (artt. 125 c.p.c. e 18, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992). Nel processo tributario «il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico (…) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale» (art. 10 delle specifiche tecniche di cui al D.M. 4 agosto 2015 del Ministero delle Finanze adottato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.M. n. 163/2013, come modificato dal D.M. 21 aprile 2023). Analoga disciplina è prevista nel giudizio civile (art. 12 delle specifiche tecniche contenute nel Provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014 adottato ai sensi dell’art. 34 D.M. n. 44/2011).

Il ricorso al giudice tributario privo di sottoscrizione del difensore, come noto, è inammissibile (art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992). In questo caso la nullità colpisce l’atto processuale, che risulta privo di un elemento essenziale, essendo irrilevante sindacare la validità o meno della notifica (Cass., sent. 6 febbraio 2019, n. 3379 ha ritenuto che «il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell’avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali»; Cass., ord. 31 luglio 2019, n. 20617 ha tuttavia ritenuto inesistente l’atto solo qualora la sottoscrizione non sia comunque «desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso»; Cass., sent. 30 giugno 2015, n. 13314, ha ritenuto che l’assenza di sottoscrizione sulla copia spedita per la notifica «non comporta nullità dell’atto introduttivo, qualora non abbia recato un concreto pregiudizio alla difesa della controparte, purché sia debitamente sottoscritto l’originale depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione», conforme Cass., ord. 30 marzo 2017, n. 8213).

L’assenza di sottoscrizione digitale dell’atto contenuto in un documento informatico dovrebbe, quindi, determinare l’inammissibilità del ricorso, al pari della mancanza di sottoscrizione autografa sull’originale dell’atto contenuto in un documento analogico spedito per la notifica nelle forme ordinarie (propende per l’inammissibilità Comm. trib. regionale Lombardia, sent., 31 gennaio 2022, n. 264; in senso contrario Comm. trib. regionale Piemonte, sez. III, sent. 27 luglio 2022, n. 814, Comm. trib. provinciale Cosenza, sez. I, sent. 11 ottobre 2021, n. 5290, Comm. trib. provinciale Bologna, sez. I, sent. 25 gennaio 2022, n. 107).

La giurisprudenza di legittimità in un recente arresto ha tuttavia escluso la nullità dell’atto informatico privo di sottoscrizione digitale, non essendo tale ipotesi prevista dalla legge (come per l’atto introduttivo analogico) e, in ogni caso, ritenendo che «all’omessa sottoscrizione digitale devono applicarsi i principi affermati da questa Corte in tema di mancata sottoscrizione della copia cartacea del ricorso per cassazione notificato nelle forme ordinarie; ovverosia che tale omissione non comporta nullità dell’atto introduttivo, qualora non abbia recato un concreto pregiudizio alla difesa della controparte, purché sia debitamente sottoscritto l’originale depositato presso la cancelleria» (Cass., sent. 28 giugno 2018, n. 17020). Le argomentazioni spese non sembrano però superare un opposto orientamento, secondo il quale «l’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal D.Lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico» (Cass., ord. 8 giugno 2017, n. 14338).

La fattispecie del ricorso informatico privo di sottoscrizione digitale, notificato e depositato con modalità telematiche, non è stata affrontata in modo esaustivo dalla giurisprudenza di legittimità (incidentalmente, Cass., Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Un., sent. 18 aprile 2016 n. 7665). Da ultimo la Suprema Corte (Cass., ord. 9 giugno 2023, n. 16454) ha rimesso alle Sezioni Unite il caso di un ricorso per cassazione, contenuto in un documento c.d. nativo digitale notificato a mezzo PEC e privo di sottoscrizione digitale da parte del difensore della parte pubblica (va precisato che non era stato depositato l’atto informatico e le ricevute di notifica, ma una copia analogica con l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall’art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994, applicandosi il regime anteriore al D.Lgs. n. 149/2022). Il caso dal quale origina l’ordinanza è di notevole interesse poiché, astrattamente, non essendo necessario il rilascio della procura speciale in caso di patrocinio assunto dall’Avvocatura dello Stato per la parte pubblica, non potrebbe operare la specifica ipotesi di sanatoria costituita dalla presenza della sottoscrizione nella procura in calce all’atto introduttivo qualora quest’ultimo ne risulti privo (sul punto, Cass., ord. 31 luglio 2019, n. 20617).

3. Il difensore deve effettuare il deposito dell’atto introduttivo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 196-quater disp. att. c.p.c. e art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 mediante il punto di accesso al processo civile telematico o il Sigit). Se la notifica è avvenuta a mezzo PEC l’atto processuale e i documenti relativi alla notifica sono costituiti esclusivamente da documenti informatici. Anche gli atti notificati nelle forme ordinarie devono essere depositati telematicamente, insieme alla documentazione relativa alla notifica.

Ciò vale anche nel giudizio di legittimità (ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 149/2022 per i procedimenti instaurati dal 1° gennaio 2023; l’informatizzazione del giudizio di legittimità era già stata oggetto di sperimentazione ex art. 221, comma 5, D.L. n. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.L. n. 228/2021). Il ricorso per cassazione depositato con modalità non telematiche è improcedibile (Cass., ord. 20 aprile 2023, n. 10689).

Viene quindi superata la diversità di procedure che aveva contraddistinto i gradi di merito del giudizio tributario (esclusivamente telematici) dal giudizio in Cassazione (facoltativamente telematico per la notifica e analogico per il deposito). Dato l’obbligo di deposito con modalità telematiche esteso al grado di legittimità, per il deposito del ricorso non sarà più necessario procedere all’estrazione di copia analogica della documentazione relativa alla notifica effettuata a mezzo PEC (art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994).

I documenti informatici relativi alla notifica effettuata a mezzo PEC sono composti dalle ricevute (in formato “eml”) rilasciate dal gestore della PEC di accettazione e di consegna. Quest’ultima, in particolare, contiene il messaggio di notifica e gli atti allegati (art. 19-bis, comma 5, Provv. 16 aprile 2014, con la precisazione che la ricevuta di consegna deve essere quella “completa” ai sensi dell’art. 18, comma 6, D.M. n. 44/2011, per il processo tributario art. 9, comma 2, D.M. n. 163/2013).

In fase di deposito, per gli atti processuali notificati a mezzo PEC non è richiesta l’attestazione di conformità da parte del difensore, poiché gli artt. 196-novies disp. att. c.p.c. e 25-bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 consentono al difensore che si costituisce con modalità telematiche di attestare la conformità solo dell’atto processuale «formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme» (sul punto Cass., ord. 16 gennaio 2023, n. 981).

Nel processo tributario tuttavia la giurisprudenza ha esteso l’onere di attestazione previsto per il deposito del ricorso la cui copia è notificata mediante raccomandata (art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992) anche al ricorso notificato a mezzo PEC (Corte di Giustizia tributaria I grado di Napoli, sent. 3 novembre 2022, n. 10220). In assenza di attestazione, però, solo una difformità effettiva potrebbe comportare l’inammissibilità (Cass., sent. 7 aprile 2022, n. 11271, conforme Cass., sent. 1° dicembre 2020, n. 27388; in senso contrario Cass., ord. 7 febbraio 2020, n. 2887).

Per quanto riguarda il deposito della procura alle liti, la “congiunzione” mediante strumenti informatici ai fini di considerare quest’ultima apposta in calce all’atto cui si riferisce, avviene mediante l’inserimento del documento informatico, firmato digitalmente, nella “busta” telematica trasmessa alla cancelleria o segreteria.

Nel processo tributario, tuttavia, l’art. 25-bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede il potere di certificazione di conformità del difensore per qualsiasi «documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme» (non solo per gli atti processuali di parte e per i provvedimenti del giudice, come previsto dall’art. 196-novies, comma 1, disp. att. c.p.c.). Il difensore tributario avrebbe quindi l’onere, nei gradi di merito, di attestare la conformità della procura alle liti rilasciata su documento analogico. La medesima regola si applicherebbe altresì ai documenti probatori, qualora la copia per immagine depositata sia estratta da un documento analogico originale o da una copia conforme rilasciata da un pubblico ufficiale.

4. Il deposito telematico della documentazione relativa alla notificazione a mezzo PEC con modalità ovvero in formato diverso da quelle descritte può comportare la declaratoria della nullità della notifica da parte del giudice, ancorché essa sia formalmente valida e regolare, poiché tali forme sarebbero «previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale».

Secondo la pronuncia in commento soltanto il rispetto delle forme previste dal processo telematico consente al giudice di ritenere valida la notifica e provato il suo perfezionamento (attraverso l’apertura del documento informatico contenente la ricevuta di consegna e l’accertamento della presenza dell’atto notificato nella disponibilità del destinatario), poiché essa ha la funzione, oltre che di fornire la notizia formale dell’atto processuale notificato, di «realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio» (sul punto Cass., sentenza 12 maggio 2005, n. 10021 in tema di prova del contenuto della notifica mediante raccomandata).

La produzione potrebbe avvenire anche nel corso del giudizio (ex art. 101, comma 2, c.p.c.) senza incorrere nella declaratoria di nullità. In ogni caso la nullità della notifica è sanabile se l’atto ha raggiunto lo scopo, qualora «la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta» (in senso contrario, Cass., sent. 7 ottobre 2015, n. 20072 ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, ravvisando l’inesistenza della notificazione a causa dell’omessa produzione della ricevuta di avvenuta consegna e di quella accettazione della notifica a mezzo PEC ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994).

Inoltre, la nullità non opera qualora non sia possibile procedere al deposito dei documenti informatici, purché il difensore effettui il deposito dei documenti relativi alla notifica con altre modalità consentite dalla legge, eventualmente anche in modalità analogica (art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994, art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992).

La pronuncia non affronta le tematiche relative agli aspetti “patologici” della notificazione a mezzo PEC, specie con riguardo ai casi in cui la notifica non si sia perfezionata per causa non imputabile al notificante, come nei casi della casella PEC del destinatario incapiente o inattiva, che richiederebbero di rinnovare la notificazione con le modalità ordinarie (sul punto Cass., Sez. Un., sent. 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., sent. 11 febbraio 2020, n. 3164; Cass., ord. 24 gennaio 2023, n. 2193, che ha però ritenuto invalida la notifica qualora trascorra un lasso di tempo apprezzabile prima della rinnovazione).

5. La normativa e le regole tecniche del processo civile telematico si differenziano da quelle del processo tributario telematico. Le regole tecniche del primo si applicano però nel giudizio tributario di legittimità. Ciò è dovuto a ragioni sia di carattere tecnico (ossia che il Sigit non opera per il giudizio di cassazione), sia di natura sistematica (art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992). Le conseguenze non operano solo sul piano teorico posto che, applicandosi le regole del codice di rito e le norme di attuazione, eventuali disposizioni specifiche previste per il rito tributario non operano (Cass., Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053).

Poiché la notifica a mezzo PEC nel grado tributario di legittimità avviene ai sensi della L. n. 53/1994 il difensore, stando alla pronuncia in commento, ha l’onere di fornire la prova, a pena di nullità della notifica (rilevabile d’ufficio), che essa sia stata effettuata in conformità alla legge e, inoltre, che si sia perfezionata per il destinatario, in base alle regole tecniche del processo civile telematico per la notifica e il deposito degli atti e dei documenti processuali.

Tenuto conto delle specificità del processo tributario telematico, l’estensione del principio espresso nella pronuncia ai gradi di merito dovrebbe operare con cautela, in modo che non si presti ad eccezioni strumentali e pregiudizievoli per i ricorsi dei contribuenti. In particolare, va considerato che il deposito delle ricevute di accettazione e di consegna del ricorso notificato a mezzo PEC (in formato “eml”) è previsto – almeno formalmente – solo dal 15 maggio 2023 (per effetto delle modifiche apportate all’art. 10, comma 2, D.M. 4 agosto 2015 da parte del D.M. 21 aprile 2023).

In tale contesto, considerato che la notifica a mezzo PEC e il deposito telematico offrono un maggior grado di semplificazione quanto alle modalità di effettuazione della notifica e alla prova del suo perfezionamento, è auspicabile che la Corte di Cassazione consolidi un orientamento non eccessivamente formalistico, specie nel grado di legittimità (si vedano, ad esempio, Cass., ord. 5 luglio 2023, n. 19039 in tema di procura speciale; Cass., Sez. Un., sent. 2 maggio 2017, n. 10648 in tema di notifica della sentenza), con particolare riguardo ai casi in cui le irregolarità eventualmente riscontrate in fase di notifica o deposito con modalità telematiche non abbiamo un impatto significativo sul contraddittorio tra le parti.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Batà A. – Carbone V., Le notificazioni, Assago, 2016

Dalla Bontà S., Ancora sul regime della notificazione del ricorso per cassazione in materia tributaria e sulle conseguenze della sua violazione tra nullità ed inesistenza della notifica, in Dir. prat. trib., 2017, 3, 1248 ss.

Mandrioli C. – Carratta A., Diritto processuale civile, Torino, 2022, I Montalcini F. – Sacchetto C., Diritto tributario telematico, Torino, 2015

Pistolesi F., Il processo tributario, Torino, 2023

Russo P. – Coli F. – Mercuri G., Diritto processuale tributario, Milano, 2022 Tesauro F., Manuale del processo tributario, Torino, 2023

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