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La Corte di Cassazione si pronuncia sulle vincite da giochi d’azzardo realizzate in altri Stati UE: osservazioni a margine dell’ordinanza 14 maggio 2021, n. 13038
Di Giovanna Petrillo -
(commento a/notes to Cass., ord. 14 maggio 2021, n. 13038)
Abstract
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13038 del 14 maggio 2021, si esprime sulla tematica inerente le vincite corrisposte a soggetti residenti in Italia da casinò di altri Paesi UE limitandosi, nel disconoscerne la tassazione quali redditi diversi, ad una recezione di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. La pronuncia perde, tuttavia, l’occasione per una rimeditazione, sollecitata peraltro in sede europea (Conclusioni AG J. Kokott causa C-545/19), in ordine alla nozione di tassazione equivalente, profilo, quest’ultimo, dirimente ai fini della prospettazione di una discriminazione attraverso una diversa tecnica di imposizione.
The Supreme Court rules on winnings from gamblings obtained in other EU States: thoughts on the judgement n. 13038 of 14 May 2021. – The Supreme Court with the decision 13038 of 14 May 2021, called upon to assess on a matter of gambling taxation, considers discriminatory the ordinary taxation demanded by domestic Tax Authority for winnings made abroad compared to the “substitute” one applied on national winnings. The ruling misses the opportunity of a revisitation, requested at European level (Conclusions AG Kokott Cause C-545/19), on the concept of equivalent taxation for the purposes of discrimination by a different taxation technique.
Sommario: 1. La fattispecie posta al vaglio della Suprema Corte. – 2. Gli snodi argomentativi e la conclusione raggiunta dal giudice di legittimità. – 3. Esenzione versus tassazione in base ad altra tecnica: una (ri)lettura dell’ordinanza n. 13038 alla luce delle conclusioni dell’AG J. Kokott – causa C-545/19.
1. Riguardo alla tassazione nel settore del gioco d’azzardo, tematica caratterizzata dal non semplice bilanciamento fra generalità dell’imposizione e specificità del settore economico dei giochi, si segnala la recente ordinanza 14 maggio 2021, n. 13038 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata su una contestazione relativa all’omessa dichiarazione di un “reddito diverso” rappresentato da una vincita conseguita in una casa da gioco slovena.
L’ordinanza, che nell’affrontare e risolvere la questione si è pienamente riferita a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, è di particolare interesse in un’ottica di collegamento con le conclusioni rassegnate dall’AG J. Kokott nella causa C-545/19, che offrono – se rapportate alla individuazione di eventuali profili discriminatori fra l’imposizione delle vincite conseguite in Italia e quella delle vincite ottenute in un casinò di altro Stato UE – l’opportunità di procedere ad uno spostamento dell’asse del ragionamento da una valutazione esclusivamente incentrata nella cornice dell’imposta sul reddito ad una considerazione complessiva dei regimi impositivi che possono incidere sulle vincite e dunque sull’attrattività del gioco.
Questi in sintesi i termini della questione scrutinata dalla Suprema Corte. L’Ufficio ravvisava la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, ai sensi del quale “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzate per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o della sorte […]” costituiscono redditi diversi da sottoporre a tassazione; il contribuente, dal suo canto, rappresentava l’illegittimità dell’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, come interpretato e applicato dall’Agenzia delle Entrate, per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Trattato istitutivo dell’Unione Europea. Più in particolare, l’Amministrazione finanziaria rilevava che la vincita oggetto del contendere costituiva un reddito diverso, non autonomamente disciplinato dalla convenzione tra Italia e Slovenia, per cui doveva trovare applicazione il criterio residuale, previsto dall’art. 21 della predetta Convenzione, concernente i redditi non espressamente menzionati, ovvero la tassazione esclusiva delle vincite nel Paese di residenza del beneficiario.
La tesi proposta dall’ufficio valorizzava, inoltre, l’infondatezza del richiamo alla giurisprudenza comunitaria citata dal contribuente (controversia Lindman vs Finlandia), che riguardava l’ipotesi in cui uno Stato membro (Finlandia) considerava le vincite come soggette a tassazione se provenienti da giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, mentre le considerava non imponibili se organizzate nel proprio Stato, rappresentando che, al contrario, in Italia le vincite al gioco conseguite nel territorio dello Stato erano soggette ad imposizione fiscale.
La Commissione tributaria provinciale di Gorizia con sentenza n. 101/02/2011 accoglieva i ricorsi proposti dal contribuente, statuendo che “appariva illuminante e perfettamente pertinente […] il richiamo al caso Lindman di cui alla sentenza C- 42102” e che l’applicazione data dall’Ufficio all’art. 67 TUIR concretizzava una violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione dei cittadini comunitari, in quanto le somme vinte nei casinò italiani (anche da parte di soggetti esteri) non formavano oggetto di imposizione diretta a carico dei vincitori stessi.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio, contestando il ritenuto contrasto tra la norma nazionale e la normativa e giurisprudenza comunitaria. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, statuendo che “la conclusione cui il Collegio giunge è nel senso che l’art. 67, comma 1, lettera d) TUIR, così come applicato nel caso di specie in riferimento a vincita conseguita da cittadino italiano in casa da gioco autorizzata slovena, non sia compatibile con la normativa comunitaria”. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69 del TUIR, dell’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 21 della Convenzione Italia-Slovenia e degli artt. 52 e 56 TFUE (già artt. 46 e 49 del Trattato CE).
Nella tesi articolata dall’Ufficio, per effetto delle citate disposizioni, i proventi del gioco d’azzardo realizzati in Italia ed erogati da case da gioco autorizzate, non erano soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, essendo tale ritenuta compresa nella imposta sugli intrattenimenti gravante sui gestori delle case da gioco.
Nel caso di vincite realizzate all’estero, al contrario, non operando l’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 tornerebbe applicabile la disciplina generale di cui agli artt. 67 e 69 TUIR, per cui tali vincite “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”. Tale quadro normativo, in via difforme da quanto ritenuto dai giudici regionali, non risultava pertanto, ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, contrario alle disposizioni del TFUE, né alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
2. I giudici di legittimità sottolineano, in estrema sintesi, che in considerazione del combinato disposto delle varie norme, il sistema interno di tassazione per le vincite al gioco prevede che le vincite realizzate “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”(art. 69, comma,1 TUIR); tuttavia se il soggetto erogatore è uno dei soggetti di cui all’art. 23 D.P.R. n. 600/1973 (società enti, lavoratori autonomi, ecc.), in base all’art. 30 del medesimo D.P.R., le vincite e gli altri proventi del gioco “sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa”, ma tale ritenuta non è operata “sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate”, in quanto, in tali ipotesi, la tassazione “è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640”.
Nella ricostruzione operata dall’Amministrazione finanziaria, osserva la Suprema Corte, per effetto delle citate disposizioni, i proventi del gioco d’azzardo realizzati in Italia ed erogati da case da gioco autorizzate non sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, essendo tale ritenuta già “compresa” nella imposta sugli spettacoli (ora sugli intrattenimenti) gravante sui gestori delle case da gioco. Nel caso di vincite realizzate all’estero, viceversa, non operando l’art. 30 cit., tornerebbe applicabile la disciplina generale di cui agli artt. 67 e 69 TUIR (con tassazione ordinaria).
La questione, sostengono i giudici di legittimità, è stata però già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (causa C-367/13), alla quale è stato sottoposto il seguente quesito:“Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’articolo 67, lettera d) DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’articolo 49 del Trattato CE (ora 56 TFUE), oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato CE (ora 52 TFUE)”.
La Corte di Giustizia, ricorda sempre il Supremo collegio, con sentenza del 22 ottobre 2014, nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, ha dichiarato che “gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”.
Con la richiamata pronuncia la Corte di Giustizia Europea, nel ribadire un principio già affermato da una precedente sentenza del 13 novembre 2003, n. C-42/02, Lindman, secondo la quale, pur rientrando la materia delle imposte dirette nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, vietando l’art. 49 CE (oggi 56 TFUE) “non solo qualsiasi discriminazione, basata sulla cittadinanza, di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ma anche qualsiasi restrizione e qualsiasi ostacolo alla libera prestazione dei servizi, anche qualora esse si applichino indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli stabiliti in altri Stati membri”, evidenzia che “la libera prestazione dei servizi prevista dall’articolo 56 TFUE esige non soltanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione – ancorché applicabile indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri – quando è idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi”.
Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia, una tale normativa avrebbe generato una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, potendo essere giustificata solo nella misura in cui persegua obiettivi corrispondenti ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica di cui all’art. 52 TFUE, nel rispetto del requisito di proporzionalità.
Più in particolare, ad avviso dei giudici di Lussemburgo, tale trattamento impositivo differenziato avrebbe avuto come conseguenza una restrizione dell’offerta di servizi da parte dei prestatori stabiliti in altro Stato membro la cui attrattività commerciale sarebbe stata notevolmente ridotta, senza che la medesima restrizione potesse nemmeno trovare idonea giustificazione in un motivo imperativo di interesse generale, non essendo stato provato neanche per via statistica un maggior rischio di gestione illegale del gioco d’azzardo nell’attività degli allibratori siti all’estero.
Da tanto deriverebbe, chiosa la Corte di Cassazione che, anche nel caso di specie, la discriminazione in esame non sarebbe giustificata.
Occorre ricordare, come si dirà anche in seguito, che il legislatore è intervenuto, nell’intento di adeguare la normativa interna in materia di tassazione delle vincite corrisposte dalle case da gioco al principio sovranazionale della libertà di stabilimento, con la L. 7 luglio 2016, n. 122: in particolare, l’art. 6, rubricato “Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C- 367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU”, ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 ed ha contestualmente modificato l’art. 69 TUID inserendovi il comma 1-bis. Per effetto di tale intervento, l’art. 69 attualmente recita: “1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
3. L’approdo al quale giunge la Suprema Corte nell’ordinanza in commento si risolve, come chiarito, nel ritenere discriminatoria la tassazione ordinaria pretesa dall’Amministrazione finanziaria per le vincite conseguite da soggetti residenti in Italia presso casinò siti in altro Stato UE rispetto a quella “sostitutiva” applicata sulle vincite nazionali mediante il meccanismo dell’imposta sugli intrattenimenti, caratterizzandosi, nelle sue linee argomentative, per la scarsa valorizzazione dal dato in base al quale le vincite realizzate in Italia non siano comunque esenti da qualsiasi forma di imposizione.
Nell’ambito dell’articolata architettura delle entrate erariali provenienti dal settore dei giochi, infatti, è previsto che le case da gioco italiane, tra le diverse imposte alle quali sono assoggettate, corrispondano l’ISI (imposta sugli intrattenimenti) introdotta in sostituzione dell’imposta sugli spettacoli dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che grava sugli organizzatori dell’intrattenimento, inteso come comprensivo anche degli aspetti del gioco d’azzardo o di abilità, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata al medesimo D.Lgs., riportante la tariffa variabile per gli eventi oggetto di imposta; la base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso all’evento o alla sede del gioco. Fino all’entrata in vigore dell’art. 6 della richiamata L. n. 122/2016, l’ISI “comprendeva” in conformità al disposto del comma 7 dell’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 anche le ritenute sulle vincite (sul punto si è peraltro espressa, intervenendo sulla tematica inerente le vincite corrisposte dai casinò al di fuori dell’Unione Europea, la Sezione penale della Suprema Corte, sentenza 31 agosto 2020, n. 24589, affermando chiaramente, dopo aver richiamato la normativa vigente ratione temporis, che in caso di vincite corrisposte da case da gioco italiane, l’imposta era compresa in quella sostitutiva dovuta dalla casa da gioco ed assolta direttamente ed esclusivamente da essa).
Non bisogna poi trascurare l’impatto, dal punto di vista del rapporto di imposta del beneficiario delle vincite, dell’imposta unica su scommesse e pronostici che integra, come è noto, una fattispecie sostitutiva di un provento la cui tassazione avverrebbe, altrimenti, in via residuale per esigenze di “chiusura” del sistema (in tal senso., cfr. Costanzo L., L’imposta unica sulle scommesse e i pronostici fra diritto europeo e fattispecie antielusive, in Riv. tel. dir. trib., 12 marzo 2021). L’imposta unica si applica ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest’ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate. L’imposta in parola, risale, nella sua formulazione attuale, al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, che ne ha individuato l’ambito applicativo nei concorsi pronostici e nelle “scommesse di qualunque tipo”. In riferimento ai concorsi pronostici la base imponibile è costituita dalla raccolta, al netto dei compensi ai ricevitori e dei diritti fissi; con riguardo alle scommesse, invece, è stato introdotto dal 2016 (per le scommesse ippiche dal 2018) il sistema di tassazione al margine lordo, la cui base imponibile corrisponde al volume totale delle giocate decurtate del montepremi destinato agli utenti. Detta imposta si applica anche al gioco del bingo a distanza come stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 945, L. 28 dicembre 2015, n. 208) nella misura del 20% della raccolta netta equivalente alle somme giocate non ridistribuite ai giocatori). Riguardo al profilo strutturale del tributo, i soggetti passivi dell’imposta sono, in linea di principio i concessionari (sul punto diffusamente cfr. Fedele A., In tema di presupposto e soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici sulle scommesse (Osservazioni a Corte cost. 14 febbraio 2018, n. 27), in Giur. cost., 2018, 1, 276, nonché, per una analisi del portato di CGUE 26 febbraio 2020, C- 788/18 anche in rapporto alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, Costanzo L., L’imposta unica sulle scommesse e i pronostici fra diritto europeo e fattispecie antielusive, cit.), e le aliquote variano in base alla tipologia di scommessa. Nei giochi di carte e nei giochi da casinò l’imposta unica viene determinata mediante un’aliquota del 20% applicata alla quota raccolta non restituita al giocatore e cioè il margine lordo del concessionario.
In definitiva – anche nel sistema previgente a quello attuale, disciplinato dall’entrata in vigore dell’art. 6 L. n. 122/2016 – l’Italia non rinunciava all’imposizione ma utilizzava una diversa tecnica di imposizione rispetto all’ordinaria tassazione dei redditi. Ragionando in questi termini è dunque evidente la relazione fra livello di tassazione ed opportunità per il giocatore di rivolgersi a canali di gioco non tassati.
Esiste il dubbio, tuttavia, che tale profilo non sia stato adeguatamente valutato ed approfondito dalla Corte di legittimità che si limita al richiamo al citato pronunciamento della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13 senza considerare che, nel caso di specie, il soggetto residente in Italia che percepisce vincite conseguite in un casinò di un altro Stato membro si trova, nel momento in cui gli viene riconosciuto un totale esonero dalla tassazione, in una situazione più vantaggiosa rispetto al soggetto residente che percepisce vincite conseguite nel territorio italiano su cui incidono i richiamati effetti della tassazione sulle case da gioco italiane.
Orbene, sul punto, risulta quanto mai opportuna una lettura dell’ordinanza in commento alla luce delle conclusioni rassegnate il 6 maggio 2021, dall’Avvocato Generale Juliane Kokott nella causa C-545/19, in cui si ritrovano, nella cornice dell’osservanza dei limiti delle libertà fondamentali, alcune sequenze logiche di estremo rilievo per inquadrare correttamente alcuni aspetti che la Suprema Corte avrebbe potuto più attentamente prendere in considerazione.
Nelle richiamate conclusioni, infatti, l’Avvocato Kokott, nel domandarsi se la libera circolazione dei capitali imponga ad uno Stato membro di tassare gli strumenti di investimento non residenti e residenti in base al medesimo regime d’imposizione, ha valutato se la domanda del ricorrente fosse equivalsa piuttosto ad un “prendersi il meglio” (c.d. “cherry pick”), giacché, nel caso di specie, il contribuente aveva chiesto l’esenzione dall’imposta sulle società al pari di un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) residente, pur non essendo tassato, a differenza dell’OICVM residente, tramite l’imposta di bollo introdotta come corrispettivo rispetto all’esenzione. In tal modo, osserva l’Avvocato Kokott, oggetto della domanda non sarebbe la parità di trattamento con un OICVM residente nel territorio nazionale, bensì una situazione migliore.
L’impostazione dell’AG Kokott muove dal riconoscimento per il legislatore fiscale di una certa libertà operativa nella configurazione dei diversi regimi di tassazione potendo essere sufficiente che il livello dell’imposizione non sia esattamente identico ma almeno comparabile (punto 60 delle conclusioni), per poi affermare, nella piena consapevolezza del rispetto dovuto alle libertà fondamentali, che esse non sono dirette al trattamento più favorevole del caso transfrontaliero ma solo alla parità di trattamento (punto 61).
Seguendo quest’ordine di idee l’avvocato Generale chiarisce, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Giustizia, che la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una normativa idonea a restringere le libertà fondamentali sempre che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto, alla luce della finalità della normativa in discussione, tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un dato prelievo fiscale. Da queste premesse l’AG giunge ad affermare un concetto molto significativo: il fatto che la compensazione del vantaggio non abbia luogo nel quadro dell’imposta di cui si discute ma sia disposta a titolo sostitutivo equivalente in altra legge tributaria recante una diversa tecnica di imposizione non può mettere in discussione l’esistenza di un nesso diretto, non riguardando il motivo di giustificazione solo la coerenza della singola legge tributaria, bensì del regime fiscale in quanto tale (punto 101).
Orbene, nel caso oggetto dell’ordinanza che si annota, analogamente alla fattispecie analizzata dall’AG Kokott, la compensazione del vantaggio, in termini di esenzione, per i percettori di vincite in casinò italiani non avrebbe luogo nella cornice dell’imposta sul reddito ma sarebbe prevista nell’ambito delle forme di imposizione sostitutiva sul gioco. Da tanto discende che la domanda del ricorrente equivarrebbe a “prendersi il meglio” ciò in quanto il ricorrente stesso chiede l’esenzione dall’imposta sul reddito al pari di un soggetto residente pur sottraendosi agli effetti della tassazione sulle case da gioco italiane che, per i residenti, rappresenta il corrispettivo all’esenzione.
In pratica, più puntualmente, i termini del ragionamento si sarebbero dovuti incentrare sul rapporto fra un’esenzione tout court (riservata alle vincite conseguite presso case da giochi di altri Stati UE) ed una tassazione in base ad altra tecnica di imposizione (riservata alle vincite conseguite presso case da gioco italiane) e sui conseguenti effetti dell’imposizione fiscale sull’ammontare netto della vincita.
Sotto ulteriore e connesso aspetto, la soluzione adottata dal giudice delle leggi nella decisione de qua, non è altresì funzionale alla prevenzione della non imposizione. In coerenza con una visione particolarmente attenta alla salvaguardia della libertà di manovra del legislatore nazionale, l’avvocato generale Kokott ricorda, infatti, che la garanzia di una tassazione minima, l’effettiva attuazione delle pretese tributarie e un’equilibrata ripartizione della potestà impositiva ricadono negli interessi generali centrali, dato che essi sono diretti al finanziamento della struttura statale che, senza un adeguato introito fiscale, non può svolgere i propri compiti e non può assolvere alle proprie funzioni (punto 107). Alla luce di tanto, considerando la fattispecie posta all’attenzione della Suprema Corte con l’ordinanza in commento, i motivi di giustificazione vertenti sulla salvaguardia della ripartizione equilibrata della potestà impositiva fra gli Stati membri, sull’effettiva attuazione delle pretese tributarie e sulla salvaguardia della coerenza del regime fiscale “italiano” sarebbero potuti prevalere sull’interesse del contribuente che, vincendo presso case da gioco estere, chiede di essere sostanzialmente esonerato dalla tassazione.
In conclusione, è evidente, già solo per i sintetici rilievi espressi in questa sede, che la materia è caratterizzata dall’intrecciarsi di numerosi e compositi profili che spaziano dalle diverse declinazioni, e relative tecniche fiscali ad esse applicabili, in cui il gioco si articola, alla considerazione degli effetti distributivi del carico tributario sul gioco d’azzardo fra i concessionari e gli utenti, fino alla eventuale valutazione della finalità sociale dello strumento impositivo in termini di imposta disincentivante (Ampiamente in tema cfr. Marcheselli A. – Costanzo L., Profili tributari del gioco d’azzardo, tra esigenze finanziarie e principio di equità, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 2, 223-244). Il legislatore non pare, ad oggi, essere riuscito al meglio in una sintesi, affatto agevole, di tali eterogenei fattori con il risultato di un sistema impositivo disorganico e frammentario che con evidenza si riflette sia direttamente che indirettamente sulle vincite e quindi sull’attrattività del gioco, e che si presta, come nel caso in esame, ad interpretazioni giurisprudenziali, anche nei massimi livelli, non particolarmente attente alla considerazione delle diverse tecniche impositive previste nell’ambito complessivo del regime fiscale di riferimento che, come rammenta l’AG Kokott, devono invece necessariamente essere incluse nella prospettazione dell’esistenza di una eventuale restrizione.
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A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
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Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
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