Spunti in tema di riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie alla luce della legge delega.
Di Edoardo Ianigro
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Abstract
Nel saggio si analizzano i tre punti della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che riguardano la disciplina fiscale delle operazioni di natura straordinaria, offrendo alcuni spunti circa le modalità di attuazione dei relativi principi e criteri direttivi, alla luce delle criticità oggi esistenti.
SOMMARIO: 1. La razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili. – 2. Il riordino del regime di compensazione e di circolazione delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie. – 3. (Segue). Ulteriori questioni aperte in tema di perdite fiscali nel reddito d’impresa. – 4. La sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento.
1. Tra i settori della fiscalità d’impresa la cui riforma è oggetto della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, almeno tre riguardano la disciplina delle operazioni di natura straordinario.
In primo luogo, il legislatore delegato è chiamato a “razionalizzare e semplificare” i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, individuando un’unica disciplina normativa applicabile a tutte le ipotesi di fisiologica emersione di un disallineamento tra valori civilistici e fiscali.
Nel sottolineare la frammentazione dell’attuale disciplina, il “Dossier Tecnico” che accompagna la legge delega cita l’ipotesi tradizionale di riallineamento dettata dall’articolo 176, comma 2-ter, TUIR, e quella alternativa prevista dall’articolo 15, commi da 10 a 12 del D.L. n. 185 del 2008.
E in effetti, pur disciplinando la medesima fattispecie, le due norme mancano di coerenza sia con riferimento agli aspetti operativi che a quelli sostanziali (sul punto, G. ALBANO, Razionalizzazione della fiscalità delle operazioni straordinarie, il fisco, 2023, 15, pag. 1413 ss.).
Con riguardo ai primi, l’intervento legislativo di coordinamento dovrà individuare i tempi e le modalità di esercizio dell’opzione, di versamento dell’imposta sostitutiva e di riconoscimento dei maggiori valori fiscali; in relazione ai secondi, invece, dovrà intervenire per disciplinare omogeneamente la misura dell’imposta sostitutiva e le modalità di ammortamento dei maggiori valori.
Con riferimento a entrambi i profili considerati, il perseguimento di “una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti” richiederà un’attenta ponderazione tra interesse al gettito e attrattività dell’opzione per il contribuente.
Quanto alle modalità di esercizio dell’opzione e alle modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva potranno, per esempio, essere valutate possibilità di dilazione dei versamenti, ipotesi ad oggi prevista per il solo regime di riallineamento ordinario ex articolo 176 cit. Inoltre, è auspicabile che l’intervento legislativo riconosca al contribuente un tempo congruo per valutare la convenienza dell’opzione (per esempio, consentendone l’esercizio anche successivamente alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta a partire dal quale l’operazione straordinaria assume efficacia), ma che sia anche minimizzata la distanza temporale tra l’esercizio della stessa e il riconoscimento dei suoi effetti, così da incentivare, anche finanziariamente, il riallineamento.
Quanto invece agli aspetti sostanziali, le difficoltà riscontrate nel perseguimento di tale contemperamento hanno in passato ispirato la frammentazione legislativa che oggi la delega si propone di ricomporre[1]. A ben vedere, il legislatore che voglia individuare una disciplina omogenea per il riallineamento dei beni disporrà sostanzialmente di due leve, rappresentate dall’importo dell’imposta sostitutiva e dall’orizzonte temporale di fruizione del beneficio. In sede di esecuzione della delega, è auspicabile che il legislatore propenda per l’utilizzo della prima, così da non rischiare, intervenendo sul consolidato sistema degli ammortamenti fiscali, di sostituire una disomogeneità normativa con un’altra.
In questo senso, una soluzione potrebbe essere rappresentata dall’individuazione di un’imposta sostitutiva “tabellare”, che segua le medesime classificazioni dei cespiti attualmente utilizzate per l’ammortamento e che rispetti un rapporto di proporzionalità inversa rispetto alla durata dell’ammortamento. Idealmente, si potrebbe individuare una funzione che associ alla durata tabellare dell’ammortamento di ogni cespite, un importo dell’imposta sostitutiva identificato sulla base di una logica di proporzionalità inversa, che abbia come costante un tasso interno di rendimento stabilito dal legislatore. Con questa soluzione, il regime di riallineamento garantirebbe un’attrattività comparabile per tutte le categorie di cespiti, lasciando al tempo stesso inalterato l’impianto normativo dell’ammortamento fiscale.
Per connessione, è opportuno soffermarsi sinteticamente sulla c.d. “recapture rule”, di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 cit., ritenuta applicabile anche alla rivalutazione ex articolo 15 citato (in tale senso, cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2009), la quale prevede che, ove il cespite oggetto di riallineamento sia ceduto nell’ambito di un’operazione realizzativa entro il quarto anno successivo a quello di esercizio dell’opzione, la plusvalenza (o minusvalenza) realizzata sia calcolata utilizzando come costo fiscalmente rilevante quello anteriore al riallineamento.
A ben vedere, la formulazione è imprecisa, dovendosi scomputare dal valore fiscale da utilizzare quale base di calcolo della plusvalenza (o minusvalenza) anche gli ammortamenti dedotti sui maggiori valori in questione (sul tema, cfr. ASSONIME, Circolare 12 settembre 2008, n. 51). La logica sottostante a tale meccanismo consiste nell’evitare l’arbitraggio per il quale il contribuente, subito dopo aver pagato l’imposta sostitutiva (necessariamente inferiore all’aliquota ordinaria), cede il bene riallineato realizzando una plusvalenza minima o nulla, tassata ad aliquota piena. In tal modo, il contribuente realizza un risparmio d’imposta netto dato dalla differenza tra l’aliquota ordinaria e quella dell’imposta sostitutiva.
Ciò chiarito, laddove la relazione di proporzionalità inversa tra periodo di ammortamento e imposta sostitutiva fosse effettivamente integrata nella nuova disciplina del riallineamento, per ragioni di coerenza sistematica sarebbe ragionevole rivedere la previsione del termine quadriennale della recapture rule: per esempio, tale nuovo termine potrebbe essere rappresentato dal tempo necessario perché il potenziale risparmio d’imposta venga “assorbito” dall’ammortamento del maggior valore riallineato[2]. In questo caso, il rapporto tra periodo di monitoraggio e lunghezza dell’ammortamento dovrebbe essere ispirato a una relazione di proporzionalità diretta. All’aumentare del periodo di ammortamento, infatti, saranno necessari più esercizi per “riassorbire” la differenza originale e, di conseguenza, il rischio di un risparmio d’imposta permarrebbe più a lungo, giustificando l’estensione del periodo di monitoraggio.
2. In secondo luogo, la legge delega prevede il “riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie”.
Nel perseguimento della “tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali”, il legislatore delegato sarà chiamato ad individuare una disciplina omogenea applicabile a tutte le ipotesi di operazioni straordinarie.
L’attuale impianto normativo che regola la riportabilità delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie è rappresentato dall’articolo 84 del TUIR, che disciplina il riporto delle perdite in ipotesi di trasferimento del controllo di una società con perdite fiscali, e dagli articoli 172 e 173 del TUIR, che regolano la riportabilità delle perdite, rispettivamente, in ipotesi di fusione e scissione.
Pur insistendo su fattispecie contigue e, non infrequentemente, soggette a sovrapposizioni (da subito segnalate: v., fra gli altri, R. MICHELUTTI, La nuova disciplina del riporto delle perdite nei casi di fusione e scissione, in Corriere Tributario, 1998, 1781 ss.), le norme citate sottopongono la riportabilità delle perdite a condizioni diverse.
L’articolo 84 cit. la esclude ove, oltre al trasferimento del controllo, la società subisca anche un cambio di attività: questo test “qualitativo” svolge la funzione di accertare la natura “sospetta” dell’operazione nell’ottica del commercio delle c.d. “bare fiscali”. Il divieto in questione non si applica, però, se la società in perdita supera un “test di vitalità”, caratterizzato dall’analisi dell’andamento del valore contabile di ricavi caratteristici e spese per prestazioni di lavoro subordinato, nonché del numero di dipendenti impiegati nell’ultimo biennio, che non può essere inferiore alle dieci unità. La disciplina relativa a fusioni e scissioni prevede, invece, un test di vitalità simile a quello previsto dall’Articolo 84 cit. (benché privo del riferimento al personale impiegato) da applicare in via preliminare e, nel caso sia superato, individua un limite quantitativo al riporto delle perdite.
In primo luogo, in sede di attuazione della delega sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse sui parametri previsti dal test di vitalità che – come sottolineato da autorevole dottrina (cfr. G. ZIZZO, in G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2021, 362-363) – risultano piuttosto approssimativi. Quanto ai dati contabili, infatti, essi possono al più manifestare una flessione della redditività d’impresa, ma non il suo esaurimento, così come il dato relativo al numero di dipendenti, di per sé, non pare indicativo della salute dell’impresa. Al contrario, non è infrequente che società in fase di start-up siano congiuntamente caratterizzate da perdite fiscali e forza lavoro limitata, senza che per questo esse siano classificabili come “bare fiscali” prive di interesse economico.
In secondo luogo, nella ricerca della omogeneità normativa il legislatore delegato dovrebbe valutare l’opportunità di estendere il test “qualitativo” previsto dall’articolo 84 cit. anche alle ipotesi di fusione e scissione (v., in tal senso, S. MARCHESE e L. MIELE, Circolazione e compensazione delle perdite nel consolidato e nelle operazioni straordinarie, in Corriere Tributario, 2023, 5, 425 ss.). In questa ipotesi, tuttavia, si renderebbe necessario modificare quest’ultima disposizione, rendendo il test di vitalità decisivo ai fini dell’an del riporto delle perdite, al pari del test “qualitativo”, o, in alternativa, attribuendogli funzione di “esimente”, analogamente a quanto previsto per fusioni e scissioni.
A prescindere dalla portata che il legislatore deciderà di attribuire al test “qualitativo” sul cambio di attività, sarebbe opportuno che l’intervento legislativo ne chiarisse definitivamente i termini, arginando l’incertezza derivante da interpretazioni dell’Agenzia progressivamente più “aggressive” (sul tema, v. P.L. CARDELLA, Il rifinanziamento del core business ed il riporto delle perdite di periodo, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 19 febbraio 2020).
A tal proposito, si segnalano, ad esempio, la risposta ad istanza di interpello n. 367/2019, che ha individuato un’ipotesi di cambio di attività in corrispondenza di una “rivitalizzazione” di un’impresa con attività pressoché azzerata, benché questa avesse continuato la propria attività nel medesimo ambito industriale e settoriale, e la n. 39/2022, che ha negato il riporto delle perdite alla società di gestione immobiliare che aveva interrotto l’utilizzo diretto degli immobili in favore della locazione a terzi, pur mantenendo invariata la propria composizione patrimoniale. È interessante rilevare che, pur sfuggendo al dato letterale della norma (che fa riferimento all’attività principale in fatto svolta dalla società), le fattispecie in analisi non escludono la possibilità di compensare intrasoggettivamente redditi che, prima del conferimento, erano di pertinenza della conferente e, ora, sono invece realizzati dalla conferitaria. Peraltro, con la ragionevole esclusione dei rami d’azienda, non è scontato che il conferimento di tecnologie, contratti o canali commerciali, determini una diminuzione dei redditi della conferente, che ben potrebbe continuare a goderne.
3. (Segue). In attuazione del principio n. 3 dettato dalla lettera e) dell’articolo 6 della Legge Delega, il Legislatore dovrà procedere alla riforma del limite quantitativo di riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione, rappresentato dal patrimonio netto.
Tale parametro non pare, in effetti, rappresentativo della capacità dell’impresa di generare redditi e, quindi, non garantisce che sia evitata la compensazione intersoggettiva delle perdite. Tale limite quantitativo potrebbe essere più efficacemente individuato nel valore economico attribuito ai complessi societari in sede di definizione del rapporto di cambio, posto che il valore risulterebbe irrobustito dalla negoziazione e recepirebbe le reali aspettative delle parti sui risultati della società incorporata o scissa, perdite incluse.
Per le operazioni straordinarie realizzate all’interno del “medesimo soggetto economico”, la delega prevede che le perdite realizzate “a partire dall’ingresso nel gruppo societario” non debbano essere “penalizzate”.
In quest’ottica, tali perdite potrebbero essere assimilate a quelle realizzate in costanza di consolidato, prevedendone l’integrale riportabilità, non manifestandosi una compensazione intersoggettiva ulteriore rispetto a quella prevista dal regime del consolidato. Qualora si optasse per tale soluzione, per ragioni di coerenza sistematica sarebbe necessario, da un lato, escludere dall’applicazione dell’articolo 84 cit. le operazioni che trasferiscono il controllo all’interno del medesimo gruppo [reintroducendo l’esimente a) e tornando alla formulazione precedente alle modifiche apportate dall’articolo 36, comma 12, lett. b), del D.L. 223/06]; e, dall’altro, subordinare tale assimilazione nel trattamento delle perdite al rispetto degli specifici requisiti richiesti dagli articoli 117 e 120 del TUIR. Se la tutela delle perdite realizzate in seguito all’ingresso nel gruppo non fosse subordinata al rispetto dei citati parametri, il regime del consolidato fiscale sarebbe privato della sua centralità nel garantire omogeneità della disciplina della circolazione infragruppo delle perdite.
Laddove l’indicazione di “non penalizzare” le perdite realizzate dalle società entrate a far parte del gruppo societario fosse tradotta negli interventi sopra indicate, vi sarebbe altresì il superamento di taluni dubbi interpretativi. In particolare, la formulazione letterale dell’articolo 84 cit. individua un periodo di monitoraggio quadriennale entro il quale l’eventuale cambio di attività principale della “bara fiscale” è rilevante ai fini del divieto di riporto delle perdite; tale divieto scatta, tuttavia, solo quando, contestualmente al cambio di attività, ricorre il trasferimento del controllo. La nuova rilevanza attribuita al “gruppo economico” salverebbe definitivamente la riportabilità delle perdite successive all’ingresso nel gruppo, incidendo l’eventuale cambio di attività solo su quelle formate prima dell’ingresso nel gruppo.
In ultimo, l’articolo 6 cit., comma 1, lett. e) n. 4, della delega prevede che venga definita la nozione di “perdite finali”, affinché esse possano essere riconosciute, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria.
In estrema sintesi, si intende rivedere il vigente divieto, posto in capo alla società residente, di avvalersi tanto delle perdite fiscali realizzate dalle società controllate estere, soggette a tassazione separata ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, quanto di quelle realizzate da stabili organizzazioni all’estero in regime di branch exemption, di cui all’articolo 168-ter del TUIR.
E ciò perché, a determinate condizioni, la giurisprudenza europea ne ha consentito la deduzione alla controllante o alla c.d. “casa madre”, interpretando tale divieto come una limitazione della libertà di stabilimento non giustificata dal principio di ripartizione del gettito. Il riferimento è alle perdite fiscali che, per ragioni di fatto o di diritto, siano divenute definitivamente inutilizzabili nello Stato membro di residenza o di localizzazione.
Infatti, a partire dal leading case, la sentenza Marks & Spencer del 13 dicembre 2005, causa C- 446/03, la giurisprudenza della Corte di Giustizia è nel tempo progredita [si vedano, tra le altre, le sentenze (i) A Oy del 21 febbraio 2013, causa C-123/11, che considera perdite finali anche quelle della CFC che venga fusa per incorporazione dalla controllante residente in altro Stato membro; (ii) Lidl Belgium del 15 maggio 2008, causa C-414/06, e Bevola del 15 giugno 2018, causa C-650/16, che hanno sviluppato le riflessioni sull’argomento, estendendo i concetti di perdite finali alle ipotesi di stabili organizzazioni; e (iii) Aures Holdings del 27 febbraio 2020, causa C-405/2018, che ha introdotto nel percorso logico giurisprudenziale le interrelazioni tra la disciplina delle stabili organizzazioni in regime di branch exemption, e quella relativa ai valori fiscali in entrata e in uscita di cui agli articoli 166 e 166-bis del TUIR], ancorché i percorsi logico-decisionali seguiti non siano stati del tutto coerenti (sul tema, R. MICHELUTTI e A. D’ETTORRE, Il regime italiano di branch exemption alla prova delle final losses, in Corriere Tributario, 2021, 11, 953 ss.), talvolta ispirandosi a un criterio di simmetria e territorialità [così, da esempio, nelle sentenze Marks & Spencer, 2005, C-446/03 ; A Oy, 2013, C-123/11; Memira Holding, 2019, C-607/17 e Holmen, 2019, C-608/17); altre volte al principio di capacità contributiva (così nella sentenza Bevola, 2018, C-650/16); altre volte ancora alla coerenza con il trattamento dei valori fiscali in entrata e in uscita (v. la sentenza Aures Holding, 2020, C-405/2018).
4. L’articolo 6, lett. f), della Legge Delega prevede, infine, la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento.
Per quanto concerne i conferimenti d’azienda, la riforma rappresenta l’occasione per sciogliere i dubbi legati alla conferibilità dell’avviamento, nonché alla sua assoggettabilità al regime di “recapture”. Sul punto, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate si è espressa sostenendo che il soggetto conferente debba conservare il medesimo regime fiscale di deducibilità degli ammortamenti dell’avviamento, che non può essere pertanto oggetto di conferimento (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 4 marzo 2010). A supporto di tale tesi, l’Agenzia ha addotto due ordini di ragioni, di natura contabile e fiscale, entrambe criticate in dottrina (ex multis, R. MICHELUTTI e F. ZECCA, La deducibilità degli ammortamenti infra periodali nel conferimento d’azienda, ne il fisco, 2020, 22, 2107 ss. e L. MIELE, Revisione in vista per i conferimenti di partecipazioni detenute in società holding”, in La gestione straordinaria delle imprese, 2023, 2, 84 ss).
Quanto alle prime, la Circolare n. 8/2010 giustifica la non trasferibilità dell’avviamento sostenendo che “la quantificazione dell’avviamento da cancellare deriva da un processo di natura necessariamente valutativa del tutto simile al processo di stima seguito per il test di impairment (così come previsto dallo IAS 36)”. A tal proposito, si rileva che, pur potendo la quantificazione dell’avviamento basarsi su un processo valutativo, la cancellazione è riferibile ad un’operazione di realizzo, nella quale tale valorizzazione è corroborata dalla disponibilità di una controparte a pagarla. Viceversa, laddove anche il conferimento avvenisse intra-gruppo, la tutela delle perdite realizzate all’interno del “gruppo economico” di cui al paragrafo precedente dovrebbe escludere preoccupazioni in merito alla riferibilità degli ammortamenti all’una o all’altra società del gruppo.
Quanto alle seconde l’Agenzia sostiene che “in virtù del principio di neutralità, il soggetto conferente deve conservare, in relazione all’asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento”. Pare del tutto evidente che, se tale ragionamento dovesse essere applicato all’intera azienda o ramo conferito (e nella visione dell’Agenzia non si vede perché così non debba essere), dovrebbe escludersi la conferibilità di tutti i beni ammortizzabili che la compongono. Peraltro, se i concetti di neutralità fiscale e continuità travalicassero l’aspetto quantitativo della valorizzazione dei cespiti, estendendosi al trattamento fiscale degli stessi, si dovrebbe anche concludere nel senso di un’irragionevole e paradossale deducibilità (almeno parziale) della partecipazione ottenuta dalla conferente.
Con riferimento agli scambi di partecipazioni, l’articolo 11-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 34 del 2019 (Decreto Crescita) ha esteso ai conferimenti di partecipazioni non di controllo il regime del realizzo controllato.
In particolare, il “nuovo” comma 2-bis cit. individua delle soglie percentuali minime di partecipazioni oggetto di conferimento e subordina il regime di favore alla circostanza che la società conferitaria sia interamente partecipata dal conferente, con l’intento di favorire la creazione di holding unipersonali. D’altra parte, lo stesso comma 2-bis cit. prevede che, laddove la “conferita” sia una società “la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”, le percentuali quantitative previste nei periodi precedenti debbano verificarsi in capo a “tutte le società indirettamente partecipate”.
In relazione a quest’ultimo aspetto, il legislatore delegato ha l’opportunità di porre rimedio ad alcune incoerenze dell’ordinamento.
Si dovrebbe, in primo luogo, porre fine al dibattito sulla definizione di “società la cui attività esclusiva o prevalente consiste nell’assunzione di partecipazioni”, chiarendo se debba prevalere l’interpretazione della prassi amministrativa, basata sui valori effettivi delle partecipazioni (cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di Interpello n. 869/2021) e ispirata dalla disciplina PEX, o quella individuata dall’articolo 162-bis del TUIR, ritenuta preferibile dalla dottrina (L. MIELE, Razionalizzazione di conferimenti e scambi di partecipazioni con criterio ampio, in Eutekne.info, 15 marzo 2023), che fa invece riferimento ai valori contabili patrimoniali.
L’impostazione sostanzialista della legge delega – che sembra emergere tanto nella valorizzazione del “gruppo economico” quanto nel superamento del limite del patrimonio netto – lascia ipotizzare un’adesione del legislatore delegato al criterio di effettività sposato dalla prassi ministeriale. Tale soluzione consentirebbe, in effetti, di superare le eventuali incoerenze che potrebbero derivare dall’applicazione di principi contabili diversi, ma non convince affatto il percorso argomentativo adottato dall’Agenzia delle Entrate a fondamento della propria soluzione, posto che nessuna dele diverse motivazioni a sostegno della non applicabilità dell’articolo 162-bis cit., pare pienamente convincente.
Da un lato, infatti, si sostiene che la portata dell’articolo 162-bis cit. sia in realtà limitata alla sola disciplina specifica “degli intermediari finanziari, delle holding finanziarie e di quelle non finanziarie nei cui confronti trovano applicazione specifiche disposizioni dell’ordinamento tributario”. Tale affermazione trascura, tuttavia, che il citato articolo 162-bis rientra nel Titolo III, Capo I del TUIR, intitolato “Disposizioni generali”, e che la stessa relazione illustrativa al Decreto ATAD ha riconosciuto centralità sistematica alla norma in oggetto, prevedendo che si applichi a tutte le disposizioni dell’ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti. Dall’altro, dall’identità tra la locuzione utilizzata dall’articolo 177 cit. e quella che compare nell’articolo 87, comma 5 del TUIR (ossia, “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni“) la prassi amministrativa ricava l’applicabilità del criterio del valore effettivo che quest’ultimo articolo prevede per la valutazione dei requisiti PEX: anche in questo caso, tuttavia, non ci si avvede che la formulazione letterale in questione è perfettamente coincidente anche con le definizioni di “società di partecipazione finanziaria” (e non finanziaria) dettate dall’articolo 162-bis cit.
In secondo luogo, la legislazione di attuazione dovrebbe intervenire anche sul dettato dell’art. 177 del TUIR, che consente anche alle operazioni di conferimento di partecipazioni di minoranza qualificate, in società interamente partecipate dal conferente, di beneficiare del regime di realizzo controllato. Ai sensi del relativo comma 2-bis, infatti, se la società conferita è una holding, il realizzo controllato è applicabile solo se le soglie che rendono la partecipazione “qualificata” sono rispettate in capo a tutte le società indirettamente partecipate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
Questa disciplina appare incoerente sistematicamente realizzando un trattamento deteriore nei confronti delle società operative detenute tramite holding, per le quali si applica il “look through” anche ai livelli partecipativi inferiori, diversamente da quanto accade per quelle direttamente detenute. Come già rilevato in dottrina (L. MIELE, Revisione in vista per i conferimenti di partecipazioni detenute in società holding, in La gestione straordinaria delle imprese, 2023, 2, 84 ss.), la scelta legislativa rende probabile l’esclusione dal regime della neutralità fiscale indotta per le holding, producendo un esito ragionevolmente non auspicato dal legislatore, che, anzi, aveva introdotto il comma 2-bis proprio per agevolare il perseguimento della neutralità dei passaggi generazionali.
È, infine, auspicabile che la stessa logica induca il legislatore delegato a superare il requisito dell’unipersonalità della conferitaria. E infatti, le fattispecie di conferimento in società non unipersonali non solo, di per sé, non mostrano carattere abusivo, ma anzi, essendo lo strumento della holding frequentemente usato in ambito di gestione di patrimoni familiari e passaggi generazionali, rappresentano la scelta fisiologica per il conseguimento del risultato economico-giuridico.
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[1] La Legge n. 185 del 2008 (e la successiva integrazione del D.L. n. 98 del 2011) intervenne proprio per rendere più attraente il riallineamento dei valori fiscali di beni immateriali quali marchi e avviamento, soggetti ad ammortamento fiscale in diciotto anni (ex Articolo 103 del TUIR), il cui maggior valore fu reso eccezionalmente ammortizzabile fiscalmente in 5 anni.
[2] Per usare un esempio numerico, se il contribuente decidesse di riallineare il valore fiscale di un cespite (€0) al suo valore contabile (€100) pagando un’imposta sostitutiva che – calcolata sulla base di un rapporto di proporzionalità inversa al suo orizzonte di ammortamento di riferimento – ammonta al 16%, il potenziale risparmio d’imposta, in caso di cessione immediata, ammonterebbe a €8 (€24-€16). In questo scenario, il periodo di recapture potrebbe corrispondere al rapporto tra il potenziale risparmio d’imposta (€8) e l’ammortamento periodico del maggior valore.
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La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
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