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IL PUNTO SU… Il cantiere in corso d’opera dei crediti d’imposta da bonus edilizi. Limitazioni, riaperture e trasferibilità dei crediti d’imposta nel contesto di operazioni straordinarie
Di Thomas Yang -
A. L’art. 121 D.L. n. 34/2020 ha introdotto, per i contribuenti beneficiari di detrazioni dalle imposte sui redditi a fronte del sostenimento di talune spese edilizie o di efficientamento energetico, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per: (i) uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore (il c.d. sconto in fattura), e in tal caso al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione che sarebbe spettata al beneficiario dello sconto; (ii) la cessione di un credito d’imposta pari all’importo della detrazione altrimenti spettante.
Il credito d’imposta così riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione secondo quanto disposto dall’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ed è inoltre utilizzabile entro i limiti di un numero di quote annuali corrispondente al numero di anni nei quali sarebbe stata utilizzabile la detrazione spettante (in proposito, cfr. il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 3 febbraio 2022, n. 35873).
È inoltre espressamente stabilito che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno ad essa riferibile non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può nemmeno essere richiesta a rimborso.
B. La disciplina in parola è stata oggetto di numerosi interventi ad opera del legislatore, con modifiche normative che si sono susseguite anche a distanza di brevissimo tempo l’una dall’altra.
A fronte di un’originaria formulazione in base alla quale i crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020 potevano essere oggetto di cessioni numericamente illimitate, con il D.L. n. 4/2022 è stato posto il divieto di cessioni dei predetti crediti successive alla prima (in proposito, cfr. Zanetti E., Scatta il divieto di sub-cessione dei bonus edilizi, in Eutekne.info, 29 gennaio 2022) e, a breve distanza di tempo, con il D.L. n. 13/2022 prima e con la L. n. 25/2022 poi (cfr., Cinieri S., Decreto Sostegni ter: tutte le novità della legge di conversione, in Prat. fisc. prof., 2022, 16, 23 ss.) è stata poi introdotta la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei medesimi crediti, ma solamente a favore di taluni cessionari “vigilati” (i.e., banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto D.Lgs. n. 385/1993 e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).
Inoltre, fermo restando l’originario divieto di una prima cessione parziale del credito d’imposta da conversione di bonus edilizi, con l’art. 28, comma 1-bis del menzionato D.L. n. 4/2022, è stato introdotto il medesimo divieto di cessione parziale anche per tutte le cessioni successive alla prima in relazione alle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.
Va evidenziato che tale divieto di cessione parziale anche per le cessioni successive alla prima, congiuntamente alla limitazione del numero di cessioni ammesse, ha disincentivato ulteriormente la circolazione dei crediti d’imposta in oggetto, trasferendo sostanzialmente sui cessionari il rischio legato all’impossibilità di utilizzare tempestivamente il credito d’imposta per incapienza di imposte od oneri previdenziali a debito da compensare, con la conseguente definitiva perdita della corrispondente quota di credito.
A parziale mitigazione delle predette limitazioni, con la L. n. 34/2022, di conversione con modificazioni del D.L. n. 17/2022, era stata introdotta la possibilità di effettuare una ulteriore cessione dei crediti d’imposta derivanti dai cc.dd. bonus edilizi elencati all’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020, elevando a quattro il numero massimo di possibili cessioni dei crediti in oggetto.
Tale quarta ed ultima cessione, nondimeno, era soggetta a specifiche limitazioni sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo: potendo infatti essere effettuata solamente da banche ed in relazione ai crediti d’imposta per i quali fosse esaurito il numero delle diverse possibili cessioni, potendo inoltre essere posta in essere esclusivamente a favore dei soggetti con i quali la banca cedente avesse stipulato un contratto di conto corrente (sul punto, cfr. Zanetti E. – Zeni A., Esce la guida per la cessione telematica dei crediti di imposta ma è già superata, in Eutekne.info, 20 aprile 2022).
Da ultimo, con il D.L. n. 50/2022 (c.d. “decreto Aiuti”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, la predetta disciplina della “quarta cessione” è stata a sua volta modificata.
In particolare, è stata prevista la possibilità sia per le banche sia per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta in oggetto a favore di “clienti professionali privati” di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998, che siano correntisti della banca cedente o della banca capogruppo del gruppo bancario interessato. Tale cessione è “sempre” consentita, dunque a prescindere dell’effettuazione di tre precedenti cessioni (in proposito, cfr. Piazza M., Cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati, in Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2022).
Tuttavia, va rilevato come le anzidette modifiche del decreto Aiuti siano applicabili “alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022”, e che pertanto non forniscono alcun aiuto nello smaltimento del “pregresso” (sul punto, Dell’Oste C., Banche, ai clienti i bonus edilizi acquistati dopo il 1° maggio, in NT+ Fisco, 14 maggio 2022).
C. Occorre ora rilevare come la disciplina della cedibilità delle detrazioni spettanti mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione di un corrispondente credito d’imposta sia stata introdotta «anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 […]» (così, la relazione acclusa al disegno di legge presentato il 19 maggio 2020 per la conversione del D.L. n. 34/2020, in riferimento all’art. 121 del predetto decreto).
La funzione della cedibilità e della circolazione dei crediti stabilita con le misure di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020 è infatti strettamente collegata alle misure di cui all’art. 119 del medesimo decreto relative alla maggiorazione al 110% delle detrazioni ivi elencate.
In tal senso, le anzidette misure rappresentano due aspetti di un medesimo disegno normativo articolato in un elevato numero di disposizioni, aventi l’unitario obiettivo di sostenere ed incentivare il sistema produttivo nazionale mediante un «significativo impatto sugli investimenti determinato dall’effetto combinato dell’incentivo derivante dall’incremento dell’aliquota di detrazione, dalla riduzione delle quote annuali di suddivisione e dal meccanismo dello sconto in fattura» (così, la relazione tecnica all’art. 119 D.L. n. 34/2020).
In particolare, la “conversione” delle detrazioni spettanti in crediti d’imposta liberamente trasferibili è un elemento cruciale affinché le detrazioni medesime possano costituire uno strumento efficace per fornire un incentivo pubblico alle attività produttive.
In virtù dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito, i contribuenti possono infatti realizzare gli interventi che danno diritto alle detrazioni in oggetto anche se non dispongono, in tutto o in parte, della liquidità necessaria, innescando un circolo virtuoso, anche ai fini del gettito fiscale (nelle bozze degli emendamenti del Senato alla legge di conversione del D.L. n. 17/2022, viene riportato come nell’audizione del Direttore Generale dell’ABI, Dott. Giovanni Sabatini, sia stato sottolineato che «il meccanismo della cessione del credito fiscale [unitamente allo sconto in fattura], infatti, ha costituito sin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del Pil»; nelle bozze dei medesimi lavori parlamentari viene inoltre rilevato che «il predetto meccanismo sostiene, infatti, la ripresa dell’economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese»).
La disciplina in oggetto consente, dunque, in relazione a specifici interventi agevolati, al ricorrere delle condizioni normativamente stabilite, di effettuare il pagamento di tutto o parte di quanto dovuto mediante l’utilizzo di una sorta di “moneta fiscale” (per una ricostruzione del concetto di “moneta fiscale”, si veda Molinaro G., La moneta fiscale: un’ipotesi allo studio per il rilancio dell’economia, in il fisco, 2017, 28, 2746 ss.).
D. Nel contesto della disciplina in esame, dotata di una sua complessiva ratio e di una specifica funzione incentivante, si innestano gli interventi normativi volti, invece, a porre rimedio a talune circostanze “patologiche” venutesi a creare in ambito operativo, mediante l’introduzione di limitazioni alla possibilità di cedere i crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020.
La ratio delle disposizioni introdotte per limitare il numero delle possibili cessioni dei crediti d’imposta in parola è stata in particolare indicata nella necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere «una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta» (così, la relazione tecnica “bollinata” relativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 4/2022 agli atti del Senato; la medesima indicazione è riportata nella nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato acclusa al predetto disegno di legge, alle pp. 70 e 71, nonché nella corrispondente relazione illustrativa).
In proposito va rilevato come dapprima il D.L. n. 157/2021 e in seguito la L. n. 234/2021 avessero già introdotto specifiche misure di contrasto alle frodi e controlli preventivi per i crediti d’imposta di cui agli artt. 121 e 122 D.L. n. 34/2020, senza tuttavia giungere a limitare in assoluto il numero di cessioni ammesse per i predetti crediti (sul punto, cfr. Balzanelli M. – Valcarenghi G., Stop ai bonus immobiliari in presenza di rischio di frode, in il fisco, 2022, 5, 407 ss.; Benedetti G., I controlli del D.L. n. 157/2021 per il contrasto delle frodi nelle agevolazioni edilizie, in Immobili & proprietà, 2022, 2, 117 ss.; Rivetti S., Il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali edilizie e il D.L. n. 157/2021: quando la gatta frettolosa mette al mondo figli ciechi, in questa Rivista, supplemento online, Riv. tel. dir. trib., 7 gennaio 2022).
Alla luce delle finalità antifrode perseguite, la scelta di limitare il numero delle cessioni dei crediti fiscali appare non solo eccessivamente drastica ma anche in contrasto con la ratio e con le finalità stesse per le quali sono stati introdotti lo sconto sul corrispettivo e la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta (nella già menzionata nota di lettura relativa al progetto di conversione in legge del D.L. n. 4/2022 è stato opportunamente evidenziato che «la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo – per la sua portata rispetto alla disciplina previgente – le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all’entità degli investimenti futuri nel settore»).
Allo stesso modo, è chiaro che le anzidette finalità antifrode non devono implicare la definitiva traslazione di oneri di competenza erariale a carico di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, che infatti, a fronte delle limitazioni introdotte alla cedibilità dei crediti d’imposta in oggetto, ne hanno in molti casi interrotto l’acquisto, con un rilevante impatto sul sistema produttivo (cfr., Davi L. – Latour G., Cessione bonus, stop di Intesa e UniCredit, in Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2022).
Va infatti evidenziato che in assenza della possibilità di cedere i crediti d’imposta in parola, i relativi titolari si troverebbero a dover gestire “assets” altamente “illiquidi”, connotati per di più da una progressiva perdita di valore corrispondente alla scadenza delle rispettive quote annuali che non dovessero essere tempestivamente utilizzate in compensazione.
E. A fronte dell’immediato impatto sul settore causato dalla limitazione del numero delle possibili cessioni e del novero dei potenziali cessionari dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020, nonché delle perplessità avanzate dai commentatori (cfr. Balzanelli M. – Valcarenghi G., Nuove regole per la cessione dei bonus con problemi di diritto transitorio, in il fisco, 2022, 12, 1117 ss.), l’introduzione della c.d. quarta cessione e la successiva riscrittura della rispettiva disciplina da parte del decreto Aiuti costituiscono certamente correttivi dettati dalla necessità di risolvere una situazione alquanto critica.
Il legislatore, tuttavia, con i correttivi in questione non ha posto definitivo rimedio ai problemi creati dalle limitazioni introdotte rispetto alla cedibilità dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020.
Il cessionario che, in uno o più periodi d’imposta, dovesse comunque trovarsi a non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito d’imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito, subirebbe una corrispondente perdita definitiva di una parte o di una quota del credito stesso.
Occorre dunque valutare se, quantomeno a livello ermeneutico, sia possibile identificare soluzioni operative percorribili che, anche nei predetti casi, consentano ai cessionari dei crediti d’imposta in oggetto di trasferirne la titolarità in modo da non dover necessariamente subire uno svantaggio economico.
In tal senso, in particolar modo nei casi di titolarità di crediti d’imposta per importi molto elevati, può assumere rilievo valutarne la trasferibilità nel contesto di operazioni straordinarie.
A tal proposito, senza alcuna pretesa di esaustività in questa sede, è possibile riportare alcuni dei molteplici chiarimenti con i quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la legittimità del trasferimento di crediti d’imposta sia in caso di operazioni “sui soggetti” come fusioni e scissioni, sia in caso di operazioni “sui beni” come conferimenti e cessioni aventi per oggetto aziende.
In particolare, con riferimento ai crediti d’imposta di cui sia sancita «la non trasferibilità» è stato in tempi recenti ribadito che «il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140/E), scissione (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato» (così, Risposta ad interpello n. 72 dell’8 marzo 2019).
Analogamente, ancor più di recente, in relazione ad un credito d’imposta soggetto a divieto di trasferimento «per effetto di atti realizzativi, ossia, attraverso atti destinati a monetizzare il solo credito d’imposta» è stata precisata la legittimità del trasferimento del credito stesso per mezzo di un’operazione di fusione, in virtù della quale l’incorporante assume diritti ed obblighi dell’incorporata, subentrando in tutti i rapporti di quest’ultima anteriori alla fusione (così, Risposta ad interpello n. 643 del 31 dicembre 2020).
Va evidenziato che la citata prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, che ammette il trasferimento dei crediti d’imposta per mezzo di operazioni straordinarie, riguarda casi di crediti d’imposta la cui funzione incentivante è connessa all’originaria non trasferibilità degli stessi.
L’origine stessa dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi in commento trova invece la sua funzione proprio nella necessità di trasferire dal beneficiario originario ad altri soggetti la detrazione spettante, ed a maggior ragione dovrebbe dunque esserne ammesso il trasferimento nel contesto di operazioni straordinarie.
Inoltre, le predette operazioni straordinarie non si porrebbero nemmeno in contrasto con la richiamata ratio della limitazione al numero di possibili cessioni dei crediti in oggetto, non potendo di per sé dar luogo ad alcuna «catena di cessioni», né tali operazioni potrebbero agevolmente «dissimulare l’origine effettiva dei crediti».
In tal senso, la trasferibilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi mediante operazioni straordinarie dovrebbe essere ammessa anche nel caso in cui le stesse operazioni straordinarie siano poste in essere specificamente al fine di trasferire e liquidare tali crediti.
Su tali basi, ad esempio, quanto alle operazioni “sui soggetti”, potrebbe ipotizzarsi la fusione tra un veicolo societario titolare dei crediti, facente parte di un gruppo bancario, ed una società terza, seguita dall’immediato recesso dei soggetti già soci del veicolo bancario dalla società risultante dalla fusione, con la conseguente liquidazione del valore delle rispettive partecipazioni. Quanto poi alle operazioni “sui beni” la legittimità del trasferimento dei crediti parrebbe configurabile finanche nel caso in cui un medesimo compendio aziendale venga trasferito e poi riacquisito al fine di evitare la definitiva perdita di quote di credito d’imposta.
La percorribilità delle suddette soluzioni parrebbe confermata anche dall’approccio di ragionevole “apertura” da ultimo manifestato dall’Amministrazione finanziaria con le “Faq del 19 maggio 2022”, laddove, in via interpretativa, è stata ammessa la cessione frazionata dei crediti in oggetto; nello specifico, è stato chiarito che il divieto di cessione parziale «si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione», fermo restando che le singole rate non possono essere oggetto di cessione parziale (a riguardo cfr. Bonsanto D. – Zeni A., Il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi vale per la singola rata annuale, in Eutekne.info, 20 maggio 2022; e Gallo S., Crediti d’imposta da bonus edilizi cedibili per singola annualità, in Eutekne.info, 7 maggio 2022).
Resta, ad ogni modo, opportuno raccogliere una conferma “caso per caso” da parte dell’Amministrazione finanziaria circa il trasferimento della titolarità di crediti di cui all’art. 121 D.L. n. 34 in base ad operazioni straordinarie.
F. In conclusione, anche alla luce della riconosciuta efficacia delle misure di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020 rispetto alle finalità di rilancio dell’economia e di incremento del gettito fiscale, tanto l’introduzione della possibilità di una quarta cessione quanto le ulteriori modifiche contenute nel decreto Aiuti confermano come in ambito legislativo sia ben presente la cardinale importanza della cedibilità dei crediti in oggetto affinché, tramite detrazioni d’imposta, sia dato corso ad una forma di effettivo sostegno pubblico al funzionamento ed allo sviluppo del sistema produttivo.
Cionondimeno, tanto i correttivi introdotti con la L. n. 34/2022 quanto quelli del decreto Aiuti non equivalgono ad un ripristino dell’originaria disciplina e lasciano spazio alla ricerca di soluzioni che, tra l’altro, consentano di non addossare a banche, intermediari finanziari ed assicurazioni il peso economico di incentivi pubblici di natura fiscale.
In tal senso, tenuto conto da una parte delle originarie ragioni che hanno condotto all’introduzione della disciplina in commento e dall’altra delle ragioni delle misure antifrode stabilite per contrastare circostanze di carattere patologico, assume concreto rilievo la valutazione dell’opportunità di trasferimenti di tali crediti d’imposta mediante operazioni straordinarie, in grado di consentire una forma di liquidazione di assets contemporaneamente illiquidi ed altamente “deperibili”.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Balzanelli M. – Valcarenghi G., Nuove regole per la cessione dei bonus con problemi di diritto transitorio, in il fisco, 2022, 12, 1117 ss.
Balzanelli M. – Valcarenghi G., Stop ai bonus immobiliari in presenza di rischio di frode, in il fisco, 2022, 5, 407 ss.
Benedetti G., I controlli del D.L. n. 157/2021 per il contrasto delle frodi nelle agevolazioni edilizie, in Immobili & proprietà, 2022, 2, 117 ss.
Bonsanto D. – Zeni A., Il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi vale per la singola rata annuale, in Eutekne.info, 20 maggio 2022
Cinieri S., Decreto Sostegni ter: tutte le novità della legge di conversione, in Prat. fisc. prof. 2022, 16, 23 ss.
Davi L. – Latour G., Cessione bonus, stop di Intesa e UniCredit, in Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2022
Dell’Oste C., Banche, ai clienti i bonus edilizi acquistati dopo il 1° maggio, in NT+ Fisco, 14 maggio 2022
Gallo S., Crediti d’imposta da bonus edilizi cedibili per singola annualità, in Eutekne.info, sabato 7 maggio 2022
Molinaro G., La moneta fiscale: un’ipotesi allo studio per il rilancio dell’economia, in il fisco, 2017, 28, 2746 ss.
Piazza M., Cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati, in Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2022
Rivetti S., Il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali edilizie e il D.L. n. 157/2021: quando la gatta frettolosa mette al mondo figli ciechi, in Riv. tel. dir. trib., 7 gennaio 2022
Zanetti E., Scatta il divieto di sub-cessione dei bonus edilizi, in Eutekne.info, 29 gennaio 2022
Zanetti E. – Zeni A., Esce la guida per la cessione telematica dei crediti di imposta ma è già superata, in Eutekne.info, 20 aprile 2022
Abstract
Nell’arco di meno di un mese il regime della cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020 è stato ripetutamente modificato; dapprima con la legge n. 34/2022 ed in seguito con il D.L. n. 50/2022 (c.d. “decreto Aiuti”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022. Le limitazioni che, tuttavia, anche a fronte di tali misure, permangono rispetto alla cedibilità dei predetti crediti d’imposta pongono la necessità di trovare soluzioni alternative per la loro circolazione.
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
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c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:
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