Il terreno su cui poggia il recente dibattito intorno al tema della robot tax è costituito dalle crescenti preoccupazioni politiche, economiche e sociali destate dall’intensificarsi dell’impiego delle macchine robotiche intelligenti in contesti produttivi sempre più numerosi. Nel tentativo di arginare le possibili conseguenze della robotizzazione, legate in particolare alla disoccupazione e alla conseguente contrazione del gettito fiscale, la tassazione delle macchine robotiche appare uno strumento utile per consentire agli ordinamenti di adeguarsi ai cambiamenti e di anticipare così alcuni rischi connessi all’avanzare delle tecnologie. L’articolo, in un’ottica de iure condendo, passa in rassegna alcune delle proposte recentemente avanzate in relazione alle possibili tecniche di prelievo fiscale inerenti all’idea di robot tax, comparandone la fattibilità giuridica e i presunti effetti.
Robot Tax: possible tax strategies between consensus and opposition. – The ground on which the recent debate around the topic of the robot tax rests is the growing political, economic and social concerns aroused by the intensified use of intelligent robotic machines in ever-increasing production contexts. In an attempt to curb the possible consequences of robotization, particularly related to unemployment and the consequent contraction of tax revenues, the taxation of robotic machines appears to be a useful tool to enable legal systems to adapt to changes and thus anticipate some of the risks associated with advancing technologies. The article, from a de jure condendo perspective, reviews some of the proposals recently put forward in relation to possible taxation techniques inherent in the idea of robot taxation, comparing their legal feasibility and presumed effects.
Sommario: 1. Premessa: il contesto politico, economico e sociale da cui origina la riflessione sulla robot tax. – 2.(Segue). La c.d. quarta rivoluzione industriale e la particolare rilevanza di robotica e intelligenza artificiale. – 3. (Segue). Effetti collaterali dell’avanzare delle tecnologie: disoccupazione, disuguaglianze ed esclusione sociale. – 4. La tassazione dei robot: quale forma possibile? – 5.(Segue). Proposte di modifiche poco incisive degli ordinamenti tributari. – 6. (Segue). Ipotesi più radicali di robot tax.
1. L’avanzare delle tecnologie porta in primo piano la riflessione sulla possibile tassazione delle macchine robotiche, in particolare tramite l’introduzione – per utilizzare un’espressione già acquisita nel lessico socio-economico internazionale – di una robot tax.
L’idea circola già da qualche anno, a latere di alcuni studi che hanno iniziato a mettere in luce l’incidenza dell’automazione sul mercato del lavoro (cfr. Frey C.B. – Osborne M.A., The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?, in Technological Forecasting and Social Change, vol. 114, 17 settembre 2013), ma è stata più concretamente rilanciata nel 2016 quando l’eurodeputata Mady Delvaux, allora vice presidente della Commissione giuridica, ha presentato un rapporto al Parlamento europeo contenente alcune proposte per la regolamentazione della robotica e, tra queste, anche quella di tassare i robot. E poi nel 2017, proprio il giorno dopo l’approvazione della risoluzione da parte della plenaria che boccia la proposta della Delvaux relativamente alle questioni fiscali, Bill Gates, in un’intervista rilasciata alla rivista Quartz, ha sostenuto invece che il lavoro delle macchine dovrebbe essere tassato come quello dei lavoratori umani (per un commento, si veda Fransoni G., Per la chiarezza delle idee su Bill Gates e la tassazione dei robot, in questa Rivista, 10 marzo 2017). Sono essenzialmente questi due eventi, rapporto Delvaux da un lato e intervista a Bill Gates dall’altro, ad aver dato avvio a un vivace dibattito trasversale, principalmente tra economisti e giuristi, sulla prospettiva di tassazione delle macchine robotiche.
2. A far da sfondo alla discussione sulla robot tax vi è la constatazione del cambiamento, tanto repentino quanto radicale, indotto dai recentissimi sviluppi tecnologici, che interessa – in generale – il nostro modo di vivere e – più in particolare – il nostro modo di lavorare. Non a caso, per definire l’ondata delle profonde trasformazioni che sta attraversando la società contemporanea, è stata utilizzata l’espressione di ‘quarta rivoluzione industriale’ (cfr. Schwab K., The fourth industrial revolution, World Economic Forum, Cologny, 2016), ritenuta di carattere ‘eccezionale’, poiché – più che da una singola invenzione, come avvenuto per le precedenti rivoluzioni industriali – essa scaturisce dalla convergenza di fenomeni tecnologici diversi: Intelligenza Artificiale, Blockchain, calcolo quantistico, nanotecnologia, robotica, Internet of Things, auto self-driving, ricerche sulla genetica, e molto altro. Ciascuno di questi fenomeni è potenzialmente idoneo da solo a trasformare in profondità – e a ritmi che superano di molto quello dei conseguenti processi di adattamento – relazioni sociali, politiche ed economiche di ogni parte del mondo.
Tra queste nuove tecnologie, particolare rilevanza rivestono la robotica e l’intelligenza artificiale, discipline che, seppur applicabili talvolta insieme, sarebbe un errore considerare totalmente sovrapponibili.
Solo per tracciare alcune coordinate preliminari, la robotica è una branca dell’ingegneria che si occupa della progettazione e della costruzione di macchine autonome o parzialmente autonome (i robot appunto), spesso capaci di interagire con lo spazio fisico, mentre per intelligenza artificiale si intende quella branca dell’informatica che sviluppa sistemi e programmi pensati per svolgere attività che implicano forme lato sensu di ragionamento.
Sebbene IA e robotica possano idealmente disegnarsi come due insiemi distinti, vi è un’area di intersezione, nel tempo divenuta sempre più grande, all’interno della quale si possono ravvisare prodotti scientifici estremamente innovativi e avanzati, che sintetizzano metodi, applicazioni e quindi progressi delle due discipline.
Il risultato è la diffusione di artefatti tecnologici (come, ad esempio, gli Artificially Intelligent Robots – AIR) che si contraddistinguono per la straordinaria potenza di calcolo, l’elevato grado di autonomia, la precisione, e che risultano altresì in grado di “percepire” l’ambiente circostante, compiere azioni, apprendere da sé a prescindere dall’indirizzo dell’operatore umano, decidere in funzione del contesto in cui si muovono, interagire.
È evidente come l’impiego di questo tipo di macchine in un numero crescente di processi produttivi, attesa la loro sempre più raffinata capacità di svolgere compiti che richiedono abilità tipiche degli esseri umani (come percezione, ragionamento, interpretazione di dati esterni, autoapprendimento e autonomia decisionale), determina alcune rilevanti conseguenze che fungono da premessa per ogni discorso sulla tassazione dei robot: le realtà economiche, spesso incentivate dalle normative nazionali, tendono ad investire sempre più in settori come la robotica o l’IA, acquisendo vantaggi competitivi in termini sia di efficienza nella produzione di beni e servizi sia in termini di risparmio di costi, se licenziano o non assumono, mentre quella parte di lavoratori addetti alle forme di produzione che vengono automatizzate viene espulsa dal mercato del lavoro.
Per lo Stato, invece, la contrazione dell’occupazione significa perdita del gettito derivante dalle imposte sui redditi, perdita del gettito derivante dalle imposte sui consumi (a causa della riduzione di ricchezza disponibile), perdita dei versamenti dei contributi previdenziali, a fronte invece di un probabile aumento di spesa pubblica per gli ammortizzatori sociali da destinare ai disoccupati. E se consideriamo che la legislazione tributaria (e previdenziale) assume la centralità del lavoro sia nel modello IRPEF sia nel nostro sistema welfare, si intuisce subito come la riduzione del numero degli occupati pone anche delicate questioni di sostenibilità in futuro del sistema tributario (e previdenziale) (cfr. Uricchio F., Robot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, in Giur. It., 2019, 7, 1752 ss.).
3. Non è facile predire se e in che misura tali scenari di disoccupazione tecnologica potranno prendere forma (l’espressione si deve a Keynes J.M., Economic Possibilities for our Grandchildren, 1930, in Essays in Persuasion, London, 1931, anche se la categoria della disoccupazione di tipo tecnologico trova già alcune importanti trattazioni in Ricardo D., On the Principles of Political Economic and Taxation, London, 1821, e Marx K., Das Kapital. Kritique der politischen Ökonomie, Hamburg, 1867), sia perché gli stessi analisti utilizzano parametri non sempre omogenei per misurare l’impatto delle innovazioni sul mondo del lavoro, sia perché gli sviluppi della tecnologia sono notoriamente imprevedibili.
Per quanto nebulose e discordanti siano le previsioni sulla sostituzione – o ridefinizione dei ruoli – dell’essere umano nei processi produttivi (si vedano, ad esempio, i risultati delle indagini, riporati sui report A future that works: automation, employment and productivity e The future of work in Europe, condotte dal McKinsey Global Institute rispettivamente nel 2017 e nel 2020, nonché il documento TheFuture of Jobs, pubblicato dal World Economic Forum nel 2020), un dato difficilmente confutabile è che lo sviluppo tecnologico ha comunque attivato dei cambiamenti nel mondo del lavoro destinati a mettere in discussione pratiche storiche e paradigmi consolidati.
È realistico aspettarsi una ricombinazione (soprattutto quantitativa) dei lavori e delle professioni o magari l’emergere di inedite forme di occupazione che si ispirino all’idea di un nuovo rapporto ‘simbiotico’ tra uomo e macchina (Licklider J.C.R., Man-computer symbiosis, in IRE transactions on human factors in electronics, 1960, no. 1) – il che smorza alcune delle preoccupazioni sul futuro del lavoro –, ma il problema vero è che nell’immediato questi ruoli non potranno essere svolti né dai disoccupati né dalle nuove leve del mercato del lavoro per mancanza di una adeguata preparazione. È dunque centrale, tra le altre, la questione – in certi casi avvertita per la prima volta anche per il lavoro “non manuale” o il lavoro “della conoscenza”– dell’accentuarsi di nuove forme di disuguaglianza ed esclusione sociale, alla base delle quali si rinvengono non più solo le differenze di reddito del sistema fordista, ma si riconnettono alla divisione tra haves e have-nots, tra chi è dotato di determinate competenze (skills) e chi ne è privo, oppure ancora tra lavori qualificati e poor works, con diversità di autorealizzazione tra chi accede e chi non può accedere a un lavoro di qualità.
4. Nel solco di queste riflessioni, e in funzione appunto delle nuove esigenze mutuate dalle realtà economiche contemporanee, si insinuano diverse proposte di rilettura degli attuali modelli di tassazione, poiché il prelievo tributario, se aderente alle esigenze dettate dal sostrato economico su cui insiste, appare forse tra i più duttili e appropriati degli strumenti a disposizione dell’ordinamento per consentire un adeguamento della società a certi cambiamenti.
Attorno all’idea della tassazione dei robot orbita una cospicua serie di proposte, avanzate numerose proprio negli ultimi anni principalmente, come accennato poc’anzi, da economisti e giuristi. Se ci si vuole soffermare su alcune di queste, quelle che appaiono più significative, esse si possono racchiudere in tre diverse categorie, ciascuna delle quali – in un’eventuale operazione di tax design – riflette un diverso grado di incisività nella modifica del sistema fiscale.
Partendo, dunque, da un primo gruppo di possibili modelli di prelievo che comporterebbero modifiche meno radicali dell’ordinamento tributario si arriva a un terzo insieme al cui interno si collocano le proposte – sistematicamente più incisive – di una vera e propria robot tax.
5. Nella prima categoria, si potrebbero far rientrare le proposte di aumento dell’aliquota IVA per l’acquisto dei robot (o di riduzione delle detrazioni IVA) (cfr. Mitha S., Robots, technological change and taxation, in Tax Journal, 14 settembre 2017), oppure ancora la riduzione o l’eliminazione delle agevolazioni fiscali concesse alle imprese che investono in robot. Quest’ultimo modello, l’unico per ora messo in pratica, è quello adottato dalla Corea del Sud; solo impropriamente può essere definita una robot tax perché in realtà consiste nella previsione di un trattamento sfavorevole – appunto sotto forma di diniego delle agevolazioni fiscali sugli investimenti – per le imprese che intendono dotarsi di strumenti volti all’automazione della produzione o che derivano parte del loro reddito dallo sfruttamento di macchine robotiche.
Si tratta di approcci certamente coerenti con l’esigenza di un intervento pubblico in funzione perequativa, affinché si possa moderare la diffusione dell’automazione ad un ritmo più gestibile dal punto di vista delle politiche sociali a sostegno dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Di contro, però, misure del genere e in particolar modo il diniego delle agevolazioni, se innestate in Paesi che da poco si sono avviati nella corsa all’automazione delle proprie economie – come il nostro e a differenza della Corea del Sud, nota invece per essere tra i Paesi più robotizzati al mondo –, oltre a richiedere un’inversione di rotta rispetto alla direzione intrapresa con le recenti misure a sostegno dell’automazione (si pensi all’iperammortamento e superammortamento, fino al 2020, e alle agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta a partire dal 2021 e fino al 2025) rischierebbero forse di arrestare in partenza il ritmo della robotizzazione dei processi produttivi, più che rallentarlo, producendo effetti negativi in termini di competitività con altri Paesi e senza peraltro che ne possa derivare un aumento poi così significativo del gettito fiscale.
Nel secondo gruppo, si potrebbero far rientrare le proposte di introduzione di nuove tipologie di tributo come una tassa sul possesso dei robot (cfr. Oberson X., Taxing robots? From the emergence of an electronic ability to pay to a tax on robots or the use of robots, in World Tax Journal, 4 aprile 2017, 247 ss.; Id., Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial Intelligence, Cheltenham (UK) – Northampton (USA), 2019; V. Chand V. – Kostić S. – Reis A., Taxing Artificial Intelligence and Robots: Critical Assessment of Potential Policy Solutions and Recommendation for Alternative Approaches – Sovereign Measure: Education Taxes/Global Measure: Global Education Tax or Planetary Tax, in Wourld Tax Journal, 2020, vol. 12, 711 ss.), una sorta di bollo auto, oppure un’imposta pigouviana sull’automazione (cfr. Shiller R., Why Robots Should be Taxed if They Take People’s Jobs, in The Guardian, 22 marzo 2017; Oberson X., Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial Intelligence, cit.; McCredie B. – Sadiq K. – Chapple E., Navigating the 4th Industrial Revolution: Taxing automation for fiscal sustainability, in Australian Journal of Management, 2019, vol. 44, 648 ss.), sulla falsariga dei tributi ambientali o sull’alcol, ovvero ancora una tassa sull’automazione per le imprese che preferiscono impiegare le macchine in luogo delle persone o che mettono in atto dei licenziamenti al fine di robotizzare alcune attività produttive (cfr. Meisel W., The Software Society: Cultural and Economic Impact, Indiana, 2013; Abbott R. – Bogenschneider B., Should Robots Pay Taxes? Tax Policy in the Age of Automation, in Harvard Law & Policy Review, 2017, vol. 12, 145 ss.).
Le questioni cominciano a farsi più complesse. Le difficoltà più grandi in queste ipotesi risiedono innanzitutto nella individuazione delle macchine tassabili e nella identificazione di una base imponibile appropriata.
Ai fini di una tassa sul possesso, ad esempio, si renderebbe imprescindibile definire cosa si intende per robot (cosa non facile, in generale) e sarebbe altresì necessario dover distinguere tra un uso privato e un uso imprenditoriale del robot, per evitare che il tributo vada ad incidere allo stesso modo su soggetti che sfruttano diversamente l’utilità ritraibile dal robot. In più, come ha messo in luce Uricchio, uno dei primi studiosi di questi temi, «una sorta tassa sul possesso, sebbene di facile applicazione, potrebbe rivelarsi iniqua in quanto prescinderebbe sia dal valore del robot sia dalle utilità che può offrire a chi se ne avvale» (Uricchio F., Robot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, cit., 1760).
Nell’ottica di un’imposta pigouviana, invece, sarebbe fuorviante pensare che l’automazione determini sempre e solo disoccupazione; come per altri beni strumentali, l’impiego dei robot può avere effetti non solo di sostituzione ma anche di completamento dell’occupazione, a differenza ad esempio delle emissioni dei gas serra che hanno un effetto inequivocabilmente negativo sull’ambiente. Sarebbe allora necessario trovare – e poterne valutare il risultato di – un compromesso tra gli effetti positivi sul benessere sociale, comprese le esternalità positive che possono essere raggiunte dall’uso di robot intelligenti, da un lato, e gli effetti negativi sul mercato del lavoro e sulla società nel suo complesso, dall’altro (per esempio i costi per rieducare e sostenere i lavoratori spostati). Si renderebbe altresì opportuno in questi casi un continuo monitoraggio e una continua valutazione empirica degli effetti della tassa, che registrino l’affievolirsi della necessità dell’imposizione perché, ad esempio, nel frattempo ci si è gradatamente adattati ai cambiamenti tecnologici, cosa non sempre facile.
Ed ancora, se si vuole tassare il reddito generato dai robot: come misuriamo il valore creato dal robot o dal programma di automazione? I robot e i lavoratori umani spesso lavorano insieme per completare un lavoro e contribuiscono congiuntamente alla produzione di profitti. Allo stesso modo, i lavoratori umani si avvalgono di beni strumentali che non sono tutti robot e non esiste un metodo chiaro per assegnare una componente dei profitti alla forza lavoro umana e una a quella ‘artificiale’. Per superare questo ostacolo, potrebbero allora essere esaminate altre ipotesi, magari di tassazione dei robot in quanto tali.
6. Ci avviciniamo alla terza categoria, contenente proposte di una vera e propria robot tax. Oberson, ad esempio, ha proposto l’introduzione di un’imposta sul salario ipotetico imputabile al robot, il cui ammontare potrebbe essere pari a quello guadagnato da un lavoratore umano se fosse stato al suo posto, previo riconoscimento – ed è questo un punto centrale – di una specifica personalità fiscale in capo ai medesimi (Oberson X., Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial Intelligence, cit.).
Questa proposta si salda alla questione ancora piuttosto dibattuta del riconoscimento di un’autonoma personalità giuridica ai robot (su questi temi, si veda, ad esempio, Teubner G., Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, [a cura di] Femia P., Napoli, 2019), attorno alla quale convergono – partendo da poli opposti – i tentativi di “de-antropomorfizzazione” del concetto di entità agente dotata di autonomia e di “iper-antropomorfizzazione” degli agenti artificiali. Il presupposto di una simile impostazione è che gli sviluppi dell’IA e della robotica possano condurre a realizzare macchine autonome capaci, come si è già accennato, di adottare un comportamento interpretabile come razionale e persino di interagire con altri agenti – umani o artificiali –, macchine alle quali può essere attribuito un profilo di responsabilità per le azioni da loro commesse.
Nel rapporto Delvaux citato poc’anzi veniva proposta «l’istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche con diritti e obblighi specifici, compreso quello di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi» (Relazione 27 gennaio 2017, Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica [2015/2103(INL)]). Questo documento contribuisce certamente a spianare la strada verso il riconoscimento di uno status giuridico dei robot ma ciò non sarebbe sufficiente per far gravare un tributo sui soggetti che lo posseggono. Perché questo possa accadere, sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi.
Emerge qui lo spunto per una serie di riflessioni su questioni di grande complessità che si proverà a sintetizzare.
Fino ad ora si è fatto riferimento a delle ipotesi (tassa sul possesso dei robot e tassa sull’uso dei robot, in particolare) in cui è evidente che il prelievo tributario avrebbe come immediati destinatari – per restare negli esempi – il proprietario del robot o l’impresa che usa il robot. Nel momento in cui ci si immette nella prospettiva della tassazione della macchina in quanto tale (non del suo uso o possesso), affinché quel tributo sia non solo economicamente ma anche costituzionalmente legittimo, è necessario procedere alla verifica della sussistenza di alcuni requisiti, tra cui un presupposto materiale del tributo e una capacità contributiva riferibile ad un soggetto giuridicamente rilevante dal punto di vista del diritto tributario.
Ora, ritornando ai robot, una domanda che ci si potrebbe già porre è se l’impiego dei robot nei processi produttivi possa dare luogo o meno a manifestazioni di ricchezza nuove, che siano altre e diverse rispetto all’uso o al possesso degli stessi. L’utilità che l’impresa ricava dall’impiego di agenti artificiali è pari a quella ritraibile da un comune altro macchinario privo di intelligenza artificiale oppure è più vicina a quella resa da un lavoratore umano? Se fosse quest’ultima la risposta, e cioè che tali macchine sono da considerarsi capaci di assicurare specifici vantaggi e utilità a chi ne dispone, e quindi la loro attività sarebbe suscettibile di dare luogo ad una materialità imponibile come fosse ad esempio un reddito da lavoro, non sembrerebbe più tanto peregrina l’idea del possibile riconoscimento di una soggettività passiva tributaria del robot. Eventuali ritardi sul fronte del diritto civile nel considerare una soggettività degli agenti artificiali non si porrebbero poi come dirimenti, se si decide di intendere la soggettività tributaria come nozione più ampia – o addirittura sganciata – da quella civilistica, e tanto più se si libera il rapporto tributario dalla sua qualificazione come obbligazione tributaria.
Del resto, se interroghiamo l’ordinamento tributario, una conferma relativa all’ammissibilità di soggetti passivi diversi da quelli comuni la ritroviamo nell’art. 73, comma 2, TUIR (ex art. 87) che sancisce proprio come «Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo».
E ancora, perché il tributo possa essere preteso non basta il riconoscimento di una soggettività tributaria passiva ma occorrerebbe pure che, riferibile al robot, vi siano una capacità contributiva e un presupposto di imposta apprezzabile in modo unitario e autonomo e non attribuibile ad altro soggetto passivo. Il legislatore, attraverso cioè un presupposto individuato in ragione dell’esistenza di una giustificazione sotto il profilo della capacità contributiva dei soggetti incisi dal tributo, deve poter attribuire rilievo a un atto o a una circostanza idonei a evidenziare, più o meno direttamente, proprio quell’attitudine economica del soggetto alla contribuzione alle pubbliche spese. È chiaro che il robot in sé non possiede alcuna capacità contributiva ma al robot soggetto passivo, un po’ come avviene per le persone giuridiche, potrebbe essere riconosciuta una capacità finanziaria basata ad esempio sul valore figurativo dei servizi resi o dell’attività svolta, o giustificata dal valore o dai pagamenti ricevuti in cambio dei suoi servizi o della sua attività. In più, se si riuscisse a portare avanti l’idea di dotare i robot (ad esempio quelli più difficilmente gestibili o pericolosi per l’uomo) di un fondo da utilizzare in caso di danni, questa circostanza potrebbe fungere da indicatore di una capacità contributiva. Sembrerebbe, insomma, quest’ultima la via teoricamente più impegnativa da percorrere ma che consente, da un lato, di superare molte delle difficoltà insite nella concretizzazione delle altre proposte, dall’altro, di aggiungere un tassello utile al più ampio dibattito intorno al diritto della robotica.
Per concludere, un accenno va all’ultimo degli ostacoli che a molti appare come il più insidioso da superare per iniziare a tassare i robot e che accomuna tutte le ipotesi sopra citate, e cioè che qualsiasi forma di imposizione potrebbe porre un inaccettabile freno all’innovazione e al progresso. È probabile che questo accada; tutto dipende da quanto siamo disposti a rischiare in questa sfida – ormai alla pari – tra umano e artificiale.
(*) Intervento svolto dall’Autrice nel convegno “Intelligenza artificiale. Profili sostanziali e procedimentali” che ha avuto luogo il 22 aprile 2022 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania.
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– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
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Comunicazione dei dati
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Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
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Modalità di trattamento dei dati
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I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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