L’annullamento in autotutela non implica la consumazione del potere impositivo: brevi riflessioni sulla differenza strutturale tra autotutela sostitutiva ed accertamento integrativo
Di Matteo Demetri
-
(commento a/notes to Cass., 27 marzo 2023, n. 8599)
Abstract
Con la sentenza 27 marzo 2023, n. 8599 la Suprema Corte ha confermato che l’Amministrazione finanziaria – in applicazione del potere di autotutela – può correggere gli errori dei propri provvedimenti nel termine previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, sempreché il provvedimento impugnato non costituisca elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi in ordine al precedente atto nullo. Con l’accertamento oggetto del presente giudizio, in particolare, l’Ufficio ha adottato un provvedimento di rinnovo che non era precluso dal precedente annullamento in autotutela; il quale non implica, infatti, consumazione del potere impositivo. Rimosso, pertanto, con effetto ex tunc l’atto di accertamento ritenuto illegittimo od infondato, l’Amministrazione finanziaria conserva ed anzi è tenuta ad esercitare – nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto – la potestà impositiva. Tale facoltà dell’ente impositore è diversa dall’ipotesi di accertamento integrativo di cui all’art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, che attiene all’integrazione di un precedente avviso in base alla sopravvenuta conoscenza da parte dell’Ufficio di nuovi elementi.
Self-assessment annulment does not imply the consummation of the taxing power: brief reflections on the structural difference between replacement self-assessment and supplementary assessment. – In its judgment No. 8599 of 27 March 2023, the Supreme Court confirmed that the Tax Administration – in application of the power of self-assessment – may correct errors in its own measures within the term provided for by Article 43 of Presidential Decree No. 600 of 1973, provided that the contested act does not constitute circumvention or infringement of any judgment formed in respect of the earlier invalid act. With the assessment at issue in the present case, in particular, the Office adopted a renewal measure that was not precluded by the previous annulment in self-defence. It does not, in fact, imply consummation of the power of taxation. Therefore, having removed, with effect ex tunc, the assessment act deemed unlawful or unfounded, the tax administration retains and indeed is required to exercise – in the permanence of the factual and legal conditions – its power of taxation.
This power of the tax authority is different from the supplementary assessment hypothesis referred to in Article 43(3) of Presidential Decree No. 600 of 1973, which relates to the supplementation of a previous notice on the basis of the knowledge by the office of new elements.
Sommario: 1. I fatti oggetto del giudizio e la conclusione raggiunta dal Supremo Collegio. – 2. Caratteristiche e disciplina dell’accertamento integrativo. – 3. Autotutela sostitutiva e consumazione del potere impositivo. – 4. Breve ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali: riflessioni e spunti in tema di autotutela sostitutiva e legittimo affidamento del contribuente.
1. La Cassazione, con la sentenza 27 marzo 2023, n. 8599, è tornata a pronunciarsi sulla distinzione tra integrazione degli accertamenti ed esercizio del potere di autotutela tributaria. Tale pronunciamento riveste particolare rilievo in quanto effettua un corretto distinguo tra i due istituti. L’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro, prima annullato, infatti, non costituisce integrazione di quest’ultimo, ma consiste nell’esercizio dell’ordinario potere di accertamento, non consumatosi con l’emissione del provvedimento annullato.
La soluzione adottata dalla Suprema Corte appare di interesse sotto molteplici aspetti, offrendo l’occasione per alcune sintetiche riflessioni sulle due differenti ipotesi sopra menzionate e sulla loro rispettiva disciplina.
La vicenda trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, con il quale veniva determinato un maggior reddito da lavoro autonomo.
In pendenza del giudizio di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Bari, l’Agenzia, in data 29 giugno 2012, esercitando i poteri di autotutela, annullava l’accertamento e, di conseguenza, la Commissione pronunziava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L’Ufficio, ritenuta la sussistenza delle condizioni per il raddoppio dei termini, in data 6 novembre 2013, notificava un nuovo avviso, sostitutivo del primo.
Il contribuente impugnava il provvedimento de quo davanti la CTP di Bari che respingeva il ricorso; egli proponeva, dunque, appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale lo rigettava, compensando le spese.
Proponendo ricorso per Cassazione con sei motivi, il contribuente deduceva – per quanto di nostro interesse – la violazione o falsa applicazione dell’art. 43, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973.
In ordine all’asserita violazione dei termini di cui al primo comma della disposizione citata, il Supremo Consesso rilevava che essi fossero raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facessero insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Non era invece richiesta, a tal fine, la sua effettiva presentazione (come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247) e risultavano irrilevanti sia l’esito del procedimento penale (Cass., 8 maggio 2017, n. 11171) sia quello dell’accertamento tributario svolto sulla base di quelle risultanze (Cass., 30 giugno 2016, n. 13483). Quanto al richiamo all’art. 43, comma 3 il Giudice di legittimità affermava che tale disposizione non rilevasse nel caso di specie dato che essa si riferisce all’accertamento integrativo, che attiene all’integrazione o alla modificazione di un precedente avviso in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Ufficio.
Nella fattispecie, di converso, l’Amministrazione finanziaria ha adottato un provvedimento di rinnovo, non precluso dal precedente annullamento in autotutela, il quale non implica consumazione del potere impositivo. Rimosso, infatti, con effetto ex tunc l’atto di accertamento ritenuto illegittimo od infondato, l’Ente impositore conserva ed anzi è tenuto ad esercitare – nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto – la potestà impositiva con gli unici limiti costituiti dal rispetto del termine decadenziale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento e dal divieto di violazione od elusione del giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato.
Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato.
2. Per procedere alla disamina del portato del pronunciamento della Suprema Corte occorre soffermarsi succintamente sulla disciplina degli accertamenti integrativi e sulla differente ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela sostitutiva.
Va sottolineato, anzitutto, come l’accertamento integrativo costituisca eccezione al principio generale dell’unitarietà dell’attività di accertamento. Si tratta, in effetti, di andare a rideterminare l’imponibile di un periodo di imposta già sottoposto ad accertamento.
L’eccezione in parola, tuttavia, trova temperamento nella previsione di alcune stringenti limitazioni, prima tra tutte la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e la loro specifica indicazione, a pena di nullità, nell’avviso stesso.
Con la disciplina de qua si mira a bilanciare due opposte esigenze (per un inquadramento sistematico Artuso E., Sul requisito della “novità” degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo, nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 835, in Dir. prat. trib., 2018, 4, II, 1654 ss.), da un lato l’efficienza ed il buon andamento dell’attività amministrativa, volti a minimizzare la dispersione di energie amministrative, evitando la frantumazione dell’istruttoria e la moltiplicazione degli atti autoritativi; dall’altro la tutela del contribuente, che non viene sottoposto ad una molteplicità di atti che lo costringerebbero ad intraprendere iniziative giurisdizionali con i correlativi costi.
Il presupposto per l’esercizio del potere di integrazione o modificazione, come accennato, è costituito dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. La reiterazione, pertanto, è possibile solamente nell’ipotesi in cui si sia verificato un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi che, se conosciuti antecedentemente, avrebbero portato ad una diversa valutazione dell’imponibile (vedasi Antico G., Accertamento integrativo: orientamenti della giurisprudenza, nota a Cass., 8 giugno 2009, n. 14125, in il fisco, 2009, 29, 4769 ss.).
Per la Corte di Cassazione, in particolare, gli “elementi di novità” devono essere non soltanto non conosciuti ma anche non conoscibili dall’Amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare differentemente, in seconda battuta, dati e documenti già a disposizione.
Il requisito della novità non ricorre, infatti, quando si tratti di diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’Ufficio, dovendosi riconoscere che con l’emissione dell’atto di rettifica l’Ente impositore consuma il suo potere di accertamento in relazione al materiale probatorio a propria disposizione (Cass., 3 aprile 2013, n. 8029).
In ordine alla “conoscenza degli elementi nuovi” risulta quindi sufficiente la mera conoscibilità; allora occorre chiedersi quando tali elementi possano ritenersi conoscibili.
La risposta non la troviamo nella giurisprudenza, il cui compito è risolvere casi singoli, ma prendendo in considerazione la menzionata ratio della disciplina in parola, costituita dalla garanzia di efficienza degli Uffici.
Conoscibile è, pertanto, l’elemento che, sulla base di un’istruttoria diligente e ragionevole, avrebbe potuto essere acquisito prima di notificare l’accertamento della cui integrazione si discute (così Marcheselli A., Accertamenti tributari, poteri del fisco e strategie del difensore, Milano, 2022, 644).
Del resto, come condivisibilmente affermato in dottrina (Pistolesi F., Quale sorte per gli accertamenti integrativi e modificati?, in Riv. dir. trib., 2010, 7/8, II, 387 ss.), non aver apprezzato i dati conoscibili equivale ad aver male impiegato quelli conosciuti.
Al ricorrere di tale presupposto l’Ufficio notificherà un altro avviso nel quale dovrà specificare, a pena di nullità, i fatti in questione ed il modo in cui ne è venuto a conoscenza.
L’accertamento integrativo, a differenza del potere di annullamento, consente all’Ufficio di aggiungere al precedente accertamento legittimo, senza la sua sostituzione, una valutazione della fattispecie che è venuta in rilievo solo per gradi ed è quindi differente sia strutturalmente sia funzionalmente dal potere di annullamento (similmente Russo A., La diversa valutazione degli elementi dell’atto annullato impedisce l’accertamento integrativo, nota a Cass., 10 aprile 2015, n. 11421, in il fisco, 2015, 26, 2587 ss.).
3. Dalle superiori riflessioni è emerso che il potere di accertamento integrativo ha quale presupposto l’avviso di accertamento precedentemente emesso, che continua ad esistere.
L’atto di autotutela, invece, assume ad oggetto un precedente atto di accertamento che è illegittimo ed al quale si sostituisce con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell’atto e può consistere nella mera eliminazione oppure nella sua rimozione e contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento strutturato differentemente (Marcheselli A., Accertamenti tributari, poteri del fisco e strategie del difensore, cit., 645).
Non essendo questa la sede per affrontare compiutamente il tema dell’applicabilità dei principi inerenti all’autotutela amministrativa nel diritto tributario, può essere riportato solamente il principio secondo cui il potere di ius poenitendi costituisce non già un potere distinto ed autonomo bensì un potere immanente a quello originariamente esercitato (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 28 marzo 2018, n. 1959).
Traslando il principio de quo nel diritto tributario, si può sostenere che sia sempre facoltà dell’Amministrazione finanziaria riesaminare le proprie determinazioni (Sabbato G., L’avviso di accertamento come provvedimento amministrativo, relazione svolta nell’ambito del Programma di formazione 2021 per Giudici tributari organizzato dal CPGT in data 22 aprile 2021).
Accanto agli interventi in autotutela ad esito demolitorio viene riconosciuto il potere di autotutela in materia tributaria anche nell’ipotesi di intervento sostitutivo. L’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro, prima annullato, costituisce, infatti, esercizio dell’ordinario potere di accertamento non consumatosi attraverso l’emanazione dell’atto annullato (similmente Marcheselli A., accertamenti tributari, poteri del fisco e strategie del difensore, cit., 645).
Occorre chiedersi se sussistano dei limiti all’esercizio del potere di ritiro e sostituzione di un atto.
In altre parole, bisogna domandarsi quando all’esercizio del potere corrisponda il suo definitivo esaurimento (per un approfondimento sul tema vedasi Marcheselli A., I limiti della c.d. autotutela sostitutiva, tra efficienza amministrativa e diritti del contribuente, in amtrassegnatributaria.it, 26 giugno 2019).
Un primo caso in cui la consumazione del potere è certa – ed anzi espressamente sancita dalla legge – è costituito dal decorso del termine di decadenza per l’emanazione dell’atto. Il termine di decadenza è, in effetti, la dimensione temporale entro cui il potere esiste; decorso quel termine, esso viene a mancare.
Un secondo limite è altrettanto pacifico; tale potere, infatti, pur esercitabile anche in pendenza di giudizio ed anche qualora siano scaduti i termini d’impugnazione dell’avviso di accertamento, è inibito dall’intervenuta sentenza passata in giudicato sul merito della controversia tributaria. Anche senza scomodare il principio della primazia delle pronunce giudiziali sull’esercizio dei poteri, tale limite è dettato dal buon senso in quanto se si concedesse all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela all’esito del giudizio verrebbe meno l’utilità pratica di tutte le decisioni di annullamento.
La pronuncia della Cassazione ed il quadro normativo ricostruito in estrema sintesi ci permettono di svolgere alcune brevi riflessioni.
Va anzitutto premesso che ai fini di una corretta qualificazione giuridica della fattispecie occorre seguire l’insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui gli atti amministrativi devono essere interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo all’effettiva volontà dell’ Amministrazione ed al potere concretamente esercitato; ossia l’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispone, non già per la sola qualificazione che l’Autorità, nell’emanarlo, eventualmente ed espressamente gli conferisca (Cons. Stato, 15 ottobre 2003, n. 6316).
Esplicitato tale caveat, in primo luogo, vanno presi in considerazione alcuni orientamenti dottrinali che assimilano i due istituti esaminati. A tal proposito è stata avallata la tesi (vedasi Cairo P.P., Profili in tema di autotutela nel diritto tributario, in www.boa.unimib.it, 157) secondo cui l’atto di accertamento integrativo costituisca una determinazione di secondo grado, assunta dall’Ufficio a seguito del riesame del provvedimento antecedente che in nulla si distingue da quelli che conducono al ritiro, alla conferma ovvero alla convalida dell’atto di primo grado.
D’altro canto, parte della giurisprudenza (vedasi Comm. trib. centr., XIX, 5 settembre 1985, n. 7475; Comm. trib. centr., VIII, 13 maggio 1988, n. 4183) rinveniva, in passato, lo stesso fondamento positivo dell’autotutela nell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973. Il legislatore, secondo l’orientamento che si riporta, avrebbe, in tal modo, attribuito all’Amministrazione il potere di agire in autotutela per ritirare l’atto impositivo, ma al solo scopo di emanarne un secondo di importo maggiore, in quanto derivante da una variazione in aumento dell’imponibile.
Ad avviso di chi scrive, tale impostazione non può essere condivisa, data la, già compiutamente analizzata, contrapposizione, per così dire, ontologica sussistente tra i due istituti (su questa posizione si assestano, tra gli altri, Stevanato D., L’autotutela dell’amministrazione finanziaria. L’annullamento d’ufficio a favore del contribuente, Padova, 1996, 14 ss.; La Rosa S., A proposito della distinzione tra integrazione degli accertamenti e autotutela tributaria, in Riv. dir. trib., 2003, 11, II, 909 ss.; Falsitta G., Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, 70 ss.; Logozzo M., La distinzione tra avviso di accertamento “sostitutivo” e integrativo o modificativo, nota a Cass., 28 marzo 2002, n. 4534, in Corr. trib., 2002, 33, 2988 ss.). Il potere di accertamento integrativo, del resto, trova fondamento non già nei principi generali sull’autotutela, bensì nel quadro normativo sopra delineato, volto al raggiungimento delle suddette specifiche finalità.
Va considerato, in secondo luogo, che sussiste una difformità di vedute anche in relazione all’ambito di operatività dell’autotutela sostitutiva. Parte della dottrina ha, infatti, ritenuto che possa essere impiegata unicamente per la rimozione di vizi formali (su questa linea, sebbene con la considerazione di ulteriori profili, da ultimo, Perrone A., Riflessioni critiche sul collegamento in autotutela sostitutiva e principio di perennità dell’azione impositiva, in Riv. tel. dir. trib., 5 gennaio 2023, ove l’Autore prende posizione a favore della tesi per cui andrebbero valorizzate la rilevanza e la tipologia del vizio del provvedimento ai fini dell’individuazione della possibilità di attuare l’autotutela sostitutiva).
Tale linea interpretativa ha trovato spazio anche nella più recente giurisprudenza di merito (vedasi Comm. trib. prov. Napoli, sez. XXXV, 2 settembre 2022, n. 8455).
La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, è oggi condivisibilmente orientata nel senso di ritenere che la riforma dell’atto impositivo non sia limitata ai soli vizi formali, ma possa estendersi a tutti gli elementi strutturali dell’atto, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto (ex multis Cass., 10 dicembre 2014, n. 26008, secondo cui l’Ufficio finanziario «in virtù e in forza dell’imperatività che ne connota l’agire, ha il potere di sostituire un precedente atto impositivo illegittimo con innovazioni che possono investirne tutti gli elementi strutturali, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto e, quindi, da quelle dichiarazioni argomentative che, connettendo oggetto e contenuto, formano la motivazione del provvedimento»).
Traguardando la questione da un altro angolo visuale, resta, infine, il problema dei possibili diritti contrapposti del contribuente, il quale, posto quanto sopra, può essere destinatario di un accertamento fondato sulla base degli stessi elementi – rivalutati – posti a base del precedente provvedimento ritirato. A tal riguardo è stato autorevolmente richiamato (vedasi Perrone A., Riflessioni critiche sul collegamento in autotutela sostitutiva e principio di perennità dell’azione impositiva, cit.) il principio della “buona amministrazione”, derivante dall’art. 97 Cost., in forza del quale non dovrebbe consentirsi l’esposizione del contribuente a ripetute forme di esercizio della pretesa impositiva. In alcuni casi, in effetti, la giurisprudenza (Cass., 2 luglio 2008, n. 18054) non ha escluso che il ritiro in autotutela di un atto possa ledere il legittimo affidamento del contribuente.
Pare potersi affermare, tuttavia, che, una volta riconosciuto in capo all’Amministrazione finanziaria il potere di ius poenitendi, finalizzato alla realizzazione dell’interesse pubblico, non paiono residuare margini per una valorizzazione dell’aspetto soggettivo dell’affidamento (similmente Marcheselli A., I limiti della c.d. autotutela sostitutiva, tra efficienza amministrativa e diritti del contribuente, cit.). Tutt’al più, a tutela del contribuente potrebbe immaginarsi, de iure condendo, l’introduzione di un limite cronologico al ritiro, stabilendo che, decorso tale termine, il provvedimento debba ritenersi consolidato.
Sarebbe, pertanto, auspicabile la previsione espressa di un termine temporale da parte del legislatore, sulla falsariga di quanto previsto nell’ambito del procedimento amministrativo.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Antico G., Accertamento integrativo: orientamenti della giurisprudenza, nota a Cass., 8 giugno 2009, n. 14125, in il fisco, 2009, 29, 4769 ss.
Artuso E., Sul requisito della novità degli elementi posti a base dell’accertamento integrativo, in Dir. prat. trib., 2018, 4, II, 1654 ss.
Cairo P.P., Profili in tema di autotutela nel diritto tributario, tesi dottorale, Milano, 2010
Falsitta G., Il ruolo di riscossione, Padova, 1972
Graziano F. – Procopio M., Annullamento di accertamento in autotutela, accertamento sostitutivo e cessazione della materia del contendere, nota a Cass., 21 settembre 2010, n. 19947, in Dir. prat. trib., 2011, 3, 497 ss.
La Rosa S., A proposito della distinzione tra integrazione degli accertamenti e autotutela tributaria, in Riv. dir. trib., 2003, 11, II, 909 ss.
Logozzo M., La distinzione tra avviso di accertamento “sostitutivo” e integrativo o modificativo, nota a Cass., 28 marzo 2002, n. 4534, in Corr. trib., 2002, 33, 2988 ss.
Marcheselli A., Accertamenti tributari, poteri del fisco e strategie del difensore, Milano, 2022
Marcheselli A., I limiti della c.d. autotutela sostitutiva, tra efficienza amministrativa e diritti del contribuente, in amtrassegnatributaria.it, 26 giugno 2019
Perrone A., Riflessioni critiche sul collegamento in autotutela sostitutiva e principio di perennità dell’azione impositiva, in Riv. tel. dir. trib., 5 gennaio 2023
Pistolesi F., Quale sorte per gli accertamenti integrativi e modificati?, in Riv. dir. trib., 2010, 7/8, II, 387 ss.
Russo A., La diversa valutazione degli elementi dell’atto annullato impedisce l’accertamento integrativo, in il fisco, 2015, 26, 2587 ss.
Sabbato G., L’avviso di accertamento come provvedimento amministrativo, relazione svolta nell’ambito del Programma di formazione 2021 per Giudici tributari organizzato dal CPGT in data 22 aprile 2021
Stevanato D., L’autotutela dell’amministrazione finanziaria. L’annullamento d’ufficio a favore del contribuente, Padova, 1996
Tesauro F., Riesame degli atti impositivi e tutela del contribuente, in Giust. trib., 2008, 1, 8 ss.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.