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Un’altra inutile pagina sulla vicenda dell’art. 20 dell’imposta di registro (commento a Cass., ord. 31 marzo 2022, n. 10823)
Di Andrea Manzitti -
Abstract
Dopo aver inutilmente tentato di far dichiarare il contrasto del “nuovo” art. 20 del TUR con la Costituzione, la Corte di Cassazione prova la strada dell’incompatibilità comunitaria. La vera posta in gioco è l’ampiezza dei poteri accertativi dell’Agenzia delle Entrate, che l’interpretazione autentica della norma ha ridotto. I confini della norma generale anti abuso sembrano troppo angusti, le garanzie procedimentali troppo onerose. L’Agenzia e il contribuente sono parti necessarie in ogni processo tributario; non è opportuno che l’arbitro invochi maggiori poteri per una soltanto di esse.
Another useless page about article 20 of registration tax law (notes to Cass., ord. 31st March 2022, no. 10823). – The Supreme Court unsuccessfully tried to convince the Constitutional Court to declare that the new Art. 20 of the Registration Tax Law contrasts with the Constitution. They now try again with the ECJ. The remaining width of the assessment powers of the tax administration is what is at stake. Apparently, the narrow boundaries and the procedural formalities of the general anti abuse rule do not please the Tax Office. In any tax controversy, there are two parties: one taxpayer and the Tax Office. It is inappropriate that the umpire advocates for more weapons in favor of one party only.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contesto. – 3. La res controversa. – 4. Alcune considerazioni critiche.
1. Con l’ordinanza in rassegna la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rilevato un possibile contrasto tra l’art. 20 TUR, nel testo risultante dopo le modifiche apportate in via di interpretazione autentica dal legislatore nazionale, e il diritto comunitario.
Secondo la Suprema Corte, laddove si debba decidere se vi è stato o meno un trasferimento di azienda, il testo attuale dell’art. 20 TUR «pare escludere la possibilità, ammessa ed addirittura imposta dalla Corte dell’Unione, “che le intenzioni dell’acquirente possano o, in alcuni casi, devono essere prese in considerazione in sede di valutazione globale delle circostanze di una operazione, purché esse siano comprovate da elementi oggettivi”».
Imponendo all’interprete di considerare i soli elementi testuali di un contratto, escludendo quelli extratestuali come ad esempio “le intenzioni dell’acquirente”, l’art. 20 impedirebbe di contestare la illegittima detrazione dell’IVA nel caso di una “artificiosa scomposizione di un’unica operazione economica in più prestazioni”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte di Giustizia la questione «se gli artt. 5, numero 8, gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni – con il conseguente riconoscimento della detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea».
2. L’ordinanza di rimessione è un ulteriore segnale dell’insofferenza della giurisprudenza tributaria rispetto alle “ingerenze” del legislatore sugli indirizzi nomofilattici via via adottati.
La lunga vicenda che ha interessato il testo dell’art. 20 TUR è nota.
Un consolidato orientamento di legittimità aveva propugnato l’interpretazione innovativa secondo cui la norma legittimava l’Amministrazione finanziaria (e i giudici) a riqualificare gli atti giuridici, singoli o connessi, sì che risultasse dovuta l’imposta di registro non già sull’atto singolo o su ognuno degli atti inseriti in una sequenza negoziale, ma sull’”operazione” nel suo complesso.
Il legislatore ha modificato la norma specificando che, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte, l’imposta di registro deve essere misurata sugli elementi desumibili dal singolo atto, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati.
In un secondo momento, ha anche chiarito che si trattava di interpretazione autentica.
È umano che non tutti i giudici abbiano gradito. Non a caso, sia la Cassazione sia la CTP di Bologna hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 20 TUR. I precetti violati sarebbero gli artt. 3 e 53 Cost., che imporrebbero di applicare l’imposta di registro secondo la causa concreta dell’operazione posta in essere.
Nel dichiarare infondate le questioni, la Corte Costituzionale ha affermato che la scelta del legislatore di ribadire la natura di imposta d’atto del tributo di registro è costituzionalmente legittima e che «il censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria».
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE è una ulteriore chance, forse l’ultima, per far travolgere la scelta del Parlamento.
3. È utile riassumere la questione su cui la Cassazione ha avvertito la necessità di interpellare pregiudizialmente la Corte di Giustizia.
Una persona fisica possedeva il 100% di due società di capitali unipersonali, che chiameremo “C” e “P”. “C” possedeva un complesso alberghiero composto da beni immobili, mentre “P” era proprietaria delle attrezzature alberghiere e della licenza. È ragionevole ipotizzare che “C” avesse concesso in locazione l’immobile alla “P” e che quest’ultima era il gestore dell’albergo.
Nel 2006, “P” cedette alla “C” alcune attrezzature alberghiere (ma non la licenza alberghiera) per poi entrare in liquidazione. Dalla sentenza di appello si evince che si trattava di armadi a muro, sanitari, bancone bar, bancone della reception e l’arredo di alcune camere.
Poche settimane dopo, “C” vendette il complesso immobiliare ad un’altra società, che chiameremo “VC”. Il contratto prevedeva che erano inclusi nell’oggetto i beni mobili “collegati ed ancorati in modo permanente alla struttura immobiliare”. I beni mobili sopra citati non erano menzionati ma, in via di fatto, rimasero nella struttura alberghiera e pare siano stati utilizzati, almeno per qualche tempo, dalla nuova proprietà. La licenza alberghiera non faceva parte della compravendita, poiché la “C” non ne era mai stata titolare.
Le parti ritenevano che l’oggetto della compravendita non costituiva una azienda; pertanto, l’operazione venne assoggettata ad IVA. L’Agenzia delle Entrate riteneva invece che l’oggetto della compravendita fosse una azienda; quindi per l’acquirente l’IVA era indetraibile.
Impugnato l’avviso, i giudici di merito avevano respinto il ricorso.
Nel decidere che si trattava di azienda, i giudici d’appello avevano considerato i seguenti elementi estranei all’atto:
(1) l’attrezzatura alberghiera che “C” aveva acquistato da “P” poco prima di vendere l’intero complesso alla “VC”, pur non costituendo oggetto dell’atto di vendita, era rimasta dentro la struttura alberghiera l’acquirente aveva utilizzata come se fosse propria. Quindi, quell’attrezzatura era stata acquistata da VC mediante un contratto verbale;
(2) VC aveva effettivamente utilizzato, almeno nei primi mesi dopo l’acquisto, la predetta attrezzatura.
Pur se non è stato espressamente richiamato nella sentenza di appello, l’art. 20 TUR è stato ritenuto centrale nella soluzione della controversia.
Ironia della sorte. Nel ricorso in Cassazione, la società contribuente insisteva affinché l’art. 20 TUR fosse ignorato. Infatti, l’interpretazione dell’epoca l’avrebbe vista soccombere. Dopo l’interpretazione autentica, l’esito del contenzioso poteva invece essere rovesciato a suo favore.
Anche la Corte di Cassazione deve aver ritenuto che il “nuovo” art. 20 TUR doveva condurre all’annullamento dell’avviso di accertamento. Il sospetto di incompatibilità comunitaria della norma tradisce (ma è solo un’ipotesi) l’insoddisfazione di dover dar torto all’Amministrazione finanziaria.
4. D’acchito, la lettura dell’ordinanza suscita alcune considerazioni critiche.
(a) L’art. 20 TUR è una norma di settore o un principio generale dell’ordinamento?
La Cassazione fonda il quesito rivolto alla Corte di Giustizia sul presupposto, implicito ma evidente, che il divieto di utilizzare elementi extratestuali per qualificare un atto, previsto dal “nuovo testo” dell’art. 20 TUR, valga anche ai fini dell’IVA.
Se così non fosse, la Suprema Corte avrebbe potuto tranquillamente ignorare le vicende dell’art. 20 e risolvere il caso sulla base di altre norme.
Invece, ha ritenuto che il “nuovo” art. 20 comporta la “preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni”.
La “preclusione assoluta” sembra riferita a qualsiasi imposta.
Che l’art. 20 TUR valga ai fini IVA è sempre stato un dato certo per la Cassazione.
Ad esempio, ha affermato che «per identificare la nozione di cessione di azienda utile ai fini tributari, ossia al fine di verificare se l’operazione o le operazioni in questione debbano essere assoggettate all’imposta di registro oppure all’imposta sul valore aggiunto, occorre avere riguardo alle disposizioni che a quelle operazioni sono dedicate nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 633/72» (Cass. 10 febbraio 2016, n. 2636, Pres. Piccininni, Rel. Perrino, sottolineature dell’Autore).
In altre occasioni, la Suprema Corte ha «ribadito il principio […] secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, e di riflesso anche ai fini dell’imposizione IVA, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ad alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti(Cass. 7 luglio 2003 n. 10660; Cass. 25 febbraio 2002 n. 2713). Particolarmente “in materia di imposta sugli atti”, questa Corte (Cass. 23 novembre 2001 n. 14900) ha precisato (e ribadito nelle successive decisioni n. 11457 del 30 maggio 2005, n. 2713 del 25 febbraio 2002 e n. 10660 del 7 luglio 2003, pure di questa sezione) che “la scelta legislativa di privilegiare, nella contrapposizione fra “la intrinseca natura e gli effetti giuridici” ed “il titolo o la forma apparente” di essi, il primo termine, unitariamente considerato” assume un “rilievo di fondo” ed implica che “gli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria” per cui, “anche se non potrà prescindersi dall’interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali (…)”, nella individuazione della materia imponibile dovrà darsi prominenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali» (Cass. 22 luglio 2016, n. 15175, Pres. Canzio, Rel. Criscuolo, sottolineature dell’Autore).
A ben vedere, né l’art. 2 né qualsiasi altra norma del D.P.R. n. 633/1972 contengono richiami all’imposta di registro.
Inoltre, non mi pare che la Cassazione abbia mai spiegato perché le regole di interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro valgano “di riflesso”, cioè automaticamente, anche ai fini dell’IVA.
Il motivo non può certo essere la c.d. “alternatività” tra IVA e registro. Come è stato lucidamente notato (Fransoni G., Continua la saga dell’art. 20 dell’imposta di registro, consultabile su www.fransoni.it) l’art. 40 TUR dice solo che l’imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette ad IVA, ma non autorizza certo a dire il contrario. Le operazioni non soggette ad IVA (perché fuori campo, escluse, esenti o ad aliquota zero) restano tali anche se non soggette ad imposta proporzionale di registro. Si pensi alla fusione societaria o alla cessione di partecipazioni sociali. Sarebbe perfettamente legittimo che la compravendita di azienda fosse soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Anzi, diventa sempre meno giustificabile, oltre che fonte di innumerevoli contenziosi, un sistema in cui la cessione di una azienda in quanto tale sconta il registro in misura proporzionale mentre la cessione della stessa azienda mediante cessione di partecipazioni sconta il registro in misura fissa.
Inoltre, la c.d. alternatività non implica affatto che le norme dell’imposta di registro rilevino nell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Semmai è vero il contrario: le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che, secondo le norme IVA interpretate con i canoni di quell’imposta, sono soggette ad IVA, ove il relativo atto sia anche soggetto a registro, allora l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. Quindi, nel principio di alternatività le norme dell’imposta sul valore aggiunto prevalgono e guidano l’applicazione dell’imposta di registro, e non il contrario.
Per tornare all’ordinanza, e ai confini dell’art. 20 TUR, sorge un altro problema. Se l’art. 20 TUR vale anche ai fini IVA, non si capisce perché non debba valere anche ai fini delle altre imposte. In fondo, né la legge IVA né quelle che regolano le altre imposte lo richiamano. Se l’art. 20 TUR vale ai fini dell’IVA, perché mai non dovrebbe valere ai fini delle imposte sui redditi?
Così argomentando, l’art. 20 TUR diverrebbe un canone interpretativo valido per qualsiasi imposta, assurgendo quindi a principio generale del nostro sistema tributario.
È un tema che merita una disamina approfondita, certamente non possibile in questa sede.
(b) Riqualificazione a fini fiscali e abuso del diritto
Tra le righe dell’ordinanza traspare il rammarico della Cassazione che l’interpretazione autentica dell’art. 20 TUR abbia sottratto all’Agenzia un’arma importante nel contrasto all’abuso.
È una posizione sorprendente, posto che contrasta con la tesi consolidata elaborata dalla stessa Cassazione secondo cui l’art. 20 TUR non è una norma anti-abuso. Come non lo era nel “vecchio” testo, non lo è – a maggior ragione – nel “nuovo”.
In realtà, non c’è, e non c’è mai stato, bisogno di una norma come l’art. 20 TUR per combattere l’abuso.
La reazione dell’ordinamento alle macchinazioni del contribuente poste in essere mediante la artificiosa combinazione o frammentazione di uno o più contratti è riservata, in esclusiva, al divieto di abuso del diritto.
Sarebbe ora che il principio venisse finalmente riconosciuto.
A differenza dell’art. 20 TUR, il divieto dell’abuso di diritto è certamente un principio generale dell’ordinamento
Non solo, e non tanto, perché così venne deciso dalle SS.UU. nelle famose “sentenze di Natale 2008” (le sentenze nn. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008), quanto perché il divieto è stato trasposto nell’art. 10-bis L. n. 212/2000 che contiene i principi generali dell’ordinamento tributario.
Non esiste alcuna ragione per consentire all’Amministrazione finanziaria di riqualificare a piacimento gli atti ed i contratti posti in essere dal contribuente allo scopo di pretendere maggiori imposte, se non nei casi in cui abbia dimostrato, con le modalità previste dalla legge, che il contribuente ha ottenuto un vantaggio tributario indebito.
La scelta legislativa di interpretare autenticamente in senso restrittivo l’art. 20 TUR si inserisce perfettamente in questa prospettiva. La Corte Costituzionale lo ha espresso in termini assai chiari, rispondendo anche alla preoccupazione che la Cassazione ha sottoposto anche alla Corte di Giustizia.
Nella sentenza n. 158/2020 la Corte Costituzionale ha infatti notato che «non varrebbe, infine, obiettare che la normativa di cui si discute [cioè il “nuovo” testo dell’art. 20 del TUR], escludendo (salvo per le ipotesi espressamente regolate dal testo unico) la rilevanza interpretativa sia di elementi extratestuali, sia del collegamento negoziale, potrebbe favorire l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali sottraendo all’imposizione, in violazione degli evocati parametri costituzionali, “l’effettiva ricchezza imponibile”» proprio perché «detta sottrazione potrebbe rilevare sotto il profilo dell’abuso del diritto», che non a caso vale anche ai fini dell’imposta di registro come risulta dalla nuova formulazione dell’art. 53-bis TUR.
Ma non basta. La Corte Costituzionale ha sottolineato il rischio di incoerenza ordinamentale qualora il “vecchio” art. 20 TUR convivesse con la disciplina dell’abuso di diritto, posto che la prima disposizione «consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)».
Fatta questa premessa, davvero non si comprende come la Suprema Corte abbia potuto, nell’ordinanza, lamentarsi «che le disposizioni dell’art. 20 TUR, che impediscono di tenere conto degli elementi extratestuali al fine di determinare proprio se le parti abbiano posto in essere una unica operazione o più operazioni, [hanno] il concreto effetto di precludere completamente la verifica se la scomposizione abbia o meno carattere artificiale; tale artificiosità resterebbe irrimediabilmente inattaccabile».
La Corte di Cassazione sembra ragionare come se il divieto di abuso del diritto non fosse mai esistito. Come vedremo, la ragione, forse, è un’altra.
(c) L’insistente vis destruens giurisprudenziale sul “nuovo” art. 20 TUR
La terza considerazione sull’ordinanza riguarda l’accanimento del giudice di legittimità nell’avversare la scelta legislativa di depotenziare l’interpretazione “evolutiva” dell’art. 20 TUR che si era nel tempo consolidata.
Seppur formalmente rivolta a provocare l’interpretazione uniforme di una disposizione unionale, l’ordinanza sembra in realtà motivata dal desiderio di ripristinare il “vecchio” art. 20 TUR, in modo che possa essere utilizzato come grimaldello accertativo, magari azionabile anche laddove non vi sia traccia di un risparmio fiscale indebito e senza garanzie procedimentali.
Un po’ come, prima dell’avvento dell’art. 10-bis, è accaduto per il principio “di diretta derivazione costituzionale” del divieto di abuso del diritto, che per anni ha legittimato le pretese tributarie più astruse.
C’è da chiedersi, ma si tratta di interrogativo di straordinaria complessità, sino a dove può spingersi il potere giudiziario nel contrastare, anche semplicemente plasmandole, le scelte del legislatore.
(d) Nel caso posto a base dell’ordinanza
La controversia aveva ad oggetto la qualificazione come “azienda” di un complesso alberghiero, oggetto di compravendita che era stata assoggettata ad IVA, quindi con imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa.
Per l’Ufficio, l’acquirente aveva comprato una azienda. Gli aveva quindi negato la detrazione dell’IVA ma, stranamente, risulta che abbia preteso il pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale.
Come accennato, non vi è traccia che la contestazione sia stata formulata richiamando l’esistenza di un abuso.
Guardando la vicenda da un osservatorio diverso da quello in cui si barcamena l’amministrazione finanziaria, reso sempre più angusto dalla necessità di produrre accertamenti su accertamenti, si capisce che è stata semmai l’amministrazione finanziaria ad abusare del diritto tributario, non certo i contribuenti.
L’essenza dell’abuso è l’ottenimento di un risparmio d’imposta “indebito”, cioè quello che contrasta «con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario» (art. 10-bis, comma 2, lett. b, L. n. 212/2000).
Nel nostro caso bisognava identificare la ratio della norma comunitaria che autorizza gli Stati membri a considerare fuori campo IVA i trasferimenti di azienda per verificare sia stata abusata.
Come è stato prontamente ricordato (Fransoni G., cit.) la Corte di Giustizia ha chiarito che l’art. 5, n. 8 della Sesta Direttiva «è diretto a consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell’IVA versata a monte» (sentenza 27 novembre 2003, Causa C-497/01, Zita Modes, punto 39).
Il punto pare chiarissimo. Le cessioni di azienda avvengono sempre tra soggetti passivi IVA. In tutte le operazioni tra soggetti passivi, l’IVA deve essere neutra. Di solito, le aziende hanno di solito valore elevato, quindi l’IVA gravante sui trasferimenti di azienda è sovente elevata. L’acquirente potrebbe avere difficoltà a finanziare il pagamento dell’IVA, pur avendo il pieno diritto di recuperarla compensandola con l’IVA sulle vendite. Se l’IVA non viene recuperata immediatamente, l’Erario si trova a beneficiare di un prestito gratuito il cui onere grava sull’acquirente dell’azienda.
È per evitare quest’onere ingiustificato che queste operazioni possono essere considerate fuori campo IVA. Non si tratta di un capriccioso regalo del legislatore, ma di una norma che garantisce il fondamentale principio di neutralità dell’IVA nelle operazioni tra soggetti passivi.
L’irrilevanza IVA per la cessione dell’azienda non deriva certo dalla circostanza che su di essa è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale ma dalla necessità di preservare fino in fondo il principio di neutralità.
Questo principio, unitamente a quello di proporzionalità, di tutela della buona fede e di contrasto alle pratiche abusive e fraudolente, è un vero e proprio «cardine di applicazione del sistema di imposizione sul valore aggiunto in base alla giurisprudenza tributaria della Corte di Giustizia Europea» (Pistone P., Diritto tributario europeo, Torino, II ed., 2020, 317)
Secondo la costante giurisprudenza della CGUE, il diritto di detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (sentenze 6 dicembre 2012, Bonik, C‑285/11, EU:C:2012:774, punti 25 e 26; del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punti 35 e 36, del 21 marzo 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, punti 37 e 39), nonché del 16 ottobre 2019, Glencore, C-189/18), ad eccezione dei casi di frode, evasione o abuso, ma solo se sia dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto è stato invocato in modo fraudolento o abusivo (v., in tal senso, sentenze 6 dicembre 2012, Bonik, C‑285/11, EU:C:2012:774, punti da 35 a 37, nonché giurisprudenza citata, e del 28 luglio 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 50).
Fatta questa premessa, a me pare chiaro che nella controversia oggetto dell’ordinanza la negazione del diritto alla detrazione dell’IVA non era affatto comunitariamente compatibile.
Nel caso di una cessione di azienda su cui sia stata erroneamente applicata l’IVA, per non violare il principio di neutralità, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe (a) recuperare l’IVA detratta dall’acquirente e “contestualmente” (b) restituire al venditore l’IVA versata, in modo da consentirgli di restituire l’importo all’acquirente.
In alternativa, l’amministrazione finanziaria potrebbe anche non far nulla, sempre che abbia accertato che l’erario non ha subito perdite.
La cosa più sbagliata è invece pretender dal venditore l’IVA detratta, oltretutto con sanzioni e interessi, senza restituirla immediatamente al venditore.
Così facendo, l’amministrazione finanziaria ottiene un indebito vantaggio fiscale perché incassa l’IVA (con sanzioni e interessi!) su una operazione tra soggetti passivi che deve essere, invece, neutrale.
Su questo tema, inspiegabilmente la Cassazione non ha mai dimostrato sensibilità, neppure quando si è trattato di interpretare gli interventi normativi volti proprio a preservare il principio di neutralità dagli impedimenti bizantini del nostro “diritto vivente” (su questo, rimando a Fanni M., La Cassazione rinuncia (ancora) ad interrogarsi su ‘ratio’ e collocazione sistematica della (fondamentale) riforma della sanzione per indebita detrazione IVA. Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 3 novembre 2020, n. 24289, in Giur. trib., 2021, 1, 15-21; nonché, dello stesso Autore, La Cassazione reitera una visione formalistica del diritto alla detrazione e della neutralità dell’IVA. Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 3 ottobre 2018, n. 24001; ibidem, 2019, 1, 40-45)
È la stessa insensibilità che ha portato la Suprema Corte, in un caso in cui ove non esisteva alcun sospetto di evasione o di abuso, a lamentarsi «che le disposizioni dell’art. 20 TUR, che impediscono di tenere conto degli elementi extratestuali al fine di determinare proprio se le parti abbiano posto in essere una unica operazione o più operazioni, [hanno] il concreto effetto di precludere completamente la verifica se la scomposizione abbia o meno carattere artificiale; tale artificiosità resterebbe irrimediabilmente inattaccabile».
È stato immediatamente rilevato (Fedele A., L’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 non interferisce con l’applicazione dell’IVA, su questa Rivista, 5 aprile 2022) che l’ordinanza tradisce il disappunto dei giudici verso un intervento legislativo che riduce l’armamentario accertativo degli Uffici finanziari.
Più che la necessità di prevenire «la possibile divergenza in ordina al concetto di azienda nelle due imposte (IVA e tributo di registro», la Suprema Corte lamenta che l’Amministrazione finanziaria abbia subito una preclusione accertativa ingiustificata.
In luogo di sollecitare la Corte di Giustizia a censurare una norma (l’art. 20 TUR) che è legittima, ragionevole e perfettamente coerente con l’ordinamento tributario, il Supremo Collegio avrebbe più utilmente potuto riflettere sul vulnus al principio di neutralità dell’IVA che accertamenti del genere quotidianamente infliggono.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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Consolo G., Sviste applicative, oltre che interpretative, sull’art. 20 della Legge di registro e distorsioni sistematiche, in Riv. giur. trib., 2017, 785-790
Della Valle E., Il “senso” della Corte costituzionale per il collegamento negoziale nel sistema del T.U.R., Nota a sentenza Corte costituzionale 21 luglio 2020, n. 158, in Rass. trib., 2020, 4, 1050-1063
Escalar G., Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l’indebita riqualificazione delle cessioni di partecipazioni in cessioni di azienda, in Corr. trib., 2018, 10, 731 ss.
Fanni M., La Cassazione rinuncia (ancora) ad interrogarsi su ‘ratio’ e collocazione sistematica della (fondamentale) riforma della sanzione per indebita detrazione IVA, Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 3 novembre 2020, n. 24289, in Riv. giur. trib., 2021, 1, 15-21
Fanni M., La Cassazione reitera una visione formalistica del diritto alla detrazione e della neutralità dell’IVA. Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 3 ottobre 2018, n. 24001, in Riv. giur. trib., 2019, 1, 40-45
Fedele A., L’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 non interferisce con l’applicazione dell’IVA, in Riv. tel. dir. trib., 5 aprile 2022
Fransoni G., Continua la saga dell’art. 20 dell’imposta di registro, consultabile su www.fransoni.it
Manzitti A., Abuso del diritto e riqualificazione contrattuale (commento a Cass., sez. trib., 30 settembre 2020, n. 20823), in Giur. imposte, 2020, 348-369
Melis G., Art. 20 del Registro, ultimo atto: tra giudici piccati e pifferi di montagna, la Consulta scrive il lieto fine Nota a sentenza Corte costituzionale 21 luglio 2020, n. 158, in Dir. prat. trib., 2021, 1, 252-279
Panzera Da Empoli G., Riqualificazione della vendita di partecipazione totalitaria: criticità di un orientamento della Cassazione, in Corr. trib., 2017, 43, 3337 ss.
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Ruffini E.M., La cessione frazionata d’azienda e l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro in tema di interpretazione degli atti: gli interventi del legislatore e l’interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, in Riv. dir. trib., 2021, 1, I, 1-8
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La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
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– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
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la sua data di nascita,
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Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
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Il Titolare del trattamento
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Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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