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Imposte sui trasferimenti: sembra sempre necessario il litisconsorzio
Di Patrizia Accordino -
Abstract
Nell’ambito delle obbligazioni solidali paritetiche, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere esteso ad altro solo ove egli sia rimasto inerte o non abbia autonomamente coltivato il relativo contenzioso con risultati opposti, vale a dire con una sentenza sfavorevole a sé passata in giudicato. Nondimeno, ciò non vale per la mera proposizione di una autonoma impugnazione. Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., «il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria – che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato – integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce». Di contro, appare sempre evidente che, nel caso di imposte sui trasferimenti, che involgono l’unicità di valore del bene in contestazione, il rischio di violazione dei principi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione potrebbe essere risolto alla radice. In siffatte circostanze, sarebbe opportuno un ripensamento sulla negata applicabilità del litisconsorzio necessario.
Transfer taxes: compulsory joinder seems to be required. – In the context of joint and several obligations, the favorable judgment obtained by one joint debtor can be extended to another only when the latter has been inactive and has not independently conducted the relative litigation whit opposite outcomes, intended as an opposite final judgement. Indeed, by virtue of art. 324 c.p.c., «the final judgement detaches the relationship between the taxpayer and the tax authorities from its original action – which in the case of a joint relationship also involved the joint debtor – integrating a new, autonomous action, exclusively concerning the party to which the final decision refers».
On the other hand, it is always clear that, in case of transfer taxes involving the same value of the asset under dispute, the risk of violation of the principles of ability to pay, impartiality and good administration could be resolved at the root. In such circumstances, it would be appropriate to reconsider the denied applicability of the compulsory joinder.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La sentenza in commento. – 3. Rilievi critici. – 4. Conclusioni.
1. Le imposte sui trasferimenti che coinvolgono più soggetti tutti realizzanti il medesimo presupposto di fatto del tributo, imporrebbero sempre una determinazione contestuale e unitaria del valore venale dell’immobile che ne è oggetto, nei confronti di tutte le parti contraenti.
Si tratta, difatti, di un dato considerato dalla legge identico per l’alienante e per l’acquirente.
Nell’ipotesi all’esame della Suprema Corte nell’asserto in commento, peraltro, c’è una solidarietà effettiva oltre alla coincidenza dell’elemento oggettivo della fattispecie imponibile riconducibile ai diversi centri d’imputazione soggettiva coinvolti. Sarebbe, pertanto, buona norma assicurare una identità di trattamento.
In seguito all’affermarsi dell’interpretazione giurisprudenziale che non ritiene il litisconsorzio necessario applicabile a quelle fattispecie ricondotte nell’ambito delle obbligazioni solidali, si è generato il paradosso per il quale alle controversie in tema di divisione, considerata come rapporto obbligatorio inscindibile, l’istituto è applicabile e risolve le dispute. Nei casi come quello della sentenza in esame, aventi ad oggetto la compravendita, pur con riguardo alla titolarità del medesimo bene, non è, invece, ritenuta trasponibile la medesima regola. Sebbene la capacità contributiva manifestata – che costituisce il punto di riferimento per il riparto del carico contributivo – è la medesima. Dalle sentenze del 2007 che conclusero come appena evidenziato, tuttavia, le controversie relative sono frequenti e le soluzioni della Corte di Cassazione, ad avviso di chi scrive, continuano a dirigersi in un verso che è contrario a quello che porrebbe la parola fine al dibattito.
2. In seguito a rideterminazione in aumento del valore di un complesso immobiliare l’alienante impugnava l’avviso di rettifica contestandone il difetto di motivazione e l’erronea quantificazione. La CTP competente accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato del 40%. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e l’alienante appello incidentale, entrambi parzialmente accolti dalla CTR dopo una consulenza tecnica d’ufficio e la rideterminazione in aumento del valore. L’alienante ricorreva per revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. deducendo che, anteriormente a tale pronuncia, era divenuta definitiva altra sentenza con cui la medesima CTR, a seguito di impugnazione dell’avviso di rettifica da parte dell’acquirente, riportava il valore dell’immobile a quello individuato dalle parti nell’atto.
La CTR revocava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’appello principale proposto dall’Ufficio mentre accoglieva l’appello incidentale proposto dal contribuente alienante. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza.
Nondimeno, contestualmente al ricorso per revocazione, avverso la medesima sentenza della CTR, l’alienante aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del litisconsorzio necessario e degli artt. 51, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 e 15 D.Lgs. n. 546/1992. Tale ricorso era accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR innanzi alla quale l’alienante chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato deducendo il giudicato favorevole all’acquirente, riduttivo del valore dell’immobile. La CTR accoglieva l’appello ma l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, pertanto, decide di riunire i due giudizi (entrambi proposti dall’Agenzia delle Entrate: il primo avverso la sentenza della CTR pronunciata dopo la revocazione chiesta dall’alienante; il secondo avverso la sentenza della stessa CTR pronunciata dopo il vittorioso ricorso per Cassazione dell’alienante) e – per ragioni di priorità logica – di esaminare per primo il ricorso avverso la sentenza di revocazione, in cui l’Agenzia deduce come primo motivo (considerato fondato e assorbente) la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c., in quanto non ricorrevano gli estremi per la revocazione, non sussistendo tra le stesse parti un precedente giudicato, posto che ricorrente era la società acquirente e non l’alienante. La Corte di Cassazione chiarisce che è pur vero che la CTR ha inteso l’espressione “parti” non riferendosi alle parti formali del rapporto processuale, ma anche a coloro che, in virtù di norma di legge, hanno la facoltà di avvalersi in via riflessa del giudicato formatosi con un processo al quale non hanno partecipato, come il coobbligato in solido per il pagamento dell’imposta di registro ex art. 1306, comma 2. Nondimeno, tale conclusione contrasta con la giurisprudenza dei Supremi giudici che afferma, invece, la necessaria identità di soggetti e di oggetto sia per ragioni letterali che per la natura straordinaria e tassativa della revocazione.
Viene, pertanto, annullata la sentenza che aveva disposto la revocazione della sentenza e si esamina l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza successiva al ricorso per Cassazione favorevole all’alienante. Si tratta della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. sempre in quanto il giudicato invocato dal contribuente, e sul quale la CTR ha fondato la propria decisione, si sarebbe formato tra parti diverse. Ed, anche, in quanto l’art. 1306 c.c. consente al condebitore di opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti di uno dei condebitori in solido solo se egli non abbia agito in giudizio e ottenuto una decisione avente autonoma efficacia nei propri confronti.
La Corte di Cassazione ritiene il motivo infondato. Ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n. 131/1986, le parti del contratto sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro ma la medesima prestazione non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile e non consente l’applicazione del litisconsorzio necessario. L’art. 1306, comma 2, c.c. è, tuttavia, applicabile purchè: la sentenza sia passata in giudicato; non si sia già formato un giudicato autonomo nei rapporti tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in giudizio (nel senso che il giudicato non deve essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); il giudicato non si sia formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo.
Nel caso di specie, pertanto, ricorrono tutte le condizioni elencate e il ricorso deve essere rigettato.
Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., solo il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e Fisco dalla propria causa originaria – che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato – integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.
3. La sentenza in commento, che è la n. 506 del gennaio 2022, è breve ma è singolare, già ad una prima lettura, per la complessità degli accadimenti processuali rispetto ad una fattispecie abbastanza semplice riguardante l’imposta di registro in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare. E’ il motivo principale che spinge chi si è occupato di questi temi a riprendere alcune riflessioni oggetto di approfondimenti scientifici un po’ risalenti (cfr. Accordino P., Considerazioni in tema di estensione del giudicato favorevole in presenza di obbligazione solidale, in Rass. trib., 2006, 3, 857 ss.) in seguito alla constatazione che, sul tema, nulla è cambiato da un punto di vista dell’elaborazione giurisprudenziale, nonostante la dialettica processuale nelle Corti minori e alte sia sempre presente e sia ancora estremamente complessa e farraginosa. La vicenda appare a dir poco paradossale ed ha provocato un intreccio in cui gli interessati non hanno risparmiato nemmeno la revocazione che, peraltro, per le ragioni tassative che la contraddistinguono (cfr. Colli Vignarelli A., La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 2007, passim), secondo i Supremi giudici, non avrebbe dovuto nemmeno essere concessa.
Ciò che è certo è che, già a una prima e sommaria analisi, le lungaggini processuali avrebbero potuto essere evitate con la soluzione accennata in premessa, che era stata evidenziata tanti anni fa dalla dottrina ma che, da un certo momento in poi, non è mai più stata presa in considerazione in relazione ad ipotesi siffatte.
Ci riferiamo alla scelta, operata nel 2007 (sentenze della Corte di Cassazione SS.UU. che vanno dalla n. 1052 alla n. 1063), con la quale si è espunta l’obbligazione solidale dall’applicabilità dell’istituto del litisconsorzio necessario, che, come è noto (cfr: Zanuttigh L., voce Litisconsorzio, in Dig. Disc. Priv. – sez. civ., XI, Torino, 1994, 40 ss.; Chiovenda V., Sul litisconsorzio necessario, in Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931, 427 ss.; Fabbrini G., voce Litisconsorzio, in Enc. dir., Milano, 1974, vol. XXVI, 810 ss.) è stato delineato in ambito processualcivilistico, ma che l’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 ha definitivamente consacrato normativamente.
Non v’è dubbio che lo sdoganamento dell’istituto e la sua concreta applicazione sono successive alla disposizione predetta e ad essi hanno contributo anche le sentenze delle Sezioni Unite sopra citate, in quanto hanno consentito, soprattutto nella loro imminenza, di definire alcune delle fattispecie effettivamente riconducibili alla delimitazione effettuata dalla norma. Ma ne hanno lasciate fuori altre, anche in ragione dell’interpretazione restrittiva che si è ritenuto di riconoscervi e che deve attenersi alla trasposizione evidentemente poco meditata che dell’istituto è stata fatta nelle norme deputate all’interno del decreto legislativo sul processo tributario.
Il legislatore processuale civile, infatti, nella disposizione contenuta nell’art. 102 c.p.c., si limita a fare riferimento ad una decisione che non può pronunciarsi che in confronto di più parti per evitare che la sentenza resa solo nei confronti di alcuni sia inutiliter data, cioè priva di effetti, inefficace, nei confronti dei soggetti pretermessi e, anche, rispetto alle parti tra le quali è stata pronunciata.
Spetta così all’interprete, intendendo come tali la giurisprudenza interessata ma anche la dottrina, confrontarsi con le fattispecie emergenti delineandone i contenuti. E questo ha fatto sì che si creassero in via ermeneutica alcune declinazioni dell’istituto su cui ci soffermeremo più avanti
Il legislatore tributario, nell’art. 14 D.Lgs n. 546/1992 stabilisce, invece, che «se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi». Scegliendo, pertanto, di inserire il termine “inscindibilmente” ha vincolato l’interprete a muoversi all’interno di quel concetto (cfr. Albertini F.V., La pluralità di parti nel processo tributario, Torino, 2017, 19 ss.) con elaborazioni non sempre chiare né del tutto condivisibili.
La Corte di Cassazione, nelle predette sentenze del 2007, ha ritenuto che questa unicità di rapporto sia riconducibile a un concetto di inscindibilità che non riguarderebbe le obbligazioni solidali tributarie che, in realtà, porrebbero problemi relativi al rapporto tra giudicati ed, eventualmente, potrebbero legittimare un intervento nel processo, ai sensi sempre dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.
Di contro, le dinamiche processuali delle obbligazioni solidali sono state ricondotte all’art. 1306 c.c., in tema di estensione del giudicato favorevole, non tenendo conto di alcuni aspetti peculiari limitanti che interessano la disposizione predetta. Superato, difatti, già all’inizio degli anni Novanta, il limite dell’estensione del giudicato favorevole al c.d. inerte (con la nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 22 giugno 1991, n. 7053 con commento di Castaldi L., Considerazioni civilistiche e non, a margine della sent. 22 giugno 1991, n. 7053 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in Riv. dir. trib., 1992, 3, II, 78 ss.), ed anche quello del pagamento del debito tributario, la Cassazione nell’odierna sentenza ribadisce che il coobbligato che chiede l’estensione del giudicato favorevole non deve essere stato il destinatario di un giudicato di segno opposto formatosi prima della proposizione del giudizio di impugnazione. In altre parole è necessario, come evidenziato, che tale eccezione sia proposta tempestivamente.
E, pertanto, sebbene questa interpretazione dei Supremi giudici può apparire risolutiva in quanto ribadente la (per loro) significativa estensiva ermeneusi dell’art. 1306 c.c., arginata solo da un giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., una lettura anche rapida del testo della sentenza consente di percepire come il litisconsorzio necessario avrebbe eliminato il problema alla radice, evitando una vicenda giudiziaria lunga e complessa (con relativo dispendio economico). Oltrechè la incontrovertibile conseguenza di aumentare la diffidenza dei contribuenti rispetto all’operato dell’Agenzia. Come abbiamo rilevato in altre occasioni, peraltro, anche l’istituto dell’autotutela avrebbe potuto essere utile in casi di questo genere, ma l’esercizio del potere sarebbe demandato alla discrezionalità degli Uffici e, quindi, si riproporrebbero problemi analoghi a quelli rilevati per l’applicazione del 1306 c.c.
Per chiarire meglio l’opportunità di un revirèment sul litisconsorzio necessario, sorge spontaneo evidenziare come il quadro che ne deriva spinga ancora una volta a ritornare su quel concetto di inscindibilità che era la ragione fondamentale posta dai Supremi giudici a supportare la loro tesi espuntiva delle obbligazioni solidali paritetiche. Aspetto sul quale, peraltro, la dottrina si era subito interrogata (cfr.: Randazzo F., Litisconsorzio necessario fra condebitori d’imposta sugli atti di divisione, in Corr. trib., 2007, 12, 1002 ss.; Baccaglini L., Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria: corsi e ricorsi storici, in Corr. giur., 2007, 6, 783 ss.; Glendi C., Le SS.UU. della Suprema Corte officiano i “funerali” della solidarietà tributaria, in GT – Riv. giur. trib., 2007, 3, 189 ss.).
I Supremi giudici, difatti, affermavano che il litisconsorzio necessario individuato dall’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 è fondato su «una posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato». Ciò significa che è anche essenziale che questa posizione inscindibile comune a tutti i debitori sia posta a fondamento dell’impugnazione promossa da uno dei soggetti obbligati, come a significare che, la natura impugnatoria del processo tributario, privilegerebbe il petitum e la causa petendi, individuati nel ricorso dal contribuente, rispetto al rapporto giuridico sostanziale sottostante.
Questa conclusione era apparsa poco comprensibile già allora, tenendo conto del fatto che è scontato che le commissioni tributarie siano giudici non solo dell’atto, ma anche del rapporto sottostante ad esso. Oggi, ad avviso di chi scrive, è ancora più stridente se si osserva che l’ipotesi all’esame delle Sezioni Unite – alla quale conclusivamente era stato considerato applicabile il litisconsorzio necessario – era un atto di divisione, rispetto al quale l’Ufficio del registro competente aveva elevato il valore complessivo attribuito al bene.
In quel caso, tuttavia, si era rilevata l’inscindibilità, derivante dalla titolarità di un diritto reale su (porzioni) di un bene il cui valore era stato determinato dall’Ufficio unitariamente (senza tener conto dell’avvenuta divisione). Tant’è che pregevole dottrina aveva concluso che il litisconsorzio necessario si applicava solo alle «questioni di riparto» (cfr. Tesauro F., voce Processo tributario, in Dig. disc. priv. – sez. comm., agg. III, Torino, 2007, 8 ss.).
Non v’è chi non veda come questa dicotomia con l’ipotesi di compravendita in esame è abbastanza interlocutoria e discutibile: sia la divisione che la compravendita, infatti, rispetto all’imposta di registro e, soprattutto rispetto al bene oggetto, si presentano come figure contrattuali in cui appare impossibile individuare autonome posizioni soggettive facenti capo ad ognuno dei titolari. E, quindi, sarebbe indice di rigore sistematico che alle regole sostanziali in questo caso analoghe corrispondessero unitarie soluzioni processuali.
La Corte, peraltro, nel cercare di chiarire la delimitazione del predetto concetto di litisconsorzio, spingeva lo studioso ad interrogarsi su quale schema si volesse ritenere, idoneo facendo riferimento alle elaborazioni alle quali erano pervenuti gli studiosi di diritto processuale civile e che sembrava naturale considerare come punto di riferimento. E, pertanto, non solo non riconosceva il litisconsorzio necessario incidente sulla sussistenza di ragioni sostanziali basate sull’inscindibilità del rapporto (secundum tenorem rationis), ma non lasciava spazio nemmeno a quello c.d. propter opportunitatem (contra tenorem rationis) che, nel processo civile, è giustificato proprio all’esigenza di rispettare alcuni principi, come quello di non determinare un contrasto tra giudicati. Tale interpretazione dell’istituto sarebbe, invece, perfettamente trasponibile nel processo tributario, anche in ragione di principi come quello di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, rispetto a vicende siffatte. E, difatti, prima delle sentenze del 2007 (cfr. Castaldi L., op. cit.) questa era considerata la soluzione più idonea nel caso delle obbligazioni soggettivamente complesse (insieme all’interno del quale sono ricondotte le obbligazioni solidali), inquadrate come rapporti sostanziali unici ma plurisoggettivi, al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, attraverso la parità di trattamento dei condebitori.
4. Preme ricordare come il caso in esame previsto dall’art. 57 D.P.R. n. 131/1986, vale a dire l’imposta di registro in caso di alienazione di immobili, è considerato l’esempio classico e incontroverso di obbligazione solidale paritetica (Miccinesi M., voce Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. – sez. comm., XIV, Torino, 1997, 446 ss.) in quanto coinvolge tutti coloro in capo ai quali sono facilmente ravvisabili i vari momenti o fasi in cui si realizza ed è indistintamente e unitariamente riscontrabile il presupposto di fatto dell’imposta di registro.
Ciò che emerge è, pertanto, l’esigenza di assicurare una unicità sul valore finale determinabile in quanto il rapporto dedotto è omogeneo e la capacità contributiva manifestata dai soggetti interessati dagli atti di accertamento si concretizza nel valore del bene oggetto del trasferimento che deve, pertanto, essere considerato identico, per l’alienante e per l’acquirente.
Ed, invece, è frequente che i coobbligati siano destinatari di pretese, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del tutto – o in buona parte – diverse nonostante sia auspicabile, nell’accertamento di valore nelle compravendite immobiliari, che in qualsiasi incrocio processuale (giudicati opposti compresi) non sia riservato a un condebitore un trattamento deteriore rispetto a chi, invece, ha avuto un giudicato del tutto o più favorevole.
Il conseguimento di un assetto diversificato del rapporto obbligatorio, in presenza di un medesimo presupposto, è, infatti, in contrasto con l’art. 53 Cost., in tema di capacità contributiva, ma anche con l’art. 97 Cost., che prevede il rispetto del principio di correttezza e imparzialità amministrativa e che è alla base dell’agire di ogni pubblica Amministrazione compresa quella finanziaria. Non deve, infine, essere trascurato l’art. 3 che impone una valutazione di opportunità volta a garantire un medesimo trattamento che, invece, in questa ipotesi verrebbe a mancare senza che se ne possa fornire una motivazione ragionevole, stante la medesima espressione di forza economica.
Si tratta, peraltro, di motivazioni che sono state, spesso, chiamate in causa dalla dottrina (cfr. Russo P., Solidarietà tributaria ed art. 1306 c.c.: l’equivoco perdura, in Riv. dir. trib., 1995, II, p. 599 e ss.; Id., Disciplina sostanziale e processuale delle obbligazioni solidali tributarie, in Riv. dir. proc., 1975, 331 ss.) soprattutto in presenza di fattispecie interessanti le imposte di trasferimento, come, appunto, quella all’odierno esame della Corte.
Diversamente, come è stato condivisibilmente rilevato (cfr. Muscarà S., L’eterogenea vicenda del litisconsorzio necessario: urgenze organizzative delle Commissioni tributarie e primi “ravvedimenti operosi” della Cassazione ai fini della decongestione dello scaturente contenzioso, in Riv. dir. trib., 2011, 1, 3 ss.) si giungerebbe ad esiti disomogenei a fronte dell’unicità dell’oggetto dell’imposizione perpetrando, con l’esclusione dal simultaneus processus delle obbligazioni solidali una potenziale diversità di trattamento dei coobbligati che appare, per le ragioni sopraesposte, inaccettabile.
Alla luce di quanto argomentato, a distanza di più di quindici anni dall’ultimo pronunciamento rilevante della Suprema Corte sul punto, non si può che formulare nuovamente lo stesso auspicio, vale a dire l’opportunità di un intervento de jure condendo di modifica dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, stanti le difficoltà interpretative che esso ha prodotto e che, peraltro, come si è rilevato in altre sedi, non riguardano solo ed esclusivamente le fattispecie esaminate nel presente contributo.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Accordino P., Considerazioni in tema di estensione del giudicato favorevole in presenza di obbligazione solidale, in Rass. trib., 2006, 3, 857 ss.
Albertini F.V., La pluralità di parti nel processo tributario, Torino, 2017, 19 ss.
Baccaglini L., Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria: corsi e ricorsi storici, in Corr. giur., 2007, 778 ss.
Castaldi L., Considerazioni civilistiche e non, a margine della sent. 22 giugno 1991, n. 7053 delle SS.UU. dell Corte di Cassazione, Riv. dir. trib., 1992, 3, II, 78 ss.
Chiovenda V., Sul litisconsorzio necessario, in Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931, 427 ss.
Colli Vignarelli A., La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 2007
Glendi C., Le SS.UU. della Suprema Corte officiano i “funerali” della solidarietà tributaria, in GT – Riv. giur. trib., 2007, 3, 189 ss.
Miccinesi M., voce Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. – sez. comm., XIV, Torino, 1997, 446 ss.
Muscarà S., L’eterogenea vicenda del litisconsorzio necessario: urgenze organizzative delle Commissioni tributarie e primi “ravvedimenti operosi” della Cassazione ai fini della decongestione dello scaturente contenzioso, in Riv. dir. trib., 2011, 1, 3 ss.
Randazzo F., Litisconsorzio necessario fra condebitori d’imposta sugli atti di divisione, in Corr. trib., 2007, 12, 1002 ss.
Russo P., Disciplina sostanziale e processuale delle obbligazioni solidali tributarie, in Riv. dir. proc., 1975, 331 ss.
Russo P., Solidarietà tributaria ed art. 1306 c.c.: l’equivoco perdura, in Riv. dir. trib., 1995, II, 599 ss.
Tesauro F., voce Processo tributario, in Dig. disc. priv. – sez. comm., agg. III, Torino, 2007, 8 ss.
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Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
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Comunicazione dei dati
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I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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