La causa tipica del contratto di assicurazione esclude l’accessorietà tra prestazione assicurativa e operazione commerciale correlata: un approdo interpretativo ragionevole?
Di Giovanna Petrillo
-
(commento a/notes to Cass., 29 novembre 2022, n. 35135)
Abstract
Con la sentenza 29 novembre 2022, n. 35135, la Suprema Corte ha statuito che la peculiarità della prestazione assicurativa derivante dall’oggetto del contratto e dallo specifico interesse delle parti a tale operazione, ancorché sia operazione correlata ad altre operazioni commerciali, induce una accessorietà di mero fatto rispetto a tali operazioni e rende l’operazione autonoma ai fini dell’esenzione IVA.
L’autonoma qualificazione dell’operazione di assicurazione benché correlata ad un’operazione commerciale non comporta, pertanto, un’artificiosa scomposizione delle singole prestazioni finalizzata ad alterare la funzionalità del sistema dell’IVA, bensì un riconoscimento della peculiarità della stessa operazione al fine dell’applicazione dell’esenzione. La pronuncia merita condivisione in quanto volta a considerare la finalità oggettiva e soggettiva delle operazioni e non criteri empirici suscettibili di controverse applicazioni.
The typical cause of the insurance contract excludes the accessory nature between the insurance benefit and the related commercial operation: a reasonable interpretation? – With the decision no. 35135 of 26 November 2022, the Supreme Court ruled that the peculiarity of the insurance provision deriving from the object of the contract and from the specific interest of the parties in this transaction, even if it is a transaction related to other commercial transactions, induces a mere de facto accessory nature with respect to these transactions and makes the transaction independent for the purposes of VAT exemption. The independent classification of the insurance transaction, although correlated to a commercial transaction, does not therefore involve an artificial breakdown of the individual services aimed at altering the functionality of the VAT system, but rather an acknowledgment of the peculiarity of the same transaction for the purpose of applying of the exemption.The judgment deserves sharing as it considers the objective and subjective purpose of the operations and not empirical criteria susceptible to controversial applications.
Sommario: 1. I fatti oggetto del giudizio e la conclusione raggiunta dal Supremo Collegio. – 2. L’interpretazione della norma di esenzione ed il ruolo centrale della nozione di operazione di assicurazione: un percorso ricostruttivo non semplice. – 3. Il convincente approdo interpretativo cui perviene la Suprema Corte incentrato sulla valorizzazione della causa tipica connessa ad una prestazione assicurativa ovvero la manlevazione dal rischio.
1. La soluzione adottata dalla Suprema Corte, certamente condivisibile, appare di interesse sotto molteplici aspetti offrendo l’occasione per alcune sintetiche riflessioni sulle finalità delle esenzioni ai fini IVA, sulla nozione di prestazioni accessorie e sul connesso regime impositivo.
La vicenda trae origine dal disconoscimento, ad opera dell’Ufficio, del regime di esenzione applicato dalla società contribuente ai premi assicurativi relativi alle polizze stipulate ritenendole connesse alla prestazione principale di consulenza, qualificata come appalto di servizi, con conseguente applicazione del principio di accessorietà della prestazione sulla base del disposto dell’art. 12, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. La società invocava, invece, l’applicazione del regime di esenzione IVA; a fronte di ciò, la CTP di Torino accoglieva il ricorso ed anche la CTR del Piemonte rigettava l’appello dell’Ufficio.
Proponendo ricorso per Cassazione con unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 12 D.P.R. n. 633/1972, l’Ufficio lamentava l’esclusione, ad opera della sentenza impugnata, dell’esistenza del vincolo di accessorietà tra le prestazioni assicurative offerte dalla contribuente e le altre prestazioni in virtù della natura meramente facoltativa della sottoscrizione della polizza e della assenza di corrispettivo percepito dalla società contribuente. Conclusivamente, l’Ufficio deduceva l’erroneità della sentenza per avere artificiosamente scorporato la prestazione assicurativa dalle altre prestazioni offerte dalla società contribuente, trattandosi di prestazioni reciprocamente non indipendenti e afferenti il medesimo pacchetto di servizi offerto ai clienti.
Il Giudice di legittimità muove dalla qualificazione della nozione di prestazione assicurativa al fine di usufruire del regime di esenzione di cui all’art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112 e giunge ad escludere l’esistenza del vincolo di accessorietà fra le prestazioni assicurative e le prestazioni commerciali correlate, ritenendo, fondatamente, che la peculiarità della causa del contratto di assicurazione (spostamento della allocazione del rischio di un’operazione economica in relazione a determinati eventi) risulti incompatibile con la nozione di accessorietà delineata dalla Corte di Giustizia, che invece presuppone l’assenza di scopo autonomo della prestazione accessoria con conseguente tendenziale indipendenza ai fini IVA delle prestazioni assicurative, ancorché legate ad altre operazioni.
La conclusione raggiunta dal Supremo giudice si apprezza per linearità e ragionevolezza dell’iter ermeneutico seguito, soprattutto se si considera che essa si innesta su un quadro di riferimento eccessivamente parcellizzato. Come si esporrà in seguito, infatti, i percorsi interpretativi delineati nella prassi interna non offrono soddisfacenti e sicuri approdi di riferimento sia in ragione delle variegate pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che in considerazione della non perfetta simmetria del dato normativo interno rispetto alle indicazioni europee.
Diversamente dall’art. 78 della Direttiva n. 2006/112/CE, l’art. 12 D.P.R. n. 633/1972 nel disciplinare l’applicazione dell’IVA alle prestazioni accessorie che non sono soggette «autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale», afferma, infatti, chiaramente che è necessario che le medesime prestazioni siano svolte «direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese». Nel comma 1 dell’art. 12, risultano elencate le prestazioni da considerarsi comunque accessorie ossia quelle di trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento e fornitura di recipienti o contenitori, sicché il legislatore ha indicato analiticamente ed espressamente le attività da considerarsi univocamente riconducibili al regime di accessorietà, individuando in tal modo “prestazioni accessorie tipiche” contrapposte alle “altre cessioni o prestazioni di servizi” che rappresentano una categoria generica eterogenea e residuale. Il secondo comma precisa, poi, che «se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile»; parimenti, se la cessione o prestazione principale è non imponibile ovvero esente lo è anche quella accessoria.
In particolare, nella relazione illustrativa all’art. 12 D.P.R. n. 633/1972 viene esposta una regola fondamentale: accessorium sequitur principale. Da tanto discende che in tutte le operazioni deve individuarsi qual è il rapporto o il bene principale e quale quello o quelli subordinati. Questi, nei limiti della subordinazione, seguono le sorti del primo per quanto concerne le norme applicabili, il presupposto, le aliquote ed ogni altro elemento dell’obbligazione tributaria, pur restando per il resto vincolati alle norme che autonomamente li regolano ed alle vicende proprie che possono influire sul nesso di accessorietà. Nel prosieguo della trattazione si analizzeranno i criteri per stabilire quale sia il bene o rapporto principale e quale l’accessorio.
2. Per procedere alla disamina del portato del pronunciamento della Suprema Corte occorre partire dall’interpretazione della norma di esenzione e dal ruolo centrale della nozione di operazione di assicurazione.
Come è noto, le esenzioni dall’IVA integrando deroghe all’imponibilità generalizzata di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sono funzionali alla tutela di un interesse meritevole di particolare rilevanza economica e sociale (ampiamente in argomento, cfr. Comelli A., IVA comunitaria e IVA nazionale, Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 2000; Montanari F., Le operazioni esenti nel sistema dell’IVA, Torino,2013).
La natura derogatoria di tali norme, nel rispetto dell’esigenza di uniformità nella relativa applicazione, impone che i termini in cui le stesse sono formulate debbano essere interpretati rigorosamente e in modo restrittivo in considerazione del significato letterale delle parole. Un’interpretazione eccessivamente restrittiva giungerebbe, tuttavia, come si è precisato, a privare le esenzioni di qualunque effetto (cfr. CGUE, C-584/13).
Con particolare riferimento alle operazioni di assicurazione, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ribadisce che l’esenzione di cui all’art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112 è essenzialmente giustificata dalla difficoltà di determinare la base imponibile dell’IVA dovuta per i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio.
Seguendo questa impostazione, chiarisce il Giudice di legittimità, l’operazione di assicurazione – che si caratterizza oggettivamente per il fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto – comporta un disallineamento tra l’incasso anticipato dei premi dai clienti e il sostenimento successivo dei costi, a fronte degli impegni assunti nei confronti degli assicurati al verificarsi del rischio assicurato.
Si è ulteriormente evidenziato che l’espressione “operazioni di assicurazione” è sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato.
Definita la nozione di prestazione assicurativa al fine di usufruire della richiamata esenzione, il Supremo giudice, coerentemente, si sofferma sul particolare aspetto della sottrazione di tali prestazioni al loro regime di esenzione in ragione del vincolo di accessorietà. Le operazioni di assicurazione presentano, infatti, la spiccata peculiarità integrata dal fatto di essere spesso legate o correlate a un’altra operazione commerciale in quanto finalizzate a regolare lo spostamento del rischio in relazione al verificarsi di alcuni eventi che possono colpire le parti contrattuali.
Orbene, una particolare riflessione merita la valutazione della strumentalità, e della conseguente accessorietà, della prestazione assicurativa rispetto alla prestazione principale.
Di regola, ai fini IVA ciascuna prestazione deve essere considerata distinta e indipendente (cfr. ex multis CGUE sentenza 8 ottobre 2020 causa c-235/19; 2 luglio 2020 C-231/19). Tanto rilevato, solamente in alcune ipotesi più prestazioni formalmente distinte devono essere considerate come un’unica operazione; ciò si verifica, al fine di non alterare il corretto funzionamento del sistema dell’IVA e non falsare la concorrenza, nel caso in cui le due prestazioni siano strettamente connesse tanto da formare oggettivamente una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso.
Sulla scorta della giurisprudenza europea, pertanto, il criterio generale per stabilire la presenza di più operazioni distinte o di un’unica operazione è quello per cui un’operazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni della fornitura principale offerta dal soggetto passivo. L’esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare la prestazione principale migliorando le condizioni per usufruire della stessa e se nell’intenzione delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo, una causa tipica.
In particolare, la Corte di Giustizia osserva che la nozione di prestazione unica può configurarsi sia quando uno o più elementi devono essere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre altri devono essere considerati come una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale, che nell’ipotesi in cui gli elementi scindibili della prestazione unica possono anche essere posti sullo stesso piano con la conseguenza che non è possibile ritenere che l’uno debba essere considerato la prestazione principale e l’altro la prestazione accessoria (cfr. CGUE, sentenza 25 marzo 2021, causa C-907/19).
In sostanza, le prestazioni accessorie – che concorrono alla formazione della base imponibile dell’operazione principale e ne assumono lo stesso trattamento fiscale e se imponibili la medesima aliquota IVA- senza la connessione con la prestazione principale sarebbero prive di scopo per il soggetto che ne usufruisce. Pertanto, l’elemento fondamentale da valutare sarebbe la finalità, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, per cui l’operazione è conclusa. Si dovrebbe, in pratica, verificare se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare la prestazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nelle intenzioni delle parti l’operazione non persegua una causa tipica.
La finalità o l’utilità autonoma della prestazione integrerebbe, quindi, l’elemento dirimente per distinguere prestazioni accessorie e principali.
Invero, alla limpidezza di tale enunciato si sono aggiunti diversi criteri talvolta anche contraddittori. La Corte ha, infatti, evidenziato l’importanza di un secondo criterio, da intendersi quale indizio del primo, rappresentato dalla considerazione del valore rispettivo di ciascuna delle prestazioni che costituiscono l’operazione economica, nell’ipotesi in cui l’una risulti minima rispetto all’altra. Si sono, altresì, posti in rilievo elementi secondari, senza importanza decisiva, volti eventualmente a sostenere l’analisi dei primi elementi, come l’accesso separato o congiunto alle prestazioni in parola o l’esistenza di una fatturazione unica o distinta (sul punto, per puntuali richiami cfr. Salvati A., Autonoma rilevanza delle operazioni a fini IVA e prestazioni accessorie, in Riv. tel. dir. trib., 2022, 1, X, 367 ss.). In particolare, riguardo all’accessorietà delle prestazioni assicurative si è precisato che le modalità di fatturazione e di tariffazione possono considerarsi indici del carattere unico di una prestazione (cfr. sent. 18 gennaio 2018, causa C-463/16; 17 gennaio 2013, causa C-224/11).
Ciò posto, sul piano domestico gli orientamenti interpretativi emersi nella prassi e nelle pronunce di legittimità non risultano informati ad una netta linea di demarcazione fra le ipotesi in cui l’astratta possibilità di rendere autonomamente prestazioni complesse sia indicativa di autonomia delle stesse o di accessorietà.
In particolare la Corte di Cassazione ricostruisce la nozione di accessorietà sulla base della elaborazione operata dalla Corte europea, sottolineando l’opportunità di una lettura congiunta dell’art. 12 D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2, n. 1 della Sesta Direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia. Pertanto, la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale integrando un mezzo per il completamento o la realizzazione dell’operazione principale avendo riguardo anche all’aspetto soggettivo relativo all’intenzione delle parti (cfr. Cass., 16 novembre 2011, n. 24049). In quest’ottica, il Supremo giudice tenta di conciliare la disciplina europea, secondo cui un insieme di prestazioni possono essere qualificate come prestazione unica ai fini IVA anche nell’ipotesi in cui siano effettuate da soggetti diversi, con il disposto dell’art. 12 D.P.R. n. 633/1972 e la prassi interna. Si pensi all’ampliamento operato dalla Cassazione della possibilità di configurare una prestazione accessoria riferendola anche alle prestazioni effettuate da un terzo, purché rese per conto di chi ha realizzato l’operazione principale, avvalorando così la tesi per cui anche un controllo di fatto del prestatore principale sul terzo implicherebbe automaticamente che la prestazione sia effettuata per suo conto (cfr. Cass. 9 gennaio 2019, n. 351). Diversamente, tuttavia, in altra ipotesi il giudice di legittimità ha sostenuto che «la diversità di soggetto che ha provveduto alla cessione dei beni (il fornitore dei beni mobili e del servizio, da un lato; l’appaltatore, dall’altro) non consente di operare una valutazione di unitarietà dell’operazione e di attrarre al regime di imponibilità per la cessione del fabbricato da parte del mandatario anche la diversa operazione negoziale di acquisto di beni mobili e servizi da altro soggetto» (cfr. Cass. 28 gennaio 2020, n. 1852). Sempre in ordine ai criteri per l’individuazione della nozione di accessorietà la Suprema Corte dando risalto al fine perseguito dal cliente- committente ha, altresì, ritenuto che «quando si è in presenza di una pluralità di prestazioni occorre tener conto della complessiva attività economica svolta, ed in particolare, della specifica finalità perseguita, sicché proprio in relazione alla suddetta finalità, una prestazione è da considerarsi accessoria quando non costituisce il fine ultimo, ma il mezzo per il raggiungimento della effettiva finalità economia perseguita» (cfr. Cass. 14 gennaio 2020, n. 419). Così, anche la Corte di Cassazione indugia nella ricerca meticolosa di distinzioni particolari e di dettagli formali delle operazioni ritenendo, ad esempio, circostanza rilevante l’unicità del corrispettivo pattuito dalle parti o la prevalenza delle risorse umane dedicate alla resa dell’operazione principale rispetto a quelle utilizzate per l’operazione accessoria (diffusamente in argomento, si rinvia alle considerazioni di Salvati A., Autonoma rilevanza delle operazioni a fini IVA e prestazioni accessorie, cit.).
3. Dinanzi a tale quadro estremamente frammentario sarebbe opportuno sostenere che l’inesistenza di un fine proprio risulterebbe incompatibile con la causa tipica connessa ad una prestazione assicurativa caratterizzata, invece, da uno scopo preciso ed autonomo ovvero la manlevazione dal rischio che costituisce l’oggetto stesso del negozio (in questi termini, limpidamente, si esprime Salvati A., Prestazioni assicurative e accessorietà ai fini IVA, in Rass. trib., 2013, 5, 1163).
Ed è proprio a questa ricostruzione interpretativa che si informa la conclusione, in esame, raggiunta dalla Suprema Corte volta a valorizzare apprezzabilmente e compiutamente il requisito primario indicato dalla giurisprudenza europea attinente la finalità oggettiva e soggettiva delle operazioni.
Argomentando in tal senso, infatti, si sgombra il campo da orientamenti di prassi e di legittimità che, ancorati all’esigenza di integrare criteri di massima con una serie minuziosa di distinguo, scontano un evidente deficit in termini di prevedibilità delle decisioni dell’organo giudicante confermando la sussistenza, anche nella giurisprudenza di legittimità, di incertezze interpretative riguardo al perimetro della nozione di accessorietà.
In merito a quest’ultimo profilo, a fronte della mancanza di una definizione tecnica di accessorietà, può comunque notarsi che si tratta di un concetto trasversale a diversi settori dell’ordinamento, dai diritti reali, ai contratti fino alle obbligazioni. Ciò però, come è stato efficacemente rilevato, non implica necessariamente l’impossibilità di elaborare un concetto il più generale possibile (per efficaci considerazioni metodologiche, sul punto., v. Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 83; Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, II, 697 ss.).
In primo luogo è, sicuramente, di immediata percezione che la nozione di accessorio è un concetto di relazione (in tema si veda Albano R., voce Pertinenza, in Enc. giur., vol. XXIII, Roma, 1991, 3) sicchè è più corretto riferirsi al rapporto fra accessorio e principale (e viceversa). Un’ulteriore caratteristica strutturale primaria dell’accessorietà è rappresentata, poi, dal rapporto gerarchico e di dipendenza che lega l’accessorio al principale nel senso che l’accessorio è a servizio del principale, di solito per il perseguimento di uno scopo unitario (cfr. Gambaro A., La proprietà, in Iudica G. – Zatti P., a cura di, Trattato di diritto privato, Milano, 1990, 30 ss.).
In sintesi, il termine accessorio evoca tre regole logiche prima che giuridiche: la prima è che l’accessorio segue le sorti di un altro elemento che individua il quid definibile come principale: accessorium sequitur principale; la seconda è che nell’accessorio sembra implicita una differenza di importanza quantitativa sicchè l’accessorio sarebbe meno importante del principale; la terza è che l’accessorio è subordinato al principale e funzionalizzato, più o meno strettamente, alla realizzazione dello scopo e delle ragioni proprie del principale. Detta caratteristica è certamente la più importante sia in quanto solo la finalità di realizzare uno scopo comune e perseguire interessi unitari spiega l’attrazione di disciplina esercitata dal principale e sia perché essa, rispetto alle altre caratteristiche, è l’unica indefettibile che consente di ricondurre a sistema il fenomeno (in questi termini e per più ampie considerazioni sul tema, si veda Ceolin M., Sul concetto di accessorietà nel diritto privato, Torino, 2017, 16).
Il termine accessorio, implica, dunque, che vi sia un elemento essenziale sul quale è improntata la disciplina di riferimento ed al quale si conforma il regime dell’operazione accessoria. É, pertanto, importante soffermarsi sulla funzione che l’accessorio svolge per trarne la nozione.
Nel solco di questa impostazione, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, in maniera opportuna non si sofferma nella disamina, spesso foriera di incertezze qualificatorie, dei diversi criteri empirici di volta in volta individuati nella prassi ma si concentra sulla valorizzazione della funzionalità oggettiva e soggettiva delle operazioni valutando, sulla scorta dell’originaria linea ricostruttiva delineata dalla Corte di Giustizia, il nesso funzionale esistente tra le prestazioni e la causa delle operazioni realizzate. In questa prospettiva, andrebbe valorizzata l’accezione della causa come origine, motivo, ragione determinante, trattandosi dell’unico elemento assorbente per stabilire se una prestazione è accessoria ad un’altra.
Pur non entrando nel merito delle ben note difficoltà incontrate dall’interprete nella definizione del concetto di causa (Ferrara F. jr., Teoria dei contratti, Napoli, 1940, 127, definisce in maniera emblematica la causa come un «oggetto vago e misterioso») occorre, quindi, superare il concetto di causa in senso oggettivo, intesa quale funzione economico – sociale del negozio (si tratta della formulazione risalente ad Betti E., voce Causa del negozio giuridico, in Noviss. dig. it., III, Torino, 1957, 32 ss.) che conduce l’interprete dell’atto negoziale a pretermettere la valutazione della concreta situazione, delle circostanze pratiche e degli scopi pratici la cui tendenziale persecuzione ha indotto le parti a concludere il contratto (cfr. Bianca C.M., Diritto civile, vol. III, Il contratto, Milano, 2000, 363) per soffermarsi invece nell’analisi dell’interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie ossia della ragione pratica dell’affare (in tal senso Cass., Sez. Un., 6 marzo 2015, sent. . 4628).
Senza individuare la funzione economico sociale delle operazioni, sarebbe allora necessario ricercare la “causa” intesa come «lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare» (in questi termini cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 8 maggio 2006, n. 10490; per la ricostruzione del nucleo fondamentale della concezione della causa “in concreto” per tutti, v. Ferri G.B., Negozio giuridico, in Dig. disc. priv.,sez. civ., XI, Torino, 1994, nonché dello stesso Autore, Equivoci e verità sul negozio giuridico e la sua causa, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 2008, 2, 171 ss.).
In questa più moderna ricostruzione, la causa integra l’espressione oggettivata delle finalità soggettive che le parti contraenti, attraverso il negozio medesimo, vogliono perseguire. Da tale assetto, dunque, si delinea la nozione di causa alla quale opportunamente la Suprema Corte si riferisce ossia quella di giustificazione razionale della convenzione e, quindi, di ultima e superiore sintesi degli interessi dei soggetti che ad essa hanno dato vita (in tema, si rimanda alle efficaci considerazioni di Sacco R., voce Causa, in Digesto disc. priv., sez. civ., 2014).
Conclusivamente, si osserva che la via della certezza e della semplificazione seguita dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento ha il sicuro pregio di orientare l’interprete nell’individuazione delle diverse ipotesi applicative che, sovente, hanno generato aporie ricostruttive particolarmente evidenti.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Albano R., voce Pertinenza, in Enc. giur., vol. XXIII, Roma, 1991, 3
Betti E., voce Causa del negozio giuridico, in Noviss. dig. it., III, Torino 1957, 32 ss.
Bianca C.M.,Diritto civile, vol. III, Il contratto, Milano, 2000, 363
Comelli A., IVA comunitaria e IVA nazionale, Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 2000
Ceolin M., Sul concetto di accessorietà nel diritto privato, Torino, 2017
Ferrara F. jr., Teoria dei contratti, Napoli 1940, 127
Ferri G.B., Equivoci e verità sul negozio giuridico e la sua causa, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 2008, 2, 171 ss.
Gambaro A., La proprietà, in Iudica G. – Zatti P. (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 1990, 30 ss.
Logozzo M., Le prestazioni accessorie seguono il regime IVA dell’operazione principale: il caso delle “slot machine”, in Riv. giur. trib., 2010, 6, 526 ss.
Montanari F., Le operazioni esenti nel sistema dell’IVA, Torino, 2013
Perlingieri P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, II, 697 ss.
Sacco R., voce Causa, in Digesto disc. priv., sez., civ., 2014
Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 83 ss.
Salvati A., Prestazioni assicurative e accessorietà ai fini IVA, in Rass. trib., 2013, 5, 1161 ss.
Salvati A., Autonoma rilevanza delle operazioni a fini IVA e prestazioni accessorie, in Riv. tel. dir. trib., 2022, 1, X, 367 ss.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.