Virtual real estate ed imposizione sul reddito: spigolature

Di Eugenio Della Valle -
Per virtual real estate deve intendersi l’associazione di un token e dei diritti dallo stesso implicati ad un determinato immobile digitale (il c.d. land); poiché il land o la relativa porzione cui è associato il token è unica e non replicabile, il token medesimo viene detto non fungible (abbreviato NFT). Orbene, nella prospettiva dell’imposizione sul reddito, il dato di partenza nell’esaminare la sorte della circolazione dei diritti associati ad un NFT land, è la sua natura di cripto bene ossia di bene immateriale, come tale privo di una dimensione territoriale. Le coordinate che guidano l’interprete nell’individuare, appunto ai fini dell’imposizione sul reddito, il regime d. . .