Note minime sulla indennità risarcitoria per perdita di chance
Di Silvio D’Andrea
-
Abstract
La Cassazione torna sulla perdita di chance e decide, tout court, che le somme corrisposte a titolo di risarcimento non costituiscono ricchezza novella tassabile, ma restitutio inintegrum di un danno emergente, a nulla rilevando che siano state determinate utilizzando come parametro il contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore. La controversia, che ruota attorno all’art. 6, comma 2, TUIR, non pare aver considerato (e l’ordinanza della Corte non avrebbe potuto farlo, essendo una valutazione di merito non prospettabile in sede di legittimità) la potenziale plurioffensività del danno derivante da perdita di chance sia di riparazione patrimoniale (danno emergente), sia di “sostituzione” di quei redditi che il soggetto non ha potuto produrre (lucro cessante).
Some initial observation on compensation for loss of chance – According to the recent Supreme Court case law, an amount paid as compensation for the loss of a chance does not constitute new (and taxable) wealth, but rather a restitutio in integrum (i.e., return to the initial conditions) prior to the damage, regardless of whether the latter was liquidated using the national collective labor agreement of the relevant industry as a parameter. The ruling, which involved the interpretation of Article 6, second paragraph, of the Italian Consolidated Income Tax Act (‘Testo Unico delle Imposte sui Redditi’, or TUIR), does not seem to have considered the aptitude of damage from loss of chance to potentially cause both a direct jeopardy (thus in need of patrimonial reparation) and a loss of profit (in terms of lost incomes), which, as such, would be in need of a “replacement”. Nor the Supreme Court could have considered such an issue, since it is a point of fact that, under Italian procedural law, cannot be examined in a Supreme Court case.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Dicotomia lucro cessante/danno emergente e indennità risarcitorie. – 3. Reddito di lavoro dipendente e indennità risarcitorie. – 4. Indennità corrisposta al dipendente per perdita di chance. – 5. Conclusione.
1. Con una decisione prima facie convincente, per quella convinzione già radicata, come qualcosa di risaputo che induce ad una veloce lettura, quasi guidata dall’assonanza del dejà vu, la Suprema Corte, ord. 8 febbraio 2023, n. 3804, richiamando la propria “copiosa” giurisprudenza ha deciso che le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance non costituiscono ricchezza novella tassabile, ma restitutio in integrum di un danno emergente, a nulla rilevando che siano state determinate utilizzando come parametro il contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore.
In particolare la controversia ha riguardato le somme riconosciute, da una Azienda sanitaria, ai propri dipendenti a titolo risarcitorio in esecuzione di un accordo transattivo, a conclusione di una pronuncia del Tribunale del lavoro che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire il danno derivante dalla violazione dell’art. 52 del C.C.N.L «sotto il profilo della lesione alla professionalità essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale». Invero, secondo la decisione, «si realizza, a ben vedere, una situazione affine a quella del demansionamento (…) là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore».
L’annotata ordinanza, che ruota attorno all’art. 6, comma 2, TUIR, affronta una questione sempre attuale ed è occasione per una riflessione e brevi cenni sugli incerti confini della tassabilità delle indennità risarcitorie e sulla potenziale plurioffensività del danno derivante da perdita di chance.
2. La Corte ha affrontato il profilo fiscale delle erogazioni risarcitorie richiamando, più volte, l’art. 6, comma 2, TUIR che esclude dalla nozione di reddito il risarcimento del danno destinato a reintegrare il patrimonio (danno emergente) e assoggetta a tassazione gli indennizzi risarcitori di lucro cessante.
Va, tuttavia, ricordato che, in ambito tributario, la distinzione civilistica, di cui all’art. 1223 c.c., danno emergente/lucro cessante, per stabilire se un provento corrisposto a titolo risarcitorio sia tassabile, sebbene sia da ritenere valida è, comunque, solo tendenziale. Sul punto, in dottrina si è sostenuto che il legislatore tributario avrebbe fatto propria la distinzione civilistica, tra danno emergente e lucro cessante, soprattutto nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, (cfr. Marongiu G., La intassabilità dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, in Dir. prat. trib., 1993, I, 65). Per la dottrina maggioritaria ritenere che la distinzione tra danno emergente e lucro cessante non operi in ambito fiscale sarebbe un errore in quanto non si può ignorare che il secondo comma dell’art. 6 TUIR fissa il principio generale per cui ciò che rappresenta lucro cessante è tassato, mentre non è tassato il danno emergente (cfr. Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, XII ed., Torino, 2019, 14; Lupi R., Diritto tributario. Parte speciale, VII ed., Milano, VII ed., 2002, 48, nota 31).
Indipendentemente, infatti, dalla dicotomia (danno emergente – lucro cessante) è necessario far riferimento alle singole categorie di reddito per stabilire se un provento sia o meno tassabile e verificare se l’indennizzo risarcitorio costituisca reddito secondo le regole delle specifiche categorie di reddito nel quale va classificato (Della Valle E., Appunti in tema di erogazioni risarcitoria e indennità sostitutive, in Riv. dir. trib., 1992, I, 827).
E, pertanto, il secondo comma dell’art. 6 TUIR non consente di affermare regole rigide in proposito, ma sarà necessario che l’importo risarcito abbia, a sua volta, natura reddituale (Falsitta G., Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia, XII ed., Padova, 2018, 105).
Tale conclusione, che obbliga a far riferimento alle singole categorie reddituali, risiede essenzialmente sulla mancanza di una definizione generale di reddito e sulla inadeguatezza del binomio danno emergente – lucro cessante per fissare «una rigorosa linea di demarcazione fra proventi non tassabili e proventi tassabili» (Tosi L., La nozione di reddito, in Tesauro F., diretta da, L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, I, Torino, 1994, 33).
La legge fiscale non fornisce, infatti, una definizione generale di reddito, ma indica solo le singole categorie di reddito (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986), anche se è assolutamente pacifico che deve trattarsi di ricchezza novella, cioè di variazioni incrementative del patrimonio del soggetto (sebbene non tutti gli incrementi costituiscano reddito) e pertanto, di norma, non costituisce reddito il risarcimento del danno emergente, cioè la sostituzione di un bene con un altro di equivalente valore, ad esempio indennità corrisposte per risarcire una mera reintegrazione patrimoniale ovvero il risarcimento ottenuto per una “vacanza rovinata”, ricompreso nel danno alla persona (Cass., 20 febbraio 2023, n. 5271). È, tuttavia, possibile che, nell’ambito della tassazione delle imposte sui redditi, una indennità erogata a fronte di un lucro cessante non sia imponibile ovvero che siano tassabili alcune erogazioni di reintegrazione patrimoniale; talvolta il risarcimento di mancati guadagni può riguardare entrate che, comunque, sarebbero state esenti ovvero il risarcimento potrebbe riferirsi ad una perdita già fiscalmente riconosciuta e, quindi, tassabile (nel reddito d’impresa è il caso degli indennizzi di cui all’art. 85, comma 1, lett. f, TUIR; art. 86 comma 1, lett. b, TUIR; art. 88, comma 3, lett. a, TUIR).
3. Riportando il discorso sul piano dei rapporti di lavoro dipendente occorre inquadrare il tema dei risarcimenti nel contesto più ampio dei principi generali in materia.
Per affrontare il regime tributario delle erogazioni di natura sostitutiva o risarcitoria è, quindi, necessario richiamare l’art. 6 TUIR che, dopo aver individuato al primo comma le varie categorie di reddito, al secondo comma stabilisce che solo «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (…) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)».
In base a tale norma, in accordo ai profili minimali del concetto di reddito quale ricchezza novella, occorre considerare, ciò che, di volta in volta, viene risarcito. In dottrina in proposito si è osservato che i risarcimenti di un mancato guadagno tassabile «non sempre sono facilmente distinguibili dai risarcimenti per perdite patrimoniali, in special modo quando si tratta di risarcimenti forfetari previsti dalla disciplina sul lavoro, ad esempio l’indennità per ingiustificato licenziamento, anche erogate in sede transattiva di fronte alle commissioni di conciliazione o al giudice» (Crovato F., Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001, 122).
Questo non sta a significare, come già detto, che la dicotomia civilistica del danno in termini di danno emergente e lucro cessante non sia valida anche in ambito tributario, ma solo che tale distinzione va ridimensionata e respinta quella impostazione che riconduce, pedissequamente, alla non tassabilità tutto quanto ha una funzione meramente risarcitoria (come danno emergente) e, invece, considera tassabile tutto quanto appare come lucro cessante. Sempre la dottrina ha osservato che talvolta è possibile che un’indennità erogata a fronte di un lucro cessante non sia imponibile, mentre, invece, siano tassabili alcune forme di reintegrazione patrimoniale. Le ipotesi in cui questo avviene sono da ascrivere fra le eccezioni ad un principio tendenziale che rimane valido, si tratta di eccezioni dovute a ragioni di simmetria tecnico fiscale – come accade per alcune reintegrazioni patrimoniali o per le somme sostitutive di redditi esenti – o a specifiche norme che dispongono esenzioni per alcuni indennizzi di lucro cessante (Crovato F., op. cit., 124).
Ciò è particolarmente vero nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente ove il principio di omnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente e di tassatività delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile va interpretato alla luce del generalissimo principio che esclude da tassazione indennità estranee al concetto di reddito. Ancora, si è osservato che «Tale nozione di reddito di lavoro dipendente è foriera di una apparente inconciliabilità tra questa regola e il generalissimo principio in forza del quale non possono comunque essere assoggettate a tassazione somme che risultano estranee al concetto stesso di reddito, dovendosi intendere per tale una ricchezza novella, un incremento patrimoniale del soggetto. L’apparente antinomia va risolta dando la prevalenza al principio generalissimo e ritenendo, pertanto, che siano escluse da imposizione tutte quelle somme che presentano natura di mera reintegrazione patrimoniale e non in funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione» (Falsitta G., Manuale di diritto tributario. Parte speciale, cit., 219; per il principio di omnicompressività del reddito vedi anche Fantozzi A., Il diritto tributario, III ed., Torino, 2003, 824; Ficari V., Prime osservazioni sulla nozione di retribuzione imponibile alla luce della nuova disciplina del reddito di lavoro dipendente, in Boll. trib., 1998, 1619).
Al fine, dunque, di stabilire il corretto regime fiscale delle eterogenee componenti di reddito nel rapporto di lavoro dipendente è necessario distinguere, nell’ambito delle indennità risarcitorie, quanto corrisposto a titolo di reintegrazione patrimoniale e quanto a titolo di una effettiva erogazione reddituale e, pertanto, «all’ampia definizione (omnicomprensiva, ndr) di proventi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente non possono essere ricondotte erogazioni estranee al concetto di reddito” (Lupi R., Diritto tributario. Parte speciale, cit., 85).
4. Così esposta, considerato che la distinzione tra danno emergente e lucro cessante è importante ma non decisiva, la questione comporta profili di sicuro interesse e diviene problematica se riferita al c.d. “danno alla persona“, vale a dire a quella vasta area riguardante anche la fattispecie in esame della perdita di chance, che può essere ben ricompresa nella più ampia nozione di demansionamento professionale, anche richiamato nella annotata ordinanza.
Per definire il corretto regime tributario è necessario distinguere nell’ambito delle erogazioni, lato sensu, risarcitorie, anche in base a pattuizioni private, quanto corrisposto in luogo di un “valore” che, se normalmente ottenuto in un momento antecedente a quello della sua effettiva erogazione, rappresenta “ricchezza novella” e, quindi, reddito tassabile e quanto, invece, costituisce una mera reintegrazione patrimoniale, espressione di un fenomeno sostitutivo e non accrescitivo del patrimonio del lavoratore (Crovato F., op. cit., 109 e 121 ss.).
Quel che conta è verificare se l’erogazione effettuata e, in quale misura, sia soggetta ad imposizione secondo le regole del reddito di lavoro dipendente.
Nella fattispecie la Corte ha deciso che «il danno deve ravvisarsi sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale (…). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (…) ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto» (mia sottolineatura) ed escluso ogni “eventuale e potenziale” plurioffensività del danno derivante dalla perdita di chance, cioè di danno sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Purtuttavia le somme corrisposte a titolo di perdita di chance, pur ricondotte nell’area del danno emergente, non possono, in via generale e a priori, essere escluse da tassazione (almeno in parte), in quanto potrebbero essere dirette sia a risarcire un danno patrimoniale, sia a risarcire quel mancato guadagno che non è stato ottenuto per via della “perdita di chance”.
Sul punto la giurisprudenza «ha (…) più volte affermato che l’applicazione in concreto della disposizione di legge (art. 6 c. 2 TUIR) comporta che la questione relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall’accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l’importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudicante verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva – e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte – affermarsi la tassazione della relativa indennità» (Cass., 13 maggio 2009, n. 10972 e altre ivi richiamate).
In particolare la Suprema Corte, nell’ambito del demansionamento professionale, nozione più ampia e comprensiva della perdita di chance lavorative, si è più volte espressa nel senso della plurioffensività del danno derivante da demansionamento, cioè di danno sia patrimoniale, sia non patrimoniale e precisato che il risarcimento derivante da danno da “dequalificazione professionale” copre sia le perdite di retribuzione (superiore) eventualmente subite a causa delle diverse (e minori) mansioni attribuite al lavoratore, sia i mancati guadagni conseguenti alla c.d. perdita di chance lavorative (cfr. Cass., 2 gennaio 2002, n. 10; Cass., 14 novembre 2001, n. 14199; Cass., 6 novembre 2000, n. 14443).
Tale danno può assumere, quindi, aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ed è compito del giudice di merito (le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità) accertare se il danno sussista, individuarne la specie e determinarne l’ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa (cfr. Cass., 11 giugno 2004, n. 11186; Cass., 23 settembre 2008, n. 28887; Cass., 14 novembre 2001, n. 14199).
5. Le considerazioni appena svolte consentono di affermare che la somma corrisposta a titolo di perdita di chance, sebbene ricondotta nell’area del danno emergente, non può essere aprioristicamente esclusa da imposizione in quanto potrebbe avere la duplice valenza: di riparazione patrimoniale (danno emergente) o di “sostituzione” di quei redditi che il soggetto non ha potuto produrre (lucro cessante).
In quest’ultimo caso si applica l’art. 6, comma 2, TUIR secondo cui “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e (…) le indennità conseguite (…) a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (…) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. E da qui nasce il problema di individuare nella erogazione (e la verifica è una quaestio facti che rifiuta soluzioni precostituite) quella parte diretta a risarcire il danno emergente (non tassabile) e quella diretta a risarcire la perdita di redditi futuri (tassabile).
La soluzione correva, quindi, nell’interpretazione dell’atto, giudiziale o stragiudiziale, con il quale è stata stabilita l’indennità risarcitoria (sul punto Mastroiacovo V., La rilevanza fiscale delle somme percepite in ragioni di transazione sul lavoro, in Riv. dir. trib., 2022, 6, II, 446; Ficari V., Brevi note sulla tassazione delle erogazioni pararetributive, in Riv. dir. trib., 1993, I, 973).
Al riguardo il giudice di secondo grado, per quanto risulta dalla ordinanza in commento, si è limitato (probabilmente in ragione della determinazione del quantumdebeatur in base al C.C.N.L. del settore) «a confermare la ripresa a tassazione in base al disposto dell’art. 6 comma 2, TUIR», ma senza (così appare) accertare la “eventuale e potenziale” plurioffensività del danno derivante dalla perdita di chance che poteva, al contempo, dar luogo ad un risarcimento in parte come lucro cessante e in parte come danno emergente.
Sul punto la Corte, che pur «…ha chiarito che in materia di trattamento retributivo dei dirigenti …(c) l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione fonda la cd. retribuzione di risultato… (che) non è una voce automatica, ma soggetta, per ciascun dirigente , a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito…degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno..», ha ritenuto «irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto» senza nulla dire circa l’eventuale plurioffensività dell’inadempimento contrattuale, né avrebbe potuto farlo essendo una valutazione di merito non prospettabile in sede di legittimità.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Crovato F., Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001
Della Valle E., Appunti in tema di erogazioni risarcitoria e indennità sostitutive, in Riv. dir. trib., 1992, I, 821 ss.
Falsitta G., Manuale di diritto tributario. Parte speciale. Il sistema delle imposte in Italia, XII ed., Padova, 2018
Fantozzi A., Il diritto tributario, III ed., Torino, 2003
Ficari V., Prime osservazioni sulla nozione di retribuzione imponibile alla luce della nuova disciplina del reddito di lavoro dipendente, in Boll. trib., 1998, 1617 ss.
Ficari V., Brevi note sulla tassazione delle erogazioni pararetributive, in Riv. dir. trib., 1993, I, 961 ss.
Lupi R., Diritto tributario. Parte speciale, VII ed., Milano, 2002
Marongiu G., La intassabilità dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, in Dir. prat. trib., 1993, I, 55 ss.
Mastroiacovo V., La rilevanza fiscale delle somme percepite in ragioni di transazione sul lavoro, in Riv. dir. trib., 2022, 6, II, 435 ss.
Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, XII ed., Torino, 2019
Tosi L., La nozione di reddito, in Tesauro F., diretta da, L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, I, Torino, 1994
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.