IL PUNTO SU…      Chiamato che rinunzia all’eredità ed imposta sulle successioni

Di Andrea Fedele -
A. La sentenza n. 11832 della Sez. V della Cassazione civile depositata il 12.4.2022, evidenzia affermazioni fra loro difficilmente conciliabili, sollecitando qualche approfondimento circa l’effettivo svolgimento della vicenda successoria considerata e l’interpretazione delle relative disposizioni del D. lgs. n. 346/1990 (la questione non riguarda le imposte ipotecarie e catastali eventualmente applicabili, anticipate alla presentazione della denunzia di successione e che il chiamato poteva richiedere a rimborso). Il passaggio decisivo della motivazione parrebbe costituito dall’affermazione, riportata al punto 3, per cui: “Secondo la corretta applicazione del D.lgs. n. 346 del 1990, . . .