Considerazioni sull’applicabilità dell’aliquota agevolata, di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs n. 252/2005, alle prestazioni previdenziali integrative dei dipendenti pubblici

Di Adriana Salvati -

Abstract

Il contributo esamina la questione della disparità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici nell’applicazione dell’aliquota agevolata prevista dal D.Lgs n. 252/2005, art. 11, comma 6, e tanto anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 257/2022.

Considerations on the applicability of the reduced rate of the art. 11, paragraph 6, Legislative Decree n. 252/2005, to the supplementary social security benefits of public employees. – The contribution examines the issue of the difference in treatment between private and public employees in the application of the reduced rate provided for by Legislative Decree n. 252/2005, art. 11, paragraph 6, and also in the light of the recent sentence of the Constitutional Court n. 257/2022.

 

Sommario: 1. La pronuncia della Corte costituzionale n. 257/2022. – 2. L’assetto normativo. – 3. La sentenza della Corte costituzionale n. 218/2019 e la successiva giurisprudenza di merito. – 4. Le recenti pronunce di legittimità. – 5. L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

1. La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 257, si è pronunciata sulla questione di legittimità proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina e inerente alla presunta illegittimità dell’art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005. La questione può essere così sinteticamente riassunta: l’art. 23, comma 5, consente di applicare al settore dell’impiego privato il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 11, comma 6, per le prestazioni previdenziali integrative maturate a partire dal 1° gennaio 2007, mentre il successivo comma 6 dispone, solo per i dipendenti pubblici, un diverso regime transitorio, avendo differito l’applicabilità di tale regola fino all’entrata in vigore di un ulteriore decreto legislativo e, nel frattempo, lasciato ferma la vigenza del precedente regime fiscale.

L’art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 250/2005 prevede, infatti, che «[s]ulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali».

L’applicazione dell’agevolazione prevista da tale norma è stata, quindi, limitata al settore dell’impiego privato, atteso che, in assenza del decreto previsto dal comma 6 dell’art. 23 citato, le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici sono rimaste assoggettate al regime anteriore al D.Lgs. n. 252/2005 e questo ben oltre la scadenza del termine per l’esercizio della delega.

Sulla questione, la Corte costituzionale si era già pronunciata con sentenza n. 218/2019, con la quale aveva affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, di tale decreto legislativo, nella parte in cui prevedeva che il riscatto della posizione individuale fosse assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. d-ter), D.P.R. n. 917/1986, anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005. Sennonché tale pronuncia riguardava espressamente il caso del riscatto della posizione previdenziale e non quello, analogamente discriminatorio, della rendita, sicché la CTP di Latina ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale della norma.

La Commissione aveva rilevato una possibile lesione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni sostanzialmente identiche – le pensioni complementari – venivano trattate in modo diverso e deteriore nel pubblico impiego rispetto all’impiego privato, e dell’art. 53 Cost., perché a fronte di una capacità contributiva omogenea, manifestata attraverso la percezione di pensioni complementari, si prevedeva un trattamento fiscale difforme e deteriore nell’impiego pubblico rispetto all’impiego privato.

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 257/2022, ha ritenuto mal formulata l’istanza di rimessione che, incentrando la questione di legittimità dell’art. 23 sul comma 6, non aveva considerato il comma 7 del medesimo articolo, che stabilisce uno speciale regime fiscale transitorio per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che, entro tale data, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla L. 23 ottobre 1992, n. 421, per il quali tale comma 7 aveva previsto una segmentazione della prestazione pensionistica in base ai regimi tributari succedutisi nel periodo della sua progressiva formazione.

La vicenda oggetto del giudizio a quo era specifica e attinente alla disciplina applicabile alla categoria dei cosiddetti “vecchi iscritti” ai “vecchi Fondi” e, in assenza di uno specifico riferimento a tale comma nell’ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale a causa dell’incompleta ricostruzione della cornice normativa di riferimento, da parte del giudice a quo, che avrebbe compromesso l’iter logico argomentativo dell’ordinanza stessa.

Lasciando aperta la porta a nuove ordinanze di rimessione, fondate su una più attenta analisi delle norme in esame, la Corte decide comunque di segnalare l’intervento, nelle more del giudizio di costituzionalità, di alcune pronunce di legittimità che, proprio con riferimento all’applicabilità del regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 ai “vecchi iscritti” ai “vecchi Fondi”, hanno risolto negativamente la questione sulla base dell’inerenza di tali fattispecie alla norma transitoria di cui al richiamato art. 23, comma 7 (cfr. Cass., 19 luglio 2022, n. 22665; 2 settembre 2022, n. 25955; 30 novembre 2022, n. 35254).

L’insieme di tali pronunce consente, allora, alcune riflessioni su un tema attualissimo e ancora lontano da trovare una definitiva soluzione interpretativa.

2. Come noto, il riordino della disciplina del sistema di previdenza complementare ha tratto origine dalla legge delega n. 243/2004, cui aveva fatto seguito un primo intervento del legislatore delegato, il D.Lgs. n. 252/2005, sulla sola previdenza complementare privata, rinviando espressamente ad un successivo decreto legislativo il riordino del regime fiscale della previdenza complementare del pubblico impiego (sulla Legge delega cfr. Contrino A., Prime riflessioni sui principi fissati dalle deleghe fiscale e previdenziale in tema di tassazione della previdenza complementare, in Boll. trib., 2005, 8, 595 ss).

Per quel che concerne i dipendenti privati, il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali è stato differenziato in base al periodo di maturazione delle stesse, con la conseguenza che, alla medesima prestazione, si sono rese applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti.

Ferma restando la qualificazione delle prestazioni erogate in forma di rendita periodica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR, si è realizzata la seguente frammentazione: la parte relativa ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 è stata assoggettata a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito, ed era imponibile per l’87,50 per cento dell’ammontare percepito, sulla base del D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dalla L. n. 335/1995; la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 è stata assoggettata a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed era imponibile per l’intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al Fondo; la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è stata infine assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al Fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L’imponibile, in questo caso, era costituito dall’ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione (già tassati in capo al Fondo), nonché, ove determinabili, dei rendimenti di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quinquies), TUIR e tanto ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

Il comma 7 del medesimo art. 23, ha stabilito, poi, uno speciale regime fiscale transitorio «[p]er i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421», in base al quale: «a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8; b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale (omissis), è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11».

Il regime introdotto dal D.Lgs. n. 252/2005, per le contribuzioni successive al 1° gennaio 2007, non ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di Pubbliche Amministrazioni iscritti a Fondi negoziali di previdenza complementare, e questo perché, secondo l’Amministrazione finanziaria (di recente, ris. 9 settembre 2020, n. 51/E), l’art. 23, comma 6, del citato D.Lgs. n. 252/2005 avrebbe lasciato in vigore, per il settore pubblico, la previgente normativa fino ad un nuovo decreto legislativo contenente il riordino di tale materia: la mancata attuazione della delega ha comportato, quindi, che, fino al 31 dicembre 2017, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni iscritti a Fondi negoziali di previdenza complementare non potesse trovare applicazione, per le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, la disciplina fiscale prevista dal D.Lgs. n. 252/2005, trovando, invece, applicazione per gli stessi esclusivamente e integralmente la previgente disciplina.

E questo fino all’approvazione della Legge di bilancio 2018, con la quale è stato previsto che «A decorrere dal 1ºgennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1ºgennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano

ad applicarsi le disposizioni previgenti».

Trattandosi di una disposizione espressamente non retroattiva, soltanto a partire dall’entrata in vigore della norma si è estesa la disciplina di cui al D.Lgs. n. 252/2005 anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, sicché, per i dipendenti che, a tale data, risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari, si è applicata la nuova disciplina, ma limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data; per i montanti maturati precedentemente si sono applicate le disposizioni previgenti.

Ecco allora che il trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali erogate ai dipendenti pubblici è stato differenziato rispetto a quello applicato ai dipendenti privati per il periodo individuato, con la conseguenza che, alla medesima prestazione, si sono applicate differenti regole di tassazione a svantaggio dei dipendenti pubblici, ai quali sono state precluse le agevolazioni di cui godeva la previdenza complementare dei dipendenti privati.

3. In tale contesto normativo, la Corte costituzionale era già intervenuta, con la sent. 15 luglio 2019, n. 218, depositata in data 3 ottobre 2019, e tanto per dichiarare l’illegittimità del citato art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettava ad imposta il riscatto della posizione individuale ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. d-ter), TUIR, anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 252/2005.

In tale pronuncia, la Corte aveva respinto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il trattamento fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 252/2005 per le rendite dei Fondi pensione complementari dei dipendenti privati non potesse essere applicato ai dipendenti pubblici «fino all’esercizio della delega richiamata dalla disposizione citata» (cioè il comma 6 dell’art. 23 stesso decreto), per applicare nel frattempo a detti dipendenti pubblici il meno favorevole trattamento previgente.

La Corte costituzionale, in altri termini, aveva affermato che, con riguardo alle prestazioni di riscatto volontario erogate dai Fondi negoziali di previdenza complementare in favore dei dipendenti pubblici, doveva applicarsi, per i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, la medesima disciplina prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato e, cioè, quella di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 252/2005. E tanto in ragione della ratio della riforma tesa a «favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell’art. 38, secondo comma, Cost.». Analoghe conclusioni potevano essere raggiunte anche rinvenendo la giustificazione del regime agevolativo nella destinazione previdenziale del risparmio, quindi con funzione diversa dal generale risparmio finanziario (sul tema, Crovato F., Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001, 403 ss.).

Certo è che la pronuncia della Corte si è limitata all’ipotesi di riscatto volontario, non risolvendo espressamente la questione relativa al diverso trattamento delle prestazioni previdenziali periodiche. E tanto ha alimentato ulteriormente il contenzioso in materia, che argomentando dai principi espressi dalla Corte, ha sovente condiviso l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dai contribuenti e volta a superare la discriminazione di trattamento.

Numerose sentenze di merito hanno ritenuto che la disciplina agevolativa prevista dall’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 debba trovare applicazione per tutti i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari, alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, la Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR Lazio, 16 aprile 2019, n. 2387), con una pronuncia ben argomentata, ha statuito che il trattamento fiscale agevolato è consentito dalla norma per le prestazioni pensionistiche comunque erogate, non rilevando la modalità di erogazione della prestazione stessa, né il soggetto erogante, e rimanendo esclusivamente rilevanti la natura e la funzione del cespite soggetto a tassazione. Sicché l’applicazione di tale regime non dovrebbe trovare limitazioni nel comma 6 dell’art. 23 D.Lgs. n. 252/2005 in questione, ove si rinvia l’applicazione della normativa vigente ai dipendenti pubblici fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p), L. 23 agosto 2004, n. 243, e questo perché la delega, che doveva esercitarsi entro 12 mesi, non ha più trovato esecuzione (nel medesimo senso CTR Lazio, 6 marzo 2019, n. 1266; 20 febbraio 2019, n. 2251; 28 gennaio 2019, n. 394; CTP Pescara, 27 maggio 2019, n. 357).

Più di recente, la medesima Commissione (CTR Lazio, 12 luglio 2022, n. 3224), richiamando la ratio sottesa alla sentenza della Corte costituzionale n. 218/2019, ha chiaramente affermato che l’aliquota agevolativa prevista dalla norma, nell’individuare il presupposto d’imposta, fa riferimento alle prestazioni pensionistiche comunque erogate, e dunque a prescindere dal periodo della loro maturazione; dal che discende che la disciplina, nella specie, si applica con riferimento a tutte le rendite pensionistiche a far data dal 2007. Secondo tale pronuncia, non può dirsi ostativo l’argomento secondo il quale sarebbe esclusa l’estensione del regime agevolativo al personale pubblico, stante il disposto di cui all’art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005, e questo perché la delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. p), L. n. 243/2004 (ratione temporis non esercitata), riguarda il diverso ambito materiale concernente il sostegno e lo sviluppo di forme pensionistiche complementari oltreché gli incentivi al posticipo del pensionamento.

Numerose pronunce di merito hanno, quindi, seguito il ragionamento della Corte costituzionale, in merito all’inesistenza di ragioni giustificative di un differente trattamento tributario del lavoro dipendente pubblico rispetto a quello privato, ed enfatizzato il ruolo della disciplina nel sistema, ovvero l’incentivo delle diverse forme di previdenza integrativa e/o complementare con agevolazioni di carattere tributario, comunque erogate, estendendo anche all’ipotesi della rendita il decisum in tema di riscatto.

4. Le recenti pronunce di legittimità sul tema affrontano, infine, la questione dell’applicabilità del regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 ai “vecchi iscritti” ai “vecchi Fondi”, ritenendo decisiva la formulazione della norma transitoria di cui al richiamato art. 23, comma 7.

In particolare, la sentenza 19 luglio 2022, n. 22665, rileva che, in ipotesi di montanti venuti a maturazione fino al 30 settembre 1999, trova applicazione (a mente dell’art. 23, comma 7, D.Lgs. n. 252/2005) il regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata (nello stesso senso Cass. 30 novembre 2022, n. 35254).

La sentenza 2 settembre 2022, n. 25955, chiarisce, poi, che, ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, occorre necessariamente far riferimento al momento della determinazione del montante finale e, in armonia con la circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E, ritiene che la nuova disciplina fiscale si applichi alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell’entrata in vigore del decreto, si rendano applicabili le disposizioni, pro tempore vigenti, in relazione al periodo di maturazione .

La Suprema Corte afferma che, nel caso di specie, non incide in alcun modo la pronuncia n. 218/2019 della Corte costituzionale e questo perché limitata all’art. 23, comma 6, e relativa al riscatto della posizione individuale.

La motivazione delle sentenze non affronta la questione della disparità di trattamento, limitandosi a rinviare alla disciplina transitoria delineata dal comma 7 dell’art. 23.

Il fondamento delle pronunce è ravvisato nel collegamento tra pregresse contribuzioni ed importi del trattamento pensionistico integrativo ed, infatti, la sentenza n. 25955/22 ricostruisce il valore finale della posizione individuale, maturata dall’iscritto al Fondo pensione, secondo uno schema rigido e, in base al quale, tale valore sarebbe determinato: dall’entità del montante accumulato nel corso degli anni dall’iscritto; dalla durata dei versamenti; dai costi di gestione che vengono applicati in corso di adesione; dal rendimento economico che l’ente gestore è riuscito a realizzare dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari; dall’entità dell’eventuale capitale liquidato nel corso dell’adesione (ad esempio, per anticipazioni e riscatti); dalle condizioni per l’erogazione della rendita applicate dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il Fondo pensione (ad esempio, rendita reversibilità). Il montante finale così determinato viene trasformato in rendita, dividendo il suo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento.

Sennonché gli schemi fondanti le diverse tipologie di previdenza integrativa non sono tutti conformi a quello individuato dalla Cassazione, come chiaramente ricostruito dalle Sezioni Unite che, con la nota sent. 9 marzo 2015, n. 4684, resa per dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici circa la natura da attribuire alle contribuzioni versate per la previdenza integrativa, ha ricostruito i diversi schemi di previdenza integrativa.

Si legge nella pronuncia, con riguardo ai Fondi di previdenza complementare preesistenti al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge delega n. 421/1992 (c.d. “Riforma Amato”), attuata con D.Lgs. n. 124/1993, che questi ultimi erano generalmente basati sul sistema “a ripartizione” caratterizzata da un meccanismo di bilancio, in cui i contributi dei lavoratori attivi venivano utilizzati per pagare le prestazioni ai lavoratori in quiescenza. In sostanza, la contribuzione raccolta fra i lavoratori attivi veniva ripartita fra gli aventi diritto sotto forma di prestazioni previdenziali, mancando quindi una corrispondenza fra contribuzione e prestazione, atteso che la prima non incideva sulla misura delle future prestazioni, ma serviva a finanziare le prestazioni in corso.

Gli stessi Fondi erano normalmente caratterizzati dal regime “a prestazione definita”, nel quale la misura della prestazione è determinata in funzione di particolari parametri, e non strettamente connessa all’ammontare dei contributi versati, con la conseguenza che in tali Fondi prevale la funzione solidaristica sulla corrispettività individuale. E tanto diversamente dai sistemi a capitalizzazione, ove i contributi del lavoratore, accantonati e investiti, vengono successivamente utilizzati per pagare la rendita dello stesso lavoratore al momento del suo pensionamento, realizzando di fatto un collegamento tra ammontare del beneficio e rendimento degli investimenti.

La stessa pronuncia delle Sezioni Unite evidenzia come la disciplina introdotta con la riforma Amato fosse invece ispirata al sistema della capitalizzazione individuale, caratterizzato dall’accumulo dei versamenti in un conto individuale nominativo, e al regime della contribuzione definita, nella quale cioè la contribuzione determina la misura della futura prestazione. In base alla nuova disciplina non si prevede più la costituzione di un unico Fondo alimentato dai contributi di tutti i lavoratori, ma l’accumulo dei versamenti in conti individuali nominativi, con conseguente commisurazione della futura prestazione pensionistica all’entità della contribuzione versata da ciascun lavoratore integrata dai frutti maturati per effetto degli investimenti del capitale operati dal Fondo.

Ecco allora che lo stretto collegamento tra contribuzioni pregresse e importo delle prestazioni previdenziali, che le recenti sentenze di Cassazione hanno assunto a fondamento delle proprie decisioni, mal si adattano a tutte le diverse fattispecie di previdenza complementare e tanto proprio con riferimento ai vecchi iscritti ai vecchi Fondi. Sicché tali decisioni non sono dirimenti per risolvere la questione della mancata applicazione della disciplina di favore anche a tali soggetti e tanto indipendentemente dalla appartenenza al settore pubblico o privato.

5. Stando così le cose, la soluzione interpretativa più corretta sembra essere quella indicata dalla giurisprudenza di merito che ha recuperato le conclusioni adottate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 218/2019, adattandole in tema di prestazioni previdenziali periodiche.

Non vi è ragione di limitare alla sola ipotesi di riscatto i principi enucleati dalla Corte e che attengono invece al complesso della normativa in parola. E tanto perché il responso della Corte si traduce in una sostanziale parificazione tra lavoro pubblico e privato, in relazione al rapporto di previdenza complementare, e non solo in una circoscritta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all’art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005 (così già D’Angelo G., Impiego pubblico e privato pari sono [in relazione al regime fiscale della previdenza complementare], in Dir. prat. trib., 2020, 2, 591 ss.). Ed infatti l’art. 1, comma 2, lett. p), della legge di delega n. 243/2004, ha indirizzato il legislatore delegato ad applicare gli stessi princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 anche al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, pur subordinando tale applicazione alle «necessarie armonizzazioni».

È evidente allora che, nonostante le cautele del legislatore delegante, nel prevedere tali necessarie armonizzazioni, giustificate per la peculiarità del lavoro pubblico, i principi e criteri direttivi dovevano essere i medesimi ed è analogamente chiaro che l’inerzia del legislatore ha generato una situazione di palese discriminazione del settore pubblico, su cui la Corte è chiaramente intervenuta. Tale intervento non può ritenersi circoscritto alla specifica ipotesi della tassazione del riscatto della quota, dovendosi estendere la ratio della pronuncia all’intero regime fiscale della previdenza complementare disciplinato dallo stesso D.Lgs. n. 252/2005.

Ed infatti la norma censurata non limitava il proprio campo di applicazione all’ipotesi del riscatto, poiché affermava solo che ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni doveva applicarsi la previgente normativa, anche se la questione sollevata dal giudice a quo doveva naturalmente essere circoscritta al caso oggetto di giudizio. La fattispecie in esame, infatti, è esclusivamente l’effetto riflesso della parziale attuazione della delega, che ha condotto al risultato normativo di discriminare due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell’eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale. E tanto vale per entrambe le modalità di erogazione della prestazione previdenziale.

Ed ancora, l’argomento principale utilizzato dalla Corte costituzionale attiene proprio al collegamento tra l’agevolazione in esame e l’art. 38 Cost. e all’intento di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, che stentava a decollare (sulla crisi del sistema pubblico e sul sistema di incentivi alla previdenza integrativa cfr. Lupi R., Previdenza integrativa tra precisione sistematica e timidezza degli incentivi fiscali, in Rass. trib., 2001, 3, 809 ss). La stessa legge-delega conteneva, inoltre, il principio secondo cui il Governo, nell’attuazione della riforma avrebbe dovuto ridefinire la disciplina tributaria (vedi art. 1, comma 2, lett. i), ampliando la deducibilità fiscale della contribuzione e rivedendo la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche, rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica (sul tema Procopio M., La riforma dei fondi pensione: prime riflessioni tributarie, in Dir. prat. trib., 2007, 2, 229 ss.).

Ecco allora che la Corte afferma che la ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati – quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell’art. 38, comma 2, Cost. – è identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici. E del resto, i dipendenti pubblici che possono aderire a un Fondo pensione sono coloro ai quali fin dall’inizio del loro rapporto di lavoro si applicano sia il regime di TFR, sia il nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, introdotto dalla L. n. 335/1995, al pari dei dipendenti privati.

Venendo in rilievo per entrambe le categorie di lavoratori il medesimo criterio di quantificazione del trattamento pensionistico obbligatorio, cade il presupposto su cui dovrebbe poggiarsi la giustificazione del differente trattamento tributario delle prestazioni di previdenza complementare, in ragione della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dell’aderente.

Se tale è la ragione sottesa alla declaratoria di incostituzionalità per la disciplina del riscatto è evidente che sussiste allo stesso modo anche per l’ipotesi della rendita. Tale conclusione è conforme a ragioni di coerenza e di uniforme applicazione della disciplina, ivi incluso il periodo intermedio dal 2007 al 2017.

Alla luce di tale finalità e in mancanza di ragioni diverse, le prestazioni in parola, erogate sia in forma di capitale che di rendita, vanno trattate egualmente nel settore pubblico e in quello privato.

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