La tassazione in Italia delle pensioni svizzere riconducibili al secondo pilastro

Di Marco Barassi -
Abstract L’art. 76, comma 1-bis, L. n. 413/1991, dispone l’assoggettamento a una ritenuta a titolo d’imposta del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione, sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP). La norma, che comporta l’assoggettamento alla più gravosa imposta progressiva qualora le somme non siano riscosse mediante l’intervento di un intermediario residente, si pone in contrasto con la libertà di movimento dei capitali, sancita dall’art. 63 TFUE. Inoltre, la stessa norma solleva dubbi di costituzionalità per quanto attiene ai. . .