La (doppia) motivazione per relationem dell’avviso di accertamento e la mancata allegazione di atti e documenti non conosciuti dal contribuente: brevi riflessioni sulla normativa e la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.

Di Edoardo Caminale -
(commento a/notes to Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, sent. n. 242/I/2021) Abstract Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia motivato tramite il rinvio ad ulteriori atti o documenti (c.d. motivazione per relationem), ricade sull’Amministrazione l’onere di allegarli integralmente se questi non sono nella disponibilità del contribuente o comunque a lui non conosciuti. In caso contrario, non sarebbe rispettato il diritto di difesa e verrebbero violati i principi di correttezza del procedimento e trasparenza ai quali è informato l’istituto della motivazione. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente avuto modo di affermare più volte l’importanza che il co. . .