La forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un trattamento fiscale differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali

Di Antonio Marinello -
Con la sentenza in commento, resa sul caso E (con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö), causa C-480/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che i rendimenti derivanti dalla partecipazione in un OICVM estero, ancorché connotato da una forma giuridica diversa da quella che contraddistingue gli OICVM nazionali, non possono essere oggetto di un trattamento fiscale differente rispetto ai proventi distribuiti dai fondi domestici. In assenza di adeguate cause di giustificazione, infatti, la sola diversità strutturale tra le diverse tipologie di organismi di investimento non consente restrizioni alla libera circolazione dei capitali. La pronuncia si inserisc. . .