Le Sezioni Unite ribadiscono la giurisdizione del giudice fallimentare nelle controversie originate dalla condotta dell’Amministrazione Finanziaria avverso la proposta di transazione fiscale.

Di Franco Paparella -
(commento a/notes to Cass. civ., Sez. Un., ord. 12 ottobre 2021, n. 35954) Abstract Con una seconda ordinanza delle Sezioni Unite, intervenuta a distanza di pochi mesi dalla prima, la Suprema Corte ha riaffermato la giurisdizione del giudice fallimentare avverso il diniego erariale alla proposta di transazione fiscale. In questo senso è stata ritenuta decisiva l’evoluzione della disciplina sostanziale, che ha conferito all’istituto una connotazione più endofallimentare, a scapito della natura dei rapporti sottostanti e della giurisdizione esclusiva, ancorché non generale, delle Commissioni tributarie per “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, com. . .